| 
| Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 2 febbraio 2006, n. 113 |  | Modifiche al decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento  di attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo   e  del  Consiglio  del  19 dicembre  2001,  in  materia  di attuazione  di  norme  internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione  dell'inquinamento  e le condizioni di vita e di lavoro a bordo  delle navi, come modificata dalle Direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Vista  la  direttiva  95/21/CE  del  Consiglio  del 19 giugno 1995, relativa  all'attuazione  di  norme  internazionali  per la sicurezza delle  navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che  navigano  nelle  acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo  dello  Stato  di  approdo),  modificata  dalle  direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione
 del  19  giugno  1998  e 99/97/CE della Commissione del 19 dicembre
 1999; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19  aprile  2000, n. 432, recante il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE sopra citata;
 Vista  la  direttiva  2001/106/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  19  dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del  Consiglio  del  19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali   per   la   sicurezza   delle  navi,  la  prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi  che  approdano  nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto  la  giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);
 Vista   la  direttiva  2002/84/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento provocato dalle  navi  per  facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse richiamati;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13  ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento di recepimento della direttiva 2001/106/CE sopra citata;
 Viste  le  osservazioni formulate dalla Commissione delle Comunita' europee  in  data  5  luglio  2005,  nell'ambito  della  procedura di infrazione n. 2005/2185 ex articolo 226 del Trattato CE, in ordine al non compiuto recepimento della Direttiva 2001/106/CE nell'ordinamento italiano,  attuato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305;
 Ritenuto  necessario  modificare  la normativa di recepimento della Direttiva  comunitaria 2001/106/CE, sopra citata, in conformita' alle osservazioni formulate dalla Commissione europea;
 Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante "Norme generali sulla partecipazione  dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
 consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 19 dicembre
 2005; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata  a  norma  dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 357 del 9 gennaio 2006;
 
 A d o t t a
 il seguente decreto:
 
 Art. 1.
 Modifiche al decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305
 1.  Il  comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 ottobre 2003,  n.  305, successivamente denominato decreto, e' sostituito dal seguente:  "5. Qualsiasi nave che non rispetti le disposizioni di cui al   comma   4  e'  sottoposta  ad  ispezione  estesa  nel  porto  di destinazione".
 2.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  7 del decreto e' aggiunto il seguente:  "1-bis.  Le  navi  di  cui  al  comma 1 sono sottoposte ad ispezione obbligatoria nel successivo porto di scalo".
 3.  Il  comma  7  dell'articolo  8  del  decreto  e' sostituito dal seguente: "7. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa anche  nei  confronti  delle  navi  alle quali si applica, al momento della  verifica, il codice ISM e che risultano prive del documento di conformita'  per  la  societa'  ovvero  del  certificato  di gestione sicurezza   rilasciati   conformemente   al  codice  ISM.  Nonostante l'assenza  di  tale  documentazione,  se dall'ispezione non risultano altre  carenze  che  giustifichino  il fermo, il comandante del porto puo' revocare l'ordine di fermo per evitare la congestione del porto. Di   tale   decisione  devono  essere  tempestivamente  informate  le autorita'  competenti  di  tutti  gli  Stati  membri.  Alle  navi che presentano  le  carenze  previste  dal  presente comma, alle quali e' stato  consentito di riprendere il mare, e' negato, eccettuati i casi di  deroga  di cui all'articolo 11, comma 2, l'accesso ai porti dello Stato  finche' il proprietario o l'armatore dell'unita' non comprovi, a  sanatoria  delle deficienze rilevate dall'autorita' che ha imposto il   fermo,   che   la   nave   dispone  dei  certificati  rilasciati conformemente al codice ISM.".
 4.  Il  comma  4  dell'articolo  10  del  decreto e' sostituito dal seguente:  "4.  Avverso i provvedimenti di fermo di cui al precedente articolo  8  ovvero  di  rifiuto  di  accesso  nei  porti  di  cui al successivo  articolo  11  e'  esperibile  ricorso  giurisdizionale  o gerarchico  da  presentarsi  nelle  forme e con le modalita' previste dalle  vigenti  disposizioni in materia. A tal fine nei provvedimenti in parola, notificati al proprietario, all'armatore della nave ovvero al suo rappresentante nello Stato per il tramite del comandante della nave,  e' indicato il termine entro il quale e' possibile ricorrere e l'autorita'  cui  proporre  ricorso. La presentazione del ricorso non determina  l'automatica  sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto".
 5.  Il  punto  1  dell'Allegato  III  del decreto e' sostituito dal seguente:  "1.  Navi  contemplate  nell'articolo 1, dell'Allegato I e nelle  lettere  c),  d),  e),  numeri  2)  e  3),  e  h)  del comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato I.".
 6.  La  lettera  d)  al  punto 5 della Parte C. dell'Allegato V del decreto  e'  sostituita dalla seguente: "d) esercitazione antincendio con  dimostrazione  di tutti i set di indumenti antincendio, cui deve partecipare parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione;".
 7.  Il  punto  1  dell'Allegato  VIII del decreto e' sostituito dal seguente:  "1.  Le informazioni pubblicate conformemente all'articolo 11, comma 3, comprendono i seguenti dati:
 a) nome della nave;
 b) numero IMO;
 c) tipo di nave, stazza (GT);
 d) anno di costruzione indicato nei certificati di sicurezza;
 e) nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore della nave;
 f) per le navi portarinfuse liquide o secche, nome ed indirizzo del  noleggiatore  responsabile  della  scelta  della  nave e tipo di noleggio;
 g) Stato di bandiera;
 h)  la societa' o le societa' di classificazione, ove pertinente, che  hanno  eventualmente  rilasciato  a  detta nave i certificati di classificazione;
 i)  la  societa' o le societa' di classificazione e/o altre parti che  hanno  rilasciato  a detta nave certificati conformemente con le convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati;
 l)  porto  e  data dell'ultima ispezione estesa indicando, se del caso, se sia stato imposto un provvedimento di fermo;
 m)   porto   e   data   dell'ultima  visita  speciale,  indicando l'organismo che l'ha eseguita;
 n) numero di fermi nel corso dei precedenti 24 mesi;
 o) paese e porto di fermo;
 p) data in cui e' stato tolto il fermo;
 q) durata del fermo, in giorni;
 r)  numero  di  carenze  rilevate e ragioni del fermo, in termini chiari ed espliciti;
 s) provvedimenti intrapresi a seguito del fermo;
 t)  quando  alla  nave  e'  stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale, i motivi di tale misura, in termini chiari ed espliciti;
 u)  indicazione delle eventuali responsabilita' della societa' di classificazione  o  di  altro organismo privato che ha proceduto alla pertinente  ispezione  relativamente  alla  carenza che, da sola o in combinazione, ha provocato il fermo;
 v) descrizione delle misure adottate, nel caso in cui la nave sia stata  autorizzata  a  recarsi al piu' vicino cantiere di riparazione appropriato  o  in  cui alla nave sia stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale.".
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 Roma, 2 febbraio 2006
 
 Il Ministro
 delle infrastrutture e dei trasporti
 Lunardi
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  atti  sui  Ministeri  delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 178
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
 sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3, del testo unico delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - La  direttiva  95/21/CE  del  Consiglio del 19 giugno
 1995,  relativa  all'attuazione di norme internazionali per
 la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e
 le  condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che
 approdono  nei  porti comunitari e che navigano nelle acque
 sotto  la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello
 Stato  di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del
 Consiglio  del  27 aprile 1998, pubblicata nel n. L 133 del
 7 maggio  1998,  98/42/CE  della  Commissione del 19 giugno
 1998,  pubblicata  nel  n.  L 184  del  27 giugno  1998,  e
 1999/97/CE   della   Commissione   del   13 dicembre  1999,
 pubblicata nel n. L 331 del 23 dicembre 1999, e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. L 157 del 7 luglio 1995.
 - Il   decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
 navigazione   19 aprile   2000,   n.  432  (Regolamento  di
 recepimento     della     direttiva    95/21/CE    relativa
 all'attuazione  di  norme  internazionali  per la sicurezza
 delle   navi,   la   prevenzione   dell'inquinamento  e  le
 condizioni  di  vita  e  di lavoro a bordo, come modificata
 dalle   direttive   98/25/CE,   98/42/CE  e  99/97/CE),  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2001, n. 20.
 - La direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio  del  19 dicembre 2001, che modifica la direttiva
 95/21/CE   del   Consiglio  del  19 giugno  1995,  relativa
 all'attuazione  di  norme  internazionali  per la sicurezza
 delle   navi,   la   prevenzione   dell'inquinamento  e  le
 condizioni  di  vita  e  di lavoro a bordo, per le navi che
 approdano  nei  porti comunitari e che navigano nelle acque
 sotto  la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello
 Stato  di  approdo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 n. L 019 del 22 gennaio 2002.
 - La  direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio  del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in
 materia   di   sicurezza   marittima   e   di   prevenzione
 dell'inquinamento  provocato  dalle  navi per facilitare il
 loro    adattamento    all'evoluzione    degli    strumenti
 internazionali  da  esse  richiamati  e'  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale n. L 324 del 29 novembre 2002.
 - Il  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei
 trasporti  13 ottobre  2003,  n.  305  (Regolamento recante
 attuazione della direttiva 2001/106/CE del 19 dicembre 2001
 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che  abroga  e
 sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 432,
 del   Ministro   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti,
 concernente  il  regolamento di recepimento della direttiva
 95/21/CE  relativa  all'attuazione  di norme internazionali
 per    la    sicurezza    delle    navi,   la   prevenzione
 dell'inquinamento  e  le  condizioni  di vita e di lavoro a
 bordo,  come  modificata  dalla  direttiva  98/25/CE, dalla
 direttiva   98/42/CE   e   dalla  direttiva  99/97/CE),  e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 novembre 2003, n.
 264.
 - La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla
 partecipazione    dell'Italia    al    processo   normativo
 dell'Unione  europea  e sulle procedure di esecuzione degli
 obblighi   comunitari),   e'   pubblicata   nella  Gazzetta
 Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37.
 - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), e' il seguente:
 "Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
 3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
 - Il  testo dell'art. 7, comma 3, della citata legge n.
 400 del 1988 e' il seguente:
 "3. Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su
 proposta  del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
 deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, si provvede ad
 adottare  norme  regolamentari  volte a garantire procedure
 uniformi  in  ordine  alla  convocazione,  alla  fissazione
 dell'ordine  del giorno, al numero legale, alle decisioni e
 alle forme di conoscenza delle attivita' dei Comitati.".
 Note all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
 ministeriale  n. 305 del 2003, come modificato dal presente
 regolamento:
 "Art.  6 (Ispezione  estesa). - 1. Le navi appartenenti
 ad una delle categorie di cui all'allegato V, sezione A del
 presente  regolamento,  sono  assoggettabili  ad  ispezione
 estesa  dopo  un  periodo  di 12 mesi dall'ultima ispezione
 estesa effettuata in un porto della regione MOU.
 2. Se  una  nave  assoggettabile ad ispezione estesa e'
 selezionata  per  essere  sottoposta  a  controlli ai sensi
 dell'ordine  di priorita' indicato nel comma 3 dell'art. 4,
 l'autorita'   competente   locale   dovra'  effettuare  una
 ispezione  estesa. E' tuttavia possibile, tra due ispezioni
 estese  l'effettuazione  di  una  ispezione  secondo quanto
 previsto dall'art. 5.
 3. Le   navi   assoggettabili  ad  ispezione  estesa  e
 riportate  dal  sistema SIRENAC come candidate ad ispezione
 obbligatoria  nel  primo  porto di scalo nella regione MOU,
 devono  essere  sottoposte  ad  ispezione  estesa  da parte
 dell'autorita' competente locale.
 4. L'armatore   ovvero   il  suo  rappresentante  o  il
 comandante  di  una nave assoggettabile ad ispezione estesa
 e'  tenuto  a  comunicare, alle autorita' competenti locali
 del  porto  di scalo, le informazioni di cui all'allegato V
 sezione B  del presente regolamento; tali informazioni sono
 fornite   almeno   tre   giorni   prima  dell'ora  prevista
 dell'arrivo  nel porto ovvero, nel caso di viaggi di durata
 inferiore  a tre giorni prima che la nave lasci il porto di
 partenza.
 5. Qualsiasi  nave  che non rispetti le disposizione di
 cui  al comma 4 e' sottoposta ad ispezione estesa nel porto
 di destinazione.".
 - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto n.
 305 del 2003 come modificato dal presente regolamento:
 "Art.   7 (Procedure   in  caso  di  impossibilita'  ad
 effettuare   ispezioni  di  talune  navi). - 1. L'autorita'
 competente  locale che, per ragioni di carattere operativo,
 non  sia  stata  in grado di effettuare una ispezione su di
 una  nave con un fattore di priorita' superiore a 50 di cui
 all'art.  4,  comma 2,  ovvero  una ispezione estesa di cui
 all'art. 6, comma 3, e' tenuta a comunicare tempestivamente
 al sistema SIRENAC che l'ispezione non e' stata effettuata.
 1-bis. Le  navi  di  cui  al comma 1 sono sottoposte ad
 ispezione obbligatoria nel successivo porto di scalo.
 2. A cadenza semestrale l'Autorita' competente centrale
 notifica i casi di cui al comma 1 alla Commissione europea,
 indicando i motivi della mancata ispezione.".
 - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto n.
 305 del 2003 come modificato dal presente regolamento:
 "Art.  8 (Sospensione  dell'operazione  o  fermo  delle
 navi). 1. L'ispettore   che  rileva,  nell'attivita'  della
 nave,  carenze  tali  che, individualmente o nel complesso,
 rendano  le  operazioni  della  stessa  pericolose  per  la
 sicurezza,  la  salute  dei  passeggeri o dell'equipaggio o
 l'ambiente,  informa  il  comandante  del  porto  che  deve
 disporre la sospensione delle operazioni.
 2. La   sospensione   delle  operazioni  continua  fino
 all'eliminazione  del  pericolo  o  fino a che l'ispettore,
 sulla  base  di  ulteriori  accertamenti,  anche sulla base
 delle  eventuali  indicazioni del Ministero dell'ambiente e
 della   tutela   del   territorio,   per   le  carenze  che
 rappresentano  un  pericolo  per  l'ambiente  marino, abbia
 determinato  le  condizioni  alle  quali  l'operazione puo'
 continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione,
 per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.
 3. L'ispettore,  nel  caso  in  cui  abbia  riscontrato
 carenze  nella  nave  che  rappresentano un pericolo per la
 sicurezza,    la   salute   o   l'ambiente,   notifica   il
 provvedimento  di  fermo al comandante della nave e informa
 immediatamente il comandante del porto, ai fini del diniego
 delle  spedizioni  ai  sensi dell'art. 181 del codice della
 navigazione.
 4. Il  fermo  della  nave  e'  revocato a seguito della
 riscontrata  eliminazione  delle carenze di cui al comma 3,
 ovvero  qualora  siano determinate, sulla base di ulteriori
 accertamenti   dell'ispettore,   anche   sulla  base  delle
 eventuali  indicazioni  del Ministero dell'ambiente e della
 tutela  del  territorio per le carenze che rappresentano un
 pericolo per l'ambiente marino, le condizioni alle quali la
 nave  puo'  riprendere  il mare senza pericolo per le altre
 navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione, per
 la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.
 5. Nell'allegato VI   del   presente  regolamento  sono
 indicati i criteri da applicare per il fermo delle navi.
 6. Nel  caso  in  cui,  a  seguito  di un'ispezione, e'
 disposto il fermo della nave, l'autorita' competente locale
 ne  informa  immediatamente  per  iscritto,  accludendo  il
 verbale  di  spezione,  l'Amministrazione  dello  Stato del
 quale  la  nave  batte  bandiera  o,  quando  cio'  non sia
 possibile,  il  console  o,  in sua assenza, la piu' vicina
 rappresentanza diplomatica nonche' gli ispettori nominati o
 l'organismo  riconosciuto,  responsabili  del  rilascio dei
 certificati relativi alla nave in questione.
 7. La  procedura  di  fermo  di  cui  al comma 3, viene
 promossa  anche  nei  confronti  delle  navi  alle quali si
 applica,  al  momento  della  verifica, il codice ISM e che
 risultano   prive  del  documento  di  conformita'  per  la
 societa'  ovvero  del  certificato  di  gestione  sicurezza
 rilasciati   conformemente   al   codice   ISM.  Nonostante
 l'assenza  di  tale  documentazione,  se dall'ispezione non
 risultano  altre  carenze  che  giustifichino  il fermo, il
 comandante  del  porto  puo' revocare l'ordine di fermo per
 evitare  la congestione del porto. Di tale decisione devono
 essere tempestivamente informate le autorita' competenti di
 tutti gli Stati membri. Alle navi che presentano le carenze
 previste dal presente comma, alle quali e' stato consentito
 di  riprendere  il  mare,  e'  negato, eccettuati i casi di
 deroga  di  cui  all'art.  11,  comma 2, l'accesso ai porti
 dello   Stato   finche'   il   proprietario   o  l'armatore
 dell'unita'  non  comprovi,  a  sanatoria  delle deficienze
 rilevate  dall'autorita'  che  ha  imposto il fermo, che la
 nave  dispone  dei  certificati rilasciati conformemente al
 codice ISM.
 3. La  procedura  di  fermo  di  cui  al comma 3, viene
 promossa  anche  nei  confronti delle navi non equipaggiate
 con  dispositivi  di  registrazione dei dati di navigazione
 (VDR)   quando   il   loro   uso   e'   previsto  ai  sensi
 dell'allegato XII del presente regolamento.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 10 del citato decreto
 n. 305 del 2003 come modificato dal presente regolamento:
 "Art.    10 (Rimborso    dei   costi   e   diritto   al
 ricorso). - 1. Le   spese,   e  le  relative  modalita'  di
 pagamento, inerenti alle ispezioni di cui agli articoli 5 e
 6,  qualora  queste  accertino  o  confermino  carenze  che
 giustifichino   il  fermo  della  nave,  nonche'  le  spese
 relative   alle  ispezioni  per  la  dimostrazione  di  cui
 all'art.  11,  comma 1, sono poste a carico dell'armatore o
 di  un  suo  rappresentante  nello  Stato, in solido con il
 proprietario,  sulla  base del costo effettivo del servizio
 reso,  secondo  tariffe  stabilite con decreto del Ministro
 delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
 Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e con
 il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da emanarsi
 entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
 presente regolamento ed aggiornate almeno ogni due anni.
 2. Nei   casi  prescritti,  oltre  alle  spese  per  il
 servizio reso, sono comunque a carico dell'armatore o di un
 suo   rappresentante   nello   Stato,   in  solido  con  il
 proprietario,  secondo  e  tariffe  di  cui al comma 1, gli
 eventuali  costi per le prestazioni fornite dagli ispettori
 al  di  fuori  del  normale  orario di lavoro nonche' degli
 oneri dell'eventuale missione. Tali spese sono dovute nelle
 misure   rispettivamente   previste   dalle  tabelle  della
 amministrazione    di   appartenenza   per   la   eventuale
 corresponsione ai citati ispettori.
 3. Sono   altresi'   poste   in  solido  a  carico  del
 proprietario,  o  dell'armatore  o di un suo rappresentante
 nello Stato i costi relativi alla sosta in porto della nave
 sottoposta al provvedimento di fermo.
 4. Avverso   i   provvedimenti   di  fermo  di  cui  al
 precedente art. 8 ovvero di rifiuto di accesso nei porti di
 cui   al   successivo   art.   11   e'  esperibile  ricorso
 giurisdizionale  o  gerarchico da presentarsi nelle forme e
 con  le  modalita'  previste  dalle vigenti disposizioni in
 materia. A tal fine nei provvedimenti in parola, notificati
 al  proprietario,  all'armatore  della  nave  ovvero al suo
 rappresentante  nello  Stato  per il tramite del comandante
 della  nave,  e'  indicato  il  termine  entro  il quale e'
 possibile  ricorrere e l'autorita' cui proporre ricorso. La
 presentazione   del   ricorso  non  determina  l'automatica
 sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto.
 5. Il fermo della nave non puo' essere revocato finche'
 non  si  sia provveduto al completo pagamento non sia stata
 data garanzia sufficiente per il rimborso delle spese.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'allegato III  del citato
 decreto  n.  305  del  2003  come  modificato  dal presente
 regolamento:
 Allegato III
 ESEMPI DI "FONDATI MOTIVI"
 PER UN'ISPEZIONE PIU' DETTAGLIATA
 (di cui all'art. 5, comma 3)
 1. Navi  contemplate  nell'art.  1,  dell'allegato I  e
 nelle  lettere c), d), e), numeri 2) e 3), e h) del comma 1
 dell'art. 2 dell'allegato I.
 2. Inadeguata tenuta del registro degli oli minerali.
 3. Rilevamento  di  imprecisioni  durante  l'esame  dei
 certificati  e  di altra documentazione (di cui all'art. 5,
 comma 2 e comma 3).
 4. Indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in
 grado   di  soddisfare  le  condizioni  dell'art.  8  della
 direttiva  94/58/CE  del  22 novembre  1994  del Consiglio,
 concernente i requisiti minimi di formazione della gente di
 mare.
 5. Prove  a dimostrazione che le operazioni di carico e
 scarico  e  altre  operazioni  non  vengono  effettuate  in
 condizioni di sicurezza o in conformita' degli orientamenti
 dell'International   marittime   organization   (IMO):   ad
 esempio, il contenuto di ossigeno nella condotta principale
 di  gas  inerte  delle  cisterne di carico supera i livelli
 massimi prescritti.
 6. Incapacita'  del  comandante  di  una  petroliera di
 fornire  il  registro relativo al sistema di sorveglianza e
 controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in
 zavorra.
 7. Mancanza  di  un  ruolo di bordo aggiornato o scarsa
 conoscenza,   da  parte  dei  membri  dell'equipaggio,  dei
 rispettivi compiti in caso di incendio o di abbandono della
 nave.
 8. Emissione  di falsi allarmi per soccorso non seguiti
 da idonee procedure di cancellazione.
 9. La    mancanza    di    importanti    dotazioni    o
 equipaggiamenti richiesti dalle convenzioni.
 10. Condizioni  di eccessiva insalubrita' a bordo della
 nave.
 11. Evidenza       tratta      dall'osservazione      o
 dall'impressione   generale   dell'ispettore   secondo  cui
 esistono  serie carenze o grave deterioramento della carena
 o   delle   strutture   atte  a  pregiudicare  l'integrita'
 strutturale della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o la
 tenuta stagna alle intemperie.
 12. Informazioni   o   prove   che   il   comandante  o
 l'equipaggio  non  ha dimestichezza con operazioni di bordo
 essenziali  relative  alla  sicurezza  della  nave  o  alla
 prevenzione  dell'inquinamento  o  che  tali operazioni non
 sono state effettuate.".
 - Si   riporta  il  testo  del  punto 5  della  parte C
 dell'allegato V  del  citato  decreto  n. 305 del 2003 come
 modificato dal presente regolamento:
 Allegato V
 C. PROCEDURE PER L'ISPEZIONE ESTESA
 5. Navi   passeggeri  (non  rientranti  nell'ambito  di
 applicazione   della   direttiva   1999/35/CE   di  cui  al
 punto A.3).
 Oltre  agli  elementi  indicati al punto 1, l'ispezione
 estesa  delle  navi  passeggeri  comprende anche i seguenti
 elementi:
 a) prove  del sistema di rilevamento di incendio e di
 allarme;
 b) verifica della chiusura delle porte tagliafuoco;
 c) prove del sistema di diffusione sonora;
 d) esercitazione  antincendio  con  dimostrazione  di
 tutti  i set di indumenti antincendio, cui deve partecipare
 parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione;
 e) dimostrazione   che   i   responsabili   operativi
 dell'equipaggio  conoscono  il piano d'emergenza in caso di
 avaria ("damage control plan").
 Se opportuno, l'ispezione puo' essere continuata con il
 consenso del comandante o dell'operatore, mentre la nave e'
 in navigazione da o verso un porto di uno Stato membro. Gli
 ispettori  non  ostacolano  il funzionamento della nave ne'
 provocano   situazioni  che,  a  giudizio  del  comandante,
 possano   compromettere   la   sicurezza   dei  passeggeri,
 dell'equipaggio e della nave.".
 - Si  riporta  il  testo del punto 1 dell'allegato VIII
 del  citato  decreto  n.  305  del 2003 come sostituito dal
 seguente regolamento:
 Allegato VIII
 PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI CONNESSE
 AI FERMI ED ALLE ISPEZIONI IN PORTI NAZIONALI
 (di cui all'art. 14)
 1. Le  informazioni  pubblicate  conformemente all'art.
 11, comma 3, comprendono i seguenti dati:
 a) nome della nave;
 b) numero IMO;
 c) tipo di nave, stazza (GT);
 d) anno  di  costruzione  indicato nei certificati di
 sicurezza;
 e) nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore
 della nave;
 f) per le navi portarinfuse liquide o secche, nome ed
 indirizzo  del noleggiatore responsabile della scelta della
 nave e tipo di noleggio;
 g) Stato di bandiera;
 h) la  societa' o le societa' di classificazione, ove
 pertinente, che hanno eventualmente rilasciato a detta nave
 i certificati di classificazione;
 i) la  societa'  o le societa' di classificazione e/o
 altre  parti  che hanno rilasciato a detta nave certificati
 conformemente  con le convenzioni applicabili in nome dello
 Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati;
 i) porto   e   data   dell'ultima   ispezione  estesa
 indicando,   se   del   caso,   se  sia  stato  imposto  un
 provvedimento di fermo;
 m) porto   e   data   dell'ultima   visita  speciale,
 indicando l'organismo che l'ha eseguita;
 n) numero di fermi nel corso dei precedenti 24 mesi;
 o) paese e porto di fermo;
 p) data in cui e' stato tolto il fermo;
 q) durata del fermo, in giorni;
 r) numero di carenze rilevate e ragioni del fermo, in
 termini chiari ed espliciti;
 s) provvedimenti intrapresi a seguito del fermo;
 t) quando  alla  nave e' stato rifiutato l'accesso ad
 un  porto  nazionale,  i  motivi di tale misura, in termini
 chiari ed espliciti;
 u) indicazione  delle eventuali responsabilita' della
 societa'  di  classificazione  o di altro organismo privato
 che  ha  proceduto  alla pertinente ispezione relativamente
 alla  carenza  che, da sola o in combinazione, ha provocato
 il fermo;
 v) descrizione delle misure adottate, nel caso in cui
 la  nave  sia  stata  autorizzata  a recarsi al piu' vicino
 cantiere  di riparazione appropriato o in cui alla nave sia
 stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale.".
 
 
 
 
 |  |  |  |  |