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| Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 1 febbraio 2006 |  | Requisiti  e condizioni per la concessione di finanziamenti agevolati a  programmi  relativi  ad  attivita'  di sviluppo precompetitivo e a connesse  attivita' di ricerca industriale, ai sensi dell'articolo 14 della  legge  17  febbraio 1982, n. 46, istitutivo del Fondo speciale rotativo  per  l'innovazione  tecnologica,  nel  caso di ricorso alle risorse  del  Fondo  rotativo  per  il  sostegno  alle  imprese e gli investimenti  in  ricerca,  istituito  presso  la  Cassa  depositi  e prestiti dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 di concerto con
 IL MINISTRO
 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  14  della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modifiche e integrazioni;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  del  16  gennaio  2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  serie  generale - n. 79 del 4 aprile  2001  (di  seguito  «direttive FIT»), con il quale sono state emanate le direttive per il funzionamento del sistema di agevolazione previsto  dagli  articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
 Visto  l'art.  1,  comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che  ha istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti   S.p.a.  (di  seguito  «CDP  S.p.a.»),  un  apposito  fondo rotativo,  denominato  «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli  investimenti  in  ricerca»,  finalizzato  alla  concessione alle imprese   di   finanziamenti  agevolati  che  assumono  la  forma  di anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale;
 Visto  l'art.  1,  comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che    stabilisce    che   con   apposite   delibere   del   Comitato interministeriale  per la programmazione economica (CIPE) il predetto fondo  e'  ripartito  per  essere destinato ad interventi agevolativi alle  imprese,  individuati  dalle  stesse  delibere sulla base degli interventi  gia'  disposti  a  legislazione  vigente  e  per  i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio;
 Visto  l'art.  1,  comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che  dispone  che il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia   e   delle   finanze,   con   decreto  di  natura  non regolamentare,  in  relazione  ai  singoli interventi di cui al comma 355,  nel rispetto dei principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto  disposto  dal  CIPE  ai  sensi  del  comma  356, stabilisce i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui  ai  commi da 354 a 361, definendo, in particolare: le condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati, anche  per  quanto  concerne  i  criteri  di valutazione, i documenti istruttori,  la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione  e  per  la  revoca  delle agevolazioni, le modalita' di controllo  e  rendicontazione,  la  quota minima di mezzi propri e di finanziamento  bancario  a  copertura delle spese di investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso del finanziamento agevolato;
 Visto  l'art.  6,  comma  3, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 che, ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al  finanziamento  da  parte  del  CIPE, ai sensi di quanto stabilito dall'art.  1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indica quali progetti di investimento sono da considerare prioritari;
 Visto il Piano nazionale della ricerca (di seguito «PNR») approvato dal  CIPE nella seduta del 18 marzo 2005 e le successive modifiche ed integrazioni approvate con la delibera del CIPE del 15 luglio 2005;
 Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, n. 76, con la quale, ai  sensi  dell'art.  1,  comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  tra gli interventi agevolativi alle imprese cui e' destinato il predetto   fondo  rotativo  sono  stati  individuati  gli  interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46 ed e' stata disposta, in sede  di  prima applicazione, la ripartizione delle risorse assegnate ai  predetti  interventi  fra  le  aree sottoutilizzate e le restanti aree;
 Vista  la  delibera  del CIPE del 15 luglio 2005, sopra richiamata, con  la  quale,  tra  l'altro,  e' stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima  del  piano di rientro, nonche' approvata la convenzione-tipo che  regola i rapporti tra la CDP S.p.a. e il sistema bancario, nella quale  risultano definiti i compiti e le responsabilita' dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore;
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Per i fini del presente decreto, ai sensi della convenzione-tipo citata in premessa, si intende per:
 a) «soggetto  agente»  il soggetto che sottoscrive la convenzione con  CDP  S.p.a.  per  lo  svolgimento  delle attivita' relative alla stipula,  all'erogazione  ed  alla  gestione del finanziamento o, nel caso  di contratto/i di locazione finanziaria, del solo finanziamento agevolato;
 b)  «soggetto  convenzionato» il soggetto che ha sottoscritto con il  Ministero,  in  proprio  o  quale mandatario di un raggruppamento temporaneo  di imprese (RTI), una convenzione ovvero e' abilitato per lo svolgimento delle attivita' richieste dalla legge agevolativa;
 c) «soggetto beneficiario» il soggetto che presenta la domanda di agevolazione di cui alla legge agevolativa;
 d) «soggetto finanziatore» la banca che svolge la valutazione del merito di credito e concede al soggetto beneficiario il finanziamento bancario e l'eventuale finanziamento bancario integrativo;
 e)  «finanziamento  agevolato»  il  finanziamento  a  medio-lungo termine  concesso dalla CDP S.p.a. al soggetto beneficiario e/o dalla CDP  S.p.a. alla societa' di leasing per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;
 f)   «finanziamento  bancario»  il  finanziamento  a  medio-lungo termine concesso dal soggetto finanziatore;
 g)   «finanziamento   bancario   integrativo»   il  finanziamento aggiuntivo  al  finanziamento  bancario destinato ad integrare, senza superarlo,   il   fabbisogno   finanziario  per  la  copertura  degli investimenti  di  cui  alla  domanda  di  agevolazione presentata dal soggetto   beneficiario,   avente   pari   durata   e   garanzie  del finanziamento bancario;
 h)  «finanziamento»  l'insieme  del  finanziamento agevolato, del finanziamento   bancario   e  dell'eventuale  finanziamento  bancario integrativo.
 |  |  |  | Art. 2. Oggetto
 1.  Il  presente  decreto,  ai  sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce le condizioni economiche e le  modalita'  di  concessione  dei finanziamenti agevolati dal Fondo rotativo  per  il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di  cui  all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove  deliberati  in relazione agli investimenti di cui alle direttive FIT citate nelle premesse, con particolare riferimento alle priorita' individuate  nel  PNR approvato con la delibera del CIPE del 18 marzo 2005  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ed agli interventi prioritari  di  cui  all'art.  6, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 |  |  |  | Art. 3. Ambito di applicazione
 1.  I  finanziamenti  agevolati  di cui all'art. 2 sono concessi ai programmi  relativi  ad  attivita'  di sviluppo precompetitivo e alle connesse   e   comunque   non   preponderanti  attivita'  di  ricerca industriale di cui all'art. 2 delle direttive FIT.
 |  |  |  | Art. 4. Soggetti beneficiari
 1.  Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 2 i soggetti di cui all'art. 3 delle direttive FIT.
 |  |  |  | Art. 5. Tipologia e misura delle agevolazioni
 1.  Il  finanziamento,  non  superiore  al  90  per cento dei costi ammessi,  e' composto da un massimo del 90 per cento di finanziamento agevolato,  cui  deve  essere  associato  almeno  un  10 per cento di finanziamento bancario.
 2.  Il  finanziamento  agevolato  ha  una durata minima di 7 anni e massima  di  10  anni  comprensiva  di  un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni.
 3.  Il  tasso  del  finanziamento agevolato e' fissato nella misura dello 0,5 per cento annuo.
 4. L'agevolazione complessiva derivante dal finanziamento agevolato e'  ricompresa  nell'equivalente sovvenzione lordo (di seguito «ESL») ponderale  del  25 per cento per i costi di sviluppo precompetitivo e del  50  per cento per i costi di ricerca industriale, come stabilito dall'art. 4, comma 1, delle direttive FIT. Il finanziamento agevolato puo'  essere  integrato  da  un  contributo alla spesa pari al valore necessario   al  raggiungimento  della  predetta  percentuale  ESL  e comunque non superiore al 10 per cento dei costi ammessi.
 5. La quota di capitale relativa al finanziamento bancario entrera' in  ammortamento  soltanto  dopo  l'avvenuto  ammortamento del 50 per cento della quota di capitale relativa al finanziamento agevolato.
 6. La convenzione che, in attuazione del presente decreto, regola i rapporti  tra  la  CDP  S.p.a.  e  i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, rende esplicito che:
 a) ai  fini  dell'art.  8,  4°  capoverso, della convenzione-tipo approvata  con  delibera del CIPE del 15 luglio 2005, per «originario rapporto»  si  intende il rapporto tra il finanziamento bancario e il residuo 50 per cento del finanziamento agevolato;
 b) in  caso  di  azioni  di  recupero, anche in via coattiva, del finanziamento,  ai  fini  dell'art.  18,  2°  e  3°  capoverso, della convenzione-tipo  approvata con delibera del CIPE del 15 luglio 2005, per   «percentuale   originaria  di  partecipazione»  si  intende  la percentuale  di  partecipazione  al  credito  residuo per capitale ed interessi  al momento della formale constatazione dell'insolvenza del debitore,  che  e'  comunque  da  intendersi  sussistente nei casi di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione contrattuale.
 |  |  |  | Art. 6. Condizioni per l'accesso al finanziamento agevolato
 1. Per le procedure a sportello, le agevolazioni di cui al presente decreto sono riservate a programmi con costi ammessi pari ad almeno 3 milioni di euro.
 2.  Per le procedure a bando, previste dall'art. 11 delle direttive FIT,  le  agevolazioni di cui al presente decreto saranno riservate a specifiche  tipologie  di  programmi,  sulla  base  delle indicazioni previste nei singoli bandi.
 3.  Per l'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  si  tiene conto in particolare  delle  priorita' individuate nel PNR con la delibera del CIPE  approvata  nella  seduta  del  18  marzo  2005, e le successive modifiche  ed  integrazioni  e  degli  interventi  prioritari  di cui all'art.  6,  comma  4,  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. A tal  fine  possono  essere preventivamente effettuate delle procedure finalizzate all'individuazione di tematiche e settori prioritari.
 |  |  |  | Art. 7. Modalita' di gestione
 1.  Gli  adempimenti  tecnici  ed  amministrativi per l'istruttoria delle  domande  sono  affidati  ai soggetti convenzionati nell'ambito della  legge  17  febbraio  1982,  n.  46,  secondo  quanto  previsto dall'art. 6 delle direttive FIT.
 2.  Il  finanziamento  e' stipulato, erogato e gestito dal soggetto agente,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  convenzione-tipo approvata con delibera del CIPE del 15 luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 8. Presentazione della domanda
 e istruttoria del merito di credito
 1.  Le  procedure e le modalita' per la presentazione delle domande sono quelle previste dall'art. 7 delle direttive FIT e dalle relative circolari  attuative. La domanda, redatta secondo gli schemi definiti con  apposita  circolare del Ministero delle attivita' produttive, e' presentata   dal   soggetto   beneficiario   ad   uno   dei  soggetti convenzionati  per  gli  interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
 2.  Il  soggetto convenzionato effettua l'istruttoria dei programmi secondo   le   disposizioni   dell'art.   8  delle  direttive  FIT  e contestualmente   la   valutazione  del  merito  di  credito  per  la concessione  del  finanziamento. La valutazione del merito di credito e' effettuata nel rispetto delle direttive emanate dalle autorita' di vigilanza sulle attivita' bancarie e degli standard internazionali.
 3.  Nel  caso  in  cui il soggetto beneficiario intenda ottenere il finanziamento  bancario  da  un  soggetto  finanziatore  diverso  dal soggetto convenzionato prescelto, in domanda dovra' indicare anche il soggetto   finanziatore.   Il   soggetto   convenzionato  provvede  a comunicare  al  soggetto  finanziatore  gli elementi necessari per la valutazione del merito di credito ed acquisisce i relativi esiti.
 4.  Il  soggetto  convenzionato  comunica  alla  CDP  S.p.a.  ed al soggetto   agente   la   delibera   del  finanziamento  del  soggetto finanziatore  accettata  dal  soggetto  beneficiario. A seguito della delibera  del  singolo finanziamento agevolato da parte della CDP, il soggetto convenzionato comunica l'esito definitivo della procedura al Ministero  delle  attivita'  produttive che, verificato l'esito della istruttoria,  entro trenta giorni, sottopone la domanda al parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
 5. Il Ministero delle attivita' produttive, entro trenta giorni dal parere   del  Comitato  tecnico,  emana  il  decreto  di  concessione dell'agevolazione   indicando  la  misura  del  contributo  in  conto capitale e del finanziamento agevolato.
 6. Il decreto di concessione condiziona l'erogazione del contributo alla  stipula  del  contratto di finanziamento e indica, fra l'altro, nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto:
 a) la durata del finanziamento agevolato;
 b) l'eventuale  misura  delle risorse finanziarie da immettere da parte   dei   soggetti  che  partecipano  al  capitale  del  soggetto beneficiario;
 c) la misura minima del finanziamento bancario;
 d) il tasso da applicare al finanziamento agevolato.
 7. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di concessione il  soggetto  agente  stipula per conto di CDP S.p.a. e per conto del soggetto finanziatore il finanziamento con un unico contratto.
 |  |  |  | Art. 9. Erogazioni delle agevolazioni
 1. L'erogazione del finanziamento e' effettuata con le modalita' di cui  all'art.  9  delle  direttive  FIT  e  alle  relative  circolari attuative.
 2.   L'erogazione   del   finanziamento   potra'  avvenire,  previa acquisizione  delle  garanzie  deliberate e l'assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di finanziamento,  a  stati  di avanzamento lavori, cosi' come stabilito dal  decreto di concessione, in relazione allo stato di realizzazione del  progetto  agevolato,  e  secondo  quanto  disposto  dal presente decreto.
 3.  Le  singole  erogazioni  saranno  proporzionalmente imputate al finanziamento  agevolato  ed  al  finanziamento  bancario. Il mancato trasferimento  al  soggetto  agente,  da  parte  della CDP S.p.a. e/o dell'eventuale soggetto finanziatore, dell'importo di spettanza sara' condizione sospensiva nell'erogazione.
 4.  Nel caso in cui prima dell'erogazione si verifichi una modifica della  situazione  economica,  patrimoniale  o aziendale del soggetto beneficiario  e/o  della  composizione  dei soci che ne possiedono il capitale,  tale  da variare in senso negativo la positiva valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario espressa dal soggetto finanziatore,   il   soggetto   agente   sospende   l'erogazione  del finanziamento. L'erogazione potra' essere ripresa, con ogni opportuna modifica,  ristrutturazione e rimodulazione del piano di ammortamento e  della  sua  durata,  comunque  nel rispetto di quanto disposto dal presente  decreto,  dopo l'accertato superamento dei motivi che hanno prodotto la sospensione.
 5.  Il  contributo  di  cui  all'art. 5, comma 4, sara' erogato dal Ministero  delle  attivita'  produttive contestualmente alle quote di finanziamento agevolato.
 |  |  |  | Art. 10. Estinzione anticipata del finanziamento
 1.  Il  soggetto  beneficiario  avra'  la  facolta'  di  estinguere anticipatamente,  anche  parzialmente,  il finanziamento nel rispetto dei  vincoli  previsti  dalla  vigente normativa di riferimento ed in misura tale che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il finanziamento   agevolato   e   il   finanziamento  bancario,  dietro corresponsione  da  parte  del  medesimo  soggetto beneficiario della commissione   contrattualmente   prevista  per  detta  evenienza  dal contratto di finanziamento.
 |  |  |  | Art. 11. Revoca delle agevolazioni
 1.  La revoca delle agevolazioni e' disposta ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle direttive FIT nei seguenti casi:
 a) verifica   dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di ammissibilita',  ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
 b) mancato  rispetto  dei  termini  massimi previsti dall'art. 5, comma 1, delle direttive FIT per la realizzazione del programma;
 c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle  date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;
 d) mancata  trasmissione  della  documentazione  finale  di spesa entro i termini di cui all'art. 9, comma 6, delle direttive FIT;
 e) mancata realizzazione del programma di sviluppo;
 f) mancato  raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di  sviluppo,  fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
 g) mancata   restituzione  protratta  per  oltre  un  anno  degli interessi  di  preammortamento  ovvero  delle  rate  di finanziamento concesso.
 2.  La  revoca  delle  agevolazioni  comporta  la  risoluzione  del contratto  di  finanziamento agevolato e la restituzione da parte del soggetto  beneficiario  del  debito  residuo.  Per  il  finanziamento agevolato deve essere restituito anche l'importo del beneficio di cui l'impresa  ha  goduto  sino  alla data del provvedimento di revoca in termini di differenziale di interessi tra il tasso di attualizzazione e rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998, n. 123, vigente alla data di rimborso delle singole rate e  quello  agevolato. Per il contributo in conto capitale deve essere restituito l'importo gia' erogato.
 3.  In  caso  di revoca gli importi dei benefici da restituire sono maggiorati  di  un  interesse  pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR)  vigente  alla  data  dell'erogazione,  maggiorato  di  5 punti percentuali,   nonche',   qualora  la  revoca  sia  disposta  per  le motivazioni  di cui all'art. 10, comma 3, lettera a), delle direttive FIT,  delle  sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 |  |  |  | Art. 12. Ulteriori disposizioni
 1.  Con  decreto  non  regolamentare  del  Ministro delle attivita' produttive  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono  specificate le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente  decreto  ai programmi di cui all'art. 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive, impartisce alla CDP S.p.a.   le  indicazioni  al  fine  del  monitoraggio  dell'andamento complessivo  dello strumento agevolativo, in coerenza con i tempi e i termini imposti nella delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005.
 3.  Per  tutto  quanto  non  disciplinato  dal  presente decreto si applicano le direttive di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° febbraio 2006
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2006 Ufficio  di  controllo Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 296
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