| 
| Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2006, n. 19 |  | Ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 2006), convertito,  con  modificazioni  dalla legge 8 marzo 2006, n. 108 (in questa  stessa  Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.  3), recante: «Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
 Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
 Art. 1. Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio e di funzionamento
 delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile.
 1.  Al  fine  di  ridurre  il  consumo  di gas naturale nel settore termoelettrico  e  di  garantire  la  sicurezza  delle forniture alle famiglie e alle imprese, e' autorizzato in via di urgenza il riavvio, per  il solo periodo di tempo necessario e fino al 31 marzo 2006, nel rispetto   dei  limiti  di  emissioni  in  atmosfera  previsti  dalla normativa  vigente, degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentabili con olio combustibile,   qualora   tali  impianti  non  siano  attualmente  in esercizio   a  motivo  di  specifiche  prescrizioni  contenute  nelle relative autorizzazioni ministeriali.
 2.  Il  titolare  di  ciascun  impianto  di  cui  al comma 1 invia, contestualmente al riavvio dell'impianto, la documentazione sui tempi e sulle modalita' delle operazioni e sull'alimentazione dell'impianto al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio,  i  quali  possono  impartire, con provvedimento  adottato d'intesa, eventuali prescrizioni di esercizio entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
 3.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e con il Ministro della salute, puo' essere  autorizzata in via di urgenza la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per  gli  impianti  di  produzione  di  energia elettrica con potenza termica  nominale superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza  zolfo  o  a  basso  tenore  di zolfo, a fronte della eventuale carenza  sul  mercato  di  tali  combustibili  e  della necessita' di garantire la continuita' di esercizio dei citati impianti. Il decreto ministeriale  deve  anche  indicare  i valori limite di emissioni che dovranno  essere  rispettati,  non  oltre  il  31 marzo 2006, da tali impianti,  anche  in relazione alle complessive condizioni ambientali del  territorio. Con provvedimenti adottati di intesa tra il Ministro delle  attivita'  produttive  ed  il  Ministro  dell'ambiente e della tutela  del  territorio  sono  impartite  eventuali  prescrizioni  di esercizio  e  tempi per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile  senza zolfo negli impianti che abbiano utilizzato altri tipi di combustibile.
 4.  Allo  scopo  di  assicurare  efficacia alle misure di riduzione della  domanda di gas naturale disposte dal presente decreto, nonche' di   consentire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  internazionali derivanti  dal  Protocollo  di Kyoto in tema di produzione di energia elettrica  da fonti rinnovabili, la societa' TERNA S.p.A. effettua il dispacciamento  degli  impianti  di  generazione di energia elettrica alimentati  ad olio combustibile e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,   cosi'   come  definiti  dall'articolo  2  del  decreto legislativo  29  dicembre  2003, n. 387, ivi inclusi quelli di cui ai commi  1  e  3,  nel  rispetto  dei  vincoli di sicurezza della rete, assimilandoli  alle  unita'  essenziali  per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006.
 5.  La  societa'  TERNA  S.p.A. predispone altresi' un programma di massimizzazione   dell'utilizzo  degli  impianti  di  generazione  di energia elettrica alimentati ad olio combustibile che viene trasmesso all'inizio di ogni settimana al Ministero delle attivita' produttive, al   Ministero   dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e all'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas.  Quest'ultima definisce  per  gli  stessi impianti i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, quali oneri generali per la sicurezza  del  sistema  del gas naturale. I maggiori costi sostenuti includono l'onere delle compensazioni ambientali di cui al comma 7.
 6.   Il   Ministro   delle  attivita'  produttive  puo',  ai  sensi dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  31  gennaio 2001, n. 22, autorizzare  la  riduzione  dell'ammontare  complessivo  delle scorte obbligatorie   di   prodotti   petroliferi  di  categoria  III  (olio combustibile),  anche  per evitare o limitare l'adozione delle misure di cui al comma 3, primo periodo.
 7.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio individua,  entro  dodici  mesi  a  decorrere  dal 31 marzo 2006, gli interventi  sul  piano  ambientale  idonei  a  compensare il maggiore livello  di  inquinamento  atmosferico  eventualmente  registrato per effetto  delle  disposizioni  del  presente  decreto.  L'onere  delle compensazioni  ambientali non puo' superare i 2 centesimi di euro per kWh prodotto dagli impianti di cui ai commi 1 e 3.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387 (Attuazione della
 direttiva  2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
 elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche rinnovabili nel
 mercato   interno   dell'elettricita),   pubblicato   nella
 Gazzetta  Ufficiale  31  gennaio  2004,  n. 25, supplemento
 ordinario.
 «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
 decreto si intende per:
 a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:
 le  fonti  energetiche  rinnovabili  non  fossili  (eolica,
 solare,   geotermica,   del   moto   ondoso,   maremotrice,
 idraulica,  biomasse,  gas  di discarica, gas residuati dai
 processi  di  depurazione  e  biogas).  In particolare, per
 biomasse  si intende: la parte biodegradabile dei prodotti,
 rifiuti     e    residui    provenienti    dall'agricoltura
 (comprendente   sostanze   vegetali   e  animali)  e  dalla
 silvicoltura  e  dalle industrie connesse, nonche' la parte
 biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
 b) impianti    alimentati    da   fonti   rinnovabili
 programmabili:  impianti  alimentati dalle biomasse e dalla
 fonte  idraulica,  ad  esclusione,  per quest'ultima fonte,
 degli  impianti  ad  acqua  fluente,  nonche'  gli impianti
 ibridi, di cui alla lettera d);
 c) impianti   alimentati  da  fonti  rinnovabili  non
 programmabili  o  comunque  non  assegnabili  ai servizi di
 regolazione  di  punta:  impianti  alimentati  dalle  fonti
 rinnovabili  che  non  rientrano  tra  quelli  di  cui alla
 lettera b);
 d) centrali  ibride:  centrali  che producono energia
 elettrica  utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti
 rinnovabili,  ivi  inclusi  gli  impianti di cocombustione,
 vale  a  dire  gli impianti che producono energia elettrica
 mediante  combustione  di  fonti non rinnovabili e di fonti
 rinnovabili;
 e) impianti  di  microgenerazione:  impianti  per  la
 produzione   di   energia   elettrica   con   capacita'  di
 generazione  non  superiore  ad un MW elettrico, alimentate
 dalle fonti di cui alla lettera a);
 f) elettricita'   prodotta   da   fonti   energetiche
 rinnovabili: l'elettricita' prodotta da impianti alimentati
 esclusivamente   con   fonti  energetiche  rinnovabili,  la
 produzione  imputabile  di  cui  alla  lettera  g), nonche'
 l'elettricita' ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per
 riempire  i  sistemi  di  stoccaggio, ma non l'elettricita'
 prodotta come risultato di detti sistemi;
 g) produzione e producibilita' imputabili: produzione
 e  producibilita'  di  energia elettrica imputabili a fonti
 rinnovabili  nelle  centrali  ibride,  calcolate sulla base
 delle  direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo
 16 marzo 1999, n. 79;
 h) consumo  di  elettricita': la produzione nazionale
 di  elettricita',  compresa  l'autoproduzione,  sommate  le
 importazioni  e  detratte  le esportazioni (consumo interno
 lordo di elettricita);
 i) Gestore   della   rete:   Gestore  della  rete  di
 trasmissione  nazionale  di  cui  all'art.  3  del  decreto
 legislativo 16 marzo 1929, n. 79;
 l) Gestore   di  rete:  persona  fisica  o  giuridica
 responsabile,  anche  non  avendone  la  proprieta',  della
 gestione  di  una rete elettrica con obbligo di connessione
 di  terzi,  nonche'  delle  attivita'  di manutenzione e di
 sviluppo  della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete
 e  le  imprese distributrici, di cui al decreto legislativo
 16 marzo 1999, n. 79;
 m) impianto di utenza per la connessione: porzione di
 impianto  per  la  connessione  alla  rete  elettrica degli
 impianti   di   cui  alle  lettere  b),  c)  e  d)  la  cui
 realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono
 di competenza del soggetto richiedente la connessione;
 n) impianto  di' rete per la connessione: porzione di
 impianto  per  la  connessione  alla  rete  elettrica degli
 impianti  di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del
 Gestore  di  rete  sottoposto all'obbligo di connessione di
 terzi  ai  sensi  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
 79;
 o) certificati  verdi:  diritti  di  cui  al  comma 3
 dell'art.  11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
 rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di
 cui   al   comma   5  dell'art.  11  del  medesimo  decreto
 legislativo.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
 legislativo  31  gennaio  2001,  n.  22  (Attuazione  della
 direttiva  98/93/CE  che  modifica la direttiva 68/414/CEE,
 concernente  l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
 livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
 prodotti  petroliferi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 23 febbraio 2001, n. 45.
 «Art.  7  (Emergenza  petrolifera).  -  1.  Il Ministro
 dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, in caso
 di    difficolta'   nell'approvvigionamento   di   prodotti
 petroliferi  o  in  situazioni di emergenza dichiarate tali
 dagli organismi comunitari ed internazionali preposti o dal
 Governo,   dispone,   sentite,  ove  necessario,  le  altre
 amministrazioni  ed organismi interessati, l'utilizzo delle
 scorte di riserva di cui all'art. 3 e la loro dislocazione.
 2.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato,  senza  oneri  aggiuntivi per il bilancio
 dello   Stato,  redige  e  aggiorna  un  manuale  operativo
 contenente  le misure da adottare e le procedure da seguire
 in caso di emergenza petrolifera.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Corrispettivi addizionali per il settore termoelettrico
 1.   Per   il   contenimento   dei   consumi  di  gas  del  settore termoelettrico  possono  essere  istituiti  con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, corrispettivi   addizionali   a  carico  dei  produttori  di  energia elettrica,  a  valere sui punti di prelievo delle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale connessi a centrali di produzione di energia  elettrica  che utilizzano gas naturale e sui prelievi di gas naturale dal sistema degli stoccaggi.
 2.   I   corrispettivi   sono   versati  sul  fondo  istituito  con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in data 29   dicembre   2005,  n.  297/05,  per  essere  utilizzati  ai  fini dell'incentivazione  dell'offerta  di interrompibilita' della domanda aggiuntiva  rispetto  alla interrompibilita' di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica di cui al decreto del Ministro delle attivita'  produttive  in  data  12  dicembre  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2005.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni transitorie e finali
 1.  Le  disposizioni  di  cui  al presente decreto si applicano non oltre il 31 marzo 2006.
 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  |  |  |  |