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| Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 28 febbraio 2006 |  | Definizione dei criteri di accesso alle agevolazioni per le attivita' di sviluppo precompetitivo e per le attivita' di industrializzazione, con  riferimento  alle iniziative inserite nella graduatoria relativa al  secondo  bando  della Misura 2.1.a PIA Innovazione, non ammesse a fruire delle agevolazioni indicate nella circolare del Ministro delle attivita'   produttive   28 aprile   2004,   n.   946130,   a   causa dell'esaurimento  delle  risorse finanziarie, attribuite al bando dai decreti ministeriali 10 maggio 2004 e 7 dicembre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Vista  la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e  integrazioni  che  all'art.  14  ha  istituito  il  Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  16 gennaio  2001 con la quale sono state emanate le direttive  per  il funzionamento del sistema di agevolazione previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
 Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;
 Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N. 2000-2006) «Sviluppo imprenditoriale  locale»,  approvato  dalla  Commissione della Unione europea  con  decisione  C  (2000)  2342  dell'8 agosto  2000,  ed il relativo  Complemento  di  programmazione  approvato  dal Comitato di sorveglianza  del  P.O.N. nella riunione del 26 febbraio 2004, per la parte   relativa   alle   modalita'  operative  della  Misura  2.1.a, denominata PIA Innovazione, secondo bando;
 Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino  della  disciplina  e  lo snellimento delle procedure per il sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori;
 Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche   e  integrazioni,  di  seguito  denominato  «regolamento», concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Vista   la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive 28 aprile  2004,  n.  946130,  con  la  quale  sono  state fissate le modalita'  applicative per la Misura 2.1.a PIA Innovazione prevedendo al  punto  1.2  che  il  sistema agevolativo sia applicato attraverso bandi  per  la  concessione,  sulla  base  delle  risorse finanziarie disponibili,  delle  agevolazioni  alle  imprese che ne abbiano fatto richiesta  nei  termini  stabiliti  con  decreto  del Ministero delle attivita' produttive, a fronte di iniziative concernenti un programma di   sviluppo   precompetitivo   e   il   conseguente   programma  di industrializzazione  dei  risultati,  oltre ad eventuali attivita' di formazione  e alla «prenotazione» delle risorse del Fondo di garanzia per le PMI;
 Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315 e successive modificazioni ed  integrazioni,  esplicativa  delle  modalita'  e  procedure per la concessione   ed   erogazione   delle   agevolazioni  alle  attivita' produttive  nelle  aree  depresse  del  Paese  di  cui  alla legge n. 488/1992, settore industria;
 Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato   11   maggio   2001,   n.   1034240,  e  successive modificazioni   ed   integrazioni,   esplicativa  delle  modalita'  e procedure  per  la  concessione  ed erogazione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
 Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 maggio 2004  che  ha  fissato  i  termini di presentazione delle domande per l'accesso  alle  agevolazioni  per il secondo bando PIA Innovazione e attribuito allo stesso risorse pari a 335,4 milioni di euro;
 Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 dicembre 2005  che  ha  elevato a complessivi 939,9 milioni di euro le risorse per l'attuazione del secondo bando PIA Innovazione;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 29 dicembre  2005  che  ha  destinato l'importo di 55 milioni di euro alla  copertura,  sulla  base delle disposizioni previste all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli oneri relativi alla  quota  di  contributo  per  le  agevolazioni delle attivita' di sviluppo  precompetitivo  comprese  nelle  iniziative proposte per il secondo  bando  PIA Innovazione di cui alla circolare n. 946130/2004, che  andranno  ad occupare una posizione in graduatoria non utile per fruire delle agevolazioni previste dalla circolare medesima;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 29 dicembre  2005  che  ha destinato l'importo di 100 milioni di euro alla  copertura  degli oneri relativi alla quota di contributo per le agevolazioni  delle  attivita'  di industrializzazione comprese nelle iniziative  proposte per il secondo bando PIA Innovazione di cui alla circolare  n.  946130/2004, che andranno ad occupare una posizione in graduatoria  non  utile  per fruire delle agevolazioni previste dalla medesima circolare;
 Vista  la  delibera  del  CIPE 15 luglio 2005 con la quale e' stata individuata  una  prima  ripartizione  delle risorse del fondo di cui all'art.  1,  comma  354,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311, attribuendone  una rilevante quota agli interventi di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del 1° febbraio  2006,  emanato  ai  sensi  dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che definisce le specifiche modalita' di   utilizzazione  delle  risorse  del  fondo  di  cui  all'art.  1, comma 354,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente agli interventi dell'art. 14 della legge n. 46/1982;
 Considerata  la  validita' dei programmi di innovazione tecnologica delle iniziative istruite positivamente;
 Visti  i pareri del comitato tecnico, di cui alla legge n. 46/1982, sulle  risultanze  istruttorie  delle iniziative presentate a seguito del citato decreto 10 maggio 2004;
 Considerata  la  rilevanza  strategica  che i suddetti programmi di innovazione   tecnologica   rappresentano  per  i  territori  di  cui all'obiettivo 1;
 Ritenuto   opportuno  rendere  disponibili  ulteriori  risorse  per l'agevolazione   dei   suddetti   programmi  nonche'  delle  connesse attivita' di industrializzazione dei risultati, anche per domande che andranno  ad  occupare  una  posizione  in  graduatoria non utile per fruire delle agevolazioni della Misura 2.1.a PIA Innovazione indicate nella  circolare  del  Ministero delle attivita' produttive 28 aprile 2004, n. 946130;
 Vista  la  comunicazione  dell'assessore  dell'agricoltura  e delle attivita'  produttive  della regione Campania del 31 gennaio 2006 con la  quale  viene  comunicato  l'interesse  della  regione  Campania a rendere  disponibili  risorse  per  garantire  il cofinanziamento dei progetti localizzati sul territorio regionale;
 Vista  la comunicazione dell'assessore dell'industria della regione Siciliana   del   3 febbraio  2006  con  la  quale  viene  comunicato l'interesse  della regione Campania a rendere disponibili risorse per garantire  il cofinanziamento dei progetti localizzati sul territorio regionale;
 Vista  la  comunicazione dell'assessore dell'economia della regione Calabria   del   6 febbraio   2006  con  la  quale  viene  comunicato l'interesse  della regione Calabria a rendere disponibili risorse per garantire  il cofinanziamento dei progetti localizzati sul territorio regionale;
 Viste  le modifiche del Complemento di Programmazione del Programma Operativo  Nazionale  (P.O.N.  2000-2006)  «Sviluppo  imprenditoriale locale», approvate nella seduta del 7 febbraio 2006;
 Considerati  gli  esiti  della  procedura  attuata  con  le regioni dell'obiettivo 1 al fine di attivare il cofinanziamento dei programmi proposti  nella  Misura  2.1.a. Pacchetto Integrato di Agevolazioni - PIA Innovazione di cui alla circolare n. 946130/2004, che andranno ad occupare  una  posizione  in  graduatoria  non utile per fruire delle agevolazioni previste dalla medesima circolare;
 Vista  la  proposta al CIPE del Ministro delle attivita' produttive per  l'attribuzione,  a valere sul riparto per il 2005 del Fondo aree sottoutilizzate,  di  risorse per il completamento in cofinanziamento della graduatoria relativa al secondo bando PIA Innovazione;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Alle  imprese le cui iniziative sono inserite nella graduatoria relativa  al  secondo bando della Misura 2.l.a PIA Innovazione di cui al  decreto  10 maggio  2004,  di seguito bando, non ammesse a fruire delle  agevolazioni  indicate  nella  circolare  del  Ministero delle attivita'   produttive   28 aprile   2004,   n.   946130,   a   causa dell'esaurimento delle disponibilita' finanziarie attribuite al bando dai  decreti  10 maggio 2004 e 7 dicembre 2005 citati nelle premesse, pari   a   complessivi   939,9   milioni   di   euro,  sono  concesse congiuntamente, a partire dalla prima non agevolata, secondo l'ordine decrescente di graduatoria:
 a) per  le  attivita' di sviluppo precompetitivo, le agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato, eventualmente integrato da un contributo  alla  spesa, nella misura e con le modalita' indicate nel decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2006 citato in premessa.  Tali  agevolazioni sono assegnate sulla base delle risorse attribuite  a  dette  attivita'  dal decreto 29 dicembre 2005, per la quota  di  contributo  alla  spesa,  nonche' a quelle rinvenienti dal riparto  disposto dalla delibera CIPE 15 luglio 2005, per la quota di finanziamento agevolato;
 b) per  le  attivita'  di  industrializzazione,  le agevolazioni, sotto forma di contributo in conto impianti, previste nella circolare n.  946130/2004,  fino  all'esaurimento  delle  risorse  previste nel decreto  29 dicembre  2005 per un importo pari a 100 milioni di euro, tenendo  conto  del  compenso  spettante alle banche concessionarie e dell'onere   relativo   agli  accertamenti  sulla  realizzazione  dei rispettivi   programmi,  di  cui  al  punto  11  della  circolare  n. 946130/2004.
 2.  Alle imprese, le cui iniziative non possono essere ammesse alle agevolazioni  di  cui al comma 1 per esaurimento delle risorse di cui al  comma  1,  lettera  b),  sono  concesse  le  agevolazioni  per le attivita'  di  sviluppo  precompetitivo di cui al precedente comma 1, lettera  a),  fino  all'esaurimento  delle risorse attribuite a dette attivita'  dal  decreto  29 dicembre 2005, per la quota di contributo alla  spesa,  nonche' a quelle rinvenienti dal riparto disposto dalla delibera   CIPE   15 luglio  2005,  per  la  quota  di  finanziamento agevolato.
 3.  Alle  imprese  di  cui al comma 2, operanti nei territori delle regioni   che  partecipano  al  cofinanziamento  delle  attivita'  di industrializzazione,  congiuntamente  alle  agevolazioni previste dal medesimo  comma,  sono  concesse,  per  tali  attivita'  negli stessi programmi,  le  agevolazioni  sotto  forma  di  contributo  in  conto impianti,  previste  dalla circolare n. 946130/2004, subordinatamente alla  acquisizione e nei limiti delle risorse destinate, con apposita delibera  da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione del presente  decreto,  dalle regioni che partecipano al cofinanziamento, nonche'  di  quelle  attribuite  dal  CIPE  per  il  completamento in cofinanziamento della graduatoria.
 4.  La  concessione  delle agevolazioni di cui al presente articolo avverra'  previa richiesta delle imprese al Ministero delle attivita' produttive  da  inoltrare  entro  i  termini  e  con le modalita' che saranno fissati con apposita circolare da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria del bando.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 28 febbraio 2006
 
 Il Ministro: Scajola
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