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| Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 1 febbraio 2006 |  | Nuovi   criteri,   condizioni  e  modalita'  per  la  concessione  ed erogazione  delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 di concerto con
 IL MINISTRO
 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
 Visto  l'art.  9,  comma  1  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente  l'estensione  delle agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero;
 Visto  l'art.  54,  comma  2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente  l'estensione  delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992 al settore del commercio;
 Visto  l'art.  52,  comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente  l'estensione  delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992  ai  programmi  di  ammodernamento  degli  esercizi  di  cui all'art.  4,  comma  1,  lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  ed  alle  imprese  di somministrazione di alimenti e bevande  aperte  al  pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 Visto  l'art.  14,  comma  1,  della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede  la definizione di modalita' semplificate per l'accesso delle imprese  artigiane  agli interventi agevolativi previsti dalla citata legge   n.   488/1992  e  stabilisce  che  una  quota  delle  risorse annualmente disposte per tali interventi sia utilizzata per integrare le  disponibilita'  del  fondo  previsto  dall'art. 37 della legge 25 luglio  1952,  n. 949, e sia amministrata, con contabilita' separata, dal  soggetto  gestore  del  fondo  medesimo  sulla  base di apposito contratto da stipulare con il Ministero delle attivita' produttive;
 Visto  l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma  degli  incentivi  che  prevede,  tra  l'altro,  al  fine  di stabilire  i  criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, l'emanazione di un decreto di natura non   regolamentare  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Considerato   che   con   il   presente  decreto  sono  dettate  le disposizioni  relative  agli  incentivi  di  cui alla citata legge n. 488/1992  e  che,  pertanto,  dette  disposizioni  non  riguardano le attivita' della filiera agricola;
 Visto  l'art.  1,  comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che  istituisce,  presso  la gestione separata della Cassa depositi e prestiti  S.p.a.,  un  apposito  fondo  rotativo,  denominato  «fondo rotativo  per il sostegno alle imprese», finalizzato alla concessione alle  imprese  di  finanziamenti  agevolati  che  assumono  la  forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale;
 Visto  l'art.  1,  comma  357,  della citata legge n. 311/2004, che prevede  l'adozione  di  un  decreto  di natura non regolamentare del Ministro  competente,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con il quale sono stabiliti, in relazione ai singoli interventi  previsti  dal  comma  355  e  nel  rispetto  dei principi contenuti  nei  commi  dal  354  al  361 e nelle delibere del CIPE, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati;
 Vista  la  delibera  del  CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, emanata ai sensi  dell'art. 1, comma 356, della predetta legge 30 dicembre 2004, n. 311, che fissa i criteri generali, le condizioni e le modalita' di erogazione  e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato di cui al  comma 354 della stessa legge e, in particolare, approva lo schema di  convenzione  per  la  regolamentazione  dei rapporti tra la Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  i  soggetti  abilitati  a  svolgere l'istruttoria del finanziamento stesso;
 Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Decreta:
 Art. 1.
 Soggetti beneficiari e attivita' ammissibili
 1. Le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono concesse secondo i criteri, le condizioni e le modalita' stabiliti dal presente decreto.
 2.  I  soggetti  ammissibili  alle  agevolazioni  sono  le imprese, operanti  nei  settori di attivita' di cui al successivo comma 4, che promuovono  programmi  di investimento nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 3.  I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che,  alla  data  della  relativa  domanda,  siano gia' costituiti ed iscritti  nel  registro  delle imprese e nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti  e che non siano state aperte nei loro confronti procedure   di   fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa  e amministrazione  controllata.  Le  domande  presentate  dalle imprese individuali  non  ancora  operanti  alla  data  della domanda possono essere presentate anche in assenza della predetta iscrizione, purche' le  stesse  imprese  siano  gia'  titolari  di  partita  IVA, potendo l'iscrizione    essere   comprovata   dall'impresa   all'atto   della trasmissione  della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di  avanzamento.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle agevolazioni e' inoltre  necessario che le imprese, alla data di chiusura dei termini di  presentazione  delle domande del bando a cui partecipano, abbiano la  piena  disponibilita'  dell'immobile  dell'unita'  produttiva ove viene  realizzato  il  programma,  rilevabile  da un idoneo titolo di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o  comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti  in  data  certa  di  fronte  a terzi, ovvero da un contratto preliminare  di  cui  all'art.  1351  del  codice  civile previamente registrato.  Alla  medesima  data  tale  immobile  deve  essere  gia' rispondente,  in  relazione  all'attivita'  da  svolgere,  ai vigenti specifici  vincoli  edilizi,  urbanistici e di destinazione d'uso. La detta  piena  disponibilita'  deve  garantire l'uso previsto dei beni agevolati  per  tutto il periodo di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).  Le imprese richiedenti le agevolazioni devono, inoltre, trovarsi in regime di contabilita' ordinaria.
 4.  Le  agevolazioni  possono  essere  concesse per le attivita' di seguito indicate:
 a) «settore industria»: attivita' di cui alle sezioni C e D della classificazione  delle  attivita' economiche ISTAT 2002; inoltre, nei limiti  indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto, le attivita' di  produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica e di calore, quelle  delle  costruzioni  di cui alle sezioni E ed F della medesima classificazione  e  quelle di servizi; per le attivita' di servizi le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere costituite in forma di societa' regolare;
 b) «settore   turismo»:   attivita'   di  gestione  di  strutture ricettive,  quali  gli  alberghi,  i  motels,  i villaggi-albergo, le residenze  turistico-alberghiere,  i  campeggi, i villaggi turistici, gli  alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli  appartamenti  per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventu',  i  rifugi alpini; attivita' di tour operator e di agenzia di  viaggio  e turismo diretta, congiuntamente o disgiuntamente, alla produzione,  organizzazione  e intermediazione di viaggi e soggiorni, ivi  compresi  i  compiti  di assistenza e di accoglienza ai turisti; centri   per   il  benessere  della  persona  inseriti  in  strutture ricettive;  gestione  di stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacuali;   gestione  di  strutture  congressuali;  gestione  di  orti botanici,  di  parchi naturali e del patrimonio naturale; gestione di porti   turistici;   gestione   di  impianti  di  risalita  (sciovie, slittovie, seggiovie, funivie).
 Sono altresi' ammesse alle agevolazioni le attivita' indicate dalle regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  con le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al successivo art. 8, comma 11, lettera  c),  finalizzate  alla  valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell'area interessata, nel rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale;
 c) settore «commercio»:
 c1)  esercizi  commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato;
 c2)  esercizi  commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e grande struttura;
 c3)  esercizi  commerciali  di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione,  sia  di  singole imprese commerciali che di strutture operative  dell'associazionismo economico, con superficie dell'unita' produttiva pari almeno a 1000 mq;
 c4)   attivita'  commerciali  che  esercitano  la  vendita  per corrispondenza e/o il commercio elettronico;
 c5)  attivita'  di  «servizi  complementari» alla distribuzione indicate nell'allegato n. 2 al presente decreto;
 c6)  attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande, effettuate  da  esercizi  aperti al pubblico, di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione dei casi di cui al comma 6,  lettere  a),  b), e), f) e g) del medesimo art. 3, esclusivamente per  la  realizzazione  di programmi di investimento aventi una delle seguenti caratteristiche:
 i) diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione  della  somministrazione  con  la  vendita di beni e/o servizi;
 ii)  promossi  da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising;
 iii)  promossi  da  imprese  che  hanno  ottenuto  marchi  di qualita'  del  servizio  e/o  di  tipicita' dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province.
 5.  Gli  esercizi di vendita al dettaglio di cui alle lettere c1) e c2)  del  comma  precedente  vengono  classificati  sulla  base delle disposizioni  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114  e successive    modificazioni   ed   integrazioni,   fatte   salve   le classificazioni  effettuate  dalle regioni avvalendosi della facolta' di  cui  all'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Sono escluse  dalle  agevolazioni le farmacie, le rivendite di soli generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione.
 6.   Per  le  tipologie  di  attivita'  assoggettate  a  specifiche discipline,   limitazioni   o   divieti   derivanti  da  disposizioni comunitarie  si  applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione europea.
 7.  Ai  fini  del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono classificate  di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia.
 |  |  |  | Art. 2. Agevolazioni concedibili
 1.  Le  agevolazioni  sono concesse entro i limiti delle intensita' massime  di  aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla  dimensione  di impresa e alle aree territoriali di intervento e sono  articolate  nella  forma  di  contributo in conto capitale e di finanziamento    agevolato.   Ai   fini   della   concessione   delle agevolazioni,  deve sussistere un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato,  destinato  alla  copertura finanziaria degli investimenti ammissibili  e  non  inferiore  al  15%  degli stessi, concesso dalle banche  concessionarie  di  cui al successivo art. 5, ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' creditizia ai sensi del  testo  unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  Il  rapporto  massimo  tra il contributo in conto capitale e il finanziamento  con  capitale  di  credito, composto dal finanziamento agevolato  e  dal corrispondente finanziamento bancario ordinario, e' pari  a  1.  Le misure concedibili del contributo in conto capitale e del     finanziamento     agevolato,    espresse    in    percentuale dell'investimento  ammissibile, articolate per dimensione d'impresa e aree  territoriali di intervento, sono indicate nell'allegato n. 3 al presente  decreto. L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per  la  realizzazione  del programma di investimenti non deve essere inferiore  al  25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati   tutti  i  mezzi  di  copertura  finanziaria  esenti  da qualunque  elemento  di  aiuto  pubblico,  ivi  compreso  il predetto finanziamento bancario ordinario.
 2.  Il finanziamento agevolato ha una durata, decorrente dalla data di  stipula  del  relativo  contratto,  non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4  anni  commisurato  alla  durata  del programma di investimenti. Il rimborso  del  finanziamento  agevolato  avviene  secondo un piano di ammortamento  a  rate  semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno   e   il   31   dicembre   di  ogni  anno.  Gli  interessi  di preammortamento  sono  corrisposti  alle  medesime scadenze. Il tasso agevolato  da  applicare  al  finanziamento e' pari allo 0,50% annuo. L'agevolazione  derivante  dal  finanziamento  agevolato e' pari alla differenza  tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione,  fissato  ai  sensi  dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e vigente alla data di stipula del contratto  di  finanziamento,  e  quelli da corrispondere al predetto tasso  agevolato.  Le  condizioni  di  cui  al presente comma possono essere   modificate   con   decreto   del  Ministro  delle  attivita' produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  ai sensi dell'articolo 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 3.   Il   finanziamento   agevolato  e'  concesso  a  valere  sulle disponibilita'  del  fondo  rotativo  per  il  sostegno alle imprese, istituito  presso  la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  ai sensi dell'art.  1,  comma  354,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti  della  quota e secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal CIPE  ai  sensi  del medesimo art. 1, comma 355, nonche' dell'art. 8, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80.
 4.  Il  finanziamento  agevolato puo' essere concesso dal Ministero delle  attivita'  produttive,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie destinate  alla concessione del contributo in conto capitale, qualora non  vengano  assegnate agli interventi previsti dal presente decreto le  risorse del fondo rotativo di cui al comma 3 nonche' in relazione a  particolari programmi di investimento, con priorita' per quelli di ridotte  dimensioni.  Le condizioni e le modalita' per la concessione del  predetto  finanziamento  sono  determinate  con apposito decreto interministeriale  adottato con le modalita' di cui all'art. 8, comma 2,   del   decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 5.  Nel  caso  di  programmi  che  prevedono,  in tutto o in parte, investimenti    da   realizzare   mediante   locazione   finanziaria, l'intervento   della  societa'  di  leasing  e'  equiparato,  per  la corrispondente  quota  di  investimenti,  al  finanziamento  bancario ordinario; in tal caso, ferma restando la durata massima stabilita al comma  2,  il  finanziamento  agevolato,  per la parte correlata agli investimenti  in  locazione  finanziaria, ha durata pari a quella del contratto di leasing.
 |  |  |  | Art. 3. Programmi di investimento ammissibili
 1.  Le  agevolazioni  sono concesse in relazione ad un programma di investimenti   organico  e  funzionale,  promosso  nell'ambito  della singola  unita'  produttiva,  da  solo  sufficiente  a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici previsti ed avviato non prima della presentazione  della  domanda  di  cui  all'art.  7,  comma 1. A tale riguardo,  per  unita'  produttiva  si  intende  la  struttura, anche articolata   su  piu'  immobili  fisicamente  separati  ma  prossimi, finalizzata   allo   svolgimento   dell'attivita'   ammissibile  alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
 2.  I  programmi  di  cui  al  comma  1  devono  essere  volti alla realizzazione  di  nuovi  impianti produttivi ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento,  alla  riconversione,  alla  riattivazione  e  al trasferimento  di  impianti  produttivi  esistenti.  A  tal  fine, in relazione  a  ciascuno  dei  settori  di attivita' di cui all'art. 1, comma 4, si considera:
 a) per il settore «industria»:
 a1)   «ampliamento»,   il  programma  volto  ad  accrescere  la capacita' di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa  a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso  stabilimento una nuova capacita' produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
 a2)  «ammodernamento»,  il programma che sia volto ad apportare innovazioni  nell'impresa  con  l'obiettivo  di conseguire un aumento della  produttivita' e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate    ai   processi   produttivi,   ovvero   ad   introdurre   la riorganizzazione,    il    rinnovo,    l'aggiornamento    tecnologico dell'impresa;
 a3)   «riconversione»,   il  programma  diretto  ad  introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
 a4)  «riattivazione»,  il  programma  che  ha come obiettivo la ripresa  dell'attivita'  di  insediamenti  produttivi inattivi per lo svolgimento,  da  parte  di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attivita' uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente;
 a5)  «trasferimento»,  il  programma  volto  a  rispondere alle esigenze   di   cambiamento   della   localizzazione  degli  impianti determinate     da     decisioni    e/o    da    ordinanze    emanate dall'amministrazione  pubblica centrale o locale anche in riferimento a  piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale;
 b) per il settore «turismo»:
 b1)   «ampliamento»,   il  programma  volto  ad  accrescere  la capacita'  produttiva  attraverso  un  potenziamento  delle strutture esistenti;
 b2)  «ammodernamento»,  il  programma  volto  al miglioramento, sotto  l'aspetto  qualitativo,  della  struttura  esistente  e/o  del servizio  offerto,  al  miglioramento  dell'impatto ambientale legato all'attivita'   produttiva,   alla  riorganizzazione,  al  rinnovo  e all'aggiornamento    tecnologico    dell'impresa,   all'adozione   di strumentazione   informatica   per   il  miglioramento  del  processo produttivo e/o dell'attivita' gestionale;
 b3)  «riconversione»,  il  programma  volto all'utilizzo di una struttura  esistente  per  lo svolgimento di un'attivita' ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;
 b4)  «riattivazione»,  il  programma  volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi  da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attivita' uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente;
 b5)  «trasferimento»,  il  programma  volto  a  rispondere alle esigenze   di   cambiamento  dell'ubicazione  dell'unita'  produttiva determinate     da     decisioni    e/o    da    ordinanze    emanate dall'amministrazione  pubblica centrale e locale anche in riferimento a  piani  di  riassetto  produttivo  e  urbanistico  o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale;
 c) per il settore «commercio»:
 c1)   «ampliamento»,   il  programma  volto  ad  accrescere  la capacita'  produttiva  attraverso  un  potenziamento  delle strutture esistenti  e  che, per i programmi di investimento di cui all'art. 1, comma 4, lettere c1), c2) e c3), si realizza attraverso un incremento significativo  della  superficie dell'unita' produttiva non inferiore al 20% di quella preesistente;
 c2)  «ammodernamento»,  il  programma  volto  al miglioramento, sotto  l'aspetto  qualitativo,  della  struttura  esistente  e/o  del servizio    offerto,    alla    riorganizzazione,    al   rinnovo   e all'aggiornamento  anche  tecnologico  dell'impresa,  all'adozione di strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attivita' gestionale   e  di  servizio,  ovvero  alla  modifica  della  formula distributiva  e/o  delle  merceologie trattate dall'unita' produttiva esistente;  tale  tipologia  di programma e' ammissibile solo per gli esercizi di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c1) e c6);
 c3)  «trasferimento»,  il  programma  volto  a  rispondere alle esigenze   di   cambiamento  dell'ubicazione  dell'unita'  produttiva determinate     da     decisioni    e/o    da    ordinanze    emanate dall'amministrazione  pubblica centrale e locale anche in riferimento a   piani   di  riassetto  urbanistico,  viario,  o  a  finalita'  di risanamento e di valorizzazione ambientale.
 3.  Per i servizi complementari di cui all'art. 1, comma 4, lettera c5)  i programmi ammissibili sono quelli previsti al comma 2, lettera a) del presente articolo per il settore «industria».
 4.  Alle  agevolazioni  sono  ammessi  i  programmi di investimento comportanti  spese  complessivamente  ammissibili  non superiori a 50 milioni  di  euro,  per  i  settori  «industria»  e  «turismo», e non superiori  a  20  milioni  di  euro  per  il  settore  «commercio». I programmi di investimento non possono essere inferiori a 1 milione di euro, fatta salva la facolta' delle regioni e delle province autonome di  modificare detto minimo, nei termini e con le modalita' di cui al successivo articolo 8, comma 11, lettera c), entro i seguenti limiti:
 a) da 400.000 euro a 1.500.000 euro per le attivita' del «settore industria», ad eccezione di quelle dei servizi;
 b) da 300.000 euro a 2.500.000 euro per le attivita' del «settore turismo»;
 c) da 150.000 euro a 1.000.000 euro per le attivita' del «settore commercio» e dei servizi.
 |  |  |  | Art. 4. Spese ammissibili
 1.   Le   spese  ammissibili  sono  quelle  relative  all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni,  come  definite  dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalita'  del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:
 a) progettazione   e  direzione  lavori,  studi  di  fattibilita' economico-finanziaria  e  di valutazione di impatto ambientale, oneri per  le  concessioni  edilizie  e  collaudi di legge. Tali spese sono agevolabili,  per le grandi imprese, limitatamente alle progettazioni ingegneristiche   riguardanti  le  strutture  dei  fabbricati  e  gli impianti, sia generali che specifici;
 b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
 c) opere murarie e assimilate;
 d) infrastrutture specifiche aziendali;
 e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi    compresi   quelli   necessari   all'attivita'   amministrativa dell'impresa,   ed   esclusi   quelli   relativi   all'attivita'   di rappresentanza;  mezzi  mobili  strettamente  necessari  al  ciclo di produzione,    purche'    dimensionati    all'effettiva   produzione, identificabili  singolarmente  ed al servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
 f) programmi  informatici  commisurati alle esigenze produttive e gestionali  dell'impresa.  Tali  spese  non  sono  agevolabili per le grandi imprese;
 g) brevetti  concernenti  nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi,  per  la  parte  in  cui  sono utilizzati per l'attivita' svolta  nell'unita' produttiva interessata dal programma; la relativa spesa  di  acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo  al programma medesimo. Tali spese non possono superare, per le grandi imprese, il 25% dell'investimento complessivo ammissibile.
 2.  Tra  le  spese ammissibili sono incluse, purche' capitalizzate, quelle   finalizzate  all'introduzione  dei  sistemi  di  qualita'  e all'adesione  a sistemi di certificazione ambientale secondo standard e  metodologie  internazionalmente riconosciute, quelle relative alla quota  iniziale  dei  contratti  di franchising, quelle relative alla realizzazione,  nell'ambito  dell'unita'  produttiva  interessata dal programma,  di  asili  nido,  nonche'  le spese per l'istruttoria del finanziamento  bancario  da  parte  della  banca  finanziatrice  e la valutazione delle relative garanzie e per la stipula del contratto di finanziamento  di  cui  all'art. 9, comma 2. Sono inoltre ammissibili relativamente  al settore «turismo», in quanto volte al miglioramento del  servizio  offerto,  le  spese  relative  ai servizi annessi alle strutture  ricettive,  purche'  ubicati  nello  stesso  comune  della struttura  interessata dal programma o, qualora alla stessa struttura adiacenti,  anche  in  altro comune, purche' funzionalmente collegati alla stessa.
 3.  Non  sono  ammesse  le spese per mezzi di trasporto targati, le spese   notarili,   quelle   relative  a  imposte  e  tasse,  scorte, macchinari,  impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in  generale,  ivi  comprese  quelle  di pura sostituzione e le spese relative  all'acquisto  di  immobili  a  fronte dei quali siano state concesse,  nei  dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, altre agevolazioni, salvo il caso in  cui  le  amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente  le  agevolazioni  medesime.  Non  sono  ammesse  le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia'  di  proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione  del  suolo  aziendale,  purche'  l'impresa  stessa l'abbia acquistato   successivamente  alla  presentazione  della  domanda  di agevolazione.  Non  sono altresi' ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00  euro.  Nel  caso in cui il programma preveda il trasferimento degli  impianti  il  costo ammissibile del programma e' diminuito del valore   dei   cespiti   gia'   utilizzati  e  non  piu'  reimpiegati nell'attivita'  produttiva,  risultante  da  perizia  giurata  di  un tecnico abilitato.
 4.  Con apposita circolare, il Ministero delle attivita' produttive provvede  alla  individuazione di eventuali limiti all'ammissibilita' delle  singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne   di  lavorazione,  anche  tenuto  conto  degli  orientamenti comunitari  in  materia  e delle specificita' delle singole attivita' ammissibili.
 |  |  |  | Art. 5. Convenzioni tra Ministero delle attivita' produttive
 e banche concessionarie
 1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande  di  agevolazione  di cui al presente decreto, sono svolti da soggetti  selezionati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  157,  denominati  «banche concessionarie», sulla base di apposite convenzioni  i  cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici.
 2.  La  convenzione  prevede  che  le banche concessionarie possono stipulare convenzioni, per l'accreditamento dei contributi, con altre banche  e  societa'  di  locazione finanziaria, di seguito denominate istituti  collaboratori, a condizione che queste ultime dispongano di una  struttura  tecnico-organizzativa  adeguata  alla prestazione del servizio  e  ferma  restando  la  piena  responsabilita' delle banche concessionarie   nei   confronti   del   Ministero   delle  attivita' produttive.  Per societa' di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa.
 3. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono, tra l'altro:
 a) le  modalita' per la trasmissione al Ministero delle attivita' produttive delle istruttorie da parte delle banche concessionarie, le modalita'  per  l'esercizio  delle funzioni di controllo da parte del Ministero  stesso  e la previsione di sanzioni alle banche in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, ferma restando l'esclusiva responsabilita'  civile  per  danni  in  relazione  agli  adempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 2;
 b) le  modalita'  di svolgimento degli adempimenti a carico delle societa'  di locazione finanziaria di cui al comma 2 e quelle con cui le  stesse  trasferiscono  le agevolazioni alle imprese beneficiarie, nonche'  le  modalita'  per  lo  svolgimento  da  parte  delle banche concessionarie  delle  attivita' gestionali relative al finanziamento agevolato   concesso   direttamente  dal  Ministero  delle  attivita' produttive ai sensi dell'art. 2, comma 5;
 c) il  divieto  per  le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni  dell'attivita' istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza  dei  dati  e delle informazioni inerenti le imprese e i programmi  da  esaminare,  nonche'  uniformita'  di  valutazione,  di affidare ad altri soggetti l'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di  particolari  accertamenti per i quali siano necessarie specifiche competenze  e  che  dovranno  essere autorizzati dal Ministero, sulla base di adeguata motivazione.
 4.  Fino  alla  scadenza  delle  convenzioni in essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto gli adempimenti di cui al precedente   comma   1   sono   svolti  dalle  banche  concessionarie convenzionate,  ferma  restando  la  possibilita'  di  modificare  le convenzioni  stesse  per  adeguarle  alle  disposizioni  del presente decreto.
 5.  La  convenzione  deve  altresi'  riservare  al  Ministero delle attivita'  produttive l'adozione di disposizioni in merito ai termini del  procedimento  e all'individuazione del responsabile dello stesso ed  in  genere di applicazione dei principi direttivi dei capi I, II, III  e  IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
 |  |  |  | Art. 6. Ripartizione delle risorse finanziarie
 e fissazione dei termini di presentazione delle domande
 1.  Il  Ministro  delle  attivita' produttive, con proprio decreto, adottato  d'intesa  con  le  regioni,  ripartisce  annualmente tra le regioni  le risorse disponibili, tenendo conto dei valori percentuali concordati  in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell'utilizzo  dei  fondi aggiuntivi per le aree sottoutilizzate. Con il  medesimo  decreto le risorse finanziarie dell'anno sono ripartite tra  i settori ammissibili indicati all'art. 1, comma 4, individuando altresi'  la  quota da utilizzare per la formazione delle graduatorie destinate alle imprese artigiane di cui all'art. 15, nonche' la quota da destinare alle graduatorie multiregionali di cui all'art. 8, comma 7,  lettera  c),  in  misura  non  superiore  al  30%  delle  risorse disponibili  per  il  relativo settore. Le risorse non utilizzate nel corso di ciascun anno sono impiegate nell'anno successivo.
 2.   Le   risorse   sono  assegnate  attraverso  bandi  consecutivi programmati  sulla base dei fondi disponibili per ciascun anno. A tal fine  il  Ministro  delle  attivita' produttive, con proprio decreto, stabilisce  il  numero  di  bandi  da attivare nell'anno, provvedendo altresi',  in relazione a ciascun bando, a fissare i termini iniziali e  finali  di  presentazione  delle  domande.  Nell'ambito di ciascun settore  le  risorse  sono  suddivise in relazione al numero di bandi programmato.
 |  |  |  | Art. 7. Presentazione delle domande di agevolazione
 1. La domanda di agevolazione e' presentata, entro i termini di cui all'art.  6,  comma 2, ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso  di programmi che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di   beni  tramite  locazione  finanziaria,  ad  uno  degli  istituti collaboratori   di  cui  all'art.  5,  comma  2,  per  il  successivo tempestivo  inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. La  domanda  e'  sottoscritta,  ai  sensi  degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale  rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo  procuratore speciale ed e' redatta esclusivamente utilizzando la modulistica prevista con la circolare di cui all'art. 4, comma 4 e lo specifico   software   di  compilazione  predisposto  dal  Ministero. Contestualmente, la domanda e' trasmessa al Ministero delle attivita' produttive  esclusivamente  con  modalita'  informatiche,  secondo le indicazioni  fornite  dal  Ministero.  Copia della domanda e' inviata alla  regione  interessata.  La domanda deve essere compilata in ogni sua   parte  ed  accompagnata  dalla  documentazione  indicata  nella predetta circolare, a pena di invalidita'.
 2.  Non  e' ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a piu' programmi o a piu' unita' produttive. Non e' altresi' ammessa  la  presentazione  di piu' domande sullo stesso bando ne' su bandi  successivi,  anche  da  parte  di piu' imprese facenti capo ai medesimi  soggetti,  qualora  le domande medesime, sebbene riferite a distinti   investimenti,  siano  relative  a  parte  di  un  medesimo programma  organico  e  funzionale.  Qualora  il  programma sia stato agevolato  in  misura parziale, e' consentita la presentazione per il programma  medesimo  di  una  nuova  domanda in un bando successivo a condizione  che  la  domanda  stessa  sia accompagnata da una formale rinuncia  all'agevolazione  concessa. Nell'ambito dello stesso bando, sono  considerati  parte del medesimo programma organico e funzionale tutti  gli  investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unita' produttiva.  In  presenza  di  un  programma  gia'  agevolato, non e' ammessa  la  presentazione, per la medesima unita' produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo programma fino a quando, per il predetto programma   agevolato,   non   sia   stata   presentata   alla  banca concessionaria  la  documentazione di spesa di cui al successivo art. 12  relativa all'ultimo stato di avanzamento. Non e' altresi' ammessa la  presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni  gia'  oggetto  di  agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre  norme  statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti  o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la  regola de minimis, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia gia'  formalmente  rinunciato.  Le domande che, alla data di chiusura dei  termini  di  presentazione  delle stesse, risultano inoltrate in difformita' alle disposizioni del presente comma non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate.
 3.  La  banca  concessionaria  registra  in  ordine  cronologico le domande  presentate,  ne  verifica  la  completezza e la regolarita'. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in merito  alle  richieste  di rettifica dei soli errori e irregolarita' formali,   la  domanda  incompleta  dei  dati  e  delle  informazioni necessari  ai  fini  del  calcolo degli indicatori di cui all'art. 8, commi 9, 10, 11 e 12, o della documentazione indicata dalla circolare di  cui  all'art.  4,  comma  4,  quella  presentata  al di fuori dei termini, ovvero redatta in difformita' dalla modulistica prevista dal Ministero  delle  attivita' produttive o non utilizzando lo specifico software  da quest'ultimo definito, non e' considerata valida. In tal caso la banca concessionaria, nel rispetto dei principi dettati dalla legge  7  agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, provvede  a  respingere  la  domanda con specifica nota contenente le relative  motivazioni,  trasmettendone copia anche al Ministero delle attivita'  produttive  al fine di consentire da parte di quest'ultimo l'esercizio  dei  previsti  poteri  di controllo. Nel caso di domanda inoltrata  all'istituto collaboratore, le suddette comunicazioni sono trasmesse anche a quest'ultimo.
 4.  L'impresa  non  puo'  autonomamente  modificare  i  dati  o  le documentazioni  rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'art.  8,  commi  9, 10, 11 e 12 successivamente alla chiusura dei termini  di  presentazione  delle  domande  ed  e'  comunque tenuta a corrispondere  alla  richiesta  di  precisazioni  e chiarimenti della banca  concessionaria  in  merito  ai  dati  ed  alle  documentazioni prodotti  ritenuti  necessari per il completamento degli accertamenti istruttori  di  cui all'art. 8, comma 1, entro il termine di quindici giorni  dalla  data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la  risposta  dovesse  intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare  comunque  insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta.
 |  |  |  | Art. 8. Procedure e termini per l'istruttoria
 1.  Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo comma  7, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, effettuano l'attivita' istruttoria. In particolare:
 a) verificano  la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni;
 b) accertano  la  validita'  tecnico-economica  e finanziaria del programma;
 c) valutano l'ammissibilita', la pertinenza e la congruita' delle spese   esposte   nella   domanda   e   determinano  l'importo  delle corrispondenti agevolazioni concedibili;
 d) accertano   gli  elementi  che  consentono  il  calcolo  degli indicatori di cui ai successivi commi 9, 10, 11 e 12;
 e) verificano  che  la  delibera di concessione del finanziamento bancario  ordinario sia riferita al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione e sia conforme alle condizioni previste dal  presente  decreto  e  dalla convenzione stipulata ai sensi della delibera  del  CIPE  prevista  dall'art.  1, comma 356 della legge 30 dicembre  2004, n. 311. La delibera e' subordinabile alla concessione delle  agevolazioni previste dal presente decreto e dovra' richiamare gli   elementi   caratterizzanti   del   programma  nonche'  indicare esplicitamente le garanzie individuate ed acquisibili.
 2.  Le  banche  concessionarie  valutano  altresi' la validita' del programma sotto il profilo delle prestazioni ambientali sulla base di specifiche  dichiarazioni  in materia che l'impresa proponente allega alla domanda.
 3.  Completata  l'attivita'  istruttoria,  le banche concessionarie inviano  a  ciascuna  impresa  la  cui  domanda e' istruita con esito positivo  una comunicazione contenente i dati proposti per il calcolo degli  indicatori  di  cui  al comma 9 e l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili.
 4.   Le   banche  concessionarie  trasmettono  al  Ministero  delle attivita' produttive, entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale  di  presentazione  delle domande di cui all'art. 6, comma 2 e secondo  le  modalita'  indicate  dal Ministero stesso, le risultanze istruttorie   complete   delle   indicazioni  riguardanti  l'avvenuta adozione delle delibere del finanziamento bancario ordinario.
 5.  Entro  lo  stesso  termine  indicato  al  comma  4,  le  banche concessionarie  comunicano alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., per le  domande  definite  con  esito  positivo,  i dati delle risultanze istruttorie e quelli relativi alle delibere di finanziamento bancario necessari   per   l'assunzione   delle   conseguenti   delibere   del finanziamento  agevolato.  La Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro dieci  giorni  dal  ricevimento  della  predetta  documentazione, da' comunicazione  al  Ministero delle attivita' produttive dell'avvenuta adozione  delle  delibere  di finanziamento agevolato. Dette delibere sono  adottate  nel  rispetto  delle condizioni previste dal presente decreto  e dalla convenzione di cui al precedente comma 1, lettera e) e  sono  subordinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
 6.  Le  risultanze  istruttorie  sono acquisite dal Ministero delle attivita'   produttive   come   vere   e  rispondenti  a  ragionevoli valutazioni  tecniche,  economiche  e  di mercato. La banca ne assume pertanto  la  responsabilita'  nella  consapevolezza  che, laddove il Ministero  dovesse  riscontrare  nelle istruttorie stesse elementi di non  conformita'  alle  norme  di legge ed alle relative disposizioni attuative  ovvero  incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potra' incorrere nella risoluzione della convenzione.
 7.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  sulla  base delle risultanze  istruttorie  e  dei  valori  degli  indicatori  di cui ai successivi  commi  9,  10,  11 e 12, forma per ciascun settore, entro trenta  giorni dal termine finale di invio delle risultanze medesime, le seguenti graduatorie e le pubblica:
 a) una  graduatoria  ordinaria  per ciascuna regione, relativa ai programmi  comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a  25 milioni di euro per i settori «industria» e «turismo», e fino a 20  milioni  di  euro  per  il  settore  «commercio».  Una  quota non inferiore  al  70%  delle  risorse  disponibili  per ciascuna di tali graduatorie  e'  riservata  ai  programmi  ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese;
 b) una  graduatoria  speciale  per  ciascuna regione, riferita ai programmi   relativi  ad  un'area  o  a  piu'  settori  di  attivita' eventualmente  individuati  come  prioritari dalla regione tra quelli ammissibili  e  comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino  a  25  milioni di euro per i settori «industria» e «turismo», e fino  a  20 milioni di euro per il settore «commercio»; una quota non inferiore  al  70%  delle  risorse  disponibili  per ciascuna di tali graduatorie  e'  riservata  ai  programmi  ammissibili promossi dalle piccole  e  medie imprese. Ai fini della formazione delle graduatorie speciali  ciascuna  regione  puo'  individuare  piu' di un settore di attivita' o piu' aree territoriali ritenuti prioritari, queste ultime costituite  dall'intero  territorio  ammissibile  di  comuni  la  cui superficie  complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione,  e  destina alla relativa graduatoria non piu' del 50% delle proprie   risorse   disponibili.  Eventuali  progetti  che  dovessero risultare,  anche  parzialmente,  esclusi dalle graduatorie speciali, per  esaurimento delle specifiche risorse, concorrono automaticamente all'attribuzione  delle  risorse  disponibili  per  la corrispondente graduatoria regionale ordinaria di cui alla lettera a);
 c) due  graduatorie multiregionali, una per le iniziative ubicate nelle  aree  del  Mezzogiorno e l'altra per quelle ubicate nelle aree del  Centro-Nord,  riguardanti  i  programmi comportanti investimenti complessivamente  ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50  milioni  di  euro  e  relative  ai  soli  settori  «industria»  e «turismo».
 8.  Per  il  computo dei termini di cui ai commi 4, 5 e 7, relativi agli  accertamenti  istruttori  ed alla formazione delle graduatorie, non si considera il mese di agosto.
 9. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 7, si calcolano  e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati dei seguenti indicatori:
 a) rapporto  tra  la  misura  massima  del  contributo  in  conto capitale stabilita nell'allegato n. 3 al presente decreto e la misura richiesta;
 b) rapporto  tra  le  spese  ammissibili relative ad investimenti innovativi e il totale delle spese ammissibili;
 c) punteggio  complessivo  conseguito dal programma sulla base di specifiche   priorita'   regionali,  limitatamente  ai  programmi  da inserire nelle graduatorie di cui al comma 7, lettere a) e b).
 10.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  d'intesa  con  le regioni,   puo'   stabilire   specifiche   priorita'  settoriali  e/o territoriali  da  applicare alle graduatorie multiregionali di cui al comma 7, lettera c), determinando il punteggio specifico da assegnare ai  programmi  rispondenti alle priorita' medesime. Le priorita' sono definite  con  riferimento a settori di attivita' ritenuti strategici per  lo  sviluppo  e  a  specifiche  aree territoriali, queste ultime individuate  anche sulla base delle intese istituzionali di programma sottoscritte presso la Presidenza del Consiglio con la partecipazione del Ministero delle attivita' produttive.
 11.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dal comma 9, si precisa quanto segue:
 a) con  riferimento  all'indicatore  di cui alla lettera a), alla riduzione  del  contributo  in  conto capitale puo' corrispondere, su richiesta  dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo  al  massimo  pari  a  quello della riduzione, fatto salvo il rispetto  di tutte le condizioni previste all'art. 2, comma 1 e fermo restando   che   l'ammontare  complessivo  del  contributo  in  conto capitale,   del   finanziamento   agevolato   e   del  corrispondente finanziamento bancario non puo' superare l'importo degli investimenti ammissibili;
 b) con  riferimento  all'indicatore  di  cui alla lettera b), gli investimenti innovativi riguardano:
 b.1)   apparecchiature,   macchinari  e  impianti  robotizzati, connessi  al  ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme  software  e  correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione    di    applicazioni   informatiche   a   supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati;
 b.2) piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della   produzione   e   finalizzate   alla   reingegnerizzazione  ed integrazione  dei processi organizzativi, aziendali ed interaziendali e  correlati  servizi  per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni  informatiche  a  supporto  delle predette piattaforme e tecnologie;
 b.3)   acquisizione   di   brevetti   funzionali  all'esercizio dell'attivita' oggetto del programma;
 b.4)  apparecchiature  scientifiche  destinate  a  laboratori e uffici di ricerca e sviluppo aziendali;
 b.5)  piattaforme  e  tecnologie  digitali  per la gestione dei sistemi  di  interfaccia  e  transazione  con  clienti  e fornitori e correlati  servizi  per  la  realizzazione  o la personalizzazione di applicazioni  informatiche  a  supporto  dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie;
 c) con riferimento all'indicatore di cui alla lettera c), ai fini della  formazione  delle  graduatorie  ordinarie  di  cui al comma 7, lettera  a),  le  priorita'  regionali  sono  individuate da ciascuna regione  e  provincia  autonoma  in  relazione  alle aree del proprio territorio,   alle   attivita'   e  alle  tipologie  di  investimento ammissibili  alle  agevolazioni,  al  fine di adeguare gli interventi alle  esigenze di sviluppo economico locale; ai fini della formazione delle  graduatorie  speciali  di  cui  al  comma  7,  lettera  b), le priorita'  regionali  sono  individuate,  a  seconda  che  la singola graduatoria  sia riferita alle aree o alle attivita', rispettivamente alle  specifiche  attivita'  ed alle tipologie di investimento ovvero alle  aree  del  territorio  ed alle tipologie di investimento. Dette priorita'   sono   indicate   attraverso  l'assegnazione  a  ciascuna combinazione  dei  suddetti elementi di un punteggio compreso tra 0 e 30  per  le  graduatorie  regionali  ordinarie  ovvero tra 0 e 20 per quelle  speciali.  Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano,  entro  il  31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, formulano le  proprie proposte, sia per le graduatorie ordinarie che per quelle speciali,  indicando,  in relazione a queste ultime anche la quota di risorse   ad  esse  destinata  ed  individuano  i  limiti  minimi  di investimento  ai sensi dell'art. 3, comma 4. Nel caso in cui i limiti minimi  di investimento non vengano indicati, si considera confermato il  limite  minimo  di 1 milione di euro. In relazione alle attivita' del   «settore   turismo»,   ciascuna   regione,   nell'ambito  della formulazione  delle  predette  proposte,  indica  anche  le eventuali ulteriori  attivita'  ammissibili,  ai  sensi  del precedente art. 1, comma   4,  lettera  b),  purche'  individuate  da  norme  regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell'Unione  europea.  Qualora  una  regione  non modifichi, entro il predetto  termine,  le  proposte  formulate per l'anno precedente, le stesse   si   intendono   confermate  anche  per  i  bandi  dell'anno successivo.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  valutata la compatibilita'  delle  proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo  complessivo  di  tutte le altre aree interessate, oltre che con  le ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva entro il 31 dicembre di ciascun anno.
 12.  Il  valore  di ciascuno degli indicatori e' incrementato delle misure percentuali di seguito indicate, tra loro cumulabili:
 a) 1,5%   per   i  programmi  proposti  dalle  imprese  che,  con riferimento   agli   ultimi   tre  bilanci  approvati  alla  data  di presentazione  della  domanda, presentano un valore medio delle spese di  ricerca  e  sviluppo,  rilevabili  dalla relazione sulla gestione ovvero  dalla nota integrativa di cui, rispettivamente, agli articoli 2428  e  2427  del  codice  civile,  pari almeno al 3% del fatturato; l'incremento  degli  indicatori  e' dello 0,75% se il predetto valore medio  delle  spese  di  ricerca  e sviluppo e' pari almeno al 2% del fatturato;
 b) 1% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento all'ultimo  bilancio  approvato  alla  data  di  presentazione  della domanda,  presentano un incremento della quota di fatturato derivante da  esportazioni dirette pari ad almeno il 30% del valore medio della stessa quota nei tre bilanci precedenti quello di riferimento, ovvero per  i  programmi  proposti  dalle  imprese  che,  con  riferimento a ciascuno   degli   ultimi   tre   bilanci   approvati  alla  data  di presentazione  della  domanda,  presentino  un  valore della quota di fatturato da esportazioni dirette pari ad almeno il 50%;
 c) 0,5%  per i programmi proposti dalle imprese che, alla data di presentazione   della   domanda   abbiano   gia'  aderito  a  sistemi internazionali  riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;
 d) 0,5%  per  i  programmi  proposti  dalle imprese risultanti da operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile,   realizzate   nei   dodici   mesi  antecedenti  la  data  di presentazione della domanda; le predette operazioni di fusione devono riferirsi  a  piccole  e  medie imprese che, alla data della fusione, operino  da  almeno  tre  anni e che presentino, con riferimento agli ultimi  due bilanci approvati alla medesima data, un valore medio dei ricavi da gestione tipica e delle immobilizzazioni pari, entrambi, ad almeno  il  15%  della  somma  dei predetti valori riferiti a tutti i soggetti  interessati  dalla fusione. Le operazioni di fusione devono inoltre  riferirsi  a  piccole e medie imprese operanti in settori di attivita' riconducibili alla medesima divisione della classificazione delle  attivita'  economiche ISTAT 2002, ovvero contraddistinte da un forte collegamento economico a monte o a valle. Ai fini di cui sopra, il  predetto  collegamento  economico  sussiste  allorquando ciascuna delle  imprese interessate dall'operazione di fusione ha fatturato ad almeno  una  delle  altre  non  meno del 25% del totale del fatturato annuo  riferito  all'ultimo  esercizio  precedente  la  data  in  cui l'operazione di fusione e' ultimata. Alla data di presentazione della domanda  le  predette  operazioni  di  fusione  devono risultare gia' perfezionate;
 e) 0,25%  per i programmi proposti dalle imprese nelle cui unita' produttive, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda,  siano  stati  realizzati  stages della durata minima di tre mesi,  finalizzati all'inserimento di laureati, sulla base di accordi con universita' o centri di ricerca pubblici e privati;
 f) 0,25%  per  i  programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino dotate, nell'unita' produttiva oggetto  del  programma,  di strutture adibite ad asili nido conformi alla  vigente  normativa in materia, nonche' per i programmi proposti da  imprese  che,  alla  data di presentazione della domanda, abbiano ottenuto,  con  riferimento all'esercizio precedente la presentazione della  domanda, la riduzione tariffaria dei premi per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  di cui agli articoli 19 e 24 del decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;
 g) 1%  per  i  programmi  proposti  da  imprese che, alla data di presentazione  della  domanda, risultino costituite da non piu' di un anno.
 13.  Le  premialita'  di  cui  al  comma  precedente possono essere modificate con decreto interministeriale adottato con le modalita' di cui  all'art.  8,  comma  2  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 |  |  |  | Art. 9. Concessione delle agevolazioni
 1.  Il  Ministero  delle attivita' produttive, successivamente alla formazione  delle  graduatorie e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate,  ivi  comprese  quelle  a valere sul fondo rotativo di cui all'art.  1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle   domande   inserite  nelle  graduatorie  medesime,  in  ordine decrescente   dalla   prima   fino   ad   esaurimento  delle  risorse disponibili,  e  adotta  altresi'  i  provvedimenti  di diniego delle agevolazioni  per le domande non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse e quelli di esclusione dalla graduatoria per le domande che  hanno avuto esito istruttorio negativo. Detti provvedimenti sono trasmessi  alle  banche  concessionarie per il conseguente invio alle imprese, agli istituti collaboratori e ai soggetti agenti di cui alla convenzione citata all'art. 8, comma 1, lettera e).
 2. Il contratto di finanziamento, relativo sia alla quota agevolata che   a   quella   ordinaria,   e'  stipulato,  successivamente  alla concessione   delle   agevolazioni   ed   entro  novanta  giorni  dal ricevimento  del  decreto  di  concessione da parte dell'impresa, tra l'impresa  beneficiaria  e il soggetto agente di cui alla convenzione citata   all'art.  8,  comma  1,  lettera  e),  in  conformita'  alle disposizioni del presente decreto e della convenzione medesima. Per i programmi   soggetti  alla  notifica  alla  Commissione  europea,  il contratto e' stipulato successivamente al provvedimento del Ministero delle  attivita'  produttive relativo agli esiti di detta notifica ed entro  novanta giorni dalla data di ricevimento del decreto medesimo. Nel   caso   di   investimenti   da   realizzare  mediante  locazione finanziaria,  il  contratto  di  finanziamento,  relativo  alla quota agevolata,  e'  stipulato  tra  il  soggetto  agente e la societa' di leasing.
 3.  Le  domande  per  le  quali  non  e'  disposta  la  concessione provvisoria   delle   agevolazioni,   a  causa  delle  disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste,  possono  essere  inserite,  invariate,  nella graduatoria relativa  al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai soli   fini  della  decorrenza  di  ammissibilita'  delle  spese,  le condizioni  previste  per  le  domande originarie, purche' le imprese interessate  ne  diano esplicita conferma. Detta conferma, unitamente alla   nuova   delibera   del  finanziamento  bancario,  deve  essere presentata alla banca concessionaria entro i termini di presentazione delle  domande relativi al solo primo bando utile successivo. Qualora l'impresa   intenda   mantenere  valide  le  predette  condizioni  di ammissibilita'  delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione,   la   domanda   riformulata  deve  essere  presentata, unitamente  alla  nuova  delibera di finanziamento bancario, entro lo stesso termine, fermo restando che l'importo delle spese per il quale si  richiede  l'agevolazione  non  puo'  essere aumentato. Le domande agevolate in misura parziale a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono utilizzare le predette modalita' con l'ulteriore condizione  che all'atto della richiesta di inserimento, ovvero della riformulazione,   sia   espressa  formale  rinuncia  all'agevolazione concessa.
 |  |  |  | Art. 10. Modalita' di erogazione
 1.  Il  programma  di  investimenti  agevolato deve essere ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria  delle  agevolazioni, ovvero, per i programmi per i quali l'importo del contributo in conto capitale e' reso disponibile in due quote,  entro  ventiquattro  mesi  dalla data medesima. Detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta per non oltre sei  mesi, previa preventiva richiesta e per cause di forza maggiore; per  i  programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, il termine  di  quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero delle  attivita' produttive relativo agli esiti della detta notifica; sono   fatti  salvi  i  minori  termini  eventualmente  previsti  dal Ministero  delle attivita' produttive per consentire l'ammissibilita' dei  programmi  medesimi al cofinanziamento comunitario. Entro trenta giorni  dall'ultimazione  del  programma,  ovvero dal ricevimento del decreto  di  concessione  qualora  a  tale data il programma medesimo risulti  gia'  ultimato,  l'impresa  beneficiaria  invia  alla  banca concessionaria specifica dichiarazione, resa, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale, attestante  la  data di ultimazione del programma e quella di entrata in  funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione  puo'  essere  resa  piu'  volte, per blocchi funzionalmente autonomi,  mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel  caso  di  programmi  realizzati  con  il sistema della locazione finanziaria,  la  dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma stesso e' sostituita dal verbale di consegna dei beni.
 2.   L'erogazione   del   contributo   in  conto  capitale  avviene successivamente  alla  stipula  del contratto di finanziamento di cui all'art.  9,  comma  2,  in  non  piu'  di  tre quote annuali di pari ammontare,  la  prima  delle  quali  e'  resa  disponibile  il giorno successivo  alla  stipula del contratto di finanziamento. Il suddetto importo  e'  erogato in due quote di pari ammontare qualora l'impresa beneficiaria  ne  abbia  fatta  esplicita  richiesta  ed il programma preveda  l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla data del  decreto  di  concessione  provvisoria  delle agevolazioni di cui all'art.  9,  comma 1. Sono escluse da tale ultima ipotesi i predetti programmi   soggetti   alla   notifica   alla   Commissione  europea. L'erogazione  del  finanziamento avviene in non piu' di sei quote, da erogarsi  a  fronte di stati di avanzamento almeno semestrali, ovvero in  non  piu'  di tre quote se per il contributo in conto capitale e' prevista l'erogazione in due quote.
 3. Le quote di contributo in conto capitale e di finanziamento sono erogate  per  stato  di  avanzamento,  subordinatamente all'effettiva realizzazione  della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili;  la  prima  quota  del solo contributo in conto capitale puo'  essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione   di   fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
 4.  Ai  fini  di  ciascuna  erogazione,  le  imprese beneficiarie o l'istituto  collaboratore  trasmettono  alla  banca concessionaria la documentazione  indicata  all'art.  12,  per l'accertamento, da parte della   banca   medesima,  della  corrispondenza  degli  investimenti realizzati al programma approvato e alle erogazioni richieste.
 5.  La  banca  concessionaria,  entro  trenta  giorni dalla data di presentazione  della documentazione di cui all'art. 12, effettuate le valutazioni  ivi  previste,  richiede  al  Ministero  delle attivita' produttive,   relativamente   al   contributo   in   conto  capitale, l'erogazione   delle   corrispondenti   quote   e,  relativamente  al finanziamento,   trasmette   al   soggetto   agente   previsto  dalla convenzione  indicata all'art. 8, comma 1, lettera e) gli esiti delle verifiche  effettuate,  affinche'  lo  stesso provveda ai conseguenti adempimenti. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia  stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni di  cui  all'art. 13, comma 3, dal contributo in conto capitale viene trattenuto  il  dieci  per cento dell'importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.
 6. Per i programmi che prevedono, in tutto o in parte, investimenti mediante  locazione finanziaria, il contributo in conto capitale e il finanziamento agevolato sono erogati agli istituti collaboratori, che provvedono  a  trasferire  le  agevolazioni  all'impresa beneficiaria secondo  le  modalita'  stabilite  nella circolare di cui all'art. 4, comma  4,  applicando,  per il finanziamento agevolato, una riduzione dei   canoni   che   garantisca   all'impresa   stessa  l'equivalenza finanziaria delle agevolazioni concesse.
 |  |  |  | Art. 11. Revoca delle agevolazioni
 1.  Le  agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte dal Ministero delle attivita' produttive qualora:
 a) per  i  beni  del medesimo programma oggetto della concessione siano  state  concesse  agevolazioni  di qualsiasi natura previste da altre  norme  statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi a titolo di «de minimis»;
 b) vengano  distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante   cessione   di   attivita'   ad   altro   imprenditore,  le immobilizzazioni  materiali  o  immateriali,  la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
 c) non  vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 d) l'impresa  non  abbia  maturato  le  condizioni  previste  per l'erogazione  a stato di avanzamento della prima quota del contributo in   conto   capitale  entro  36  mesi  dalla  data  del  decreto  di concessione,  ovvero  entro  18  mesi dalla medesima data nel caso di programmi  per  i  quali  il  contributo  in  conto  capitale e' reso disponibile in due quote; a tal fine, per i programmi i cui beni sono in  parte  acquistati  dall'impresa  e  in  parte  acquisiti  tramite locazione  finanziaria,  si  fa riferimento allo stato di avanzamento raggiunto dall'intero programma;
 e) il  programma  non  venga  ultimato  entro  i termini previsti all'art. 10, comma 1;
 f) siano  gravemente  violate  specifiche  norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 g) calcolati  gli  scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui  all'art.  8,  comma  9, suscettibili di subire variazioni, anche solo   uno   degli   scostamenti   di  tali  indicatori  rispetto  ai corrispondenti  valori  assunti  per  la formazione della graduatoria superi i 20 punti percentuali;
 h) sia   verificata  l'insussistenza  delle  condizioni  previste all'art.  8, comma 12 per il riconoscimento delle maggiorazioni degli indicatori;
 i) nel  corso  della  realizzazione del programma di investimenti agevolato  nel  settore  «industria»  e «commercio», venga modificato l'indirizzo   produttivo   dell'impianto,  con  il  conseguimento  di produzioni    finali    inquadrabili   in   una   «divisione»   della «Classificazione  delle  attivita'  economiche ISTAT 2002» diversa da quella  relativa  alle  produzioni  indicate nel programma originario gia'  approvato; ovvero, per il settore «turismo», l'attivita' svolta nell'unita'  produttiva sia modificata da ricettiva a non ricettiva e viceversa;
 l) il  contratto  di  finanziamento  non  sia  stipulato  entro i termini stabiliti all'art. 9, comma 2;
 m) il  contratto  di  finanziamento  si risolva per inadempimento degli  obblighi  in  esso  previsti, o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale.
 2.  Nell'ipotesi  sub  a)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca delle agevolazioni  e'  parziale,  in  relazione  alle  spese  ammesse alle agevolazioni  afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la  rilevazione  del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla  tempestiva  segnalazione  dell'impresa  beneficiaria e qualora quest'ultima  intenda  mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il  mancato  rispetto  venga  rilevato nel corso degli accertamenti o delle  ispezioni  di cui agli articoli 13 e 14 senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca e' totale.
 3.  Nell'ipotesi  sub  b)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca delle agevolazioni  e'  parziale  ed e' commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni     afferente,     direttamente     o    indirettamente, l'immobilizzazione  distratta  ed  al  periodo  di  mancato  utilizzo dell'immobilizzazione   medesima   con   riferimento   al  prescritto quinquennio.  A  tal  fine,  l'impresa  comunica tempestivamente alla banca  concessionaria  l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate  prima  del  suddetto  quinquennio.  Qualora la distrazione dovesse  essere  rilevata  nel  corso  di  accertamenti  o  ispezioni effettuati  dal  Ministero  e/o dalle banche concessionarie senza che l'impresa  ne  abbia  dato  comunicazione  come sopra specificato, la revoca  e'  comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente,    direttamente   o   indirettamente,   l'immobilizzazione distratta,  indipendentemente  dal  periodo  di mancato utilizzo; nel caso  in  cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate  prima  dei  cinque  anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto  costituisca  una  variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca e' pari all'intero importo concesso a fronte del programma approvato.
 4.  Nell'ipotesi  sub  c)  di  cui  al  comma  1 il Ministero delle attivita'  produttive  provvede  a fissare un termine non superiore a sessanta  giorni  per  consentire  all'impresa  di  regolarizzare  la propria  posizione.  Trascorso  inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi piu' gravi  o  nel  caso  di  recidiva  puo'  essere disposta l'esclusione dell'impresa  per  un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.
 5.  Nelle  ipotesi sub e) di cui al comma 1 la richiesta di proroga e' inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria entro e non oltre la  scadenza  dei  ventiquattro  o  dei  quarantotto  mesi.  La banca concessionaria  trasmette immediatamente al Ministero delle attivita' produttive detta richiesta, a mano o mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,  accompagnata  dal  proprio motivato parere al riguardo. Nell'ipotesi  di  cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni e'  parziale  e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati   successivamente   ai   termini  di  ultimazione  prescritti, comprensivi   dell'eventuale  proroga,  fatta  salva  ogni  ulteriore determinazione     conseguente    alle    verifiche    sull'effettivo completamento  del  programma  e  sul  raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 6.  Nelle  ipotesi  sub  d), f), g), h), i), l) e m) del comma 1 la revoca delle agevolazioni e' totale.
 7.  La  revoca  delle  agevolazioni  comporta, per il contributo in conto  capitale,  l'obbligo di restituire l'importo gia' erogato. Per il   finanziamento   agevolato,   la   revoca  comporta,  oltre  alla risoluzione del contratto, la restituzione dell'importo del beneficio di cui l'impresa ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca in  termini  di  differenza di interessi sul finanziamento agevolato, cosi' come definita all'art. 2, comma 2.
 8.  In  caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione  delle  stesse  ed  alla  rideterminazione delle quote erogabili.   Le  maggiori  agevolazioni  eventualmente  gia'  erogate vengono  detratte  dalla  prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.
 9.  In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte   delle   stesse  dalle  erogazioni  successive  a  seguito  di provvedimenti  di  revoca  di cui al presente articolo o a seguito di altre  inadempienze  dell'impresa  di  cui  al  presente  decreto, le medesime  vengono  maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi  in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 10. La risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento degli  obblighi  in  esso  previsti,  ovvero l'estinzione anticipata, intervenuta  successivamente all'erogazione a saldo del contributo in conto  capitale  comporta  la  revoca dell'agevolazione in termini di differenziale di interessi a decorrere dalla risoluzione medesima.
 11.  Le  banche concessionarie inviano al Ministero delle attivita' produttive   il  proprio  motivato  parere  circa  la  necessita'  di ricorrere  alla  revoca totale o parziale delle agevolazioni, dandone contestuale  comunicazione  motivata  anche  all'impresa interessata. Detta  comunicazione  e'  trasmessa anche al soggetto agente previsto dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e).
 |  |  |  | Art 12. Documentazione di spesa
 1.  Ai  fini  dell'erogazione  delle  quote  di contributo in conto capitale  e  di  finanziamento,  l'impresa o l'istituto collaboratore trasmette  alla  banca  concessionaria  la  documentazione  di  spesa necessaria   per  i  riscontri  e  le  verifiche  sugli  investimenti realizzati.
 2.  Salvi  gravi  e  giustificati  motivi, qualora decorsi sei mesi dalla  data  di  ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 10, comma 1, la documentazione di spesa  relativa all'ultimo stato di avanzamento del programma non sia stata  trasmessa,  la banca concessionaria propone al Ministero delle attivita' produttive la revoca dell'agevolazione e ne da' contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.
 3. La documentazione di spesa consiste, in alternativa, in:
 a) fatture  e  documentazioni fiscalmente regolari in originale o in  copia  autenticata, e, per i casi consentiti, commesse interne di lavorazione  con  l'indicazione  dei  materiali  impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione;
 b) elenchi  di  fatture  o  di  altri  titoli  di  spesa,  ovvero elaborati  anche  meccanografici di contabilita' industriale, nonche' elaborati  informatizzati, riportanti il numero della fattura o della commessa   interna   di  lavorazione,  la  relativa  data,  la  ditta fornitrice,  la completa descrizione del bene acquistato o realizzato e  l'importo  al netto dell'IVA ed una chiara descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite.
 4.  La  documentazione  di cui al comma 3 e' suddivisa per capitoli omogenei  di  spesa e ad essa sono allegate specifiche dichiarazioni, nonche' i documenti indicati dalla circolare di cui all'art. 4, comma 4.  I  titoli  di  spesa originali devono riportare l'indicazione del programma agevolato cui si riferiscono. Le dichiarazioni attestano in particolare:
 a) che  gli  elenchi  o  gli elaborati di cui alla lettera b) del comma 3 sono conformi ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
 b) che  la  documentazione  prodotta e' regolare e si riferisce a spese  inerenti  unicamente  la  realizzazione  del programma oggetto della specifica domanda di agevolazione;
 c) che  tutti  i  materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi  alle  spese  documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato «nuovi di fabbrica»;
 d) che   le  spese  sono  capitalizzate,  non  si  riferiscono  a materiali  di  consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse;
 e) che,  ai  soli  fini  dell'erogazione  del contributo in conto capitale,  le forniture sono state pagate e che sulle stesse non sono stati  praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente gia' evidenziati.
 5.  Le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  4  sono  rese dal legale rappresentante  dell'impresa  o  suo  procuratore  speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n. 445. Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria,  le  dichiarazioni,  ad  eccezione di quelle di cui alle lettere  c)  e  d)  del  comma  4, che restano a carico dell'impresa, vengono  rese,  con  le  stesse modalita' di cui sopra, dall'istituto collaboratore.   Per   i  programmi  con  spese  ammesse  di  importo complessivamente   inferiore   a   1.500.000,00  euro  sono  previste ulteriori  dichiarazioni, secondo lo schema definito con la circolare di cui all'art. 4, comma 4.
 6.  Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione di spesa e le   relative  dichiarazioni,  ne  verificano  la  completezza  e  la pertinenza al programma agevolato.
 7.  In  relazione a quanto disposto al successivo art. 13, comma 3, entro  novanta  giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa  relativa  all'ultimo  stato  di  avanzamento  e dell'eventuale ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  per le verifiche, le banche   concessionarie  trasmettono  al  Ministero  delle  attivita' produttive:
 a) una  relazione sullo stato finale del programma, riportante le risultanze delle verifiche e degli ulteriori accertamenti svolti, che contenga  un  giudizio  di  pertinenza  e  congruita'  delle spese ed evidenzi  le  variazioni  sostanziali  intervenute  in sede esecutiva rispetto  al  progetto  posto a base della istruttoria, indicando gli investimenti  finali  ammissibili  suddivisi  per capitolo e per anno solare,  elencando  i  relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo  di non distrazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) e  gli  investimenti  innovativi  realizzati  e rientranti tra quelli previsti all'art. 8, comma 11;
 b) le dichiarazioni di cui ai commi 4 e 5;
 c) per  i  programmi la cui spesa ammissibile risulti superiore a 1.500.000,00  euro,  la  documentazione di spesa vistata dalle banche medesime.
 |  |  |  | Art. 13. Concessione definitiva delle agevolazioni
 1.  Dopo il ricevimento della documentazione prevista dall'art. 12, comma  7  da  parte  delle  banche concessionarie, il Ministero delle attivita' produttive dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del  programma stesso con le modalita' e i criteri di cui all'art. 4, comma  3  del  decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge  7  aprile 1995, n. 104. Ai fini dell'emanazione del decreto di concessione   definitiva,   l'ammontare   degli  investimenti  finali ammissibili e' quello indicato nelle risultanze di tali accertamenti.
 2.  Per  i  programmi  indicati  all'art.  12,  comma 5, l'avvenuta realizzazione   degli   investimenti   e'   attestata  attraverso  le dichiarazioni  previste  allo stesso comma 5 e la relazione finale di cui  al  comma 7, lettera a) del medesimo articolo. L'ammontare degli investimenti   ammissibili   ai   fini  del  decreto  di  concessione definitiva e' quello risultante dalla detta relazione finale.
 3.  Sulla  base  degli  accertamenti  e  della relazione finale, il Ministero  delle  attivita'  produttive  provvede  al ricalcolo delle agevolazioni  spettanti  all'impresa,  anche al fine di verificare il rispetto  delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria,  e  adotta  il  decreto  di  concessione definitiva o la revoca  delle  agevolazioni.  Al  fine di garantire la partecipazione dell'impresa   al   procedimento   di  ricalcolo  delle  agevolazioni spettanti,  gli  esiti  degli accertamenti e la relazione finale sono portati a conoscenza dell'impresa stessa.
 4. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono  a  richiedere  al  Ministero  delle  attivita' produttive quanto   eventualmente   ancora   dovuto  alle  imprese  beneficiarie relativamente  al  contributo in c/capitale, ovvero a richiedere alle imprese  medesime  le somme da queste dovute, maggiorate nella misura stabilita all'articolo 11, comma 9.
 5.  Il decreto di concessione definitiva deve essere adottato entro nove  mesi  dal  ricevimento della documentazione di cui all'art. 12, comma  3; trascorso detto termine si provvede alle residue erogazioni secondo quanto disciplinato al precedente comma 4.
 |  |  |  | Art. 14. Controlli e ispezioni
 1.  In  ogni  fase  e  stadio  del  procedimento il Ministero delle attivita'  produttive  puo'  disporre  controlli  e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare  le  condizioni  per  la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni  medesime,  sull'attivita' delle banche concessionarie e sulla regolarita' dei procedimenti.
 2.  Ai  fini  del  monitoraggio  dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria,  a  partire  dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria  di  cui  all'art.  9, comma 1, invia periodicamente alla banca  concessionaria  una  dichiarazione,  resa  dal  proprio legale rappresentante  o suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante lo stato d'avanzamento del programma e l'indicazione degli  eventuali  beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite con  circolare  del  Ministero  delle attivita' produttive. L'impresa provvede  al  detto  invio  entro  sessanta  giorni dalla chiusura di ciascun  esercizio  sociale, a decorrere da quello relativo all'avvio del  programma  agevolato  e  fino  al  quinto esercizio successivo a quello  di  ultimazione del programma medesimo. Il dato relativo allo stato  d'avanzamento  e'  dichiarato  fino  alla prima scadenza utile successiva  alla  conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta  dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare la revoca totale delle agevolazioni concesse.
 |  |  |  | Art. 15. Modalita' semplificate per l'accesso alle
 agevolazioni delle imprese artigiane
 1.  In  attuazione  di  quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  con  le modalita' semplificate stabilite nel presente articolo  alle  imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui  alla  legge  8  agosto  1985,  n.  443, e successive modifiche e integrazioni,   appartenenti   al  settore  «industria»,  cosi'  come definito al precedente art. 1, comma 4, lettera a).
 2.  Per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui al comma  1,  il  Ministero  delle  attivita'  produttive  si avvale del soggetto  gestore  del  fondo  previsto  dall'art.  37 della legge 25 luglio  1952, n. 949, di seguito denominato «soggetto gestore», sulla base  di  apposito  contratto, con il quale sono definiti i reciproci rapporti,  nonche'  le modalita' di corresponsione dei compensi e dei rimborsi  spettanti,  che sono posti a carico delle risorse destinate alle  imprese artigiane con il decreto di cui all'art. 6, comma 2. Il contratto  in  essere  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto  e'  opportunamente  modificato  al  fine  di  adeguarlo alle disposizioni del decreto medesimo.
 3.  Il  soggetto gestore puo' stipulare convenzioni con societa' di locazione    finanziaria,    di    seguito    denominate    «istituti collaboratori»,  per  l'accreditamento dei contributi, ferma restando la  propria responsabilita' nei confronti del Ministero. Per societa' di  locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione  stessa.  Il  soggetto  gestore  puo' stipulare convenzioni esclusivamente   con   le   societa'  di  locazione  finanziaria  che dispongono  di  una  struttura  tecnico-organizzativa  adeguata  alla prestazione del servizio.
 4.  Alla  data  di  presentazione della domanda di agevolazione, le imprese richiedenti devono essere gia' costituite, trovarsi nel pieno e  libero  esercizio  dei  propri  diritti  ed  essere  gia' iscritte all'Albo delle imprese artigiane. Le domande presentate dalle imprese individuali  non  ancora  operanti  alla  data  della domanda possono essere  ammesse  alle  agevolazioni  anche  in assenza della predetta iscrizione,  purche' le stesse imprese siano gia' titolari di partita IVA,  potendo  l'iscrizione  essere  comprovata dall'impresa all'atto della  trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento. Tali imprese possono operare anche in regime di contabilita'  semplificata  ai  sensi  dell'art.  18  del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
 5.  Sono  ammissibili  alle agevolazioni i programmi d'investimento comportanti   spese  complessivamente  ammissibili  non  inferiori  a 100.000,00  euro  e  non superiori a 1.500.000,00 euro. L'ultimazione del  programma  deve  avvenire non oltre ventiquattro mesi dalla data della   relativa   disposizione   di  concessione  provvisoria  delle agevolazioni di cui al comma 14.
 6.  La  domanda  di  agevolazione e' presentata al soggetto gestore ovvero,  nel caso di programmi che prevedano l'acquisizione, in tutto o  in  parte,  di  beni  tramite  locazione finanziaria, ad uno degli istituti  collaboratori,  per  il  successivo  tempestivo  inoltro al soggetto  gestore,  con le modalita' e nei termini di cui all'art. 7, fatta eccezione per l'invio al Ministero.
 7.  La  modulistica  per  la  richiesta  delle  agevolazioni,  e la relativa  documentazione  da  allegare, sono indicate nella circolare ministeriale di cui all'art. 4, comma 4.
 8.  Il  soggetto  gestore  conclude la fase di istruttoria entro il novantesimo giorno dalla scadenza del termine finale di presentazione delle  domande. Per le domande ritenute non valide ai sensi di quanto disposto  dall'art. 7, comma 3, il soggetto gestore, nel rispetto dei principi  dettati  dalla  legge  7  agosto  1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, provvede ad inviare a ciascuna impresa una specifica  nota  di  rigetto  contenente  le relative motivazioni. Il soggetto gestore invia altresi' a ciascuna impresa, la cui domanda e' stata  istruita  con  esito  positivo,  una  nota  contenente  i dati proposti  per il calcolo degli indicatori di cui al successivo comma. Con  riferimento alle domande definite con esito positivo il soggetto gestore  trasmette alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. i dati delle risultanze   istruttorie   e   quelli   relativi   alle  delibere  di finanziamento  bancario  necessari per l'assunzione delle conseguenti delibere  del  finanziamento  agevolato. La Cassa depositi e prestiti S.p.a.,  entro  dieci  giorni dal ricevimento degli esiti istruttori, adotta  le delibere di finanziamento agevolato e ne da' comunicazione al  soggetto gestore. Dette delibere sono adottate nel rispetto delle condizioni  previste  dal presente decreto e dalla convenzione di cui all'art.  8,  comma 1, lettera e) e sono subordinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
 9.  Entro  il  trentesimo giorno dal termine della fase istruttoria indicato al comma 8, il soggetto gestore forma, per ciascuna regione, una graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni e ne cura la  trasmissione  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  per la relativa approvazione e pubblicazione.
 10. Per il computo dei termini di cui ai commi 8 e 9, relativi agli accertamenti  istruttori ed alla formazione delle graduatorie, non si considera il mese di agosto.
 11.  Ai  fini della formazione delle graduatorie, si calcolano e si sommano,  per  ciascun  programma, i valori normalizzati dei seguenti indicatori:
 a) rapporto  tra  la  misura  massima  del  contributo  in  conto capitale stabilita nell'allegato n. 3 al presente decreto e la misura richiesta;
 b) rapporto  tra  le  spese  ammissibili  relative  a macchinari, impianti  e  attrezzature  e  il  totale  delle spese ammissibili del programma;
 c) punteggio  complessivo  conseguito dal programma sulla base di specifiche priorita' regionali.
 12.  Con  riferimento  al  precedente  comma  11,  lettera a), alla riduzione  del  contributo  in  conto capitale puo' corrispondere, su richiesta  dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo  al  massimo  pari  a  quello della riduzione, fatto salvo il rispetto  di tutte le condizioni previste all'art. 2, comma 1 e fermo restando   che   l'ammontare  complessivo  del  contributo  in  conto capitale,   del   finanziamento   agevolato   e   del  corrispondente finanziamento bancario non puo' superare l'importo degli investimenti ammissibili.  Per  quanto riguarda le priorita' regionali di cui alla lettera  c)  dello  stesso  comma  11  si  applicano  le disposizioni dell'art.   8,  comma  11,  lettera  c),  riferite  alle  graduatorie ordinarie.
 13.  Il valore di ciascuno degli indicatori e' incrementato dell'1% nel   caso  di  programmi  proposti  da  imprese  che  alla  data  di presentazione   della   domanda   abbiano   gia'  aderito  a  sistemi internazionali  riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
 14. Con riferimento a ciascuna graduatoria, le domande sono ammesse all'agevolazione   in   ordine   decrescente,  dalla  prima  fino  ad esaurimento delle risorse disponibili. I provvedimenti di concessione provvisoria  delle  agevolazioni  in favore delle domande inserite in posizione  utile  nella graduatoria, o di diniego per quelle inserite in posizione non utile ovvero per quelle istruite con esito negativo, sono  disposti,  successivamente alla pubblicazione della graduatoria medesima,  dal  competente Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37  della  legge  25  luglio  1952,  n.  949 e successive modifiche e integrazioni.   Il   soggetto   gestore   trasmette  le  disposizioni concernenti   la   concessione   provvisoria   o   il  diniego  delle agevolazioni  alle  imprese  interessate  e ai soggetti agenti di cui alla convenzione citata all'art. 8, comma 1, lettera e), nonche', nel caso  di  beni  acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, agli istituti collaboratori.
 15.   L'erogazione   del   contributo  in  conto  capitale  avviene successivamente  alla  stipula  del contratto di finanziamento di cui all'art.  9,  comma  2,  in  non  piu'  di  due quote annuali di pari ammontare,  la  prima  delle  quali  e'  resa  disponibile  il giorno successivo  alla stipula del contratto di finanziamento. L'erogazione del  finanziamento  avviene  in  non piu' di tre quote, da erogarsi a fronte di stati di avanzamento almeno semestrali.
 16.  La documentazione di spesa di cui all'articolo 12 e' trasmessa dall'impresa  o  dall'istituto collaboratore al soggetto gestore, che ne  verifica  la  completezza  e  pertinenza al programma agevolato e svolge i riscontri e le verifiche necessarie.
 17.  Fatti  salvi gravi e giustificati motivi, qualora, decorsi sei mesi   dalla  data  di  ultimazione  del  programma  di  investimenti risultante  dalla  dichiarazione  di  cui  all'art.  10,  comma 1, la documentazione  di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento del programma  non  sia  stata  trasmessa, il soggetto gestore propone al Comitato   tecnico   regionale   di   cui   al  comma  14  la  revoca dell'agevolazione  e  ne da' contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.
 18.  Sulla  base degli accertamenti effettuati, il soggetto gestore provvede  al  ricalcolo  delle agevolazioni spettanti all'impresa. Il Comitato  tecnico regionale di cui al comma 14 dispone la concessione definitiva ovvero la revoca delle agevolazioni.
 19. La disposizione di concessione definitiva e' adottata entro sei mesi  dal ricevimento della documentazione finale di spesa; trascorso detto termine si provvede comunque alle residue erogazioni.
 20.  In  ogni  fase  e  stadio del procedimento, il Ministero ed il soggetto  gestore  possono  disporre  controlli  e  ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare  le  condizioni  per  la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime e la regolarita' dei procedimenti.
 21.  Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni contenute negli altri articoli del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 16. Disposizioni transitorie e finali
 1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano ai bandi il cui  termine  iniziale  di presentazione delle domande sia successivo all'entrata in vigore del decreto medesimo.
 2.  Al  primo  bando  emanato  in  attuazione del presente decreto, possono  partecipare,  ai  fini indicati all'art. 9, comma 3 e con le modalita'  della  riformulazione,  anche le domande non agevolate per insufficienza  delle  risorse  finanziarie  nei  bandi immediatamente precedenti relativi a ciascuno dei settori ammissibili, che non siano gia'  state  oggetto,  nell'ambito dei medesimi bandi, di inserimento automatico o riformulazione ai sensi dell'art. 6, comma 8 del decreto del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 20 ottobre  1995,  n.  527  e  successive  modifiche  e integrazioni. In relazione  al predetto primo bando di attuazione, entro trenta giorni dalla  pubblicazione  del  presente decreto, le regioni e le province autonome  formulano,  ai  sensi dell'art. 8, comma 11, lettera c), le proposte   relative   alle  graduatorie  ordinarie  e  speciali,  gli eventuali  limiti minimi di investimento, nonche', ai sensi dell'art. 1,  comma 4, lettera b), le eventuali ulteriori attivita' ammissibili per  il  «settore  turismo».  Qualora  una  regione  non formuli tali proposte  entro  il  suddetto  termine,  le  stesse  si intendono non espresse.
 3. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze sono specificate, ai sensi  del  punto  6 della delibera Cipe n. 76 del 15 luglio 2005, le modalita'  di applicazione delle disposizioni del presente decreto ai programmi previsti dal comma 356, lettera e), dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 Roma, 1° febbraio 2006
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro   n. 1 Economia e finanze, foglio n. 295
 |  |  |  | Allegato n. 1 (articolo 1, comma 4, lettera a) Limiti  di  ammissibilita'  alle agevolazioni per le imprese operanti
 nel  settore della produzione e distribuzione di energia elettrica
 e  di  calore e nel settore delle costruzioni ed elencazione delle
 attivita' di servizi ammissibili alle agevolazioni.
 In  relazione  ai limiti di ammissibilita' alle agevolazioni di cui al   decreto   legge   22  ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in favore delle imprese  operanti  nel  settore  della  produzione e distribuzione di energia  elettrica,  di  vapore e acqua calda e delle costruzioni, si specifica quanto segue: A)  Programmi  di  investimento  promossi  dalle imprese operanti nel settore  della  produzione  e distribuzione di energia elettrica e di calore,  di  cui  alle classi 40.1 e 40.3 della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002:
 detti   programmi   sono   ammessi  limitatamente  agli  impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili  o  assimilate,  con  potenza  non superiore a 50 MW elettrici. Ai fini di cui sopra:
 a) per  fonti  rinnovabili  si  intendono:  il  sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e  la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;
 b) per   impianti  alimentati  da  fonti  assimilate  a  quelle rinnovabili   si  intendono:  quelli  di  cogenerazione,  quelli  che utilizzano  calore  di  risulta,  fumi  di  scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti, quelli che utilizzano scarti  di  lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
 c) gli   impianti   di   cogenerazione   sono  quelli  definiti dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorita' medesima. Detti impianti devono   obbligatoriamente  dotarsi,  nell'ambito  del  programma  da agevolare,  della  strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi  utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato  raggiungimento  di  tali  valori, ridotti del 5% in ciascuno degli  anni del periodo previsto dall'art. 11, comma 1 lettera b) del presente  decreto,  o  l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni;
 d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli  impianti  di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purche' gli stessi siano di proprieta' dell'impresa produttrice,  siano  realizzati  su  terreni  di cui l'impresa stessa abbia  piena  disponibilita',  per  la parte necessaria a raggiungere l'utente  della  fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio  comunale  nel  quale  e' ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare;
 e) il  programma  da  agevolare viene inserito nella pertinente graduatoria  relativa  alle  imprese  estrattive, manifatturiere e di servizi. B)  Programmi  promossi  dalle  imprese  operanti  nel  settore delle costruzioni  di  cui  alla  sezione  F  della  classificazione  delle attivita' economiche ISTAT 2002:
 a) fermo   restando   che  non  sono  agevolabili  i  mezzi  di trasporto, l'ammissibilita' dei beni che, in relazione alle finalita' operative   degli   stessi,   non   vengano   utilizzati  stabilmente nell'ambito  di  una  unita'  produttiva  ubicata  in  una delle aree sottoutilizzate per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art. 11, comma  1,  lettera  b)  del  presente  decreto,  e'  subordinata alla dichiarazione  d'impegno  del  legale rappresentante dell'impresa che richiede  le agevolazioni di esclusivo utilizzo dei detti beni per il richiamato  periodo  nell'ambito  dei  cantieri  dell'impresa ubicati nelle aree agevolabili di un'unica regione;
 b) il  programma  da agevolare viene inserito nella graduatoria relativa  alle  attivita'  estrattive, manifatturiere e di servizi di detta  regione  e  prende  a  riferimento  come  misura massima delle agevolazioni   concedibili   quella  minima  prevista  nella  regione medesima per la dimensione dell'impresa;
 c) l'ubicazione  dei  singoli  beni agevolati deve risultare da uno specifico registro aggiornato;
 d) qualora  vengano  meno  le  condizioni  sottoscritte  con il suddetto  impegno,  le  agevolazioni  relative  ai  beni  interessati vengono revocate;
 e) ai  fini  dell'accoglimento  della  domanda di agevolazioni, l'impresa  istante  che  intende  utilizzare  i  beni  del  programma nell'ambito delle aree agevolabili della regione, deve indicare nella domanda  stessa  in  quale  regione  intende  operare per il suddetto periodo  e  deve  essere titolare di una sede operativa in dette aree risultante dal certificato di iscrizione al registro delle imprese;
 f) l'impresa  beneficiaria,  anche ai fini degli accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 13 e 14 del presente decreto, e' obbligata,  pena  la  revoca  delle  agevolazioni, a tenere presso la detta  sede operativa il suddetto registro relativo ai beni agevolati per ciascun cantiere medesimo;
 g) ai  fini  della  determinazione dell'indicatore regionale di cui  all'art.  8,  comma  9,  lettera  c)  del  presente  decreto, ai programmi   relativi  a  beni  utilizzati  nell'ambito  dei  cantieri dell'impresa  ubicati  nelle aree agevolabili di un'unica regione, si applica  il  minore  dei  punteggi assegnati dalla regione al settore delle  costruzioni,  con riferimento alle aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare. C)   Articolazione  dei  servizi,  raggruppati  per  Divisione  della Classificazione   delle  attivita'  economiche  ISTAT  2002,  per  la produzione   dei   quali   le   imprese   possono  beneficiare  delle agevolazioni finanziarie.
 N.B.:  le  singole attivita' ammissibili fanno riferimento, al fine di  una  loro  corretta  e  puntuale  individuazione, ai codici della Classificazione  delle  attivita'  economiche ISTAT 2002, alla quale, pertanto,  si  rimanda  per  ogni  ulteriore  approfondimento. A tale riguardo,  occorre precisare che, laddove e' indicato il solo codice, sono  da  considerare  ammissibili  tutte  le  attivita'  che l'ISTAT include  nel  codice  medesimo;  laddove,  viceversa,  e' indicato il semplice   riferimento   al   codice   («rif.»),  e'  da  considerare ammissibile, tra quelle che l'ISTAT include nel codice medesimo, solo l'attivita' citata.
 55  - Alberghi e ristoranti, limitatamente a mense e fornitura di pasti  preparati (rif. 55.5), con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc.
 63  -  Attivita' di supporto ed ausiliarie dei trasporti, escluse quelle  delle  agenzie  di  viaggio  e degli operatori turistici, con esclusione dei mezzi di trasporto.
 64    -    Poste    e   telecomunicazioni,   limitatamente   alle telecomunicazioni  (64.20),  ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione,  diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di  segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o  programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari  di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in  ambito  nazionale  di  cui  alla  legge  6  agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni.
 72  -  Informatica  e  attivita'  connesse, ivi inclusi i servizi connessi  alla  realizzazione  di sistemi tecnologici avanzati per la produzione  e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla  ricerca  e  all'innovazione  tecnologica in campo informatico e telematico.
 73 - Ricerca e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca  e  all'introduzione/adattamento  di nuove tecnologie e nuovi processi  produttivi  e  di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche  della  ricerca  e  sviluppo  e quelli di supporto alla ricerca   e   all'innovazione  tecnologica  in  campo  informatico  e telematico.
 74   -   Altre   attivita'   professionali   ed  imprenditoriali, limitatamente a:
 a) attivita' degli studi legali (rif. 74.11);
 b)  contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza  in  materia fiscale (74.12), ivi incluse le problematiche del personale;
 c)  studi  di  mercato  (rif.  74.13),  ivi  inclusi  i servizi connessi  alle  problematiche  del  marketing  e  della  penetrazione commerciale e dell'import-export;
 d) consulenza amministrativo-gestionale (74.14), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni,       l'organizzazione      amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attivita' degli amministratori di societa' ed enti;
 e) attivita' in materia di architettura, di ingegneria ed altre attivita'  tecniche (74.20), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza  impiantistica,  i  servizi  connessi  alla realizzazione e gestione  di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e  per la tutela ambientale in relazione alle attivita' produttive, i servizi  per  l'introduzione  di  nuovi vettori energetici, i servizi connessi   alle   problematiche   dell'energia,  ambientali  e  della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;
 f)  collaudi  e analisi tecniche (74.30) ivi compresi i servizi connessi  alle  problematiche  riguardanti  la  qualita'  e  relativa certificazione nell'impresa;
 g) pubblicita' (74.40);
 h)  servizi  di  ricerca,  selezione  e  fornitura di personale (74.50);
 i) servizi di vigilanza privata (74.60.1);
 j) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.81.2) e attivita' di aerofotografia (74.81.3);
 k) attivita' di imballaggio, confezionamento (74.82);
 l)  servizi congressuali di segreteria e di traduzione (74.85 e 74.87.6);
 m)   design   e  stiling  relativo  a  tessili,  abbigliamento, calzature,  gioielleria,  mobili e altri beni personali o per la casa (74.87.5);
 n) attivita' dei call center (74.86).
 80 - Istruzione, limitatamente a:
 a) istruzione secondaria di formazione professionale (80.22);
 b)  corsi post-universitari (80.30.2) e altre scuole e corsi di formazione  speciale  (80.30.3),  ivi  compresi i corsi di formazione manageriale.
 90  -  Smaltimento  dei  rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:
 a)  raccolta  e  smaltimento dei rifiuti solidi (rif. 90.02.0), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;
 b)   raccolta  e  depurazione  delle  acque  di  scarico  (rif. 90.01.0),  limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione  con  mezzi  chimici,  trattamento con fanghi attivati e altri  processi  finalizzati  alla  depurazione delle acque reflue di origine industriale.
 92 - Attivita' ricreative, culturali e sportive, limitatamente ai servizi   di  assistenza,  organizzazione  di  set  e  ambientazioni, logistica  e  marketing  riferiti  alle  attivita'  di  produzione  e post-produzione  cinematografica,  televisiva  e  multimediale  (rif. 92.10)  ed  alle attivita' di produzione radio-televisiva da parte di soggetti   diversi   da   quelli   titolari  di  concessione  per  la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge  6  agosto  1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif. 92.20).
 93  -  Altre  attivita'  di servizi, limitatamente alle attivita' delle   lavanderie   per   alberghi,  ristoranti,  enti  e  comunita' (93.01.1).
 |  |  |  | Allegato n. 2 (articolo 1, comma 4, lettera c5) Servizi    complementari    alla   distribuzione   ammissibili   alle agevolazioni.
 Sono ammissibili le seguenti attivita':
 a) attivita'  svolte  dai  centri  di  assistenza  tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 b) attivita' di gestione di centri commerciali;
 c) attivita' degli intermediari del commercio;
 d) solo se effettuate da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali, attivita' di:
 informatica  ed  attivita'  connesse,  ivi  inclusi  i  servizi connessi  alla  realizzazione  di sistemi tecnologici avanzati per la produzione  e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla  ricerca  e  alla innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
 contabilita',  consulenza  societaria,  incarichi  giudiziari e consulenza  in  materia  fiscale,  ivi  incluse  le problematiche del personale;
 studi   di   mercato,  ivi  inclusi  i  servizi  connessi  alle problematiche  del  marketing  e  della  penetrazione  commerciale  e dell'import-export;
 consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza relativa   alle   problematiche   della  gestione,  gli  studi  e  le pianificazioni,    l'organizzazione    amministrativo-contabile,   le problematiche   della   logistica   e   della   distribuzione   e  le problematiche   dell'ufficio   con  esclusione  dell'attivita'  degli amministratori di societa' ed enti;
 pubblicita'.
 |  |  |  | Allegato n. 3 (articolo 2, comma 1)
 Misure del contributo in conto capitale e del finanziamento
 agevolato espresse in percentuale dell'investimento ammissibile
 
 ---->  Vedere allegato a pag. 76  <----
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