Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 febbraio 2006 |
Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse e individuazione dei soggetti capofila cui e' destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) che dispone, allo scopo di favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere nazionale per l'anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale; Visto l'art. 1, comma 303 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), con cui dispone che sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006 le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalita' di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' l'individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario e' realizzato; Visto l'art. 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), con cui si prevede che per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale di cui al comma 302 e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute; Avuto riguardo che le tematiche per l'oncologia previste sono quelle della prevenzione, della cura, della riabilitazione, della innovazione tecnologica e i progetti di collaborazione internazionale cosi' come previsto dall'art. 1, comma 302 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006); Avuto riguardo della rispondenza delle tematiche con il programma di ricerca sanitaria del 4 agosto 2005, ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 30 giugno 2005; Considerato che si e' ritenuto opportuno finanziare soggetti previsti nel decreto legislativo n. 502/1922 art. 12 (e successive modifiche) ed in particolare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e l'Istituto superiore di sanita' al fine di non disperdere le risorse ed utilizzare quelle conoscenze ed esperienze maturate grazie al contributo del finanziamento del Ministero della salute; Avuto riguardo della esperienza degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nella cura dei tumori, tali risorse saranno ripartite secondo le specifiche competenze; gli IRCCS individuati come capofila avranno il compito di coinvolgere gli altri enti territoriali con l'obbiettivo di rendere comuni i risultati al fine di consentire una crescita diffusa della conoscenza ed una veloce ricaduta sulla popolazione; Decreta: Art. 1. Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse ed individuazione dei soggetti capofila 1. Lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute sara' utilizzato per finanziare progetti inerenti le materie di seguito elencate:
----> Vedere Tabella a pag. 29 della G.U. <----
2. Tutti i progetti hanno durata triennale. 3. Gli allegati sono parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Monitoraggio dei progetti 1. Il monitoraggio dei progetti e' affidato a sei esperti nominati dal direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica del Ministero della salute. 2. La commissione e' coordinata dal direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica. 3. La commissione dovra' vigilare sulla rispondenza dei progetti di ricerca, sviluppati nei dettagli dal destinatario, al programma originale. 4. Ogni anno riferisce al Ministro, tramite la direzione generale ricerca scientifica e tecnologica del Ministero della salute, sullo stato di attuazione dei progetti. |
| Art. 3. 1. Per rendere esecutivi i programmi di ricerca gli istituti individuati come capofila debbono stipulare apposite convenzioni con il Ministero della salute su specifici progetti ai sensi del comma 304 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006). 2. Allegato alle relative convenzioni deve essere incluso il piano dettagliato di sviluppo del progetto e il relativo piano finanziario. 3. Qualsiasi controversia tra i destinatari e il Ministero della salute relativa alla implementazione definitiva del programma sara' risolto dalla commissione di cui all'art. 2. Roma, 23 febbraio 2006 Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 134 |
| Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 31 a pag. 55 della G.U. <---- |
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