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| Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 23 febbraio 2006 |  | Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse e individuazione dei soggetti capofila cui e' destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  l'art.  1, comma 302, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria  2006)  che  dispone,  allo scopo di favorire la ricerca oncologica   finalizzata   alla   prevenzione,   diagnosi,   cura   e riabilitazione,  lo  Stato  destina  risorse aggiuntive e promuove un programma  straordinario  a  carattere  nazionale  per  l'anno  2006, comprensivo  anche  di  progetti  di  innovazione  tecnologica  e  di progetti di collaborazione internazionale;
 Visto  l'art.  1,  comma 303 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), con cui dispone che sono adottate con decreto del Ministro  della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006 le linee generali  del  programma  di  cui  al  comma  302,  le  modalita'  di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all'art.  12-bis  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive   modificazioni,  nonche'  l'individuazione  dei  soggetti pubblici  e  privati  attraverso  cui  il  programma straordinario e' realizzato;
 Visto  l'art.  1, comma 304, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria  2006),  con cui si prevede che per la realizzazione del programma  straordinario a carattere nazionale di cui al comma 302 e' autorizzata  la  spesa  di  100  milioni  di euro per l'anno 2006, da assegnare  ai  soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro della  salute  di  cui  al  comma  303,  previa  stipula  di apposite convenzioni con il Ministero della salute;
 Avuto  riguardo  che  le  tematiche per l'oncologia previste sono quelle  della  prevenzione,  della  cura, della riabilitazione, della innovazione tecnologica e i progetti di collaborazione internazionale cosi'  come  previsto  dall'art. 1, comma 302 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);
 Avuto riguardo della rispondenza delle tematiche con il programma di ricerca sanitaria del 4 agosto 2005, ai sensi dell'art. 12-bis del decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive modificazioni,  approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 30 giugno 2005;
 Considerato  che  si  e'  ritenuto  opportuno finanziare soggetti previsti  nel  decreto  legislativo n. 502/1922 art. 12 (e successive modifiche)  ed  in  particolare  gli  istituti  di  ricovero e cura a carattere  scientifico  e  l'Istituto superiore di sanita' al fine di non   disperdere  le  risorse  ed  utilizzare  quelle  conoscenze  ed esperienze  maturate  grazie  al  contributo  del  finanziamento  del Ministero della salute;
 Avuto riguardo della esperienza degli istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico nella cura dei tumori, tali risorse saranno ripartite  secondo  le  specifiche  competenze; gli IRCCS individuati come  capofila  avranno  il  compito  di  coinvolgere  gli altri enti territoriali  con  l'obbiettivo di rendere comuni i risultati al fine di  consentire  una  crescita  diffusa della conoscenza ed una veloce ricaduta sulla popolazione;
 Decreta:
 Art. 1. Individuazione  dei  programmi strategici, ripartizione delle risorse
 ed individuazione dei soggetti capofila
 1.  Lo  stanziamento  di  100  milioni  di  euro  previsto per il Ministero  della  salute  sara'  utilizzato  per  finanziare progetti inerenti le materie di seguito elencate:
 
 ----> Vedere Tabella a pag. 29 della G.U. <----
 
 2. Tutti i progetti hanno durata triennale.
 3. Gli allegati sono parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Monitoraggio dei progetti
 1.  Il  monitoraggio  dei  progetti  e'  affidato  a  sei esperti nominati   dal   direttore   generale  della  ricerca  scientifica  e tecnologica del Ministero della salute.
 2.  La  commissione  e'  coordinata  dal direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica.
 3.  La commissione dovra' vigilare sulla rispondenza dei progetti di  ricerca,  sviluppati  nei dettagli dal destinatario, al programma originale.
 4. Ogni anno riferisce al Ministro, tramite la direzione generale ricerca  scientifica  e tecnologica del Ministero della salute, sullo stato di attuazione dei progetti.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per  rendere  esecutivi  i  programmi di ricerca gli istituti individuati  come capofila debbono stipulare apposite convenzioni con il  Ministero  della  salute su specifici progetti ai sensi del comma 304 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).
 2.  Allegato  alle  relative  convenzioni  deve essere incluso il piano  dettagliato  di  sviluppo  del  progetto  e  il relativo piano finanziario.
 3.  Qualsiasi controversia tra i destinatari e il Ministero della salute  relativa  alla implementazione definitiva del programma sara' risolto dalla commissione di cui all'art. 2.
 Roma, 23 febbraio 2006
 Il Ministro: Storace
 
 Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 134
 |  |  |  | Allegato 
 ----> Vedere Allegato da pag. 31 a pag. 55 della G.U. <----
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