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| Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 1 marzo 2006 |  | Graduatoria  relativa  alle  regioni  dell'obiettivo 1 concernente le iniziative   ammissibili   relative   alle  domande  di  agevolazione presentate  ai  sensi  della  Misura  2.1.a  - Pacchetto integrato di agevolazioni  -  PIA  Innovazione  - prevista dal Programma Operativo Nazionale  (P.O.N.)  «Sviluppo  imprenditoriale locale» 2000-2006 (2° bando). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese
 
 Vista  la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e  integrazioni  che  all'art.  14  ha  istituito  il  Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
 Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Visto  1'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  16 gennaio  2001 con la quale sono state emanate le direttive  per  il funzionamento del sistema di agevolazione previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
 Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;
 Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N. 2000-2006) «Sviluppo imprenditoriale  locale»,  approvato  dalla  Commissione della Unione europea  con  decisione  C  (2000)  2342  dell'8 agosto  2000,  ed il relativo  Complemento  di  programmazione  approvato  dal Comitato di sorveglianza  del  P.O.N. nella riunione del 26 febbraio 2004, per la parte   relativa   alle   modalita'  operative  della  Misura  2.1.a, denominata PIA Innovazione, secondo bando;
 Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino  della  disciplina  e  lo snellimento delle procedure per il sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori;
 Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche   e  integrazioni,  di  seguito  denominato  «regolamento», concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Vista   la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive 28 aprile  2004,  n.  946130,  con  la  quale  sono  state fissate le modalita'  applicative per la Misura 2.1.a PIA Innovazione prevedendo al  punto  1.2  che  il  sistema agevolativo sia applicato attraverso bandi  per  la  concessione,  sulla  base  delle  risorse finanziarie disponibili,  delle  agevolazioni  alle  imprese che ne abbiano fatto richiesta  nei  termini  stabiliti  con  decreto  del Ministero delle attivita' produttive, a fronte di iniziative concernenti un programma di   sviluppo   precompetitivo   e   il   conseguente   programma  di industrializzazione  dei  risultati,  oltre ad eventuali attivita' di formazione  e alla «prenotazione» delle risorse del Fondo di garanzia per le PMI;
 Visto  in  particolare  il punto 7.1 della circolare n. 946130/2004 che attribuisce al Ministero delle attivita' produttive la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle   banche   concessionarie,  una  graduatoria  delle  iniziative ammissibili  alle  agevolazioni  PIA Innovazione e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315 e successive modificazioni ed  integrazioni,  esplicativa  delle  modalita'  e  procedure per la concessione   ed   erogazione   delle   agevolazioni  alle  attivita' produttive  nelle  aree  depresse  del  Paese  di  cui  alla legge n. 488/1992, settore industria;
 Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato   11   maggio   2001,   n.   1034240   e  successive modificazioni   ed   integrazioni,   esplicativa  delle  modalita'  e procedure  per  la  concessione  ed erogazione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
 Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 maggio 2004  che  ha  fissato  i  termini di presentazione delle domande per l'accesso  alle  agevolazioni  per il secondo bando PIA Innovazione e attribuito allo stesso risorse pari a 335,4 milioni di euro;
 Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 luglio 2004  che  ha  prorogato  il  termine  finale  di presentazione delle domande  per  l'accesso  alle  agevolazioni  della  Misura  2.1.a PIA Innovazione al 30 luglio 2004;
 Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2005  di  riparto delle risorse rinvenienti dalla prima operazione di cartolarizzazione dei crediti del F.I.T.;
 Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 dicembre 2005  che  ha  elevato a complessivi 939,9 milioni di euro le risorse per l'attuazione del secondo bando PIA Innovazione;
 Visti   gli   esiti   delle  risultanze  istruttorie  delle  banche concessionarie  di  cui  al  punto  6.5  della  citata  circolare  n. 946130/2004;
 Visti  i pareri del comitato tecnico, di cui alla legge n. 46/1982, sulle  suddette  risultanze istruttorie, espressi nelle sedute di cui ai  verbali  n. 176 del 13 luglio 2005, n. 177 del 19 luglio 2005, n. 178  del  25 luglio  2005,  n. 179 del 15 settembre 2005 e n. 180 del 29 settembre 2005;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 29 dicembre  2005  che  ha  destinato l'importo di 55 milioni di euro alla  copertura,  sulla  base delle disposizioni previste all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli oneri relativi alla  quota  di  contributo  per  le  agevolazioni delle attivita' di sviluppo  precompetitivo  comprese  nelle  iniziative proposte per il secondo  bando  PIA Innovazione di cui alla circolare n. 946130/2004, che  andranno  ad occupare una posizione in graduatoria non utile per fruire delle agevolazioni previste dalla circolare medesima;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 29 dicembre  2005  che  ha destinato l'importo di 100 milioni di euro alla  copertura  degli oneri relativi alla quota di contributo per le agevolazioni  delle  attivita'  di industrializzazione comprese nelle iniziative  proposte per il secondo bando PIA Innovazione di cui alla circolare  n.  946130/2004, che andranno ad occupare una posizione in graduatoria  non  utile  per fruire delle agevolazioni previste dalla medesima circolare;
 Vista  la  delibera  del  CIPE 15 luglio 2005 con la quale e' stata individuata  una  prima  ripartizione  delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del 1° febbraio  2006,  emanato  ai  sensi  dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che definisce le specifiche modalita' di   utilizzazione  delle  risorse  del  fondo  di  cui  all'art.  1, comma 354,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente agli interventi dell'art. 14 della legge n. 46/1982;
 Viste  le modifiche del Complemento di Programmazione del Programma Operativo  Nazionale  (P.O.N.  2000-2006)  «Sviluppo  imprenditoriale locale», approvate nella seduta del 7 febbraio 2006;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 28 febbraio 2006 che definisce i criteri di accesso e le modalita' di presentazione   delle  richieste  di  agevolazione  per  i  programmi collocati  in posizione non utile per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto 7 dicembre 2005;
 Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Le iniziative inserite nella graduatoria ed ammissibili per le agevolazioni  relative  al  2°  bando  della  misura 2.1.a, Pacchetto Integrato  di  Agevolazioni  -  PIA  Innovazione del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale   locale»,  sono  riportate  nell'allegato  n.  1  al presente decreto.
 2.  Al  fine  di  facilitare  la lettura dei dati contenuti nella graduatoria  e  l'individuazione  degli  elementi  utili  di ciascuna iniziativa  ammissibile  nella  graduatoria  medesima,  si forniscono nell'allegato n. 2 le opportune note esplicative.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  decreti  di concessione provvisoria delle agevolazioni, di cui  alla  misura  2.1.a  PIA  Innovazione vengono adottati in favore delle  domande  inserite  in graduatoria, in ordine decrescente dalla prima,   fino   all'esaurimento  delle  risorse  disponibili  pari  a complessivi  939,9  milioni  di  euro, di cui al decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  7 dicembre  2005,  tenendo  conto della riserva  di  fondi  a favore delle piccole e medie imprese pari al 70 per  cento  delle risorse disponibili, nonche' del compenso spettante alle  banche  concessionarie  e dell'onere relativo agli accertamenti sulla  realizzazione  dei  rispettivi  programmi,  di cui al punto 11 della circolare n. 946130/2004.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Ai  sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio  2006, alle imprese, le cui iniziative non sono ammesse a fruire   delle   agevolazioni   indicate   nell'art.   2,   a   causa dell'esaurimento   delle   disponibilita'  finanziarie  previste  nel medesimo  articolo,  sono  concesse  congiuntamente,  a partire dalla prima non agevolata, secondo l'ordine decrescente di graduatoria:
 a) per le attivita' di sviluppo precompetitivo, le agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato, eventualmente integrato da un contributo  alla  spesa, nella misura e con le modalita' indicate nel decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2006 citato in premessa.  Tali  agevolazioni sono assegnate sulla base delle risorse attribuite  a  dette  attivita'  dal decreto 29 dicembre 2005, per la quota  di  contributo  alla  spesa,  nonche' a quelle rinvenienti dal riparto  disposto dalla delibera CIPE 15 luglio 2005, per la quota di finanziamento agevolato;
 b)  per  le  attivita' di industrializzazione, le agevolazioni, sotto forma di contributo in conto impianti, previste nella circolare n.  946130/2004,  fino  all'esaurimento  delle  risorse  previste nel decreto  29 dicembre  2005 per un importo pari a 100 milioni di euro, tenendo  conto  del  compenso  spettante alle banche concessionarie e dell'onere   relativo   agli  accertamenti  sulla  realizzazione  dei rispettivi   programmi,  di  cui  al  punto  11  della  circolare  n. 946130/2004.
 2.  Alle  imprese,  le  cui iniziative non possono essere ammesse alle  agevolazioni di cui al comma 1 per esaurimento delle risorse di cui  al  comma 1, lettera b), saranno concesse le agevolazioni per le attivita'  di  sviluppo  precompetitivo di cui al precedente comma 1, lettera  a),  fino  all'esaurimento  delle risorse attribuite a dette attivita'  dal  decreto  29 dicembre 2005, per la quota di contributo alla  spesa,  nonche' a quelle rinvenienti dal riparto disposto dalla delibera   CIPE   15 luglio  2005,  per  la  quota  di  finanziamento agevolato.
 3.  Alle  imprese di cui al comma 2, operanti nei territori delle regioni   che  partecipano  al  cofinanziamento  delle  attivita'  di industrializzazione,  congiuntamente  alle  agevolazioni previste dal medesimo  comma,  sono  concesse,  per  tali  attivita'  negli stessi programmi,  le  agevolazioni  sotto  forma  di  contributo  in  conto impianti,  previste  dalla circolare n. 946130/2004, subordinatamente alla  acquisizione e nei limiti delle risorse destinate, con apposita delibera  da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione del precitato  decreto 28 febbraio 2006, dalle regioni che partecipano al cofinanziamento,  nonche'  di  quelle  attribuite  dal  CIPE  per  il completamento in cofinanziamento della graduatoria.
 4.  La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo avverra'  previa richiesta delle imprese al Ministero delle attivita' produttive  da  inoltrare  entro  i  termini  e  con le modalita' che saranno fissati con apposita circolare da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 1° marzo 2006
 
 Il direttore generale: Goti
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 116 a pag. 134 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 135 a pag. 136 della G.U.  <----
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