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| Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2006, n. 114 |  | Attuazione  delle  direttive  2003/89/CE,  2004/77/CE e 2005/63/CE in  materia  di  indicazione  degli  ingredienti  contenuti  nei prodotti  alimentari. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni,  recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva  89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;
 Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione  dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e  sulle  procedure  di  esecuzione  degli obblighi comunitari, ed in particolare l'articolo 13;
 Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  comunitari  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia   alle   Comunita'   europee,   ed  in  particolare,  gli articoli 1, 2, comma 1, lettera f), 10, e l'Allegato B;
 Vista   la  direttiva  2003/89/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per  quanto  riguarda  l'indicazione  degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;
 Vista  la  direttiva  2004/77/CE  della  Commissione, del 29 aprile 2004,   che  modifica  la  direttiva  94/54/CE  per  quanto  riguarda l'etichettatura   di  taluni  prodotti  alimentari  contenenti  acido glicirrizico e il suo sale di ammonio;
 Vista la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che integra talune disposizioni della direttiva 2003/89/CE;
 Vista  la  direttiva  2005/63/CE  della  Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
 Considerato  che  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha  espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della salute,  delle  politiche  agricole e forestali, degli affari esteri, della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e per gli affari regionali;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Etichettatura degli ingredienti
 1.   Dopo  il  comma  2  dell'articolo 5  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:
 «2-bis.  Gli  ingredienti, elencati nell'Allegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione  di  un  prodotto  finito  e presenti anche se in forma modificata,  devono  essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.
 2-ter.  Le  sostanze derivate da ingredienti elencati nell'Allegato 2,  sezione  III,  utilizzate  nella  fabbricazione  di  un  prodotto alimentare  e  presenti anche se in forma modificata, devono figurare in  etichetta  col  nome  dell'ingrediente  da  cui  derivano;  detta disposizione  non  si  applica  se la stessa sostanza figura gia' col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.
 2-quater.  Gli  ingredienti  elencati  all'Allegato 2, sezione III, devono  figurare  nell'etichettatura  anche  delle bevande contenenti alcool   in   quantita'   superiore   a  1,2  per  cento  in  volume. L'indicazione  dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all'Allegato 2, sezione III, e' preceduta dal termine "contiene", se  detti  ingredienti  non figurano nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti.».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 -  Il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992,
 n. 39 - Supplemento ordinario n. 31.
 - La direttiva 89/395/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
 186 del 30 giugno 1989.
 - La direttiva 89/396/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
 186 del 30 giugno 1989.
 -  L'art.  13  della  legge  4 febbraio  2005,  n.  11,
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio
 2005, cosi' recita:
 «Art.   13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
 comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
 modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
 direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
 attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
 comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
 competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
 alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
 per le politiche comunitarie.
 2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
 presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
 competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
 autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
 suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
 tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
 per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
 ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
 decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
 l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
 perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
 della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
 provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
 indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
 e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
 contenute.».
 -  Gli  articoli 1,  2,  comma  1,  lettera  f),  10, e
 l'allegato B) della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  96  del  27 aprile  2005  -
 Supplemento ordinario n. 76, cosi' recitano:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
 organi parlamentari.
 Decorsi  quaranta  giorni dalla data di trasmissione, i
 decreti  sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
 il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
 al  presente  comma,  ovvero i diversi termini previsti dai
 commi  4  e  8,  scadano nei trenta giorni che precedono la
 scadenza   dei   termini   previsti   ai  commi  1  o  5  o
 successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
 giorni.
 4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione    delle   direttive   2003/10/CE,   2003/20/CE,
 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE,
 2003/99/CE,    2003/122/Euratom,   2004/8/CE,   2004/12/CE,
 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE, 2004/35/CE,
 2004/38/CE,   2004/39/CE,  2004/67/CE  e  2004/101/CE  sono
 corredati  della  relazione tecnica di cui all'art. 11-ter,
 comma  2,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
 modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
 delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
 finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
 condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
 garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
 Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
 dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
 pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
 profili  finanziari  che devono essere espressi entro venti
 giorni.
 5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
 di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2,  3 e 4, disposizioni integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
 5-bis.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore
 dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, adottati per
 l'attuazione   delle   direttive  2004/39/CE,  relativa  ai
 mercati   degli   strumenti   finanziari,   e   2004/25/CE,
 concernente  le  offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
 nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui
 all'art.  2  e  con  la  procedura  prevista  dal  presente
 articolo,   puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
 correttive   al   fine  di  tenere  conto  delle  eventuali
 disposizioni   di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
 europea  secondo  la  procedura  di  cui,  rispettivamente,
 all'art.  64,  paragrafo  2,  della direttiva 2004/39/CE, e
 all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
 fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
 tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
 indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
 disposizioni in essi contenute.
 7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
 in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
 ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
 previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
 alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
 relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
 competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
 giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
 comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
 dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
 attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
 province autonome.
 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
 parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
 contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
 ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
 modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
 della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
 espresso entro venti giorni.»
 «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
 delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
 criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
 capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
 da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
 informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
 generali:
 a) - e) (omissis);
 f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
 nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
 disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
 direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
 modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
 dell'esercizio della delega;»
 «Art.  10  (Delega  al Governo per il recepimento della
 direttiva   2003/89/CE  in  materia  di  indicazione  degli
 ingredienti  contenuti  nei  prodotti  alimentari). - 1. Il
 Governo  e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
 di entrata in vigore della presente legge, con le modalita'
 di   cui   all'art.   1,  un  decreto  legislativo  per  il
 recepimento   della  direttiva  2003/89/CE  del  Parlamento
 europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica
 la  direttiva  2000/13/CE,  in materia di indicazione degli
 ingredienti   contenuti   nei   prodotti   alimentari.  Con
 specifico     riferimento    alla    disciplina    relativa
 all'indicazione  degli  ingredienti  che  possono provocare
 allergie  o  intolleranze,  come  individuati dall'allegato
 III-bis    della    direttiva    2003/89/CE,   il   Governo
 nell'adozione  del suddetto decreto legislativo si conforma
 ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del
 Ministro   della   salute,   sulla   base  dei  sistemi  di
 rilevazione  analitica  disponibili,  la soglia al di sopra
 della  quale  deve essere indicata in etichetta la presenza
 dei suddetti ingredienti;
 b) qualora  sia  accertato,  sulla  base dei migliori
 studi scientifici disponibili a livello internazionale, che
 la   soglia   di   tossicita'   degli  ingredienti  di  cui
 all'alinea,   per   i   soggetti   affetti  da  allergia  o
 intolleranza,  sia  superiore  a quella di cui alla lettera
 a),  nelle  etichette  dei  prodotti alimentari puo' essere
 indicato  che  i  suddetti ingredienti sono presenti, ma in
 misura interiore alla soglia di tossicita';
 c) stabilire  le  procedure di autocertificazione che
 le  imprese  devono adottare per la verifica della presenza
 degli ingredienti di cui all'alinea nei propri prodotti, in
 relazione  alle materie prime ed ai processi di lavorazione
 utilizzati;
 d) stabilire  la  disciplina relativa all'indicazione
 delle  informazioni  di cui al presente comma in etichetta,
 al  fine di garantire l'agevole leggibilita' delle medesime
 da parte dei consumatori.».
 «Allegato B
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
 determinati piani e programmi sull'ambiente.
 2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
 un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
 2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
 relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
 lavoratori.
 2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11 marzo     2002,     concernente    l'organizzazione
 dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
 operazioni mobili di autotrasporto.
 2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 6 febbraio  2003,  sulle prescrizioni minime di sicurezza e
 di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
 direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
 della direttiva 89/391/CEE).
 2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
 Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
 connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
 2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'8 aprile  2003,  che  modifica la direttiva 91/671/CEE
 del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
 cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
 3,5 tonnellate.
 2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 maggio  2003, che prevede la partecipazione del pubblico
 nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
 ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
 e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
 all'accesso alla giustizia.
 2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3 giugno  2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
 degli enti pensionistici aziendali o professionali.
 2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
 nel settore dell'aviazione civile.
 2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 18 giugno  2003,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE,
 83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
 annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
 delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
 assicurazione.
 2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
 interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
 96/92/CE.
 2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
 interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
 98/30/CE.
 2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
 Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
 taluni tipi di societa'.
 2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
 periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
 al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
 regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
 91/439/CEE   del   Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
 76/914/CEE del Consiglio.
 2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
 completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
 quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
 Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
 sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
 B-agoniste nelle produzioni animali.
 2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
 relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
 epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
 decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
 direttiva 92/46/CEE.
 2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
 2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 ottobre  2003,  che istituisce un sistema per lo scambio
 di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
 Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
 Consiglio.
 2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
 dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
 2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
 quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
 nei prodotti alimentari.
 2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
 sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
 2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
 ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
 prodotti energetici e dell'elettricita'.
 2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
 zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
 decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
 direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
 Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
 connessi con determinate sostanze pericolose.
 2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  allo  status  dei  cittadini  dei Paesi terzi che
 siano soggiornanti di lungo periodo.
 2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
 provvedimenti di espulsione per via aerea.
 2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
 dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
 basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno
 dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
 2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11 febbraio  2004,  che modifica la direttiva 94/62/CE
 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
 2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
 enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
 forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
 2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
 aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
 forniture e di servizi.
 2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
 2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
 acquisto.
 2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
 di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
 2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
 dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
 soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
 che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
 direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
 2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
 finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
 del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
 europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
 del Consiglio.
 2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
 intellettuale.
 2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
 concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
 dell'approvvigionamento di gas naturale.
 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
 2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
 quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
 riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
 Kyoto.»
 La  direttiva  2003/89/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 308 del 25 novembre 2003.
 La  direttiva  2000/13/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 124 del 25 maggio 2000.
 La  direttiva  2004/77/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 162 del 30 aprile 2004.
 La direttiva 94/54/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 300
 del 23 novembre 1994.
 La  direttiva  2005/26/CE  della  Commissione  fissa un
 elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente
 esclusi  dall'allegato  III-bis della direttiva 2000/13/CE,
 allegato inserito dall'allegato della direttiva 2003/89/CE.
 La  direttiva  e'  pubblicata  nella  GUCE  n. L 75 del
 22 marzo 2005.
 La  direttiva  2003/89/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 308 del 25 novembre 2003.
 La  direttiva  2005/63/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 258 del 4 ottobre 2005.
 Nota all'art. 1:
 -  Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
 27 gennaio 1992, n. 109, cosi' come modificato dal presente
 decreto cosi' recita:
 «Art.  5 (Ingredienti). - 1. Per ingrediente si intende
 qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella
 fabbricazione   o   nella   preparazione   di  un  prodotto
 alimentare,  ancora  presente nel prodotto finito, anche se
 in forma modificata.
 2.  Gli ingredienti devono essere designati con il loro
 nome specifico; tuttavia:
 a)  gli  ingredienti,  che  appartengono ad una delle
 categorie  elencate  nell'allegato  I e che rientrano nella
 composizione  di  un  altro  prodotto  alimentare,  possono
 essere destinati con il solo nome di tale categoria;
 b)  gli  ingredienti,  che  appartengono ad una delle
 categorie elencate nell'allegato II devono essere designati
 con  il  nome  della  loro  categoria seguito dal loro nome
 specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente
 appartenga  a  piu'  categorie,  deve  essere  indicata  la
 categoria  corrispondente alla funzione principale che esso
 svolge nel prodotto finito.
 2-bis.   Gli  ingredienti,  elencati  nell'allegato  2,
 sezione  III, o derivati da un ingrediente elencato in tale
 sezione,  utilizzati  nella  fabbricazione  di  un prodotto
 finito  e  presenti  anche  se  in forma modificata, devono
 essere   indicati  nell'elenco  degli  ingredienti  se  non
 figurano   nella  denominazione  di  vendita  del  prodotto
 finito.
 2-ter.  Le  sostanze  derivate  da ingredienti elencati
 nell'allegato    2,    sezione    III,   utilizzate   nella
 fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se
 in  forma modificata, devono figurare in etichetta col nome
 dell'ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si
 applica  se la stessa sostanza figura gia' col proprio nome
 nella lista degli ingredienti del prodotto finito.
 2-quater.  Gli  ingredienti  elencati  all'allegato  2,
 sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle
 bevande  contenenti alcool in quantita' superiore a 1,2 per
 cento  in  volume.  L'indicazione  dell'ingrediente o degli
 ingredienti  o  dei derivati di cui all'allegato 2, sezione
 III,   e'   preceduta  dal  termine  «contiene»,  se  detti
 ingredienti  non  figurano nella denominazione di vendita o
 nell'elenco degli ingredienti.
 3.  L'elenco  degli  ingredienti  e'  costituito  dalla
 enumerazione   di   tutti   gli  ingredienti  del  prodotto
 alimentare,  in ordine di peso decrescente al momento della
 loro  utilizzazione;  esso  deve  essere  preceduto  da una
 dicitura appropriata contenente la parola «ingrediente».
 4.  L'acqua  aggiunta  e gli altri ingredienti volatili
 sono  indicati  nell'elenco  in  funzione del loro peso nel
 prodotto   finito.   L'acqua   aggiunta   puo'  non  essere
 menzionata  ove  non  superi,  in  peso, il 5 per cento del
 prodotto finito.
 5.  La  quantita' di acqua aggiunta come ingrediente in
 un  prodotto  alimentare  e'  determinata  sottraendo dalla
 quantita'  totale  del  prodotto  finito la quantita' degli
 altri   ingredienti   adoperati   al   momento  della  loro
 utilizzazione.
 6.   Nel   caso  di  ingredienti  utilizzati  in  forma
 concentrata  o  disidratata e ricostituiti al momento della
 fabbricazione,  l'indicazione  puo' avvenire nell'elenco in
 base  al  loro  peso  prima  della  concentrazione  o della
 disidratazione con la denominazione originaria.
 7.  Nel  caso di prodotti concentrati o disidratati, da
 consumarsi  dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti
 possono  essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni
 del  prodotto ricostituito, purche' la loro elencazione sia
 accompagnata  da  una indicazione del tipo «ingredienti del
 prodotto  ricostituito»  ovvero  «ingredienti  del prodotto
 pronto per il consumo».
 8.  Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei
 quali  nessuno  abbia  una  predominanza di peso rilevante,
 quando   sono   utilizzati   in  miscuglio  in  proporzioni
 variabili  come  ingredienti  di  un  prodotto  alimentare,
 possono  essere  raggruppati  nell'elenco degli ingredienti
 sotto  la  denominazione  generica di «frutta», «ortaggi» o
 «funghi»   immediatamente   seguita   dalla   menzione  «in
 proporzione  variabile»  e  dalla  elencazione  dei tipi di
 frutta,  di  ortaggi  o di funghi presenti. Il miscuglio e'
 indicato,  nell'elenco  degli  ingredienti, in funzione del
 peso  globale  della  frutta,  degli  ortaggi  e dei funghi
 presenti.
 9.  Nel  caso  di  miscuglio  di  spezie  o  di  piante
 aromatiche  in  cui  nessuna  delle  componenti  abbia  una
 predominanza  di  peso  rilevante,  gli ingredienti possono
 essere  elencati  in  un  altro  ordine,  purche'  la  loro
 elencazione  sia  accompagnata da una dicitura del tipo «in
 proporzione variabile».
 10.   Le   carni,  utilizzate  nella  preparazione  dei
 prodotti  a  base  di carne, devono essere indicate, con il
 nome della specie animale.
 10-bis).  Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2
 per  cento  nel prodotto finito, possono essere elencati in
 un ordine differente dopo gli altri ingredienti.
 10-ter).  Gli  ingredienti  simili  o  sostituibili fra
 loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione
 o  nella  preparazione  di  un  prodotto  alimentare  senza
 alterarne la composizione, la natura o il valore percepito,
 purche'  costituiscano  meno  del  2 per cento del prodotto
 finito   e   non  siano  additivi  o  ingredienti  elencati
 nell'allegato  2,  sezione  III,  possono  essere  indicati
 nell'elenco  degli ingredienti con la menzione «contiene...
 e/o...», se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel
 prodotto finito.
 11.  Un  ingrediente composto puo' figurare nell'elenco
 degli  ingredienti con la propria denominazione prevista da
 norme specitiche o consacrata dall'uso in funzione del peso
 globale,   purche'   sia   immediatamente   seguito   dalla
 enumerazione dei propri componenti.
 12.   La  enumerazione  di  cui  al  comma  11  non  e'
 obbligatoria:
 a) se  l'ingrediente composto, la cui composizione e'
 specificata   dalla   normativa   comunitaria   in  vigore,
 rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta
 disposizione  non  si  applica  agli additivi, salvo quanto
 disposto all'art. 7, comma 1;
 b) se  l'ingrediente composto, costituito da miscugli
 di  spezie  e/o  erbe, rappresenta meno del 2 per cento del
 prodotto  finito;  detta  disposizione  non si applica agli
 additivi, salvo quanto disposto all'art. 7, comma 1;
 c) se  l'ingrediente  composto  e' un prodotto per il
 quale  la  normativa  comunitaria  non  rende  obbligatorio
 l'elenco degli ingredienti.
 13.  La  menzione  del  trattamento  di cui all'art. 4,
 comma   3,   non   e'  obbligatoria,  salvo  nel  caso  sia
 espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente
 sottoposto  a  radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere
 sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Etichettatura di frutta, ortaggi e funghi
 1.  Il  comma  8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
 «8.  Tipi  diversi  di  frutta,  di  ortaggi o di funghi, dei quali nessuno  abbia  una  predominanza  di  peso  rilevante,  quando  sono utilizzati  in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di un  prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti  sotto la denominazione generica di "frutta", "ortaggi" o "funghi"   immediatamente  seguita  dalla  menzione  "in  proporzione variabile"  e  dalla  elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi   presenti.   Il  miscuglio  e'  indicato,  nell'elenco  degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti.».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Per  il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n.
 109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si vada
 nella nota all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Ingredienti sostituibili
 1.  Dopo  il  comma  10  dell'articolo 5  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:
 «10-bis.  Gli  ingredienti,  che costituiscono meno del 2 per cento nel  prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti.
 10-ter.   Gli   ingredienti   simili   o   sostituibili  fra  loro, suscettibili   di  essere  utilizzati  nella  fabbricazione  o  nella preparazione   di   un   prodotto   alimentare   senza  alterarne  la composizione,  la natura o il valore percepito, purche' costituiscano meno  del  2  per  cento  del  prodotto finito e non siano additivi o ingredienti  elencati  nell'Allegato  2,  sezione III, possono essere indicati  nell'elenco degli ingredienti con la menzione "contiene ... e/o ...", se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito.».
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Per  il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n.
 109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si vada
 nella nota all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Deroghe per gli ingredienti composti
 1.  Il  comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
 «12. La enumerazione di cui al comma 11 non e' obbligatoria:
 a) se  l'ingrediente composto, la cui composizione e' specificata dalla  normativa  comunitaria  in  vigore, rappresenta meno del 2 per cento  del  prodotto  finito;  detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;
 b) se  l'ingrediente  composto,  costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione  non  si  applica  agli  additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;
 c) se  l'ingrediente  composto  e'  un  prodotto  per il quale la normativa   comunitaria   non   rende   obbligatorio  l'elenco  degli ingredienti.».
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Per  il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n.
 109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si vada
 nella nota all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Ingredienti assimilati agli additivi
 1.  All'articolo 7,  comma  1,  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente:
 «d-bis)  le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse finalita' dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.».
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Il testo vigente dell'art. 7, del decreto legislativo
 27 gennaio 1992, n. 109, cosi' come modificato dal presente
 decreto cosi' recita:
 «Art. 7 (Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti).
 - 1. Non sono considerati ingredienti:
 a)  i  costituenti  di un ingrediente che, durante il
 procedimento  di  lavorazione,  siano stati temporaneamente
 tolti  per esservi immessi successivamente in quantita' non
 superiore al tenore iniziale;
 b) gli   additivi,   la  cui  presenza  nel  prodotto
 alimentare   e'   dovuta  unicamente  al  fatto  che  erano
 contenuti  in  uno  o  piu'  ingredienti di detto prodotto,
 purche' essi non svolgano piu' alcuna funzione nel prodotto
 finito,  secondo  quanto stabilito dai decreti ministeriali
 adottati  ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della
 legge 30 aprile 1962, n. 283;
 c)   i   coadiuvanti   tecnologici:  per  coadiuvante
 tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata
 come  ingrediente alimentare in se', che e' volontariamente
 utilizzata  nella trasformazione di materie prime, prodotti
 alimentari   o   loro   ingredienti,   per   rispettare  un
 determinato  obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o
 trasformazione  e  che  puo'  dar  luogo alla presenza, non
 intenzionale  ma  tecnicamente  inevitabile,  di residui di
 tale  sostanza  o  di  suoi derivati nel prodotto finito, a
 condizione  che questi residui non costituiscano un rischio
 per  la  salute  e  non  abbiano  effetti  tecnologici  sul
 prodotto finito;
 d) le  sostanze  utilizzate,  nelle dosi strettamente
 necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per
 gli  aromi  e  le  sostanze  il  cui uso e' prescritto come
 rivelatore;
 d-bis)  le  sostanze  che,  pur non essendo additivi,
 sono utilizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse
 finalita'  dei  coadiuvanti  tecnologici  e  che  rimangono
 presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata;
 1-bis)  le  esenzioni  di  cui  al  comma  1  non  si
 applicano  nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2,
 sezione III.
 2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta:
 a) nei  prodotti  costituiti  da un solo ingrediente,
 salvo quanto disposto da norme specifiche;
 b) negli  ortofrutticoli freschi, comprese le patate,
 che  non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano
 subito trattamenti;
 c) nel  latte  e nelle creme di latte fermentati, nei
 formaggi,  nel  burro,  purche'  non  siano  stati aggiunti
 ingredienti  diversi  dai costituenti propri del latte, dal
 sale  o  dagli  enzimi e colture di microrganismi necessari
 alla  loro  fabbricazione;  in  ogni caso l'indicazione del
 sale  e'  richiesta  per i formaggi freschi, per i formaggi
 fusi e per il burro;
 d) nelle  acque  gassate che riportano la menzione di
 tale caratteristica nella denominazione di vendita;
 e) nelle  acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei
 vini,  nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre
 con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
 f)   negli   aceti   di   fermentazione,  provenienti
 esclusivamente  da  un  solo prodotto di base e purche' non
 siano stati aggiunti altri ingredienti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Casi di esenzione
 1.  All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «1-bis. Le esenzioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'Allegato 2, sezione III.».
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 -  Per  il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n.
 109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si veda
 nella nota all'art. 5.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Abrogazioni
 1. Nell'Allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono  soppresse  le  denominazioni  «frutta candita» e «ortaggi» e le relative designazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 -   Il   testo  vigente  dell'allegato  1  del  decreto
 legislativo  27 gennaio 1992, n. 109, cosi' come modificato
 dal presente decreto, cosi' recita:
 
 ---->  Vedere tabella alle pagg. 11-12  <----
 
 1.  I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono
 indicati nella tabella seguente:
 Specie animale               Grasso (%)  Tessuto connettivo (%)
 --                        --               -- Mammiferi, esclusi conigli           25               25
 e suini, miscugli di specie
 con predominanza di mammiferi
 
 Suini                                30               25
 
 Volatili e conigli                   15               10
 
 2.  Se  tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o
 di  entrambi  sono superati e tutti gli altri criteri della
 definizione  di  carne sono rispettati, il tenore di «carne
 di»  deve  essere conseguentemente ridotto e la lista degli
 ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura «carne di»,
 l'indicazione  del  grasso  o  del  tessuto connettivo o di
 entrambi.  Il tessuto connettivo, qualora coincide col nome
 specifico della parte anatomica che lo apporta, puo' essere
 designato con tale nome.
 3.  Il  tenore di tessuto connettivo si calcola facendo
 il  rapporto  fra  i  tenori  di collagene e di proteine di
 carne.  Il tenore di collagene e' pari ad 8 volte il tenore
 di idrossiprolina.
 4.   Le  percentuali  di  grasso  e  di  connettivo  si
 applicano  sia  nella  designazione delle carni nella lista
 degli  ingredienti  dei  prodotti  alimentari  sia  per  la
 determinazione della percentuale di cui all'art. 8.
 5.  Le  «carni  meccanicamente  separate»  sono escluse
 dalla  definizione  di  «carne»  di cui al comma 1 e devono
 essere  designate  come  tali seguite dal nome della specie
 animale.
 6.  Il diaframma ed i masseteri fanno parte dei muscoli
 scheletrici; ne sono esclusi il cuore, la lingua, i muscoli
 della  testa  diversi dai masseteri, del carpo, del tarso e
 della coda.
 7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di
 specie  diverse,  le  percentuali di grasso e di connettivo
 sono proporzionali alle relative quantita».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Lista degli ingredienti allergenici
 1.  All'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunte la sezione III e la sezione IV di cui all'Allegato I al presente decreto.
 2.  Le  sostanze  indicate  nella  sezione  IV sono temporaneamente escluse dall'applicazione della sezione III fino al 25 novembre 2007.
 3.  Ogni  modifica  alla  sezione  IV  dell'Allegato  2 del decreto legislativo  27 gennaio  1992,  n.  109  e'  adottata con decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro della salute.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 -  Il testo vigente dell'allegato 2 decreto legislativo
 27 gennaio 1992, n. 109, cosi' come modificato dal presente
 decreto,  cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
 recita:
 
 ---->  Vedere tabella alle pagg. 12-13  <----
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Prodotti contenenti acido glicirrizico
 1. La sezione II dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  109,  e'  completata  con  l'aggiunta  della  categoria di prodotti indicata all'Allegato II al presente decreto.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 -  Per il testo dell'allegato 2 del decreto legislativo
 n. 109 del 1992 si vede nelle note all'art. 8.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Sostanze diverse dagli ingredienti
 1.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo' essere definita, sulla base dei  sistemi di rilevazione analitica disponibili, in attesa di norme comunitarie specifiche, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza di sostanze di cui alla sezione III dell'Allegato  2  del  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 109, diverse dagli ingredienti.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 -  Per il testo dell'allegato 2 del decreto legislativo
 n. 109 del 1992, si veda nelle note all'art. 8.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Norme transitorie
 1. Le etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono  essere  utilizzate  fino al 20 maggio 2006 per i prodotti di cui  all'Allegato  II  e  fino  alla  data  di  entrata in vigore del presente  decreto negli altri casi; i prodotti etichettati entro tali date,  in  modo  non conforme alle disposizioni del presente decreto, possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.
 |  |  |  | Art. 12. Clausola di cedevolezza
 1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,  le  norme  del  presente  decreto,  afferenti a materia  di  competenza  legislativa  delle  regioni e delle province autonome  di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento  delle  direttive  2003/89/CE,  2004/77/CE,  2005/26/CE e 2005/63/CE,  si  applicano  sino alla data di entrata in vigore della normativa  di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 -  L'art.  117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
 recita:
 «Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
 - Per le direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/26/CE e
 2005/63/CE vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Clausola di invarianza della spesa
 1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Storace, Ministro della salute
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato I (previsto dall'art. 8, comma 1)
 Sezione III
 ALLERGENI ALIMENTARI
 Cereali  contenenti  glutine  (cioe'  grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;
 Crostacei e prodotti derivati;
 Uova e prodotti derivati;
 Pesce e prodotti derivati;
 Arachidi e prodotti derivati;
 Soia e prodotti derivati;
 Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio);
 Frutta  a guscio cioe' mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus  avellana),  noci  comuni  (Juglans  regia), noci di acagiu' (Anacardium  occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch),  noci  del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera),   noci   del  Queensland  (Macadamia  ternifolia)  e  prodotti derivati;
 Sedano e prodotti derivati;
 Senape e prodotti derivati;
 Semi di sesamo e prodotti derivati;
 Anidride  solforosa  e  solfiti  in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.
 Sezione IV
 ELENCO DEGLI INGREDIENTI TEMPORANEAMENTE
 ESCLUSI DALLA SEZIONE III
 
 |- Sciroppi di glucosio a base di frumento Cereali contenenti glutine|compreso il destrosio (1) ---------------------------------------------------------------------
 |- Maltodestrine a base di frumento (1) ---------------------------------------------------------------------
 |- Sciroppi di glucosio a base di orzo ---------------------------------------------------------------------
 |- Cereali utilizzati per la distillazione
 |di alcool ---------------------------------------------------------------------
 |- Lisozima (prodotto da uova) utilizzato Uova                      |come additivo del vino ---------------------------------------------------------------------
 |- Albumina (prodotta da uovo) utilizzata
 |come chiarificante del vino e del sidro ---------------------------------------------------------------------
 |- Gelatina di pesce impiegata come
 |supporto per la preparazione di vitamine o Pesce                     |di carotenoidi e per gli aromi ---------------------------------------------------------------------
 |- Gelatina di pesce utilizzata come
 |chiarificante della birra, nel sidro e nel
 |vino --------------------------------------------------------------------- Soia                      |- Olio e grasso di soia raffinato (1) ---------------------------------------------------------------------
 |- Tocoferoli misti naturali (E 306),
 |tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo
 |acetato D-alfa naturale, tocoferolo
 |succinato D-alfa naturale a base di soia ---------------------------------------------------------------------
 |- Oli vegetali derivati da fitosteroli e
 |fitosteroli esteri a base di soia ---------------------------------------------------------------------
 |- Estere di stanolo vegetale prodotto da
 |steroli di olio vegetale a base di soia ---------------------------------------------------------------------
 |- Siero di latte utilizzato nella Latte                     |distillazione per alcool ---------------------------------------------------------------------
 |- Lactitolo ---------------------------------------------------------------------
 |- Prodotti a base di latte (caseine)
 |utilizzati come chiarificanti nel vino e
 |nel sidro ---------------------------------------------------------------------
 |- Frutta a guscio utilizzata nei Frutta a guscio           |distillati di alcool ---------------------------------------------------------------------
 |- Frutta a guscio (mandorle e noci)
 |utilizzate (come aromi) in alcool --------------------------------------------------------------------- Sedano                    |- Olio di foglie e di semi di sedano ---------------------------------------------------------------------
 |- Oleoresina di sedano --------------------------------------------------------------------- Senape                    |- Olio di senape ---------------------------------------------------------------------
 |- Olio di semi di senape ---------------------------------------------------------------------
 |- Oleoresina di semi di senape
 
 (1)  e  prodotti  simili  sempre  che  il processo cui sono stati sottoposti   non   aumenti  il  livello  di  allergenicita'  valutato dall'EFSA per il prodotto da cui sono derivati.
 |  |  |  | Allegato II (previsto dall'art. 9)
 
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 Tipo o categoria di prodotti   |
 alimentari            |     Indicazione obbligatoria =====================================================================
 |  La dicitura "contiene
 |liquirizia" va aggiunta subito
 |dopo l'elenco degli ingredienti,
 |salvo nel caso in cui il termine f) Dolciumi o bevande contenenti  |"liquirizia" figuri gia' acido glicirrizico o il suo sale  |nell'elenco di ingredienti o nella di ammonio in seguito all'aggiunta|denominazione di vendita del delle sostanze stesse o di        |prodotto. In assenza dell'elenco liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a |di ingredienti, l'indicazione una concentrazione pari o         |segue la denominazione di vendita superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l.  |del prodotto. ---------------------------------------------------------------------
 |  All'elenco di ingredienti va
 |aggiunta la seguente indicazione: g) Dolciumi contenenti acido      |"contiene liquirizia - evitare il glicirrizico o il suo sale di     |consumo eccessivo in caso di ammonio in seguito all'aggiunta   |ipertensione". In assenza delle sostanze stesse o di        |dell'elenco di ingredienti, liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a |l'indicazione segue la una concentrazione pari o         |denominazione di vendita del superiore a 4 g/kg.               |prodotto. --------------------------------------------------------------------- h) Bevande contenenti acido       |  All'elenco di ingredienti va glicirrizico o il suo sale di     |aggiunta la seguente indicazione: ammonio in seguito all'aggiunta   |"contiene liquirizia - evitare il delle sostanze stesse o di        |consumo eccessivo in caso di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a |ipertensione". In assenza una concentrazione pari o         |dell'elenco di ingredienti, superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in |l'indicazione segue la caso di bevande contenenti piu' di|denominazione di vendita del 1,2% per volume di alcool. (1)    |prodotto.
 
 (1)  Tale  livello  si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo  o  per  la  ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore.
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