Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2006 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2006, n. 114 |
Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ed in particolare l'articolo 13; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare, gli articoli 1, 2, comma 1, lettera f), 10, e l'Allegato B; Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari; Vista la direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio; Vista la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che integra talune disposizioni della direttiva 2003/89/CE; Vista la direttiva 2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005; Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Etichettatura degli ingredienti 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Gli ingredienti, elencati nell'Allegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. 2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura gia' col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito. 2-quater. Gli ingredienti elencati all'Allegato 2, sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantita' superiore a 1,2 per cento in volume. L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all'Allegato 2, sezione III, e' preceduta dal termine "contiene", se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39 - Supplemento ordinario n. 31. - La direttiva 89/395/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 186 del 30 giugno 1989. - La direttiva 89/396/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 186 del 30 giugno 1989. - L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005, cosi' recita: «Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. 2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.». - Gli articoli 1, 2, comma 1, lettera f), 10, e l'allegato B) della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n. 76, cosi' recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE, 2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis. 5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE. 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute. 7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.» «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) - e) (omissis); f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;» «Art. 10 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui all'art. 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con specifico riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze, come individuati dall'allegato III-bis della direttiva 2003/89/CE, il Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della salute, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza dei suddetti ingredienti; b) qualora sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici disponibili a livello internazionale, che la soglia di tossicita' degli ingredienti di cui all'alinea, per i soggetti affetti da allergia o intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera a), nelle etichette dei prodotti alimentari puo' essere indicato che i suddetti ingredienti sono presenti, ma in misura interiore alla soglia di tossicita'; c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono adottare per la verifica della presenza degli ingredienti di cui all'alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai processi di lavorazione utilizzati; d) stabilire la disciplina relativa all'indicazione delle informazioni di cui al presente comma in etichetta, al fine di garantire l'agevole leggibilita' delle medesime da parte dei consumatori.». «Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate. 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile. 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE. 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio. 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali. 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE. 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'. 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio. 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea. 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE. 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura. 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto. 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale. 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.» La direttiva 2003/89/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 308 del 25 novembre 2003. La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 124 del 25 maggio 2000. La direttiva 2004/77/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 162 del 30 aprile 2004. La direttiva 94/54/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 300 del 23 novembre 1994. La direttiva 2005/26/CE della Commissione fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE, allegato inserito dall'allegato della direttiva 2003/89/CE. La direttiva e' pubblicata nella GUCE n. L 75 del 22 marzo 2005. La direttiva 2003/89/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 308 del 25 novembre 2003. La direttiva 2005/63/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 258 del 4 ottobre 2005. Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 5 (Ingredienti). - 1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. 2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia: a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere destinati con il solo nome di tale categoria; b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a piu' categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito. 2-bis. Gli ingredienti, elencati nell'allegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. 2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell'allegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura gia' col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito. 2-quater. Gli ingredienti elencati all'allegato 2, sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantita' superiore a 1,2 per cento in volume. L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all'allegato 2, sezione III, e' preceduta dal termine «contiene», se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti. 3. L'elenco degli ingredienti e' costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola «ingrediente». 4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua aggiunta puo' non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto finito. 5. La quantita' di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare e' determinata sottraendo dalla quantita' totale del prodotto finito la quantita' degli altri ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione. 6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione puo' avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria. 7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purche' la loro elencazione sia accompagnata da una indicazione del tipo «ingredienti del prodotto ricostituito» ovvero «ingredienti del prodotto pronto per il consumo». 8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica di «frutta», «ortaggi» o «funghi» immediatamente seguita dalla menzione «in proporzione variabile» e dalla elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio e' indicato, nell'elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti. 9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purche' la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo «in proporzione variabile». 10. Le carni, utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne, devono essere indicate, con il nome della specie animale. 10-bis). Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti. 10-ter). Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purche' costituiscano meno del 2 per cento del prodotto finito e non siano additivi o ingredienti elencati nell'allegato 2, sezione III, possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la menzione «contiene... e/o...», se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito. 11. Un ingrediente composto puo' figurare nell'elenco degli ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specitiche o consacrata dall'uso in funzione del peso globale, purche' sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti. 12. La enumerazione di cui al comma 11 non e' obbligatoria: a) se l'ingrediente composto, la cui composizione e' specificata dalla normativa comunitaria in vigore, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'art. 7, comma 1; b) se l'ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'art. 7, comma 1; c) se l'ingrediente composto e' un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l'elenco degli ingredienti. 13. La menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non e' obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento.».
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| Art. 2. Etichettatura di frutta, ortaggi e funghi 1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica di "frutta", "ortaggi" o "funghi" immediatamente seguita dalla menzione "in proporzione variabile" e dalla elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio e' indicato, nell'elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti.».
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si vada nella nota all'art. 1.
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| Art. 3. Ingredienti sostituibili 1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti: «10-bis. Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti. 10-ter. Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purche' costituiscano meno del 2 per cento del prodotto finito e non siano additivi o ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III, possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la menzione "contiene ... e/o ...", se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito.».
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si vada nella nota all'art. 1.
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| Art. 4. Deroghe per gli ingredienti composti 1. Il comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «12. La enumerazione di cui al comma 11 non e' obbligatoria: a) se l'ingrediente composto, la cui composizione e' specificata dalla normativa comunitaria in vigore, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1; b) se l'ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1; c) se l'ingrediente composto e' un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l'elenco degli ingredienti.».
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si vada nella nota all'art. 1.
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| Art. 5. Ingredienti assimilati agli additivi 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse finalita' dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.».
Nota all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 7 (Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti). - 1. Non sono considerati ingredienti: a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantita' non superiore al tenore iniziale; b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare e' dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o piu' ingredienti di detto prodotto, purche' essi non svolgano piu' alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; c) i coadiuvanti tecnologici: per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in se', che e' volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che puo' dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso e' prescritto come rivelatore; d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse finalita' dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata; 1-bis) le esenzioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III. 2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta: a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche; b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti; c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purche' non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale e' richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro; d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita; e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purche' non siano stati aggiunti altri ingredienti.».
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| Art. 6. Casi di esenzione 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le esenzioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'Allegato 2, sezione III.».
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si veda nella nota all'art. 5.
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| Art. 7. Abrogazioni 1. Nell'Allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono soppresse le denominazioni «frutta candita» e «ortaggi» e le relative designazioni.
Nota all'art. 7: - Il testo vigente dell'allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
----> Vedere tabella alle pagg. 11-12 <----
1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicati nella tabella seguente: Specie animale Grasso (%) Tessuto connettivo (%) -- -- -- Mammiferi, esclusi conigli 25 25 e suini, miscugli di specie con predominanza di mammiferi
Suini 30 25
Volatili e conigli 15 10
2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o di entrambi sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di carne sono rispettati, il tenore di «carne di» deve essere conseguentemente ridotto e la lista degli ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura «carne di», l'indicazione del grasso o del tessuto connettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide col nome specifico della parte anatomica che lo apporta, puo' essere designato con tale nome. 3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene e' pari ad 8 volte il tenore di idrossiprolina. 4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella designazione delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la determinazione della percentuale di cui all'art. 8. 5. Le «carni meccanicamente separate» sono escluse dalla definizione di «carne» di cui al comma 1 e devono essere designate come tali seguite dal nome della specie animale. 6. Il diaframma ed i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici; ne sono esclusi il cuore, la lingua, i muscoli della testa diversi dai masseteri, del carpo, del tarso e della coda. 7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse, le percentuali di grasso e di connettivo sono proporzionali alle relative quantita».
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| Art. 8. Lista degli ingredienti allergenici 1. All'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunte la sezione III e la sezione IV di cui all'Allegato I al presente decreto. 2. Le sostanze indicate nella sezione IV sono temporaneamente escluse dall'applicazione della sezione III fino al 25 novembre 2007. 3. Ogni modifica alla sezione IV dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e' adottata con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della salute.
Note all'art. 8: - Il testo vigente dell'allegato 2 decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
----> Vedere tabella alle pagg. 12-13 <----
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| Art. 9. Prodotti contenenti acido glicirrizico 1. La sezione II dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' completata con l'aggiunta della categoria di prodotti indicata all'Allegato II al presente decreto.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 109 del 1992 si vede nelle note all'art. 8.
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| Art. 10. Sostanze diverse dagli ingredienti 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo' essere definita, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, in attesa di norme comunitarie specifiche, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza di sostanze di cui alla sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, diverse dagli ingredienti.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 109 del 1992, si veda nelle note all'art. 8.
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| Art. 11. Norme transitorie 1. Le etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere utilizzate fino al 20 maggio 2006 per i prodotti di cui all'Allegato II e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto negli altri casi; i prodotti etichettati entro tali date, in modo non conforme alle disposizioni del presente decreto, possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte. |
| Art. 12. Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/26/CE e 2005/63/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.
Nota all'art. 12: - L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza». - Per le direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/26/CE e 2005/63/CE vedi note alle premesse.
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| Art. 13. Clausola di invarianza della spesa 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Scajola, Ministro delle attivita' produttive Storace, Ministro della salute Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| Allegato I (previsto dall'art. 8, comma 1) Sezione III ALLERGENI ALIMENTARI Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati; Crostacei e prodotti derivati; Uova e prodotti derivati; Pesce e prodotti derivati; Arachidi e prodotti derivati; Soia e prodotti derivati; Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio); Frutta a guscio cioe' mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiu' (Anacardium occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati; Sedano e prodotti derivati; Senape e prodotti derivati; Semi di sesamo e prodotti derivati; Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2. Sezione IV ELENCO DEGLI INGREDIENTI TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DALLA SEZIONE III
|- Sciroppi di glucosio a base di frumento Cereali contenenti glutine|compreso il destrosio (1) --------------------------------------------------------------------- |- Maltodestrine a base di frumento (1) --------------------------------------------------------------------- |- Sciroppi di glucosio a base di orzo --------------------------------------------------------------------- |- Cereali utilizzati per la distillazione |di alcool --------------------------------------------------------------------- |- Lisozima (prodotto da uova) utilizzato Uova |come additivo del vino --------------------------------------------------------------------- |- Albumina (prodotta da uovo) utilizzata |come chiarificante del vino e del sidro --------------------------------------------------------------------- |- Gelatina di pesce impiegata come |supporto per la preparazione di vitamine o Pesce |di carotenoidi e per gli aromi --------------------------------------------------------------------- |- Gelatina di pesce utilizzata come |chiarificante della birra, nel sidro e nel |vino --------------------------------------------------------------------- Soia |- Olio e grasso di soia raffinato (1) --------------------------------------------------------------------- |- Tocoferoli misti naturali (E 306), |tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo |acetato D-alfa naturale, tocoferolo |succinato D-alfa naturale a base di soia --------------------------------------------------------------------- |- Oli vegetali derivati da fitosteroli e |fitosteroli esteri a base di soia --------------------------------------------------------------------- |- Estere di stanolo vegetale prodotto da |steroli di olio vegetale a base di soia --------------------------------------------------------------------- |- Siero di latte utilizzato nella Latte |distillazione per alcool --------------------------------------------------------------------- |- Lactitolo --------------------------------------------------------------------- |- Prodotti a base di latte (caseine) |utilizzati come chiarificanti nel vino e |nel sidro --------------------------------------------------------------------- |- Frutta a guscio utilizzata nei Frutta a guscio |distillati di alcool --------------------------------------------------------------------- |- Frutta a guscio (mandorle e noci) |utilizzate (come aromi) in alcool --------------------------------------------------------------------- Sedano |- Olio di foglie e di semi di sedano --------------------------------------------------------------------- |- Oleoresina di sedano --------------------------------------------------------------------- Senape |- Olio di senape --------------------------------------------------------------------- |- Olio di semi di senape --------------------------------------------------------------------- |- Oleoresina di semi di senape
(1) e prodotti simili sempre che il processo cui sono stati sottoposti non aumenti il livello di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto da cui sono derivati. |
| Allegato II (previsto dall'art. 9)
===================================================================== Tipo o categoria di prodotti | alimentari | Indicazione obbligatoria ===================================================================== | La dicitura "contiene |liquirizia" va aggiunta subito |dopo l'elenco degli ingredienti, |salvo nel caso in cui il termine f) Dolciumi o bevande contenenti |"liquirizia" figuri gia' acido glicirrizico o il suo sale |nell'elenco di ingredienti o nella di ammonio in seguito all'aggiunta|denominazione di vendita del delle sostanze stesse o di |prodotto. In assenza dell'elenco liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a |di ingredienti, l'indicazione una concentrazione pari o |segue la denominazione di vendita superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l. |del prodotto. --------------------------------------------------------------------- | All'elenco di ingredienti va |aggiunta la seguente indicazione: g) Dolciumi contenenti acido |"contiene liquirizia - evitare il glicirrizico o il suo sale di |consumo eccessivo in caso di ammonio in seguito all'aggiunta |ipertensione". In assenza delle sostanze stesse o di |dell'elenco di ingredienti, liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a |l'indicazione segue la una concentrazione pari o |denominazione di vendita del superiore a 4 g/kg. |prodotto. --------------------------------------------------------------------- h) Bevande contenenti acido | All'elenco di ingredienti va glicirrizico o il suo sale di |aggiunta la seguente indicazione: ammonio in seguito all'aggiunta |"contiene liquirizia - evitare il delle sostanze stesse o di |consumo eccessivo in caso di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a |ipertensione". In assenza una concentrazione pari o |dell'elenco di ingredienti, superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in |l'indicazione segue la caso di bevande contenenti piu' di|denominazione di vendita del 1,2% per volume di alcool. (1) |prodotto.
(1) Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore. |
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