Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERAZIONE 22 febbraio 2006
Trasformazione delle scadenze. Parziale abrogazione del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993 «Despecializzazione degli enti creditizi: operativita' a medio-lungo termine». (Deliberazione n. 242).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB»;
Visto l'art. 4, comma 1, TUB, che stabilisce che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste, tra l'altro, nel titolo II del medesimo testo unico;
Visto l'art. 53, comma 1, lettere b), c) e d), TUB che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
Visto l'art. 67, comma 1, lettere b), c) e d) TUB che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
Visto il decreto n. 242630 - assunto dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, previa deliberazione CICR - in tema di «Despecializzazione degli enti creditizi: operativita' a medio-lungo termine», e segnatamente i paragrafi:
«1. Rischi connessi alla trasformazione delle scadenze», ove si prevede che le banche e i gruppi bancari pongono in essere tutte le misure appropriate al fine di prevenire e gestire i diversi rischi scaturenti da un'elevata trasformazione delle scadenze, attenendosi alle istruzioni dettate in materia dalla Banca d'Italia;
«2. Credito a medio-lungo termine», in base al quale la Banca d'Italia detta criteri volti a regolare la possibilita' di operare in misura significativa nel comparto del credito a medio-lungo termine alle imprese secondo una logica di gradualita';
«3. Bilanciamento delle scadenze», ove si stabilisce che le banche e i gruppi bancari hanno cura di contenere l'utilizzo di fondi a breve termine per finanziare l'attivita' a medio lungo termine, e che a tal fine la Banca d'Italia stabilisce regole volte a contenere gli investimenti in immobili e partecipazioni entro l'ammontare dei fondi patrimoniali, nonche' a correlare l'ammontare delle attivita' a medio-lungo termine, considerate anche in relazione alla loro liquidabilita', con passivita' caratterizzate dalla presenza di vincoli temporali al rimborso o comunque da un sufficiente grado di stabilita';
Visto il decreto n. 242632 - assunto dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, previa deliberazione CICR - in tema di «Partecipazioni detenibili dagli enti e gruppi creditizi», che al paragrafo 1, secondo capoverso, stabilisce che l'ammontare complessivo degli investimenti in partecipazioni e in immobili non puo' comunque superare il limite del patrimonio di vigilanza;
Ritenuto che l'innovazione e lo sviluppo dei mercati finanziari, la diversificazione e la stabilizzazione delle fonti di raccolta, l'evoluzione degli assetti organizzativi e delle tecniche di misurazione e controllo dei rischi, l'esperienza maturata nel comparto del credito oltre il breve alle imprese consentono alle banche e ai gruppi bancari di gestire in autonomia i rischi connessi allo squilibrio di scadenze dei flussi finanziari e al finanziamento degli investimenti produttivi;
Ritenute non piu' sussistenti, nell'attuale contesto operativo e di mercato, le ragioni in base alle quali sono state a suo tempo dettate regole volte a limitare la trasformazione delle scadenze e il credito a medio-lungo termine, ferma restando la necessita' per le banche e i gruppi bancari di dotarsi di un assetto organizzativo e dei controlli interni idoneo a controllare e gestire tutti i rischi connessi all'attivita' svolta, ivi compresi i rischi di liquidita' e di trasformazione delle scadenze;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Delibera:
Art. 1.
1. Sono abrogati i seguenti paragrafi del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242630, in tema di «Despecializzazione degli enti creditizi: operativita' a medio-lungo termine»:
paragrafo «1. Rischi connessi alla trasformazione delle scadenze»;
paragrafo «2. Credito a medio-lungo termine»;
paragrafo «3. Bilanciamento delle scadenze».
2. Resta fermo che l'ammontare complessivo degli investimenti in partecipazioni e in immobili non puo' comunque superare il limite del patrimonio di vigilanza, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632, in materia di «Partecipazioni detenibili dagli enti e gruppi creditizi».
 
Art. 2.
La presente delibera, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Roma, 22 febbraio 2006
Il Presidente: Tremonti
 
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