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| Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 1 marzo 2006 |  | Prolungamento  dei  periodi concessi per l'invio della documentazione da  sottoporre  ad accertamento, previsti dalle norme transitorie per impianti  di utenza nuovi, di cui all'articolo 18 della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04. (Deliberazione n. 47/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 1° marzo 2006;
 Visti:
 la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
 la legge 5 marzo 1990, n. 46;
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  18  marzo  2004,  n.  40/04  e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
 la  deliberazione dell'Autorita' 20 settembre 2005, n. 192/05 (di seguito: deliberazione n. 192/05);
 il  documento  per  la  consultazione 1° marzo 2006 «Modifiche al regolamento  delle  attivita'  di  accertamento della sicurezza degli impianti  di  utenza  a  gas  nuovi  (deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04)» (di seguito: documento per la consultazione).
 Considerato che:
 con   la   deliberazione  n.  40/04  l'Autorita'  ha  emanato  il regolamento  delle  attivita'  di  accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
 al  fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione  del  regolamento,  la  deliberazione  n.  40/04  ne ha previsto  l'attuazione  fissando  l'avvio  degli accertamenti per gli impianti  di  utenza  nuovi,  a  partire  dal  1°  ottobre  2004, con possibilita' di differimento al 1° luglio 2005;
 per    superare    i   disagi   segnalati   da   clienti   finali nell'attivazione  della  fornitura  di  gas,  resi  ancor  piu' gravi dall'imminente  inizio  della  stagione invernale, e per tenere conto delle segnalazioni delle associazioni di categoria dei distributori e dei  venditori  di  gas nonche' delle associazioni di categoria degli installatori,  l'Autorita'  ha  provveduto  con  la  deliberazione n. 192/05    ad   emanare   d'urgenza   disposizioni   transitorie   che consentissero l'attivazione della fornitura di gas ai clienti finali; tali  disposizioni  transitorie  prevedono tra l'altro la definizione dei   periodi   concessi   ai   clienti   finali  per  l'invio  della documentazione da sottoporre ad accertamento;
 l'Autorita'  ha  ritenuto  opportuno  istituire  con  la medesima deliberazione   n.   192/05   un  Gruppo  di  lavoro  finalizzato  ad individuare   eventuali   semplificazioni   al   regolamento  che  ne facilitassero l'attuazione;
 dalle attivita' del Gruppo di lavoro e' emerso che i distributori che  hanno  deciso  di  avvalersi  delle  modalita' transitorie sopra indicate  stanno  riscontrando  notevoli  difficolta'  ad ottenere il completamento della documentazione da parte dei clienti finali, tanto che  la  maggioranza  delle pratiche, ancorche' non siano formalmente scaduti  i termini massimi previsti, risulta a tutt'oggi in attesa di completamento;
 a  seguito  di  quanto  evidenziato al precedente alinea potrebbe aumentare  il  rischio  che  venga  interrotta l'erogazione del gas a clienti  finali  per  mera  dimenticanza  degli  stessi di inviare la documentazione  in  loro  possesso  per il successivo accertamento da parte del distributore;
 l'attivita'   del   Gruppo  di  lavoro  ha  altresi'  evidenziato l'opportunita' che le eventuali modifiche alla deliberazione n. 40/04 siano  adottate  a  seguito  di  una  ampia  consultazione di tutti i soggetti interessati.
 Ritenuto che:
 sia  necessario  assicurare  un  tempo adeguato, non inferiore al mese,   per   inviare   osservazioni  scritte  al  documento  per  la consultazione da parte di tutti i soggetti interessati, stante la sua articolazione e la portata delle semplificazioni proposte;
 sia  pertanto  opportuno prolungare di 60 giorni solari i periodi concessi   per   l'invio   della   documentazione  da  sottoporre  ad accertamento  previsti dalle norme transitorie per impianti di utenza nuovi  di  cui  all'art.  18 della deliberazione n. 40/04, al fine di pervenire  in  tempo  utile all'introduzione di eventuali modifiche a tale  deliberazione ed ai necessari adeguamenti da parte dei soggetti regolati in esito al processo di consultazione;
 Delibera:
 1.   Di  approvare  le  seguenti  modifiche  ed  integrazioni  alla deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04:
 a) all'art. 18, comma 3, lettera a, le parole «entro i 180 giorni solari  successivi»  sono sostituite dalle parole «entro i 240 giorni solari successivi»;
 b)  all'art.  18,  comma  3,  lettera d, le parole «trascorsi 200 giorni  solari»  sono  sostituite  dalle parole «trascorsi 260 giorni solari»;
 c)  all'art.  18,  comma  4,  lettera  a,  punto  ii,  le  parole «trascorsi 200 giorni solari» sono sostituite dalle parole «trascorsi 260 giorni solari»;
 d)  all'art.  18, comma 5, lettera b, le parole «e' elevato a 200 giorni  solari» sono sostituite dalle parole «e' elevato a 260 giorni solari».
 2.  Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e sul sito internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 3.    Di    pubblicare    sul    sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorita' n.   40/04   come  risultante  dalle  modificazioni  ed  integrazioni apportate con il presente provvedimento.
 Milano, 1° marzo 2006
 Il presidente: Ortis
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