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| Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2006 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO |  | DELIBERAZIONE 22 febbraio 2006 |  | Trasformazione  delle  scadenze. Parziale abrogazione del decreto del Ministro  del  tesoro  22 giugno  1993 «Despecializzazione degli enti creditizi:  operativita'  a  medio-lungo  termine». (Deliberazione n. 242). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto  il  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB»;
 Visto l'art. 4, comma 1, TUB, che stabilisce che la Banca d'Italia, nell'esercizio  delle  funzioni di vigilanza, formula le proposte per le  deliberazioni  di  competenza del CICR previste, tra l'altro, nel titolo II del medesimo testo unico;
 Visto  l'art. 53, comma 1, lettere b), c) e d), TUB che attribuisce alla  Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il compito  di  emanare  disposizioni  di  carattere  generale  aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le  partecipazioni  detenibili  e  l'organizzazione  amministrativa e contabile e i controlli interni;
 Visto  l'art.  67, comma 1, lettere b), c) e d) TUB che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla   capogruppo,   con   provvedimenti   di  carattere  generale  o particolare,    disposizioni,    concernenti   il   gruppo   bancario complessivamente  considerato  o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento   del  rischio  nelle  sue  diverse  configurazioni,  le partecipazioni   detenibili   e   l'organizzazione  amministrativa  e contabile e i controlli interni;
 Visto  il  decreto  n.  242630 - assunto dal Ministro del tesoro il 22 giugno   1993,   previa   deliberazione   CICR   -   in   tema  di «Despecializzazione  degli enti creditizi: operativita' a medio-lungo termine», e segnatamente i paragrafi:
 «1.  Rischi  connessi  alla  trasformazione delle scadenze», ove si prevede  che  le banche e i gruppi bancari pongono in essere tutte le misure  appropriate  al  fine di prevenire e gestire i diversi rischi scaturenti  da  un'elevata trasformazione delle scadenze, attenendosi alle istruzioni dettate in materia dalla Banca d'Italia;
 «2.  Credito  a  medio-lungo  termine»,  in  base al quale la Banca d'Italia detta criteri volti a regolare la possibilita' di operare in misura  significativa  nel comparto del credito a medio-lungo termine alle imprese secondo una logica di gradualita';
 «3.  Bilanciamento delle scadenze», ove si stabilisce che le banche e  i  gruppi  bancari  hanno  cura di contenere l'utilizzo di fondi a breve termine per finanziare l'attivita' a medio lungo termine, e che a  tal fine la Banca d'Italia stabilisce regole volte a contenere gli investimenti in immobili e partecipazioni entro l'ammontare dei fondi patrimoniali,  nonche'  a  correlare  l'ammontare  delle  attivita' a medio-lungo   termine,  considerate  anche  in  relazione  alla  loro liquidabilita',  con  passivita'  caratterizzate  dalla  presenza  di vincoli  temporali  al rimborso o comunque da un sufficiente grado di stabilita';
 Visto  il  decreto  n.  242632 - assunto dal Ministro del tesoro il 22 giugno   1993,   previa   deliberazione   CICR   -   in   tema  di «Partecipazioni  detenibili  dagli  enti  e gruppi creditizi», che al paragrafo   1,   secondo   capoverso,   stabilisce   che  l'ammontare complessivo  degli  investimenti  in partecipazioni e in immobili non puo' comunque superare il limite del patrimonio di vigilanza;
 Ritenuto che l'innovazione e lo sviluppo dei mercati finanziari, la diversificazione  e  la  stabilizzazione  delle  fonti  di  raccolta, l'evoluzione   degli   assetti  organizzativi  e  delle  tecniche  di misurazione   e  controllo  dei  rischi,  l'esperienza  maturata  nel comparto  del  credito  oltre  il  breve alle imprese consentono alle banche  e ai gruppi bancari di gestire in autonomia i rischi connessi allo  squilibrio di scadenze dei flussi finanziari e al finanziamento degli investimenti produttivi;
 Ritenute non piu' sussistenti, nell'attuale contesto operativo e di mercato, le ragioni in base alle quali sono state a suo tempo dettate regole volte a limitare la trasformazione delle scadenze e il credito a medio-lungo termine, ferma restando la necessita' per le banche e i gruppi bancari di dotarsi di un assetto organizzativo e dei controlli interni  idoneo  a  controllare  e  gestire  tutti  i rischi connessi all'attivita'  svolta,  ivi  compresi  i  rischi  di  liquidita' e di trasformazione delle scadenze;
 Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
 Delibera:
 Art. 1.
 1.  Sono abrogati i seguenti paragrafi del decreto del Ministro del tesoro  22 giugno  1993,  n.  242630,  in tema di «Despecializzazione degli enti creditizi: operativita' a medio-lungo termine»:
 paragrafo   «1.   Rischi   connessi   alla  trasformazione  delle scadenze»;
 paragrafo «2. Credito a medio-lungo termine»;
 paragrafo «3. Bilanciamento delle scadenze».
 2.  Resta  fermo  che l'ammontare complessivo degli investimenti in partecipazioni e in immobili non puo' comunque superare il limite del patrimonio  di  vigilanza,  secondo  quanto  previsto dal decreto del Ministro  del  tesoro  22 giugno  1993,  n.  242632,  in  materia  di «Partecipazioni detenibili dagli enti e gruppi creditizi».
 |  |  |  | Art. 2. La presente delibera, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  entra  in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
 Roma, 22 febbraio 2006
 Il Presidente: Tremonti
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