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| Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 10 marzo 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo    denominato    Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione   della   qualita'   nell'agroalimentare  a  r.l.,  ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  decreto  29  novembre  2005  con  il  quale la validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato  Agroqualita'  -  Societa'  per  la  certificazione  della qualita' nell'agroalimentare a r.l. con decreto del 18 dicembre 2002, e'  stata  prorogata  di centoventi giorni a far data dal 17 dicembre 2005;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo  puntuale  il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica  protetta  Carciofo Romanesco del Lazio, allo schema tipo, trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 19 aprile 2005, protocollo numero 62698;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 18 dicembre 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Agroqualita' - Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.,  con  sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 18 dicembre 2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Carciofo  Romanesco  del  Lazio  registrata  con il regolamento della Commissione  (CE)  n.  2066/2002 del 21 novembre 2002, gia' prorogata con  decreto  29 novembre 2005, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 17 aprile 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il predetto decreto 12 dicembre 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
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