Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 17 marzo 2006 |
Modalita' per l'erogazione dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 272, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli eredi delle vittime del disastro aereo occorso ad Ustica il 27 giugno 1980. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1, comma 272 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», che riconosce, nel limite complessivo di spesa di Euro 8.000.000,00 per l'anno 2006, un'indennita' a favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980, disponendo che le modalita' per l'attuazione ditale comma siano stabilite con decreto del Ministro dell'interno; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 340 recante «Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980»; Preso atto che, in esecuzione della predetta legge, e stata disposta l'elargizione di L. 150.000.000 per ciascuna vittima e che i beneficiari sono stati individuati, ai sensi della legge n. 340/1995 citata, applicando i principi elencati negli articoli 4 e 5 della legge n. 302/1990, a tal fine espressamente richiamata dalla legge n. 340/1995, in modo che il beneficio e' stato attribuito ai familiari, nell'ordine di priorita' previsto dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720; Ritenuto che la soprarichiamata somma di Euro 8.000.000,00 prevista dalla legge n. 266/2005 debba essere ripartita tra le ottantuno vittime dell'evento di Ustica in ragione di Euro 98.765,43 (esenti da imposte) per ciascuna vittima, pari ad 1/81 dell'importo complessivamente stanziato; Ritenuto che ai fini dell'erogazione di tale indennita' debbano essere considerati beneficiari: 1) coloro che hanno gia' percepito pro-quota l'elargizione di cui alla legge n. 340/1995 citata o i loro eredi; 2) coloro che, pur essendo destinatari secondo la legge n. 340/1995 precitata, non hanno presentato istanza o l'hanno presentata oltre il termine previsto dalla norma; Ravvisata la necessita' di acquisire, per la puntuale identificazione dei beneficiari, apposita istanza degli interessati, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale alla prefettura - U.T.G. di residenza della vittima di Ustica al momento della sciagura; Ritenuto opportuno disporre, per contenere i tempi di liquidazione delle indennita', l'accreditamento dell'importo pro-quota di Euro 98.765,43 alle prefetture - UU.TT.G. di residenza della vittima che provvederanno alla corresponsione diretta ai beneficiari; Decreta: Art. 1. In esecuzione dell'art. 1, comma 272, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'importo dell'indennita' da erogare per ciascuna vittima dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980, e' di Euro 98.765,43, pari ad 1/81 dello stanziamento complessivo. |
| Art. 2. Tale importo sara' erogato, pro-quota, in favore di coloro che hanno gia' percepito l'elargizione di cui alla legge n. 340/1995 o ai loro eredi e a coloro che, pur essendo destinatari secondo la legge n. 340 precitata, non hanno presentato istanza o l'hanno presentata oltre il termine previsto dalla norma. |
| Art. 3. La concessione di tale indennita' e' subordinata alla presentazione di apposita istanza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla prefettura - U.T.G. di residenza della vittima di Ustica al momento del decesso, da parte di tutti gli aventi diritto. Tale istanza dovra' contenere: dichiarazione da cui risulti che l'istante ha gia' percepito - e con quale relazione con la vittima - l'elargizione ex legge n. 340/1995 o quota di essa; ovvero in caso di intervenuto decesso dell'originario beneficiano, dichiarazione dell'istante circa la propria condizione di erede di quest'ultimo, con allegato relativo atto di successione registrato; codice fiscale del richiedente; numero conto corrente bancario o postale con indicazione delle coordinate ABI-CAB. |
| Art. 4. Il pagamento degli importi spettanti sara' effettuato dalle prefetture - UU.TT.G. gia' di residenza delle vittime. |
| Art. 5. La spesa conseguente all'attuazione dei precedenti articoli, per complessivi Euro 8.000.000,00, e' imputata al cap. 2313 dell'unita' previsionale di base 4.1.2.2 - Liberta' civili e immigrazione - del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2006. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 17 marzo 2006 Il Ministro: Pisanu |
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