Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 6 marzo 2006, n. 115 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dalla presente legge, ad eccezione dell'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166. 2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. Sovvenzione comunitaria 1. Gli eventuali introiti derivanti dal contributo della Comunita' europea per i progetti della Rete transeuropea di trasporti (TEN) sono versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. |
| Art. 5. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 marzo 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5778): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 13 aprile 2005. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 maggio 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, X e XIV. Esaminato dalla III commissione il 17 maggio e 7 luglio 2005. Esaminato in aula l'8 luglio 2005 e approvato il 13 luglio 2005. Senato della Repubblica (atto n. 3545): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 luglio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª e 14ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 4 ottobre 2005 e 7 febbraio 2006. Relazione scritta presentata il 7 febbraio 2006 (atto n. 3545-A - relatore sen. Pellicini). Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 10 febbraio 2006. Camera dei deputati (atto n. 5778-B): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla III commissione il 14 febbraio 2006. Esaminato in aula il 16 febbraio 2006 e approvato il 22 febbraio 2006. |
| Allegato
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TUNNEL FERROVIARIO DI BASE SULL'ASSE DEL BRENNERO La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria qui di seguito denominati 1e Parti" - CONSIDERATA la Dichiarazione congiunta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano e del Ministro federale dei Trasporti, dell'Innovazione e della Tecnologia austriaco del 1° aprile 2003; CONSIDERATO il Memorandum firmato il 10 settembre 2003 a Roma, relativo all'accordo tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano ed il Ministro federale dei Trasporti, dell'Innovazione e della Tecnologia austriaco per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero; CONSIDERATO l'accordo politico raggiunto dal Consiglio dell'Unione Europea (Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia) nella riunione del 5 dicembre 2003 in ordine alla proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle linee guida della rete transeuropea di trasporto; DESIDEROSI di promuovere il potenziamento del traffico ferroviario sull'asse del Brennero, che prevede anche la costruzione di un tunnel di base del Brennero quale condizione imprescindibile ed essenziale per una politica dei trasporti che rispetti l'ambiente e le popolazioni dei territori attraversati; - CONVINTI che la realizzazione di un tunnel di base e delle relative linee di accesso potra' migliorare notevolmente le comunicazioni tra le Parti e fornire nuovo impulso alle relazioni tra il sud e il nord dell'Europa; - DESIDEROSI di contribuire all'espansione delle relazioni e degli scambi fra i paesi europei e in particolare fra ali Stati membri dell'Unione Europea; - DESIDEROSI di attuare le decisioni adottate nei Consigli Europei di Corfu', Essen e Dublino, nonche' il progetto incluso nell'elenco 1 dei progetti prioritari per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) quale progetto N. 5 "Linea ferroviaria mista Berlino-Verona-Napoli/Milano-Bologna" del documento conclusivo del Gruppo di alto livello sulla TENT; convengono quanto segue: TITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 - Oggetto Le Parti si impegnano, in applicazione del presente Accordo, a promuovere la costruzione delle opere della parte comune necessarie alla realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse dei Brennero finalizzato al transito misto merci/viaggiatori, la cui entrata in servizio dovra' avere luogo comunque entro il 2015. Articolo 2 - Definizioni a) Per "progetto" si intende la progettazione e la costruzione delle opere di cui all'art. 1. b) Per "Parte comune", l'insieme delle opere, impianti ed attrezzature costruite e da costruire nel tracciato della Galleria ferroviaria del Brennero, nel tratto tra Innsbruck e Fortezza compresi gli allacciamenti alle stazioni e all'esistente circonvallazione di Innsbruck. La parte comune del nuovo tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero e' costituita: 1. da un tunnel ferroviario di base a due canne di circa 56 Km, scavato sotto le Alpi in territorio delle Parti, comprendente stazioni sotterranee di emergenza e di servizio e relativi accessi laterali; 2. in Italia, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base alla linea ferroviaria nazionale; 3. in Austria, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base alla linea ferroviaria nazionale compresa la circonvallazione di Innsbruck; 4. da tutte le opere annesse necessarie alla costruzione e all'esercizio ferroviario. c) "CIG", Commissione Intergovernativa italo-austriaca i cui compiti sono stabiliti al successivo art. 5. d) "Promotore" e' la BBT SE. Le Parti concordano che al Promotore devono essere riconosciuti, in conformita' alla rispettiva legislazione nazionale vigente, gli obblighi ed i diritti di un'impresa ferroviaria necessari al raggiungimento dello scopo della societa'. Articolo 3 - Ambito di applicazione II presente Accordo si riferisce a tutte le Fasi del progetto fino alla messa in esercizio. TITOLO II Fase II Articolo 4 - Studi, ricognizioni, indagini e attivita' propedeutiche per la realizzazione della parte comune L'oggetto del presente titolo e' la definizione delle condizioni secondo le quali saranno condotti, nella Fase II che e' iniziata il 1° aprile 2003, gli studi, le ricognizioni, le indagini e le attivita' propedeutiche, nonche' gli studi finanziari relativi alla realizzazione della parte comune tra Innsbruck e Fortezza. Essa si dovra' concludere entro 3 anni. I suddetti lavori comportano, in particolare: a) la redazione del progetto definitivo; b) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, comprese quelle relative alla valutazione di impatto ambientale, applicabili nei due Stati; c) l'esecuzione di indagini geognostiche integrative; d) la presentazione di un modello di finanziamento e delle modalita' di concessione della parte comune; e) attivita' propedeutiche all'inizio dei lavori di costruzione; f) inoltre, la realizzazione di studi complementari e la definizione di indagini, opere o installazioni supplementari se quelle la cui realizzazione era inizialmente prevista si rivelino insufficienti o inadeguate. Articolo 5 - Commissione intergovernativa (CIG) Con la entrata in vigore del presente Accordo, la Commissione Bilaterale (CB) ai sensi del Memorandum sulla Cooperazione nell'ambito di una Commissione Bilaterale dei 30 aprile 2004 diviene Commissione (ntergovernativa (CIG). Alla CIG e' attribuito, oltre a quanto gia' previsto dal Memorandum, il compito di formulare ai rispettivi Governi, qualora i risultati della Fase II ne consentano l'attuazione, proposte in ordine alle successive Fasi. Tali proposte devono contenere l'individuazione di: - le caratteristiche delle opere definitive della parte comune; - le modalita' della loro realizzazione; - le modalita' di finanziamento in base ad una analisi costi-benefici dell'opera; - le condizioni di esercizio. Le decisioni in ordine alla realizzazione delle Fasi successive alla II vengono prese dai due Govemi in base alle proposte della CIG. I due Governi decidono sulle modalita' di finanziamento dei progetto e adottano i conseguenti provvedimenti. La CIG prende le proprie decisioni di comune accordo. Articolo 6 - Il Promotore a) Il GEIE BBT o la costituenda societa', ai sensi della lett. b denominato Promotore, provvede all'attuazione delle attivita' di cui all'art. 4 dei presente Accordo. b) Ai fini del compimento delle' attivita' predette, il GEIE BBT e' trasformato, con le modalita' previste dalla legislazione europea e nazionale e prima possibile, in Societa' per Azioni Europea. Lo Statuto della Societa' e le eventuali modifiche vengono presentati alla Commissione di cui all'art. 5. La Societa' per Azioni Europea (SE) avra' sede: - durante la fase di progettazione, ai sensi dell'art. 4, ad Innsbruck con sede secondaria a Bolzano; - durante la fase di costruzione e fino alla messa in esercizio della Galleria, a Bolzano con sede secondaria ad Innsbruck. Dopo la messa in esercizio della Galleria (fase di esercizio), la Societa' Europea o un'altra societa' che avra' la gestione della Galleria avra' la propria sede ad Innsbruck. c) Il Promotore presenta alla CIG proposte inerenti le caratteristiche delle opere definitive, la foro consistenza finanziaria e la fattibilita' economica, le modalita' di finanziamento, nonche' la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Articolo 7- Disposizioni demaniali e fondiarie a) L'appartenenza allo Stato di tutte le opere, anche se sono transfrontaliere, e' determinata dal confine dello Stato. b) Le acque e i minerali utili trovati nel corso dei lavori sono attribuiti sulla base della legislazione dello Stato sul cui territorio la scoperta e' stata fatta, indipendentemente dal loro scopritore. c) Fino alla designazione dell'organismo incaricato della realizzazione della Galleria di base, e salvo disposizioni contrarie di modifica del presente Accordo, le opere realizzate restano di proprieta' comune e indivisibile del Promotore designato all'art. 6, egli e' responsabile del loro mantenimento in buono stato e della loro sicurezza. Articolo 8 - Disposizioni legislative e regolamentari a) Le questioni fiscali, di diritto dei lavoro, sociali, sanitarie e di sicurezza sollevate dall'esecuzione dei lavori di ricognizione della Galleria di base sono regolate in conformita' all'ordinamento giuridico in vigore nel rispettivo Stato, secondo le previsioni di cui all'art. 7 lett. a. b) Valutazione di impatto ambientale. In base a: - la convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (la cosiddetta Convenzione di ESPOO); - la Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, G.U.C.E. N. L. 175 del 05.07.1985 pag. 40, nella versione della Direttiva 97/11/CE, G.U.C.E. N. L. 73 del 14.03.1997 pag. 5; la Legge austriaca sulla Valutazione dell'impatto ambientale BGBI. N. 697/1993 nella versione di BGBI.I N. 89/2000 ( UVP-G 2000); - il Decreto legislativo italiano N. 190 del 20 agosto 2002; - lo statuto della Provincia autonoma di Bolzano; si concorda che la procedura di VIA sara' compiuta, disgiuntamente, nei due Paesi e ai sensi del rispettivo diritto nazionale. Le Parti si impegnano a mettere in opera ogni mezzo a propria disposizione per concludere la procedura in tempi coerenti con il programma di realizzazione dell'opera. TITOLO III Finanziamento Articolo 9 - Finanziamento a) Gli studi generali della parte comune del progetto della Galleria di base del Brennero, previsti nel programma della Fase II, qualora non siano finanziati dalla concessione di una sovvenzione comunitaria per progetti della Rete Transeuropea di infrastruttura dei trasporti [Decisione C (2001) 2654 def./CE], sono finanziati in parti eguali dalle Parti. b) Ai fini del finanziamento delle Fasi successive alla II, le Parti chiederanno la concessione di sovvenzioni comunitarie nella misura massima consentita, impegnandosi a fare ricorso per il residuo finanziamento a mezzi privati nell'ambito del modello PPP. La quota pubblica dei modello PPP sara' suddivisa in parti eguali tra le Parti. c) Entrambe le Parti concordano, nell'ambito della prevista modifica della direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, G,U.C.E. N°. L 187 del 20.07.1999 pag. 42, di impegnarsi per un finanziamento incrociato sufficiente ad assicurare la copertura finanziaria della costruzione della Galleria di base del Brennero nella massima misura consentita. d) Le Parti concordano che l'affidamento di prestazioni va ottimizzato riguardo una realizzazione tempestiva ed economica e che va evitata la suddivisione di incarichi per motivi territoriali. e) Le Parti concordano che dopo la messa in esercizio della Galleria (fase di esercizio), se necessario, i costi per l'esercizio della Galleria saranno suddivisi in parti eguali, qualora non sia stato preso altro accordo in merito. TITOLO IV Disposizioni finali Articolo 10 - Clausola arbitrale a) Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo devono essere risolte dalle amministrazioni competenti degli Stati contraenti oppure per via diplomatica. b) Nel caso in cui non si sia pervenuti, entro sei mesi, alla soluzione tramite negoziazione, la controversia e' sottoposta ad un collegio arbitrale la cui decisione sara' obbligatoria. c) Il collegio arbitrale sara' composto da due membri nominati uno da ciascuna delle Parti e da un terzo membro, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa dai primi due membri. d) Se la designazione comune del Presidente non ha luogo entro 6 mesi a partire dal momento in cui una delle Parti ha proposto il regolamento arbitrale della lite, procedera' a tale designazione il Presidente della Corte Permanente di Arbitrato su richiesta della Parte piu' tempestiva. Articolo Il- Entrata in vigore Ciascuna delle Parti notifica all'altra Parte il completamento delle procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore del presente Accordo, che avra' validita' a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della ricezione della seconda delle due notifiche. IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO A Vienna, il 30 aprile 2004, in due originali, ciascuno in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica Italiana Per la repubblica d'Austria (firma illeggibile) (firma illeggibile) |
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