| 
| Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 17 marzo 2006 |  | Modalita'  per  l'erogazione  dei  benefici previsti dall'articolo 1, comma  272,  della  legge  23 dicembre  2005, n. 266, in favore degli eredi delle vittime del disastro aereo occorso ad Ustica il 27 giugno 1980. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto  l'art.  1,  comma  272 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», che riconosce, nel limite  complessivo  di  spesa  di Euro 8.000.000,00 per l'anno 2006, un'indennita'  a favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad  Ustica  il  27 giugno  1980,  disponendo  che  le  modalita'  per l'attuazione  ditale  comma  siano stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
 Vista  la  legge  8 agosto  1995,  n.  340  recante «Estensione dei benefici  di  cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,  ai  familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980»;
 Preso  atto  che,  in  esecuzione  della  predetta  legge,  e stata disposta l'elargizione di L. 150.000.000 per ciascuna vittima e che i beneficiari  sono stati individuati, ai sensi della legge n. 340/1995 citata,  applicando  i principi  elencati  negli articoli 4 e 5 della legge n. 302/1990, a tal fine espressamente richiamata dalla legge n. 340/1995,  in modo che il beneficio e' stato attribuito ai familiari, nell'ordine  di  priorita' previsto dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980,  n.  466,  come  sostituito  dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720;
 Ritenuto che la soprarichiamata somma di Euro 8.000.000,00 prevista dalla  legge  n.  266/2005  debba  essere  ripartita tra le ottantuno vittime dell'evento di Ustica in ragione di Euro 98.765,43 (esenti da imposte)   per   ciascuna   vittima,   pari   ad   1/81  dell'importo complessivamente stanziato;
 Ritenuto  che  ai  fini  dell'erogazione di tale indennita' debbano essere considerati beneficiari:
 1) coloro che hanno gia' percepito pro-quota l'elargizione di cui alla legge n. 340/1995 citata o i loro eredi;
 2)  coloro  che,  pur  essendo  destinatari  secondo  la legge n. 340/1995 precitata, non hanno presentato istanza o l'hanno presentata oltre il termine previsto dalla norma;
 Ravvisata   la   necessita'   di   acquisire,   per   la   puntuale identificazione  dei beneficiari, apposita istanza degli interessati, da  presentarsi  entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale alla prefettura - U.T.G. di residenza della vittima di Ustica al momento della sciagura;
 Ritenuto  opportuno disporre, per contenere i tempi di liquidazione delle  indennita',  l'accreditamento  dell'importo  pro-quota di Euro 98.765,43  alle  prefetture - UU.TT.G. di residenza della vittima che provvederanno alla corresponsione diretta ai beneficiari;
 Decreta:
 Art. 1.
 In esecuzione dell'art. 1, comma 272, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  l'importo  dell'indennita'  da erogare per ciascuna vittima dell'evento   occorso  ad  Ustica  il  27 giugno  1980,  e'  di  Euro 98.765,43, pari ad 1/81 dello stanziamento complessivo.
 |  |  |  | Art. 2. Tale  importo  sara'  erogato,  pro-quota,  in favore di coloro che hanno gia' percepito l'elargizione di cui alla legge n. 340/1995 o ai loro  eredi  e a coloro che, pur essendo destinatari secondo la legge n.  340  precitata, non hanno presentato istanza o l'hanno presentata oltre il termine previsto dalla norma.
 |  |  |  | Art. 3. La concessione di tale indennita' e' subordinata alla presentazione di apposita istanza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del  presente  decreto,  alla  prefettura - U.T.G. di residenza della vittima  di  Ustica  al  momento  del  decesso, da parte di tutti gli aventi diritto.
 Tale istanza dovra' contenere:
 dichiarazione  da cui risulti che l'istante ha gia' percepito - e con  quale  relazione  con  la  vittima  -  l'elargizione ex legge n. 340/1995 o quota di essa;
 ovvero
 in  caso  di  intervenuto  decesso  dell'originario  beneficiano, dichiarazione  dell'istante  circa  la propria condizione di erede di quest'ultimo, con allegato relativo atto di successione registrato;
 codice fiscale del richiedente;
 numero  conto  corrente  bancario o postale con indicazione delle coordinate ABI-CAB.
 |  |  |  | Art. 4. Il   pagamento  degli  importi  spettanti  sara'  effettuato  dalle prefetture - UU.TT.G. gia' di residenza delle vittime.
 |  |  |  | Art. 5. La  spesa  conseguente  all'attuazione dei precedenti articoli, per complessivi  Euro  8.000.000,00, e' imputata al cap. 2313 dell'unita' previsionale  di  base 4.1.2.2 - Liberta' civili e immigrazione - del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2006.
 Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 17 marzo 2006
 Il Ministro: Pisanu
 |  |  |  |  |