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| Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 22 febbraio 2006 |  | Requisiti   tecnici  della  scommessa  a  totalizzatore  su  gare  di atletica, denominata «Big Race Atletica». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle attivita' di gioco;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile 1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
 Visto l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
 Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante  norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 Visto  il  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138, convertito, con modificazioni,  con  legge  8 agosto  2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 Visto  l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che ha stabilito  che  l'unita'  minima  delle scommesse a totalizzatore, e' pari a 1 euro e la giocata minima e' di 2 euro;
 Visto   il   decreto   interdirettoriale   del  direttore  generale dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi il  quale  ha,  tra  l'altro,  esteso  alle  Agenzie  di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche'  altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
 Visto  il  comunicato  del  Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  del  14 giugno  2003,  n.  136,  con il quale e' stata data evidenza  della  graduatoria  della  selezione  dei  concessionari di attivita'  e  funzioni  pubbliche  relative ai concorsi pronostici su base   sportiva   nonche'   ad  altri  eventuali  giochi  connessi  a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:
 1) Sisal S.p.a.;
 2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;
 3) Snai S.p.a.;
 Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi'  come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che  ha  previsto  che  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa,  gli  eventi  che  ne  costituiscono  l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento;
 Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione autonoma  dei monopoli di Stato del 13 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.   16  del  20 gennaio  2006,  che  consente l'accettazione  delle  scommesse  a  totalizzatore  su  altri  eventi sportivi  specificamente  individuati  nel  programma ufficiale delle scommesse,  redatto  periodicamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato  l'opportunita' di offrire ai giocatori una nuova formula di scommessa a totalizzatore sulle gare atletiche;
 Dispone:
 Art. 1.
 Oggetto del regolamento e definizioni
 1.   Il  presente  decreto  definisce  i  requisiti  tecnici  della scommessa  a  totalizzatore su gare di atletica, denominata «Big Race Atletica».
 2. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 b) apertura  dell'accettazione,  il  momento in cui AAMS dichiara aperta  l'accettazione  della scommessa ed il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare scommesse;
 c) chiusura  dell'accettazione,  il  momento in cui AAMS dichiara chiusa  la  scommessa  ed  il  totalizzatore  nazionale  non  e' piu' abilitato   ad   accettare   scommesse  a  totalizzatore  per  quella scommessa;
 d) concessionario,  l'operatore  di  gioco  individuato  da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
 e) disponibile  a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unita' di scommessa vincenti;
 f) esito,  il  risultato  certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;
 g) esito   pronosticabile   o   concorrente,  la  possibilita'  o l'insieme  delle  possibilita'  contemplate  per  l'evento  su cui si effettua   la   scommessa   a   totalizzatore  denominata  «Big  Race -Atletica»;  tale  scommessa prevede sia esiti pronosticabili singoli (ossia  riferiti  ad un solo concorrente) che esiti pronosticabili di gruppo (ossia riferiti a piu' concorrenti);
 h) evento,   l'avvenimento   sportivo   su  cui  si  effettua  la scommessa;
 i) giocata,  l'insieme  delle  unita'  di  scommessa proposte dal partecipante;
 l) giocata  accettata,  la  giocata  registrata dal totalizzatore nazionale;
 m) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
 n) giocata  sistemistica  o a sistema, la formulazione abbreviata di  una serie di unita' di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
 o) giocata   valida,   la  giocata  accettata  dal  totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
 p) jackpot  o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in cui non risultino unita' di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
 q) palinsesto,  programma  degli  eventi  ed  elenco  degli esiti pronosticabili sui quali e' possibile scommettere;
 r) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
 s) posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unita' di scommessa;
 t) pronostico,  l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o sugli eventi componenti la scommessa;
 u) punto  di  vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di  terminale  di  gioco,  aperto  al  pubblico,  ovvero  agenzia  di scommesse,  che aderisce ad un singolo concessionario con il quale e' anche  collegato telematicamente e che, previo rilascio di nulla osta da  parte  di  AAMS  ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata dall'autorita'  di  pubblica  sicurezza  di cui all'art. 88 del regio decreto  del  18 giugno  1931,  n.  773,  gestisce il rapporto con il partecipante,  effettua  le  giocate sui terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del  Ministro  delle  finanze  2 agosto  1999,  n.  278,  cosi'  come modificato  dal  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;
 v) quota,   il   numero,   determinato  secondo  quanto  disposto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,  cosi'  come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  5 agosto  2004, n. 229, il quale, moltiplicato per la posta  unitaria  di  gioco,  determina  l'importo  della  vincita  di ciascuna unita' di scommessa vincente;
 z) ricevuta   di   partecipazione,   il   titolo  che  garantisce l'avvenuta  registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che  costituisce,  in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
 aa)  schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i  contenuti  specifici  sono  stabiliti  da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente   quella   di  riportare  i  pronostici  espressi  dal partecipante;
 bb)  terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal  concessionario  ed  utilizzata  dai  punti  di  vendita,  per la digitazione  dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
 cc)   totalizzatore   nazionale,  il  sistema  di  elaborazione centrale,  organizzato  da  AAMS,  per  la gestione delle scommesse a totalizzatore;
 dd)   unita'  di  scommessa,  l'insieme  minimo  di  pronostici necessario per potere accettare la scommessa;
 ee)  unita' di scommessa vincente, l'unita' di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.
 |  |  |  | Art. 2. Eventi ammessi
 1.  Oggetto  della scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica», sono  tutte  le gare di atletica relative a competizioni nazionali ed internazionali.
 |  |  |  | Art. 3. Caratteristiche della scommessa «Big Race - Atletica»
 1.  La scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica» consiste nel pronosticare   i   primi  tre  concorrenti  classificati  nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della gara oggetto di scommessa.
 2.  I concorrenti dell'evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS  nella lista degli esiti pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa «Big Race - Atletica».
 3.  Tutte  le  comunicazioni  relative  a modificazioni della lista degli   esiti   pronosticabili,   derivanti   da   ritiro  ovvero  da sostituzione   di  un  concorrente  con  altro  concorrente,  saranno tempestivamente rese pubbliche da AAMS.
 4.  La  giocata  minima  non  puo' essere inferiore a due unita' di scommessa  e  puo'  derivare  anche  dalla ripetizione di una singola unita' di scommessa.
 5. La giocata massima relativa alla scommessa «Big Race - Atletica» non puo' superare le 10.000 unita' di scommessa. Entro tale limite e' consentita la ripetizione di una giocata, di una giocata sistemistica e di una giocata a caratura.
 6.  La posta di gioco per ciascuna unita' di scommessa e' pari ad 1 euro.
 |  |  |  | Art. 4. Giocate sistemistiche ed a caratura
 1.  Le  giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica» sono:
 a.  sistema  denominato  NX,  ovvero  le  combinazioni  in ordine derivanti dall'indicazione di tre, quattro o «n» concorrenti;
 b.  sistema  denominato  G1,  ovvero  le  combinazioni  in ordine possibili  tra un concorrente designato vincente ed altri «n», minimo due,  concorrenti  ad  occupare,  in  qualsiasi  ordine,  le restanti posizioni libere;
 c.  sistema  denominato  G2,  ovvero  le  combinazioni  in ordine possibili  tra due concorrenti designati nei primi due posti ed altri «n»,  minimo  uno,  ad  occupare,  in  qualsiasi  ordine, le restanti posizioni libere;
 d.  sistema  denominato  P1,  ovvero  le  combinazioni  in ordine possibili  tra  un  concorrente  designato  al primo, secondo o terzo posto ed altri «n», minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 e.  sistema  denominato  P2,  ovvero  le  combinazioni  in ordine possibili  tra  due  concorrenti  designati al primo, secondo o terzo posto  ed altri «n», minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 f.  sistema  denominato  T3,  ovvero  le  combinazioni  in ordine possibili tra uno o piu' concorrenti designati per ciascuna delle tre posizioni possibili.
 2.  AAMS  puo' stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di giocate sistemistiche.
 3.  Sono  ammesse  per  la  scommessa  a  totalizzatore «Big Race - Atletica»  giocate  a caratura. La giocata a caratura minima non puo' essere  inferiore  a  16  unita'  di  scommessa.  Per  ogni giocata a caratura  accettata,  il  terminale  di  gioco emette tante cedole di caratura   quante  sono  le  suddivisioni  stabilite  all'atto  della giocata. Il numero delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di  2  ed un massimo di 100. L'importo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore  nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L'importo minimo unitario della cedola di caratura non puo' essere  inferiore  a  quello  della  giocata  minima  prevista per la scommessa.
 4.   La   cedola   di   caratura,   che   costituisce  ricevuta  di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
 a. denominazione del concessionario;
 b.  codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 c.  identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica»;
 d.  numero della scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica», anno e data di effettuazione della medesima;
 e. pronostici contenuti nella giocata;
 f. numero delle unita' di scommessa accettate;
 g.  identificativo  univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
 h.  numero  identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
 i.  importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola  cedola  di  caratura;  l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
 l.  data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a caratura assegnata dal totalizzatore nazionale.
 5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale   importo  di  vincita,  ricavato  dal  quoziente  tra l'importo  dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.
 |  |  |  | Art. 5. Ricevuta di partecipazione
 1.   La  ricevuta  di  partecipazione  della  scommessa  «Big  Race -Atletica»  e' emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
 2.  La  ricevuta  di  partecipazione  contiene  almeno  i  seguenti elementi:
 a. denominazione del concessionario;
 b.  codice  identificativo  del  punto vendita e del terminale di gioco emittente;
 c.  identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica»;
 d.  numero della scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica», anno e data di effettuazione della medesima;
 e. pronostici contenuti nella giocata;
 f. numero delle unita' di scommessa accettate;
 g.    identificativo   univoco   assegnato   alla   giocata   dal totalizzatore nazionale;
 h. importo complessivo della giocata;
 i.  data  e  ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizzatore nazionale;
 l. numero di ripetizioni della scommessa.
 |  |  |  | Art. 6. Modalita' di partecipazione
 1.  La  partecipazione  alle  scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando  i  risultati  sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione  diretta sui terminali di gioco a seguito di dettatura da parte del partecipante.
 |  |  |  | Art. 7. Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa «Big Race - Atletica»
 1.  E'  prevista  un'unica  categoria  di  vincita per le unita' di scommessa  indicanti  la  combinazione  vincente,  ovvero i primi tre concorrenti   classificati  nell'esatta  successione  dell'ordine  di arrivo della gara oggetto di scommessa.
 2.  Il  calcolo  della quota e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,  cosi'  come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
 3.  Qualora  non  risultino  unita'  di  scommessa  vincenti per la scommessa  «Big  Race -Atletica», il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa «Big Race -Atletica».
 4.  Nel  caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a totalizzatore   «Big  Race  -  Atletica»,  non  risultino  unita'  di scommessa  vincenti,  il  disponibile  a vincite sara' assegnato alla giocata  sorteggiata  tra  tutte  le  unita'  di scommessa valide. Le modalita'  di sorteggio sono definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 |  |  |  | Art. 8. Determinazione delle unita' di scommessa vincenti nei casi di parita' 1.  In  caso  di  esito  di  parita'  sono  considerate le seguenti ipotesi:
 a) parita' tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica  quota,  le  unita'  di  scommessa che indicano in qualsiasi ordine al primo ed al secondo posto i due concorrenti classificati in parita'  al primo posto ed esattamente il concorrente classificato al terzo posto;
 b) parita' tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica  quota,  le  unita'  di  scommessa che indicano in qualsiasi ordine i tre concorrenti classificati in parita' al primo posto;
 c)  parita'  tra  due  o  piu' concorrenti al secondo posto: sono vincenti,  con  un'unica quota di vincita, le unita' di scommessa che indicano  in  qualsiasi  ordine  al secondo ed al terzo posto due dei concorrenti  classificati  in parita' al secondo posto ed esattamente nell'ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;
 d)  parita'  tra  due  o  piu'  concorrenti  al terzo posto: sono vincenti,  con  un'unica quota di vincita, le unita' di scommessa che indicano  al  terzo  posto  uno  dei  due concorrenti classificati in parita'  al  terzo  posto  ed  esattamente  nell'ordine  richiesto  i concorrenti classificati al primo ed al secondo posto.
 |  |  |  | Art. 9. Validita' degli eventi
 1.  Per  la determinazione dei casi di validita' delle scommesse si applicano  le disposizioni dell'art. 9 del decreto del Ministro delle finanze  2 agosto  1999,  n. 278, cosi' come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
 2.  In particolare, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 5 del citato  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  nel  caso di mancata partecipazione  all'evento  di  un concorrente le scommesse accettate comprendenti  il numero d'ordine indicante quel concorrente risultano perdenti.
 3.  Nel  caso  in  cui  l'ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella   lista  degli  esiti  pronosticabili  contenga  un  numero  di concorrenti   inferiore  a  quello  minimo  richiesto  per  accettare un'unita' di scommessa, la scommessa e' soggetta a rimborso.
 |  |  |  | Art. 10. Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicita'
 1.  Le comunicazioni relative alla scommessa «Big Race - Atletica», nonche' il bollettino ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono  trasmesse  per  via  telematica  dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS, www.aams.it
 2.  Gli  esiti  delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili  ed accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete.
 3.  Copia  del presente decreto e' esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.
 |  |  |  | Art. 11. Palinsesto della scommessa
 1.   Il  palinsesto  della  scommessa  «Big  Race  -  Atletica»  e' predisposto da AAMS.
 2.  Il  palinsesto  stabilisce  la lista degli esiti pronosticabili oggetto di scommessa, specificando il loro numero ed indicando quelli singoli,  ossia  riferiti  ad un solo concorrente, e di gruppo, ossia riferiti a piu' concorrenti.
 3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa «Big Race  -  Atletica»  e'  stabilita  la  data di apertura e di chiusura dell'accettazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 febbraio 2006
 Il direttore generale: Tino
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 350
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