| IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista  la  legge  20 febbraio  1981, n. 30, recante «Istituzione di direzioni   di   amministrazione   dell'Esercito,   della   Marina  e dell'Aeronautica»  e,  in particolare, l'art. 5, comma 1, che demanda ad  un  decreto  ministeriale l'individuazione degli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa e  dal  Segretariato generale della difesa, sui quali la direzione di amministrazione    interforze    esplica    la   propria   competenza tecnico-amministrativa;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e  la  contabilita'  degli  organismi  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica», e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077,  concernente «Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e   arsenali   militari   a   carattere  industriale»,  e  successive modificazioni;
 Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, recante  attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;
 Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica  25 ottobre  1999,  n.  556,  e  successive modificazioni, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4 dicembre  1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale -  n.  341  del  12 dicembre  1981, e successive modificazioni, e, in particolare,  l'art.  3, quale sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro  della  difesa  15 marzo  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2005,   che   definisce   gli   enti   sui   quali  la  direzione  di amministrazione interforze esplica la propria competenza;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  della  difesa  16 luglio  2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale -  n.  239  dell'11 ottobre 2002, recante modifiche al citato decreto 4 dicembre 1981;
 Ravvisata  la  necessita' di modificare l'art. 3 del citato decreto 4 dicembre   1981,  per  l'aggiornamento  degli  enti  sui  quali  la direzione     di    amministrazione    interforze    ha    competenza tecnico-amministrativa,  in  relazione  alle modificazioni ordinative intervenute  nel contesto del processo di riorganizzazione di comandi ed enti militari;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  L'art.  3  del Ministro della difesa 4 dicembre 1981, di cui in premessa, e' sostituito dal seguente: «Art. 3. (Enti dipendenti dalla direzione   di   amministrazione   interforze).   La   direzione   di amministrazione   interforze   ha  competenza  sui  seguenti  enti  a carattere interforze:
 ufficio amministrazione dello Stato maggiore della difesa;
 reparto supporto del comando operativo di vertice interforze;
 centro alti studi per la difesa;
 comando C4 difesa;
 centro intelligence interforze;
 quartier generale italiano presso Allied jont force command HQ di Napoli;
 quartier generale italiano di Verona;
 commissariato generale onoranze caduti in guerra;
 ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa;
 raggruppamento autonomo del Ministero della difesa;
 ufficio  autonomo  lavori  genio  militare per il Ministero della difesa;
 raggruppamento unita' difesa;
 stabilimento grafico militare.».
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  a  controllo, ai sensi della normativa vigente.
 Roma, 22 febbraio 2006
 Il Ministro: Martino
 |