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| Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 13 marzo 2006 |  | Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita di una nuova confezione della  specialita' medicinale «Rebetol (ribavirina)», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione C n. 84/2006). |  | 
 |  |  |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  di una nuova confezione   della   specialita'  medicinale  «Rebetol»  (ribavirina) autorizzata  con  procedura  centralizzata  europea dalla Commissione europea  con  decisione  del 25 gennaio 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/99/107/004 1 flacone 100 ml soluzione orale (40 mg/ml).
 Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute, di concerto con i Ministri  della  funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data  20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art, 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14/15 febbraio 2006;
 Vista  la deliberazione n. 4 in data 22 febbraio 2006 del consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore generale;
 Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  «Rebetol»  debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
 Determina:
 Art. 1.
 Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.
 Alla  specialita'  medicinale REBETOL (ribavirina) nella confezione indicata  viene  attribuito  il  seguente  numero  di identificazione nazionale:
 confezione: 1 flacone 100 ml soluzione orale (40 mg/ml);
 A.I.C. n. 034459040/E (in base 10), 10VMF0 (in base 32).
 Indicazioni terapeutiche:
 REBETOL   e'   utilizzabile,   in   regime  di  combinazione  con interferone  alfa-2b, per il trattamento di bambini e adolescenti dai tre  anni  in  su,  affetti  da  epatite  cronica  C, mai trattati in precedenza,  senza  scompenso  epatico,  e  con  presenza  di HCV-RNA sierico.  La  decisione  di trattare deve essere presa caso per caso, valutando   ogni   evidenza   di   progressione   di  malattia  quali infiammazione  epatica e fibrosi, cosi' come i fattori prognostici di sicurezza osservati negli studi clinci su pazienti pediatrici.
 REBETOL non deve essere utilizzato in monoterapia.
 Non  sono disponibili dati di efficacia e sicurezza sull'impiego di REBETOL  in  bambini  e  adolescenti con interferone pugilato o altri tipi di interferone (ad esempio diversi dall'alfa 2b).
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La   specialita'   medicinale   REBETOL  (ribavirina)  nella  nuova confezione e' classificata come segue:
 confezione:  1 flacone 100 ml soluzione orale (40 mg/ml) - A.I.C. n. 034459040/E (in base 10), 10VMF0 (in base 32);
 classe di rimborsabilita' «H»;
 prezzo ex factory (IVA esclusa) 84,00 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa) 138,63 euro.
 Sconto  obbligatorio  del 25% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
 OSP2:   medicinale   soggetto   a  prescrizione  medica  limitativa utilizzabile  in  ambiente  ospedaliero,  o  in una struttura ad esso assimilabile,  o  in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.
 |  |  |  | Art. 4. Farmacovigilanza
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di   cui   al   decreto  del  21 novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale 1° dicembre  2003), e successivi aggiornamenti; al termine della fase di  monitoraggio  intensivo  vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 
 Roma, 13 marzo 2006
 
 Il direttore generale: Martini
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