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| Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 marzo 2006, n. 115 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione   di  un  tunnel  ferroviario  di  base  sull'asse  del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  11  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1.   All'onere  derivante  dalla  presente  legge,  ad  eccezione dell'attuazione  dell'articolo  5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si   provvede   nei   limiti   delle  risorse  disponibili  ai  sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
 2.  Per  gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  5 dell'Accordo  di  cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di euro 35.515  annui  a  decorrere  dal  2006. Al relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 3.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Sovvenzione comunitaria
 1.   Gli   eventuali  introiti  derivanti  dal  contributo  della Comunita' europea per i progetti della Rete transeuropea di trasporti (TEN) sono versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile  1987,  n. 183, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
 |  |  |  | Art. 5. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5778):
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 13 aprile 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 9 maggio 2005 con pareri delle commissioni I,
 II, V, VI, VIII, XI, X e XIV.
 Esaminato dalla III commissione il 17 maggio e 7 luglio
 2005.
 Esaminato  in  aula  l'8  luglio 2005 e approvato il 13
 luglio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3545):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  18 luglio 2005 con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª e 14ª.
 Esaminato  dalla  3ª  commissione il 4 ottobre 2005 e 7
 febbraio 2006.
 Relazione  scritta  presentata il 7 febbraio 2006 (atto
 n. 3545-A - relatore sen. Pellicini).
 Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 10
 febbraio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 5778-B):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 14 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
 I e V.
 Esaminato dalla III commissione il 14 febbraio 2006.
 Esaminato in aula il 16 febbraio 2006 e approvato il 22
 febbraio 2006.
 |  |  |  | Allegato 
 ACCORDO  TRA  LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TUNNEL FERROVIARIO DI BASE SULL'ASSE DEL BRENNERO La  Repubblica  Italiana  e  la  Repubblica  d'Austria qui di seguito denominati 1e Parti" -   CONSIDERATA   la   Dichiarazione  congiunta  del  Ministro  delle Infrastrutture  e  dei Trasporti italiano e del Ministro federale dei Trasporti,  dell'Innovazione  e  della  Tecnologia  austriaco  del 1° aprile 2003; CONSIDERATO  il  Memorandum  firmato  il  10  settembre  2003 a Roma, relativo  all'accordo  tra  il  Ministro  delle  Infrastrutture e dei Trasporti   italiano   ed   il   Ministro   federale  dei  Trasporti, dell'Innovazione e della Tecnologia austriaco per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero; CONSIDERATO  l'accordo  politico  raggiunto dal Consiglio dell'Unione Europea  (Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia) nella riunione del 5  dicembre  2003 in ordine alla proposta di decisione del Parlamento Europeo  e del Consiglio sulle linee guida della rete transeuropea di trasporto; DESIDEROSI  di  promuovere  il potenziamento del traffico ferroviario sull'asse del Brennero, che prevede anche la costruzione di un tunnel di  base  del Brennero quale condizione imprescindibile ed essenziale per   una  politica  dei  trasporti  che  rispetti  l'ambiente  e  le popolazioni dei territori attraversati; - CONVINTI che la realizzazione di un tunnel di base e delle relative linee  di accesso potra' migliorare notevolmente le comunicazioni tra le  Parti e fornire nuovo impulso alle relazioni tra il sud e il nord dell'Europa; -  DESIDEROSI  di  contribuire all'espansione delle relazioni e degli scambi  fra  i  paesi  europei  e in particolare fra ali Stati membri dell'Unione Europea; - DESIDEROSI di attuare le decisioni adottate nei Consigli Europei di Corfu',  Essen  e  Dublino, nonche' il progetto incluso nell'elenco 1 dei progetti prioritari per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) quale      progetto     N.     5     "Linea     ferroviaria     mista Berlino-Verona-Napoli/Milano-Bologna"  del  documento  conclusivo del Gruppo di alto livello sulla TENT; convengono quanto segue:
 TITOLO I
 Disposizioni generali
 Articolo 1 - Oggetto Le  Parti  si  impegnano,  in  applicazione  del  presente Accordo, a promuovere  la  costruzione delle opere della parte comune necessarie alla  realizzazione  di  un  tunnel ferroviario di base sull'asse dei Brennero  finalizzato  al  transito  misto  merci/viaggiatori, la cui entrata in servizio dovra' avere luogo comunque entro il 2015.
 Articolo 2 - Definizioni a)  Per "progetto" si intende la progettazione e la costruzione delle opere di cui all'art. 1. b)   Per   "Parte   comune",   l'insieme  delle  opere,  impianti  ed attrezzature  costruite  e  da costruire nel tracciato della Galleria ferroviaria  del  Brennero,  nel  tratto  tra  Innsbruck  e  Fortezza compresi    gli   allacciamenti   alle   stazioni   e   all'esistente circonvallazione di Innsbruck. La  parte  comune  del nuovo tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero e' costituita: 1.  da  un  tunnel  ferroviario  di  base a due canne di circa 56 Km, scavato  sotto  le  Alpi  in  territorio  delle  Parti,  comprendente stazioni  sotterranee  di  emergenza e di servizio e relativi accessi laterali; 2.  in Italia, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base alla linea ferroviaria	nazionale; 3. in Austria, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base alla linea   ferroviaria   nazionale   compresa   la  circonvallazione  di Innsbruck; 4.   da   tutte  le  opere  annesse  necessarie  alla  costruzione  e all'esercizio ferroviario. c)  "CIG", Commissione Intergovernativa italo-austriaca i cui compiti sono stabiliti al successivo art. 5. d) "Promotore" e' la BBT SE. Le  Parti  concordano che al Promotore devono essere riconosciuti, in conformita'  alla  rispettiva  legislazione  nazionale  vigente,  gli obblighi   ed  i  diritti  di  un'impresa  ferroviaria  necessari  al raggiungimento dello scopo della societa'.
 Articolo 3 - Ambito di applicazione II  presente  Accordo  si riferisce a tutte le Fasi del progetto fino alla messa in esercizio.
 TITOLO II
 Fase II
 Articolo 4 - Studi, ricognizioni, indagini e
 attivita' propedeutiche per la realizzazione della parte comune L'oggetto  del  presente  titolo  e'  la definizione delle condizioni secondo  le  quali saranno condotti, nella Fase II che e' iniziata il 1°  aprile  2003,  gli  studi,  le  ricognizioni,  le  indagini  e le attivita'  propedeutiche,  nonche' gli studi finanziari relativi alla realizzazione  della  parte  comune tra Innsbruck e Fortezza. Essa si dovra' concludere entro 3 anni. I suddetti lavori comportano, in particolare: a) la redazione del progetto definitivo; b) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, comprese quelle relative alla valutazione di impatto ambientale, applicabili nei due Stati; c) l'esecuzione di indagini geognostiche integrative; d)  la presentazione di un modello di finanziamento e delle modalita' di concessione della parte comune; e) attivita' propedeutiche all'inizio dei lavori di costruzione; f)  inoltre, la realizzazione di studi complementari e la definizione di  indagini,  opere  o  installazioni supplementari se quelle la cui realizzazione  era  inizialmente prevista si rivelino insufficienti o inadeguate.
 Articolo 5 - Commissione intergovernativa (CIG) Con  la  entrata  in  vigore  del  presente  Accordo,  la Commissione Bilaterale   (CB)   ai   sensi   del  Memorandum  sulla  Cooperazione nell'ambito  di una Commissione Bilaterale dei 30 aprile 2004 diviene Commissione (ntergovernativa (CIG). Alla  CIG e' attribuito, oltre a quanto gia' previsto dal Memorandum, il  compito  di  formulare ai rispettivi Governi, qualora i risultati della  Fase  II  ne  consentano l'attuazione, proposte in ordine alle successive Fasi. Tali proposte devono contenere l'individuazione di: - le caratteristiche delle opere definitive della parte comune; - le modalita' della loro realizzazione; - le modalita' di finanziamento in base ad una analisi costi-benefici dell'opera; - le condizioni di esercizio. Le  decisioni in ordine alla realizzazione delle Fasi successive alla II vengono prese dai due Govemi in base alle proposte della CIG. I  due Governi decidono sulle modalita' di finanziamento dei progetto e adottano i conseguenti provvedimenti. La CIG prende le proprie decisioni di comune accordo.
 Articolo 6 - Il Promotore a)  Il  GEIE  BBT  o  la costituenda societa', ai sensi della lett. b denominato  Promotore, provvede all'attuazione delle attivita' di cui all'art. 4 dei presente Accordo. b)  Ai  fini del compimento delle' attivita' predette, il GEIE BBT e' trasformato,  con  le modalita' previste dalla legislazione europea e nazionale e prima possibile, in Societa' per Azioni Europea. Lo Statuto della Societa' e le eventuali modifiche vengono presentati alla Commissione di cui all'art. 5. La Societa' per Azioni Europea (SE) avra' sede: -  durante  la  fase  di  progettazione,  ai  sensi  dell'art.  4, ad Innsbruck con sede secondaria a Bolzano; - durante la fase di costruzione e fino alla messa in esercizio della Galleria, a Bolzano con sede secondaria ad Innsbruck. Dopo  la  messa  in  esercizio della Galleria (fase di esercizio), la Societa'  Europea  o  un'altra  societa'  che avra' la gestione della Galleria avra' la propria sede ad Innsbruck. c)   Il   Promotore   presenta   alla   CIG   proposte   inerenti  le caratteristiche   delle   opere   definitive,   la  foro  consistenza finanziaria   e   la   fattibilita'   economica,   le   modalita'  di finanziamento, nonche' la realizzazione e l'esercizio dell'opera.
 Articolo 7- Disposizioni demaniali e fondiarie a)  L'appartenenza  allo  Stato  di  tutte  le  opere,  anche se sono transfrontaliere, e' determinata dal confine dello Stato. b)  Le  acque  e  i  minerali utili trovati nel corso dei lavori sono attribuiti   sulla  base  della  legislazione  dello  Stato  sul  cui territorio  la  scoperta  e'  stata fatta, indipendentemente dal loro scopritore. c)   Fino   alla   designazione   dell'organismo   incaricato   della realizzazione  della Galleria di base, e salvo disposizioni contrarie di  modifica  del  presente  Accordo,  le opere realizzate restano di proprieta'  comune e indivisibile del Promotore designato all'art. 6, egli  e'  responsabile  del  loro mantenimento in buono stato e della loro sicurezza.
 Articolo 8 - Disposizioni legislative e regolamentari a)  Le questioni fiscali, di diritto dei lavoro, sociali, sanitarie e di  sicurezza  sollevate  dall'esecuzione  dei lavori di ricognizione della  Galleria  di base sono regolate in conformita' all'ordinamento giuridico  in  vigore  nel rispettivo Stato, secondo le previsioni di cui all'art. 7 lett. a. b) Valutazione di impatto ambientale. In base a: -  la convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (la cosiddetta Convenzione di ESPOO); -  la  Direttiva  85/337/CEE  concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, G.U.C.E. N. L. 175  del 05.07.1985 pag. 40, nella versione della Direttiva 97/11/CE, G.U.C.E. N. L. 73 del 14.03.1997 pag. 5; la Legge austriaca sulla Valutazione dell'impatto ambientale BGBI. N. 697/1993 nella versione di BGBI.I N. 89/2000 ( UVP-G 2000); - il Decreto legislativo italiano N. 190 del 20 agosto 2002; - lo statuto della Provincia autonoma di Bolzano; si  concorda  che la procedura di VIA sara' compiuta, disgiuntamente, nei  due  Paesi e ai sensi del rispettivo diritto nazionale. Le Parti si impegnano a mettere in opera ogni mezzo a propria disposizione per concludere  la  procedura  in  tempi  coerenti  con  il  programma di realizzazione dell'opera.
 TITOLO III
 Finanziamento
 Articolo 9 - Finanziamento a)  Gli studi generali della parte comune del progetto della Galleria di  base  del Brennero, previsti nel programma della Fase II, qualora non siano finanziati dalla concessione di una sovvenzione comunitaria per  progetti della Rete Transeuropea di infrastruttura dei trasporti [Decisione  C  (2001)  2654 def./CE], sono finanziati in parti eguali dalle Parti. b)  Ai fini del finanziamento delle Fasi successive alla II, le Parti chiederanno  la  concessione  di sovvenzioni comunitarie nella misura massima  consentita,  impegnandosi  a  fare  ricorso  per  il residuo finanziamento  a  mezzi privati nell'ambito del modello PPP. La quota pubblica  dei  modello  PPP  sara'  suddivisa  in parti eguali tra le Parti. c)  Entrambe le Parti concordano, nell'ambito della prevista modifica della  direttiva  1999/62/CE  relativa  alla  tassazione  a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di  alcune infrastrutture, G,U.C.E. N°. L 187 del 20.07.1999 pag. 42, di   impegnarsi   per  un  finanziamento  incrociato  sufficiente  ad assicurare  la copertura finanziaria della costruzione della Galleria di base del Brennero nella massima misura consentita. d)   Le   Parti   concordano  che  l'affidamento  di  prestazioni  va ottimizzato  riguardo una realizzazione tempestiva ed economica e che va evitata la suddivisione di incarichi per motivi territoriali. e)  Le Parti concordano che dopo la messa in esercizio della Galleria (fase  di  esercizio),  se  necessario, i costi per l'esercizio della Galleria  saranno  suddivisi  in  parti eguali, qualora non sia stato preso altro accordo in merito.
 TITOLO IV
 Disposizioni finali
 Articolo 10 - Clausola arbitrale a)  Le  controversie  relative all'interpretazione o all'applicazione del  presente  Accordo  devono  essere  risolte dalle amministrazioni
 competenti degli Stati contraenti oppure per via diplomatica. b)  Nel  caso  in  cui  non  si  sia  pervenuti, entro sei mesi, alla soluzione  tramite  negoziazione, la controversia e' sottoposta ad un
 collegio arbitrale la cui decisione sara' obbligatoria. c) Il collegio arbitrale sara' composto da due membri nominati uno da ciascuna   delle  Parti  e  da  un  terzo  membro,  con  funzioni  di
 Presidente, nominato d'intesa dai primi due membri. d) Se la designazione comune del Presidente non ha luogo entro 6 mesi a  partire  dal  momento  in  cui  una  delle  Parti  ha  proposto il regolamento  arbitrale  della lite, procedera' a tale designazione il Presidente  della  Corte  Permanente  di Arbitrato su richiesta della
 Parte piu' tempestiva.
 Articolo Il- Entrata in vigore Ciascuna  delle Parti notifica all'altra Parte il completamento delle procedure   costituzionali  previste  per  l'entrata  in  vigore  del presente  Accordo, che avra' validita' a partire dal primo giorno del secondo  mese successivo a quello della ricezione della seconda delle due notifiche. IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO  A  Vienna,  il  30  aprile 2004, in due originali, ciascuno in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti egualmente fede.
 
 Per la Repubblica Italiana             Per la repubblica d'Austria
 (firma illeggibile)                     (firma illeggibile)
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