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| Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro dell'area della dirigenza del  comparto  regioni  e  delle autonomie locali, per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003. |  | 
 |  |  |  | In data 22 febbraio 2006, ha avuto luogo l'incontro tra: ARAN:  nella  persona  del  Presidente  Avv. Guido Fantoni e le seguenti:
 
 =====================================================================
 Organizzazioni sindacali          |Confederazioni sindacali ===================================================================== CGIL/FP (firmato)                           |CGIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- CISL/FPS (firmato)                          |CISL (firmato) --------------------------------------------------------------------- UIL/FPL (firmato)                           |UIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- CIDA/enti locali (firmato)                  |CIDA (firmato) --------------------------------------------------------------------- DIRER/DIREL (firmato)                       |CONFEDIR (firmato) --------------------------------------------------------------------- CSA (fiadel/cisal, fialp/cisal,             | cisas-fisael, confail-unsiau, confill       | eellcusal, usppi-cuspel-fasil fadel)        |CISAL (firmato)
 
 Al  termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto  collettivo  nazionale del lavoro dell'area della dirigenza del  comparto  delle  regioni  e  delle  autonomie locali relativo al quadriennio  normativo  2002-2005  e  il  biennio economico 1°gennaio 2002-31 dicembre 2003.
 Contratto collettivo nazionale di lavoro
 per il quadriennio normativo 2002-2005
 e per il biennio economico 2002-2003, relativo all'area
 della dirigenza del comparto «regioni e autonomie locali»
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1.  Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il  personale  con  qualifica  dirigenziale dipendente dagli enti del comparto  regioni  -  autonomie  locali,  comprese  le  IPAB,  di cui all'area  dirigenziale  2ª,  dell'art.  2, dell'accordo quadro del 23 settembre 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
 2.  Nel  testo  del  presente  contratto i riferimenti al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni e integrazioni,  sono  riportati  come  decreto  legislativo n. 165 del 2001.
 |  |  |  | Art. 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre  2005,  per  la parte normativa, ed e' valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, per la parte economica.
 2.  Gli  effetti  del  presente  contratto  decorrono  dal giorno successivo  alla  data  di stipulazione, salvo diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
 3.   Gli  istituti  a  contenuto  economico  e  normativo  aventi carattere   vincolato   ed   automatico  sono  applicati  dagli  enti destinatari  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  stipulazione del contratto di cui al comma 2.
 4.  Il  presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di  anno  in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente  in  vigore  fino  a  quando  non  siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
 5.  Per  evitare  periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono  presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
 6. Dopo il periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla data  di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva,  ai  dirigenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita'  secondo  le  scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro  del  23  luglio 1993. Per le modalita' di erogazione di detta indennita',  l'ARAN  stipula apposito accordo ai sensi degli articoli 47  e  48,  commi  1,  2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 7.  In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto   di   riferimento   del   negoziato   sara'  costituito  dalla comparazione   tra   inflazione   programmata   e   quella  effettiva intervenuta  nel  precedente  biennio,  secondo  quanto  previsto dal citato accordo del 23 luglio 2003.
 |  |  |  | Art. 3. Conferma del sistema delle relazioni sindacali
 1.  E'  confermato  il sistema delle relazioni sindacali previsto dal  contratto  collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e dai seguenti articoli da 4 a 9.
 2.  Il  testo dell'art. 7, comma 1, ultimo periodo, del contratto collettivo  nazionale  del  lavoro del 23 dicembre 1999 e' sostituito dal  seguente:  «Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su  richiesta  di  ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale  ed  in  ogni  caso  in  presenza  di  eventuali  processi di dismissione o di esternalizzazione di servizi o attivita».
 |  |  |  | Art. 4. Tempi e procedure per la stipulazione
 dei contratti decentrati integrativi
 1.  Il  testo  dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 1° aprile 1999 e' sostituito dal seguente:
 1.  «I  contratti  collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale  e  si  riferiscono  a  tutti  gli istituti contrattuali rimessi  a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono   fatte   salve  le  materie  previste  dal  presente  contratto collettivo  nazionale  del  lavoro  che,  per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori  organizzativi  contingenti.  Le  modalita' di utilizzo delle risorse   decentrate  sono  determinate  in  sede  di  contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
 2.  L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata  alle  trattative  di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 11, comma 2, per l'avvio  del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
 3.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi  della contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio  dei  revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto,  dai  servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art.  2  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine,   l'ipotesi  di  contratto  collettivo  decentrato  integrativo definita dalla delegazione trattante e' inviata entro cinque giorni a tali  organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria  nella  quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalita' di   quantificazione   delle   risorse   finanziarie  destinate  alla contrattazione  decentrata  integrativa,  le  forme  di copertura dei relativi   oneri   in   bilancio   e   le   specifiche  finalita'  di utilizzazione,  secondo  i contenuti dell'accordo. In caso di rilievi da  parte  dei  predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro   cinque  giorni.  Trascorsi  quindici  giorni  senza  rilievi, l'organo   di   governo   dell'ente  autorizza  il  presidente  della delegazione   trattante   di   parte   pubblica  alla  sottoscrizione definitiva del contratto.
 4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite  clausole  circa  tempi,  modalita'  e procedure di verifica della  loro  attuazione.  Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,   presso   ciascun   ente,   dei  successivi  contratti collettivi decentrati integrativi.
 5.  Gli  enti  sono  tenuti  a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni  dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione  delle  modalita'  di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.».
 |  |  |  | Art. 5. Contrattazione collettiva decentrata integrativa
 di livello territoriale
 1.  Il  testo  dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Per  gli  enti  con  un  numero di dirigenti in servizio non superiore  a  cinque  unita', la contrattazione collettiva decentrata integrativa  puo'  svolgersi  a  livello  territoriale  sulla base di protocolli  di  intesa  tra  gli enti interessati e le organizzazioni sindacali    territoriali    firmatarie   del   presente   contratto; l'iniziativa   puo'   essere  assunta  dalle  associazioni  nazionali rappresentative  degli  enti  del  comparto, anche attraverso le loro articolazioni  regionali  o  territoriali, o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione decentrata integrativa.
 2. I protocolli devono precisare:
 a) la   composizione   della  delegazione  trattante  di  parte pubblica;
 b) la  composizione  della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione  di  rappresentanti  delle organizzazioni territoriali dei  sindacati  firmatari del presente contratto collettivo nazionale del  lavoro  e forme di rappresentanza delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 11, comma 2;
 c) la  procedura  per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto   decentrato  integrativo  territoriale,  ivi  compreso  il controllo  sulla compatibilita' degli oneri con i vincoli di bilancio dei  singoli  enti,  nel rispetto della disciplina generale stabilita dall'art. 5;
 d) i  necessari  adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.
 3.  I  rappresentanti  degli  enti  che  aderiscono ai protocolli definiscono,   in   una   apposita   intesa,   secondo  i  rispettivi ordinamenti:
 a) le modalita' di formulazione degli atti di indirizzo;
 b) le  materie,  tra  quelle di competenza della contrattazione integrativa   decentrata,   che   si  intendono  affidare  alla  sede territoriale   con  la  eventuale  specificazione  degli  aspetti  di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;
 c) le  modalita' organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;
 d) le modalita' di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.».
 |  |  |  | Art. 6. Concertazione
 1.  Il  testo  dell'art. 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 e' sostituto dal seguente:
 «1.  Ciascuno  dei soggetti di cui all'art. 11, comma 2, ricevuta l'informazione,   ai  sensi  dell'art.  7,  puo'  attivare,  entro  i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso  di  urgenza, il termine e' fissato in cinque giorni. Decorso il termine  stabilito,  l'ente  si  attiva  autonomamente  nelle materie oggetto  di  concertazione.  La  procedura  di  concertazione,  nelle materie ad essa riservate non puo' essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
 2. La concertazione si effettua per le seguenti materie:
 a) criteri  generali  relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di posizione;
 b) criteri generali relativi alle modalita' di determinazione e di  attribuzione  della  retribuzione  collegata  ai  risultati  e al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 c) criteri  generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei  requisiti  e  dei  limiti  per  la  risoluzione  consensuale del rapporto di lavoro di cui all'art. 17;
 d) criteri  generali  relativi  ai  sistemi  di valutazione dei risultati  di  gestione  dei  dirigenti,  anche  con  riferimento  al procedimento e ai termini di adempimento.
 3.  La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro  il  quarto  giorno  dalla  data  di ricezione della richiesta; durante   la   concertazione   le   parti   si   adeguano,  nei  loro comportamenti,   ai   principi   di  responsabilita',  correttezza  e trasparenza.
 4.  La  concertazione  si  conclude nel termine massimo di trenta giorni  dalla  data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa e'  redatto  specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
 5. La parte datoriale e' rappresentata al tavolo di concertazione dal  soggetto  o dai soggetti, espressamente designati dall'organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.».
 |  |  |  | Art. 7. Relazioni sindacali delle unioni di comuni
 1.  Le  relazioni  sindacali delle unioni di comuni con personale dirigenziale  sono  disciplinate  dal  titolo  secondo  del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, con riferimento a  tutti  i  modelli relazionali indicati nell'art. 3, comma 2, dello stesso   contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  ivi  comprese  quelle derivanti dal presente contratto collettivo nazionale del lavoro.
 |  |  |  | Art. 8. Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
 1.  Le  parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma  di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal  datore  di  lavoro  o  da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore.   Esso   e'   caratterizzato   da   una  serie  di  atti, atteggiamenti  o  comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e  idonei  a  compromettere  la  salute  o  la  professionalita' o la dignita'   del   lavoratore   stesso   nell'ambito   dell'ufficio  di appartenenza   o,   addirittura,  tali  da  escluderlo  dal  contesto lavorativo di riferimento.
 2.  In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la  necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare  la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonche' di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose  per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e,   piu'   in  generale,  migliorare  la  qualita'  e  la  sicurezza dell'ambiente di lavoro.
 3. Per le finalita' indicate nei commi precedenti sono istituiti, entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici  comitati  paritetici  presso  ciascun  ente con i seguenti compiti:
 a) raccolta   dei  dati  relativi  all'aspetto  quantitativo  e qualitativo  del  fenomeno  del  mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
 b) individuazione  delle  possibili  cause  del  fenomeno,  con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro  o  fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
 c) formulazione  di  proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione  e alla repressione delle situazioni di criticita', anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
 d) formulazione  di  proposte  per la definizione dei codici di condotta.
 4.  Le  proposte  formulate  dai comitati vengono presentate agli enti  per  i  conseguenti  adempimenti  tra  i  quali  rientrano,  in particolare,  la  costituzione  ed  il  funzionamento di sportelli di ascolto,  nell'ambito  delle strutture esistenti, l'istituzione della figura  del consigliere/consigliera di fiducia nonche' la definizione dei  codici,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del presente contratto.
 5.  In relazione all'attivita' di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i comitati propongono, nell'ambito dei piani generali per la   formazione,  previsti  dall'art.  32  del  contratto  collettivo nazionale   del  lavoro  del  23  dicembre  1999,  idonei  interventi formativi  e  di  aggiornamento  del  personale,  che  possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
 a) affermare   una   cultura  organizzativa  che  comporti  una maggiore  consapevolezza  della  gravita'  del  fenomeno  e delle sue conseguenze individuali e sociali;
 b) favorire  la  coesione  e  la  solidarieta'  dei dipendenti, attraverso  una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il   recupero   della   motivazione   e  dell'affezione  all'ambiente lavorativo da parte del personale.
 6.  I  comitati  sono  costituiti  da  un componente designato da ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  presente contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro  e da un pari numero di rappresentanti  dell'ente. Il presidente del comitato viene designato tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai componenti di parte  sindacale.  Per  ogni  componente  effettivo  e'  previsto  un componente  supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei comitati,  di  essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le  pari  opportunita', appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo  di  garantire  il raccordo tra le attivita' dei due organismi. Enti, con un numero di dirigenti inferiore a 5, possono concordare la costituzione  di  un  unico  comitato disciplinandone la composizione della parte pubblica e le modalita' di funzionamento.
 7.   Gli   enti   favoriscono   l'operativita'   dei  comitati  e garantiscono  tutti  gli  strumenti  idonei al loro funzionamento. In particolare  valorizzano  e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo,  i  risultati  del lavoro svolto dagli stessi. I comitati adottano  un  regolamento  per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attivita' svolta.
 8. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la  durata  di  un  quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.   I   componenti   dei   comitati   possono  essere  rinnovati nell'incarico;  per  la  loro  partecipazione  alle  riunioni  non e' previsto alcun compenso.
 |  |  |  | Art. 9. Interpretazione autentica dei contratti collettivi
 1.  In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165 del 2001,   quando   insorgano  controversie  sulla  interpretazione  dei contratti   collettivi,   le  parti  che  li  hanno  sottoscritti  si incontrano,  entro  trenta  giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per   definire   consensualmente   il   significato   della  clausola controversa.
 2.  Al  fine  di  cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre,  richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere  una  sintetica  descrizione  dei fatti e degli elementi di diritto  sui  quali  si  basa;  essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
 3. L'A.R.A.N. si attiva autonomamente o su richiesta del comitato di settore.
 4.  L'eventuale  accordo,  stipulato  con  le  procedure  di  cui all'art.  47  del  decreto legislativo n. 165 del 2001 sostituisce la clausola  controversa  sin  dall'inizio  della  vigenza del contratto collettivo nazionale.
 5.  Con  analoghe  modalita' si procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti  decentrati  integrativi,  anche  di  livello territoriale. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui agli articoli 4 e  5  del  contratto  collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999,  sostituisce  la  clausola  controversa  sin  dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
 6.  E'  disapplicata  la  disciplina  dell'art.  12 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996.
 |  |  |  | Art. 10. Affidamento incarichi dirigenziali
 1. Il comma 1 dell'art. 22 del contratto collettivo nazionale del lavoro  10  aprile  1996,  come modificato dall'art. 13 del contratto collettivo  nazionale  del lavoro del 23 dicembre 1999, e' sostituito dal seguente:
 «1.  Gli enti attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell'ordinamento vigente, fatto salvo il caso previsto dall'art. 23-bis, comma 1, lettera c).».
 |  |  |  | Art. 11. Recesso dell'amministrazione
 1.  Il  testo  dell'art.  27,  comma  4, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996 e' sostituito dal seguente:
 «4.  La  responsabilita'  particolarmente  grave  del  dirigente, accertata  secondo le procedure adottate da ciascun ente nel rispetto delle  previsioni dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del contratto collettivo  nazionale  del  lavoro  del 23 dicembre 1999, costituisce giusta  causa di recesso. La responsabilita' particolarmente grave e' correlata:
 a) al   mancato  raggiungimento  di  obiettivi  particolarmente rilevanti  per  il  conseguimento  dei  fini  istituzionali dell'ente previamente  individuati  con  tale  caratteristica  nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente;
 b) ovvero,  per  la  inosservanza  delle direttive generali per l'attivita'  amministrativa  e la gestione, formalmente comunicate al dirigente,  i  cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse.».
 2.  In  caso  di  recesso  ai  sensi  dell'art.  27, comma 4, del contratto  collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, non si applica la disciplina dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale del  lavoro  del  12  febbraio 2002. L'atto di recesso e' adottato in conformita'  a  quanto  previsto dall'art. 15, comma 2, del contratto collettivo  nazionale  del  lavoro  del 23 dicembre 1999. Costituisce condizione  risolutiva  del recesso l'annullamento della procedura di accertamento  della  responsabilita'  del  dirigente, disciplinata da ciascun ente ai sensi dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale del  lavoro  del  10  aprile  1996,  come sostituito dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999.».
 |  |  |  | Art. 12. Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
 1.  Il  testo dell'art. 29 del contratto collettivo nazionale del lavoro  dell'area  della  dirigenza  del  10  aprile  1996  e'  cosi' sostituito:
 «1.  Il  dirigente  colpito  da misure restrittive della liberta' personale  e'  obbligatoriamente  sospeso  dal  servizio,  con revoca dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato restrittivo della liberta', salvo che l'ente non intenda procedere ai sensi dell'art. 27.
 2.  Il  dirigente  rinviato  a  giudizio  per  fatti direttamente attinenti   al   rapporto  di  lavoro  o  comunque  rientranti  nella previsione  dell'art.  27, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva  della  liberta'  personale o questa abbia cessato i suoi effetti  puo'  essere  sospeso  dal  servizio  con  privazione  della retribuzione  fino  alla  sentenza definitiva, salva l'applicabilita' dell'art. 27.
 3.  Fatta  salva  la  applicazione  dell'art. 27, resta fermo per tutti gli enti del comparto l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza  dei  casi gia' previsti dagli articoli 58, comma 1, lettere a),  b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lettere c), d) ed  e),  e  59,  comma  1,  lettera a), limitatamente ai delitti gia' indicati  nell'art. 58, comma 1, lettera a) e all'art. 316 del codice penale, lettere b), e c), del decreto legislativo n. 267 del 2000.
 4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi  delitti,  qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorche'  sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione  l'art.  4,  comma 1, della citata legge n. 97 del 2001, salvo l'applicabilita' dell'art. 27.
 5.  La  sospensione  disposta  ai  sensi  del  presente  articolo conserva  efficacia,  se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente e' riammesso in servizio,  fatta  salva la possibilita' per l'ente di recedere con le procedure di cui all'art. 27.
 6.  Al  dirigente  sospeso  dal  servizio  ai  sensi del presente articolo  e'  corrisposta  una  indennita'  alimentare pari al 50 per cento   della  retribuzione  di  cui  all'art.  21,  la  retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita, e gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
 7.   In  caso  di  sentenza  penale  definitiva  di  assoluzione, pronunciata, con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo  ha  commesso»,  quanto  corrisposto  nel  periodo  di sospensione cautelare  a titolo di indennita' alimentare, verra' conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio tenendo conto anche  della  retribuzione  di  posizione in godimento all'atto della sospensione.  Analogamente  si procede in caso di sentenza definitiva di  proscioglimento  pronunciata  prima  del  dibattimento,  ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, con la formula il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.
 8. In caso di riammissione in servizio, al termine del periodo di sospensione,  ai  sensi  dei  commi  5  e  7, il dirigente ha diritto all'affidamento  di  un incarico dirigenziale di livello equivalente, in termini economici e di prestigio, a quello in godimento al momento della sospensione.
 9.  Il  dirigente,  licenziato  ai sensi dell'art. 27, comma 2, a seguito  di  condanna  passata  in  giudicato per delitto commesso in servizio  o  fuori  servizio  che,  pur non attenendo direttamente al rapporto  di  lavoro,  non  ne  ha consentito la prosecuzione neppure provvisoria  per  la specifica gravita', se successivamente assolto a seguito  di  revisione  del  processo  ha  diritto,  dalla data della sentenza  di  assoluzione,  alla  riammissione  in servizio, anche in soprannumero,  nella  medesima  sede nonche' in un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento.
 10.  Dalla data di riammissione in servizio, di cui al precedente comma  9,  il  dirigente  ha  diritto  a  tutti  gli  assegni che gli sarebbero  stati  corrisposti  nel  periodo di licenziamento, tenendo conto   anche  dell'eventuale  periodo  di  sospensione  antecedente, esclusi  i compensi collegati agli incarichi. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite ed ai figli.».
 |  |  |  | Art. 13. Effetti degli accertamenti negativi
 1.  Dopo  l'art. 23 del contratto collettivo nazionale del lavoro del  10  aprile  1996,  come  sostituito  dall'art.  14 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, sono inseriti i seguenti:
 «Art. 23-bis (Effetti degli accertamenti negativi). - 1. Gli enti disciplinano  gli effetti degli accertamenti negativi di cui all'art. 23  del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, come  sostituito  dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, il relativo procedimento e gli strumenti di tutela, ivi compresi la previa contestazione e il contraddittorio, individuando le specifiche misure nell'ambito delle seguenti ipotesi, in relazione alla gravita' dell'accertamento:
 a) riassegnazione alle funzioni della categoria di provenienza, per  il personale interno al quale sia stato eventualmente conferito, con  contratto  a  termine, un incarico dirigenziale sempreche' detto conferimento sia consentito dalla normativa vigente nell'ente;
 b) affidamento  di  un  incarico  dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione inferiore;
 c) sospensione,   nei   confronti   del   personale   a   tempo indeterminato   con   qualifica   dirigenziale,   da   ogni  incarico dirigenziale   per  un  periodo  massimo  di  due  anni,  secondo  la disciplina dell'art. 23-ter;
 d) recesso  dal  rapporto  di  lavoro,  nei casi di particolare gravita', secondo la disciplina dell'art. 27.».
 «Art.  23-ter (Sospensione dagli incarichi dirigenziali). - 1. Il dirigente  puo'  essere sospeso dall'incarico, per una durata massima di due anni, secondo la disciplina dell'art. 23-bis, comma 1, lettera c).
 2.   Durante   il   periodo   di  sospensione  da  ogni  incarico dirigenziale,  di cui al comma 1, il dirigente interessato ha diritto al  solo  trattamento economico stipendiale di cui all'art. 21; nello stesso   periodo  il  dirigente  e'  tenuto  ad  accettare  eventuali incarichi   dirigenziali  proposti  dal  medesimo  ente  o  da  altre pubbliche amministrazioni.
 3.  L'accettazione  di un nuovo incarico determina il venire meno della  sospensione disposta ai sensi del comma 1 ed al dirigente sono corrisposte  la  retribuzione  di  posizione e quella di risultato ad esso relative.
 4.  Prima  della scadenza del periodo di due anni di sospensione, puo' trovare applicazione la disciplina della risoluzione consensuale secondo  l'art.  17 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23   dicembre   1999;   in   tal   caso  l'importo  della  indennita' supplementare  di  cui  al comma 2, dello stesso art. 17, puo' essere elevato  sino  a  36 mensilita', non pensionabile e non utile ai fini del  trattamento  di  fine servizio e ai fini del trattamento di fine rapporto.».
 2.  Sono  soppressi gli ultimi due periodi del comma 2, dell'art. 23, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, come  sostituito  dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 14. Comitato dei garanti
 1.  Nel  comma 2 dell'art. 15, del contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999, l'espressione: «I provvedimenti previsti dall'art.  21,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  29/1993» e' sostituita  come  segue: « I provvedimenti previsti dall'art. 23-bis, comma  1,  lettere b), c) e d) del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996».
 2.  Dopo  il  comma  2  dell'art.  15  del  contratto  collettivo nazionale  del  lavoro  del 23 dicembre 1999 e' inserito il seguente: «3.  Il  Comitato  dei  garanti  prima della formulazione del proprio parere,  nel  rispetto  del  termine  di  cui  al precedente comma 2, ascolta,  a  seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia».
 |  |  |  | Art. 15. Risoluzione consensuale
 1. Il comma 3 dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 e' sostituito dal seguente:
 «3.   La   risoluzione   consensuale   puo'   essere  proposta  e giustificata   dalla   necessita'   di   favorire   i   processi   di razionalizzazione    e    di    ammodernamento    degli   ordinamenti amministrativi   e   istituzionali  degli  enti,  in  presenza  della evoluzione dei servizi e delle competenze, anche con riferimento alle nuove esigenze correlate alle riforme federaliste costituzionali o ad altre leggi di riforma della pubblica amministrazione.».
 |  |  |  | Art. 16. Eccedenze di personale dirigenziale
 1.  Qualora  per  effetto  dei  processi  di riorganizzazione, si vengano  a  creare  le  condizioni  per  una  eccedenza  di personale dirigenziale  -  secondo  la  disciplina  dell'art.  33  del  decreto legislativo  n. 165 del 2001 - l'ente informa i soggetti sindacali di cui  all'art.  11,  comma  2,  del contratto collettivo nazionale del lavoro  del  23  dicembre 1999 ed i dirigenti interessati prima della decisione  di collocamento in disponibilita'. Se l'eccedenza rilevata riguarda  almeno  dieci  dirigenti,  trova applicazione la disciplina dell'art. 33, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 2. La disciplina della risoluzione consensuale di cui all'art. 17 del  contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999, come integrata dall'art. 15, puo' trovare applicazione anche nei confronti dei dirigenti in eccedenza.
 |  |  |  | Art. 17. Clausola di salvaguardia
 1.  La  contrattazione  decentrata  integrativa deve stabilire il termine  finale  di  applicazione  della  disciplina  dell'art. 4 del contratto  collettivo  nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002. Ove la  contrattazione  decentrata  integrativa  non  abbia  stabilito il termine,  esso  non  puo'  superare  la scadenza naturale del periodo temporale  di  conferimento dell'incarico dirigenziale antecedente al nuovo incarico.
 2.  La  disciplina dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale del  lavoro  del 12 febbraio 2002 non trova applicazione nell'ipotesi prevista  dall'art.  23-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996.
 |  |  |  | Art. 18. Assenze per l'esercizio delle funzioni di giudice onorario
 o di vice procuratore onorario
 1. Il dirigente puo' essere autorizzato dall'ente di appartenenza a  svolgere  le  funzioni  di  giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (decreto ministeriale 7 luglio  1999), a condizione che le relative attivita' siano svolte al di   fuori  dei  vincoli  e  degli  impegni  derivanti  dall'incarico ricoperto  e siano comunque conciliabili con la natura e la rilevanza del medesimo incarico.
 |  |  |  | Art. 19. Prestazioni assistenziali e previdenziali
 1. Le risorse destinate a finalita' assistenziali e previdenziali dall'art. 208, comma 2, lettera a) e comma 4, del decreto legislativo n.  285  del  1992  e  successive  modificazioni e integrazioni, sono gestite  da  organismi  formati  a  maggioranza da rappresentanti dei dirigenti  e costituiti in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 della  legge  n.  300  del 1970. A tal fine gli enti costituiscono un organismo  unico con la partecipazione dei dipendenti e dei dirigenti della polizia locale.
 |  |  |  | Art. 20. Assenze per l'espletamento di funzioni di pubblico ministero
 1.  I  dirigenti della polizia locale cui siano affidate funzioni di  pubblico  ministero  presso il tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a),  del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, hanno diritto ad  assentarsi per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico affidato.
 |  |  |  | Art. 21. Stipendio tabellare
 1.   Lo   stipendio  tabellare  e'  incrementato,  tenendo  conto dell'inflazione  programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio  2002-2003,  del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata  del  biennio  precedente nonche' delle ulteriori risorse destinate  al  trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall'art.  33,  comma  1,  della  legge  n.  289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5%.
 2.  Ai  sensi del comma 1, lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale come stabilito dall'art. 1, comma 3, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002, e' incrementato dei  seguenti  importi  mensili  lordi,  per  tredici mensilita', con decorrenza dalle date sottoindicate:
 a) dal 1° gennaio 2002, Euro 86,00;
 b) dal 1° gennaio 2003, Euro 79,00.
 3. A seguito della applicazione della disciplina dei commi 1 e 2, il  nuovo  stipendio  tabellare  annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, dal 1° gennaio 2003, e' rideterminato in Euro 38.296,98 comprensivo del rateo della tredicesima mensilita'.
 4.  E' confermato il maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma  1,  lettera  b), del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996 nonche' la retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita.
 |  |  |  | Art. 22. Effetti dei nuovi stipendi
 1.  Nei  confronti  del  personale  cessato  o  che  cessera' dal servizio  con  diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto  di  parte  economica  relativa  al  biennio 2002-2003, gli incrementi   di   cui   al   comma   2  dell'art.  21  hanno  effetto integralmente,  alle  scadenze  e negli importi ivi previsti, ai fini della   determinazione   del  trattamento  di  quiescenza  normale  e privilegiato.  Agli effetti della indennita' premio di fine servizio, dell'indennita'  sostitutiva del preavviso nonche' di quella prevista dall'art.  2122 del codice civile (indennita' in caso di decesso), si considerano  solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto.
 |  |  |  | Art. 23. Incrementi delle risorse per la retribuzione
 di posizione e di risultato
 1.  Il  valore economico della retribuzione di posizione di tutte le  funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dei singoli enti, nell'importo  annuo  per  tredici mensilita' vigente alla data del 1° gennaio  2002  e  secondo  la  disciplina  dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, e' incrementato di  un  importo  annuo  di  520,00  euro,  ivi  compreso  il rateo di tredicesima  mensilita'.  Conseguentemente  le  risorse  dedicate  al finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e risultato di cui all'art.  26  del  contratto  collettivo  nazionale del lavoro del 23 dicembre  1999  sono incrementate, dall'anno 2002, del corrispondente importo annuo complessivo.
 2.  A  seguito  dell'applicazione  del comma 1, i valori minimi e massimi  della  retribuzione di posizione di cui all'art. 27, comma 2 del  contratto  collettivo  nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 sono   conseguentemente  rideterminati  nel  valore  minimo  di  Euro 9.299,77  e  nel valore massimo di Euro 42.869,47; resta in ogni caso ferma  la  disciplina  prevista  dall'art.  27,  comma  5  del citato contratto collettivo nazionale del lavoro.
 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le risorse per la retribuzione di  posizione  e  di  risultato sono ulteriormente incrementate di un importo  pari  al 1,66% del monte salari dell'anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti.
 4. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate per incrementare, con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2003,  le somme destinate sia alla retribuzione  di  posizione  sia  alla retribuzione di risultato, nel rispetto  dei  medesimi criteri per il finanziamento dei due predetti compensi,   definiti  dalla  contrattazione  integrativa  decentrata, vigente alla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo nazionale  del  lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) del contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro  del  23 dicembre 1999, nonche' dei criteri di distribuzione gia' adottati dagli enti.
 5.  Negli  enti  per  i  quali  non e' prevista la contrattazione decentrata  integrativa, le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate per  incrementare,  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2003, le somme destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di risultato,  nel  rispetto  dei  criteri per il finanziamento e per la distribuzione dei due predetti compensi stabiliti autonomamente dagli enti  nel  rispetto  dell'art.  4,  comma 4, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 24. Retribuzione di posizione
 1.  Al  comma  5, dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale del  lavoro  23  dicembre 1999, l'espressione iniziale «I comuni e le camere  di  commercio»  e'  sostituita  come  segue:  «Gli  enti  del comparto».
 2.  E'  disapplicata  la  disciplina  dell'art.  27, comma 6, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 25. Incarico di vice-segretario
 1.  Ai  dirigenti  incaricati  delle funzioni di vice-segretario, secondo  l'ordinamento  vigente,  sono  corrisposti  i  compensi  per diritti  di segreteria (di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della  Repubblica  4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in  essere  nei  periodi  di  assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione.
 |  |  |  | Art. 26. Invalidi per servizio
 1.  In  favore  dei  dirigenti  riconosciuti,  con  provvedimento formale, invalidi o mutilati per causa di servizio e' riconosciuto un incremento  percentuale,  nella  misura  rispettivamente  del 2,50% o dell'1,25%  del  trattamento  tabellare  in  godimento  alla  data di presentazione della domanda per l'attribuzione di detto incremento, a seconda che l'invalidita' sia stata ascritta alle prime sei categorie di  menomazione  ovvero  alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile,  viene  corrisposto a titolo di salario individuale di anzianita'.
 2.  La  disciplina  del  comma  1  trova  applicazione  anche nei confronti  dei  dirigenti  che  abbiano  conseguito il riconoscimento della   invalidita'   con   provvedimento   formale  successivo  alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda puo' essere presentata  dall'interessato,  o  eventualmente  dagli eredi, entro i successivi  sessanta  giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento  come  base  di  calcolo corrisponde a quello dell'ultimo mese di servizio.
 |  |  |  | Art. 27. Norma di rinvio
 1.  Le  parti  si impegnano ad avviare, entro trenta giorni dalla data  di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale del lavoro,  un  separato  negoziato  per  la  verifica  della congruenza dell'attuale  regime  della  risoluzione  del  rapporto di lavoro del dirigente  in  relazione  agli  effetti  derivanti  dai  processi  di riorganizzazione   degli   enti  del  comparto  e  delle  conseguenti modifiche al regime stesso.
 Dichiarazione congiunta n. 1
 Le  parti  condividono  l'esigenza  di  una  ampia valorizzazione professionale  ed  economica del personale della categoria D, gia' in servizio presso gli enti del comparto.
 In  relazione  a tale finalita', le parti concordano nel ritenere che, ove gli enti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, abbiano   previsto   e   disciplinato,   attraverso   gli   strumenti regolamentari  previsti dai rispettivi ordinamenti ed in coerenza con la  norma di rinvio contenuta nell'art. 27 del decreto legislativo n. 165/2001,  il  conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a termine   al  personale  della  categoria  D,  secondo  le  modalita' stabilite dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, il  dipendente, cui sia conferito un tale incarico dirigenziale e per tutta  la  durata  dello  stesso,  e' collocato in aspettativa, senza assegni  ed utile ai fini dell'anzianita' di servizio, secondo quanto specificamente previsto dalla citata disciplina legislativa.
 Dichiarazione congiunta n. 2
 Le  parti  concordano sulla necessita' della presenza di efficaci sistemi  di  valutazione  delle  prestazioni  e  dei  risultati della dirigenza,  presso gli enti del comparto, nel rispetto dei principi e criteri  fissati  dal decreto legislativo n. 286 del 1999 e dall'art. 147 del decreto legislativo n. 267/2000.
 In  tale  prospettiva,  concordano  altresi' nel ritenere che gli organismi  di valutazione a tal fine previsti dagli ordinamenti degli enti,  debbano  essere  costituiti  da  soggetti  in  possesso di una effettiva e comprovata qualificazione e capacita' professionale nella specifica materia.
 Dichiarazione congiunta n. 3
 Le  parti  concordano  che  il  presente  contratto collettivo si applica  ai  dirigenti direttori del corpo dei controllori delle case da gioco.
 Dichiarazione congiunta n. 4
 Le   parti  congiuntamente  dichiarano  che  le  risorse  per  il finanziamento   della   retribuzione  di  posizione  e  di  risultato derivanti  dall'art. 26, comma 1, lettera e) del contratto collettivo nazionale  del  lavoro  del  23  dicembre  1999, ricomprendono, oltre quelle  gia'  espressamente  indicate  e  sempre  a  titolo meramente esemplificativo,  anche quelle derivanti dall'applicazione: dell'art. 3,  comma  57  della  legge  n. 662 del 1996 e dell'art. 59, comma 1, lettera  p)  del  decreto  legislativo n. 446/1997 (recupero evasione ici);  dell'art.  12,  comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.
 Dichiarazione congiunta n. 5
 La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del  Titolo  V  della  Costituzione,  e  la  necessita'  di costruire politiche  integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle  nuove  sollecitazioni  dei  cittadini,  hanno  dato  vita ad un confronto   tra  gruppi  politici,  associazioni  del  sistema  delle autonomie,    organizzazioni   sindacali,   Parlamento   e   Governo, finalizzato alla rivisitazione e all'aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.
 Le  parti,  nel  condividere  l'urgenza  della  nuova  disciplina legislativa, concordano sulla necessita' di riconoscere:
 la  centralita'  delle  citta'  nello  sviluppo delle politiche della sicurezza;
 il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;
 il rispetto dei diversi livelli istituzionali;
 il  ruolo  specifico  della  polizia  locale,  come servizio di polizia  dei  comuni  e  delle  province,  definendone  coerentemente compiti e funzioni.
 Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere  il  lavoro  e  le competenze sin qui svolte dalla polizia locale,  richiamano l'esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi:
 Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale.
 Le  parti  concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n.  65  del  1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa  dei  corpi  di  polizia locale, sia con riferimento ai compiti  tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del dirigente del corpo o del servizio dal capo dell'amministrazione.
 Formazione e sviluppo professionale.
 Le  parti  concordano  nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalita' sempre piu' elevata che possono  essere prioritariamente acquisiti solo mediante specifici ed adeguati percorsi di formazione ed aggiornamento e di qualificazione, rivolti alla valorizzazione professionale del dirigente anche ai fini dello sviluppo della capacita' di gestire iniziative di miglioramento ed  innovazione  destinati a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo ed efficacia.
 Dichiarazione congiunta n. 6
 Le  parti  congiuntamente  prendono  atto che l'art. 37, comma 1, lettera  d),  del  contratto  collettivo  nazionale del lavoro del 10 aprile  1996 aveva previsto che le risorse dell'art. 45, comma 8, del decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  333/1990  relative all'espletamento di specifiche funzioni, tra le quali rientrano anche quelle  previste  dall'art.  5  della  legge  7  marzo  1986,  n. 65, confluissero  nel  fondo  per  il finanziamento della retribuzione di posizione  e  di  risultato;  conseguentemente,  nell'articolazione e nella  graduazione  della retribuzione di posizione del personale con qualifica   dirigenziale   dell'area   della   vigilanza,   gli  enti valorizzano  in  modo  specifico  le  particolari  responsabilita'  e funzioni  di  cui  alla  citata legge n. 65/1986, cosi' come previsto dall'art. 37 del citato contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996.
 Dichiarazione congiunta n. 7
 Le  parti,  in  considerazione del ritardo con cui si perviene al presente  rinnovo  contrattuale,  convengono  che  le  risorse di cui all'art.  23,  comma  3 vengono distribuite, ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo, in eccezionale deroga alle regole contrattuali vigenti  in  materia  di  individuazione e ripartizione delle risorse destinate  alla  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  e  di articolazione  e  graduazione  delle posizioni dirigenziali, le quali restano integralmente confermate a regime.
 Dichiarazione congiunta n. 8
 Le  parti  si  danno  reciprocamente  atto  della opportunita' di affrontare,   nella   tornata   contrattuale  del  biennio  economico 2004-2005,  le  problematiche connesse all'attivazione di polizze che assicurino  ai  dirigenti  interventi  integrativi  rispetto a quelli erogati dal servizio sanitario nazionale per la tutela della salute e l'assistenza di malattia.
 Dichiarazione congiunta n. 9
 Con riferimento all'art. 22, le parti concordano nel ritenere che gli   incrementi   dello   stipendio   tabellare   risultanti   dalla applicazione  dell'art. 21, hanno effetto su tutti gli istituti i cui valori  economici, secondo le vigenti disposizioni, sono quantificati facendo  espresso  rinvio,  come  base  di  calcolo,  allo  stipendio tabellare.
 Dichiarazione congiunta n. 10
 Le  parti  si  danno  reciprocamente  atto  che molte delle nuove disposizioni  contrattuali  sono  state  predisposte  con  la tecnica dell'inserimento, con la collocazione delle stesse anche nel corpo di articoli  del  contratto  collettivo nazionale del lavoro del 1996, e che,  pertanto, poiche' alcuni dei suddetti articoli erano gia' stati modificati  per effetto del contratto collettivo nazionale del lavoro del  23  dicembre  1999,  al  fine di evitare ogni possibile dubbio o incertezza,  si  e'  proceduto  a richiamare nelle nuove disposizioni anche  le  modificazioni  o  integrazioni  introdotte  dal  contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.
 Trattandosi di un problema di mero coordinamento formale di testi contrattuali  succedutisi  nel  tempo, non implicante alcun errore di richiamo  o  di  stesura  del  nuovo  testo  contrattuale,  le  parti dichiarano  che  lo  stesso  sara' risolto definitivamente in sede di predisposizione  del  testo  unico  delle  disposizioni  contrattuali concernenti  l'Area  della  dirigenza  del comparto regioni-autonomie locali.
 Dichiarazione congiunta n. 11
 Le  parti  congiuntamente  dichiarano che l'art. 23, comma 1, non modifica  e  non  incide  in  alcun  modo  sugli  effetti applicativi dell'art.  1,  comma 3, lettera e) del contratto collettivo nazionale del  lavoro  del  12 febbraio 2002, relativo all'area della dirigenza del  Comparto  delle  regioni e delle autonomie locali per il biennio economico  2000-2001;  pertanto,  gli  enti  e le amministrazioni del Comparto,   applicano  l'incremento  di  Euro  520  annui  introdotto dall'art.  23,  comma 1, con riferimento al valore della retribuzione di  posizione  di  ciascuna  funzione  dirigenziale  conseguente alla riduzione  derivante  dall'applicazione  del  citato art. 1, comma 3, lettera  e)  del  contratto  collettivo  nazionale  del lavoro del 12 febbraio  2002, salvo che, successivamente e prima della stipulazione del  presente contratto collettivo nazionale del lavoro, non si siano verificate  le  condizioni  per  un  riallineamento  progressivo  dei precedenti  valori decurtati, a seguito di legittimi incrementi delle risorse  aventi  carattere  di  stabilita' destinate al finanziamento della  retribuzione di posizione dei dirigenti, nel rigoroso rispetto delle  prescrizioni  dell'art.  26 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.
 N. 1.
 Dichiarazione a verbale direr-direl confedir
 Si  prende  atto  che  uno  degli  aspetti  piu' richiamati dalla DIRER-DIREL,  sia  nella piattaforma contrattuale che nel corso delle trattative  sindacali,  cioe' la revisione delle relazioni sindacali, non  ha  trovato il consenso della controparte. In particolare non e' stata  accolta l'introduzione della contrattazione per le innovazioni organizzative  e  tecnologiche  cosi'  come  gia' consentito ad altre amministrazioni ad esempio i Ministeri.
 N. 2.
 Dichiarazione a verbale direr-direl confedir
 DIRER-DIREL e CONFEDIR prendono atto che continua a permanere una situazione  di anomalia nelle relazioni sindacali rispetto alle altre aree  dirigenziali  del  pubblico impiego . In particolare rimane uno stato  di  indeterminatezza per l'istituto della consultazione di cui all'art.  3, comma due, lettera F, del contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999.
 N. 3.
 Dichiarazione a verbale direr-direl confedir
 In  relazione  all'art. 16 si ritiene che il numero dei dirigenti interessati all'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 non possa essere  pari  a dieci in quanto l'art. 33 si riferisce alla dotazione organica  complessiva  di tutto il personale. Il numero congruo per i dirigenti non dovrebbe essere superiore a tre unita'.
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