| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto  il  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB»;
 Visto l'art. 4, comma 1, TUB, che stabilisce che la Banca d'Italia, nell'esercizio  delle  funzioni di vigilanza, formula le proposte per le  deliberazioni  di  competenza del CICR previste, tra l'altro, nel titolo II del medesimo testo unico;
 Visto l'art. 11 TUB, il quale, tra l'altro:
 i) al   comma  1,  definisce  la  raccolta  del  risparmio  quale acquisizione  di  fondi  con  obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma;
 ii) al  comma  2,  vieta  ai  soggetti  diversi  dalle  banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;
 iii) al   comma   4-ter,   attribuisce  al  CICR,  nei  casi  non disciplinati  dalla  legge, il potere di fissare limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta diversi dalle obbligazioni;
 Visti  gli  articoli 130  e  131  TUB,  che assoggettano a sanzione penale   l'attivita'  di  raccolta  del  risparmio  tra  il  pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 del medesimo TUB;
 Viste le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni, titoli  di debito e altri strumenti finanziari e, in particolare, gli articoli 2412, 2483 e 2526;
 Vista  la  legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la  tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari e, in particolare,  l'art. 11, comma 1, lettera a), che inserisce nell'art. 2412  del codice civile un nuovo quarto comma, secondo cui al computo del  limite  fissato  dal  primo  comma  del medesimo articolo per le emissioni  obbligazionarie concorrono gli importi relativi a garanzie comunque  prestate  dalla  societa'  per obbligazioni emesse da altre societa', anche estere;
 Vista  la  propria  deliberazione del 19 luglio 2005, in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;
 Visto  l'art. 4, comma 1, della citata deliberazione, che determina il  limite  complessivo  delle  emissioni  di strumenti finanziari di raccolta  attraverso  un  richiamo  a quanto previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile per le obbligazioni;
 Ravvisata la necessita' di integrare la precedente deliberazione al fine  di  tener  conto,  nella definizione del predetto limite, anche degli  importi  relativi  alle garanzie di cui al citato quarto comma dell'art.  2412 del codice civile, introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262;
 Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
 Delibera:
 Nell'art.  4  della  deliberazione  del  CICR del 19 luglio 2005 in materia  di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 «1-bis.  Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi  relativi  a  garanzie  comunque  prestate dalla societa' per obbligazioni e altri strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, emessi da altre societa', anche estere».
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 Roma, 22 febbraio 2006
 Il Presidente: Tremonti
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