| IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Visto  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
 Visto  il provvedimento del Garante del 27 ottobre 2005, in materia di  trattamento  di  dati  personali,  relativi  all'immagine  e alle impronte  digitali,  ai  fini  di prevenzione e contrasto di fenomeni criminosi presso sportelli bancari;
 Visto  il  punto 6 del medesimo provvedimento, relativo all'obbligo per  ciascun istituto di credito di inviare a questa Autorita', entro il  31 gennaio  2006 e con un'unica comunicazione riguardante tutti i propri sportelli bancari, l'elenco di quelli per i quali tali sistemi informativi fossero stati gia' attivati prima della pubblicazione del provvedimento;
 Considerata   la   complessita'   delle   attivita'   che  dopo  il provvedimento  si  sono  rese  necessarie  per  definire le modalita' tecniche  attraverso  le  quali  le  banche  sono tenute a comunicare all'Autorita'  l'attivazione dei sistemi di rilevazione dell'immagine e  dell'impronta  digitale  utilizzati,  come  pure  ad  inoltrare la richiesta  di  verifica  preliminare ai sensi dell'art. 17 del codice per trattamenti di analoga natura;
 Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  di individuare nella data del 31 maggio  2006  il  termine  per  permettere  a  ciascun istituto di credito   di   adempiere   all'obbligo  di  trasmettere  la  suddetta comunicazione  al Garante, unicamente in via telematica, compilando i campi   del  modello  a  tal  fine  reso  disponibile  sul  sito  web dell'Autorita' all'indirizzo https://web.garanteprivacy.it/pc10;
 Visti gli atti d'ufficio;
 Viste   le   osservazioni  dell'ufficio  formulate  dal  segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
 Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
 Delibera:
 a  parziale  modifica  del  provvedimento  del  27 ottobre  2005 di fissare  al  31 maggio  2006, anziche' al 31 gennaio 2006, il termine per permettere a ciascun istituto di credito di adempiere all'obbligo di  trasmettere  la  comunicazione  al  Garante di cui al punto 6 del provvedimento medesimo.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 marzo 2006
 Il presidente: Pizzetti
 Il relatore: Fortunato
 Il segretario generale: Buttarelli
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