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| Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 3 marzo 2006 |  | Criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  per  l'attivita' di stoccaggio    e   modifiche   e   integrazioni   alla   deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05  e alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05. (Deliberazione n. 50/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 3 marzo 2006;
 Visti:
 la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la legge 18 aprile 2005, n. 62;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 il  decreto  del  Ministero  delle attivita' produttive 26 agosto 2005 (di seguito: decreto 26 agosto 2005);
 deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:  l'Autorita)  22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99);
 la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
 la deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02;
 la deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002, n. 49/02;
 la deliberazione dell'Autorita' 28 aprile 2005, n. 78/05;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  21  giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  29  luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
 la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  14 febbraio 2006, n. 29/06 (di seguito: deliberazione n. 29/06);
 la  segnalazione  dell'Autorita'  al  Parlamento  e al Governo in materia  di  terzieta'  della  rete  nazionale,  degli stoccaggi e di sviluppo  concorrenziale  del mercato del gas naturale del 27 gennaio 2005;
 il  documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle  tariffe  per  l'attivita' di stoccaggio di gas naturale per il secondo  periodo  di  regolazione»  del 14 dicembre 2005 (di seguito: documento per la consultazione 14 dicembre 2005);
 la   sintesi   delle   osservazioni  pervenute  al  documento  di consultazione 14 dicembre 2005;
 il  documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle  tariffe  per  l'attivita' di stoccaggio di gas naturale per il secondo  periodo  di  regolazione»  del 22 febbraio 2006 (di seguito: documento per la consultazione 22 febbraio 2006).
 Considerato che:
 nel  documento per la consultazione 14 dicembre 2005, l'Autorita' ha  delineato l'impostazione generale della disciplina tariffaria per il  servizio  di  stoccaggio  del  gas  naturale  relativa al secondo periodo   di   regolazione   (1°   aprile  2006  -  31  marzo  2010), prospettando, tra l'altro, i seguenti interventi:
 prevedere una tariffa unica nazionale, unitamente ad un sistema di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi riconosciuti ad ogni  impresa,  al  fine di promuovere il potenziamento e lo sviluppo dei   nuovi   giacimenti   e   delle  infrastrutture  esistenti  meno efficienti;
 definire  modalita'  di calcolo dei costi riconosciuti coerenti con  quelle stabilite per il primo periodo di regolazione, prevedendo che  i costi operativi del terzo periodo di regolazione tengano conto di un'equa ripartizione dei recuperi di efficienza;
 ripartire  i  ricavi  riconosciuti  in  una  quota  relativa ai corrispettivi  di  impegno  di capacita' di stoccaggio (capacity), ed una  relativa  ai  corrispettivi  applicati  all'energia  movimentata (commodity),  prevedendo  per  la  prima  un  sistema di garanzia che assicuri  comunque  la  remunerazione  del  capitale  investito  e  i relativi ammortamenti;
 incentivare  gli  investimenti  per  la  realizzazione di nuove capacita' di spazio e di punta al fine di:
 (a)  incrementare la disponibilita' di stoccaggio a copertura della domanda per il sistema nazionale;
 (b) sviluppare,  in coerenza con l'evoluzione del mercato del gas  in Europa, un sistema di stoccaggio, sia fisico, sia virtuale, a supporto  di una funzione di hub del territorio italiano per il resto del continente europeo;
 completare l'articolazione tariffaria, introducendo un apposito corrispettivo  per  il servizio di disponibilita' di punta in fase di iniezione al fine di:
 (a) assicurare   una  migliore  attribuzione  dei  costi  del servizio,  in  coerenza  con l'effettiva modalita' di svolgimento del medesimo;
 (b) favorire  il  riempimento  degli stoccaggi a tutela delle riserve per il sistema nella fase di erogazione;
 conseguentemente,  adeguare  la  disciplina delle condizioni di accesso  al  servizio  di  stoccaggio,  di  cui alla deliberazione n. 119/05,  prevedendo  il  conferimento  di  una  capacita' di punta di iniezione  e  la  revisione  delle prestazioni di punta di erogazione associate alle capacita' di erogazione conferite;
 limitare  l'onere  del  servizio  di  stoccaggio  strategico al corrispettivo  tariffario  di  capacita' di spazio e al corrispettivo tariffario  di  remunerazione  del  gas  immobilizzato,  nel  caso di disponibilita'  di  gas offerta dall'impresa di stoccaggio, in quanto la   finalita'  di  tale  servizio  di  stoccaggio  e'  garantire  la disponibilita' di un volume di riserva di gas;
 introdurre  un corrispettivo unitario di capacita' di trasporto in  fase di iniezione, nel punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi, al fine di garantire una migliore allocazione dei costi di trasporto;
 anche  alla  luce  delle  osservazioni  pervenute  da  parte  dei soggetti  interessati,  pubblicate  in  versione  sintetica  sul sito internet  dell'Autorita',  con  il  documento per la consultazione 22 febbraio  2006,  l'Autorita'  ha  approfondito  ed  integrato  alcune tematiche   affrontate  in  termini  generali  nel  primo  documento, evidenziando, tra l'altro, la necessita' di:
 individuare   il   soggetto  responsabile  delle  attivita'  di calcolo,   strumentali   alla   determinazione  della  tariffa  unica nazionale;
 introdurre   nell'ambito   della   disciplina  dei  trattamenti incentivanti   per   i   nuovi   investimenti,   soglie   minime   di ammissibilita'  a  detti  trattamenti  nel  caso  di  investimenti di potenziamento e sviluppo di giacimenti in esercizio;
 prevedere,  ai fini della determinazione del capitale investito in  gas,  il  riferimento al valore riconosciuto nel primo periodo di regolazione  rivalutato  con  il  deflatore  degli investimenti fissi lordi  e,  nel  caso  di  nuove imprese di stoccaggio, l'utilizzo del metodo del costo storico rivalutato;
 privilegiare   un'articolazione   dei   corrispettivi  e  delle prestazioni  del  servizio  di  stoccaggio  che  stimoli  un corretto utilizzo  delle  disponibilita' di stoccaggio da parte degli utenti e contestualmente   incentivi   le  imprese  di  stoccaggio  a  rendere disponibili incrementi di capacita' di punta di erogazione;
 destinare    i    ricavi    derivanti   dall'applicazione   dei corrispettivi   di   bilanciamento  e  per  la  reintegrazione  degli stoccaggi alla copertura dei ricavi addizionali riconosciuti a fronte dei nuovi investimenti;
 avvalersi  della  Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito:  Cassa) ai fini della gestione del sistema di perequazione e prevedere  un  meccanismo  che  garantisca  il recupero dei ricavi di competenza dell'impresa;
 le  osservazioni  pervenute in merito al secondo documento per la consultazione hanno evidenziato:
 una  sostanziale  condivisione  da  parte  degli  operatori del sistema circa l'impostazione complessiva dell'intervento prospettato;
 la  necessita',  manifestata da alcuni soggetti, che la tariffa costituisca   un   segnale   di  prezzo,  funzionale  ad  evidenziare l'effettivo  livello  di scarsita' del sistema rispetto alla domanda, con  la  conseguente  esigenza di prevedere tariffe differenziate per imprese di stoccaggio ovvero per giacimenti;
 l'esigenza   di  ridurre  il  valore  delle  soglie  minime  di ammissibilita'  ai  trattamenti incentivanti per i nuovi investimenti di potenziamento e sviluppo di giacimenti in esercizio;
 l'opportunita'   di  attribuire  all'Autorita'  il  compito  di calcolare le componenti della tariffa unica nazionale;
 la  necessita'  di  incentivare  i nuovi investimenti in misura maggiore rispetto a quanto prospettato;
 Considerato inoltre che:
 con  la  deliberazione  n.  29/06  l'Autorita' ha prorogato al 17 marzo 2006 il termine di cui all'art. 9, comma 1, della deliberazione dell'Autorita'  n.  119/05  per  il  conferimento  delle capacita' di stoccaggio per l'anno termico 2006/2007 e ha contestualmente posposto di  20  (venti)  giorni il termine previsto dalle procedure operative delle  imprese  di stoccaggio per la presentazione delle richieste di capacita';
 Ritenuto che:
 alla  luce  dell'attuale  assenza  di concorrenza nel mercato dei servizi  di  stoccaggio,  caratterizzato dalla presenza di un'impresa che  gestisce  circa  il  98%  delle  capacita',  nonche'  in ragione dell'attuale  carenza di offerta del servizio medesimo, la previsione di  tariffe differenziate per imprese o per giacimenti non sia idonea ne' a stimolare il potenziamento e lo sviluppo dei nuovi giacimenti e delle  infrastrutture  esistenti  meno  efficienti, ne' a favorire lo sviluppo  della  domanda  di servizi di stoccaggio, anche diversi dai servizi  di  modulazione,  minerario e strategico; e che sia pertanto necessario  prevedere  una  tariffa  di  stoccaggio  unica nazionale, unitamente  ad  un sistema di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi spettanti ad ogni impresa;
 Ritenuto che sia altresi' necessario:
 introdurre un sistema di garanzia che assicuri a ciascuna impresa di  stoccaggio  la remunerazione del capitale investito ed i relativi ammortamenti,  indipendentemente  dalle  quantita' di capacita' dalla stessa effettivamente conferite;
 prevedere la valorizzazione del gas con riferimento al metodo del costo  storico  originario  d'acquisizione opportunamente rivalutato, facendo  salvo  il  valore  del gas riconosciuto nel primo periodo di regolazione   al   fine  di  garantire  continuita'  dei  livelli  di remunerazione riconosciuti;
 confermare  le  categorie  di  cespiti  e la durata convenzionale indicata  nei  documenti  di  consultazione  14  dicembre  2005  e 22 febbraio 2006 al fine di uniformare il trattamento agli altri servizi regolati   e  di  meglio  allocare  i  costi  relativi  alle  diverse categorie;
 determinare  i  costi operativi riconosciuti con riferimento alle spese  ricorrenti  effettivamente  sostenute  nell'esercizio 2005, al netto  degli  oneri  relativi  ai  consumi  tecnici delle centrali di compressione  e  trattamento,  allocati  direttamente agli utenti del sistema  dello  stoccaggio;  e  che  sia inoltre necessario prevedere l'applicazione,   per   la   determinazione   dei   costi   operativi riconosciuti,  del  criterio del profit sharing, nel terzo periodo di regolazione;
 incentivare i nuovi investimenti mediante il riconoscimento di un incremento  del tasso di remunerazione rispetto a quello riconosciuto sul  capitale  esistente  al termine dell'esercizio, e per una durata superiore  al  periodo  di  regolazione  in  funzione  delle  diverse tipologie di investimento;
 riconoscere  un  incremento  del  tasso  di remunerazione per gli investimenti   destinati  alla  realizzazione  di  impianti  di  peak shaving,  volti  ad  aumentare  la  flessibilita'  del  sistema  e le prestazioni in termini di disponibilita' di punta;
 applicare  il  recupero di produttivita' alle sole componenti del vincolo  relative  ai  costi  di  gestione e alla quota ammortamento, analogamente a quanto previsto dalla legge n. 290/03, sottoponendo la quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del capitale  investito  netto  ad  un  aggiornamento  mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto;
 differenziare   i   corrispettivi  nelle  fasi  di  iniezione  ed erogazione,   al   fine  di  stimolare  un  corretto  utilizzo  delle disponibilita'  di  stoccaggio  da  parte  degli  utenti,  nonche' di preservare le prestazioni del sistema al termine di dette fasi;
 rivedere  la  disciplina  di  ripartizione  dei  ricavi derivanti dall'applicazione  dei  corrispettivi  di  bilanciamento,  al fine di destinare  parte  di  essi  alla  copertura  dei  ricavi  addizionali riconosciuti  per  i nuovi investimenti, con la conseguente riduzione delle variazioni tariffarie in ragione d'anno;
 avvalersi  della  Cassa  ai fini dell'applicazione del sistema di perequazione;
 introdurre,  a copertura degli eventuali squilibri del sistema di perequazione,   un   corrispettivo  variabile  addizionale  applicato all'energia movimentata;
 modificare la deliberazione n. 119/05, prevedendo il conferimento di  una  capacita'  di  punta  di  iniezione  e  la  revisione  delle prestazioni  di  punta  di  erogazione  associate  alle  capacita' di erogazione  conferite nonche', tenuto conto della funzionalita' delle prestazioni  di punta all'erogazione del gas, rimuovere la previsione del  conferimento  di  capacita'  di  erogazione  per  il servizio di stoccaggio  strategico,  mantenendo  al  contempo agli utenti di tale servizio  il medesimo trattamento riconosciuto nel precedente periodo di regolazione, nel caso di ricorso allo strategico;
 modificare   la   deliberazione   n.   166/05,   introducendo  un corrispettivo unitario di exit nel punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi, cui siano attribuiti i costi di trasporto relativi alla fase di iniezione;
 Ritenuto che sia altresi' opportuno:
 al  fine  di consentire agli utenti del servizio di stoccaggio di disporre  di  un  congruo  tempo  per  la  formulazione delle proprie richieste  di  capacita'  di stoccaggio per l'anno termico 2006/2007, anche  alla  luce  del  nuovo  assetto  tariffario  delineato  con il presente  provvedimento,  differire  di ulteriori 7 (sette) giorni le proroghe  stabilite  dalla  deliberazione n. 29/06 dei termini per il conferimento  delle  capacita'  di  stoccaggio e per la presentazione delle richieste di capacita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art.  2  del  decreto  legislativo  23  maggio  2000, n. 164 (di seguito:  decreto  legislativo n. 164/00), le definizioni di cui alla deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 21 giugno  2005,  n.  119/05  (di seguito deliberazione n. 119/05), e le seguenti definizioni:
 a) Cassa e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
 b) costi  di  chiusura  mineraria sono i costi di smantellamento, dismissione e chiusura degli impianti;
 c) nuovi   giacimenti   sono   i  giacimenti  di  stoccaggio  con concessioni  gia'  assegnate ma non in esercizio alla data di entrata in  vigore  del presente provvedimento o livelli di giacimenti non in esercizio,  relativi  a  concessioni  gia'  assegnate  e in esercizio ovvero giacimenti o livelli con concessioni assegnate successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento;
 d) operazioni  all'interno del medesimo gruppo societario sono le operazioni con le societa' o con i soggetti controllanti, controllati o  collegati  come  definiti  dall'ordinamento  giuridico  e  con  le societa' sottoposte al controllo dei medesimi soggetti controllanti;
 e) peak  shaving e' costituito da un impianto di liquefazione del gas naturale, da un impianto di stoccaggio di gas naturale liquefatto e da un impianto di rigassificazione;
 f) periodo  di  regolazione e' il periodo intercorrente tra il 1° aprile 2006 e il 31 marzo 2010;
 g) pseudo-working  gas e' il quantitativo di gas, quota parte del working  gas,  presente  nei  giacimenti di stoccaggio producibile in tempi   piu'  lunghi  rispetto  a  quelli  necessari  al  mercato  ed essenziale  per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste  dalla variabilita' della domanda in termini giornalieri ed orari;
 h) RS e' il ricavo di riferimento per l'attivita' di stoccaggio;
 i) RS^E  e' la quota parte dei ricavi attribuita ai corrispettivi variabili  di iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi riconosciuti;
 j) RS^C  e'  la  quota  parte  dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio,  attribuita alla capacita' di stoccaggio ed e' data dalla somma delle componenti RS^C «capitale», RS^C «amm»;
 k) RS^C «capitale»   e'  la  quota  di  ricavo  dello  stoccaggio riconducibile al capitale investito riconosciuto;
 l) RS^C «amm»   e'   la   quota   di   ricavo   dello  stoccaggio riconducibile alla quota ammortamento riconosciuta;
 m) RSNI  e' la componente di ricavo addizionale relativa ai nuovi investimenti.
 |  |  |  | Art. 2. Ambito di applicazione
 2.1  Il  presente  provvedimento  si  applica,  per  il  periodo di regolazione, alle imprese di stoccaggio.
 2.2  La  tariffa  per il servizio di stoccaggio di gas naturale (di seguito:  tariffa  di stoccaggio) determinata, sulla base dei criteri fissati  nel  presente  provvedimento  e'  da intendersi come tariffa massima.  Le  imprese  di stoccaggio applicano le tariffe assicurando trasparenza e non discriminazione tra utenti.
 |  |  |  | Art. 3. Ricavi di riferimento
 3.1  Ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'art. 6 e seguenti, ciascuna impresa di stoccaggio che, alla data di entrata in vigore  del  presente provvedimento, svolge l'attivita' di stoccaggio in  giacimenti  attivi,  calcola  il  ricavo  di  riferimento  per la formulazione  dei  corrispettivi unitari di cui all'art. 6 per l'anno termico   2006-2007,   secondo   le   modalita'  definite  nei  commi successivi.
 3.2  Il  ricavo  di  riferimento  RS  viene  calcolato per ciascuna impresa sommando le seguenti componenti:
 a) costo  riconosciuto  del capitale investito netto, pari al 7,1 per  cento  reale  pre  tasse,  riferito  al capitale investito netto calcolato ai sensi del comma 3.3;
 b) ammortamenti  economico-tecnici  calcolati  in  relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari ai sensi del comma 3.5;
 c) costi  operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei commi 3.6 e 3.7.
 3.3  Il  capitale  investito  netto  e' pari alla somma dell'attivo immobilizzato  netto  calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante  netto,  pari  all'1  per  cento dell'attivo immobilizzato netto.
 3.4   Ai   fini   della   determinazione   del  valore  dell'attivo immobilizzato  netto l'impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di stoccaggio:
 a) individua  gli  incrementi patrimoniali annuali, relativi alle immobilizzazioni dei giacimenti attivi realizzate a partire dall'anno 1950  e  presenti  in bilancio al 31 dicembre 2005, raggruppate nelle categorie  di  cui  alla tabella 1, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico,  calcolato  ai  sensi  della lettera d), non abbia gia'  coperto  il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi  in  corso  d'opera  non  determinati  in sede di bilancio ed eventuali rivalutazioni o svalutazioni;
 b) rivaluta   i  costi  storici  degli  incrementi  di  cui  alla precedente  lettera  a) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi;  nella  tabella 2 e' riportato il deflatore degli investimenti fissi  lordi  per  il  calcolo  dei  ricavi di riferimento per l'anno termico 2006-2007;
 c) calcola  l'attivo  immobilizzato lordo delle singole categorie di  cespiti  come  somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
 d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla  somma  dei  prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente  lettera b) per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente;
 e) le  percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula:
 (t-1)-AIP
 PD=---------- x 100;
 DC
 
 dove  (t-1)  e'  l'anno precedente quello della presentazione delle proposte  tariffarie,  ovvero  il  2005  per il calcolo dei ricavi di riferimento   per   l'anno   termico   2006-2007,   AIP   e'   l'anno dell'incremento   patrimoniale   e  DC  e'  la  durata  convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, individuata  nella  tabella 1, salvo per i fabbricati, le centrali di trattamento  e  i sistemi di misura iscritti a bilancio fino all'anno 2005,   per   i   quali   si   utilizza   una   durata  convenzionale rispettivamente  pari a 50, 20 e 10 anni; i terreni e il gas naturale di  proprieta'  dell'impresa  di  stoccaggio  presente nei giacimenti attivi, non sono oggetto di ammortamento;
 f) calcola  in  relazione  ai  contributi  a fondo perduto per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate all'attivita' di stoccaggio versati  da  pubbliche  amministrazioni,  il  valore  dei  contributi ricevuti  in  ciascun  anno  rivalutato  in  base  al deflatore degli investimenti  fissi  lordi,  al  netto  della  quota  gia' degradata, calcolata  come  somma  dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e);
 g) individua   il   valore   del   gas   naturale  di  proprieta' dell'impresa  di  stoccaggio  presente  nei  giacimenti  attivi al 31 dicembre   2005,  economicamente  estraibile  con  le  infrastrutture esistenti,  al  netto del volume di gas la cui estrazione non risulta possibile  per  motivi  tecnico-minerari  o  in  base  a disposizioni emanate  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive,  o in forza di vincoli ambientali o territoriali;
 h) il  valore  del gas naturale di cui alla lettera g) e' pari al costo  storico  rivalutato del gas determinato considerando, per ogni anno  di  acquisizione,  il costo originario di acquisizione. Ove nel primo periodo di regolazione sia stato riconosciuto ai fini tariffari un  valore  calcolato  con  metodologie  difformi  dal  costo storico rivalutato,  il  valore del gas naturale e' assunto pari a quello del primo periodo, rivalutato come alla precedente lettera b);
 i) calcola  l'attivo  immobilizzato  netto  detraendo  dal valore dell'attivo  immobilizzato  lordo  di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento  economico-tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi di cui alla lettera f) e sommando il valore del gas di cui alla lettera g).
 3.5    Ai    fini    della    determinazione   degli   ammortamenti economico-tecnici   riconosciuti   annualmente   ai  fini  tariffari, ciascuna impresa:
 a) calcola   la  somma  dell'attivo  immobilizzato  lordo,  delle singole categorie di cespiti, di cui al precedente comma 3.4, lettera c);
 b) calcola  gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera  a),  al  netto  degli  incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni  in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2005, per  ogni  categoria,  per  la  durata  convenzionale riportata nella tabella 1;
 c) somma  gli  ammortamenti  annui di cui alla precedente lettera b), relativi alle diverse categorie.
 3.6  I  costi  operativi,  CO «2005»,  comprendono  tutte  le spese ricorrenti,   operative   e   di   carattere  generale,  attribuibili all'attivita'    di   stoccaggio   svolta   in   giacimenti   attivi, effettivamente   sostenute   nell'esercizio   2005   dall'impresa  di stoccaggio e risultanti dai bilanci sottoposti a revisione contabile, al  netto  degli  oneri  relativi  ai  consumi  tecnici necessari per l'espletamento  delle  fasi di iniezione e di erogazione, degli oneri attribuibili ai ricavi compensativi e alle attivita' capitalizzate. I costi  operativi,  proposti  dalle  imprese  e  sottoposti a verifica dell'Autorita', comprendono:
 a) il costo del personale;
 b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
 c) i costi per servizi e prestazioni esterne;
 d) i costi per chiusure minerarie;
 e) altri  accantonamenti  diversi dagli ammortamenti, purche' non operati  esclusivamente in applicazione di norme tributarie o su base straordinaria.
 3.7  Ai  fini  della  determinazione  dei costi operativi di cui al comma  3.6,  l'impresa fornisce evidenza del metodo utilizzato per il calcolo  del valore dei costi ricorrenti per chiusure minerarie e non considera  neppure  attraverso  l'attribuzione  di quote di costi dei servizi  comuni  e  delle  funzioni  operative  condivise,  gli oneri finanziari,  le  rettifiche  di valori di attivita' finanziarie e gli oneri straordinari.
 3.8  Ciascuna  impresa  di  stoccaggio  suddivide  i  propri ricavi complessivi di riferimento RS nelle seguenti quote di ricavo:
 RS^S  e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di spazio  di stoccaggio, costituita dalla remunerazione del capitale in cushion  gas immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del capitale  e  quota  ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: terreni,  fabbricati,  altre  immobilizzazioni  e,  al 25% del valore relativo, pozzi;
 RS^«PE»  e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di  capacita'  di  erogazione,  costituita  dalla  remunerazione  del capitale  in pseudo-working gas immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione  del  capitale  e  quota  ammortamento)  relativi alle categorie  di  cespiti:  centrali di trattamento e, al 50% del valore relativo, pozzi, condotte e sistemi di misura;
 RS^«PI»  e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di   capacita'   di  iniezione,  costituita  dai  costi  di  capitale (remunerazione  del  capitale  e  quota  ammortamento)  relativi alle categorie  di  cespiti:  centrali  di compressione; al 50% del valore relativo,  condotte  e sistemi di misura; al 25% del valore relativo, pozzi;
 RS^D e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo per la  messa  a  disposizione  del gas detenuto da parte dell'impresa di stoccaggio ai fini del servizio di stoccaggio strategico e risultante dal   bilancio,  costituita  dalla  remunerazione  del  capitale  del relativo gas;
 RS^E  e'  la  quota  parte dei ricavi attribuita ai corrispettivi variabili  di iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi riconosciuti.
 3.9 Le quote di ricavo di riferimento RS^S, RS^«PE», RS^«PI» e RS^D costituiscono  la  componente  di ricavo attribuita alla capacita' di stoccaggio RS^C, articolata nelle seguenti componenti:
 a) RS^C «capitale»   pari  al  costo  riconosciuto  del  capitale investito netto, calcolato ai sensi del comma 3.3;
 b) RS^C «amm»   pari   alla   quota   ammortamento  riconosciuta, calcolata ai sensi del comma 3.5.
 |  |  |  | Art. 4. Ricavi relativi a nuovi investimenti
 4.1   Il   riconoscimento   dei   nuovi   investimenti  avviene  in applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  seguenti  e  a condizione  che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e   la   sicurezza  del  sistema  e  realizzati  secondo  criteri  di economicita'.
 4.2  Entro  il  1°  febbraio  di ciascun anno, e ogni volta che sia necessario  apportare  significativi  aggiornamenti,  le  imprese  di stoccaggio  comunicano  all'Autorita'  e al Ministero delle attivita' produttive:
 a) gli  investimenti  programmati  per il quadriennio successivo, distinti  per  le tipologie di investimento individuate al comma 4.5, con le seguenti indicazioni:
 descrizione   dettagliata  degli  interventi  previsti  per  il potenziamento  delle  capacita' di stoccaggio, per ciascun giacimento di  stoccaggio  e  il  relativo  costo  di  investimento distinto per categoria di cespite;
 incrementi   di   capacita'   di   stoccaggio   associata  agli interventi, in termini di working gas e capacita' di iniezione e/o di erogazione per ciascun intervento di cui al precedente alinea;
 tempi  previsti  per  lo  sviluppo  di  ciascun intervento, con distinzione  dei tempi tecnici per la realizzazione delle opere e dei tempi stimati per l'ottenimento delle autorizzazioni;
 b) gli   investimenti   effettuati   nel   corso   dell'esercizio precedente,  con  indicazione  dei  dettagli  di  cui alla precedente lettera a);
 c) le  dismissioni effettuate nel corso dell'esercizio precedente e  le  dismissioni  programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione  dei  cespiti interessati dalle dismissioni, distinti per categoria  e  articolati  come  attivo  immobilizzato  lordo ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  lettera  c)  e  come  fondo di ammortamento economico-tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera d).
 4.3  Gli  investimenti programmati, comunicati annualmente ai sensi del  comma  4.2, devono risultare coerenti con le istanze di modifica al   programma  lavori  e  di  autorizzazione  all'ampliamento  della capacita'  di  stoccaggio  di  cui agli articoli 7 e 8 del decreto 26 agosto 2005.
 4.4  Dall'anno termico 2007-2008, con riferimento agli investimenti di  cui  al  comma  4.2 lettera b), realizzati nell'anno precedente e riportati  sui  bilanci  o sui preconsuntivi dei bilanci sottoposti a revisione  contabile,  le imprese di stoccaggio calcolano, ogni anno, una componente di ricavo addizionale RSNI t come segue:
 
 ---->  Vedere formula a pag. 69  <----
 
 dove:
 NI^«amm» «bil,T,c»  e'  il  valore  di NI «bil,T», al netto degli investimenti   in   gas  naturale  e  degli  investimenti  realizzati nell'esercizio  relativi  a  immobilizzazioni  in  corso, comprensivo degli   investimenti  in  lavori  in  corso  realizzati  in  esercizi precedenti e relativi a cespiti entrati in esercizio nell'anno «t-1», distinto per le categorie di cespiti c riportate nella tabella 1;
 DC c  e' la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella 1.
 4.5  A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto, rT^«NI» T» per le relative durate:
 a) T=1  investimenti non destinati allo sviluppo e all'espansione della capacita' di stoccaggio: 0%;
 b) T=2  investimenti  destinati  al potenziamento e allo sviluppo delle  capacita'  di stoccaggio dei giacimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento: 4% per 8 anni;
 c) T=3  investimenti  per la realizzazione di nuovi giacimenti di stoccaggio e impianti di peak shaving: 4% per 16 anni.
 4.6  Gli investimenti relativi ai nuovi giacimenti effettuati prima dell'anno   2006,   calcolati   ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3.4, confluiscono  nel valore dei nuovi investimenti NI «t-1,T», a partire dal primo anno di attivita' del giacimento e sono remunerati al tasso reale definito ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, lettera a).
 4.7  Ai  fini del calcolo del valore degli investimenti NI «t-1,T», di  cui  ai commi 4.4 e 4.6, i quantitativi di gas naturale impiegati per  la  formazione  del  cushion gas e dell'eventuale pseudo-working gas,   nonche'   le   eventuali   quantita'   addizionali  acquistate dall'impresa  di stoccaggio per il servizio di stoccaggio strategico, sono riconosciuti pari al:
 a) valore  di  acquisizione ove questa sia avvenuta con procedura concorsuale;
 b) valore  medio  del  QE  dell'anno  di  iscrizione nel bilancio d'esercizio,  come  definito  ai  sensi della deliberazione n. 52/99, comprensivo,  nel  caso di gas immesso, di tutti i costi di trasporto fino all'hub stoccaggio.
 4.8  L'Autorita',  ai  fini  del riconoscimento della componente di ricavo   addizionale   RSNI t,   verifica   la  corrispondenza  degli investimenti  realizzati,  comunicati ai sensi del comma 4.2, lettera b),    con   i   dati   relativi   agli   investimenti   programmati, precedentemente  comunicati  ai  sensi  del  comma  4.2,  lettera a), nonche'   con   le   capacita'   di  stoccaggio  effettivamente  rese disponibili al sistema.
 4.9  L'incremento  del tasso di remunerazione e la durata di cui al comma  4.5,  lettera  b)  sono riconosciuti per sviluppi di capacita' superiori alle soglie di seguito indicate:
 per  capacita'  di  erogazione ad un valore di 1 Mmc/giorno o, in alternativa, al 30% dell'attuale capacita';
 per  capacita'  di  spazio, a 100 Mmc, oppure, in alternativa, al 30% dell'attuale capacita'.
 Il  riconoscimento  del  trattamento  incentivante  (incremento del tasso  di remunerazione e relativa durata) decorrono dall'anno in cui le  nuove capacita' sono offerte in conferimento. Nel caso in cui gli investimenti   destinati  al  potenziamento  e  allo  sviluppo  delle capacita'  di  stoccaggio  dei  giacimenti in esercizio manifestino i benefici  collegati a scadenza superiore a 24 mesi, il riconoscimento del   trattamento  incentivante  avviene  a  partire  dalla  messa  a disposizione  di  almeno l'80% della capacita' di sviluppo prevista a progetto  e  comunicata  dall'impresa  di stoccaggio nel programma di sviluppo.  Fino  a  tale  momento,  agli  investimenti  realizzati e' riconosciuto  il  tasso  di  remunerazione indicato all'art. 3, comma 3.2, lettera a).
 4.10  L'impresa  di  stoccaggio  ripartisce  i  ricavi  addizionali riconosciuti  RSNI t nelle quote di ricavo di seguito elencate, con i medesimi criteri di cui all'art. 3, comma 3.8:
 RS^«SN», relativa al corrispettivo di spazio;
 RS^«PIN»,   relativa   al   corrispettivo  per  la  capacita'  di iniezione;
 RS^«PEN»,   relativa   al   corrispettivo  per  la  capacita'  di erogazione;
 RS^«DN»,  relativa  al  corrispettivo di messa a disposizione del gas ai fini dello stoccaggio strategico.
 4.11  A  fronte  della  realizzazione  degli investimenti di cui al comma  4.5, lettere b) e c), l'impresa di stoccaggio puo' chiedere il riconoscimento  di  una  componente  di  ricavo  addizionale ai costi operativi  di  cui all'art. 3, comma 3.6, CO «NI,t», riconducibile ai costi  operativi  incrementali  generati  dai  suddetti investimenti, determinata  come  differenza  tra  il  valore  dei  costi  operativi effettivamente  sostenuti  nell'esercizio  precedente,  calcolati  ai sensi  dell'art.  3, comma 3.6 e risultanti dal bilancio dell'impresa di stoccaggio sottoposto a revisione contabile, e il valore dei costi operativi  riconosciuti  nel  primo anno del periodo di regolazione e aggiornati  con il meccanismo del price cap di cui all'art. 10, comma 10.9.
 4.12 L'Autorita' verifica, anche mediante controlli a campione:
 a) l'effettiva   realizzazione   degli  investimenti  di  cui  al presente articolo e la corrispondenza con i costi sostenuti;
 b) la  corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 4.4, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati;
 c) la  pertinenza  e  la  corretta  imputazione  degli incrementi patrimoniali   di  cui  alla  precedente  lettera  b)  rispetto  alle attivita' svolte;
 d) il rispetto delle soglie di cui al comma 4.9.
 4.13   In  caso  di  divergenza  tra  gli  incrementi  patrimoniali risultanti   dai   preconsuntivi  e  quelli  risultanti  dai  bilanci pubblicati,   le  imprese  di  stoccaggio  procedono  a  rettifica  e conguaglio   nel   corso   del   successivo   anno  termico,  dandone comunicazione all'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 5. Ricavi relativi a nuove imprese di stoccaggio
 5.1  Le  imprese  che  avviano  nel  secondo periodo di regolazione l'attivita'   di   stoccaggio   calcolano  annualmente  i  ricavi  di riferimento  ai  sensi  dell'art. 3, comma 3.2, sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico t, tenuto conto dell'eventuale  incremento  di  remunerazione  riconosciuto  ai sensi dell'art. 4.
 5.2  Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento e del meccanismo di  perequazione,  di  cui all'art. 9, relativo al corrispettivo CVS, per  i  primi  tre  anni  termici  di  attivita'  i  costi  operativi riconosciuti  e  l'energia  movimentata sono proposti dalle imprese e sottoposti  a  verifica dell'Autorita'. Per il quarto anno termico di attivita'  i  costi  operativi  riconosciuti sono calcolati a partire dall'ultimo  bilancio  d'esercizio sottoposto a revisione contabile e l'energia movimentata di riferimento e' quella dell'anno precedente.
 5.3  Per  gli  anni  termici  successivi,  le imprese di stoccaggio aggiornano i ricavi di riferimento ai sensi degli articoli 4 e 10.
 |  |  |  | Art. 6. Tariffa per il servizio di stoccaggio
 6.1  La  tariffa di stoccaggio, TS, e' una combinazione lineare dei corrispettivi   unitari   per   le   grandezze  che  quantificano  la prestazione  di  stoccaggio.  Nella  formulazione  piu'  generale, la tariffa  TS  che  si  applica  ai servizi di stoccaggio e' data dalla seguente formula:
 
 ---->  Vedere formula a pag. 71  <----
 
 dove:
 f S   e'   il  corrispettivo  unitario  di  spazio,  espresso  in euro/gigajoule per anno;
 S e' la capacita' di spazio conferita su base annuale all'utente, espresso in gigajoule per anno;
 f «PI»   e'   il  corrispettivo  unitario  per  la  capacita'  di iniezione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
 PI  e'  la  capacita'  di  iniezione  conferita  su  base annuale all'utente, espressa in gigajoule/giorno;
 f «PE»   e'   il  corrispettivo  unitario  per  la  capacita'  di erogazione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
 PE i e' la capacita' di erogazione conferita all'utente, espressa in gigajoule/giorno per le diverse prestazioni di punta di erogazione individuate all'art. 8, comma 8.5 della deliberazione n. 119/05;
 \sigma  i e' il coefficiente di normalizzazione che assume valore pari  a  1  per  la  prestazione minima di erogazione del servizio di stoccaggio  di  modulazione,  valore  pari  a 2 per la prestazione di punta  addizionale del servizio di stoccaggio di modulazione e valore pari  a  0,5  per  il  servizio  di  stoccaggio  minerario  e  per il bilanciamento operativo;
 CVS  e'  il  corrispettivo  unitario  di  movimentazione del gas, espresso in euro/gigajoule;
 \pi  i e' la componente tariffaria a copertura degli squilibri di perequazione, di cui all'art. 9, espressa in euro/gigajoule;
 \gamma   i  e'  un  coefficiente che tiene conto delle rispettive valorizzazioni  dell'energia  movimentata  e  vale 1 per l'energia in erogazione  e  in immissione in fase di iniezione e 0,5 per l'energia in immissione in fase di erogazione;
 E i  e' l'energia associata al gas movimentato in erogazione e in immissione,  al  netto  di  eventuali  consumi  tecnici,  espressa in gigajoule;
 f D  e'  il  corrispettivo  unitario  di  stoccaggio  strategico, espresso in euro/gigajoule per anno;
 S s e' l'energia associata al gas appartenente ai quantitativi di gas  detenuti  dall'impresa  ai  fini  dello  stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio.
 6.2 L'impresa di stoccaggio, nel solo caso di movimentazione fisica del   gas   dal   sistema,  attribuisce  agli  utenti  del  servizio, proporzionalmente  ai  quantitativi  allocati,  la  quota percentuale degli  oneri  a  copertura  dei  consumi  tecnici  delle  centrali di compressione e di trattamento.
 6.3  Alla  capacita'  di  erogazione  conferita  durante la fase di iniezione,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05,    viene    applicato,    assicurando   trasparenza   e   non discriminazione  tra gli utenti, un coefficiente sigma  s determinato da ciascuna impresa e approvato dall'Autorita'.
 6.4  L'impresa  di  stoccaggio,  alle giacenze di gas risultanti al termine   dell'anno  termico  a  seguito  di  erogazioni  dell'utente inferiori   ai   quantitativi  iniettati,  applica  il  corrispettivo unitario CVS maggiorato del 100%.
 6.5  In caso di conferimento di capacita' di stoccaggio per periodi inferiori  ai  periodi  a base della definizione dei corrispettivi di cui  al comma 6.1, l'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi di capacita' in proporzione alla durata del conferimento.
 6.6  Ai  fini  di  una corretta attribuzione dell'onere relativo al servizio  di  stoccaggio  strategico,  al  termine  dell'anno termico l'impresa  di  stoccaggio  conguaglia,  sulla  base  dei quantitativi definiti  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive e tenuto conto della  ripartizione  tra  le imprese di stoccaggio di cui all'art. 8, comma 8.4.1 della deliberazione n. 119/05, le capacita' di stoccaggio conferite  agli utenti del servizio sulla base delle quantita' di gas naturale  importato  da Paesi non appartenenti all'Unione europea nel corso   dell'anno  solare  precedente,  comunicati  dagli  utenti  al Ministero  delle attivita' produttive, all'Autorita' e all'impresa di stoccaggio.
 6.7   Nel  caso  l'utente  eroghi  gas  di  stoccaggio  strategico, l'impresa   di  stoccaggio  applica  il  corrispettivo  unitario  CVS all'energia  movimentata  in  erogazione  e  in fase di reintegro e i corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 15 della deliberazione n. 119/05.
 6.8  Ai  fini  della  definizione  delle  condizioni economiche dei servizi  di cui all'art. 8, comma 8.6, della deliberazione n. 119/05, l'impresa di stoccaggio utilizza i corrispettivi di cui al comma 6.1, opportunamente  riproporzionati ai sensi del comma 6.5 e tenuto conto dei  corrispettivi specifici d'impresa determinati ai sensi dell'art. 8, comma 8.9.
 |  |  |  | Art. 7. Tariffa per prestazioni di extra punta di erogazione
 e per conferimenti di capacita' interrompibile
 7.1 L'impresa di stoccaggio puo' offrire prestazioni di extra punta di  erogazione  ai  sensi  dell'art.  10-bis  della  deliberazione n. 119/05.  Ai  fini  della  procedura  concorsuale  si assume un prezzo massimo  pari  al corrispettivo f «PE», di cui all'art. 6, comma 6.1, riproporzionato   in   funzione   della   durata  della  prestazione, moltiplicato per un coefficiente \sigma pari a 2.
 7.2  L'impresa  di  stoccaggio puo' offrire capacita' di stoccaggio interrompibile,  ai sensi dell'art. 10 della deliberazione n. 119/05, applicando  ai  corrispettivi  di  cui  all'art.  6,  comma  6.1, una riduzione sottoposta ad approvazione dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 8. Corrispettivi unitari di stoccaggio
 facenti parte della tariffa
 8.1  Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui al successivo  articolo  11, l'Autorita' calcola i corrispettivi unitari di  capacita'  f s,  f «PI»,  f «PE», f D e il corrispettivo unitario variabile CVS secondo le disposizioni del presente articolo.
 8.2  Il  corrispettivo  unitario  di  spazio  f S  viene  calcolato annualmente  dividendo  la  somma  delle  quote  di  ricavo  RS^S  di competenza  di  ciascuna  impresa,  per  la  capacita' complessiva di stoccaggio di working gas, come comunicata ai sensi degli articoli 11 e  13,  comprensiva dello spazio relativo allo stoccaggio strategico, come definito dal Ministero delle attivita' produttive.
 8.3   Il   corrispettivo   unitario   di  disponibilita'  di  punta giornaliera  in fase di iniezione f «PI», viene calcolato annualmente dividendo  la  somma  delle  quote di ricavo RS^«PI» di competenza di ciascuna  impresa,  per  la capacita' massima di iniezione in fase di iniezione  del  sistema, come comunicata ai sensi degli articoli 11 e 13.
 8.4   Il   corrispettivo   unitario   di  disponibilita'  di  punta giornaliera in fase di erogazione f «PE», viene calcolato annualmente dividendo  la  somma  delle  quote di ricavo RS^«PE» di competenza di ciascuna  impresa per la capacita' di erogazione calcolata come somma dei  prodotti  tra  le  prestazioni  individuate  al  comma 8.5, come comunicate  ai  sensi  degli  articoli  11 e 13, e i valori di \sigma definiti all'art. 6, comma 6.1.
 8.5  Le  prestazioni  di  punta giornaliera di erogazione di cui al comma  8.4,  associate  alla  capacita' di erogazione conferita, sono cosi' determinate:
 a) la  prestazione  di  punta  di  erogazione  per il servizio di stoccaggio   minerario,   di   cui   all'art.  8,  comma  8.3,  della deliberazione n. 119/05;
 b) la  prestazione  di  punta  di  erogazione  per il servizio di stoccaggio  per  il bilanciamento operativo, di cui all'art. 8, comma 8.1.1, della deliberazione n. 119/05;
 c) la  prestazione  minima di punta di erogazione per il servizio di  stoccaggio  di  modulazione,  di cui all'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05;
 d) la  prestazione  di  punta  di  erogazione  addizionale di cui all'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05.
 8.6  Il  corrispettivo unitario di stoccaggio strategico f D, viene calcolato  annualmente  dividendo la somma delle quote di ricavo RS^D di  competenza  di  ciascuna  impresa,  per  i quantitativi di gas di proprieta' dell'impresa di stoccaggio, detenuto ai fini di stoccaggio strategico  in  coerenza  con  le  disposizioni  del  Ministero delle attivita' produttive.
 8.7   Il   corrispettivo  unitario  variabile  di  iniezione  e  di erogazione  CVS viene calcolato per il primo anno termico del periodo di  regolazione  dividendo la somma complessiva delle quote di ricavo RS^E di tutte le imprese di stoccaggio, di cui all'art. 3, comma 3.8, per  l'energia  movimentata  nel  corso  dell'anno termico 2004-2005, assunta  pari  a  678,455095*10^6 gigajoule a partire da un valore di energia  pari  a 658,742010*10^6 gigajoule per Stogit S.p.a. e pari a 19,713085*10^6 gigajoule per Edison Stoccaggio S.p.a.
 8.8  Nel  caso  di  esenzione  dal  diritto  di  accesso dei terzi, accordata ai sensi della legge n. 239/2004, i corrispettivi di cui al presente  articolo  vengono calcolati tenuto conto della capacita' di stoccaggio  non  oggetto della suddetta esenzione, nonche' dei ricavi ridotti  proporzionalmente  alla percentuale di capacita' non oggetto dell'esenzione.
 8.9  Ciascuna impresa di stoccaggio calcola i corrispettivi, di cui al  comma  6.1, specifici d'impresa secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi da 8.2 a 8.7, sulla base dei dati d'impresa relativi alle  quote  di  ricavo,  alle  capacita' di stoccaggio e all'energia movimentata assunta dall'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 9. Perequazione
 9.1  La  perequazione dei costi di stoccaggio si applica a tutte le imprese di stoccaggio.
 9.2  La  Cassa,  attenendosi  alle  modalita' previste nel presente articolo,  provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa   di   stoccaggio,   dei   saldi  di  perequazione  derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione.
 9.3  Ai  fini di quanto previsto dal comma 9.2, ciascuna impresa di stoccaggio  fa  pervenire  alla Cassa entro il 30 giugno di ogni anno successivo   al   primo,   le   informazioni  necessarie  al  calcolo dell'ammontare  di perequazione relativo all'anno termico precedente. La  Cassa  definisce  le modalita' di trasmissione in coerenza con le disposizioni  del  presente  provvedimento  entro  120  giorni  dalla pubblicazione    del   medesimo,   previa   approvazione   da   parte dell'Autorita'.
 9.4  Nel caso in cui l'impresa di stoccaggio non rispetti i termini di  cui  al  comma  9.3, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione  utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione  dell'ammontare  di  perequazione eventualmente dovuto dal  sistema  all'impresa  di  stoccaggio inadempiente e viceversa di massimizzazione  di  quanto  eventualmente  dovuto  dalla  stessa  al sistema di perequazione nel suo complesso.
 9.5 La Cassa, entro il 1° settembre di ogni anno termico successivo al  primo,  comunica all'Autorita' e a ciascuna impresa di stoccaggio l'ammontare   di   perequazione  relativo  ai  singoli  corrispettivi tariffari.
 9.6  Ciascuna  impresa di stoccaggio, entro il 30 settembre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.
 9.7  La Cassa, in relazione ai meccanismi di perequazione, entro il 31  ottobre  di ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di stoccaggio.
 9.8  Nel caso in cui i versamenti non siano sufficienti a liquidare quanto  di  spettanza  di  ogni  impresa, la Cassa effettua pagamenti pro-quota  rispetto agli importi spettanti alle diverse imprese, fino a concorrenza delle disponibilita' dei versamenti suddetti.
 9.9 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese di  stoccaggio  in  relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere  completata  entro  3 mesi dal termine di cui al comma 9.7, la Cassa riconosce alle medesime imprese di stoccaggio un interesse pari all'Euribor  a  dodici  mesi  base  360, calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo alla scadenza di cui al comma 9.7.
 9.10  In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia   di  perequazione  la  Cassa  si  attiene  alle  indicazioni dell'Autorita'.  Ogni  eventuale  contestazione circa le modalita' di applicazione  dei  meccanismi  di  perequazione  e  di raccolta delle relative  informazioni  e'  demandata  alla  valutazione  e decisione dell'Autorita'.
 9.11  E'  istituita una componente tariffaria \pi a copertura degli eventuali  squilibri  di  perequazione.  Con successivi provvedimenti l'Autorita' definisce la componente \pi . Fino all'emanazione di tali provvedimenti, la componente \pi e' posta pari a zero.
 9.12  La  componente  tariffaria  di cui al comma 9.11 e' applicata come  maggiorazione  dei  corrispettivi unitari di movimentazione del gas di cui all'art. 6, comma 6.1.
 9.13  E' istituito presso la Cassa il «Conto squilibri perequazione stoccaggio»  alimentato  dalla  componente  \pi e dalle altre partite previste dai provvedimenti dell'Autorita'.
 9.14  Le  imprese di stoccaggio versano alla Cassa, entro 60 giorni dal  termine  di ciascun bimestre, il gettito della componente \pi in relazione ai servizi di stoccaggio erogati nel bimestre medesimo.
 9.15  In  ciascun  anno, l'ammontare di perequazione dell'impresa i relativo al singolo corrispettivo tariffario f e' pari a:
 
 ---->  Vedere formula a pag. 73  <----
 
 dove:
 S^f «i,t»  e' l'ammontare di perequazione dei costi di stoccaggio dell'anno termico t, relativo al corrispettivo tariffario f;
 RES^f «i,t»  e'  l'ammontare  dei  ricavi effettivi di stoccaggio, calcolati applicando il corrispettivo tariffario f di cui all'art. 6, comma  6.1, alle capacita' effettivamente conferite e ai quantitativi di  gas  effettivamente movimentati nell'anno termico t, incrementati dei  coefficienti  \sigma  o  \gamma  corrispondenti,  come  definiti all'art. 6;
 RICS^f «i,t»   e'   l'ammontare   dei  ricavi  di  stoccaggio  di competenza  per l'anno termico t, calcolati ai sensi dei commi 9.16 e 9.17, relativo al corrispettivo tariffario f.
 9.16   I   ricavi   di   stoccaggio   di  competenza  dell'impresa, RICS^f «i,t», sono calcolati con riferimento ai corrispettivi unitari di   impresa   di  cui  all'art.  8,  comma  8.9,  e  alle  capacita' effettivamente  conferite  e ai volumi effettivamente movimentati. La capacita' di erogazione e' determinata come somma dei prodotti tra le prestazioni  individuate all'art. 8, comma 8.5, per ciascuna impresa, e i valori di \sigma definiti all'art. 6.
 9.17  Nel  calcolo  dell'ammontare di perequazione, sia l'ammontare dei  ricavi  effettivi  di  stoccaggio, sia l'ammontare dei ricavi di competenza,  non  comprendono  i  ricavi relativi alle prestazioni di extra punta di cui all'art. 7, nonche' i ricavi di capacity derivanti dai  servizi  di  cui  all'art.  8,  comma 8.6 della deliberazione n. 119/05.
 9.18  Nel  caso  di  esenzione  dal  diritto  di accesso dei terzi, accordata  ai  sensi  della  legge n. 239/2004, i ricavi effettivi di stoccaggio,  RES^f «i,t»,  e  i  ricavi di competenza, RICS^f «i,t,», sono  calcolati  in  relazione  alla  capacita' conferita non oggetto dell'esenzione  e  dei  relativi  quantitativi  di gas effettivamente movimentati nel corso dell'anno termico.
 |  |  |  | Art. 10. Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe
 10.1  Negli  anni  termici del periodo di regolazione successivi al primo,  ciascuna  quota  di  ricavo  di  cui all'art. 3, comma 3.8 e' calcolata  a  partire  dal valore dei ricavi RS^c ottenuto sommando i valori  aggiornati  delle  quote di ricavo RS «capitale», RS «amm», e delle relative componenti di ricavo addizionale di cui all'art. 4.
 10.2  Negli  anni  termici del periodo di regolazione successivi al primo,   il   costo   riconosciuto   del  capitale  investito  netto, RS «capitale»,  e'  aggiornato  mediante  il  ricalcolo  annuale  del capitale  investito netto sulla base dei criteri indicati all'art. 3, comma   3.3,   tenuto   conto  dell'inflazione  e  delle  dismissioni eventualmente  effettuate  dall'impresa  di  stoccaggio nel corso del periodo,  e  calcolando la quota del fondo ammortamento relativo agli anni  successivi  al  2005  sulla  base  delle  durate  convenzionali riportate in tabella 1.
 10.3  Negli  anni  termici del periodo di regolazione successivi al primo,  la  quota  parte  dei  ricavi  riconducibile  alla  quota  di ammortamento   riconosciuta   RS «amm»,  e'  aggiornata  mediante  la seguente formula:
 
 ---->  Vedere formula a pag. 73  <----
 
 dove:
 I «t-1» e' il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi  precedenti,  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
 RP s e' il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttivita' pari al 1,5%;
 Y  e'  un  ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto  di  costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo;
 Q  e'  un  ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto   di   eventuali  recuperi  di  qualita'  rispetto  a  standard prefissati;
 W  e'  un  ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali nuove attivita' volte al controllo della domanda e all'uso efficiente delle risorse.
 Con successivi provvedimenti l'Autorita' definisce i parametri Y, Q e  W. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, i parametri Y, Q e W sono pari a zero.
 10.4 Le quote di ricavo che costituiscono le componenti addizionali di  cui  all'art.  4, comma 4.4, riferite agli anni precedenti l'anno termico t - 1, sono ricalcolate ogni anno come somma di:
 a) remunerazione del valore dei nuovi investimenti NI, aggiornato con la metodologia del costo storico rivalutato di cui al comma 3.3;
 b) quota ammortamento aggiornata con la seguente formula:
 
 ---->  Vedere formula a pag. 74  <----
 
 dove Y, Q e W assumono il significato descritto in precedenza.
 10.5  Negli  anni  termici del periodo di regolazione successivi al secondo,  ai  fini  della  formulazione  della  proposta  relativa al corrispettivo  f,  secondo  i  criteri degli articoli 6 e 8, ciascuna impresa   di   stoccaggio  calcola  le  quote  parti  dei  ricavi  di riferimento come segue:
 
 ---->  Vedere formula a pag. 74  <----
 
 dove:
 RS^«fI» t e' la quota parte dei ricavi di stoccaggio, relativo al corrispettivo  tariffario  f,  calcolato  ai sensi dell'art. 3, comma 3.8,  a  partire  dalla somma aggiornata dei ricavi RS^C «capitale» e RS^C «amm» ai sensi del comma 10.2 e 10.3;
 RS^«fN» t  la  quota parte dei ricavi addizionali di cui al comma 10.4,  relativo  al  corrispettivo  tariffario  f, incrementata della quota  parte dei ricavi RSNI t, calcolata ai sensi dell'art. 4, comma 4.9;
 FC^f t  e'  il fattore correttivo per l'anno termico t, calcolato come segue:
 
 ---->  Vedere formula a pag. 74  <----
 
 dove:
 RICS^f «t-2»  sono  i  ricavi  perequati di cui all'art. 9, comma 9.15;
 r  e'  il  tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali  dell'ultimo  anno  disponibile,  aumentato  dello 0,41 per cento;
 AR^f «t-2»  sono  gli  altri  ricavi  di  capacity  di competenza dell'anno  termico  t  -  2  relativi alla disponibilita' di punta di erogazione  offerta  nel  periodo  di  iniezione, ai corrispettivi di bilanciamento  del  sistema  e ai corrispettivi per la reintegrazione del gas adibito a riserva strategica.
 10.6  Nel  caso  di  esenzione  dal  diritto  di accesso dei terzi, accordata  ai  sensi  della  legge  n.  239/04, il fattore correttivo FC^f t   e'   calcolato   in   relazione   ai  ricavi  di  stoccaggio riconducibili alla capacita' non oggetto della suddetta esenzione.
 10.7  Nel  caso  in  cui i ricavi FC^f t e AR^f «sl t - 2 di cui al comma  10.5  siano superiori ai ricavi relativi ai nuovi investimenti RS^«fN» t, di cui al medesimo comma, l'eccedenza e' versata entro l'1 marzo   di   ogni   anno,  a  partire  dall'anno  2008,  al  soggetto compensatore  di cui all'art. 9, secondo procedure da questi definite conformemente  a  quanto  previsto  all'art.  9,  comma  9.3,  ed  e' destinata alla copertura del Conto squilibri perequazione stoccaggi.
 10.8  Ai  fini  del  calcolo  dei  corrispettivi  cui  all'art.  6, l'impresa di stoccaggio considera il fattore correttivo FC^f t di cui al  comma  10.5,  per  un  ammontare  fino al 2% dei ricavi RS^f. Gli importi  eccedenti  tale  soglia sono considerati ai fini del calcolo dei corrispettivi di cui all'art. 6 ripartendo l'ammontare su quattro anni  termici  successivi,  tenuto  conto  della  rivalutazione annua tramite il tasso di rendimento r.
 10.9  Negli  anni  termici del periodo di regolazione successivi al primo,   il   corrispettivo   unitario   variabile   CVS t  associato all'energia movimentata, e' aggiornato come segue:
 a. annualmente, sulla base della seguente formula:
 
 ---->  Vedere formula a pag. 74  <----
 
 dove RP v e' il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttivita' per la quota di costo legata all'energia movimentata pari  al  2%  e  Y,  Q  e  W  assumono  il  significato  descritto in precedenza;
 b. incrementato, quando ne ricorrono le circostanze, di un valore risultante  dal  rapporto tra i costi operativi riconosciuti ai sensi dell'art.  4,  comma 4.10 e dell'art. 5, commi 5.2 e 5.3, e l'energia definita all'art. 8, comma 8.7.
 10.10  Nel  caso  di  trasferimento,  rinuncia  o  decadenza  della concessione   di   stoccaggio  o  di  trasferimento  di  quota  della concessione relativa a un giacimento in esercizio, l'impresa titolare della   concessione  ne  da'  comunicazione  all'Autorita'  entro  30 (trenta)  giorni dalla data in cui e' stata esercitata la facolta' di rinuncia o si e' verificata la decadenza.
 10.11  Per  il  primo  anno  termico successivo alla data di cui al comma  10.10,  l'impresa  che  trasferisce,  rinuncia  o decade dalla titolarita'  della  concessione  di cui al medesimo comma, procede al ricalcolo  dei  ricavi  di  stoccaggio  relativi  alle concessioni in esercizio  di  cui resta titolare, ai sensi degli articoli 3, 4 e 10, tenuto   conto   della  quota  ammortamento  e  dei  costi  operativi riconosciuti  all'impresa  di  stoccaggio  subentrante,  ai sensi del comma 10.12.
 10.12  In  caso  di  attribuzione  da  parte  del  Ministero  delle attivita'  produttive della concessione di stoccaggio di cui al comma 10.10  ad  altra  impresa, la stessa procede al calcolo dei ricavi di stoccaggio ai sensi degli articoli 5 e 10 del presente provvedimento, tenuto  conto  del  corrispettivo  pagato  ai  sensi dell'art. 15 del decreto  26  agosto  2005 nel solo caso di operazioni non all'interno del medesimo gruppo societario.
 10.13   L'Autorita'   definisce   il  valore  dei  costi  operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dal  1°  aprile  2010,  riconoscendo  alle  imprese  la  meta'  degli ulteriori  recuperi di produttivita' realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 11. Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe
 11.1  Entro  il  10 febbraio di ogni anno, le imprese di stoccaggio presentano all'Autorita':
 a) i  propri  ricavi  RS^C,  RS^S,  RS^«PE»,  RS^«PI», RS^D, RS^E definiti  come  al  precedente  articolo  3  e  5, aggiornati in base all'art. 10;
 b) i  propri  ricavi  RLNI,  definiti  ai  sensi  dell'art.  4  e aggiornati in base all'art. 10;
 c) con  riferimento  ai  ricavi  indicati  alla  lettera  a),  la capacita'  di  spazio  di  stoccaggio, la capacita' di iniezione e la capacita'  di erogazione, distinta per ciascuna prestazione di punta, previste in conferimento nell'anno termico t anche tenuto conto della ripartizione  delle  capacita'  di  stoccaggio  strategico,  ai sensi dell'art. 8, comma 8.4.1, della deliberazione n. 119/05;
 d) le  proposte  dei  corrispettivi di cui all'art. 8, comma 8.9, unitamente  alla  documentazione  necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
 11.2  Entro  l'inizio  dell'anno  termico,  l'Autorita' definisce e pubblica  i corrispettivi tariffari unici ai sensi degli articoli 6 e 8.
 11.3  Entro  15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe  da parte dell'Autorita', le imprese di stoccaggio pubblicano i  corrispettivi  di  cui  al  precedente  comma 11.2 e gli ulteriori corrispettivi  tariffari di propria competenza. Le tariffe restano in vigore per tutto l'anno termico successivo.
 |  |  |  | Art. 12. Attestazione e verifica dei ricavi
 12.1  Entro  il  30  giugno di ciascun anno successivo al primo, le imprese  di  stoccaggio  trasmettono all'Autorita' una dichiarazione, sottoscritta  dal legale rappresentante e certificata da una societa' di  revisione  iscritta  all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974,  n.  216,  riportante i ricavi di cui al comma 12.2, conseguiti nel precedente anno termico.
 12.2  La  dichiarazione  di  cui al comma precedente da rendersi da parte delle imprese di stoccaggio deve indicare:
 a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi e le prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8;
 b) i  ricavi derivanti da corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione degli stoccaggi di cui alla deliberazione n. 119/05;
 c) i  ricavi  derivanti  da  disposizioni stabilite dal codice di stoccaggio  dell'impresa  di  stoccaggio,  nonche'  i relativi ricavi derivanti da altre attivita' e altri servizi forniti;
 d) per  ciascuno  dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b),  e c), le relative capacita' conferite e le quantita' movimentate nell'anno termico precedente e i relativi corrispettivi unitari.
 |  |  |  | Art. 13. Proposta, approvazione e pubblicazione
 delle tariffe relative all'anno termico 2006-2007
 13.1  Ai  fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico   2006-2007   ciascuna   impresa   di   stoccaggio  trasmette all'Autorita'  entro  7  giorni  dall'entrata  in vigore del presente provvedimento:
 a) i propri ricavi RS^C, RS^S, RS^«PE», RS^«PI», RS^D, S^E di cui al precedente articolo 3;
 b) la   capacita'  di  spazio  di  stoccaggio,  la  capacita'  di iniezione  e  la  capacita'  di  erogazione,  distinta  per  ciascuna prestazione  di  punta,  previste  in conferimento per l'anno termico 2006-2007,  anche  tenuto conto della ripartizione delle capacita' di stoccaggio  strategico,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 8.4.1, della deliberazione n. 119/05;
 c) le  proposte  dei  corrispettivi di cui all'art. 8, comma 8.9, unitamente  alla  documentazione  necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
 13.2 Entro gli ulteriori 7 giorni, l'Autorita' determina e pubblica i corrispettivi unici per l'anno termico 2006-2007, definiti ai sensi degli articoli 6 e 8.
 13.3  Le imprese di stoccaggio pubblicano anche mediante l'utilizzo dei  propri siti internet, le tariffe definite dall'Autorita' entro 5 (cinque)  giorni  dalla data della loro pubblicazione, congiuntamente agli  ulteriori  corrispettivi  tariffari  di  propria competenza. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico 2006-2007.
 |  |  |  | Art. 14. Modifiche della deliberazione n. 119/05
 14.1 L'art. 1, comma 1.1, e' sostituito dal seguente:
 «1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art.  2  del  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, di attuazione  della  direttiva  98/30/CE  recante  norme  comuni per il mercato  interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/00)  e  le  definizioni  di  cui  alla  deliberazione  n. 166/05, integrate ovvero modificate dalle seguenti:
 a. anno  termico t e' il periodo che intercorre tra l'1 aprile di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;
 b. attivita' di stoccaggio e' il servizio di stoccaggio;
 c. capacita'   di  stoccaggio  e'  la  capacita'  di  spazio,  di iniezione e di erogazione;
 d. capacita'  conferita e' la capacita' di stoccaggio della quale sono titolari gli utenti a seguito della procedura di conferimento;
 e. capacita'  di  stoccaggio  interrompibile  e'  la capacita' di stoccaggio  soggetta  ad interrompibilita', con onere di preavviso da parte dell'impresa di stoccaggio;
 f. decreto   27   marzo   2001   e'   il  decreto  del  Ministero dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato del 27 marzo 2001 recante  criteri per il rilascio delle autorizzazioni a importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
 g. erogazione  e'  l'operazione  di  prelievo di gas naturale dai giacimenti di stoccaggio;
 h. fase  di  erogazione e' il periodo compreso tra l'1 novembre e il 31 marzo;
 i. fase di iniezione e' il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre;
 j. impresa  di  stoccaggio e' l'impresa che svolge l'attivita' di stoccaggio;
 k. iniezione  e'  l'operazione  di immissione di gas naturale nei giacimenti di stoccaggio;
 l. la prestazione minima di punta giornaliera di erogazione e' la prestazione  associata alla capacita' di erogazione conferita che, al completamento  dell'erogazione  del  gas  destinato  al  servizio  di stoccaggio  di  modulazione,  risulta  pari al suddetto volume di gas diviso 150 giorni;
 m. la  prestazione di punta giornaliera addizionale di erogazione e'  la  prestazione  associata alla capacita' di erogazione conferita che   nell'anno   termico   2005-2006  e'  risultata  disponibile  al completamento  dell'erogazione  del  gas  destinato  al  servizio  di stoccaggio  di  modulazione,  aggiuntiva alle capacita' di erogazione destinate  ai  servizi  di  stoccaggio  minerario  e di bilanciamento operativo  delle  imprese  di trasporto di sistema e alla prestazione minima di punta giornaliera di erogazione;
 n.  la prestazione di extra punta di erogazione e' la prestazione associata  alla  capacita'  di  erogazione,  ulteriore alla capacita' complessivamente  conferita  per il servizio di stoccaggio minerario, di modulazione e di bilanciamento operativo;
 o. utente   e'   l'utilizzatore  del  sistema  gas  che  acquista capacita' di stoccaggio per uso proprio o per cessione ad altri.».
 14.2 All'art. 8, il comma 8.1 e' sostituito dal seguente comma:
 «8.1   L'impresa  di  stoccaggio  ha  l'obbligo  di  offrire,  alle condizioni  determinate  dall'Autorita'  ai  sensi  dell'art.  23 del decreto  legislativo  n.  164/00,  ove il sistema di cui essa dispone abbia  capacita'  disponibile e i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente realizzabili, almeno i seguenti servizi:
 a. i  servizi che l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire ai  sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, e specificatamente:
 il servizio di stoccaggio di modulazione;
 il servizio di stoccaggio minerario;
 il servizio di stoccaggio strategico;
 b. il  servizio  per  il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema, comprensivo della modulazione oraria.»
 14.3 All'art. 8, dopo il comma 8.1, sono aggiunti i seguenti commi:
 «8.1.1 Ai fini dell'offerta del servizio di bilanciamento operativo delle  imprese  di  trasporto del sistema, le capacita' di stoccaggio per   tale  servizio  sono  definite  annualmente  dalle  imprese  di stoccaggio in accordo con le imprese di trasporto del sistema.
 8.1.2  Il  servizio  di  bilanciamento  operativo  delle imprese di trasporto e' offerto in deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15.».
 14.4 L'art. 8, comma 8.2 e' sostituito dal seguente comma:
 «8.2  Ai fini dell'offerta del servizio di modulazione l'impresa di stoccaggio, in coerenza con le esigenze di modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi:
 mette  a  disposizione  su base annuale la capacita' di iniezione sulla base del programma di cui al comma 8.5;
 mette  a  disposizione  durante la fase di erogazione la relativa capacita'  di  erogazione  distinta nella prestazione minima di punta giornaliera  di  erogazione,  tenuto  conto  degli  incrementi  delle prestazioni  minime  derivanti  dai  nuovi investimenti, ai sensi del comma  8.5.1  e nella prestazione di punta giornaliera addizionale di erogazione;
 mette a disposizione durante la fase di iniezione la capacita' di erogazione  coerente  con  le  caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio e con le necessita' di ricostituzione dei giacimenti;
 definisce,  entro  il 1° febbraio di ogni anno, per il successivo anno  termico  dello  stoccaggio,  i  parametri  che  identificano il servizio  minimo  garantito in termini di capacita' di iniezione e di erogazione.».
 14.5  All'art.  8,  comma  8.4, lettera a., la parola «capacita» e' sostituita dalle parole «capacita' di spazio di stoccaggio».
 14.6 All'art. 8, dopo il comma 8.4, e' aggiunto il seguente comma:
 «8.4.1  L'impresa  maggiore  di stoccaggio si coordina con le altre imprese  per  la messa a disposizione dello spazio e del gas relativo ai  quantitativi di stoccaggio strategico fissati dal Ministero delle attivita'  produttive  ai  sensi  dell'art. 3, comma 3.3, del decreto legislativo n. 164/00. L'Autorita', in caso di mancato accordo tra le imprese, definisce la suddetta ripartizione.».
 14.7  All'art.  8,  comma  8.5,  la  lettera c. e' sostituita dalle seguenti lettere:
 «c. la capacita' di iniezione conferita all'utente, nella fase di iniezione  e'  ridotta,  per  ciascun utente, in funzione dell'invaso complessivo  del  sistema  e  della  giacenza  di  gas  in stoccaggio dell'utente,  mentre  nella fase di erogazione e' resa disponibile in funzione delle caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio;
 d. la   capacita'   di   erogazione,   conferita  all'utente,  e' riproporzionata secondo una curva prestazionale, funzione dello svaso complessivo  del  sistema  e  della  giacenza  di  gas  in stoccaggio dell'utente,  in  modo  tale che al completamento dell'erogazione del gas  destinato  al  servizio  di modulazione e minerario e' pari alla capacita'   conferita.   Qualora  la  curva  di  prestazioni  offerta dall'impresa  di  stoccaggio  risulti  inferiore  a  quanto  previsto all'art.   10,   comma   10.2-bis,  l'impresa  e'  tenuta  a  fornire all'Autorita'    ogni   informazione   utile   a   giustificarne   lo scostamento.»
 14.8 All'art. 8, dopo il comma 8.5, sono aggiunti i seguenti commi:
 «8.5.1 La prestazione minima di punta di erogazione per il servizio di  stoccaggio  di  modulazione  di  cui al comma 8.2 e' incrementata annualmente   del   valore   ottenuto  dal  rapporto  tra  lo  spazio incrementale  di  working  gas  destinato al servizio di modulazione, derivante da nuovi investimenti effettuati, e 150 giorni.
 8.5.2   Nel  caso,  a  seguito  di  nuovi  investimenti,  si  renda disponibile una capacita' di erogazione superiore alla prestazione di punta   di   cui  al  comma  8.5.1,  l'eccedenza  si  configura  come prestazione  di  extra punta di erogazione e viene conferita ai sensi dell'art. 10-bis.».
 14.9 All'art. 8, il comma 8.8, e' sostituito dal seguente:
 «8.8  In  caso  di  servizi  definiti ai sensi dei commi 8.6 e 8.7, l'impresa  di  stoccaggio presenta all'Autorita' una proposta recante le   condizioni   economiche   del   servizio,  ai  fini  della  loro approvazione,  e  la  documentazione  necessaria a illustrare i costi connessi  all'offerta  di  tali  servizi. Le condizioni economiche si intendono  approvate  qualora  l'Autorita'  non  si pronunci entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.».
 14.10  All'art. 8, il comma 8.9 e' eliminato ed il successivo comma 8.10 e' rinumerato in 8.9.
 14.11  All'art. 9, comma 9.2, le parole «conferisce la capacita' di spazio   e   di  punta  giornaliera»  sono  sostituite  dalle  parole «conferisce, anche disgiuntamente, la capacita' di stoccaggio».
 14.12 All'art. 9, dopo il comma 9.4, e' aggiunto il seguente comma:
 «9.4.1In  sede di conferimento della capacita' di erogazione per il servizio  di  stoccaggio  di  modulazione,  ai  sensi  del comma 9.2, l'impresa di stoccaggio:
 a. ripartisce  la  prestazione  minima  di  punta  giornaliera in proporzione  alla  capacita'  di  spazio conferita per il servizio di modulazione;
 b. definisce  la prestazione di punta giornaliera addizionale per differenza  tra la capacita' conferita e la prestazione minima di cui alla precedente lettera a).
 La  capacita'  di  iniezione  per  il  servizio  di  modulazione e' ripartita tra gli utenti del servizio proporzionalmente alla relativa capacita' di spazio.».
 14.13 All'art. 10 e' aggiunto il seguente articolo:
 «Articolo  10-bis  (Conferimento  di  capacita'  di  erogazione per prestazioni  di  extra  punta di erogazione). - 10.1-bis L'impresa di stoccaggio   stabilisce,   nel   proprio  codice  di  stoccaggio,  le prestazioni  di  extra  punta  di erogazione, ulteriori rispetto alle capacita'  di  erogazione complessivamente conferita, e le conferisce con   procedura   concorsuale   assicurando   non  discriminazione  e trasparenza.
 10.2-bis  Ai  fini  dell'offerta  delle prestazioni di cui al comma 10.1-bis, la capacita' di erogazione e' valorizzata:
 fino  all'erogazione  del  70%  del  volume  di  gas destinato al servizio  di  stoccaggio di modulazione e minerario, in misura pari a 1,5 volte la capacita' di erogazione complessivamente conferita;
 fino al completamento dell'erogazione del volume di gas destinato al  servizio  di  stoccaggio di modulazione, la prestazione di cui al precedente alinea decresce linearmente fino al valore della capacita' di erogazione complessivamente conferita.
 10.3-bis  Nel caso in cui le richieste per le prestazioni di cui al comma  10.1-bis siano superiori alle capacita' disponibili, l'impresa di   stoccaggio   ripartisce   tali  capacita'  in  proporzione  alle richieste.».
 14.14 All'art. 11, comma 11.1, le parole «in termini di spazio e di punta»  sono  eliminate e la parola «rete» e' sostituita dalla parola «stoccaggio».
 14.15  All'art.  14,  dopo  il  comma 14.2 sono aggiunti i seguenti commi:
 «14.3  L'impresa  di  stoccaggio  definisce  un profilo di utilizzo della capacita' di stoccaggio, per la fase di iniezione, in relazione alle  caratteristiche  del  proprio  sistema  di  stoccaggio  e  alle necessita'  di  ricostituzione  dei  giacimenti,  compresa la riserva strategica,  assicurando  l'opportuna  flessibilita'  all'utente.  Il profilo di utilizzo definisce la giacenza minima e massima consentita all'utente  al  termine  di  ciascun mese della fase di iniezione, in rapporto alla capacita' conferita all'utente.
 14.4   Con   successivo   provvedimento  l'Autorita'  definisce  le procedure  di monitoraggio dei profili di utilizzo della capacita' di erogazione  al  fine  di verificare utilizzi impropri delle capacita' conferite ai sensi dell'art. 9, comma 9.2.».
 14.16 L'art. 15 e' sostituito dal seguente articolo:
 «Art.   15   (Corrispettivi   per   il   bilanciamento   e  per  la reintegrazione  degli  stoccaggi).  -  15.1  L'impresa  di stoccaggio immette  in  rete,  per  conto  degli  utenti, la stessa quantita' di energia  da questi ultimi immessa in stoccaggio, al netto degli oneri a  copertura  dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento,  posti a carico degli utenti ai sensi dell'art. 6, comma 6.3,  della  deliberazione  3  marzo  2006,  n.  50/06  (di  seguito: deliberazione n. 50/06).
 15.2   Nel  caso  l'utente  utilizzi  una  capacita'  di  iniezione superiore  a  quella  conferita,  e  fatto  salvo quanto stabilito al successivo  comma 15.16, l'impresa di stoccaggio applica, per ciascun mese,   alla   massima  differenza  tra  la  capacita'  di  iniezione effettivamente  utilizzata  nel  mese  e  la  capacita'  di iniezione disponibile  ai sensi del programma di cui all'art. 8, comma 8.5, per il medesimo mese:
 a. un  corrispettivo  pari a 1,15 volte il corrispettivo unitario f «PI» di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 50/06 (di seguito:  corrispettivo  unitario  f «PI»),  qualora  la capacita' di iniezione sia usata in eccesso per non piu' di otto giorni nel mese;
 b. un  corrispettivo  pari a 1,35 volte il corrispettivo unitario f «PI» in tutti gli altri casi.
 15.3  Nel  caso  l'utente  utilizzi  una  capacita'  di  erogazione superiore  a  quella  conferita,  tenuto  conto  dei programmi di cui all'art.  8,  comma  8.5 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma  15.16, l'impresa di stoccaggio applica, per ciascun mese, alla massima  differenza  tra  la  capacita'  di erogazione effettivamente utilizzata nel mese e la capacita' di erogazione disponibile ai sensi del programma di cui all'art. 8, comma 8.5, per il medesimo mese:
 a. un  corrispettivo  pari a 2,15 volte il corrispettivo unitario f «PE» di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 50/06 (di seguito:  corrispettivo  unitario  f «PE»),  qualora  la capacita' di erogazione sia usata in eccesso per non piu' di due giorni nel mese;
 b un  corrispettivo  pari  a 2,35 volte il corrispettivo unitario f «PE» in tutti gli altri casi.
 15.4  Nel  caso  le  quantita'  iniettate  in  stoccaggio risultino superiori  rispetto alla capacita' di spazio conferita, e fatto salvo quanto  stabilito  al successivo comma 15.16, l'impresa di stoccaggio applica alla massima quantita' immessa in eccesso per ciascun mese:
 a. nei mesi di maggio e giugno, un corrispettivo di bilanciamento pari  a  1,2  volte  il  corrispettivo  unitario  di spazio fS di cui all'art.  6,  comma  6.1  della  deliberazione  n. 50/06 (di seguito: corrispettivo unitario di spazio f S);
 b. nel  mese  di luglio, un corrispettivo di bilanciamento pari a 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f S ;
 c.   nei  mesi  di  agosto e settembre 1,6 volte il corrispettivo unitario di spazio f S;
 d. nel  mese  di  ottobre  1,8 volte il corrispettivo unitario di spazio f S.
 15.5 L'utente che, nel giorno o nei giorni in cui nell'anno termico di stoccaggio il working gas ha registrato il valore massimo, risulti aver  iniettato  una  quantita'  di  gas  superiore alla capacita' di spazio conferita, ha l'obbligo di cedere il gas iniettato in eccesso, qualora l'impresa maggiore di trasporto abbia ridotto contestualmente le quantita' programmate dagli utenti del trasporto presso uno o piu' punti  di entrata interconnessi con l'estero ed i medesimi utenti del trasporto  detengano  anche  capacita'  di  stoccaggio.  Ove entro il termine  di  quindici  giorni  dalla  data  di  ricevimento dei dati, corretti  da  eventuali  errori  di misura, l'utente non proceda alla suddetta  cessione,  l'impresa di stoccaggio cede il suddetto gas per conto  dell'utente, riconoscendo al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.
 15.6  Nel  caso  in  cui,  al termine di ciascun mese della fase di iniezione,  la  giacenza  dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto  alla giacenza minima di cui all'art. 14, comma 14.3 e fatto salvo   quanto   stabilito  al  successivo  comma  16,  l'impresa  di stoccaggio  applica  alla  differenza  fra  la  giacenza  minima e la giacenza   dell'utente   un   corrispettivo   pari  a  0,4  volte  il corrispettivo unitario di spazio f S.
 15.7  Nel  caso  in  cui,  al termine di ciascun mese della fase di iniezione,  la  giacenza  dell'utente in stoccaggio risulti superiore rispetto alla giacenza massima di cui all'art. 14, comma 14.3 e fatto salvo   quanto   stabilito  al  successivo  comma  16,  l'impresa  di stoccaggio  applica  alla  differenza  fra  la  giacenza massima e il minore   tra  la  giacenza  dell'utente  e  la  capacita'  di  spazio conferita,  un  corrispettivo  pari  a  0,2  volte  il  corrispettivo unitario di spazio fS.
 15.8   Con   successivo   provvedimento   l'Autorita'  definisce  i corrispettivi  applicati  all'utente  in  caso di prelievi in eccesso rispetto ai profili di utilizzo di cui all'art. 14, comma 14.4.
 15.9  Nel  caso  le quantita' di gas erogate da un utente risultino superiori  rispetto  a  quelle  detenute  in  stoccaggio, fatto salvo quanto   stabilito   al  successivo  comma  15.16,  si  applicano  le disposizioni  relative  allo  stoccaggio  strategico, di cui al comma 15.10.
 15.10   L'utente  che  ha  effettuato  il  prelievo  di  stoccaggio strategico reintegra la quantita' prelevata, destinando primariamente a tale scopo le quantita' successivamente iniettate e
 a. nel  caso  di  erogazione  autorizzata  ai  sensi  del decreto ministeriale 26 settembre 2001:
 versa  un  corrispettivo  ai  fini  della  reintegrazione degli stoccaggi  applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;
 versa  i  corrispettivi  di  bilanciamento di cui al comma 15.3 senza   le  maggiorazioni  di  cui  al  medesimo  comma  rispetto  ai corrispettivi di cui all'art. 6 della deliberazione n. 50/06;
 b. nel  caso  di  utilizzo  non  autorizzato  ovvero di quantita' aggiuntive  rispetto  a  quelle  autorizzate  ai  sensi  del  decreto ministeriale  26  settembre  2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini  della  reintegrazione  degli  stoccaggi  applicato alla massima quantita'  cumulata  di  gas  prelevato  e  si  vede  riconoscere  un corrispettivo  per  il  gas  reintegrato,  decurtato  di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ. In tale fattispecie, l'utente versa i  corrispettivi  di  bilanciamento  di  cui  al  comma 15.3 senza le maggiorazioni di cui al medesimo comma per la capacita' di erogazione di  stoccaggio  strategico, spettante all'utente ai sensi del decreto 27 marzo 2001.
 15.11   I   corrispettivi  di  cui  al  comma  15.10  sono  fissati annualmente dall'Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno.
 15.12  I  proventi derivanti dalla reintegrazione del gas adibito a riserva  strategica  per  l'anno termico 2005-2006 sono ripartiti pro quota  agli  utenti  a  carico  dei  quali  e'  posto  il servizio di stoccaggio  strategico  ai  sensi  dell'art. 12, comma 8, del decreto legislativo  n.  164/2000,  ad eccezione dei proventi derivanti dalla reintegrazione  del  gas  nei casi di erogazione non autorizzata, che sono ridistribuiti pro quota a tutti gli utenti.
 15.13    I    proventi   dell'impresa   di   stoccaggio   derivanti dall'applicazione  dei  corrispettivi  di  bilanciamento  per  l'anno termico 2005-2006 sono ridistribuiti pro quota agli utenti.
 15.14  Nel  caso  in cui un utente che non rinnovi il contratto con l'impresa  di  stoccaggio  non  abbia  prelevato  tutto il gas di sua proprieta'   immesso   in   stoccaggio,  alla  scadenza  del  periodo contrattuale  di  erogazione  questi  corrispondera'  all'impresa  di stoccaggio  un  ammontare pari a un quinto del corrispettivo unitario di  spazio  e il corrispettivo unitario di iniezione moltiplicato per tali quantita'. L'impresa di stoccaggio, dopo il 30 aprile di ciascun anno e con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore all'utente, ha la  facolta'  di  cedere  il  suddetto  gas  per  conto  dell'utente, riconoscendo  al  medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.
 15.15  In caso di attivazione della procedura di emergenza ai sensi del decreto del Ministero delle attivita' produttive del 26 settembre 2001,  non sono dovute le maggiorazioni di cui al comma 15.3 rispetto al corrispettivo f «PE».
 15.16  Per l'anno termico 2006-2007, l'utente, mediante le cessioni di  cui  all'art.  12,  puo'  entro  quindici  giorni  dalla  data di ricevimento  dei  dati  circa la sua posizione, corretti da eventuali errori di misura:
 a. nei  casi  di  cui  ai precedenti commi 2, 3 e 4, acquistare o cedere la capacita' necessaria;
 b. nei  casi  di  cui  ai  precedenti commi 4, 6 e 7 acquistare o cedere i volumi di gas necessari.».
 |  |  |  | Art. 15. Modifiche alla deliberazione n. 166/05
 15.1 La lettera a) dell'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 166/05 e' sostituita dalla seguente lettera:
 «a) calcola i costi unitari del trasporto C «ij» da ciascun punto di entrata i, inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto di uscita j,  inclusi i siti di stoccaggio, sulla base dei flussi del gas nella rete alla punta di consumo e della capacita' di trasporto in funzione del  diametro, secondo un criterio di proporzionalita' diretta con le lunghezze  dei gasdotti, e attribuendo alle tratte in controflusso un costo  pari  al  14  per  cento del costo delle tratte percorse nella direzione  del  flusso;  qualora in un punto di entrata vi siano piu' punti   di   consegna,  e  in  un  punto  di  uscita  piu'  punti  di interconnessione  con  la  rete  regionale  di gasdotti, i costi sono calcolati  come  media  ponderata rispetto alle capacita' previste di consegna  o  riconsegna  alla  punta dei consumi; ai percorsi verso i punti  di uscita dei siti di stoccaggio vengono allocati i soli costi addizionali  dovuti  al  sovradimensionamento delle infrastrutture di trasporto  funzionali  all'importazione  del  gas nel periodo estivo, preventivamente sottoposti a verifica dell'Autorita'.».
 15.2 La lettera d) dell'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 166/05 e' sostituita dalla seguente lettera:
 «d)  sostituisce  i  corrispettivi  unitari  di  uscita verso gli stoccaggi  con  un  unico  corrispettivo  determinato  come media dei corrispettivi   unitari   di  uscita  relativi  ai  singoli  siti  di stoccaggio,  ponderata con la portata massima giornaliera iniettabile in ciascun sito;».
 15.3  All'art.  16,  dopo  il  comma  16.1, e' inserito il seguente comma:
 «16.1.1  Entro  il  15 marzo di ogni anno, le imprese di stoccaggio comunicano  all'impresa  maggiore di trasporto le capacita' conferite in iniezione al punto di interconnessione con gli stoccaggi.».
 |  |  |  | Art. 16. Disposizioni finali
 16.1  Il  termine di cui al punto 1 della deliberazione n. 29/06 e' differito  al  24  marzo  2006  e  il termine di cui al punto 2 della medesima deliberazione e' differito di ulteriori 7 (sette giorni).
 16.2  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet dell'Autorita'     per     l'energia     elettrica     e    il    gas (www.autorita.energia.it)  ed  entra  in  vigore dalla data della sua pubblicazione, ad eccezione dell'art. 14, comma 14.16, della presente deliberazione che decorre a partire dal 1° aprile 2006.
 16.3  La deliberazione n. 119/05 viene pubblicata sul sito internet dell'Autorita'   (www.autorita.energia.it)   come   risultante  dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.
 16.4  La deliberazione n. 166/05 viene pubblicata sul sito internet dell'Autorita'   (www.autorita.energia.it)   come   risultante  dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.
 Milano, 3 marzo 2006
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato 
 Tabella 1 - Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture
 
 =====================================================================
 Categoria di cespiti          |       Durata in anni ===================================================================== Pozzi                                  |             60 Fabbricati                             |             40 Condotte                               |             40 Centrali di compressione               |             20 Centrali di trattamento                |             25 Sistemi di misura                      |             20 Altre immobilizzazioni                 |             10
 
 Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi
 
 =====================================================================
 |Deflatore investimenti fissi |    |Deflatore investimenti fissi Anno|            lordi            |Anno|            lordi ===================================================================== 1950|           32,9008           |1965|           24,2031 --------------------------------------------------------------------- 1951|           30,8694           |1966|           23,5519 --------------------------------------------------------------------- 1952|           30,6153           |1967|           22,7778 --------------------------------------------------------------------- 1953|           31,1922           |1968|           22,2653 --------------------------------------------------------------------- 1954|           31,6981           |1969|           21,0246 --------------------------------------------------------------------- 1955|           31,6828           |1970|           18,5034 --------------------------------------------------------------------- 1956|           30,7785           |1971|           17,3600 --------------------------------------------------------------------- 1957|           29,9226           |1972|           16,6697 --------------------------------------------------------------------- 1958|           30,6129           |1973|           13,7464 --------------------------------------------------------------------- 1959|           30,8288           |1974|           10,6073 --------------------------------------------------------------------- 1960|           29,5913           |1975|           9,1323 --------------------------------------------------------------------- 1961|           28,5593           |1976|           7,5031 --------------------------------------------------------------------- 1962|           27,3958           |1977|           6,3555 --------------------------------------------------------------------- 1963|           25,3408           |1978|           5,5950 --------------------------------------------------------------------- 1964|           24,2797           |1979|           4,8327 --------------------------------------------------------------------- 1980|           3,8846            |1994|           1,3536 --------------------------------------------------------------------- 1981|           3,1936            |1995|           1,3022 --------------------------------------------------------------------- 1982|           2,7688            |1996|           1,2682 --------------------------------------------------------------------- 1983|           2,4764            |1997|           1,2447 --------------------------------------------------------------------- 1984|           2,2608            |1998|           1,2230 --------------------------------------------------------------------- 1985|           2,0741            |1999|           1,2095 --------------------------------------------------------------------- 1986|           1,9971            |2000|           1,1798 --------------------------------------------------------------------- 1987|           1,9066            |2001|           1,1537 --------------------------------------------------------------------- 1988|           1,7998            |2002|           1,1265 --------------------------------------------------------------------- 1989|           1,7077            |2003|           1,1056 --------------------------------------------------------------------- 1990|            1,6016           |2004|           1,0712 --------------------------------------------------------------------- 1991|            1,5120           |2005|           1,0300 --------------------------------------------------------------------- 1992|            1,4544           |2006|           1,0000 --------------------------------------------------------------------- 1993|            1,3968           |    |
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