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| Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 31 gennaio 2006, n. 110 |  | Regolamento   recante   modificazioni   al   decreto   del   Ministro dell'economia  e  delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, recante norme concernenti   i  concorsi  pronostici  su  base  sportiva,  ai  sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle attivita' di gioco;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile 1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo  16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in  base  al  quale,  con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni  sportive  nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici  e  scommesse,  il  Ministro dell'economia e delle finanze emana  regolamenti  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  per  disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco,  la  corresponsione  di  aggi,  diritti  e  proventi  dovuti a qualsiasi titolo;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156,  recante  autorizzazione  alla  raccolta telefonica o telematica delle  giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base   al   quale  le  procedure  di  acquisizione,  registrazione  e documentazione  delle  stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato  dal  Direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato;
 Vista  la  legge  18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1  e  2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n.  383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 Visto  il  decreto-legge  8  luglio  2002,  n. 138, convertito, con modificazioni,  con  la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;
 Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche  ed  integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui  concorsi  pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 19 giugno  2003, n. 179, integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  5  agosto 2004, n. 228, concernente regolamento  recante  la  disciplina  dei concorsi pronostici su base sportiva;
 Ritenuta  la necessita' di apportare adeguamenti migliorativi della disciplina   vigente  in  materia  di  concorsi  pronostici  su  base sportiva,  alla  luce  delle  esigenze operative emerse nel pregresso biennio;
 Udito il parere favorevole del Comitato Olimpico Nazionale Italiano espresso  nella  seduta  del  Comitato  generale  per i giochi del 27 luglio 2005;
 Visto il parere n. 4154/2005 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del 10 ottobre 2005;
 Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a  norma  dell'articolo  17,  comma  3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/14840/UCL del 18 novembre 2005;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 1.  Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003,  n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) l'articolo 1, e' sostituito dal seguente:
 «1.  (Oggetto  del  regolamento  e  definizioni).  - 1. Il presente regolamento   definisce  le  regole  generali  relative  ai  concorsi pronostici  su  base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed  al  controllo  dei  flussi  finanziari  relativi all'attivita' di vendita  degli  stessi,  nonche'  le  regole  di  gioco  dei concorsi pronostici  Totocalcio,  "il9",  abbinato  al  Totocalcio,  Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol.
 2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
 c) apertura  dell'accettazione,  il  momento in cui AAMS dichiara aperto  il  concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
 d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata  a  caratura,  anche  speciale,  che  costituisce ricevuta di partecipazione;
 e) chiusura  dell'accettazione,  il  momento in cui AAMS dichiara chiuso  il  concorso  ed  il  totalizzatore  nazionale non viene piu' abilitato ad accettare giocate;
 f) colonna  unitaria,  i  quattordici  pronostici,  uno  per ogni evento,   espressi   dal   partecipante,  relativamente  ai  concorsi pronostici  Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol; i nove pronostici,   uno   per   ogni  evento,  espressi  dal  partecipante, relativamente al concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio;
 g) commissione  di  controllo,  l'organo  deputato  al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla  chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo  spoglio,  alla  determinazione  ed  al  riscontro delle colonne unitarie  vincenti,  al  calcolo  delle  quote  di  vincita  ed  alla comunicazione  ufficiale  degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;
 h) concessionario,  l'operatore  di  gioco  selezionato  da AAMS, attraverso  procedura  ad  evidenza  pubblica,  per  l'affidamento di attivita'  e  funzioni  pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
 i) concessione,   l'atto   di  affidamento  ai  concessionari  di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
 l) concorso,  per  tutti  i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme  degli  eventi  sportivi,  disputati  anche in piu' giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
 m) concorso  di  chiusura  definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio  l'ultimo  concorso  pronostici  Totocalcio  per  il quale vengono  accettate  giocate,  prima  della  eventuale  abolizione del concorso  stesso;  per  il  concorso  pronostici  "il9",  abbinato al concorso  pronostici  Totocalcio,  l'ultimo concorso pronostici "il9" per  il  quale  vengono  accettate  giocate,  prima  della  eventuale abolizione  del  concorso  stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo  concorso  pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso  pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo  concorso  pronostici  "+Gol" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
 n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
 o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato  "il9",  un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalita' od  in  una  sua  frazione  temporale,  od un'azione dell'avvenimento stesso  sul  cui  esito  si  esprime  un  pronostico; per il concorso pronostici  Totogol  e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;
 p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un'unica schedina di gioco;
 q) giocata  accettata,  la  giocata  registrata dal totalizzatore nazionale;
 r) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
 s) giocata   a   caratura  speciale,  la  ripartizione  tra  piu' partecipanti,  gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto   di  vendita  virtuale,  di  una  giocata  o  di  una  giocata sistemistica;
 t) giocata  sistemistica  o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio  e l'abbinato concorso pronostici "il9", la scritturazione abbreviata,  su  un'unica  schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie  derivanti  dalla espressione di due o tre pronostici, cioe' varianti  doppie  o  triple,  per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso;  per  il  concorso  pronostici  Totogol,  la scritturazione abbreviata  su  un'unica  schedina  di gioco, di una serie di colonne unitarie   derivanti   dalla   espressione  di  due,  tre  o  quattro pronostici, cioe' varianti doppie, triple o quadruple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato  al  Totogol,  la  scritturazione abbreviata di una serie di colonne  unitarie derivanti dall'espressione di due pronostici, cioe' di  una  variante  doppia,  per  uno  o piu' degli eventi oggetto del concorso;
 u) giocata  valida,  la  giocata  accettata e successivamente non annullata  dal  partecipante;  la giocata valida determina le colonne unitarie  valide  da  considerare  ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti;
 v) incasso  totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
 z) jackpot,  per  il  concorso  pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi  non  distribuito  in  mancanza  di  premi non assegnabili ovvero   di  vincitori  di  premi  a  punteggio  di  1ª  categoria  e riassegnato  esclusivamente  alla  medesima  categoria  del  concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il9", abbinato al   concorso   pronostici   Totocalcio,  l'autonomo  montepremi  non distribuito  in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di  premi  a  punteggio  e  riassegnato  esclusivamente  al  concorso immediatamente   successivo;  per  il  concorso  pronostici  Totogol, rispettivamente,  gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza di  premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª  o  di  2ª  categoria e riassegnati entrambi alla 1ª categoria del concorso   immediatamente  successivo;  per  il  concorso  pronostici "+Gol",   abbinato   al   concorso   pronostici  Totogol,  l'autonomo montepremi  non  distribuito  in  mancanza  di  premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;
 aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
 bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
 cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata;
 dd) premio  precedente  di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici  su  base  sportiva,  subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
 ee) premio  a  punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base  alle  modalita'  definite per il singolo concorso pronostici, a fronte   del   possesso   e   della   riconsegna  della  ricevuta  di partecipazione,   in  funzione  dei  punti  conseguiti  attraverso  i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
 ff) punti  di  pagamento  dei  premi,  i  punti  individuati  dal concessionario   nell'ambito   della   propria  organizzazione,  resi pubblici  dal  concessionario  medesimo  e  comunicati  ad AAMS prima dell'inizio  dell'attivita'  di concessione, abilitati alla ricezione delle  ricevute  di  partecipazione  vincenti  emesse  da un punto di vendita  collegato  con  il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
 gg) punto  di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di  terminale  di  gioco,  aperto  al  pubblico,  ovvero  agenzia  di scommesse   ovvero   totoricevitore,   che  aderisce  ad  un  singolo concessionario con il quale e' anche collegato telematicamente e che, previo  nulla  osta  da  parte  di  AAMS,  gestisce  il  rapporto con l'utente,  effettua  le  giocate  sui  terminali  di  gioco e paga le vincite di determinata entita';
 hh) resto,  i  decimali  di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;
 ii) ricevuta   di   partecipazione,   il  titolo  che  garantisce l'avvenuta  registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che  costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
 ll) saldo   settimanale,   il   valore  risultante,  per  ciascun concessionario,  dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei  punti  di  vendita  collegati  al  concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
 i. le  vincite  pagate  dai  punti  di  vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
 ii.  il  compenso  degli  stessi  punti  di  vendita,  relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
 iii. i  rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
 mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra  la  giornata  del  lunedi'  e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
 nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici  sono  stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
 oo) terminale  di  gioco,  l'apparecchiatura elettronica, fornita dal  concessionario  e  utilizzata  dai  punti  di  vendita,  per  la digitazione  dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
 pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato  da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;
 qq) totoricevitore,  il titolare di una concessione rilasciata in precedenza  dal  CONI  per  la vendita di concorsi pronostici su base sportiva,  cosi'  come  previsto  dalla  deliberazione  della  giunta esecutiva  CONI  n.  486  del  1997,  avente durata di quattro anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003.»;
 b) L'articolo 8, e' sostituito dal seguente:
 «8.  (Pubblicita).  -  1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso  sono  pubblicate  su un bollettino ufficiale affisso presso gli  uffici,  centrali  e  periferici, di AAMS e presso ogni punto di vendita.   Il  bollettino  ufficiale  e'  trasmesso,  anche  per  via telematica,  ai  concessionari,  che  ne  trasmettono copia a ciascun punto di vendita per l'affissione.
 2.  Gli  esiti  dei  concorsi,  vale  a  dire  la  validazione  dei risultati,  il  montepremi  e  le  quote  di vincita, sono comunicati ufficialmente,  attraverso  il  bollettino ufficiale, entro il giorno successivo  alla  data di definizione della colonna unitaria vincente di ciascun concorso.
 3.  Copia  del  presente  regolamento  e'  esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.»;
 c) l'articolo 10, e' sostituito dal seguente:
 «10.  (Rendicontazione  di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie).   -   1.   Al  singolo  concessionario  e'  fornita  la rendicontazione    della   gestione   finanziaria,   da   parte   del totalizzatore  nazionale,  relativamente  alla settimana contabile di riferimento.  Il  rendiconto  della  gestione  finanziaria e' messo a disposizione  del  concessionario,  entro  la  fine  del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:
 a) importo totale da versare;
 b) incasso  totale  lordo  delle  giocate  raccolte,  per tutti i concorsi  di  cui e' chiusa l'accettazione, nella settimana contabile di riferimento;
 c) aggio  totale,  trattenuto  dai  punti  di  vendita,  relativo all'incasso di cui al punto b);
 d) importo  totale  delle  vincite pagate dai punti vendita nella settimana contabile di riferimento;
 e) incasso  di  ciascun  concorso di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
 f) aggio,  trattenuto  dai  punti  di  vendita,  per l'incasso di ciascun concorso;
 g) elenco  delle  vincite  pagate  dai  punti  di  vendita  nella settimana contabile di riferimento;
 h) l'importo  totale  dei  rimborsi  effettuati  nella  settimana contabile  di  riferimento  e  dei rimborsi prescritti nella medesima settimana.
 2.  Gli  importi  dovuti  dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della  concessione,  sono  stabiliti  sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).»;
 d) l'articolo 11, e' sostituito dal seguente:
 «11. (Verifica delle ricevute di partecipazione). 1. La ricevuta di partecipazione,   in   originale   ed  integra  in  ogni  sua  parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi  e  per  la  richiesta dei rimborsi, solo a seguito di avvenuta verifica.  Il  concessionario verifica, attraverso i punti di vendita con  esso  collegati e attraverso la propria organizzazione, nei casi di   premi   o  rimborsi  superiori  a  3.000,00  (tremila/00)  Euro, l'eventuale   non   contraffazione   materiale   della   ricevuta  di partecipazione;   il  totalizzatore  nazionale  ne  verifica  i  dati identificativi in essa contenuti.»;
 e) l'articolo 12, e' sostituito dal seguente:
 «12.  (Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi). - 1. I concessionari  pagano  le  vincite  di  propria competenza secondo le modalita'  previste  dagli  articoli  13,  14  e  15. Con le medesime modalita'  previste  per  le  vincite,  i concessionari effettuano il pagamento dei rimborsi.
 2.   Il  concessionario  e'  tenuto  a  custodire  le  ricevute  di partecipazione   vincenti   e   pagate   e  le  ricevute  rimborsate, direttamente  ovvero  per  il tramite dei punti di vendita collegati, per un periodo di 5 anni.
 3.  L'importo  rimborsato,  la data e l'orario di effettuazione del rimborso   risultano   da   annotazione  apposta  sulla  ricevuta  di partecipazione.»;
 f) l'articolo 16, e' sostituito dal seguente:
 «16. (Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite e dei  rimborsi).  -  1.  Sulla  base  delle  informazioni ricevute dal totalizzatore  nazionale  relativamente  agli  importi corrispondenti alle  ricevute di partecipazione vincenti e/o rimborsabili verificate dal  singolo  concessionario,  nonche'  dal  saldo  settimanale, sono effettuati  i versamenti, sui conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso   concessionario   all'inizio   dell'attivita'  oggetto  della concessione  ed ad esso intestati, dell'importo complessivo dei premi e/o  dei  rimborsi  di  cui  agli  articoli  14  e  15  e  del  saldo settimanale.  Il  concessionario provvede al versamento dei premi e/o dei rimborsi a ciascun avente diritto con le modalita' indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 14 e 15.»;
 g) l'articolo 17, e' sostituito dal seguente:
 «17.  (Termini di decadenza). - 1. Ferma la sussistenza del credito maturato,  gli  aventi  diritto decadono dal diritto alla riscossione dei  premi,  nonche' alla riscossione dei rimborsi, presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione  non  e'  effettuata,  secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo  11,  nel  termine  di  novanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi.
 2.  Le  vincite  non  riscosse  ed i rimborsi non richiesti entro i termini di cui al comma 1, nonche' i resti dei rimborsi delle giocate a caratura, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.»;
 h) l'articolo 20, e' sostituito dal seguente:
 «20.  (Giocate  sistemistiche  ed  a caratura). - 1. Per le giocate sistemistiche   effettuate   presso   i   punti   di  vendita,  prima dell'emissione    della    ricevuta,   il   sistema   e'   sviluppato automaticamente  dal  terminale  di  gioco;  il  numero delle colonne unitarie  derivanti  dallo  sviluppo  e  l'importo  complessivo  sono comunicati  al  partecipante;  la  ricevuta  e'  emessa  solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 21, comma 2.
 2.  Per  le  giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalita'  di  sviluppo  del  sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata  sono definite dal decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1.
 3.  La  giocata  a  caratura  minima non puo' essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di  gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite  all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo unitario di  ciascuna  cedola  di caratura e' pari al valore complessivo della giocata,  convalidata  dal  totalizzatore  nazionale,  diviso  per il numero totale delle cedole di caratura. 4. La cedola di caratura, che costituisce  ricevuta  di  partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
 a) denominazione del concessionario;
 b) codice  identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
 d) numero   del  concorso,  anno  e  data  di  effettuazione  del medesimo;
 e) pronostici contenuti nella giocata;
 f) numero delle colonne unitarie accettate;
 g) identificativo  univoco  assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
 h) numero  identificativo  progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
 i) importo  complessivo della giocata a caratura ed importo della singola  cedola  di  caratura;  l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
 j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
 k) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
 5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente fra l'importo dei premi  realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.
 6.  Per  la  riscossione  del  premio precedente di partecipazione, eventualmente   vinto,   il  terminale  di  gioco  emette  ulteriore, specifica  ricevuta  da  riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
 7.  Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura  speciale sono disciplinate con successivo provvedimento del direttore  generale di AAMS. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario.»;
 i) l'articolo 22, e' sostituito dal seguente:
 «22.  (Tipologie  dei premi del concorso e loro assegnazione). - 1. Il  concorso  pronostici  Totocalcio assegna due tipologie di premio: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
 2.  I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione  della  giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della  stessa,  alle colonne unitarie accettate, ai fini del concorso pronostici   Totocalcio,   alle   quali  il  totalizzatore  nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
 3.  I  premi  a  punteggio  sono  assegnati  sulla  base  dei punti conseguiti   in   ciascuna   colonna   unitaria  valida  giocata  dal partecipante.  In  ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui risultato sia stato esattamente pronosticato.
 4. Per i premi a punteggio sono previste tre categorie di vincita:
 a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
 b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
 c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 12 punti.»;
 l) l'articolo 23, e' sostituito dal seguente:
 «23.  (Validita'  dei risultati). - 1. Ai fini della determinazione della  colonna unitaria vincente del concorso e' assunto, quale esito definitivo  e  incontestabile  degli  eventi,  quello  conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni del CONI.
 2.  Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle  autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri   provvedimenti,  non  risultano  influenti  agli  effetti  del concorso.
 3.  Per  la  determinazione  della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
 a) il  cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
 b) che  vengono  dichiarati  non  conclusi, per qualsiasi motivo, dalla   commissione   di   controllo   in   conformita'   alle  prime comunicazioni ufficiali del CONI;
 c) che  AAMS,  in  conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
 4.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza  maggiore,  sono  rinviati  al giorno successivo. Se la disputa dell'evento  rinviato  e'  stabilita  in  giorno  diverso  da  quello immediatamente   successivo,  l'evento,  ai  fini  del  concorso,  e' considerato  non  disputato  e  rientra nella disciplina prevista dal successivo comma 6.
 5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati  quando,  prima  del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS,  mediante  pubblicazione  sul  bollettino  ufficiale,  del loro anticipo.  In  tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
 6.  Dopo  la  chiusura  dell'accettazione,  qualora,  per qualsiasi motivo,  uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3,  lettera  b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
 7.  Nel  caso  in  cui  uno  o  piu'  eventi, fino ad un massimo di quattro,  sono  nelle  condizioni  di  cui al comma 3, lettera c), e' attribuito   convenzionalmente   un   punto  a  qualsiasi  pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
 8. Nel caso in cui piu' di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui  al  comma  3,  lettera  c),  AAMS,  mediante  pubblicazione  sul bollettino  ufficiale,  dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo   il   rimborso   totale   delle  giocate  effettuate  dai partecipanti.  AAMS  ha, altresi', facolta' di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
 9.  Nel  caso  in  cui  nessun evento previsto nel concorso risulta valido,  prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
 9-bis.  Nel  caso  di  eventi  relativi  a  partite  di  calcio, il pronostico  richiesto  sull'esito  finale  delle  partite  stesse  si intende  riferito,  se  non  diversamente  specificato,  al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.»;
 m) l'articolo 24, e' sostituito dal seguente:
 «24.  (Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori). - 1. Il montepremi del concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
 a) della  percentuale  dell'intero  ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 b) dei resti del concorso precedente;
 c) di  una  quota  ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
 d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
 2.  Il  montepremi di cui al comma 1 e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.»;
 n) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
 «25.  (Calcolo  e  comunicazione  delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori). - 1. Dall'importo del montepremi del concorso di  cui  all'articolo  24,  comma  1,  si  deduce l'importo dei premi precedenti   di  partecipazione,  cosi'  determinando  la  quota  del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
 2.  L'importo  da  destinare,  ai  sensi  del  comma  1, ai premi a punteggio e' determinato nel modo seguente:
 a) il  40  per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi  a  punteggio,  e'  assegnato  alle  vincite  di  1ª categoria, incrementato dell'eventuale jackpot, di cui all'articolo 24, comma 2;
 b) il  30  per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 2ª categoria;
 c) il  30  per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 3ª categoria.
 3.  Il  quoziente  tra  il montepremi di una categoria ed il numero delle  colonne  unitarie  vincenti  della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
 4.  In  mancanza  di  colonne  unitarie  vincenti  con 14 punti, il montepremi di 1ª categoria determina il jackpot.
 5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totocalcio non si registrino vincitori di 1ª categoria, il montepremi  di  1ª  categoria e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
 6.  In  mancanza  di  colonne unitarie vincenti di 2ª categoria, il relativo  montepremi,  sommato a quello di 3ª categoria, e' ripartito tra i vincitori di 3ª categoria.
 7.  In  mancanza  di  colonne unitarie vincenti di 3ª categoria, il relativo  montepremi,  sommato a quello di 2ª categoria, e' ripartito tra i vincitori di 2ª categoria.
 8.  In  mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª e 3ª categoria, la  somma dei relativi montepremi e' ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
 9.  Nel  caso  in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore  e'  piu'  alta  di  quella  di una categoria superiore, e' calcolata  una  quota  unica  di  vincita,  dividendo  la  somma  dei montepremi  delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse.
 10.  Tutte  le  quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di  vincita  per  ciascuna  cedola  di  caratura  sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
 11.  Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
 12.  Qualora  la  commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo.»;
 o) l'articolo 31, e' sostituito dal seguente:
 «31.  (Validita'  dei risultati). - 1. Ai fini della determinazione della  colonna  vincente  del  concorso "il9" e' assunto, quale esito definitivo  e  incontestabile  degli  eventi,  quello  conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni del CONI.
 2.  Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle  autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri   provvedimenti,  non  risultano  influenti  agli  effetti  del concorso.
 3.  Per  la  determinazione della colonna vincente del concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli eventi:
 a) il  cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
 b) che  sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione  di  controllo  in  conformita'  alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
 c) che  AAMS,  in  conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del    CONI,    dichiara    non    validi,   prima   della   chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
 4.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza  maggiore,  sono  rinviati  al giorno successivo. Se la disputa dell'evento  rinviato  e'  stabilita  in  un giorno diverso da quello immediatamente   successivo,   l'evento  ai  fini  del  concorso,  e' considerato  non  disputato  e  rientra nella disciplina prevista dal comma 6.
 5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati  quando,  prima  del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS,  mediante  pubblicazione  sul  bollettino  ufficiale,  del loro anticipo.  In  tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
 6.  Dopo  la  chiusura  dell'accettazione,  qualora  per  qualsiasi motivo,  uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3,  lettera  b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
 7.  Nel  caso  in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di tre, sono  nelle  condizioni  di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente  un  punto  a  qualsiasi  pronostico  indicato, dal partecipante, per tali eventi.
 8. Nel caso in cui piu' di tre eventi, sono nelle condizioni di cui al  comma  3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale,  dichiara  l'annullamento del relativo concorso disponendo il  rimborso  totale  delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha,  altresi',  facolta'  di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
 9.  Nel  caso  in  cui  nessun evento previsto nel concorso risulta valido,  prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
 9-bis.  Nel  caso  di  eventi  relativi  a  partite  di  calcio, il pronostico  richiesto  sull'esito  finale  delle  partite  stesse  si intende  riferito,  se  non  diversamente  specificato,  al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.»;
 p) l'articolo 32, e' sostituito dal seguente:
 «32.  (Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori). - 1.  Il  montepremi del concorso pronostici "il9", autonomo rispetto a quello  previsto  per il concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
 a) della  percentuale  dell'intero  ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 b) dei resti del concorso precedente;
 c) di  una  quota  ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
 d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
 2.  Il montepremi di cui al comma 1, e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.»;
 q) l'articolo 36, e' sostituito dal seguente:
 «36.  (Giocate  sistemistiche  ed  a caratura). - 1. Per le giocate sistemistiche   effettuate   presso   i   punti   di  vendita,  prima dell'emissione    della    ricevuta,   il   sistema   e'   sviluppato automaticamente  dal  terminale  di  gioco;  il  numero delle colonne unitarie  derivanti  dallo  sviluppo  e  l'importo  complessivo  sono comunicati  al  partecipante;  la  ricevuta  e'  emessa  solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 37, comma 2.
 2.  Per  le  giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalita'  di  sviluppo  del  sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata  sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.
 3.  La  giocata  a  caratura  minima non puo' essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di  gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite  all'atto  della  giocata. Il numero totale delle cedole di caratura  e'  compreso  tra  un  minimo  di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo  unitario  di  ciascuna  cedola  di caratura e' pari al valore complessivo  della  giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
 4.   La   cedola   di   caratura,   che   costituisce  ricevuta  di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
 a) denominazione del concessionario;
 b) codice  identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
 d) numero   del  concorso,  anno  e  data  di  effettuazione  del medesimo;
 e) pronostici contenuti nella giocata;
 f) numero delle colonne unitarie accettate;
 g) identificativo  univoco  assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
 h) numero  identificativo  progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
 i) importo  complessivo della giocata a caratura ed importo della singola  cedola  di  caratura;  l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
 j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
 k) eventuale  premio  precedente  di  partecipazione,  conseguito dalla giocata.
 5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale  quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi  realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.
 6.  Per  la  riscossione  del  premio precedente di partecipazione, eventualmente   vinto,   il  terminale  di  gioco  emette  ulteriore, specifica  ricevuta  da  riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
 7.  Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura   speciale   sono  disciplinate  con  il  provvedimento  del direttore  generale  di  AAMS,  di  cui  all'articolo 20, comma 7. Le giocate  a  caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione,  in  quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario.»;
 r) l'articolo 38, e' sostituito dal seguente:
 «38.  (Tipologia  dei premi del concorso e loro assegnazione). - 1. Il  concorso  Totogol assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
 2.  I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione  della  giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della  stessa,  alle  colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici  Totogol alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il  numero  progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla  prima  combinazione  unitaria  accettata  di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
 3.  I  premi  a  punteggio  sono  assegnati  sulla  base  dei punti conseguiti   in   ciascuna   colonna   unitaria  valida  giocata  dal partecipante.  In  ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento esattamente pronosticato.
 4. Sono previste 5 categorie di vincita:
 a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
 b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
 c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 12 punti;
 d) 4ª categoria, per le colonne unitarie con 11 punti;
 e) 5ª categoria, per le colonne unitarie con 10 punti.»;
 s) l'articolo 39, e' sostituito dal seguente:
 «39.  (Validita'  dei risultati). - 1. Ai fini della determinazione della  colonna unitaria vincente del concorso e' assunto, quale esito definitivo  e  incontestabile  degli  eventi,  quello  conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI.
 2.  Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle  autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri   provvedimenti,  non  risultano  influenti  agli  effetti  del concorso.
 3.  Per  la  determinazione  della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
 a) il  cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
 b) che  sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione  di  controllo  in  conformita'  alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
 c) che  AAMS,  in  conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
 4.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza  maggiore,  sono  stati  rinviati  al  giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in giorno diverso da quello immediatamente   successivo,  l'evento,  ai  fini  del  concorso,  e' considerato  non disputato e rientra quindi nella disciplina prevista dal comma 6.
 5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati  quando,  prima  del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS,  mediante  pubblicazione  sul  bollettino  ufficiale,  del loro anticipo.  In  tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
 6.  Dopo  la  chiusura  dell'accettazione,  qualora,  per qualsiasi motivo,  uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3,  lettera  b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
 7.  Nel  caso  in  cui  uno  o  piu'  eventi, fino ad un massimo di quattro,  sono  nelle  condizioni  di  cui al comma 3, lettera c), e' attribuito   convenzionalmente   un   punto  a  qualsiasi  pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
 8. Nel caso in cui piu' di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui  al  comma  3,  lettera  c),  AAMS,  mediante  pubblicazione  sul bollettino  ufficiale,  dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo   il   rimborso   totale   delle  giocate  effettuate  dai partecipanti.  AAMS  ha, altresi', facolta' di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
 9.  Nel  caso  in  cui  nessun evento previsto nel concorso risulta valido,  prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
 10.  Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto  si  intende  riferito al numero di reti realizzate, se non diversamente specificato, al termine dei tempi regolamentari.»;
 t) l'articolo 40, e' sostituito dal seguente:
 «40.  (Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori). - 1.  Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
 a) della  percentuale  dell'intero  ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 b) dei resti del concorso precedente;
 c) di  una  quota  ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
 d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
 2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, degli eventuali jackpot.»;
 u) l'articolo 42, e' sostituito dal seguente:
 «42.  (Calcolo  e  comunicazione  delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori). - 1. Dall'importo del montepremi del concorso di  cui  all'articolo  40  comma  1,  si  deduce  l'importo dei premi precedenti   di   partecipazione  cosi'  determinando  la  quota  del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
 2.  L'importo  da  destinare,  ai  sensi  del  comma  1, ai premi a punteggio del concorso Totogol e' determinato nel modo seguente:
 a) il  5  per  cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi  a  punteggio,  e'  assegnato alle vincite di 1ª categoria piu' l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2. In aggiunta, e' assegnato a tale categoria di vincita anche la quota di montepremi di cui alla lettera b), in caso di mancanza di vincite di 2ª categoria;
 b) il  20  per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 2ª categoria;
 c) il  20  per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 3ª categoria;
 d) il  25  per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 4ª categoria;
 e) il  30  per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 5ª categoria.
 3.  Il  quoziente  tra  il montepremi di una categoria ed il numero delle  colonne  unitarie  vincenti  della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
 4.  In  mancanza  di  colonne  unitarie  vincenti  con 14 punti, il montepremi di 1ª categoria determina il jackpot di 1ª categoria.
 5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici  Totogol  non  si registrino vincitori di 1ª categoria, il montepremi  di  1ª  categoria e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
 6.  In  mancanza  di  colonne  unitarie  vincenti  con 13 punti, il montepremi di 2ª categoria e' assegnato al jackpot di 1ª categoria.
 7. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici  Totogol  non  si registrino vincitori di 2ª categoria, il montepremi  di  2ª  categoria e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
 8.  In  mancanza  di  colonne unitarie vincenti di 3ª categoria, il relativo  montepremi,  sommato a quello di 4ª categoria, e' ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 4ª categoria.
 9.  In  mancanza  di  colonne unitarie vincenti di 4ª categoria, il relativo  montepremi,  sommato a quello di 5ª categoria, e' ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 5ª categoria.
 9-bis.  In  mancanza  di  colonne  unitarie  vincenti di 3ª e di 5ª categoria,  i  relativi montepremi, sommati a quello di 4ª categoria, sono ripartiti tra le colonne unitarie vincenti di 4ª categoria.
 9-ter.  In  mancanza  di  colonne  unitarie  vincenti di 4ª e di 5ª categoria,  i  relativi montepremi, sommati a quello di 3ª categoria, sono ripartiti tra le colonne unitarie vincenti di 3ª categoria.
 9-quater. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 5ª categoria, il  relativo  montepremi,  sommato  a  quello  di  4ª  categoria,  e' ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 4ª categoria.
 9-quinquies. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª e di 4ª categoria,  i  relativi montepremi, sommati a quello di 5ª categoria, sono ripartiti tra le colonne unitarie vincenti di 5ª categoria.
 10.  In  mancanza  di  colonne  unitarie  vincenti  di  3ª, 4ª e 5ª categoria,  la  somma  dei  relativi montepremi e' ripartita in parti uguali  tra  le  colonne  unitarie  che  hanno  realizzato il maggior punteggio.
 11.  Nel  caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore  e'  piu'  alta  di  quella  di una categoria superiore, e' calcolata  una  quota  unica  di  vincita,  dividendo  la  somma  dei montepremi  delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse categorie.
 12.  Tutte  le  quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di  vincita  per  ciascuna  cedola  di  caratura  sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
 13.  Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
 14.  Nel  caso  in  cui  la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi  motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo.»;
 v) l'articolo 42-septies, e' sostituito dal seguente:
 «42-septies.   (Validita'  dei  risultati).  -  1.  Ai  fini  della determinazione della colonna vincente del concorso "+Gol" e' assunto, quale   esito   definitivo  e  incontestabile  degli  eventi,  quello conseguito  sul  campo,  ufficializzato  da  AAMS in conformita' alle prime comunicazioni del CONI.
 2.  Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle  autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri   provvedimenti,  non  risultano  influenti  agli  effetti  del concorso.
 3.  Per  la  determinazione della colonna vincente del concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli eventi:
 a) il  cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
 b) che  sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione  di  controllo  in  conformita'  alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
 c) che  AAMS,  in  conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del    CONI,    dichiara    non    validi,   prima   della   chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
 4.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza  maggiore,  sono  rinviati  al giorno successivo. Se la disputa dell'evento  rinviato  e'  stabilita  in  un giorno diverso da quello immediatamente   successivo,   l'evento  ai  fini  del  concorso,  e' considerato  non  disputato  e  rientra nella disciplina prevista dal comma 6.
 5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati  quando,  prima  del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS,  mediante  pubblicazione  sul  bollettino  ufficiale,  del loro anticipo.  In  tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
 6.  Dopo  la  chiusura  dell'accettazione,  qualora  per  qualsiasi motivo,  uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3,  lettera  b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
 7.  Nel  caso  in  cui  uno  o  piu'  eventi, fino ad un massimo di quattro,  sono  nelle  condizioni  di  cui al comma 3, lettera c), e' attribuito   convenzionalmente   un   punto  a  qualsiasi  pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
 8. Nel caso in cui piu' di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui  al  comma  3,  lettera  c),  AAMS,  mediante  pubblicazione  sul bollettino  ufficiale,  dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo   il   rimborso   totale   delle  giocate  effettuate  dai partecipanti.  AAMS  ha, altresi', facolta' di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
 9.  Nel  caso  in  cui  nessun evento previsto nel concorso risulta valido,  prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
 10.  Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto  si  intende  riferito al numero di reti realizzate, se non diversamente specificato, al termine dei tempi regolamentari.»;
 z) l'articolo 42-octies, e' sostituito dal seguente:
 «42-octies.   (Composizione  del  montepremi  da  ripartire  tra  i vincitori).  -  1.  Il  montepremi  del  concorso  pronostici "+Gol", autonomo  rispetto  a  quello  previsto  per  il  concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
 a) della  percentuale  dell'intero  ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 b) dei resti del concorso precedente;
 c) di  una  quota  ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
 d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
 2.  Il montepremi di cui al comma 1, e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
 «Disciplina  delle  attivita'  di  giuoco» ed e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
 1951, n. 581, reca: «Norme regolamentari per l'applicazione
 e  l'esecuzione  del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
 496,  sulla  disciplina  delle  attivita'  di giuoco» ed e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1951, n.
 173.
 - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12
 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 16 della
 legge  13  maggio  1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
 perequazione,  razionalizzazione  e  federalismo  fiscale),
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n.
 113, supplemento ordinario:
 «1.  Il  Ministro delle finanze puo' disporre, anche in
 via   temporanea,   l'accettazione  di  nuove  scommesse  a
 totalizzatore  o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
 diversi  dalle  corse  dei  cavalli  e  dalle  competizioni
 organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
 da  parte  dei  soggetti  cui  e'  affidata  in concessione
 l'accettazione  delle  scommesse  a totalizzatore e a quota
 fissa  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174,
 del   Ministro   delle   finanze   i   quali  a  tale  fine
 impiegheranno  sedi,  strutture  e impianti gia' utilizzati
 nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
 nuove  scommesse  nonche'  ad  ogni  altro  tipo  di gioco,
 concorso  pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
 emana  regolamenti  a  norma  dell'art.  17, comma 3, della
 legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
 e  i  tempi  di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
 proventi  dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
 destinare   agli   organizzatori  delle  competizioni.  Con
 decreto  del  Ministro  delle finanze e' altresi' stabilito
 l'ammontare   del  prelievo  complessivo,  comprensivo  dei
 predetti  oneri,  su  ciascuna  scommessa.  Per le medesime
 scommesse  a  totalizzatore  il Ministro delle finanze puo'
 prevederne  l'accettazione anche da parte dei gestori e dei
 concessionari  di  giochi,  concorsi  pronostici  e  lotto,
 purche'  utilizzino  una  rete di ricevitorie collegate con
 sistemi informatici in tempo reale.».
 - Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio
 2001,  n.  156,  reca:  «Regolamento recante autorizzazione
 alla   raccolta   telefonica  o  telematica  delle  giocate
 relative  a scommesse, giuochi e concorsi pronostici» ed e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n.
 100.
 - La  legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  reca: «Primi
 interventi  per il rilancio dell'economia» ed e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
 2002,  n.  33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento
 delle   attribuzioni  in  materia  di  giochi  e  scommesse
 all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
 dell'art.  12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», ed e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n.
 63.
 - Il   decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,  reca:
 «Interventi    urgenti    in    materia    tributaria,   di
 privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
 per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
 svantaggiate»  ed  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
 dell'8 luglio 2002, n. 158.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
 2000,   n.   453,   reca:   «Regolamento  per  il  riordino
 dell'Istituto  per  il  credito sportivo, a norma dell'art.
 157  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112» ed e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2001, n.
 85.
 - Il  decreto  legislativo  23  dicembre  1998, n. 504,
 reca:  «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici
 e  sulle  scommesse,  a  norma  dell'art. 1, comma 2, della
 legge  3  agosto  1998,  n.  288»  ed  e'  pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1999, n. 27.
 - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
 del  19  giugno 2003, n. 179, reca: «Regolamento recante la
 disciplina  dei concorsi pronostici su base sportiva» ed e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2003, n.
 166.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire  dal  primo  concorso pronostici indetto successivamente alla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di  gioco  dei  concorsi  pronostici  su  base  sportiva.  I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione  del  predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle  disposizioni  del  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze  19  giugno  2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 31 gennaio 2006
 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 369
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