| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto   il  decreto  ministeriale  del  16 ottobre  2003,  Gazzetta Ufficiale  n. 251 del 28 ottobre 2003, con il quale e' stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 la varieta' di barbabietola da zucchero denominata «Ape»;
 Visto  l'art.  17-bis,  terzo  comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina  l'uso  di  denominazioni  di  varieta'  gia'  iscritte al registro nazionale;
 Considerato  che  la  denominazione  «Ape»  puo' essere confusa con altre  denominazioni di varieta' della stessa specie gia' incluse nel catalogo comunitario;
 Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varieta' ha dato esito positivo;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  denominazione della varieta' di barbabietola da zucchero «Ape», iscritta  con decreto ministeriale del 16 ottobre 2003, e' modificata in «Coyote».
 Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 
 Roma, 13 marzo 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 
 Avvertenza:
 Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
 preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
 art.   3,   legge   14 gennaio   1994,   n.  20,  ne'  alla
 registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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