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| Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 marzo 2006, n. 116 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana   e   il   Governo  dello  Stato  d'Israele  in  materia  di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato  d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  11  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di Euro  5.005  annui  ad anni alterni a decorrere dal 2006. Al relativo onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Landolfi, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 6285):
 Presentato  dal  Ministro  degli affari esteri (Fini) e
 dal  Ministro  delle comunicazioni (Landolfi) il 20 gennaio
 2006.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 31 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
 I, V, IX e X.
 Esaminato  dalla  III  commissione  il  6 ed 8 febbraio
 2006.
 Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 3777):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 9 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª e 8ª.
 Esaminato  dalla  3ª  commissione  il  14 e 15 febbraio
 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
 |  |  |  | Allegato 
 ACCORDO Tra  il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di
 Israele in
 materia di cooperazione nel campo della Sicurezza delle Reti. Il  Governo  della  Repubblica  Italiana ed il Governo dello Stato di Israele (di seguito le Parti) Riconoscendo  l'importanza  dell'integrita'  operativa  delle reti di computer per tutti gli aspetti dell'attuale vita sociale ed economica e dei diversi strumenti per raggiungere ed assicurare tale integrita' (di seguito "Sicurezza delle Reti"); Desiderosi  di  sviluppare  e  rafforzare mutuamente una cooperazione vantaggiosa  nel  settore della Sicurezza delle Reti nel quadro dello sviluppo economico e sociale di entrambi i Paesi; Condividendo scopi ed obiettivi simili con riferimento all'offerta di servizi  efficienti  ed  affidabili  al  pubblico in ciascuno dei due Paesi; Consci   del   fatto  che  un  miglioramento  dell'attuale  grado  di cooperazione   su  aspetti  della  Sicurezza  delle  Reti  di  comune interesse  (attraverso lo scambio di idee, informazioni, capacita' ed esperienze) sara' di beneficio per entrambe le Parti; Consci  del  potenziale  offerto  da un rafforzamento delle relazioni commerciali fra le due Parti nel settore della Sicurezza delle Reti e della  necessita'  di  sfruttare  in  modo ottimale le capacita' e le opportunita' di questa area; Preso   atto   che   entrambe   le   Parti   desiderano  incrementare investimenti, joint-ventures, imprese comuni, lo sviluppo tecnologico ed il commercio nel settore della Sicurezza delle Reti; Hanno convenuto quanto segue:
 Articolo 1 Le  Parti,  a  condizione  di  reciprocita'  e  mutuo vantaggio e nel rispetto   delle   norme  reciprocamente  applicabili  derivanti  da, pertinenti  accordi  internazionali, svilupperanno e miglioreranno la propria  cooperazione  economica,  industriale, tecnica e scientifica nel campo della Sicurezza delle Reti. Entrambe le Parti promuoveranno la cooperazione reciproca tra imprese ed  entita'  economiche dei due Paesi nel campo della Sicurezza delle Reti.
 Articolo 2 Con l'intento di promuovere attivita' nel campo della Sicurezza delle Reti,  intensificare  la  cooperazione,  introdurre nuove tecnologie, favorire  e  promuovere  societa'  miste, le Parti incoraggeranno gli organismi,  le  organizzazioni e le aziende interessate di entrambi i Paesi  a cooperare nella promozione di una piu' stretta interazione e di un piu' stretto scambio di informazioni riguardanti il campo della Sicurezza   delle  Reti  e,  laddove  possibile,  a  collaborare  nel realizzare specifici programmi e progetti.
 Articolo 3 La cooperazione nel campo della Sicurezza delle Reti sara' sviluppata nelle seguenti aree: 1.   Scambio   di   informazioni   in  materia  di  regolamentazione, standardizzazione, e pertinenti  convenzioni  internazionali in materia di Sicurezza delle Reti; 2.  Promozione di investimenti nel settore della Sicurezza delle Reti dei due Paesi; 3.  Promozione di societa' miste nel campo della Sicurezza delle Reti attraverso progetti nei due Paesi o in Paesi terzi; 4.  Promozione  di  relazioni tra agenzie commerciali e regolamentari nel settore della Sicurezza delle Reti; 5.  Promozione  di  relazioni  commerciali  fra compagnie nel settore della Sicurezza delle Reti; 6. Formazione nel campo della Sicurezza delle Reti.
 Articolo 4 Le  Parti  concordano  di istituire un Gruppo di Lavoro Congiunto che avra'  come obiettivo l'identificazione e la promozione dei programmi di   cui  agli  articoli  2  e  3.  Il  Gruppo  di  Lavoro  Congiunto organizzera'  riunioni  operative  di  consultazione,  dal  vivo o in videoconferenza,  per  identificare  e  definire le attivita' future, esaminare  quelle in corso, o discutere in merito ad aspetti legati a tali attivita'. Il  Gruppo  di  Lavoro  Congiunto si riunira', alternativamente nello Stato  di  Israele  e  nella  Repubblica Italiana, con cadenza almeno annuale,  su  richiesta  di  una  delle  Parti.  Il  Gruppo di Lavoro Congiunto potra' essere convocato per riunioni straordinarie. Un  rappresentante del Ministero delle Comunicazioni della Repubblica Italiana  guidera'  la  delegazione  Italiana  al  Gruppo  di  Lavoro Congiunto;  un rappresentante del Ministero delle Comunicazioni dello Stato di Israele guidera' la delegazione Israeliana
 Articolo 5 Qualora  una delle disposizioni contenute nel presente Accordo sia in contrasto con le disposizioni previste da altra intesa internazionale bilaterale   o   multilaterale   sottoscritta  da  una  delle  Parti, quest'ultima  avra'  la  precedenza.  In tal caso, la Parte coinvolta portera'  all'attenzione dell'altra Parte la questione ed entrambe le Parti  avvieranno  consultazioni al fine di raggiungere una soluzione fattibile e soddisfacente.
 Articolo 6 Nessuna   delle   due  Parti  divulghera'  o  distribuira'  a  terzi, informazioni  definite confidenziali fornite dall'altra parte durante lo  svolgimento  delle  attivita'  di cooperazione di cui al presente Accordo,  se  non  previa  autorizzazione  scritta fornita dall'altra Parte.  Tale disposizione restera' valida per ulteriori tre anni dopo la scadenza o la rescissione del presente accordo.
 Articolo 7 Eventuali divergenze in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni di cui al presente Accordo saranno risolte tramite consultazioni tra le Parti.
 Articolo 8 Tutte  le  attivita' avviate nel quadro del presente Accordo dovranno essere   realizzate  in  accordo  e  nel  rispetto  delle  rispettive legislazioni,  regolamentazioni  e  linee politiche di ciascuna delle due  Parti,  sottoposte  alle  loro esigenze finanziarie e nel quadro delle   competenze   degli  specifici  organismi  coinvolti  in  tali attivita'
 Articolo 9 Il  Ministero  delle  Comunicazioni  della  Repubblica  Italiana e il Ministero   delle   Comunicazioni  dello  Stato  di  Israele  saranno responsabili  per la messa in pratica del presente Accordo a nome dei rispettivi Governi. La   lingua  di  lavoro  sara'  l'inglese  a  meno  che  diversamente concordato dalle Parti. Ciascuna  delle  due  Parti  si  fara'  carico  dei  rispettivi oneri finanziari derivanti dalla realizzazione del presente Accordo, a meno che diversamente concordato dalle Parti.
 Articolo 10 In  qualsiasi momento, una delle due Parti potra' suggerire all'altra eventuali   emendamenti   da   apporre   al   presente   Accordo.  Le consultazioni dirette tra le Parti in merito agli emendamenti avranno inizio  entro  sessanta  (60) giorni dalla data di trasmissione della notifica  scritta inviata da una delle due Parti all'altra. L'accordo sara' emendato sulla base del reciproco consenso delle Parti seguendo la  medesima  procedura prevista per l'entrata in vigore all'articolo 11.
 Articolo 11 Le Parti si notificheranno attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento  delle  procedure  interne  necessarie  per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore a partire  dal  primo  giorno  del secondo mese successivo alla data di ricezione  della  seconda  delle  notifiche. Le Parti si impegnano ad adottare  le  misure  che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo. Il  presente  Accordo  avra'  durata  illimitata,  ma  potra'  essere denunciato  da  ciascuna parte dopo tre mesi dalla notifica all'altra Parte, per via diplomatica, dell'intenzione di rescindere l'Accordo. La conclusione non avra' effetti sulle attivita' che sono in corso di realizzazione  al  momento della conclusione stessa, e tali attivita' proseguiranno  sino  al  loro  completamento, a meno che diversamente concordato fra le Parti. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto  a Roma, il 29 settembre 2004, corrispondente a1 14 tishari del 5764,  in  due  originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese ed ebraica,   tutti   i  testi  facenti  ugualmente  fede.  In  caso  di discordanza  nell'interpretazione  o  nell'applicazione, prevarra' il testo in lingua inglese.
 
 PER IL GOVERNO DELLA                 PER IL GOVERNO DELLO
 REPUBBLICA ITALIANA                    STATO DI ISRAELE
 (firma illeggibile)                   (firma illeggibile)
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