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| Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 10 marzo 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Grana Padano. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005 e 29  novembre  2005,  con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale  rilasciata  all'organismo  di  controllo  denominato  CSQA Certificazioni  Srl,  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74,  con  decreto  dell'11 gennaio 2002, e' stata prorogata fino al 5 aprile 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di  origine  protetta Grana Padano allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 9 maggio 2005, protocollo n. 62180;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 11 gennaio 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione    rilasciata   all'organismo   denominato   «CSQA Certificazioni  Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74,  con  decreto  11  gennaio  2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione  di  origine  protetta  Grana  Padano registrata con il regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia'  prorogata  con  decreti  13  dicembre  2004, 11 aprile 2005, 30 giugno  2005  e  29  novembre  2005,  e'  ulteriormente  prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 aprile 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 gennaio 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
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