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| Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 10 marzo 2006 |  | Regime   di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  del  medicinale «Humira»,   autorizzata  con  decisione  della  Commissione  europea. (Determinazione /C n. 83/2006). |  | 
 |  |  |  | Regime   di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  del  medicinale «Humira», autorizzata con decisione della Commissione europea in data 23 giugno 2005. Estensione    indicazioni    terapeutiche   del   medicinale   Humira (adalimumab)  «In  combinazione  con  metotressato e' indicato per il trattamento  dell'artrite  reumatoide  grave, attiva e progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato». «Trattamento dell'artrite psoriasica attiva e progressiva in soggetti adulti  quando  la  risposta  a  precedenti  trattamenti  con farmaci anti-reumatici    modificanti    la   malattia   (Disease   Modifying Anti-Rheumatic Drugs - DMARDs) e' stata inadeguata». Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Limited. IL DIRETTORE GENERALE
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito  con  modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista  la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;
 Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della classe   E   del   prezzo   in  seguito  a  delle  nuove  indicazioni terapeutiche;
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'13/14 dicembre 2005;
 Vista  la deliberazione n. 32 del 22 dicembre 2005 del consiglio di amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore generale;
 Determina:
 Art. 1.
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La  specialita' medicinale HUMIRA (adalimumab) «In combinazione con metotressato  e'  indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide grave,  attiva  e  progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato» ed e' rimborsata secondo quanto sotto specificato.
 «Trattamento   dell'artrite  psoriasica  attiva  e  progressiva  in soggetti  adulti  quando  la  risposta  a  precedenti trattamenti con farmaci  anti-reumatici  modificanti  la  malattia (Disease Modifying Anti-Rheumatic  Drugs - DMARDs) e' stata inadeguata», e' classificata come segue:
 Confezione:
 40  mg  soluzione  iniettabile 1 siringa preriempita 0,8 ml + 1 tampone uso sottocutaneo;
 A.I.C. n. 035946021/E (in base 10) 128ZK5 (in base 32);
 Classe di rimborsabilita': «H»;
 prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 534,28 euro;
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 881,78 euro.
 Confezione:
 40  mg  soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 0,8 ml + 2 tamponi uso sottocutaneo;
 A.I.C. n. 035946033/E (in base 10) 128ZKK (in base 32);
 Classe di rimborsabilita': «H»;
 prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 1068,56 euro;
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 1763,55 euro.
 Confezione:
 40  mg  soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,8 ml + 4 tamponi uso sottocutaneo;
 A.I.C. n. 035946045/E (in base 10) 128ZKX (in base 32);
 Classe di rimborsabilita': «H»;
 prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 2137,12 euro;
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 3527,10 euro.
 Confezione:
 40  mg  soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite 0,8 ml + 6 tamponi uso sottocutaneo;
 A.I.C. n. 035946058/E (in base 10) 128ZLB (in base 32);
 Classe di rimborsabilita': «H»;
 prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 3205,68 euro;
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 5290,65 euro.
 Con  riferimento  alla  rimborsabilita',  relativamente  alla nuova indicazione  d'uso nell'artrite reumatoide precedentemente riportata, l'impiego  a  carico  del S.S.N. puo' avvenire solo ed esclusivamente nel  rispetto  delle  condizioni  d'impiego  stabilite  dal  progetto Antares  di  cui  al  decreto  ministeriale 24 maggio 2001 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del 4 giugno 2001, n. 127, analogamente a quanto  previsto  per  tutti gli altri farmaci biologici gia' inclusi nel predetto progetto.
 Sconto obbligatorio del 7,51% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
 OSP2:   medicinale   soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa, utilizzabile  in  ambiente ospedaliero o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.
 |  |  |  | Art. 3. Farmacovigilanza
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di  cui  al  decreto  del  21  novembre  2003  (Gazzetta Ufficiale 1° dicembre  2003)  e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio  intensivo  vi  sara'  la  rimozione  del medicinale dal suddetto elenco.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 10 marzo 2006
 Il direttore generale: Martini
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