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| Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 10 marzo 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Product Authentication Inspectorate Limited, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30  marzo  2004,  7  luglio 2004, 29 dicembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno   2005   e   29  novembre  2005,  con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato Product Authentication Inspectorate Limited con decreto 12 maggio 2000 e' stata prorogata fino al 16 aprile 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo  puntuale  il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica   protetta   Fungo   di   Borgotaro,   allo  schema  tipo, trasmessogli  con  nota ministeriale del 10 febbraio 2003, protocollo numero 60794;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 12 maggio 2000;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   denominato  Product Authentication  Inspectorate  Limited,  con  sede nel West Sussex, 65 High  Street - Worthing BN 11 N e domiciliata per le attivita' presso Quaser,  in  Milano,  via  Savare'  n. 1, con decreto ministeriale 12 maggio  2000,  ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta  Fungo  di  Borgotaro  registrata  con  il regolamento della Commissione  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti  6  maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004,  7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 29 novembre 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 aprile 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il predetto decreto 12 maggio 2000.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
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