| IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto  l'art.  8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facolta' di stabilire, al  fine  di  ogni biennio le variazioni secondo gli indici del costo della  vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai notai,  agli  ufficiali  giudiziari  ed  ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;
 Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2004;
 Vista  la nota dell'Istituto centrale di statistica del 23 febbraio 2006  dalla quale si desume che nel periodo gennaio 2004-gennaio 2006 l'indice del costo della vita ha subito la maggiorazione del 3,8%;
 Ritenuto,  pertanto, che appare opportuno procedere all'adeguamento nella  misura  del  3,8%  in  aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennita' di accesso;
 Decreta:
 Gli  importi  minimo  e  massimo  del  diritto  di  protesto  e  le indennita'  di  accesso  previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo  comma  e  8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato  decreto ministeriale 10 febbraio 2004, sono fissati secondo i seguenti importi:
 1) diritto di protesto:
 minimo euro 1,77 + 0,07 = 1,84;
 massimo euro 38,58 + 1,47 = 40,05;
 2) indennita' di accesso:
 a) fino a 3 chilometri: Euro 1,59 + 0,06 = 1,65;
 b) fino a 5 chilometri: Euro 1,89 + 0,07 = 1,96;
 c) fino a 10 chilometri: Euro 3,49 + 0,13 = 3,62;
 d) fino a 15 chilometri: Euro 4,91 + 0,19 = 5,10;
 e) fino a 20 chilometri: Euro 6,09 + 0,23 = 6,32, oltre  i  venti  chilometri,  per  ogni  sei  chilometri  o  frazione superiore  a  tre  chilometri  di  percorso  successivo, l'indennita' prevista  alla precedente lettera e) e' aumentata di Euro 1,59 + 0,06 = 1,65.
 Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  primo giorno del mese successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 marzo 2006
 Il Ministro: Castelli
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