| 
| Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 24 febbraio 2006 |  | Modificazione  e  integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in materia di  modalita'  per  l'erogazione  delle  tariffe  incentivanti  degli impianti fotovoltaici. (Deliberazione n. 40/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 24 febbraio 2006;
 Visti:
 la  legge  14  novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995);
 il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);
 il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,  recante  criteri,  modalita'  e  condizioni per l'unificazione della  proprieta'  e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione  (di  seguito:  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);
 il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
 il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia   elettrica   e   il   gas  (di  seguito:  l'Autorita)  per l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e vendita   dell'energia   elettrica  per  il  periodo  di  regolazione 2004-2007  e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti  fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,  n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato);
 la  deliberazione dell'Autorita' 14 settembre 2005, n. 188/05 (di seguito: deliberazione n. 188/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  10 febbraio 2006, n. 28/06 (di seguito: deliberazione n. 28/06);
 Considerato che:
 l'art.  9,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  28 luglio 2005 prevede  che  l'Autorita',  con  propri  provvedimenti,  determina le modalita'  con  le  quali  le risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti»   trovano   copertura   nel  gettito  della  componente tariffaria  A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera b), del testo integrato;
 l'art.  9,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  28 luglio 2005 prevede  che  l'Autorita' individua il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti»,  le  modalita'  e  le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa  la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e  10,  tenuto  conto  di  quanto  disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto;
 le  modifiche e le integrazioni apportate al decreto ministeriale 28  luglio  2005  comportano  anche  modifiche  e  integrazioni  alle modalita'   e   alle   condizioni  per  l'erogazione  delle  «tariffe incentivanti»,  oltre che alla domanda per l'ammissione alle medesime «tariffe incentivanti» allegata alla deliberazione n. 188/05;
 Ritenuto opportuno:
 apportare   alla  deliberazione  n.  188/05  e  alla  domanda  di ammissione  alle  «tariffe incentivanti» ad essa allegata le medesime modifiche  ed  integrazioni di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2006;
 definire  le  responsabilita'  e  le  modalita' dell'attivita' di misura  dell'energia elettrica prodotta ai fini dell'erogazione delle «tariffe incentivanti»;
 apportare   alla  deliberazione  n.  188/05  e  alla  domanda  di ammissione  alle «tariffe incentivanti» ad essa allegata modifiche ed integrazioni  volte  a  migliorarne  l'applicazione,  viste  anche le esperienze  del  soggetto  attuatore  nei  primi mesi di applicazione della deliberazione n. 188/05;
 introdurre   precisazioni   relative   alla  misura  dell'energia elettrica  prodotta, prevedendo che il gestore di rete cui l'impianto e'  collegato  o  il  Gestore contraente, nel caso in cui il soggetto responsabile  si  avvalga  del  servizio  di scambio sul posto, siano responsabili  dell'attivita'  di  misura, almeno nel caso di impianti fotovoltaici  di  potenza  non  superiore  a  20  kW  per  i quali la legislazione vigente non prevede la comunicazione all'Ufficio tecnico di finanza della dichiarazione di produzione di energia elettrica;
 Delibera:
 1.  Di  modificare e integrare la deliberazione n. 188/05 nei punti di seguito indicati:
 l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
 «Art. 1.
 Definizioni
 1.1  Ai  soli  fini  del  presente  provvedimento  si  applicano le definizioni  di  cui  all'art.  2  del decreto ministeriale 28 luglio 2005,  come  successivamente  modificato  ed  integrato  dal  decreto ministeriale  6  febbraio  2006  (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005), le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione n. 28/06, oltre che le seguenti:
 a) la produzione incentivata e':
 i) per  un  impianto  fotovoltaico  con  potenza  nominale  non inferiore  a  1 kW e non superiore a 20 kW che si avvale del servizio di  scambio  sul  posto,  l'energia elettrica prodotta, come definita dall'art.  2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, e consumata dalle utenze del soggetto responsabile direttamente o  in  applicazione  della  disciplina dello scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06;
 a) ii) per  un  impianto  fotovoltaico  di  potenza  nominale non inferiore  a  1 kW e non superiore a 1000 kW diverso da quelli di cui alla  precedente  lettera  a),  l'energia  elettrica  prodotta,  come definita  dall'art.  2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 b) l'integrazione  architettonica e' un intervento, su edifici di nuova   costruzione   ovvero   su   edifici   esistenti   oggetto  di ristrutturazione,  in  virtu'  del  quale  i moduli fotovoltaici sono impiegati come componenti costruttivi, sostituendo componenti edilizi tradizionali altrimenti necessari.»;
 all'art.   2,  comma  2.1,  le  parole  «Gestore  della  rete  di trasmissione   nazionale  S.p.a.»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «Gestore  del  sistema  elettrico - GRTN S.p.a. di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: Gestore del sistema elettrico)»;
 all'art.  2,  comma 2.3, dopo le parole «dagli articoli 5 e 6 del medesimo decreto.», sono aggiunte le seguenti: «Il soggetto attuatore inoltre  pubblica  nel proprio sito internet, aggiornandole a partire dall'anno  2013, le "tariffe incentivanti" riconosciute agli impianti con  moduli  fotovoltaici  integrati negli edifici di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.»;
 all'art. 3, comma 3.1, lettera b), dopo le parole «unico punto di connessione  alla  rete  elettrica», sono aggiunte le seguenti «, non condiviso con altri impianti,»;
 all'art.  3, comma 3.1, lettere b), c), e), alla parola «DM» sono sostituite le seguenti «decreto ministeriale»;
 all'art.  3,  comma  3.1,  la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla seguente:  «i) di  impegnarsi a costituire e a far pervenire entro 30 (trenta)  giorni  dalla  data  di  ricevimento della comunicazione di ammissione  alle  "tariffe  incentivanti",  per  i  soli  impianti di potenza  nominale  superiore  a  50  kW e non superiore a 1000 kW, al soggetto attuatore, la cauzione definitiva nella misura di 1.000 euro per  ogni  kW  di  potenza nominale dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  7,  comma 2, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006,»;
 all'art.  3,  il  comma  3.2  e' sostituito dal seguente: «3.2 La domanda   di  ammissione  alle  "tariffe  incentivanti",  inclusa  la dichiarazione di cui al precedente comma 3.1, dovra' essere inoltrata al  soggetto  attuatore  nei tempi previsti dall'art. 7, comma 1, del decreto  ministeriale  28  luglio  2005, tenendo conto che le domande ammesse  verranno ordinate secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 4  e  5,  del  medesimo decreto ministeriale. Le domande inoltrate al soggetto  attuatore  al  di  fuori  dei  tempi  previsti  non vengono considerate.»;
 all'art.  3,  comma  3.4, dopo le parole «decreto ministeriale 28 luglio  2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»;
 l'art.  3, comma 3.5 e' sostituito dal seguente: «3.5 Il soggetto responsabile,  all'atto della comunicazione relativa alla conclusione della  realizzazione dell'impianto prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto  ministeriale 28 luglio 2005, trasmette al soggetto attuatore e  al  gestore  di rete cui l'impianto e' collegato la documentazione finale  di  progetto  dell'impianto fotovoltaico ai sensi della norma CEI-02  (di  seguito:  progetto  finale),  il certificato di collaudo dell'impianto,  con almeno due diverse fotografie dell'impianto, e il numero   di   matricola  dei  pannelli  fotovoltaici  che  compongono l'impianto,  come  riportati  dai  costruttori dei pannelli medesimi. Qualora  il  soggetto  responsabile  abbia richiesto di usufruire del beneficio  aggiuntivo  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del  decreto ministeriale  6  febbraio  2006,  relativo  ad  impianti integrati in edifici  di  nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione,   la  documentazione  finale  del  progetto  dovra' contenere elaborati grafici di dettaglio dell'integrazione realizzata in  scala  1:20, completati da idonea documentazione fotografica. Nel caso  in cui uno o piu' pannelli che compongono l'impianto, a seguito di  danni  o  avarie  non  riparabili  e che ne rendano necessaria la sostituzione,  vengano  sostituiti  con  altri  di  pari  potenza, il soggetto  responsabile comunica tempestivamente al soggetto attuatore e   al   gestore  di  rete  il/i  nuovo/i  numero/i  di  matricola  a sostituzione di quello/i precedente/i.»;
 all'art.  3,  commi  3.6  e  3.7,  alla  parola  «definitivo»  e' sostituita la parola «finale»;
 all'art.  3,  comma  3.7,  dopo  le  parole  «nell'Allegato  1 al medesimo   decreto,»   sono  inserite  le  seguenti  «e  dal  decreto ministeriale 6 febbraio 2006»;
 l'art.   3,  comma  3.8  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.8  In conformita'  a quanto previsto dall'Allegato A della norma CEI-02, al progetto  finale  deve essere allegata la dichiarazione scritta, resa dal  tecnico  o dal professionista che ha firmato il progetto finale, relativa al possesso dei requisiti e delle competenze stabilite dalla legislazione vigente per lo sviluppo del progetto stesso.»;
 all'art. 3, dopo il comma 3.8, sono inseriti i seguenti:
 «3.9  L'impianto fotovoltaico deve essere realizzato nel medesimo sito  indicato  all'atto  della  presentazione  della  domanda di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. In caso contrario, viene meno il diritto alle "tariffe incentivanti" previste dal  decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006.
 3.10  Il  soggetto  responsabile  e'  tenuto  a interagire con il soggetto  attuatore  anche  tramite un portale informativo che verra' appositamente predisposto dal soggetto attuatore medesimo. A tal fine il soggetto responsabile segue le modalita' che verranno definite dal soggetto attuatore.»;
 dopo  l'art.  3  e  prima  dell'art.  4,  e' inserito il seguente articolo:
 «Art. 3-bis. Misura   dell'energia  elettrica  prodotta  ai  fini  delle  "tariffe
 incentivanti"  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e
 dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006.
 3-bis.1  Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore  a  1  kW  e  non  superiore  a  20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto si applicano le seguenti disposizioni:
 3-bis.1.1  Il  soggetto responsabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera  g),  del decreto ministeriale 28 luglio 2005 coincide con il richiedente, come definito dalla deliberazione n. 28/06.
 3-bis.1.2   Il   soggetto  responsabile  si  avvale  del  Gestore contraente  per  l'attivita'  di  installazione  e manutenzione delle apparecchiature   per  la  misura  dell'energia  elettrica  prodotta, nonche'   per   la   rilevazione  e  la  registrazione  delle  misure dell'energia   elettrica   prodotta  dall'impianto  fotovoltaico.  Il Gestore   contraente   e'  responsabile  dell'installazione  e  della manutenzione  delle suddette apparecchiature di misura, nonche' della rilevazione e della registrazione delle suddette misure.
 3-bis.1.3  La  remunerazione  per  le  attivita'  di cui al comma 3-bis.1.2  e'  pari  alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il corrispondente  livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al testo integrato.
 3-bis.1.4  Il  Gestore contraente trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dalla disciplina del servizio di scambio sul posto di cui  alla  deliberazione  n.  28/06, oltre che la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta.
 3-bis.2  Nel  caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore  a  1 kW e non superiore a 1000 kW diversi da quelli di cui al  comma  3-bis.1, per i quali l'energia elettrica prodotta coincide con  l'energia  elettrica immessa in rete, si applica quanto previsto dal  testo integrato per la misura dell'energia elettrica immessa. La produzione  incentivata  di  cui  all'art.  1, comma 1.1, lettera a), punto  ii),  viene comunicata con cadenza mensile dal gestore di rete cui  l'impianto  e'  collegato  al  soggetto  attuatore.  Nel caso di impianti   di  potenza  nominale  superiore  a  20  kW,  il  soggetto responsabile  trasmette  al  soggetto  attuatore,  su  base annuale e riferita  all'anno  solare  precedente,  copia della dichiarazione di produzione  di  energia  elettrica  presentata all'Ufficio tecnico di finanza.
 3-bis.3  Nel  caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, diversi da quelli di cui al comma  3-bis.1, per i quali l'energia elettrica prodotta non coincide con  l'energia  elettrica  immessa  in rete, si applicano le seguenti disposizioni:
 3-bis.3.1  Il soggetto responsabile si avvale del gestore di rete cui  l'impianto  e'  collegato  per  l'attivita'  di  installazione e manutenzione   delle   apparecchiature  per  la  misura  dell'energia elettrica  prodotta,  nonche'  per  la rilevazione e la registrazione delle   misure   della   energia   elettrica  prodotta  dall'impianto fotovoltaico.  Il  gestore  di  rete  cui  l'impianto e' collegato e' responsabile  dell'installazione  e della manutenzione delle suddette apparecchiature   di   misura,  nonche'  della  rilevazione  e  della registrazione delle suddette misure.
 3-bis.3.2  La  remunerazione  per  l'attivita'  di  cui  al comma 3-bis.3.1  e'  pari  alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il corrispondente  livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al testo integrato.
 3-bis.3.3 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera  a),  punto  ii),  viene  comunicata  con cadenza mensile dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato al soggetto attuatore.
 3-bis.4  Nel  caso  di  impianti  fotovoltaici  di potenza nominale superiore  a  20  kW e non superiore a 1000 kW, per i quali l'energia elettrica  prodotta  non  coincide con l'energia elettrica immessa in rete, si applicano le seguenti disposizioni:
 3-bis.4.1  Il soggetto responsabile puo' avvalersi del gestore di rete  cui  l'impianto e' collegato per l'attivita' di installazione e manutenzione   delle   apparecchiature  per  la  misura  dell'energia elettrica   prodotta   dall'impianto  fotovoltaico,  nonche'  per  la rilevazione e la registrazione delle suddette misure. In tal caso, il medesimo  gestore  di  rete  e'  responsabile  delle  attivita' sopra elencate.
 3-bis.4.2  La  remunerazione  per  le  attivita'  di cui al comma 3-bis.4.1  e'  pari  alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il corrispondente  livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al testo integrato, ed e' corrisposta dal soggetto responsabile  al gestore di rete cui l'impianto e' collegato solo nel caso  in cui il soggetto responsabile si avvalga del suddetto gestore per le attivita' cui al comma 3-bis.4.1.
 3-bis.4.3 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera  a),  punto  ii), viene comunicata al soggetto attuatore, con cadenza  mensile,  dal  soggetto  che  effettua  la  rilevazione e la registrazione    delle   misure   dell'energia   elettrica   prodotta dall'impianto fotovoltaico.
 3-bis.4.4   Il   soggetto   responsabile  trasmette  al  soggetto attuatore,  su  base  annuale  e riferita all'anno solare precedente, copia   della   dichiarazione  di  produzione  di  energia  elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.
 3-bis.4.5  Il  soggetto  attuatore  verifica  i  dati inerenti la produzione  incentivata  avvalendosi  anche delle misure dell'energia elettrica rilevate dal gestore di rete cui l'impianto fotovoltaico e' collegato.  A  tal  fine  il  gestore di rete competente trasmette al soggetto   attuatore   la  registrazione  delle  misure  dell'energia elettrica  rilevate secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 35.3, del testo integrato.
 3-bis.5  Qualora  il  gestore  di  rete o il Gestore contraente sia responsabile  delle  attivita'  di installazione e manutenzione delle apparecchiature   per   la  misura  dell'energia  elettrica  prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonche' della rilevazione e registrazione delle  suddette  misure,  le  apparecchiature  di misura dell'energia elettrica  prodotta  devono essere accessibili al medesimo gestore di rete   o   gestore   contraente.   Ai   fini   dell'installazione   e dell'accessibilita'  delle  apparecchiature  di  misura  dell'energia elettrica  prodotta,  il  gestore  di  rete  o  il gestore contraente definisce  le  condizioni tecniche necessarie al posizionamento delle suddette  apparecchiature,  sulla base di scelte razionali concordate con  il  soggetto  responsabile,  volte a ottimizzare l'entita' degli interventi  necessari.  In  caso  di mancato accordo tra le parti, il soggetto responsabile segnala la questione al soggetto attuatore, che interviene  definendo  le  modalita',  con  comunicazione al soggetto responsabile e al gestore di rete o gestore contraente.»;
 l'art. 4 della deliberazione n. 188/05 e' sostituito dal seguente:
 «Art. 4. Modalita'  di  erogazione  delle  "tariffe incentivanti" previste dal
 decreto  ministeriale  28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6
 febbraio 2006.
 4.1  Nel  caso  di  impianti  fotovoltaici con potenza nominale non inferiore  a  1  kW  e  non  superiore  ai 20 kW che si avvalgono del servizio  di  scambio  sul  posto,  si  applica quanto previsto dalla deliberazione n. 28/06, oltre che le seguenti disposizioni:
 4.1.1  La  produzione  incentivata  di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera  a),  punto  i),  con  riferimento  all'Anno  i (PRDi), e' la produzione  resa  disponibile,  nell'Anno i, alle utenze del soggetto responsabile in applicazione della disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06, e pari a:
 PRD i = Prod i -S i se S i maggiore o uguale a 0
 PRD i = Prod i -(S i+P i) se S i e' minore di 0,
 dove:
 Prod i e' la quantita' di energia elettrica prodotta nell'Anno i, come   definita  dall'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 S i  e'  il Saldo annuale dell'Anno i, come definito dall'art. 6, comma 6.7, lettera a), della deliberazione n. 28/06;
 P i e' il Prelievo, come definito dall'art. 6, comma 6.7, lettera d), della deliberazione n. 28/06.
 4.1.2  La  produzione  incentivata  di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera  a),  punto i), viene calcolata sulla base dell'Anno, secondo le  modalita'  di  cui  al comma 4.1.1, dal gestore contraente che la comunica al soggetto responsabile e al soggetto attuatore.
 4.1.3  Il pagamento delle "tariffe incentivanti" viene effettuato dal  soggetto  attuatore,  che  eroga  un corrispettivo annuo pari al prodotto  tra  la  produzione  incentivata di cui al precedente comma 4.1.1  e  la  "tariffa  incentivante"  di  cui all'art. 5 del decreto ministeriale   28   luglio  2005.  Tale  pagamento  viene  effettuato bimestralmente in acconto, salvo conguaglio a fine anno. Il pagamento viene  effettuato  nel  mese  successivo  a quello in cui l'ammontare bimestrale  cumulato  di  detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.
 4.2  Nel  caso  di  impianti  fotovoltaici  di potenza nominale non inferiore  a  1 kW e non superiore a 1000 kW diversi da quelli di cui al precedente comma 4.1, si applicano le seguenti disposizioni:
 4.2.1 Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, il   pagamento   delle   "tariffe   incentivanti"   viene  effettuato mensilmente  dal  soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al  prodotto  tra  la  produzione  incentivata di cui all'articolo 1, comma  1.1,  lettera a), punto ii) e la "tariffa incentivante" di cui all'art.  6  del  decreto  ministeriale  28 luglio 2005. Il pagamento viene  effettuato  nel  mese  successivo  a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 euro.
 4.2.2  Per  gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW che non  usufruiscono  del  servizio  di  scambio sul posto, il pagamento delle   "tariffe   incentivanti"  viene  effettuato  mensilmente  dal soggetto  attuatore,  che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra la  produzione  incentivata di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera a),  punto  ii)  e  la  "tariffa  incentivante" di cui all'art. 6 del decreto  ministeriale  28  luglio 2005. Il pagamento viene effettuato nel  mese  successivo  a  quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.
 4.3  Nel  caso  in cui i corrispettivi annui di cui ai commi 4.1.3, 4.2.1  e  4.2.2  siano  superiori  a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale  dell'impianto  fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua un  sopralluogo  ai  sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6.3, del presente provvedimento.
 4.4  Per  gli  impianti  di  cui all'art. 7, comma 1, del decreto 6 febbraio  2006,  il  corrispettivo  erogato dal soggetto attuatore ai sensi dei commi 4.1.3, 4.2.1 e 4.2.2 viene calcolato sulla base delle "tariffe  incentivanti"  definite  dal  medesimo articolo del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.»;
 al  titolo  dell'art.  5, dopo le parole «decreto ministeriale 28 luglio  2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»;
 all'art.  5,  comma  5.1,  dopo  le  parole «previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»;
 all'art.  5, comma 5.2, e all'art. 5, comma 5.2, lettera b), dopo le  parole  «previste  dal  decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»;
 all'art.  6,  commi  6.1, 6.2 e 6.3, dopo le parole «previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»;
 all'art.   6,   comma  6.2,  dopo  le  parole  «prevedendo  anche sopralluoghi», sono inserite le seguenti «a campione»;
 all'art.  6,  comma  6.4,  dopo  le parole «includono il rispetto delle  disposizioni  degli articoli 4, 10,» sono inserite le seguenti «tenuto conto di quanto disposto dagli articoli»;
 l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
 «Art. 7.
 Disposizioni finali
 7.1   Con  successivo  provvedimento  l'Autorita'  determinera'  le modalita'  e  i  criteri  secondo  cui  verranno riconosciuti i costi derivanti  alla  societa'  Gestore del sistema elettrico S.p.a. dalle attivita' previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28  luglio  2005,  dal  decreto  ministeriale  6  febbraio 2006 e dal presente  provvedimento,  tenuto  conto  di quanto previsto dal comma 6.6.».
 2.  Di  approvare  lo schema di domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti»  previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto  ministeriale  6  febbraio  2006,  riportato  in  allegato al presente  provvedimento  (Allegato A), a sostituzione dello schema di domanda riportato nell'Allegato A alla deliberazione n. 188/05.
 3.    Di    pubblicare    sul    sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it):
 il testo della deliberazione n. 188/05, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1;
 lo  schema  di  domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste  dal  decreto  ministeriale  28  luglio  2005  e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 di cui al precedente punto 2.
 4.  Di  stabilire  che  le  modifiche  ed  integrazioni  di  cui al precedente  punto  1,  oltre  che  lo  schema  di  domanda  di cui al precedente  punto  2,  si  applichino  a decorrere dal 1° marzo 2006, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.
 5.  Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al Ministro delle attivita'  produttive,  al  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alla societa' Gestore del sistema elettrico S.p.a. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
 6. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore dalla data di pubblicazione.
 Milano, 24 febbraio 2006
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato A DOMANDA  DI  AMMISSIONE  ALLE  «TARIFFE  INCENTIVANTI»  PREVISTE  DAL DECRETO  MINISTERIALE  28 LUGLIO 2005 E DAL DECRETO MINISTERIALE 6
 FEBBRAIO  2006  PER  L'IMPIANTO  FOTOVOLTAICO  DENOMINATO ...., DI
 POTENZA  NOMINALE  (O MASSIMA, O DI PICCO, O DI TARGA) PARI A ....
 KW,  UBICATO  NEL  SITO  DI  ....,  COMUNE  DI  .... (PROVINCIA DI
 ...........)
 Il  sottoscritto (persona fisica/giuridica) ...., nato a ...., il ....................,      residente      a      ....,     in     via ......................................., c.a.p. ............., comune ...., provincia ............., codice fiscale ...., eventuale partita IVA  ......................,  in  qualita'  di  soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma 1, lettera g), del decreto ministeriale   28  luglio  2005  come  successivamente  modificato  e integrato (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005),
 RICHIEDE
 a) di  essere ammesso, previa verifica di ammissibilita' da parte del  soggetto  attuatore,  alle  «tariffe  incentivanti» previste dal decreto  ministeriale  28  luglio  2005  e dal decreto ministeriale 6 febbraio  2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006) per l'impianto  fotovoltaico  denominato  ....,  di  potenza  nominale (o massima,  o  di picco, o di targa) pari a .... kW, ubicato nell'unico sito  di  ....,  comune  di  ....,  c.a.p.  .........., (provincia di ........),     in     via     ....,     n.     ....    o    localita' ..........................,  con  un  unico punto di connessione alla rete  elettrica  in  uscita  del gruppo di conversione della corrente continua  in  corrente alternata, nel rispetto di quanto previsto dal decreto  ministeriale  28  luglio  2005,  dal  decreto ministeriale 6 febbraio  2006  e  dalla  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  (di seguito: l'Autorita) 14 settembre 2005, n. 188/05,  come  successivamente  modificata  e  integrata (di seguito: deliberazione n. 188/05);
 b) di essere ammesso ad usufruire del beneficio aggiuntivo di cui all'art.  7,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  6 febbraio 2006, relativo ad impianti integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in  edifici  esistenti oggetto di ristrutturazione, per l'impianto di cui alla precedente lettera a) [cancellare se non richiesto];
 a tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilita',
 a) di  assumere  l'impegno  a  conseguire tutte le autorizzazioni necessarie   alla  costruzione  e  all'esercizio  dell'impianto,  nel rispetto  dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attivita' di costruzione ed  esercizio  dell'impianto e dei relativi allacciamenti, nonche' di essere  consapevole  delle  proprie  responsabilita'  civili e penali verso  terzi  connesse  alle  attivita'  di  costruzione ed esercizio dell'impianto;
 b) che  l'impianto  in  oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite   le   domande   di   autorizzazione   alla   costruzione  e all'esercizio,   e'   o  sara'  individuato  da  un  unico  punto  di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti, in uscita  dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata,  rispetto  al quale e' stata o sara' presentata domanda al gestore  di  rete  per  la  connessione  ai  sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 c) di  non  aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la  medesima  scadenza  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del decreto ministeriale  28  luglio  2005,  altre  domande  di  ammissione  alle «tariffe  incentivanti»  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio 2005  relative  ad  impianti  fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite societa' controllate o collegate;
 d) di    essere   proprietario   dell'immobile   destinato   alla installazione    dell'impianto    o,    diversamente,   di   disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di  tale  immobile,  qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile [cancellare la parte non di interesse];
 e) di  impegnarsi  a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato  rispetto  delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto  ministeriale  28 luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6, del medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle «tariffe   incentivanti»   e  la  cancellazione  del  progetto  dalle graduatorie  di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 f) di  impegnarsi  a  dotare  le proprie installazioni, a propria cura  e  spese,  di  idonei  apparecchi di connessione e protezione e regolazione,   che  verranno  concordati  con  il  gestore  di  rete, rispondenti   alle   norme   tecniche  ed  antinfortunistiche,  e  di impegnarsi altresi' a mantenerli in efficienza;
 g) di    impegnarsi   a   dotare   tutti   i   componenti   delle apparecchiature  di  misura,  inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi   meccanici   di  sigillatura  (piombatura  o  similari)  che garantiscano  da manomissioni o alterazione dei dati di misura, oltre che  di  impegnarsi  a non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature  di  misura  e  a  non  modificare  i  dati di misura registrati dalle medesime;
 h) di   consentire   l'accesso   all'impianto   e  alle  relative infrastrutture,  comprese  quelle  di  misura  dell'energia elettrica prodotta,  al  soggetto  attuatore  e  agli  altri soggetti di cui il soggetto  attuatore puo' avvalersi per l'espletamento delle attivita' di  verifica  e controllo previste dall'art. 6 della deliberazione n. 188/05;
 i) di impegnarsi a costituire e a far pervenire entro 30 (trenta) giorni  dalla  data  di ricevimento della comunicazione di ammissione alle  «tariffe incentivanti», per i soli impianti di potenza nominale superiore  a  50 kW e non superiore a 1000 kW, al soggetto attuatore, la  cauzione  definitiva  nella  misura  di 1.000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7,  commi  1  e  9,  del  decreto  ministeriale 28 luglio 2005, fermo restando   quanto   previsto   dall'art.  7,  comma  2,  del  decreto ministeriale 6 febbraio 2006.
 E DICHIARA ALTRESI' CHE a. Caratteristiche generali dell'impianto.
 1)  Il  sito  in  cui  e'  localizzato  l'impianto, precisando la tipologia  della  struttura  edilizia  destinata  alla  installazione dell'impianto  (distinguendo tra i seguenti casi: abitazione privata, condominio,   scuola   o   universita'   o  istituti  di  istruzione, infrastruttura   ricettiva   o   alberghiera,  edificio  pubblico  da precisare,  manufatto  industriale,  ospedali e altri luoghi di cura, uffici  e/o  attivita' del terziario, terreno, altri da specificare), la  potenza  nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in  ingresso  al  gruppo  di  conversione  della corrente continua in corrente  alternata,  la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo  di conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della  corrente  continua  in corrente alternata, la produzione annua attesa  di  energia  elettrica  sono  quelle  riportate  nella scheda tecnica  inclusa nel progetto preliminare dell'impianto allegato alla presente  domanda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2,  del  decreto ministeriale 28 luglio 2005 [Il modello della scheda tecnica  da  allegare  alla  presente domanda per l'incentivazione e' riportata nell'Allegato A1].
 2)   Se  l'impianto  fotovoltaico  e'  di  potenza  nominale  non superiore  a  20  kW, intende presentare, richiesta per usufruire del servizio  di  scambio  sul posto dell'energia elettrica come previsto dalla  deliberazione  n.  28/06.  [indicare  solo  nel caso si voglia usufruire del servizio di scambio sul posto].
 3)  L'impianto fotovoltaico e' entrato o entrera' in esercizio in data  successiva  al  30  settembre 2005, ai sensi di quanto previsto dall'art.  4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, a seguito di [indicare il caso di interesse]:
 3.1. nuova costruzione;
 3.2.  rifacimento  totale  di  impianto  esistente  entrato  in esercizio in data .....................;
 3.3.  potenziamento, di impianto esistente entrato in esercizio in  data  ....  La  produzione  annua  media  prima  dell'intervento, definita  dall'art.  2, comma 1, lettera k), del decreto ministeriale 28  luglio  2005  e'  pari  a .... La produzione aggiuntiva, definita dall'art.  2, comma 1, lettera j), del decreto ministeriale 28 luglio 2005,  attesa  a  seguito dell'intervento di potenziamento, e' pari a ....................................
 b. Requisiti tecnici.
 4)  L'impianto  fotovoltaico  e  i  relativi  componenti  saranno realizzati nel rispetto delle norme tecniche richiamate nell'Allegato 1 al decreto ministeriale 28 luglio 2005, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 5)  L'impianto fotovoltaico se di potenza nominale superiore a 50 kW  e  non  superiore  a 1000 kW, sara' realizzato con componenti che assicurino l'osservanza delle due condizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005:
 a) Pcc>0,85 * Pnom * I/Istc, dove:
 Pcc  e' la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%;
 Pnom e' la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
 I  e' l'irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%;
 Istc,  pari  a  1000  W/m2, e' l'irraggiamento in condizioni di prova standard.
 Tale condizione deve essere verificata per I>600 W/m2.
 b) Pca>0,9 * Pcc, dove:
 Pca  e'  la  potenza  attiva  in  corrente  alternata  misurata all'uscita  del  gruppo  di  conversione  della  corrente continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%.
 Tale  condizione deve essere verificata per Pca>90% della potenza di  targa  del  gruppo  di  conversione  della  corrente  continua in corrente alternata.
 6)  L'impianto  fotovoltaico sara' collegato alla rete elettrica, ivi  incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto  legislativo  16  marzo  1999, n. 79, e in particolare, se di potenza  nominale  non  superiore  a 20 kW, sara' collegato alla rete elettrica  in  bassa  o  media  tensione  ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 7)  I  sistemi  di misura dell'energia elettrica prodotta saranno collocati   all'uscita  del  gruppo  di  conversione  della  corrente continua   in   corrente  alternata,  resa  disponibile  alle  utenze elettriche   del   soggetto   responsabile  e/o  immessa  nella  rete elettrica,  come  previsto  dall'art.  2,  comma  1,  lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005. c. Tempi e modalita' di realizzazione dell'impianto.
 8)  Ha  preso  atto e intende rispettare, in caso di accoglimento della  domanda,  pena  la decadenza al diritto di ammissibilita' alle «tariffe  incentivanti»  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, i tempi e le modalita' realizzative previste dall'art. 8, commi 3  e  4,  del  decreto  ministeriale  28  luglio 2005, impegnandosi a comunicare al soggetto attuatore e al gestore di rete:
 l'inizio  lavori,  trasmettendo  copia  del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attivita', qualora quest'ultima sia richiesta dalla normativa vigente;
 la  conclusione  dei  lavori  di  realizzazione,  allegando  il progetto  finale, il certificato di collaudo dell'impianto, il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto e la dichiarazione  di  cui  all'art. 3, comma 3.8, della deliberazione n. 188/05,  utilizzando  il portale informativo predisposto dal soggetto attuatore;
 la  data  di entrata in esercizio dell'impianto, da cui decorre il   riconoscimento   delle  «tariffe  incentivanti»,  come  previsto dall'art.  2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 28 luglio 2005. d.  Cumulabilita'  delle «tariffe incentivanti» con altri incentivi e altre  condizioni  che  comportano l'esclusione dai benefici previsti secondo  quanto  previsto  dall'art.  10  del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 9)  Ai fini dell'eventuale riduzione delle «tariffe incentivanti» di cui all'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, beneficia  [o  non  beneficia]  della  detrazione  fiscale richiamata all'art.  2,  comma  5,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione.
 10) Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente  domanda  non  ha  usufruito  e  non usufruira' di incentivi pubblici  in  conto  capitale  in  misura  eccedente il 20% del costo dell'investimento.
 11) Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente  domanda  non  ha usufruito e non usufruira' degli incentivi erogati  dal  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalle  regioni  e province autonome, nell'ambito del programma «Tetti fotovoltaici»   del   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio,  come  definito  dai  decreti  del Direttore del servizio inquinamento  atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero 22   dicembre   2000,   n.   111/SIAR/2000,   e  16  marzo  2001,  n. 106/SIAR/2001.
 12)   L'energia  elettrica  prodotta  dall'impianto  fotovoltaico oggetto  della  presente  domanda non beneficia e non beneficera' dei certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 13)   L'energia  elettrica  prodotta  dall'impianto  fotovoltaico oggetto  della  presente  domanda non beneficia e non beneficera' dei titoli  derivanti  dalla  applicazione  delle  disposizioni attuative dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ne'  con  i  titoli  derivanti  dall'applicazione  delle disposizioni attuative  dell'art.  16,  comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 Le  dichiarazioni  di cui ai punti da 9) a 13) sono riferite alla situazione  all'atto  della  presentazione  della  domanda al fine di consentire  al  soggetto  attuatore la comunicazione dell'esito della domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti», ai sensi dell'art. 7, commi 7 e 8, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Rimane fermo l'impegno  del  soggetto responsabile a comunicare tempestivamente al soggetto  attuatore  ogni  eventuale  variazione  e  ad  inoltrare al soggetto  attuatore,  all'atto  della  comunicazione  di  entrata  in esercizio  dell'impianto,  la dichiarazione giurata con la quale sono forniti  gli elementi per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 10,  commi da 1 a 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, secondo quanto  previsto dall'art. 8, comma 5, del medesimo decreto. Non sono ammesse  variazioni  successive  alla  data  di  entrata in esercizio dell'impianto. e. Corrispondenza e referente tecnico del soggetto responsabile.
 14)  L'indirizzo  del  soggetto  responsabile  a  cui il soggetto attuatore deve inviare le comunicazioni ufficiali e' il seguente:
 nome e cognome....,
 via....,
 CAP.... comune...., provincia ....,
 telefono/i ....., fax...., e-mail.....
 15)  Intende/non  intende  avvalersi  di un referente tecnico per seguire  l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto. Il referente tecnico  delegato  a  seguire  l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto e' (se intende avvalersi di un referente tecnico):
 nome e cognome del referente tecnico....,
 societa' (eventuale)....,
 via....,
 CAP....comune...., provincia....,
 telefono/i...., fax...., e-mail.....
 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
 ALLA PRESENTE DOMANDA
 Alla presente domanda viene allegata, pena la non ammissione alle «tariffe  incentivanti»  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, la seguente documentazione:
 a) progetto  preliminare  dell'impianto fotovoltaico, inclusivo della  scheda  tecnica  di  cui  all'art.  7,  comma  2  del  decreto ministeriale  28  luglio  2005  [utilizzare  per la scheda il modello riportato  nell'Allegato A1], firmato da un tecnico abilitato o da un professionista  iscritto  agli  albi  professionali e redatto tenendo conto di quanto previsto dalla norma CEI 0-2 richiamata nell'Allegato 1  al  decreto  ministeriale  28  luglio  2005.  Qualora  il soggetto responsabile  abbia  richiesto  di usufruire del beneficio aggiuntivo relativo ad impianti integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in   edifici  esistenti  oggetto  di  ristrutturazione,  il  progetto preliminare   dovra'   contenere   elaborati   grafici  di  dettaglio dell'integrazione;
 b) autorizzazione   sottoscritta   dal   proprietario,   o  dai proprietari,     dell'immobile     destinato    alla    installazione dell'impianto,  qualora  detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
 c) preventivo   di   spesa  relativo  ai  costi  da  sostenere, ripartito  tra  le  principali  voci  di  costo, tra cui, ad esempio: progettazione,    direzione   lavori,   collaudo   e   certificazione dell'impianto,  fornitura  dei  materiali  e dei componenti necessari alla  realizzazione  dell'impianto,  installazione  e  posa  in opera dell'impianto,   eventuali   opere   edili   necessarie   e  connesse all'installazione  dell'impianto,  costi  di  sviluppo  del progetto, eventuali altri oneri;
 d) elenco,  a  solo  titolo  indicativo  e  fermo  restando  il rispetto    dei   tempi   di   realizzazione   dell'impianto,   delle autorizzazioni  necessarie  alla  costruzione  e  all'esercizio  gia' conseguite o da conseguire e descrizione dei vincoli architettonici e paesaggistici  che eventualmente insistono sulla struttura edilizia o sull'elemento   di   arredo   urbano   destinati  alla  installazione dell'impianto.  Qualora  non sia necessaria alcuna autorizzazione, il soggetto responsabile ne deve dare esplicita comunicazione;
 e) per  i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW e non  superiore  a  1000  kW  il cui soggetto responsabile non sia una Amministrazione  dello  Stato,  una regione o provincia autonoma o un ente  locale,  dichiarazione  recante  impegno  a  costituire  e  far pervenire  al  soggetto  attuatore  la  cauzione  definitiva  di  cui all'art.  7,  comma 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, entro il   termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, del medesimo decreto;
 f) per  i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW e non  superiore  a 1000 kW, offerta economica relativa al valore della «tariffa  incentivante» richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto  ministeriale  28  luglio  2005, inoltrata con busta chiusa e sigillata,   riportante   il   nome  del  soggetto  responsabile,  la denominazione dell'impianto e l'intestazione «Incentivazione impianti fotovoltaici  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  28  luglio 2005. Offerta economica»;
 g) per  i  soli  impianti  che  ricadono nella tipologia di cui all'art.  7,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  6 febbraio 2006, relativo ad impianti integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in  edifici  esistenti  oggetto  di  ristrutturazione,  dichiarazione attestante  il  rispetto  di  quanto  definito all'art. 1, comma 1.1, lettera  b), della deliberazione n. 188/05 nonche' dei criteri di cui all'allegato D del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
 Data.............................
 Firma........................
 La   presente   domanda,   riportante   l'intestazione   «GRTN  - Incentivazione   impianti   fotovoltaici   ai   sensi   del   decreto ministeriale   28   luglio   2005»,  corredata  della  documentazione allegata,  dovra' essere inoltrata al Gestore del sistema elettrico - GRTN  Spa,  nella  sede  di  viale  M.llo  Pilsudski  92, 00197 Roma, soggetto   attuatore   ai   sensi   dell'art.  2,  comma  2.1,  della deliberazione  n. 188/05. La domanda deve essere inoltrata a mezzo di plico  raccomandato  con avviso di ricevimento o posta celere o posta prioritaria  o  posta  ordinaria  o  consegnata  a  mano o consegnata tramite corriere.
 Ai  fini  del  rispetto dei tempi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto  ministeriale 28 luglio 2005, costituisce riferimento la data di  inoltro  della  domanda che, nel caso di inoltro a mano o tramite corriere  o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, coincide con la  data  di ricevimento della domanda medesima da parte del soggetto attuatore, come da quest'ultimo registrata.
 Ai fini della definizione dell'elenco di cui all'art. 7, comma 4, del  decreto  ministeriale  28  luglio  2005, nel caso di impianti di potenza  nominale  compresa tra 1 e 50 kW, costituisce riferimento la data  di  ricevimento  della  domanda  medesima da parte del soggetto attuatore, come da quest'ultimo registrata.
 Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03
 Il  trattamento  dei  dati trasmessi dal soggetto responsabile e' finalizzato  all'ammissione  alle  «tariffe  incentivanti»  di cui al decreto  ministeriale  28  luglio  2005  e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006.
 Titolare  del  trattamento  dei  dati  e'  il Gestore del sistema elettrico  - GRTN S.p.A. con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, nella persona dell'amministratore delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati solo con le  modalita'  e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di ammissione alle «tariffe incentivanti».
 Il  trattamento  dei  dati  personali e' realizzato attraverso le operazioni  previste  dal  decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni  e integrazioni - nel rispetto delle modalita' indicate nell'art.  11 del suddetto decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici,  ed e' svolto da personale del soggetto attuatore e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.
 Il  conferimento  dei  dati da parte del soggetto responsabile e' obbligatorio  in  quanto necessario ai fini della ammissibilita' alle «tariffe  incentivanti»  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
 Ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  n. 196/03, il soggetto  responsabile  ha  il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati.
 Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
 Ha  altresi'  il  diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale  o  di  invio  di  materiale  pubblicitario  o di vendita diretta  ovvero  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o di comunicazione commerciale interattiva.
 Per  quanto  sopra,  il  soggetto responsabile puo' rivolgersi al direttore  pro  tempore  della  Direzione  operativa  del gestore del sistema  elettrico  - GRTN S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede  del  soggetto  attuatore  in  viale M.llo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, nella sua qualita' di responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attivita' di cui al presente documento.
 I   dati   forniti  dal  soggetto  responsabile  potranno  essere comunicati  ai  soggetti  di  cui  all'art.  13, comma 1, del decreto ministeriale  28  luglio  2005,  nel  rispetto delle prescrizioni del decreto   legislativo   n.   196/03   e  successive  modificazioni  e integrazioni.  Detti  dati  non  sono  ulteriormente diffusi ad altri soggetti  se  non  in  quanto  prescritto  da  espresse  disposizioni normative.
 
 Allegato A1
 
 ---->  Vedere scheda alle pagg. 59-60  <----
 |  |  |  |  |