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| Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 1 marzo 2006, n. 111 |  | Norme  concernenti  la  disciplina  delle  scommesse a quota fissa su eventi  sportivi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto  l'articolo  88  del  regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773 recante Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina la  procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse;
 Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
 Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni,  recante  il  riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici  e  sulle scommesse in attuazione all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
 Visto  l'articolo  16  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
 Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
 Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156,  recante  autorizzazione  alla  raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
 Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  24  gennaio  2002,  n. 33, in attuazione dell'articolo 12 della  legge  18  ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento  delle  attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,  con  il  quale  sono  state  dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
 Visto  l'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni  urgenti in materia tributaria e finanziaria;
 Vista  la  legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  favorevole  del  Comitato  generale per i giochi espresso nella seduta del 27 luglio 2005;
 Udito  il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 19 dicembre 2005 della sezione consultiva per gli atti normativi;
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/1471/UCL del 2 febbraio 2006;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Oggetto e definizioni
 1.  Il  presente  regolamento definisce le regole generali relative alle  scommesse  a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi.
 2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a) AAMS,   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 b) chiusura  dell'accettazione,  il  momento in cui AAMS dichiara chiuse  le  scommesse  ed  il  totalizzatore nazionale non viene piu' abilitato ad accettare giocate;
 c) concessionario/i,  indica  il soggetto individuato da AAMS per l'affidamento  delle  specifiche  attivita'  e funzioni pubbliche per l'esercizio delle scommesse a quota fissa;
 d)  esito,  il  risultato dell'avvenimento certificato da AAMS ai fini della scommessa;
 e) esito  pronosticabile  o  concorrente  ovvero  evento, uno dei possibili   esiti   contemplati  per  una  determinata  tipologia  di scommessa;
 f)  avvenimento  o  frazione  di avvenimento, l'evento, anche non sportivo, su cui si effettua la scommessa;
 g) gioco responsabile, l'insieme delle iniziative poste in essere da AAMS e dai concessionari per assicurare una fruizione di gioco, da parte   dei   partecipanti,   sicura   e  tutelante  degli  interessi individuali e pubblici;
 h) movimento   netto,   l'incasso   lordo  della  raccolta  delle scommesse  a  quota  fissa  al  netto  dell'importo  delle  scommesse annullate e/o rimborsabili;
 i) luogo/hi  di  vendita,  il  punto  di vendita autorizzato alla raccolta,  in  possesso  dei requisiti stabiliti con provvedimenti di AAMS e della licenza di polizia rilasciata dall'Autorita' di pubblica sicurezza,  di  cui  all'articolo  88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773;  il  luogo  di vendita gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite;
 l)  percentuale  di  allibramento,  il  limite  massimo posto dal concessionario,  a  tutela  del  partecipante, alle quote sugli esiti pronosticabili per ciascun tipo di scommessa;
 m)  partecipante, o scommettitore o giocatore, colui che effettua la scommessa;
 n) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna scommessa;
 o) quota,  il  numero intero, seguito al massimo da due decimali, il quale, moltiplicato per la posta di gioco determina l'importo, per ciascun   avvenimento   oggetto   di   scommessa,  da  restituire  al partecipante in caso di vincita;
 p) ricevuta   di   partecipazione,   il   titolo  che  garantisce l'avvenuta  registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e  che  costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
 q) scommessa a quota fissa, la scommessa per la quale la somma da riscuotere,  in  caso  di  vincita,  e' previamente concordata tra il partecipante ed il concessionario delle scommesse;
 r)  scommessa  telematica,  la scommessa a quota fissa effettuata con  modalita'  «a  distanza»,  ovvero  effettuata  attraverso canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva;
 s) tipologia   di   scommessa,   l'insieme  dei  possibili  esiti pronosticabili per un medesimo avvenimento;
 t) totalizzatore  nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  Il  testo  dell'art.  88 del regio decreto 18 giugno
 1931,  n.  773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
 pubblica sicurezza) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
 26 giugno 1931, n. 146, e' il seguente:
 «Art.  88.  -  1.  La  licenza  per  l'esercizio  delle
 scommesse  puo'  essere  concessa esclusivamente a soggetti
 concessionari  o  autorizzati  da  parte  di Ministeri o di
 altri  enti  ai  quali  la  legge  riserva  la  facolta' di
 organizzazione   e  gestione  delle  scommesse,  nonche'  a
 soggetti  incaricati  dal  concessionario o dal titolare di
 autorizzazione   in   forza   della  stessa  concessione  o
 autorizzazione.».
 -  Il  decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496
 (Disciplina delle attivita' di giuoco), e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118.
 -  Il  decreto  legislativo  23  dicembre  1998, n. 504
 (Riordino  dell'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici e
 sulle  scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
 3  agosto  1998,  n.  288)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale del 3 febbraio 1999, n. 27.
 -  Il testo dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n.
 133    (Disposizioni    in    materia    di   perequazione,
 razionalizzazione  e federalismo fiscale), pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficale  del 17 maggio 1999, n. 113, supplemento
 ordinario, e' il seguente:
 «Art.  16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
 disporre,  anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
 scommesse  a  totalizzatore  o  a  quota fissa, relative ad
 eventi  sportivi  diversi  dalle  corse dei cavalli e dalle
 competizioni  organizzate  dal  Comitato olimpico nazionale
 italiano  (CONI)  da  parte dei soggetti cui e' affidata in
 concessione  l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
 e  a  quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
 Ppubblica  8  aprile  1998,  n. 169, e del decreto 2 giugno
 1998,  n.  174,  del  Ministro delle finanze i quali a tale
 fine   impiegheranno   sedi,   strutture  e  impianti  gia'
 utilizzati   nell'esercizio   della   loro  attivita'.  Con
 riferimento  a  tali  nuove scommesse nonche' ad ogni altro
 tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
 delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
 3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
 modalita'  e  i  tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
 diritti  e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
 quelli  da destinare agli organizzatori delle competizioni.
 Con   decreto   del  Ministro  delle  finanze  e'  altresi'
 stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
 dei  predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
 puo'  superare  il 62 per cento delle somme giocate. Per le
 medesime   scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro  delle
 finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei
 gestori  e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
 e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie
 collegate con sistemi informatici in tempo reale.
 2.  Il  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica,  destina  annualmente i prelievi di cui al comma
 1, calcolati al netto di imposte e spese:
 a);
 b) a  finalita'  sociali  o  culturali  di  interesse
 generale per tutta o parte della quota residua.
 3.   Per  l'anno  1999  e'  attribuito  all'UNIRE,  per
 l'assolvimento   dei   suoi   compiti   istituzionali,   un
 contributo di lire 50 miliardi.
 4.  Per  l'espletamento delle procedure di gara secondo
 la  normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e
 richieste  per  l'affidamento in concessione dell'esercizio
 delle  scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e
 a  quota  fissa,  e' autorizzata la spesa di un miliardo di
 lire per gli anni 1999 e 2000.
 5.  Tra  i  soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del
 decreto  25  novembre  1998,  n.  418,  del  Ministro delle
 finanze,   sono   compresi  i  ricevitori  del  lotto  come
 individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
 e  successive  modificazioni,  nonche'  dalla circolare del
 Ministero  delle  finanze  n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
 2/204975).».
 -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
 -  Il  decreto  legislativo  del  3 luglio 2003, n. 173
 (Riorganizzazione   del  Ministero  dell'economia  e  delle
 finanze  e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
 legge  6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161.
 -  Il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999,
 n. 278 (Regolamento recante norme concernenti l'istituzione
 di  nuove  scommesse  a  totalizzatore  o a quota fissa, ai
 sensi  dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133), e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1999, n. 187.
 - Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio
 2001,  n.  156  (Regolamento  recante  autorizzazione  alla
 raccolta  telefonica  o telematica delle giocate relative a
 scommesse,  giuochi  e  concorsi pronostici), e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n. 100.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
 2002,  n.  33  (Regolamento concernente l'affidamento delle
 attribuzioni    in    materia   di   giochi   e   scommesse
 all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
 dell'art.  12,  comma  1,  della legge n. 383 del 2001), e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n.
 63.
 - Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002,
 n.  138  (Interventi  urgenti  in  materia  tributaria,  di
 privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
 per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
 svantaggiate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
 2002,  n.  158,  e  convertito in legge, con modificazioni,
 dall'art.   1,  legge  8  agosto  2002,  n.  178  (Gazzetta
 Ufficiale  10  agosto  2002,  n.  187) entrata in vigore il
 giorno  successivo  a quello della sua pubblicazione, e' il
 seguente:
 «Art.  4  (Unificazione  delle competenze in materia di
 giochi).  -  1.  Al fine di assicurare la gestione unitaria
 prevista  dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
 nonche'  di  eliminare  sovrapposizioni  di  competenze, di
 razionalizzare   i   sistemi  informatici  esistenti  e  di
 ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma
 dei  monopoli  di Stato svolge tutte le funzioni in materia
 di  organizzazione  ed  esercizio  dei  giochi, scommesse e
 concorsi  pronostici.  Per  i  giochi,  le  scommesse  ed i
 concorsi  pronostici  connessi con manifestazioni sportive,
 ferma  restando  la riserva del Comitato olimpico nazionale
 italiano   (CONI)   prevista   dall'art.   6   del  decreto
 legislativo  14  aprile  1948, n. 496, le predette funzioni
 sono  attribuite  all'Amministrazione autonoma dei monopoli
 di  Stato  in  concessione;  per  assicurarne  un  ordinato
 trasferimento,   con   uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
 dell'economia  e delle finanze, da adottare di concerto con
 il  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali entro
 trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
 decreto,  sono  stabilite  le  date dalle quali le funzioni
 sono  esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
 di  Stato,  e  le  modalita' del predetto trasferimento. Le
 azioni  possedute dal CONI relative a societa' operanti nel
 predetto  settore  di  attivita'  sono trasferite, a titolo
 gratuito,   allo  Stato.  I  rapporti  con  le  federazioni
 sportive  continuano  ad essere tenuti in via esclusiva dal
 CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai
 concorsi  pronostici  connessi  a  manifestazioni  sportive
 organizzate  o  svolte  sotto il controllo del CONI stesso.
 Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze e'
 rideterminata  la  composizione del Comitato generale per i
 giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n.
 357,  di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i
 beni  e  le  attivita' culturali, nonche' il presidente del
 CONI  o  un  suo  delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi
 strategici  per  l'organizzazione e la gestione dei giochi,
 delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni
 del  Comitato  concernenti  i  giochi,  le  scommesse  ed i
 concorsi  pronostici  ricadenti nella riserva del CONI sono
 adottate  con  il  voto favorevole del presidente del CONI.
 Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83,
 della   legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive
 modificazioni,   e  dalle  relative  norme  di  attuazione.
 L'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato versa al
 CONI  una  somma  pari  alla  quota, prevista dalle vigenti
 disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e
 spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi
 a  manifestazioni  sportive  organizzate  o svolte sotto il
 controllo  del  CONI stesso. Il disciplinare di concessione
 prevede  le  modalita' di attribuzione di eventuali risorse
 aggiuntive  volte  a  soddisfare adeguatamente, in funzione
 dell'andamento  dei  giochi  di  competenza,  le necessita'
 finanziarie  del  CONI  nel  rispetto  della  sua autonomia
 finanziaria.
 2.  Il  compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per
 la   partecipazione   ai  concorsi  pronostici  Totocalcio,
 Totogol,  Totosei,  Totobingol  e  Totip  e'  fissato nella
 misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.
 3.  Resta  fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1,
 della  legge  13  maggio  1999,  n. 133, per tutti i giochi
 disciplinati ai sensi del presente articolo.
 3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 e  gli  altri  Dipartimenti  del  Ministero dell'economia e
 delle  finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad
 essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo
 comma,  della  legge  24 aprile 1980, n. 146, si interpreta
 nel  senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti
 puo'  avvenire  o  tramite  rapporto a tempo parziale o con
 rapporto  di collaborazione coordinata e continuativa e che
 conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il
 numero   degli   esperti   assegnabile   al   servizio   e'
 rideterminato   in   proporzione   al  conseguente  impegno
 lavorativo.».
 -  Il testo dei commi 286 e 287 dell'art. 1 della legge
 30  dicembre  2004,  n. 311 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
 finanziaria  2005),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
 dicembre 2004, n. 306, e' il seguente:
 «286.  Con  uno  o  piu'  decreti, da adottare ai sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 il  Ministro  dell'economia e delle finanze, entro tre mesi
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
 provvede  al  riordino  delle  scommesse su eventi sportivi
 diversi  dalle  corse dei cavalli e su eventi non sportivi,
 in    particolare   per   quanto   attiene   agli   aspetti
 organizzativi,   gestionali,   amministrativi,  impositivi,
 sanzionatori,  nonche'  a quelli relativi al contenzioso ed
 al riparto dei proventi.
 287.  Con  provvedimenti  del Ministero dell'economia e
 delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
 Stato  sono  stabilite  le nuove modalita' di distribuzione
 delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
 dei  cavalli  e  su  eventi  non  sportivi, da adottare nel
 rispetto  della  disciplina comumtaria e nazionale, secondo
 principi di:
 a) armonizzazione       delle       modalita'      di
 commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;
 b)  economicita' ed efficienza delle reti di vendita,
 fisiche e telematiche;
 c) diffusione  capillare  delle stesse sul territorio
 nazionale;
 d) sicurezza  e  trasparenza del gioco nonche' tutela
 della buona fede dei partecipanti;
 e) salvaguardia       dei      diritti      derivanti
 dall'applicazione  del  regolamento  di  cui al decreto del
 Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.».
 - Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
 contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
 materia  tributaria  e  finanziaria),  e'  pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in
 legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1, legge 2 dicembre
 2005,  n.  248 (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281,
 supplemento   ordinario),   entrata  in  vigore  il  giorno
 successivo a quello della sua pubblicazione.
 -  La  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  -  legge  finanziaria  2006),  e'  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2005, n. 302.
 -  Il  testo  del  comma  3 dell'art. 17 della legge 23
 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
 n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 Nota all'art. 1:
 -  Per  il regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, si
 vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Soggetti abilitati alla raccolta
 1.  La  raccolta  delle  scommesse  e' effettuata dai concessionari individuati  da  AAMS  nel  rispetto  della  disciplina  nazionale  e comunitaria,   secondo   le   modalita'   ed   i  principi  stabiliti dall'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2. Le caratteristiche delle reti distributive dei concessionari, di cui al comma 1, sono stabilite con provvedimenti di AAMS.
 3. La raccolta delle scommesse e' effettuata attraverso i luoghi di vendita   o   attraverso   modalita'   «a  distanza»,  ovvero  canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva.
 4.  AAMS  puo'  autorizzare  il  concessionario,  in  occasione  di manifestazioni   di   particolare   rilievo   e   limitatamente  allo svolgimento  degli  stessi,  all'apertura  di  suoi luoghi di vendita temporanei  per  la  raccolta e l'accettazione delle scommesse; AAMS, con  proprio  provvedimento,  stabilisce i criteri per il rilascio di detta autorizzazione.
 5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal presente regolamento, e' vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Per  il comma 287 dell'art. 1 della legge n. 311 del
 2004 si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Oggetto delle scommesse
 1.  Le  scommesse  hanno  per oggetto avvenimenti sportivi, diversi dalle  corse dei cavalli, ed avvenimenti non sportivi, individuati da AAMS secondo le modalita' indicate all'articolo 5.
 |  |  |  | Art. 4. Scommesse ammesse e caratteristiche delle scommesse
 1.  Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere,  in  caso  di  vincita,  e' previamente concordata tra il partecipante ed il concessionario delle scommesse.
 2. Le scommesse, di cui al comma 1, ammesse sono:
 a) singola, cioe' riferita ad un esito di un solo avvenimento;
 b)  multipla,  detta  anche  «martingala»,  ovvero  una scommessa riferita agli esiti di piu' avvenimenti.
 3.  Con  decreti  di  AAMS  sono stabilite le caratteristiche delle tipologie di scommessa e delle scommesse sistemistiche ammissibili.
 |  |  |  | Art. 5. Programma ufficiale
 1.  L'elenco  delle  discipline sportive nonche' delle categorie di avvenimenti  non  sportivi  e'  definito ed aggiornato con decreto di AAMS.
 2.  AAMS  predispone, anche su proposta dei concessioriari, e rende pubblico,  con  periodicita'  almeno  mensile, il programma ufficiale degli  avvenimenti,  sportivi  e non sportivi, sui quali sono ammesse scommesse.   Tale   programma   costituisce   l'unico   documento  in riferimento  al  quale le scommesse possono essere accettate. In esso sono riportati, per ciascun avvenimento:
 a) la  disciplina sportiva o la categoria di appartenenza per gli avvenimenti non sportivi;
 b) data ed ora di chiusura dell'accettazione;
 c) tipologie di scommessa ammesse.
 3.  Ogni  variazione  al  programma  ufficiale  e'  tempestivamente comunicata ai concessionari.
 4.  Sulla  base  del  programma  ufficiale,  di  cui al comma 2, il concessionario  redige  il  programma  di  accettazione contenente le quote  relative  a  ciascun  esito pronosticabile per gli avvenimenti oggetto di scommessa. Nel programma di accettazione sono indicati gli avvenimenti  per  i  quali  non  sono accettate scommesse singole, ma unicamente  scommesse multiple. Per ogni avvenimento, il programma di accettazione    indica   l'orario   di   apertura   e   di   chiusura dell'accettazione  delle  scommesse.  Il programma di accettazione e' pubblicato  nei  luoghi  di  vendita  e, relativamente alle scommesse telematiche, il concessionario provvede a darne diffusione attraverso i  canali utilizzati per la raccolta; ogni variazione al programma di accettazione  e'  tempestivamente  comunicata  dal  concessionario al pubblico  con le medesime modalita'. I concessionari possono definire quote  diverse per le scommesse effettuate presso i luoghi di vendita e per le scommesse telematiche.
 5.   La   chiusura  dell'accettazione  e'  stabilita  in  relazione all'avvenimento  ed  alla  tipologia  di  scommessa  prevista  per lo stesso.
 6.  L'orario di riferimento, ai fini delle scommesse, e' quello del totalizzatore nazionale.
 |  |  |  | Art. 6. Validita' delle scommesse e dei risultati
 che ne costituiscono l'oggetto
 1.  Sono  considerate  valide le scommesse regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale.
 2.  Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 8, l'esito degli  avvenimenti  sportivi  oggetto  di  scommessa e' quello che si realizza  sul  campo  di  gara;  le  sue  eventuali modificazioni non incidono sull'esito gia' certificato ai fini delle scommesse.
 3.  La  scommessa  su  un  avvenimento  sportivo e' considerata non valida:
 a) quando  l'avvenimento  non  si  e'  svolto  entro i tre giorni successivi alla data stabilita nel programma ufficiale;
 b) quando nessun concorrente si e' classificato;
 c) in caso di inversione di campo nelle competizioni a squadre.
 4.  La  scommessa su un avvenimento non sportivo e' considerata non valida  quando  l'avvenimento non si verifica, salvo che la scommessa abbia ad oggetto il mancato verificarsi dell'avvenimento stesso.
 5.  Nel  caso  di  mancata  partecipazione  alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.
 6.  Nel  caso  di  scommesse su risultati parziali e su altri fatti connessi  ad un avvenimento sportivo, la scommessa e' comunque valida quando  il  risultato oggetto della stessa e' gia' maturato sul campo di  gara, anche se, in momenti successivi, l'avvenimento e' sospeso o annullato.
 7.  Se  uno  o  piu'  avvenimenti oggetto di una scommessa multipla risultano  non  validi, la scommessa resta valida e all'avvenimento o agli  avvenimenti  non  validi  e' assegnata quota uguale ad 1 (uno). L'applicazione  delle  maggiorazioni  delle  vincite per le scommesse multiple  di cui all'articolo 9, comma 4, sono ricalcolate escludendo gli avvenimenti a cui e' assegnata quota 1 (uno).
 8.  Ai fini delle scommesse, l'acclaramento degli esiti riguardanti gli  avvenimenti  sportivi  oggetto di scommessa compete ad AAMS, che provvede  a  certificarli  sulla  base  delle comunicazioni ufficiali effettuate   dagli   organi   responsabili  dello  svolgimento  degli avvenimenti  ovvero,  in  assenza  di  queste  ultime,  sulla base di elementi,  notizie  od  informazioni oggettivamente riscontrabili; ai medesimi  fini  AAMS provvede direttamente ad acclarare e certificare gli  esiti  riguardanti  gli  avvenimenti non sportivi, sulla base di elementi,  notizie  od  informazioni oggettivamente riscontrabili per l'avvenimento oggetto di scommessa.
 |  |  |  | Art. 7. Rimborsi
 1. Il partecipante ha diritto al rimborso quando:
 a)  per  motivi  tecnici,  non  sia consentito il riscontro delle scommesse accettate;
 b) in caso di scommessa non valida;
 c) relativamente  alle scommesse su avvenimenti sportivi, in caso di   mancata   chiusura   dell'accettazione   delle   scommesse   per l'anticipazione  dell'orario  di  inizio degli avvenimenti oggetto di scommessa,  limitatamente  alle  scommesse  accettate oltre il limite stabilito all'articolo 5, comma 5.
 2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso attraverso apposito  comunicato di AAMS, inviato ai concessionari, che ne curano la  comunicazione  ai  partecipanti mediante affissione nei luoghi di raccolta  delle scommesse e diffusione attraverso i canali utilizzati per  la  raccolta  a  distanza  delle  scommesse;  a  seguito di tali comunicazioni i partecipanti possono richiedere i rimborsi.
 |  |  |  | Art. 8. Pubblicita' degli esiti e comunicazioni
 1.  AAMS  trasmette  ai  concessionari le comunicazioni degli esiti nonche'  le ulteriori comunicazioni relative agli avvenimenti oggetto di   scommessa;   i  concessionari  ne  curano  la  comunicazione  ai partecipanti   mediante  affissione  nei  luoghi  di  raccolta  delle scommesse e diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta a distanza delle scommesse.
 |  |  |  | Art. 9. Modalita' di determinazione delle vincite
 e calcolo delle quote
 1.  Le  quote  indicate  nel  programma di accettazione non possono essere  inferiori  ad  1  (uno) e sono comprensive della restituzione della posta di gioco.
 2.  Una  scommessa  singola e' vincente quando l'esito pronosticato dal partecipante e' corrispondente all'esito dell'avvenimento oggetto di  scommessa.  L'importo  della  vincita  e' pari al prodotto tra la quota e la posta di gioco.
 3.  Fermo  restando  quanto  disposto  all'articolo 6, comma 7, una scommessa  multipla  e'  vincente quando tutti gli esiti pronosticati dal  partecipante  sono conformi agli esiti degli avvenimenti oggetto di  scommessa.  L'importo da riscuotere in caso di vincita e' pari al prodotto,  troncato  al  sesto  decimale,  tra  le  quote  di ciascun avvenimento oggetto di scommessa e la posta di gioco. L'importo della vincita e' troncato al secondo decimale.
 4.  Fermo  restando  quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, e' facolta'  del  concessionario  prevedere,  per le scommesse multiple, sistemi  di maggiorazione delle vincite, resi tempestivamente noti ai partecipanti mediante pubblicazione nel programma di accettazione.
 |  |  |  | Art. 10. Posta di gioco
 1.  La  posta  unitaria  di gioco per le scommesse a quota fissa e' stabilita  in  un  euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non puo' essere inferiore a tre euro. Eventuali variazioni alla posta unitaria    sono   effettuate   con   provvedimento   del   Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 2. Al movimento netto delle scommesse a quota fissa si applicano le aliquote di imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), punto  3),  del  decreto  legislativo  23 dicembre 1998, n. 504, come modificato    dall'articolo   11-quinquiesdecies,   comma   12,   del decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 -  Il  testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
 n. 504 del 1998, e' il seguente:
 «Art. 4 (Aliquota). - 1. Le aliquote dell'imposta unica
 sono stabilite nelle misure seguenti:
 a) per  i  concorsi pronostici: 26,80 per cento della
 base  imponibile;  resta  salva  la  rideterminazione della
 predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
 di  cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge
 3  agosto  1998,  n.  288,  ove  necessario  per  garantire
 l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
 b) per le scommesse:
 1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa
 assimilabili,   ai   sensi   dell'art.   4,  comma  6,  del
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  8  aprile  1998,  n. 169: 22,50 per cento della
 quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
 2)   per   ogni   tipo   di   scommessa   ippica  a
 totalizzatore  ed  a  quota  fissa,  salvo  quanto previsto
 dall'art.  1,  comma  498,  della legge 30 dicembre 2004 n.
 311:  15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per
 ciascuna scommessa;
 3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
 dalle  corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura
 del  3  per  cento  per  ciascuna scommessa composta fino a
 sette  eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna
 scommessa  composta da piu' di sette eventi; dal 1° gennaio
 2007,  nel  caso  in  cui la raccolta dell'intero anno 2006
 afferente  alle  scommesse  a quota fissa su eventi diversi
 dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a 1.850 milioni di
 euro,  nella  misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
 composta  fino  a  sette  eventi  e nella misura dell'8 per
 cento  per  ciascuna  scommessa  composta  da piu' di sette
 eventi;  dal  1°  gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta
 dell'intero  anno  2007  afferente  alle  scommesse a quota
 fissa  su  eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli  sia
 superiore  a  2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per
 cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
 nella  misura  del  6,6  per  cento  per ciascuna scommessa
 composta da piu' di sette eventi;
 4)  per  le  scommesse  a  totalizzatore  su eventi
 diversi  dalle  corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna
 scommessa.
 2.   Per   l'anno  1999,  l'aliquota  applicabile  alle
 scommesse  di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
 e' stabilita nella misura del 32 per cento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Rapporti con altri tributi
 1.  L'imposta  sulle  vincite  relative  alle  scommesse,  prevista dall'articolo   30,   comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni,  e'  compresa  nell'imposta  unica  di  cui  al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni.
 2.  Le  operazioni  relative  all'esercizio  delle  scommesse,  ivi comprese  le  operazioni  relative  alla raccolta delle giocate, sono esenti  dall'imposta  sul  valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, comma  1,  punto  7,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 -  Il  testo  del  comma 6 dell'art. 30 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600
 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
 imposte  sui  redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 16  ottobre  1973, n. 268, e' il seguente: «L'imposta sulle
 vincite  nelle  scommesse  al  totalizzatore ed al libro e'
 compresa  nell'importo  dei diritti erariali dovuti a norma
 di legge.».
 -  Per il decreto legislativo n. 504 del 1998 si vedano
 le note alle premesse.
 -  Il  testo del punto 7, del comma 1, dell'art. 10 del
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
 aggiunto),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
 1972, n. 292, e' il seguente:
 «7)   le   operazioni   relative   all'esercizio  delle
 scommesse  in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
 competizioni  di ogni genere, diverse da quelle indicate al
 numero  precedente,  nonche'  quelle relative all'esercizio
 del   giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e  alle
 operazioni di sorte locali autorizzate;».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Percentuale di allibramento e massimali di vincita
 1. La percentuale di allibramento e' data dalla somma dei quozienti ottenuti   dividendo   100  per  la  quota  offerta  per  ogni  esito pronosticabile di un avvenimento.
 2.  E'  facolta'  di  AAMS  introdurre  limiti  alla percentuale di allibramento.
 3.   Le  quote  offerte  dal  concessionario,  che  possono  essere modificate  anche  nel  corso  dell'accettazione  e comunque entro la chiusura  dell'accettazione  purche'  rese  pubbliche,  rispettano  i limiti della percentuale di allibramento di cui al comma 2.
 4.  Non  e'  consentita  l'accettazione di scommesse la cui vincita potenziale e' superiore a 10.000,00 (diecimila) euro; tale importo e' aggiornato periodicamente con provvedimento di AAMS.
 |  |  |  | Art. 13. Parita'
 1.  Nel  caso  di  esito di parita' negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come esito pronosticabile, la quota per la scommessa  del  singolo  avvenimento, fermo restando quanto stabilito all'articolo  9,  comma  1,  e' determinata dal rapporto tra la quota pattuita  ed  il  numero  degli  esiti risultati in parita'; la nuova quota,  cosi'  determinata,  e'  considerata  anche nel calcolo della scommessa multipla nel quale l'avvenimento e' ricompreso.
 2. AAMS definisce, con i decreti di cui all'articolo 4, comma 3, le modalita'  di determinazione della quota, nei casi di parita', per le tipologie  di  scommessa  che  prevedono  due  o piu' possibilita' di vincita.
 |  |  |  | Art. 14. Soluzione delle controversie
 1.  La  soluzione  delle  controversie  escluse  quelle  di  natura fiscale,  insorte  in  sede  di  interpretazione  e di esecuzione del presente  regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, e' demandata  alla  commissione  di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b),  del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
 2.  Il  reclamo  scritto e' inoltrato, per il tramite di AAMS, alla commissione  di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,  entro  trenta  giorni  dalla  convalida delle scommesse. La commissione decide entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.
 3.  E'  fatta,  comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 -  Il  testo della lettera b), del comma 4, dell'art. 2
 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 dicembre
 2003,     n.    385    (Regolamento    di    organizzazione
 dell'Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato),
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22,
 e' il seguente:
 «b) la  Commissione  per la trasparenza dei giochi, che
 sostituisce  tutti  gli  organismi  o commissioni, comunque
 denominati,  che  esercitano  funzioni  di  vigilanza sulla
 regolarita'  dell'esercizio  del lotto, delle lotterie, dei
 giochi,  delle  scommesse  e  dei  concorsi  pronostici, in
 particolare   per   quanto  attiene  la  correttezza  delle
 operazioni di estrazione, di accertamento dei risultati, di
 determinazione    del    montepremi,   di   definizione   e
 assegnazione  delle  vincite.  La  Commissione,  competente
 altresi'   a   risolvere,   in   via   amministrativa,   le
 contestazioni in materia di giochi, e' nominata con decreto
 direttoriale.  La  Commissione  e' composta da un numero di
 membri  inferiore del dieci per cento di quello complessivo
 dei  componenti degli organismi o commissioni cui la stessa
 si  sostituisce.  Con decreto direttoriale sono determinate
 l'organizzazione  e  le  modalita'  di  funzionamento della
 Commissione e sono fissati, senza oneri aggiuntivi a carico
 del  bilancio  dello  Stato,  i  compensi spettanti ai suoi
 componenti. La Commissione presenta annualmente al Ministro
 una  relazione  sulla  attivita'  svolta, per il successivo
 inoltro al Parlamento;».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Controlli e sanzioni
 1.  AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione  delle  norme  previste  dal  presente regolamento anche attraverso  ispezioni  presso  le  sedi  dei  concessionari, presso i luoghi  di  vendita,  nonche'  sui sistemi informativi utilizzati dai concessionari stessi.
 2.  In  caso  di  violazione  delle  norme  previste  dal  presente regolamento,   AAMS   adotta   provvedimenti   di   sospensione   del collegamento   informatico  tra  il  totalizzatore  nazionale  ed  il concessionario  e,  nei casi di particolare gravita', i provvedimenti di decadenza dalla concessione.
 |  |  |  | Art. 16. Flussi finanziari
 1.  Il  concessionario  effettua il pagamento delle somme dovute, a titolo di imposta unica nonche' le vincite ed i rimborsi non riscossi di  cui  all'articolo  20,  comma  2,  con le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo
 2002,  n.  66  (Regolamento  per  la  semplificazione degli
 adempimenti   relativi   all'imposta   unica  sui  concorsi
 pronostici  e  sulle  scommesse,  a  norma  dell'art. 6 del
 decreto   legislativo   23   dicembre  1998,  n.  504),  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2002, n. 91.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Pagamento delle vincite e dei rimborsi
 1.  Il  pagamento  delle vincite nonche' dei rimborsi e' effettuato dai  luoghi di vendita solo dopo la comunicazione da parte di AAMS ai concessionari,  per  il  tramite  del  totalizzatore nazionale, degli esiti degli avvenimenti oggetto di scommessa.
 2.  Gli  importi  relativi  alle  vincite  ed  ai  rimborsi, per le scommesse  effettuate nei luoghi di vendita, sono riscossi nei luoghi di  vendita  stessi,  anche  temporanei,  dove e' stata effettuata la scommessa,   nonche'   presso   ogni   altro   punto   indicato   dal concessionario  secondo le modalita' individuate con decreti relativi alle   nuove  modalita'  di  distribuzione  delle  scommesse  di  cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 3.  Gli  importi  relativi  alle  vincite  ed  ai  rimborsi, per le scommesse  telematiche,  sono riscossi secondo le modalita' stabilite con provvedimenti di AAMS.
 
 
 
 Nota all'art. 17:
 - Per il comma 287, dell'art. 1, della legge n. 311 del
 2004, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. Ricevuta di partecipazione per le scommesse
 effettuate presso i luoghi di vendita
 1.  L'accettazione  delle  scommesse  presso i luoghi di vendita e' certificata  esclusivamente  dalla  ricevuta di partecipazione emessa dal  terminale  di  gioco,  secondo  i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
 2.  La  verifica  della  corrispondenza  tra i dati riportati sulla ricevuta  di partecipazione e quelli contrassegnati sulla schedina di gioco ovvero dettati agli addetti ai terminali e' responsabilita' del partecipante,  il  quale  e'  tenuto  a segnalare immediatamente ogni difformita'.  In  caso  di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento  della  ricevuta di partecipazione entro i centottanta secondi  successivi  all'accettazione della scommessa, anche se dallo stesso  terminale  sono  state  accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse sia ancora aperta.
 3.  Con decreto di AAMS sono definiti i contenuti della ricevuta di partecipazione.
 4. In caso di vincita o di rimborso, l'importo pagato o rimborsato, la  data  e l'orario dell'avvenuto pagamento risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione delle scommesse.
 |  |  |  | Art. 19. Accettazione delle scommesse telematiche
 1. L'accettazione delle scommesse telematiche e' registrata secondo le modalita' stabilite con provvedimenti di AMMS.
 2. Le scommesse telematiche non possono essere annullate.
 |  |  |  | Art. 20. Termini di decadenza
 1.  Ferma  la  sussistenza  del  credito  maturato,  i partecipanti decadono  dal  diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere  i  rimborsi  presso  i  luoghi  di  vendita,  qualora  il pagamento  degli  stessi  non  e'  richiesto nel termine di 90 giorni solari  dalla  data  dell'esito  dell'ultimo  avvenimento  oggetto di scommessa.  Per  la  soluzione  delle  controversie  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.
 2.  I  rimborsi  non  richiesti  e  le vincite non riscosse entro i termini stabiliti al comma 1, sono acquisiti all'erario.
 |  |  |  | Art. 21. Abrogazioni
 1.  Il  decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 e' abrogato.
 2.  Nel  decreto  del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nel   Capo   I   la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente: «Disposizioni comuni»;
 b) nell'articolo 1:
 1)  la  rubrica e' sostituita dalla seguente «Nuove scommesse a totalizzatore»;
 2)  al comma 1 dopo le parole «nuove scommesse a totalizzatore» sono eliminate le parole «e a quota fissa»;
 3)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Per tali scommesse    il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   - Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di  Stato  gestisce  il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.»;
 c) nell'articolo  2,  al  comma  2,  dopo  il  primo periodo sono eliminate le parole «Con lo stesso decreto dirigenziale sono indicate le  discipline  e gli avvenimenti per i quali e' consentita solamente la scommessa a totalizzatore.»;
 d) l'articolo 3 e' abrogato;
 e) nell'articolo 5, il comma 1 e' abrogato;
 f) nell'articolo 6, al comma 1, il primo periodo e' abrogato;
 g) l'articolo 7 e' abrogato.
 
 
 
 Nota all'art. 21:
 -  Il  decreto  ministeriale  2  giugno  1998,  n. 174,
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129,
 abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante
 norme  per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
 totalizzatore  ed  a  quota  fissa su competizioni sportive
 organizzate  dal  CONI,  da  adottare ai sensi dell'art. 3,
 comma 230, della legge n. 549 del 1995».
 - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto n.
 278 del 1999, come modificato dal presente decreto:
 «Art.  1  (Nuove  scommesse  a  totalizzatore). - 1. E'
 autorizzata    l'accettazione    di   nuove   scommesse   a
 totalizzatore relative ad eventi sportivi diversi da quelli
 previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente
 della  Repubblica  8  aprile 1998, n. 169, ovvero ad eventi
 non sportivi.
 2.  Per  tali  scommesse  il  Ministero dell'economia e
 delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
 Stato  gestisce  il  totatizzatore nazionale, attraverso un
 sistema  automatizzato  in  tempo reale per il controllo di
 tutte le operazioni di gioco.».
 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 2 del
 citato  decreto  n.  278  del  1999,  come  modificato  dal
 presente decreto:
 «2.  L'elenco  delle  discipline sportive nonche' degli
 eventi  ovvero  delle  categorie  di  eventi  non sportivi,
 riguardanti  le  scommesse  di  cui  all'art. 1 e' emanato,
 previa,  ove  occorra,  direttiva del Ministro, con decreto
 dirigenziale  del Ministero dell'economia e delle finanze -
 Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,  con
 riferimento  esclusivo ad avvenimenti ovvero a categorie di
 avvenimenti     di    primario    rilievo    nazionale    e
 internazionale.».
 - L'art. 3 del citato decreto n. 278 del 1999, abrogato
 dal presente decreto, revoca:
 «Art. 3 (Esercizio delle scommesse a quota fissa).».
 - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto n.
 278 del 1999, come modificato dal presente decreto:
 «Art.  5 (Programma di accettazione delle scommesse). -
 1. (Abrogato).
 2.  Tutta  l'attivita'  sportiva e' riferita all'orario
 ufficiale  in  vigore  su tutto il territorio nazionale, al
 quale  sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati
 per  la  gestione  delle  scommesse  e  per  le edizioni di
 informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione
 delle   ricevute  delle  scommesse  e  dei  documenti  sono
 stampigliati   sugli   stessi  con  riferimento  all'orario
 ufficiale.
 3.  L'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi
 sportivi   oggetto   di   scommessa  compete  al  Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
 dei  monopoli  di  Stato,  che  provvede  a  certificarli e
 renderli  pubblici,  ai  fini  delle  scommesse, sulla base
 delle   comunicazioni  ufficiali  effettuate  dagli  organi
 responsabili  dello  svolgimento  degli eventi; ai medesimi
 fini,   il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
 Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato provvede
 direttamente  ad acclarare e certificare, nonche' a rendere
 pubblici  ai  fini delle scommesse, i risultati riguardanti
 gli eventi non sportivi.».
 - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto n.
 278 del 1999, come modificato dal presente decreto:
 «Art.   6   (Rimborsi   non  richiesti  e  vincite  non
 riscosse).  -  1. I rimborsi non richiesti e le vincite non
 riscosse  entro termini stabiliti relativi alle scommesse a
 totalizzatore,  affluiscono al fondo speciale di riserva di
 cui all'art. 12.».
 - L'art. 7 del citato decreto n. 278 del 1999, abrogato
 dal presente decreto, recava:
 «Art. 7 (Attribuzione di aggi).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 22. Disposizioni transitorie
 1.  I  diritti  dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota  fissa,  di  cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,  n.  174,  sono  salvaguardati  sulla  base  delle  modalita' e procedure stabilite dal decreto del direttore generale di AAMS del 23 giugno  2005,  in  attuazione dell'articolo 1, comma 287, lettera e), legge n. 311 del 2004.
 
 
 
 Note all'art. 22:
 -  Per  il  decreto 2 giugno 1998, n. 174, si vedano le
 note all'art. 21.
 - Per il comma 287, dell'art. 1, della legge n. 311 del
 2004 si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 23. Entrata in vigore
 1. Le scommesse la cui accettazione si e' chiusa anteriormente alla data  di  entrata  in vigore del presente decreto sono regolate dalle disposizioni vigenti al momento della loro effettuazione.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 Roma, 1° marzo 2006
 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 32
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