Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 gennaio 2006
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la dichiarazione della Commissione al Compromesso di Lussemburgo dell'aprile 2004 sulle misure antispeculative;
Vista le risultanze dei lavori della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in relazione al decreto ministeriale 29 luglio 2005 sul tasso di disaccoppiamento ed in particolare la dichiarazione resa dagli assessori regionali all'agricoltura;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2005, n. 790/G-1 concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco relativo alla fissazione dei tassi di disaccoppiamento;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante attuazione dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 recante disposizioni relative alle regolazioni dei mercati agroalimentari a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Ritenuta la necessita' di creare le condizioni per il graduale passaggio da un regime di riconoscimento comunitario delle associazioni di produttori ad un regime nazionale di riconoscimento delle organizzazioni di produttori operato dalle regioni in attuazione del decreto legislativo n. 102/2005;
Vista la circolare Agea 11 novembre 2005 (prot. n. ACIU.2005.694) che ha definito le procedure attuative del regime di pagamento unico nel settore del tabacco in materia di ricognizione preventiva e di individuazione dei beneficiari nelle more della definizione degli adempimenti relativi alla assegnazione dei titoli provvisori, alla fissazione dei titoli, alla domanda di accesso alla riserva nazionale ed alla domanda di accesso al regime di pagamento unico;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'avvio a decorrere dal 1° gennaio 2006 del regime dell'aiuto accoppiato nel settore del tabacco e per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 26 gennaio 2006;
Decreta:
Art. 1.
Durata del regime di aiuto accoppiato, beneficiari
e condizioni di ammissibilita'
1. Il regime dell'aiuto accoppiato di cui all'art. 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, della durata di 4 raccolti a partire dal 2006 fino al 2009, consiste nella concessione di un aiuto, erogabile agli agricoltori che producono tabacco greggio nelle regioni indicate nell'allegato XXVI del regolamento (CE) n. 1973/2004, che:
a) appartengano ad una delle categorie di cui all'art. 110 duodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b) siano subentrati ai soggetti di cui alla lettera a) per una delle condizioni previste all'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/03.
 
Art. 2.
Riconoscimento delle imprese di prima trasformazione
e revoca
1. Le imprese di prima trasformazione di cui all'art. 171 quater-ter del regolamento (CE) n. 1973/2004 con sede in Italia sono riconosciute dall'organismo pagatore competente in base alla sede legale dell'impresa.
2. Le imprese di prima trasformazione che intendono ottenere il riconoscimento devono avere la disponibilita' di uno o piu' stabilimenti per la trasformazione del tabacco a titolo di proprieta/affitto/comodato/altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorita', comprendenti:
a) locali adeguati per il ricevimento, la perizia, lo stoccaggio di tabacco greggio secco sciolto ed in colli, la fermentazione, ove necessaria, e la lavorazione industriale del tabacco;
b) impianto industriale con macchinari adeguati al gruppo di varieta' da trasformare, quali nastro di alimentazione, silos di miscelazione umidificatorespulardatore, nastri di cernita, pressa e linea di confezionamento, laboratorio di analisi con umidimetro, galleria continua di essiccazione.
3. L'impresa di prima trasformazione e' altresi' riconosciuta a condizione che venda almeno il 60% del tabacco di origine comunitaria da essa commercializzata ad imprese di manifattura del tabacco sia direttamente, sia indirettamente, senza ulteriore trasformazione.
4. L'impresa riconosciuta ai sensi del comma 2 puo' procedere, in nome e per conto propno mediante idoneo contratto, ad una fase della prima trasformazione del proprio tabacco contrattato presso altra struttura, ferma restando la condizione di cui al comma 3.
5. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di cui al comma 2 e' presentata all'organismo pagatore di cui al comma 1, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, dalla dichiarazione concernente l'impegno a rispettare la condizione prevista al comma 3.
6. Il riconoscimento di una impresa di prima trasformazione e' revocato, con effetto dal raccolto successivo, dall'organismo pagatore competente qualora l'impresa non rispetti deliberatamente o per negligenza grave le disposizioni comunitarie e nazionali nel settore del tabacco greggio. Salvo il termine per il pagamento previsto dalla normativa comunitaria, il mancato pagamento al produttore del prezzo contrattuale entro quarantacinque giorni dalla consegna si intende negligenza grave e comporta la revoca del riconoscimento.
7. Al fine di assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 3, gli organismi pagatori, secondo le indicazioni di Agea, provvedono al monitoraggio del rispetto dell'impegno assunto e - non appena ne verifichino l'inosservanza - procedono alla comunicazione alla impresa interessata dell'avvenuta decisione di revoca. Gli organismi pagatori vigilano affinche' non si verifichino violazioni del provvedimento di revoca.
 
Art. 3.
Associazioni di produttori
1. Le associazioni di produttori di cui all'art. 171 quater del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono riconosciute dalle regioni e dalle province autonome in attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
2. Le modalita' di controllo e di vigilanza per il rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 102/2005, nonche' le modalita' per la revoca del riconoscimento sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano.
3. Ai fini di economia del procedimento amministrativo, l'organismo pagatore competente per territorio provvede ad estendere al raccolto 2006 gli effetti del riconoscimento alle associazioni di produttori gia' riconosciute per il raccolto 2005, a condizione che:
a) si impegnino a mantenere i livelli di assistenza tecnico-agronomica in essere per il raccolto 2005 ed autorizzino gli organismi pagatori ad effettuare i relativi controlli di merito;
b) abbiano assunto od assumano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto una delle forme giuridiche previste per le organizzazioni dei produttori dal decreto legislativo 7 maggio 2005, n. 102, art. 3, comma 1 e ne diano comunicazione all'organismo pagatore entro il medesimo termine.
4. Al fine di una maggiore valorizzazione della produzione dei propri soci le associazioni possono effettuare la cernita o l'allestimento della totalita' o parte della stessa.
 
Art. 4.
Precontrattazione
1. Le imprese di prima trasformazione, l'associazione di produttori ed il singolo tabacchicoltore, al fine di consentire il monitoraggio della produzione nazionale di tabacco nonche' la piena utilizzazione del plafond assegnato all'Italia, sottoscrivono un precontratto di coltivazione.
2. Il precontratto contiene gli elementi indicati all'art. 171 quater-quinquies del regolamento (CE) n. 2182/05 ed e' trasmesso ad Agea dal singolo produttore di tabacco e/o dall'associazione entro il 15 aprile dell'anno del raccolto.
3. L'Agea verifica la coerenza dei quantitativi indicati nei precontratti, per gruppo varietale, con quelli di riferimento utilizzati per il calcolo del plafond nazionale di cui all'art. 110 terdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ridotto della trattenuta del Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2006 e 2007 e del plafond relativo ai produttori ricadenti nella regione Puglia ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2005. Qualora il quantitativo complessivo precontrattato ecceda il quantitativo nazionale di riferimento, l'Agea procede per ogni produttore - associato o singolo - al confronto tra le quantita' precontrattate con la maggior produzione ammessa a premio in uno degli anni dell'ultimo triennio, ivi compresi i quantitativi persi per calamita' naturali. Nel caso in cui il quantitativo indicato nel precontratto risulti superiore, la sottoscrizione del contratto di coltivazione di cui all'art. 6 e' autorizzata nei limiti del maggior quantitativo ammesso a premio in uno degli anni del predetto triennio e comunque nell'ambito del plafond nazionale.
 
Art. 5.
Fissazione del livello dell'aiuto
1. In applicazione dell'art. 171 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1973/2004, con decreto ministeriale e' fissato entro il 15 marzo dell'anno del raccolto il livello indicativo dell'aiuto per chilogrammo di prodotto che puo' essere differenziato in base alla varieta' o al gruppo di varieta' di tabacco ed alle specificita' produttive locali.
2. L'importo definitivo dell'aiuto per chilogrammo di prodotto in base ai criteri di cui al comma 1 nel rispetto del plafond nazionale, e' determinato con decreto ministeriale entro i 15 giorni lavorativi successivi all'ultima consegna sulla base delle verifiche di Agea sulle produzioni di tabacco consegnate e del plafond nazionale stabilito dall'art. 110 terdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ridotto:
a) della trattenuta del Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2006 e 2007;
b) del plafond relativo ai produttori ricadenti nella regione Puglia ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2005 n. 790/G-1.
3. Il calcolo ed il pagamento dell'aiuto all'agricoltore, anche tramite l'associazione di produttori, sono effettuati dall'organismo pagatore competente in relazione alla sede legale dell'associazione o in base alla residenza del produttore non associato, sulla base di un attestato di controllo rilasciato dal competente organismo di controllo che certifichi la avvenuta consegna del tabacco. In caso di anticipo, l'importo finale dell'aiuto da corrispondere dovra' essere decurtato dall'importo dell'anticipo, ove del caso applicando la riduzione lineare prevista dall'art. 171 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1973/2004.
 
Art. 6.
Contratti di coltivazione
1. Fermo restando il disposto dell'art. 171 quater-quinquies e seguenti del regolamento (CE) n. 1973/2004, il contratto di coltivazione puo' disciplinare le modalita' di consegna all'impresa di prima trasformazione avente natura giuridica di societa' cooperativa, riconosciuta ai sensi dell'art. 2, da parte dei soci coltivatori ovvero delle cooperative di coltivatori.
2. I requisiti qualitativi minimi di cui all'art. 171 quater-octies del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono integrati ai sensi dell'allegato 1 al presente decreto. Sulla base di un programma presentato al Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sulle disponibilita' di cui alla legge n. 499/1999 le associazioni dei produttori certificano i suddetti requisiti per la produzione dei propri soci.
3. Il contratto di coltivazione, a conferma del precontratto di cui al precedente art. 4, e' trasmesso per la registrazione all'organismo pagatore competente in base alla sede legale dell'associazione o in base alla residenza del produttore non associato entro il 15 maggio. Qualora il quantitativo globalmente contrattato non ecceda il plafond nazionale e nei limiti dello stesso possono essere sottoscritte clausole aggiuntive ai contratti. La clausola aggiuntiva e' trasmessa entro il 9 giugno di ciascun anno.
4. Qualora la trasformazione del tabacco contrattato non avvenga in Italia, i contratti di coltivazione sono registrati da Agea che invia copia del contratto di coltivazione registrato all'organismo pagatore competente per i controlli.
 
Art. 7.
Controversie relative alla qualita' del tabacco
1. Le controversie relative alla qualita' del tabacco consegnato all'impresa di prima trasformazione sono definite dall'organismo pagatore competente secondo modalita' determinate da Agea sulla base dei criteri di cui all'art. 171 quater-nonies del regolamento (CE) n. 1973/2004.
 
Art. 8.
Anticipi e consegne del tabacco
1. In applicazione dell'art. 171 quater-quaterdecies del regolamento (CE) n. 1973/2004 ed in deroga all'art. 10 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, un sistema di anticipi sugli aiuti e' previsto per la produzione del tabacco a favore degli agricoltori, anche tramite l'associazione di produttori.
2. La domanda di anticipo e' presentata dopo il 16 settembre di ciascun anno di raccolto all'organismo pagatore, corredata dalla copia del contratto di coltivazione - o del riferimento al suo numero di registrazione - e da una dichiarazione scritta dell'agricoltore o dall'associazione dei produttori che indica i quantitativi di tabacco da consegnare nel raccolto in questione.
3. L'organismo pagatore puo' corrispondere all'agricoltore, anche tramite l'associazione di produttori, un anticipo il cui importo massimo non puo' essere superiore al 50% dell'aiuto per chilogrammo da corrispondere sulla base del livello dell'aiuto indicativo di cui all'art. 5, comma 1, che in ogni caso non puo' superare per ciascuna varieta' o gruppo di varieta' l'ammontare del premio tabellare fissato per il raccolto 2005 dal regolamento (CE) n. 546/2002. Tale versamento deve essere garantito dalla costituzione di una cauzione di importo pari all'anticipo maggiorato del 15%.
4. L'anticipo e' erogato a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto, versato al piu' tardi 30 giorni dopo la presentazione della domanda di anticipo e della prova della costituzione della cauzione.
 
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate da Agea.
Il presente decreto e' inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2006
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2006 Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 257
 
Allegato 1
LINEE GUIDA DI BUONA PRATICA AGRICOLA
PER LA PRODUZIONE DI TABACCO IN ITALIA

----> Vedere allegato da pag. 52 a pag. 76 <----
 
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