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| Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE |  | DECRETO 9 febbraio 2006 |  | Organizzazione  interna  del  Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE 
 Vista  la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
 Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante la disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520;
 Visto  il  decreto  legislativo  in  data  30 luglio  1999, n. 303, recante  l'ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, come   modificato  ed  integrato  dal  decreto  legislativo  in  data 5 dicembre 2003, n. 343;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio  2002,  recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza  del Consiglio dei Ministri», in particolare l'art. 10 con cui  sono stati individuati, fra l'altro, il numero massimo di uffici e  servizi  del  Dipartimento  per  il  coordinamento delle politiche comunitarie;
 Visto  il decreto del Ministro per le politiche comunitarie in data 10 febbraio   2004,   in   ordine  alla  organizzazione  interna  del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, di nomina a Ministro senza portafoglio dell'on. prof. Giorgio La Malfa;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 aprile  2005  di  conferimento  dell'incarico  a  Ministro  per le politiche comunitarie all'on. prof. Giorgio La Malfa;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio  2005,  registrato  alla  Corte dei conti il 13 maggio 2005, recante delega di funzioni al Ministro per le politiche comunitarie;
 Vista  la  legge  4 febbraio  2005,  n. 11, recante «norme generali sulla  partecipazione  dell'Italia  al processo normativo dell'Unione europea e sulla procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
 Visto  in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,  della  citata legge 4 febbraio  2005,  n.  11,  con  il  quale  viene istituito presso la Presidenza  del  Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per  gli affari comunitari europei (CIACE), presieduto dal Presidente del   Consiglio   dei  Ministri  o  dal  Ministro  per  le  politiche comunitarie;
 Visto  in particolare, l'art. 2, comma 4, della richiamata legge n. 11/2005,  che  prevede  l'istituzione del Comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie  coordinato  e  presieduto  dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato;
 Visto  il  comma  4  del  medesimo  art.  2 che rimette ad apposito decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri il funzionamento del  Comitato  interministeriale  per  gli  affari comunitari europei (CIACE)   e  ad  apposito  decreto  ministeriale  la  disciplina  del funzionamento del Comitato tecnico permanente;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio  2006,  concernente il regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE);
 Visto  il  proprio  decreto  ministeriale  in  data 9 gennaio 2006, recante  il  regolamento  per  il  funzionamento del Comitato tecnico permanente;
 Ritenuto   necessario  procedere  all'adeguamento  della  struttura dipartimentale  ai  fini  di  una  piu'  consona  razionalizzazione e funzionalita'   nell'organizzazione   e   per   una  piu'  efficiente rispondenza  alle  mutate  esigenze  cui  l'amministrazione  deve far fronte,  soprattutto  in  conseguenza della recente istituzione degli organismi  sopra  citati e del conseguente incremento delle attivita' connesse al funzionamento degli stessi;
 Ritenuto  altresi'  necessario,  ai  suddetti  fini,  istituire una struttura di livello dirigenziale generale specificamente dedicata al funzionamento   del   Comitato   interministeriale   per  gli  affari comunitari  europei  (CIACE)  e del Comitato tecnico permanente, come previsto  dal  combinato  disposto dell'art. 4 del richiamato decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2006 e dell'art. 5 del menzionato decreto ministeriale 9 gennaio 2006;
 Sentite le organizzazioni sindacali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il   presente   decreto  disciplina  l'organizzazione  interna  del Dipartimento  per  il  coordinamento  delle politiche comunitarie, di seguito   denominato  Dipartimento,  secondo  quanto  previsto  negli articoli seguenti.
 |  |  |  | Art. 2. Competenze
 1. Il Dipartimento e' la struttura di supporto di cui il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  si  avvale,  ai  sensi dell'art. 3 del decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l'attivita' inerente all'attuazione  degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e  per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa  comunitaria,  ai  fini  della  definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.
 Il   Dipartimento   cura   e   segue   la  predisposizione,  l'iter parlamentare   e   l'attuazione   della  legge  comunitaria  annuale; assicura,   durante   il   procedimento   normativo  comunitario,  il monitoraggio   del   processo   decisionale;   segue  il  contenzioso comunitario,  adoperandosi  per  prevenirlo;  promuove l'informazione sull'attivita'   dell'Unione  europea  e  coordina,  in  materia,  le iniziative di formazione.
 2.   In  particolare  il  Dipartimento  provvede  agli  adempimenti riguardanti:
 a) il   coordinamento,   nella   fase  di  predisposizione  della normativa  comunitaria,  delle amministrazioni dello Stato competenti per  settore,  delle  regioni,  degli operatori privati e delle parti sociali  interessate,  al  fine  della  definizione  della  posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea;
 b) le attivita' necessarie ad assicurare, durante il procedimento normativo   comunitario,   il   costante  monitoraggio  del  processo decisionale  anche al fine di consentire, ove ritenuto necessario, il regolare aggiornamento delle posizioni italiane;
 c) l'istruttoria degli affari relativi a questioni comunitarie di propria  competenza per le determinazioni del Consiglio dei Ministri, verificandone l'attuazione;
 d) la  cura dei rapporti con gli Uffici della Commissione europea per la trattazione degli affari comunitari di propria competenza;
 e) le   attivita'   connesse   allo  svolgimento  della  sessione comunitaria  della  Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 10 della legge  9 marzo  1989, n. 86, e successive modifiche, in coordinamento con  l'ufficio  di  segreteria  della predetta Conferenza, nonche' al coordinamento  delle  attivita' delle regioni in sede comunitaria, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali;
 f) la  preparazione, d'intesa con le Amministrazioni interessate, delle  attivita'  relative  alle  riunioni  del Consiglio dell'Unione europea  Competitivita',  nonche'  delle  altre attivita' relative al mercato  interno ed al funzionamento del Comitato consultivo previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni  e  della  segreteria  permanente di cui al comma 3 del medesimo art. 4;
 g) l'attuazione  della  legge  9 marzo  1989, n. 86, e successive modifiche  curando,  in  particolare, la preparazione della relazione annuale  al  Parlamento  sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario;
 h) la  predisposizione,  l'iter parlamentare e l'attuazione della legge  comunitaria  annuale, nonche' la promozione, in collaborazione con  le  amministrazioni interessate, dei procedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme adottate dall'Unione europea;
 i) il  coordinamento,  la  vigilanza  ed  il  monitoraggio  sulla corretta  e  tempestiva  attuazione delle disposizioni comunitarie da parte delle amministrazioni pubbliche e delle regioni;
 j) l'attuazione   delle   azioni   necessarie  per  prevenire  il contenzioso comunitario, per assicurare in fase di contenzioso, fatte salve  le  competenze  proprie  del Ministero degli affari esteri, le condizioni di una adeguata difesa delle posizioni nazionali di fronte alla   Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee  ed  adempiere tempestivamente alle pronunce della stessa;
 k) il  coordinamento  delle  Amministrazioni  dello  Stato, delle regioni,  delle  parti  sociali  e degli operatori pubblici e privati nella fase di predisposizione dei provvedimenti comunitari in materia di  politica  economica  generale  e  dell'armonizzazione  in materia fiscale e movimenti di capitale;
 l) la  promozione delle candidature dei cittadini italiani presso le istituzioni comunitarie, utilizzando a tal fine il Comitato per la promozione   delle   candidature  di  cittadini  italiani  presso  le istituzioni comunitarie, istituito presso il Dipartimento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2003;
 m) la  rappresentanza  della  Repubblica italiana nell'ambito del Centro nazionale di informazione e documentazione europea - C.I.D.E.
 |  |  |  | Art. 3. Capo del Dipartimento
 1.  Il  capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21   e   28   della   legge  23 agosto  1988,  n.  400  e  successive modificazioni,  cura  l'organizzazione  del  Dipartimento  e risponde della  sua  attivita'  e  dei  risultati  raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro.
 2.  Il  capo  del  Dipartimento,  che  si  avvale  di  una  propria segreteria,  cura  i  rapporti  con  il Segretario generale e con gli altri  Dipartimenti  ed  Uffici  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri   e   partecipa   alle   riunioni   di  consultazione  e  di coordinamento con il Segretario generale.
 3.  Le  funzioni  vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del capo  del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al coordinatore di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza  di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente di  prima  fascia da piu' tempo in servizio nella qualifica presso il Dipartimento.
 4.  Il  capo  del Dipartimento coordina ogni attivita' di carattere generale,   nonche'   quelle   strumentali   al   funzionamento   del Dipartimento medesimo. E' responsabile della gestione e controllo del personale per la parte di competenza del Dipartimento.
 5.   Il  capo  del  Dipartimento,  quale  titolare  del  centro  di responsabilita'  amministrativa  relativo al Dipartimento, assume gli impegni e dispone i pagamenti che gravano sui capitoli di competenza. E'  responsabile  dell'intera  gestione  amministrativo-contabile  di tutte  le disponibilita' finanziarie, ivi comprese quelle riguardanti i  fondi comunitari attribuiti al Dipartimento per effetto di accordi di  gemellaggio. E' altresi' responsabile della gestione di eventuali fondi strutturali comunitari.
 6.  Alle  dirette  dipendenze  del  capo  del Dipartimento opera il Servizio  affari generali e del personale, contabilita' e biblioteca, cui  sono  demandate  le  incombenze  relative  ai  punti  4  e 5 che precedono.  Inoltre, cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e,  in  coordinamento  con  i  competenti  dipartimenti  e uffici del Segretariato generale, la gestione del personale e gli adempimenti in materia contabile.
 7.  Il  capo  del  Dipartimento  puo'  delegare al responsabile del Servizio affari generali e del personale, contabilita' e biblioteca o ai  coordinatori  degli  uffici  nell'ambito  dei  settori di propria competenza,  il  potere  di firma per l'assunzione di impegni e per i relativi pagamenti.
 |  |  |  | Art. 4. Organizzazione del Dipartimento
 1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori   con  incarico  di  funzione  di  livello  dirigenziale generale  e  in  tredici  servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello diigenziale.
 2.  Gli  incarichi  di  capo  del  Dipartimento, di direzione degli uffici e dei servizi del Dipartimento sono conferiti in conformita' a quanto  disposto  dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il Ministro provvede, altresi', al conferimento degli incarichi di studio e ricerca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.
 3. Il Dipartimento si compone dei seguenti Uffici: Ufficio  di segreteria del Comitato interministeriale, per gli affari comunitari europei (CIACE).
 L'Ufficio   espleta   l'attivita'  funzionalmente  necessaria  allo svolgimento  delle  competenze  attribuite  al  CIACE  ed al Comitato tecnico   permanente   e  provvede  agli  adempimenti  preliminari  e conseguenti alle riunioni dei due predetti comitati.
 Promuove  le  attivita'  connesse  allo  svolgimento della sessione comunitaria  della  Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 10 della legge  9 marzo  1989, n. 86, e successive modifiche, in coordinamento con  l'ufficio  di  segreteria  della predetta Conferenza, nonche' al coordinamento  delle  attivita' delle regioni in sede comunitaria, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali.
 Inoltre  cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei consumatori in merito alle posizioni da assumere nell'ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione europea sulle singole questioni riguardanti le politiche dei consumatori.
 Assicura il punto di contatto per i riconoscimenti professionali.
 L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
 Servizio  I  -  Attivita' del CIACE relative ai Consigli: «Affari generali e relazioni esterne»; «Competitivita»; «Telecomunicazioni ed energia»; «Trasporti»;
 Servizio   II   -  Attivita'  del  CIACE  relative  ai  Consigli: «Agricoltura   e   pesca»;   «Istruzione,   gioventu'   e   cultura»; «Occupazione,  politica  sociale, salute e consumatori»; Rapporti con le regioni e le Autorita' locali;
 Servizio   III  -  Attivita'  del  CIACE  relative  ai  Consigli: «Ambiente»; «Economia e finanza»; «Giustizia e affari interni». Ufficio per la strategia del mercato interno, per gli affari sociali, per la comunicazione, la formazione e l'innovazione tecnologica.
 L'Ufficio  cura  l'attivita'  del  Centro SOLVIT Italiano, preposto alla  risoluzione  di  problematiche  transfrontaliere di cittadini e imprese  dell'Unione  europea,  inerenti  alla  corretta applicazione delle   norme   del   mercato   interno   da  parte  delle  pubbliche amministrazioni.
 In  conformita'  alla  disciplina delle attivita' di informazione e comunicazione  delle  pubbliche amministrazioni e in raccordo con gli altri  uffici  del  Dipartimento,  cura  l'informazione diffusa sulle politiche  comunitarie,  con  particolare  riferimento alle attivita' dell'Unione  europea.  Promuove,  d'intesa  con il capo Dipartimento, iniziative  formative  in  materia comunitaria del personale pubblico delle   amministrazioni   centrali,   delle   regioni  e  degli  enti territoriali,  in  accordo  con  i competenti uffici del Segretariato generale, le amministrazioni competenti e operatori privati. Fornisce l'assistenza  formativa  al personale pubblico e privato dei Paesi in adesione  e candidati all'Unione europea, dei Paesi terzi a vocazione comunitaria,  nonche'  quelli  rientranti nella politica di vicinato, finanziata  da fondi nazionali e/o comunitari. Presso il Dipartimento opera  il  Comitato  per  lo  sviluppo  della  formazione comunitaria istituito ai sensi dell'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
 Promuove attivita' di informazione comunitaria ai sensi della legge 7 giugno  2000,  n.  150, e azioni di informazione, in collaborazione con   le   istituzioni   comunitarie,  le  amministrazioni  pubbliche competenti   per   settore,   le  regioni,  il  Centro  nazionale  di informazione  e documentazione europea e gli altri enti territoriali, le  parti  sociali  interessate  e  le organizzazioni non governative interessate,  volte  a  rafforzare  la  coscienza  della cittadinanza dell'Unione e dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione.
 Svolge  attivita'  di  informazione  dei rappresentanti italiani in seno  al  Parlamento  europeo,  al  Comitato economico e sociale e al Comitato  delle  regioni  sulle  posizioni  italiane nelle materie di interesse  comunitario.  Cura la partecipazione, con aree espositive, ai  saloni  nazionali  di  comunicazione  pubblica  e  di  servizi al cittadino;  organizza  e  aggiorna il sito internet del Dipartimento. Verifica,  d'intesa  con le amministrazioni interessate, le attivita' connesse  alla realizzazione dei programmi comunitari nel campo delle nuove  tecnologie, nonche' cura la gestione di sistemi di rilevazione automatizzata   dei   dati   ai  fini  del  monitoraggio  dell'azione amministrativa   connessa   alla   normativa   comunitaria,   nonche' l'introduzione  e  l'utilizzazione  di tecnologie informatiche per le attivita'   del   Dipartimento.   Cura  la  gestione  della  rete  di trasmissione dei dati dell'Unione europea alle Camere e alle regioni.
 L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
 Servizio  I  -  Strategia  del  mercato  interno  e per la libera circolazione  delle  persone,  dei lavoratori, libera prestazione dei servizi e professioni regolamentate;
 Servizio   II   -   Comunicazione,   informazione   e  formazione comunitaria  nazionale e per i Paesi in adesione, candidati e terzi a vocazione comunitaria;
 Servizio  III - Innovazione tecnologica, proprieta' intellettuale e   industriale,   societa'  dell'informazione  e  telecomunicazioni, protezione dati. Ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di struttura.
 Svolge  attivita' di analisi e di studio delle politiche economiche e monetarie dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e dei  Paesi  del  G8.  Cura  lo  svolgimento  delle  procedure  per la predisposizione del bilancio dell'Unione europea.
 Assicura  la  predisposizione della relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario.
 L'Ufficio si articola nei seguenti Servizi:
 Servizio  I - Bilancio comunitario e risorse proprie, istituzioni e mercati finanziari;
 Servizio II - Imprese, trasporti, energia e commercio;
 Servizio III - Politiche per l'ambiente, agricoltura e pesca. Ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione.
 Assicura  il  punto di contatto previsto dal regolamento n. 2679/98 del  Consiglio  per  la  libera  circolazione  delle merci. Svolge il costante  monitoraggio  e l'attivita' di informazione preventiva, nel settore  aiuti  di  Stato,  al  fine  di  garantire la coerenza della legislazione  statale  e  regionale con le disposizioni comunitarie e pone in atto attivita' istruttorie e strumentali idonee a prevenire o far fronte a casi di contenzioso in questa materia.
 Cura le problematiche relative alle politiche regionali di coesione e  provvede,  per quanto di competenza, all'informazione diffusa agli enti  territoriali  e alle parti sociali. Cura la partecipazione alle sedute del CIPE.
 L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
 Servizio  I  -  Concorrenza,  aiuti di Stato e fiscalita', unione doganale, libera circolazione delle merci;
 Servizio II - Politiche regionali di coesione;
 Servizio III - Politiche degli appalti pubblici.
 |  |  |  | Art. 5. Gli Uffici inoltre:
 a) coordinano,    nelle    materie    di    propria   competenza, amministrazioni  dello  Stato,  regioni,  parti  sociali  e operatori privati  nella  fase  di predisposizione della normativa comunitaria, come  previsto  dall'art.  2,  comma 2, lettera a) e b), del presente decreto, e curano, altresi', d'intesa con il settore legislativo e in collaborazione   con   le   amministrazioni   centrali   e  regionali interessate,  le  attivita'  dirette  al recepimento e all'attuazione delle direttive comunitarie;
 b) procedono,  sempre  nelle  materie  di  propria competenza, in supporto  e coordinamento con il settore legislativo, al monitoraggio dello   stato  di  attuazione  delle  direttive  comunitarie,  i  cui risultati   vengono   sottoposti  mensilmente  alle  valutazioni  del Consiglio  dei  Ministri  e  provvedono  all'azione  di  monitoraggio dell'attuazione  della  normativa  comunitaria in ambito regionale ai fini  dell'art.  2, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 86;
 c) collaborano con il settore legislativo al fine di prevenire il contenzioso    comunitario,    curando   in   particolare   la   fase pre-contenziosa,  partecipando  agli  incontri periodici promossi dal settore  legislativo  con i rappresentanti della Commissione europea, nonche'  attraverso il coordinamento delle amministrazioni competenti ai  fini  della  definizione della posizione da assumere; collaborano con  il  settore  legislativo  alle attivita' relative al contenzioso comunitario  di  cui  all'art.  2,  comma 2, lettera i), del presente decreto,  e  alla  preparazione, per gli aspetti di competenza, delle riunioni del Consiglio dei Ministri e a quelle del pre-Consiglio;
 d) provvedono,   sempre   in   collaborazione   con   il  settore legislativo,  agli  adempimenti  istruttori  e  a  quelli strumentali necessari  alla presentazione della legge comunitaria annuale, di cui all'art.  2, comma 2, lettera g), il cui iter parlamentare e' seguito dal settore legislativo;
 e) i  lavori della Commissione per il recepimento delle direttive comunitarie  di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a cui partecipano i rappresentanti dei diversi uffici per le materie di competenza, sono coordinati dal settore legislativo;
 f) l'Ufficio per la strategia del mercato interno, per gli affari sociali,   per   la  comunicazione,  la  formazione  e  l'innovazione tecnologica,  l'Ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di struttura  e  1'Ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione forniscono,   sulle  materie  di  propria  competenza,  una  costante informativa all'Ufficio di Segreteria del CIACE al fine di consentire a   quest'ultimo   di  svolgere  gli  adempimenti  necessari  per  la preparazione  delle attivita' dello stesso Comitato interministeriale e del Comitato tecnico.
 |  |  |  | Art. 6. Dipende  funzionalmente  dal capo del Dipartimento, il Nucleo della Guardia  di  finanza  per la repressione delle frodi comunitarie, con compiti di supporto del Comitato omologo istituito ai sensi dell'art. 76, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni finali
 1. E' abrogato il decreto del Ministro per le politiche comunitarie in data 10 febbraio 2004.
 2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 febbraio 2006
 
 Il Ministro per le politiche comunitarie
 La Malfa
 
 Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 141
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