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| Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 30 gennaio 2006 |  | Disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola comune, nel settore del tabacco. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 Vista   la   dichiarazione  della  Commissione  al  Compromesso  di Lussemburgo dell'aprile 2004 sulle misure antispeculative;
 Vista  le  risultanze  dei lavori della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in relazione al decreto ministeriale 29 luglio 2005 sul tasso di  disaccoppiamento  ed  in  particolare la dichiarazione resa dagli assessori regionali all'agricoltura;
 Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato  dall'art.  2  del  decreto-legge  21 giugno 2004, n. 157, convertito  con  modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti  emanati  dalla Comunita' europea si provvede con decreto del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Visto  il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le  erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  ministeriale  20  luglio  2004, n. 1628 recante disposizioni  nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (CE) n. 1782/2003  del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33  ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al   regime   del   pagamento  unico  e  le  circostanze  eccezionali verificatesi  prima  o  nel corso del periodo di riferimento, nonche' del  regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003;
 Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  2004,  n. 1787 recante disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
 Visto   il   decreto   ministeriale  29  luglio  2005,  n.  790/G-1 concernente   disposizioni   per  l'attuazione  della  riforma  della politica  agricola  comune  nel  settore  del  tabacco  relativo alla fissazione dei tassi di disaccoppiamento;
 Visto   il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99  recante attuazione  dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di soggetti   e   attivita',   integrita'  aziendale  e  semplificazione amministrativa in agricoltura;
 Visto  il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102 recante disposizioni  relative  alle regolazioni dei mercati agroalimentari a norma  dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
 Ritenuta  la  necessita'  di  creare  le condizioni per il graduale passaggio   da   un   regime   di  riconoscimento  comunitario  delle associazioni  di  produttori ad un regime nazionale di riconoscimento delle   organizzazioni   di   produttori  operato  dalle  regioni  in attuazione del decreto legislativo n. 102/2005;
 Vista  la  circolare Agea 11 novembre 2005 (prot. n. ACIU.2005.694) che  ha definito le procedure attuative del regime di pagamento unico nel  settore  del  tabacco in materia di ricognizione preventiva e di individuazione  dei  beneficiari  nelle  more della definizione degli adempimenti  relativi  alla  assegnazione dei titoli provvisori, alla fissazione dei titoli, alla domanda di accesso alla riserva nazionale ed alla domanda di accesso al regime di pagamento unico;
 Ritenuta  la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'avvio a  decorrere dal 1° gennaio 2006 del regime dell'aiuto accoppiato nel settore  del  tabacco  e  per  una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;
 Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 26 gennaio 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Durata del regime di aiuto accoppiato, beneficiari
 e condizioni di ammissibilita'
 1. Il regime dell'aiuto accoppiato di cui all'art. 110 undecies del regolamento  (CE)  n. 1782/2003, della durata di 4 raccolti a partire dal  2006  fino  al  2009,  consiste  nella  concessione di un aiuto, erogabile  agli  agricoltori  che  producono  tabacco  greggio  nelle regioni   indicate   nell'allegato   XXVI  del  regolamento  (CE)  n. 1973/2004, che:
 a)  appartengano  ad  una  delle  categorie  di  cui all'art. 110 duodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003;
 b) siano  subentrati  ai  soggetti di cui alla lettera a) per una delle  condizioni  previste  all'art.  33  del  regolamento  (CE)  n. 1782/03.
 |  |  |  | Art. 2. Riconoscimento delle imprese di prima trasformazione
 e revoca
 1. Le   imprese   di  prima  trasformazione  di  cui  all'art.  171 quater-ter  del regolamento (CE) n. 1973/2004 con sede in Italia sono riconosciute  dall'organismo  pagatore  competente  in base alla sede legale dell'impresa.
 2.  Le  imprese  di  prima trasformazione che intendono ottenere il riconoscimento   devono   avere  la  disponibilita'  di  uno  o  piu' stabilimenti   per   la   trasformazione  del  tabacco  a  titolo  di proprieta/affitto/comodato/altra    forma    d'uso    ottenuta    con provvedimento di pubblica autorita', comprendenti:
 a) locali  adeguati per il ricevimento, la perizia, lo stoccaggio di  tabacco  greggio secco sciolto ed in colli, la fermentazione, ove necessaria, e la lavorazione industriale del tabacco;
 b) impianto  industriale  con  macchinari  adeguati  al gruppo di varieta'  da  trasformare,  quali  nastro  di alimentazione, silos di miscelazione  umidificatorespulardatore,  nastri di cernita, pressa e linea  di  confezionamento,  laboratorio  di  analisi con umidimetro, galleria continua di essiccazione.
 3.  L'impresa  di  prima  trasformazione e' altresi' riconosciuta a condizione che venda almeno il 60% del tabacco di origine comunitaria da  essa  commercializzata  ad imprese di manifattura del tabacco sia direttamente, sia indirettamente, senza ulteriore trasformazione.
 4.  L'impresa  riconosciuta ai sensi del comma 2 puo' procedere, in nome  e per conto propno mediante idoneo contratto, ad una fase della prima  trasformazione  del  proprio  tabacco contrattato presso altra struttura, ferma restando la condizione di cui al comma 3.
 5.  La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di cui al comma 2  e'  presentata all'organismo pagatore di cui al comma 1, corredata della  documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, dalla  dichiarazione concernente l'impegno a rispettare la condizione prevista al comma 3.
 6.  Il  riconoscimento  di  una  impresa di prima trasformazione e' revocato,   con   effetto  dal  raccolto  successivo,  dall'organismo pagatore  competente qualora l'impresa non rispetti deliberatamente o per  negligenza  grave  le  disposizioni  comunitarie e nazionali nel settore  del  tabacco  greggio.  Salvo  il  termine  per il pagamento previsto   dalla  normativa  comunitaria,  il  mancato  pagamento  al produttore  del prezzo contrattuale entro quarantacinque giorni dalla consegna  si  intende  negligenza  grave  e  comporta  la  revoca del riconoscimento.
 7.  Al  fine  di assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma  3,  gli  organismi  pagatori,  secondo le indicazioni di Agea, provvedono  al monitoraggio del rispetto dell'impegno assunto e - non appena  ne  verifichino l'inosservanza - procedono alla comunicazione alla  impresa  interessata  dell'avvenuta  decisione  di  revoca. Gli organismi  pagatori  vigilano affinche' non si verifichino violazioni del provvedimento di revoca.
 |  |  |  | Art. 3. Associazioni di produttori
 1.  Le  associazioni  di  produttori di cui all'art. 171 quater del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono riconosciute dalle regioni e dalle province  autonome  in  attuazione  del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
 2.  Le  modalita'  di  controllo e di vigilanza per il rispetto dei requisiti  previsti  dal  decreto legislativo n. 102/2005, nonche' le modalita'  per la revoca del riconoscimento sono definite con decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  sentita  la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano.
 3. Ai fini di economia del procedimento amministrativo, l'organismo pagatore  competente per territorio provvede ad estendere al raccolto 2006  gli  effetti del riconoscimento alle associazioni di produttori gia' riconosciute per il raccolto 2005, a condizione che:
 a) si   impegnino   a   mantenere   i   livelli   di   assistenza tecnico-agronomica  in essere per il raccolto 2005 ed autorizzino gli organismi pagatori ad effettuare i relativi controlli di merito;
 b) abbiano  assunto od assumano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente   decreto   una  delle  forme  giuridiche  previste  per  le organizzazioni  dei produttori dal decreto legislativo 7 maggio 2005, n.  102,  art.  3,  comma  1  e  ne diano comunicazione all'organismo pagatore entro il medesimo termine.
 4.  Al  fine  di  una  maggiore valorizzazione della produzione dei propri   soci   le  associazioni  possono  effettuare  la  cernita  o l'allestimento della totalita' o parte della stessa.
 |  |  |  | Art. 4. Precontrattazione
 1. Le imprese di prima trasformazione, l'associazione di produttori ed  il singolo tabacchicoltore, al fine di consentire il monitoraggio della  produzione nazionale di tabacco nonche' la piena utilizzazione del  plafond  assegnato  all'Italia, sottoscrivono un precontratto di coltivazione.
 2.  Il  precontratto  contiene  gli  elementi indicati all'art. 171 quater-quinquies  del  regolamento (CE) n. 2182/05 ed e' trasmesso ad Agea dal singolo produttore di tabacco e/o dall'associazione entro il 15 aprile dell'anno del raccolto.
 3.  L'Agea  verifica  la  coerenza  dei  quantitativi  indicati nei precontratti,   per  gruppo  varietale,  con  quelli  di  riferimento utilizzati  per  il calcolo del plafond nazionale di cui all'art. 110 terdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ridotto della trattenuta del  Fondo  comunitario  del  tabacco  per gli anni 2006 e 2007 e del plafond  relativo  ai  produttori  ricadenti  nella regione Puglia ai sensi   del   decreto   ministeriale   29  luglio  2005.  Qualora  il quantitativo   complessivo   precontrattato  ecceda  il  quantitativo nazionale  di  riferimento,  l'Agea  procede  per  ogni  produttore - associato  o  singolo  - al confronto tra le quantita' precontrattate con  la  maggior  produzione  ammessa  a  premio  in  uno  degli anni dell'ultimo triennio, ivi compresi i quantitativi persi per calamita' naturali.  Nel  caso in cui il quantitativo indicato nel precontratto risulti superiore, la sottoscrizione del contratto di coltivazione di cui  all'art.  6  e'  autorizzata nei limiti del maggior quantitativo ammesso  a  premio in uno degli anni del predetto triennio e comunque nell'ambito del plafond nazionale.
 |  |  |  | Art. 5. Fissazione del livello dell'aiuto
 1.  In applicazione dell'art. 171 quaterdecies del regolamento (CE) n.  1973/2004,  con decreto ministeriale e' fissato entro il 15 marzo dell'anno   del   raccolto   il  livello  indicativo  dell'aiuto  per chilogrammo  di  prodotto  che puo' essere differenziato in base alla varieta'  o  al  gruppo  di  varieta' di tabacco ed alle specificita' produttive locali.
 2.  L'importo  definitivo dell'aiuto per chilogrammo di prodotto in base ai criteri di cui al comma 1 nel rispetto del plafond nazionale, e'  determinato con decreto ministeriale entro i 15 giorni lavorativi successivi  all'ultima  consegna  sulla  base delle verifiche di Agea sulle  produzioni  di  tabacco  consegnate  e  del  plafond nazionale stabilito  dall'art. 110 terdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ridotto:
 a) della  trattenuta  del  Fondo  comunitario del tabacco per gli anni 2006 e 2007;
 b) del  plafond  relativo  ai  produttori ricadenti nella regione Puglia ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2005 n. 790/G-1.
 3.  Il  calcolo  ed  il pagamento dell'aiuto all'agricoltore, anche tramite  l'associazione di produttori, sono effettuati dall'organismo pagatore competente in relazione alla sede legale dell'associazione o in base alla residenza del produttore non associato, sulla base di un attestato   di  controllo  rilasciato  dal  competente  organismo  di controllo che certifichi la avvenuta consegna del tabacco. In caso di anticipo,  l'importo finale dell'aiuto da corrispondere dovra' essere decurtato  dall'importo  dell'anticipo,  ove  del  caso applicando la riduzione lineare prevista dall'art. 171 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1973/2004.
 |  |  |  | Art. 6. Contratti di coltivazione
 1. Fermo  restando  il  disposto  dell'art.  171 quater-quinquies e seguenti   del   regolamento  (CE)  n.  1973/2004,  il  contratto  di coltivazione  puo'  disciplinare le modalita' di consegna all'impresa di   prima   trasformazione   avente  natura  giuridica  di  societa' cooperativa,  riconosciuta  ai  sensi  dell'art. 2, da parte dei soci coltivatori ovvero delle cooperative di coltivatori.
 2. I requisiti qualitativi minimi di cui all'art. 171 quater-octies del   regolamento   (CE)   n.   1973/2004  sono  integrati  ai  sensi dell'allegato  1  al  presente  decreto.  Sulla  base di un programma presentato al Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sulle  disponibilita'  di  cui alla legge n. 499/1999 le associazioni dei produttori certificano i suddetti requisiti per la produzione dei propri soci.
 3. Il contratto di coltivazione, a conferma del precontratto di cui al precedente art. 4, e' trasmesso per la registrazione all'organismo pagatore  competente  in base alla sede legale dell'associazione o in base  alla residenza del produttore non associato entro il 15 maggio. Qualora il quantitativo globalmente contrattato non ecceda il plafond nazionale  e  nei  limiti  dello  stesso  possono essere sottoscritte clausole aggiuntive ai contratti. La clausola aggiuntiva e' trasmessa entro il 9 giugno di ciascun anno.
 4. Qualora la trasformazione del tabacco contrattato non avvenga in Italia, i contratti di coltivazione sono registrati da Agea che invia copia del contratto di coltivazione registrato all'organismo pagatore competente per i controlli.
 |  |  |  | Art. 7. Controversie relative alla qualita' del tabacco
 1.  Le  controversie  relative alla qualita' del tabacco consegnato all'impresa  di  prima  trasformazione  sono  definite dall'organismo pagatore  competente secondo modalita' determinate da Agea sulla base dei criteri di cui all'art. 171 quater-nonies del regolamento (CE) n. 1973/2004.
 |  |  |  | Art. 8. Anticipi e consegne del tabacco
 1.   In   applicazione   dell'art.   171   quater-quaterdecies  del regolamento  (CE)  n.  1973/2004 ed in deroga all'art. 10 punto 1 del regolamento  (CE)  n. 796/2004, un sistema di anticipi sugli aiuti e' previsto  per  la  produzione del tabacco a favore degli agricoltori, anche tramite l'associazione di produttori.
 2.  La  domanda  di  anticipo e' presentata dopo il 16 settembre di ciascun  anno  di  raccolto  all'organismo  pagatore, corredata dalla copia del contratto di coltivazione - o del riferimento al suo numero di  registrazione - e da una dichiarazione scritta dell'agricoltore o dall'associazione dei produttori che indica i quantitativi di tabacco da consegnare nel raccolto in questione.
 3.  L'organismo  pagatore puo' corrispondere all'agricoltore, anche tramite  l'associazione  di  produttori,  un  anticipo il cui importo massimo  non  puo' essere superiore al 50% dell'aiuto per chilogrammo da  corrispondere sulla base del livello dell'aiuto indicativo di cui all'art.  5, comma 1, che in ogni caso non puo' superare per ciascuna varieta'  o  gruppo  di  varieta'  l'ammontare  del  premio tabellare fissato  per  il raccolto 2005 dal regolamento (CE) n. 546/2002. Tale versamento  deve  essere garantito dalla costituzione di una cauzione di importo pari all'anticipo maggiorato del 15%.
 4.  L'anticipo  e' erogato a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto, versato al piu' tardi 30 giorni dopo la presentazione della domanda di anticipo e della prova della costituzione della cauzione.
 |  |  |  | Art. 9. Disposizioni finali
 1.  Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate da Agea.
 Il  presente  decreto  e'  inviato  all'Organo di controllo per gli adempimenti  di  competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 gennaio 2006
 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2006 Ufficio  di  controllo atti sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 257
 |  |  |  | Allegato 1 LINEE GUIDA DI BUONA PRATICA AGRICOLA
 PER LA PRODUZIONE DI TABACCO IN ITALIA
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 52 a pag. 76   <----
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