IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB»; Visto l'art. 4, comma 1, TUB, che stabilisce che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste, tra l'altro, nel titolo II del medesimo testo unico; Visto l'art. 11 TUB, il quale, tra l'altro: i) al comma 1, definisce la raccolta del risparmio quale acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma; ii) al comma 2, vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico; iii) al comma 4-ter, attribuisce al CICR, nei casi non disciplinati dalla legge, il potere di fissare limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta diversi dalle obbligazioni; Visti gli articoli 130 e 131 TUB, che assoggettano a sanzione penale l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 del medesimo TUB; Viste le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti finanziari e, in particolare, gli articoli 2412, 2483 e 2526; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari e, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera a), che inserisce nell'art. 2412 del codice civile un nuovo quarto comma, secondo cui al computo del limite fissato dal primo comma del medesimo articolo per le emissioni obbligazionarie concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla societa' per obbligazioni emesse da altre societa', anche estere; Vista la propria deliberazione del 19 luglio 2005, in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche; Visto l'art. 4, comma 1, della citata deliberazione, che determina il limite complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta attraverso un richiamo a quanto previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile per le obbligazioni; Ravvisata la necessita' di integrare la precedente deliberazione al fine di tener conto, nella definizione del predetto limite, anche degli importi relativi alle garanzie di cui al citato quarto comma dell'art. 2412 del codice civile, introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262; Su proposta formulata dalla Banca d'Italia; Delibera: Nell'art. 4 della deliberazione del CICR del 19 luglio 2005 in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla societa' per obbligazioni e altri strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, emessi da altre societa', anche estere». La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 22 febbraio 2006 Il Presidente: Tremonti |