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| Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 7 febbraio 2006, n. 112 |  | Modalita'  di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1,  comma  426,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla facolta'  di  sanare  le  responsabilita' amministrative derivanti ai concessionari   del   servizio  nazionale  della  riscossione  ed  ai commissari  governativi  provvisoriamente  delegati  alla riscossione dall'attivita' svolta fino al 30 giugno 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Vista  la  legge  30 dicembre  2004, n. 311, articolo 1, comma 426, secondo  periodo  che,  in  attesa della riforma organica del settore della  riscossione e fermi restando i casi di responsabilita' penale, riconosce  ai  concessionari del servizio nazionale della riscossione ed   ai   commissari   governativi   provvisoriamente  delegati  alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la facolta'   di  sanare  le  responsabilita'  amministrative  derivanti dall'attivita'   svolta   fino   al  30 giugno  2005,  termine  cosi' modificato   dal   comma 38,   lettera   a),   dell'articolo   3  del decreto-legge    30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dietro versamento della  somma  di  3  euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004;
 Visto il comma 426-bis del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004,  introdotto  con la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, e secondo il quale, per i soggetti  che  esercitano  la  facolta'  di sanare le responsabilita' amministrative,     le    irregolarita'    compiute    nell'esercizio dell'attivita'  di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e le comunicazioni di  inesigibilita' relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003,  sono  presentate  entro  il  30 settembre  2006, termini cosi' modificati  dall'articolo  3,  comma  38,  lettera b), nn. 1 e 2, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203;
 Visto  l'articolo  1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106,   come  modificato  dall'articolo  3,  comma  39,  del  predetto decreto-legge    30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede che il  termine  del  30 giugno  2005, relativo al versamento della prima rata,  pari  al  40 per cento del totale, e' prorogato al 29 dicembre 2005;
 Visto  il  citato  comma  426,  terzo  periodo,  che prevede che il versamento  delle  altre  due rate, ciascuna pari al 30 per cento del totale,  sono  da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006;
 Visto, altresi', il quarto periodo del citato comma 426, che rinvia ad   un  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  la determinazione  delle modalita' di applicazione delle disposizioni di tale comma;
 Visti  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, articoli da 103 a 109 e 111 e il decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  articoli da  47  a  53,  che individuano le sanzioni applicabili  alle  violazioni compiute dai concessionari del servizio nazionale    della   riscossione   e   dai   commissari   governativi provvisoriamente  delegati alla riscossione, rispettivamente, fino al 30 giugno 1999 e a decorrere dal 1° luglio 1999;
 Visti  gli  articoli 82,  83 e 90 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  43  del 1988 e gli articoli 19 e 20 del citato decreto  legislativo  n.  112  del 1999, che disciplinano le cause di diniego  del  rimborso  e  del  discarico  per  inesigibilita'  ed il relativo procedimento da applicare a fini della loro contestazione;
 Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  consultiva  per la riscossione nella seduta del 1° agosto 2005;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 novembre 2005;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-639/UCL del 17 gennaio 2006;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 1.  Per  effetto  della sanatoria di cui all'articolo 1, comma 426, secondo  periodo,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, di seguito denominata  «sanatoria»,  nei  confronti  dei  soggetti ivi indicati, fermi  restando i provvedimenti sanzionatori divenuti definitivi alla data   del   30 giugno   2005,   si   estingue   la   responsabilita' amministrativa  per  le  violazioni,  anche se non ancora contestate, punite con le sanzioni previste dagli articoli da 103 a 109 e 111 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e dagli  articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, compiute fino al 30 giugno 2005.
 2. Sono comunque dovuti gli importi da corrispondere ai sensi degli articoli 72  e  73  del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del  1988  e dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999 eventualmente non versati ed i relativi interessi.
 
 
 
 Note alle premesse:
 -  Il  testo  vigente  del comma 426 dell'art. 1, della
 legge  30 dicembre  2004, n. 311 recante: «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  (legge finanziaria 2005)», pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale   del  31  dicembre  2004,  n.  306,  supplemento
 ordinario e' il seguente:
 «426  (Riscossione mediante ruolo per il recupero delle
 somme   dovute   dal   concessionario   per  inadempimento.
 Definizione   agevolata  di  irregolarita'  pregresse).  E'
 effettuato  mediante  ruolo il recupero delle somme dovute,
 per  inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di
 intermediazione  all'incasso  ovvero  dal  garante  di tale
 soggetto  o  del  debitore  di  entrate  riscosse  ai sensi
 dell'art.  17  del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
 46,  e  successive  modificazioni.  In attesa della riforma
 organica  del  settore  della riscossione, fermi restando i
 casi   di   responsabilita'  penale,  i  concessionari  del
 servizio   nazionale  della  riscossione  ed  i  commissari
 governativi  delegati provvisoriamente alla riscossione, di
 cui  al  decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
 facolta'   di   sanare  le  responsabilita'  amministrative
 derivanti  dall'attivita'  svolta  fino  al  30 giugno 2005
 dietro  versamento  della  somma  di  3  euro  per  ciascun
 abitante    residente    negli   ambiti   territoriali   ad
 essiaffidati  in concessione alla data del 1° gennaio 2004.
 L'importo  dovuto  e' versato in tre rate, la prima pari al
 40  per  cento  del  totale,  da versare entro dieci giorni
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
 all'ultimo  periodo  del presente comma, e comma e comunque
 entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al
 30  per  cento del totale, da versare rispettivamente entro
 il  30 giugno  2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con
 decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono
 stabilite  le  modalita' di applicazione delle disposizioni
 del presente comma».
 -  Il  decreto  legislativo  13 aprile  1999,  n.  112,
 recante:    «Riordino    del   servizio   nazionale   della
 riscossione,  in  attuazione  della  delega  prevista dalla
 legge  28 settembre  1998,  n.  337»  e'  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97.
 -  Il  testo  vigente  del  comma  426-bis (riscossione
 mediante  ruolo  per  il  recupero  delle  somme dovute dal
 concessionario  per inadempimento. Definizione agevolata di
 irregolarita'   pregresse).   dell'art.   1,   della  legge
 30 dicembre   2004,   n.  311  (legge  finanziaria)  e'  il
 seguente:   «Per   effetto  dell'esercizio  della  facolta'
 prevista   dal   comma   426,   le  irregolarita'  compiute
 nell'esercizio    dell'attivita'    di    riscossione   non
 determinano  il  diniego  del  diritto  al  rimborso  o del
 discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o
 delle   definizioni   automatiche  delle  stesse  e,  fermi
 restando   gli   effetti  delle  predette  definizioni,  le
 comunicazioni   di   inesigibilita'   relative   ai   ruoli
 consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro
 il  30 settembre  2006;  per  tali comunicazioni il termine
 previsto  dall'art.  19,  comma  3, del decreto legislativo
 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006».
 -  Il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35  contiene
 disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo
 sviluppo   economico,  sociale  e  territoriale,  e'  stato
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62 e
 convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
 14 maggio 2005, n. 80.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
 1988,    n.   43,   contenente   la   disciplina   relativa
 all'istituzione  del  servizio di riscossione dei tributi e
 di  altre  entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai
 sensi  dell'art.  1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657,
 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1988, n.
 49, S.O.
 -  Si  riporta il testo vigente degli articoli 82, 83 e
 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988:
 «Art.  82  (Perdita  del  diritto al rimborso). - 1. Il
 concessionario decade dal diritto al rimborso:
 a) quando  ha  presentato la domanda di rimborso o ha
 proceduto  in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli
 articoli precedenti;
 b) quando   gli   atti   della   procedura  esecutiva
 risultano  viziati  da  irregolarita'  salvo  che  egli non
 dimostri  che  l'irregolarita'  non  ha influito sull'esito
 della stessa procedura;
 c) quando  la  mancata  riscossione e' dovuta a fatto
 imputabile  al  custode  dei beni pignorati; in tal caso il
 diritto  al  rimborso  spetta per l'ammontare che eccede il
 valore dei beni pignorati;
 d).
 2.  Se la perdita del diritto al rimborso e' causata da
 fatto  imputabile  al concessionario delegato, il delegante
 ha  diritto  di rivalersi nei confronti di quest'ultimo con
 le procedure previste dagli articoli 56 e seguenti.
 3.  La  disposizione di cui al comma 2 si applica anche
 quando  il concessionario dichiarato decaduto o revocato ha
 perso  il  diritto  al  rimborso delle somme anticipate, ai
 sensi  dell'art.  74,  comma  2,  per  fatto  imputabile al
 concessionario o al delegato provvisorio succedutogli».
 «Art.  83  (Ammissione  o  diniego  del rimborso). - 1.
 L'ufficio  dell'amministrazione finanziaria o l'ente che ha
 emesso  il  ruolo e al quale e' stata presentata la domanda
 dispone,  entro il termine di dodici mesi, il rimborso, per
 ciascuna  rata iscritta a ruolo, dell'ammontare delle quote
 inesigibili   che   non   risultano   gia'  rimborsate.  Il
 provvedimento   dell'ufficio   finanziario   contenente  la
 dichiarazione  che  le  quote  ammesse al rimborso non sono
 state  gia'  rimborsate,  e'  trasmesso  all'intendente  di
 finanza, il quale lo rende esecutorio.
 2.  L'ufficio  finanziario  o l'ente impositore, per le
 quote  di  cui  non  ritiene documentata la inesigibilita',
 annota  le proprie osservazioni sulla domanda che trasmette
 con  la  relativa documentazione all'intendente di finanza,
 restituendone  un  esemplare  al  concessionario  che  puo'
 presentare deduzioni e documenti.
 3.  L'intendente  di  finanza  provvede  al rimborso ai
 sensi  dell'art.  84.  In  caso di rigetto della domanda di
 rimborso  trasmette  il  provvedimento motivato all'ufficio
 finanziario  o  all'ente  impositore,  che  lo  notifica al
 concessionario».
 «Art.  90  (Discarico  di  quote  inesigibili). - 1. Le
 norme del presente Titolo, ad eccezione degli articoli 84 e
 86,  si  applicano per il discarico delle quote inesigibili
 delle  entrate  affidate  in  riscossione al concessionario
 senza obbligo del non riscosso come riscosso.
 2.  In  caso di diniego del discarico il concessionario
 e'  tenuto  al  versamento  delle  somme  di  cui non si e'
 provveduto  al  discarico entro dieci giorni dalla notifica
 del provvedimento ministeriale».
 Si  riporta il testo vigente degli articoli 19 e 20 del
 decreto legislativo n. 112/1999:
 «Art.  19  (Discarico  per inesigibilita). - 1. Ai fini
 del   discarico   delle   quote   iscritte   a   ruolo,  il
 concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
 creditore,   una   comunicazione  di  inesigibilita'.  Tale
 comunicazione  viene  redatta  e trasmessa con le modalita'
 stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
 2.  Costituiscono  causa  di  perdita  del  diritto  al
 discarico:
 a) la    mancata    notificazione    imputabile    al
 concessionario,   della   cartella   di   pagamento,  entro
 l'undicesimo   mese  successivo  alla  consegna  del  ruolo
 ovvero,  per  i  ruoli  straordinari,  entro  il sesto mese
 successivo  nonche',  nel caso previsto dall'art. 32, comma
 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata
 nel ruolo;
 b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche
 in  via  telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
 procedure  relative  alle singole quote comprese nei ruoli;
 la  prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo
 mese  successivo  a  quello  di  consegna  del  ruolo. Tale
 comunicazione  e' effettuata con le modalita' stabilite con
 decreto del Ministero delle finanze;
 c) la  mancata  presentazione,  entro  il  terzo anno
 successivo  alla consegna del ruolo, della comunicazione di
 inesigibilita'  prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
 soggetta  a successiva integrazione se, alla data della sua
 presentazione,  le procedure esecutive sono ancora in corso
 per causa non imputabile al concessionario;
 d) il  mancato  svolgimento  dell'azione esecutiva su
 tutti  i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
 del  pignoramento,  risultava  dal  sistema informativo del
 Ministero  delle  finanze,  a meno che i beni pignorati non
 fossero  di  valore  pari  al doppio del credito iscritto a
 ruolo,  nonche'  sui  nuovi  beni la cui esistenza e' stata
 comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
 d-bis)   il   mancato   svolgimento  delle  attivita'
 conseguenti   alle   segnalazioni  di  azioni  esecutive  e
 cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
 e) la  mancata  riscossione  delle  somme  iscritte a
 ruolo,  se imputabile al concessionario; sono imputabili al
 concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
 al   discarico   i   vizi   e   le  irregolarita'  compiute
 nell'attivita'  di  notifica  della cartella di pagamento e
 nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
 concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
 non hanno influito sull'esito della procedura.
 3.    Decorsi   tre   anni   dalla   comunicazione   di
 inesigibilita',   totale   o   parziale,  della  quota,  il
 concessionario      e'     automaticamente     discaricato,
 contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
 i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
 4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in
 ogni  momento,  il  potere  dell'ufficio  di  comunicare al
 concessionario  l'esistenza  di nuovi beni da sottoporre ad
 esecuzione  e  di  segnalare  azioni cautelari ed esecutive
 nonche'  conservative  ed  ogni altra azione prevista dalle
 norme  ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al
 fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.
 5.  La  documentazione cartacea relativa alle procedure
 esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
 fino  al  discarico  delle  relative  quote,  dallo  stesso
 concessionario.
 6.  Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'
 richiedere   al   concessionario   la   trasmissione  della
 documentazione  relativa  alle  quote  per le quali intende
 esercitare  il  controllo  di merito, ovvero procedere alla
 verifica    della    stessa    documentazione   presso   il
 concessionario;  se entro trenta giorni dalla richiesta, il
 concessionario   non   consegna,   ovvero   non   mette   a
 disposizione,  tale  documentazione  perde  il  diritto  al
 discarico della quota».
 «Art.  20  (Procedura di discarico per inesigibilita' e
 reiscrizione  nei  ruoli).  -  1. Il competente ufficio del
 Ministero  delle  finanze per le entrate di sua competenza,
 ovvero  l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre
 entrate,  se,  a  seguito dell'attivita' di controllo sulla
 comunicazione  di  inesigibilita',  ritiene  che  non siano
 state  rispettate  le  disposizioni  dell'art. 19, comma 2,
 lettere  a),  d),  d-bis)  ed e), notifica apposito atto al
 concessionario,  che  nei  successivi  trenta  giorni  puo'
 produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico e'
 ammesso  o  rifiutato  con  un  provvedimento  a  carattere
 definitivo.
 1-bis.  Il  controllo di cui al comma 1 e' effettuato a
 campione,  sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente
 creditore.
 2.   Se   il   concessionario   non  ha  rispettato  le
 disposizioni  dell'art.  19,  comma  2, lettere b) e c), si
 procede  ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si e'
 verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
 3.  In caso di diniego del discarico, il concessionario
 e'  tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni
 dalla   notifica  del  relativo  provvedimento,  la  somma,
 maggiorata  degli  interessi  legali decorrenti dal termine
 ultimo  previsto per la notifica della cartella, pari ad un
 quarto  dell'importo  iscritto  a  ruolo, ed alla totalita'
 delle  spese  di  cui  all'art.  17, comma 6, se rimborsate
 dall'ente creditore.
 4.  Nel  termine  di novanta giorni dalla notificazione
 del  provvedimento di cui al comma 3 il concessionario puo'
 definire   la   controversia  con  il  pagamento  di  meta'
 dell'importo  dovuto  ai sensi del medesimo comma 3 ovvero,
 se  non  procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere
 nello stesso termine alla Corte dei conti.
 5.  Per  le  entrate  tributarie dello Stato l'ufficio,
 qualora  venga  a conoscenza di nuovi elementi reddituali o
 patrimoniali   riferibili   allo   stesso   soggetto,  puo'
 reiscrivere  a ruolo le somme gia' discaricate, purche' non
 sia  decorso  il  termine  di  prescrizione  decennale. Con
 decreto  ministeriale,  sentita  la commissione consultiva,
 sono  stabiliti  i criteri per procedere alla reiscrizione,
 sulla  base di valutazioni di economicita' e delle esigenze
 operative.
 6.  Per  le  altre entrate, ciascun ente creditore, nel
 rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina
 i  criteri  sulla base dei quali i propri uffici provvedono
 alla reiscrizione delle quote discaricate.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 Note all'art. 1:
 -  Per  i  riferimenti  della legge n. 311/2004 si veda
 nelle note alle premesse.
 -  Per  i  riferimenti del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 43 del 1988 si veda nelle note alle premesse.
 -  Per  i riferimenti del decreto legislativo 13 aprile
 1999, n. 112, si veda nelle note alle premesse.
 -  Il  testo vigente degli articoli 72 e 73 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  1988 e' il
 seguente:
 «Art.  72  (Versamento  delle  somme  riscosse mediante
 ruoli).  - 1. Per le entrate iscritte a ruolo con l'obbligo
 del  non  riscosso  come  riscosso,  il concessionario deve
 versare  alla  competente  sezione di tesoreria provinciale
 dello  Stato  ed  alle  tesorerie  degli enti creditori, al
 netto del compenso di riscossione di sua competenza:
 a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza
 i sei decimi dell'importo di ciascuna rata;
 b) entro  il  quattordicesimo  giorno  del terzo mese
 successivo  alla scadenza i restanti decimi dell'importo di
 ciascuna rata.
 2.  Per le entrate iscritte a ruolo senza l'obbligo del
 non  riscosso  come  riscosso  i  versamenti  devono essere
 effettuati  entro il giorno ventisette di ciascun mese, per
 l'importo  delle  rate  effettivamente riscosse dall'uno al
 quindici  dello  stesso  mese  ed entro il giorno dodici di
 ciascun   mese  per  l'importo  delle  rate  effettivamente
 riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.
 3.   Le   cedole   del  debito  pubblico,  versate  dai
 contribuenti  a  pagamento  delle  imposte  erariali, vanno
 versate alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
 4.  I  buoni  di  discarico  allegati  agli  elenchi di
 sgravio,  di  cui  all'art.  33  del presente decreto, sono
 accettati come denaro contante. Se l'ammontare dei buoni e'
 superiore all'importo da versare, la differenza e' imputata
 in   riduzione   dei  successivi  versamenti  previsti  dal
 presente articolo.
 5.   Ai   fini  dei  versamenti  di  cui  al  comma  1,
 dall'importo  dei versamenti va detratto, oltre al compenso
 di    riscossione,   l'ammontare   delle   somme   che   il
 concessionario  e'  autorizzato  a  trattenere, ai sensi di
 quanto  previsto  dagli  articoli 62,  64,  65  e  86. Tale
 detrazione potra' essere effettuata:
 a) per intero nel primo versamento utile, nel caso in
 cui la concessione sia avvenuta dopo che i carichi relativi
 all'importo  da  dedurre  sono stati interamente versati ai
 sensi del comma 1, lettere a) e b);
 b) nei  limiti  rispettivamente  del  60 e del 40 per
 cento,  se al momento della concessione tali versamenti non
 sono  stati  ancora  eseguiti,  da valere alle scadenze dei
 versamenti di cui al comma 1, lettere a) e b).
 6.  Con  il  decreto  previsto nel comma 2 dell'art. 63
 vengono  emanate  disposizioni  relative  alla  resa  delle
 contabilita'  amministrative  alle  ragionerie  provinciali
 dello Stato».
 «Art.   73   (Versamento   delle   somme  riscosse  per
 versamenti diretti). - 1. Entro il quinto giorno successivo
 allo  scadere  di  ogni  decade del mese, il concessionario
 versa,  distintamente  per imposta, alla competente sezione
 di  tesoreria  provinciale  dello Stato ed alle casse degli
 enti  destinatari,  l'ammontare  delle somme affluite nella
 decade  stessa  per versamenti diretti al netto delle somme
 oggetto   di   dilazione   e   di  sgravio  a  norma  degli
 articoli 62,  comma  2, e 86, comma 5. Nello stesso termine
 versa,  tramite  postagiro,  le  somme  per  le  quali  sia
 pervenuta  la  comunicazione  dell'accreditamento  da parte
 dell'ufficio dei conti correnti postali.
 2.  I  concessionari  indicati  all'art.  31,  comma 1,
 lettere  a)  e  b),  devono  versare  presso  le competenti
 sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente
 in  contanti  o  con  le  modalita'  di  cui al terzo comma
 dell'art.  230  del  regolamento  per l'amministrazione del
 patrimonio  e  per  la  contabilita'  generale dello Stato,
 approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, e
 successive  modificazioni,  le  somme  riscosse a titolo di
 imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente
 postale  vincolato  a  favore dello Stato che devono essere
 versate solo tramite postagiro.
 3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese
 cade  in  giorno  non  lavorativo,  i  concessionari devono
 contabilizzare  le  ritenute  alla  fonte riscosse il primo
 giorno  lavorativo  della  terza  decade come se introitate
 nella decade precedente; la stessa disposizione vale per le
 ritenute  per  le  quali  in  tale  giorno  e' pervenuta la
 comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei
 conti correnti postali.
 4.  Entro  i  cinque  giorni  successivi  alle scadenze
 previste  dal  comma  1,  il  concessionario trasmette alla
 competente  ragioneria provinciale dello Stato una distinta
 in   triplice   esemplare,   riepilogativa  dei  versamenti
 effettuati  separatamente  per  ciascuna  imposta,  due dei
 quali vengono restituiti con visto di ricevuta.
 5.  Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti
 deve  essere  indicato  l'importo  complessivo  delle somme
 riscosse, l'importo della commissione e della ripartizione,
 ove  occorra,  fra  gli  enti  destinatari degli importi di
 rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni.
 6.  Nella  distinta  devono essere annotati gli estremi
 delle quietanze di tesoreria e delle quietanze emesse dalle
 casse   degli   enti   destinatari.  Se  il  versamento  e'
 effettuato   a  mezzo  di  conto  corrente  postale,  nella
 distinta  debbono  essere  annotati  gli  estremi  di  tale
 versamento.
 7.  Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato
 di  cui  all'art.  7,  comma  4, devono essere versati alla
 prima  scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto
 accreditamento».
 -  Si riporta il testo vigente dell'art. 22 del decreto
 legislativo n. 112/1999:
 «Art.   22   (Termini   di   riversamento  delle  somme
 riscosse).   -   1.   Il  concessionario  riversa  all'ente
 creditore   le   somme  riscosse  entro  il  decimo  giorno
 successivo   alla   riscossione.   Per  le  somme  riscosse
 attraverso  le  agenzie  postali  e le banche il termine di
 riversamento  decorre,  dal  giorno individuato con decreto
 del  Ministero  delle finanze, di concerto con il Ministero
 del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 Per  gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali
 il  termine  di  riversamento decorre dal giorno successivo
 allo scadere di ogni decade di ciascun mese.
 2.  Per le somme versate con mezzi diversi dal contante
 la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1
 e'  determinata con decreto del Ministero delle finanze, di
 concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
 programmazione economica.
 3.  Il  comma  2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto
 1996,  n.  437,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Salvi  i provvedimenti di diniego del diritto al discarico o al rimborso  divenuti  definitivi  alla  data  del  30 giugno  2005,  la sanatoria  si applica alle irregolarita', compiute fino alla medesima data nell'esercizio dell'attivita' di riscossione, non consistenti in falsita' di atti, suscettibili di determinare il diniego:
 a) del  diritto  al  rimborso  o  al discarico per inesigibilita' delle  quote  iscritte  a  ruolo  ai sensi degli articoli 82 e 90 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43 e dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
 b) delle  definizioni  automatiche  di tali quote, previste dagli articoli 60,  60-bis  e  61 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e dall'articolo 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
 2.  Per  beneficiare  degli  effetti  di  cui all'articolo 1, comma 426-bis  della  legge  n.  311 del 2004, i soggetti che hanno aderito alla  sanatoria, svolgono entro il 30 settembre 2006, con riferimento ai  ruoli  consegnati entro il 30 settembre 2003, le attivita' di cui all'articolo 19,  comma  2,  lettere  d) e d-bis), del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, e:
 a) per   le   quote   per  le  quali  hanno  gia'  presentato  la comunicazione  di  inesigibilita'  alla data di entrata in vigore del presente  decreto, integrano tale comunicazione entro il 30 settembre 2006, con le modalita' indicate dall'ente creditore;
 b) per   le   restanti  quote,  presentano  la  comunicazione  di inesigibilita' entro lo stesso 30 settembre 2006.
 3.  Le  disposizioni  previste  dal comma 2 si applicano anche alle quote  inserite  nelle  domande  di  rimborso  e  di discarico di cui all'articolo  59,  comma  1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, non  comprese  nelle  definizioni  automatiche  ovvero  che,  pur  se comprese  in  tali  definizioni,  sono  state  sottoposte ad esame di merito  ai  sensi  dell'articolo 79, comma 10, della legge n. 342 del 2000.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  Il  testo vigente degli articoli 82 e 90 del decreto
 del   Presidente  della  Repubblica  n.  43/1988  e'  stato
 riportato nelle note alle premesse.
 - Il testo vigente dell'art. 19 del decreto legislativo
 n. 112/1999 e' stato riportato nelle note alle premesse.
 - Si riporta il testo vigente degli articoli 60, 60-bis
 e 61 del decreto legislativo n. 112/1999:
 «Art.  60  (Definizione  automatica  delle  domande  di
 rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle
 relative  anticipazioni). - 1. Relativamente alle quote non
 superiori  a  cinquecento  milioni di lire, i concessionari
 possono  definire  automaticamente le domande di rimborso e
 di  discarico per inesigibilita' da essi presentate fino al
 31 dicembre  1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora
 esaminate.
 2. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma
 1,  i  concessionari  presentano  entro  il  31 luglio 1999
 all'ufficio  che  ha  effettuato  l'iscrizione  a ruolo una
 richiesta,  nella  quale  dichiarano,  in  conformita' alle
 vigenti   norme  sull'autocertificazione  e  per  le  quote
 inserite  nelle domande per le quali esercitano la facolta'
 di definizione automatica:
 a) la sussistenza delle condizioni indicate nell'art.
 24,  comma  13,  lettere  a)  e c), della legge 27 dicembre
 1997,  n.  449 e l'assenza della condizione ostativa di cui
 alla lettera b) dello stesso art. 24, comma 13, della legge
 n.  449  del  1997, nonche' di provvedimenti di sgravio per
 indebito;
 b) l'importo  delle  quote  inserite nelle domande e,
 limitatamente   alle  domande  di  rimborso,  quello  delle
 relative  anticipazioni,  calcolato  al  netto degli sgravi
 provvisori e dei provvedimenti di dilazione.
 3.  La  somma da corrispondere a ciascun concessionario
 e'  pari  al  99 per cento dell'importo delle anticipazioni
 relative alle domande di rimborso definite automaticamente,
 calcolato   al   netto   degli   sgravi  provvisori  e  dei
 provvedimenti di dilazione.
 4. L'importo globale da corrispondere ai concessionari,
 con le modalita' di cui al comma 5, non puo' superare 4.000
 miliardi  di  lire  complessive  e  1.000  miliardi di lire
 annue.
 5.   Con  decreto  del  Ministero  delle  finanze  sono
 definite  le  modalita'  ed  i  tempi  di trattazione delle
 richieste presentate ai sensi del comma 1; in ogni caso, la
 definizione di tali richieste deve essere ultimata entro il
 31 maggio 2000 e si procede comunque al rilascio dei titoli
 entro  l'anno  1999. In conseguenza del completamento della
 definizione   automatica,   i   provvedimenti   di  sgravio
 provvisorio  relativi  alle  domande  definite  assumono il
 valore di provvedimenti di rimborso definitivi.
 6.  Per  le finalita' di cui al comma 4, e' autorizzata
 l'emissione  di  titoli  di Stato per un importo massimo di
 lire  4.000  miliardi, con imputazione della relativa spesa
 ad  apposita  unita'  previsionale  di  base dello stato di
 previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
 programmazione economica, cosi' ripartita:
 a) miliardi  1.000 per l'anno 1999, con godimento dei
 titoli dal 1° gennaio 2000;
 b) miliardi  1.000 per l'anno 2000, con godimento dei
 titoli dal 1° gennaio 2001;
 c) miliardi  1.000 per l'anno 2001, con godimento dei
 titoli dal 1° gennaio 2002;
 d) miliardi  1.000 per l'anno 2002, con godimento dei
 titoli dal 1° gennaio 2003.
 7.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
 della    programmazione   economica   sono   stabilite   le
 caratteristiche,   le   modalita'   e   le   procedure   di
 assegnazione dei titoli medesimi.
 8.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 6,
 valutato, per il triennio 1999-2001, in lire 1.000 miliardi
 per  l'anno 1999, in lire 1.045 miliardi per il 2000, ed in
 lire  1.090  miliardi  per  il  2001,  si provvede mediante
 corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
 fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
 speciale»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
 tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
 l'anno 1999, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento
 relativo al Ministero medesimo.
 9.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione  economica  e'  autorizzato ad apportare con
 propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
 «Art.  60-bis (Effetti della definizione automatica sul
 rimborso    delle    spese    delle   procedure   esecutive
 infruttuose).  -  1. A seguito della definizione automatica
 effettuata   ai   sensi   del   precedente   art.   60,  ai
 concessionari  spetta,  relativamente alle quote oggetto di
 tale  definizione, il rimborso del 99 per cento della meta'
 delle  spese  delle  procedure esecutive infruttuose di cui
 all'art.  61,  comma  4,  del  decreto del Presidente della
 Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
 2.  Il  rimborso  previsto  dal  comma  1 e' erogato in
 titoli  di  Stato, nel rispetto dei limiti di spesa fissati
 dall'art.  60, comma 4, come modificati dall'art. 79, comma
 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342; a tale rimborso si
 applicano  le disposizioni contenute nell'art. 60, commi 5,
 primo periodo, 7, 8 e 9».
 «Art.  61  (Definizione  automatica  delle  domande  di
 rimborso  e  di discarico dei ruoli non erariali e rimborso
 delle  anticipazioni) - 1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e
 3  dell'art.  60  possono  applicarsi  ai  ruoli degli enti
 previdenziali.
 2.  Le  disposizioni  dell'art.  60,  commi  1,  2 e 3,
 possono  essere  applicate  anche ai ruoli degli altri enti
 creditori,  sulla base di apposita convenzione, nella quale
 e'   determinata  la  percentuale  delle  anticipazioni  da
 rimborsare.
 2-bis.  La  definizione automatica di quote inserite in
 ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2
 produce  effetti anche sulle addizionali erariali contenute
 in tali ruoli.
 2-ter.  Il  pagamento  ai  concessionari delle somme ad
 essi  dovute  ai  sensi  del  comma  2-bis  avviene  con le
 modalita' indicate nell'art. 57-bis, comma 2».
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  79  della  legge
 21 novembre 2000, n. 342.
 «Art.  79  (Definizione  automatica  delle  domande  di
 rimborso e di discarico). - 1. Relativamente alle quote non
 superiori  a cinquecento milioni di lire, i concessionari e
 i  commissari  governativi  del  servizio  nazionale  della
 riscossione  possono definire automaticamente le domande di
 rimborso   e   di  discarico  per  inesigibilita'  da  essi
 presentate  dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999, giacenti
 presso gli uffici e non ancora esaminate.
 2.  Alla definizione automatica prevista dal comma 1 si
 applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute
 nell'art.  60,  commi 3,  5, 7 e 9, del decreto legislativo
 13 aprile  1999,  n.  112.  Tale  definizione  deve  essere
 ultimata entro il 31 maggio 2002.
 3. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma
 1, i concessionari e i commissari governativi presentano le
 relative  istanze  entro  il  30 novembre  2000, secondo le
 modalita'   di  cui  all'art.  60,  comma  2,  del  decreto
 legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 4.  L'importo  globale  da  corrispondere  ai sensi del
 comma   2   non   puo'  superare  2.400  miliardi  di  lire
 complessive   e   800   miliardi   di   lire   annue.  Sono
 conseguentemente  ridotti di 600 miliardi di lire l'importo
 globale   di   cui   all'art.  60,  comma  4,  del  decreto
 legislativo  13 aprile  1999,  n. 112, e di 200 miliardi di
 lire  ciascuno degli importi indicati alle lettere b), c) e
 d)   del   comma   6   del   medesimo   articolo,  riferiti
 rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002.
 5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1 e 3, nonche'
 quelle di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo
 13 aprile  1999,  n. 112, possono applicarsi ai ruoli degli
 enti  previdenziali ed ai ruoli degli altri enti creditori,
 per  questi ultimi sulla base di apposita convenzione nella
 quale  e' determinata la percentuale delle anticipazioni da
 rimborsare.
 6. La definizione automatica di quote inserite in ruoli
 degli  enti  territoriali  eseguita  ai  sensi  del comma 5
 produce  effetti anche sulle addizionali erariali contenute
 in tali ruoli.
 7.  Il  pagamento  ai  concessionari  e  ai  commissari
 governativi delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 6
 avviene  con  le modalita' indicate nell'art. 57-bis, comma
 2,  del  decreto  legislativo  13 aprile  1999,  n.  112, e
 successive modificazioni.
 8. A seguito della definizione automatica effettuata ai
 sensi  dei commi da 1 a 7, ai concessionari e ai commissari
 governativi  spetta,  relativamente  alle  quote oggetto di
 tale  definizione, il rimborso del 99 per cento della meta'
 delle  spese  delle procedure esecutive di cui all'art. 61,
 comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 gennaio   1988,   n.  43,  e  successive  modificazioni,
 rivelatesi  infruttuose;  la  misura  di  tale  rimborso e'
 stabilita  in  via  convenzionale, relativamente alle quote
 degli enti che, ai sensi del comma 5, con tale modalita' ne
 regolano la definizione automatica.
 9.  Il  rimborso  delle spese delle procedure esecutive
 infruttuose  relative  alle  quote  erariali,  spettante ai
 sensi  del  comma  8,  e'  erogato  in titoli di Stato, nel
 rispetto  del limite complessivo di spesa fissato dal comma
 4; a tale rimborso si applicano, per quanto compatibili, le
 disposizioni  previste  per la definizione automatica delle
 domande  di  rimborso  e  di discarico delle relative quote
 erariali.
 10.  Sulle  quote  oggetto di definizione automatica di
 cui  ai commi da 1 a 9 resta salva la facolta' degli uffici
 di  procedere,  anche  mediante controlli a campione, ad un
 esame  di  merito  della relativa documentazione secondo le
 modalita'   previste   dal  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   28 gennaio   1988,   n.  43,  con  conseguente
 eventuale recupero delle quote gia' rimborsate o oggetto di
 discarico ai sensi del presente articolo».
 -  Il testo vigente del comma 426-bis dell'art. 1 della
 legge  n.  311/2004  e'  stato  riportato  nelle  note alle
 premesse.
 - Si riporta il testo vigente dell'art. 59 del decreto
 legislativo n. 112/1999:
 «Art.  59  (Procedure  in  corso).  - 1. Fermo restando
 quanto  previsto  dagli  articoli 60  e  61,  le domande di
 rimborso  o di discarico per inesigibilita' giacenti presso
 gli  enti  creditori  alla  data  di  entrata in vigore del
 presente  decreto,  continuano ad essere esaminate ai sensi
 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 gennaio
 1988, n. 43.
 2.  Se  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
 decreto,  l'ufficio  non  ha  fornito le indicazioni di cui
 all'art.  79,  comma  3,  del  decreto del Presidente della
 Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal
 concessionario,  quest'ultimo,  se non ha ancora presentato
 domanda  di  rimborso o di discarico, procede nei confronti
 del  debitore,  previo  accesso  al sistema informativo del
 Ministero  delle  finanze,  eseguito ai sensi dell'art. 18,
 comma 2, del presente decreto.
 3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la
 possibilita'   di   procedere   nell'azione  esecutiva,  il
 concessionario  e'  autorizzato  a  presentare  documentata
 domanda  di  rimborso  o  di discarico, che e' esaminata ai
 sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
 28 gennaio  1988,  n.  43. In caso contrario, nonche' nelle
 ipotesi  in  cui  il  concessionario non abbia richiesto il
 visto  di  cui  all'art.  79,  comma  1,  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  28 gennaio  1988,  n. 43, il
 concessionario procede in conformita' alle disposizioni del
 presente  decreto, nonche' del decreto del Presidente della
 Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 4.  Per  le  somme anticipate in forza dell'obbligo del
 non   riscosso   come  riscosso,  decorsi  sei  mesi  dalla
 presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o
 della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha
 diritto  al  rimborso  provvisorio del 90 per cento di tali
 somme.
 4-bis.
 4-ter.   Per   i   ruoli   resi   esecutivi  prima  del
 30 settembre 1999:
 a) i  compensi  spettanti ai concessionari sulla base
 delle  disposizioni  in vigore alla data del 30 giugno 1999
 sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2;
 b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a);
 c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera
 b),  secondo  periodo,  decorre  dalla  data  stabilita con
 decreto del Ministero delle finanze;
 d);
 e) le  informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono
 trasmesse  con  le  modalita'  e nei tempi stabiliti con il
 decreto di cui alla lettera c).
 4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003
 la  comunicazione  di  inesigibilita'  di  cui all'art. 19,
 comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 giugno 2006.
 4-quinquies.  Per  le  comunicazioni  di inesigibilita'
 relative  ai  ruoli  di  cui  al  comma 4-quater il termine
 previsto  dall'art.  19,  comma  3,  decorre  dal 1° luglio
 2006».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 1.  I soggetti che intendono avvalersi della sanatoria, provvedono, per  ciascuno  degli  ambiti territoriali per i quali aderiscono alla sanatoria,  al  pagamento dell'importo indicato nella colonna B della tabella di cui all'allegato n. 2 al presente decreto.
 2.  Il pagamento dell'importo di cui al comma 1, il cui integrale e tempestivo  versamento e' condizione di efficacia della sanatoria, e' effettuato  alla  competente  sezione  di tesoreria provinciale dello Stato,  sul  capitolo 3631,  capo  VIII, in unica soluzione, entro il 29 dicembre 2005, ovvero in tre rate, di cui:
 a) la prima, pari al 40% del totale, entro il 29 dicembre 2005;
 b) la seconda, pari al 30% del totale, entro il 30 giugno 2006;
 c) la terza, pari al restante 30%, entro il 27 dicembre 2006.
 3.  I  concessionari  del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione che hanno  aderito  alla sanatoria presentano, entro il 28 febbraio 2006, una  comunicazione  conforme  al  modello di cui all'allegato n. 1 al presente   decreto  all'ufficio  locale  dell'Agenzia  delle  entrate individuato   ai   sensi  dell'articolo  54,  comma  1,  del  decreto legislativo  13 aprile  1999,  n.  112,  ed alla competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, allegando copia della quietanza relativa al versamento effettuato entro il 29 dicembre 2005.
 4.  Nei trenta giorni successivi al versamento delle rate di cui al comma 2, lettere b) e c), i concessionari ed i commissari governativi che  si sono avvalsi della sanatoria presentano copia della quietanza di tali versamenti agli uffici indicati al comma 3.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 7 febbraio 2006
 Il Ministro: Tremonti
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
 Economia e finanze, foglio n. 382
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  54  del  decreto
 legislativo n. 112/1999:
 «Art.  54. (Procedura di irrogazione delle sanzioni). -
 1.  All'irrogazione  delle sanzioni amministrative previste
 nel   presente   decreto   provvede,  per  ciascun  ambito,
 l'ufficio  delle  entrate  individuato  in via generale con
 provvedimento   del   direttore   regionale  delle  entrate
 notificato al concessionario.
 2.  Nel  termine di sessanta giorni dalla notificazione
 del   provvedimento   di   irrogazione  della  sanzione  il
 concessionario   puo'   definire  la  controversia  con  il
 pagamento  di  meta'  della  sanzione  irrogata e, nei casi
 previsti  dagli  articoli 47,  48  e  49, delle altre somme
 dovute.
 3.  Se  non  procede  alla  definizione agevolata della
 violazione  prevista  dal  comma 2, il concessionario puo',
 entro lo stesso termine, ricorrere in opposizione contro il
 provvedimento di irrogazione della sanzione alla competente
 direzione   regionale   delle  entrate,  che  decide  entro
 sessanta giorni con provvedimento definitivo immediatamente
 esecutivo.
 4.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie irrogate ai
 sensi  degli  articoli del  presente  capo spettano in ogni
 caso  allo  Stato e sono versate alla competente sezione di
 tesoreria provinciale dello Stato».
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato 1 All'Agenzia delle entrate
 Ufficio locale di............
 Direzione regionale di......
 
 COMUNICAZIONE  DI  ADESIONE  ALLA  SANATORIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA
 426, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311
 La   societa'....,   concessionaria/commissario  governativo  del servizio  nazionale  della  riscossione  dell'ambito di...., con sede in....,  via/piazza....  in persona del suo legale rappresentante.... nato a...., il .........................,
 Comunica di  essersi  avvalsa  della  sanatoria  di  cui all'art. 1 comma 426, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 Al  riguardo,  fa  presente di aver ricevuto la notificazione dei seguenti  provvedimenti  sanzionatori,  non  definitivi alla data del 30 giugno  2005  e  oggetto  della  sanatoria  ai  sensi della citata disposizione.
 Provvedimenti
 sanzionatori (1)       Ufficio (2)          Data (3) .................       ...........        ............ .................       ...........        ............ .................       ...........        ............
 
 Allega  alla  presente  copia  della  quietanza  rilasciata dalla sezione  di  tesoreria  provinciale  dello Stato di.... a seguito del pagamento  della  somma  di  Euro...., effettuato il...., a titolo di versamento  in  unica  soluzione/della prima rata dell'importo di cui all'art.  1,  comma 426, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 Li'....
 Firma .........
 Note:
 (1) Estremi del provvedimento.
 (2) Ufficio che ha emesso il provvedimento.
 (3) Data recata dal provvedimento.
 |  |  |  | Allegato 2 Importo  dovuto  per accedere alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311 |A                             |B ---------------------------------------------------------------------
 |Popolazione al 1° gennaio 2004|
 |secondo il bilancio           |
 |demografico nazionale del 2003| Province               |redatto dall'Istat            |Importo dovuto --------------------------------------------------------------------- Agrigento....          |456.818                       |1.370.454 --------------------------------------------------------------------- Alessandria....        |423.118                       |1.269.354 --------------------------------------------------------------------- Ancona....             |457.611                       |1.372.833 --------------------------------------------------------------------- Aosta....              |122.040                       |366.120 --------------------------------------------------------------------- Arezzo....             |330.123                       |990.369 --------------------------------------------------------------------- Ascoli Piceno....      |376.329                       |1.128.987 --------------------------------------------------------------------- Asti....               |212.219                       |636.657 --------------------------------------------------------------------- Avellino....           |436.051                       |1.308.153 --------------------------------------------------------------------- Bari....               |1.571.689                     |4.715.067 --------------------------------------------------------------------- Belluno....            |211.493                       |634.479 --------------------------------------------------------------------- Benevento....          |287.563                       |862.689 --------------------------------------------------------------------- Bergamo....            |1.003.808                     |3.011.424 --------------------------------------------------------------------- Biella....             |188.421                       |565.263 --------------------------------------------------------------------- Bologna....            |934.983                       |2.804.949 --------------------------------------------------------------------- Bolzano-Bozen....      |471.635                       |1.414.905 --------------------------------------------------------------------- Brescia....            |1.149.768                     |3.449.304 --------------------------------------------------------------------- Brindisi....           |400.569                       |1.201.707 --------------------------------------------------------------------- Cagliari....           |765.027                       |2.295.081 --------------------------------------------------------------------- Caltanissetta....      |275.908                       |827.724 --------------------------------------------------------------------- Campobasso....         |231.742                       |695.226 --------------------------------------------------------------------- Caserta....            |868.517                       |2.605.551 --------------------------------------------------------------------- Catania....            |1.067.307                     |3.201.921 --------------------------------------------------------------------- Catanzaro....          |368.970                       |1.106.910 --------------------------------------------------------------------- Chieti....             |384.398                       |1.153.194 --------------------------------------------------------------------- Como....               |551.655                       |1.654.965 --------------------------------------------------------------------- Cosenza....            |734.073                       |2.202.219 --------------------------------------------------------------------- Cremona....            |342.844                       |1.028.532 --------------------------------------------------------------------- Crotone....            |173.140                       |519.420 --------------------------------------------------------------------- Cuneo....              |566.062                       |1.698.186 --------------------------------------------------------------------- Enna....               |175.328                       |525.984 --------------------------------------------------------------------- Ferrara....            |347.360                       |1.042.080 --------------------------------------------------------------------- Firenze....            |957.949                       |2.873.847 --------------------------------------------------------------------- Foggia....             |688.001                       |2.064.003 --------------------------------------------------------------------- Forli-Cesena....       |366.805                       |1.100.415 --------------------------------------------------------------------- Frosinone....          |487.504                       |1.462.512 --------------------------------------------------------------------- Genova....             |871.733                       |2.615.199 --------------------------------------------------------------------- Gorizia....            |139.407                       |418.221 --------------------------------------------------------------------- Grosseto....           |215.834                       |647.502 --------------------------------------------------------------------- Imperia....            |207.997                       |623.991 --------------------------------------------------------------------- Isernia....            |89.955                        |269.865 --------------------------------------------------------------------- La Spezia....          |218.209                       |654.627 --------------------------------------------------------------------- L'Aquila....           |302.256                       |906.768 --------------------------------------------------------------------- Latina....             |512.136                       |1.536.408 --------------------------------------------------------------------- Lecce....              |801.035                       |2.403.105 --------------------------------------------------------------------- Lecco....              |318.824                       |956.472 --------------------------------------------------------------------- Livorno....            |328.957                       |986.871 --------------------------------------------------------------------- Lodi....               |205.449                       |616.347 --------------------------------------------------------------------- Lucca....              |377.036                       |1.131.108 --------------------------------------------------------------------- Macerata....           |309.493                       |928.479 --------------------------------------------------------------------- Mantova....            |385.900                       |1.157.700 --------------------------------------------------------------------- Massa-Carrara....      |198.647                       |595.941 --------------------------------------------------------------------- Matera....             |204.246                       |612.738 --------------------------------------------------------------------- Messina....            |658.924                       |1.976.772 --------------------------------------------------------------------- Milano....             |3.775.765                     |11.327.295 --------------------------------------------------------------------- Modena....             |651.996                       |1.955.988 --------------------------------------------------------------------- Napoli....             |3.085.447                     |9.256.341 --------------------------------------------------------------------- Novara....             |350.689                       |1.052.067 --------------------------------------------------------------------- Nuoro....              |263.993                       |791.979 --------------------------------------------------------------------- Oristano....           |153.392                       |460.176 --------------------------------------------------------------------- Padova....             |871.190                       |2.613.570 --------------------------------------------------------------------- Palermo....            |1.238.571                     |3.715.713 --------------------------------------------------------------------- Parma....              |399.738                       |1.199.214 --------------------------------------------------------------------- Pavia....              |504.761                       |1.514.283 --------------------------------------------------------------------- Perugia....            |622.699                       |1.868.097 --------------------------------------------------------------------- Pesaro e Urbino....    |361.394                       |1.084.182 --------------------------------------------------------------------- Pescara....            |305.725                       |917.175 --------------------------------------------------------------------- Piacenza....           |270.946                       |812.838 --------------------------------------------------------------------- Pisa....               |391.145                       |1.173.435 --------------------------------------------------------------------- Pistoia....            |274.167                       |822.501 --------------------------------------------------------------------- Pordenone....          |294.395                       |883.185 --------------------------------------------------------------------- Potenza....            |392.754                       |1.178.262 --------------------------------------------------------------------- Prato....              |233.392                       |700.176 --------------------------------------------------------------------- Ragusa....             |304.297                       |912.891 --------------------------------------------------------------------- Ravenna....            |355.395                       |1.066.185 --------------------------------------------------------------------- Reggio Calabria....    |565.262                       |1.695.786 --------------------------------------------------------------------- Reggio Emilia....      |471.912                       |1.415.736 --------------------------------------------------------------------- Rieti....              |151.782                       |455.346 --------------------------------------------------------------------- Rimini....             |281.344                       |844.032 --------------------------------------------------------------------- Roma....               |3.758.015                     |11.274.045 --------------------------------------------------------------------- Rovigo....             |243.829                       |731.487 --------------------------------------------------------------------- Salerno....            |1.082.775                     |3.248.325 --------------------------------------------------------------------- Sassari....            |460.684                       |1.382.052 --------------------------------------------------------------------- Savona....             |279.535                       |838.605 --------------------------------------------------------------------- Siena....              |258.821                       |776.463 --------------------------------------------------------------------- Siracusa....           |397.362                       |1.192.086 --------------------------------------------------------------------- Sondrio....            |178.393                       |535.179 --------------------------------------------------------------------- Taranto....            |579.696                       |1.739.088 --------------------------------------------------------------------- Teramo....             |293.517                       |880.551 --------------------------------------------------------------------- Terni....              |225.323                       |675.969 --------------------------------------------------------------------- Torino....             |2.191.960                     |6.575.880 --------------------------------------------------------------------- Trapani....            |428.747                       |1.286.241 --------------------------------------------------------------------- Trento....             |490.829                       |1.472.487 --------------------------------------------------------------------- Treviso....            |824.500                       |2.473.500 --------------------------------------------------------------------- Trieste....            |239.366                       |718.098 --------------------------------------------------------------------- Udine....              |525.019                       |1.575.057 --------------------------------------------------------------------- Varese....             |829.629                       |2.488.887 --------------------------------------------------------------------- Venezia....            |822.591                       |2.467.773 --------------------------------------------------------------------- Verb.-Cusio-Ossola.... |160.697                       |482.091 --------------------------------------------------------------------- Vercelli....           |177.049                       |531.147 --------------------------------------------------------------------- Verona....             |849.999                       |2.549.997 --------------------------------------------------------------------- Vibo Valentia....      |169.893                       |509.679 --------------------------------------------------------------------- Vicenza....            |819.297                       |2.457.891 --------------------------------------------------------------------- Viterbo....            |295.702                       |887.106
 |  |  |  |  |