Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 6 marzo 2006, n. 116 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di Euro 5.005 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 marzo 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Landolfi, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 6285): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) e dal Ministro delle comunicazioni (Landolfi) il 20 gennaio 2006. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 31 gennaio 2006 con pareri delle commissioni I, V, IX e X. Esaminato dalla III commissione il 6 ed 8 febbraio 2006. Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 2006. Senato della Repubblica (atto n. 3777): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 febbraio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 14 e 15 febbraio 2006. Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006. |
| Allegato
ACCORDO Tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel campo della Sicurezza delle Reti. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele (di seguito le Parti) Riconoscendo l'importanza dell'integrita' operativa delle reti di computer per tutti gli aspetti dell'attuale vita sociale ed economica e dei diversi strumenti per raggiungere ed assicurare tale integrita' (di seguito "Sicurezza delle Reti"); Desiderosi di sviluppare e rafforzare mutuamente una cooperazione vantaggiosa nel settore della Sicurezza delle Reti nel quadro dello sviluppo economico e sociale di entrambi i Paesi; Condividendo scopi ed obiettivi simili con riferimento all'offerta di servizi efficienti ed affidabili al pubblico in ciascuno dei due Paesi; Consci del fatto che un miglioramento dell'attuale grado di cooperazione su aspetti della Sicurezza delle Reti di comune interesse (attraverso lo scambio di idee, informazioni, capacita' ed esperienze) sara' di beneficio per entrambe le Parti; Consci del potenziale offerto da un rafforzamento delle relazioni commerciali fra le due Parti nel settore della Sicurezza delle Reti e della necessita' di sfruttare in modo ottimale le capacita' e le opportunita' di questa area; Preso atto che entrambe le Parti desiderano incrementare investimenti, joint-ventures, imprese comuni, lo sviluppo tecnologico ed il commercio nel settore della Sicurezza delle Reti; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti, a condizione di reciprocita' e mutuo vantaggio e nel rispetto delle norme reciprocamente applicabili derivanti da, pertinenti accordi internazionali, svilupperanno e miglioreranno la propria cooperazione economica, industriale, tecnica e scientifica nel campo della Sicurezza delle Reti. Entrambe le Parti promuoveranno la cooperazione reciproca tra imprese ed entita' economiche dei due Paesi nel campo della Sicurezza delle Reti. Articolo 2 Con l'intento di promuovere attivita' nel campo della Sicurezza delle Reti, intensificare la cooperazione, introdurre nuove tecnologie, favorire e promuovere societa' miste, le Parti incoraggeranno gli organismi, le organizzazioni e le aziende interessate di entrambi i Paesi a cooperare nella promozione di una piu' stretta interazione e di un piu' stretto scambio di informazioni riguardanti il campo della Sicurezza delle Reti e, laddove possibile, a collaborare nel realizzare specifici programmi e progetti. Articolo 3 La cooperazione nel campo della Sicurezza delle Reti sara' sviluppata nelle seguenti aree: 1. Scambio di informazioni in materia di regolamentazione, standardizzazione, e pertinenti convenzioni internazionali in materia di Sicurezza delle Reti; 2. Promozione di investimenti nel settore della Sicurezza delle Reti dei due Paesi; 3. Promozione di societa' miste nel campo della Sicurezza delle Reti attraverso progetti nei due Paesi o in Paesi terzi; 4. Promozione di relazioni tra agenzie commerciali e regolamentari nel settore della Sicurezza delle Reti; 5. Promozione di relazioni commerciali fra compagnie nel settore della Sicurezza delle Reti; 6. Formazione nel campo della Sicurezza delle Reti. Articolo 4 Le Parti concordano di istituire un Gruppo di Lavoro Congiunto che avra' come obiettivo l'identificazione e la promozione dei programmi di cui agli articoli 2 e 3. Il Gruppo di Lavoro Congiunto organizzera' riunioni operative di consultazione, dal vivo o in videoconferenza, per identificare e definire le attivita' future, esaminare quelle in corso, o discutere in merito ad aspetti legati a tali attivita'. Il Gruppo di Lavoro Congiunto si riunira', alternativamente nello Stato di Israele e nella Repubblica Italiana, con cadenza almeno annuale, su richiesta di una delle Parti. Il Gruppo di Lavoro Congiunto potra' essere convocato per riunioni straordinarie. Un rappresentante del Ministero delle Comunicazioni della Repubblica Italiana guidera' la delegazione Italiana al Gruppo di Lavoro Congiunto; un rappresentante del Ministero delle Comunicazioni dello Stato di Israele guidera' la delegazione Israeliana Articolo 5 Qualora una delle disposizioni contenute nel presente Accordo sia in contrasto con le disposizioni previste da altra intesa internazionale bilaterale o multilaterale sottoscritta da una delle Parti, quest'ultima avra' la precedenza. In tal caso, la Parte coinvolta portera' all'attenzione dell'altra Parte la questione ed entrambe le Parti avvieranno consultazioni al fine di raggiungere una soluzione fattibile e soddisfacente. Articolo 6 Nessuna delle due Parti divulghera' o distribuira' a terzi, informazioni definite confidenziali fornite dall'altra parte durante lo svolgimento delle attivita' di cooperazione di cui al presente Accordo, se non previa autorizzazione scritta fornita dall'altra Parte. Tale disposizione restera' valida per ulteriori tre anni dopo la scadenza o la rescissione del presente accordo. Articolo 7 Eventuali divergenze in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni di cui al presente Accordo saranno risolte tramite consultazioni tra le Parti. Articolo 8 Tutte le attivita' avviate nel quadro del presente Accordo dovranno essere realizzate in accordo e nel rispetto delle rispettive legislazioni, regolamentazioni e linee politiche di ciascuna delle due Parti, sottoposte alle loro esigenze finanziarie e nel quadro delle competenze degli specifici organismi coinvolti in tali attivita' Articolo 9 Il Ministero delle Comunicazioni della Repubblica Italiana e il Ministero delle Comunicazioni dello Stato di Israele saranno responsabili per la messa in pratica del presente Accordo a nome dei rispettivi Governi. La lingua di lavoro sara' l'inglese a meno che diversamente concordato dalle Parti. Ciascuna delle due Parti si fara' carico dei rispettivi oneri finanziari derivanti dalla realizzazione del presente Accordo, a meno che diversamente concordato dalle Parti. Articolo 10 In qualsiasi momento, una delle due Parti potra' suggerire all'altra eventuali emendamenti da apporre al presente Accordo. Le consultazioni dirette tra le Parti in merito agli emendamenti avranno inizio entro sessanta (60) giorni dalla data di trasmissione della notifica scritta inviata da una delle due Parti all'altra. L'accordo sara' emendato sulla base del reciproco consenso delle Parti seguendo la medesima procedura prevista per l'entrata in vigore all'articolo 11. Articolo 11 Le Parti si notificheranno attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche. Le Parti si impegnano ad adottare le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo. Il presente Accordo avra' durata illimitata, ma potra' essere denunciato da ciascuna parte dopo tre mesi dalla notifica all'altra Parte, per via diplomatica, dell'intenzione di rescindere l'Accordo. La conclusione non avra' effetti sulle attivita' che sono in corso di realizzazione al momento della conclusione stessa, e tali attivita' proseguiranno sino al loro completamento, a meno che diversamente concordato fra le Parti. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 29 settembre 2004, corrispondente a1 14 tishari del 5764, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese ed ebraica, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarra' il testo in lingua inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLO REPUBBLICA ITALIANA STATO DI ISRAELE (firma illeggibile) (firma illeggibile) |
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