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| Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | PROVVEDIMENTO 15 marzo 2006 |  | Regolamento  concernente  la  procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie,  di  cui  al  titolo  XVIII  (sanzioni  e procedimenti  sanzionatori),  capo  VII  (destinatari  delle sanzioni amministrative  pecuniarie  e  procedimento)  del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209  -  codice  delle  assicurazioni private. (Regolamento n. 1). |  | 
 |  |  |  | L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
 E DI INTERESSE COLLETTIVO
 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle assicurazioni;
 Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private;
 Vista  la  legge  28 dicembre  2005,  n.  262,  in  particolare gli articoli 24  e  26,  comma  3, recante disposizioni per la tutela del risparmio  e la disciplina dei mercati finanziari, che, facendo venir meno  la  facolta'  di pagamento in misura ridotta per i procedimenti sanzionatori  avviati  a  partire  dal 12 gennaio 2006 ed attribuendo all'ISVAP   il   potere   di  emanare  direttamente  i  provvedimenti sanzionatori,  ha  abrogato conseguentemente tutte le norme contenute negli  articoli del codice delle assicurazioni private nella parte in cui   viene   fatto   riferimento  alla  commissione  consultiva  sui procedimenti  sanzionatori  e  alla  facolta'  di pagamento in misura ridotta,  di  cui  all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;
 Visti  in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 24 della citata legge 28 dicembre  2005,  n. 262, i quali prevedono che l'ISVAP disciplini, con   proprio   regolamento,  le  modalita'  organizzative  per  dare attuazione  al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni  decisorie  rispetto  all'irrogazione della sanzione ed agli altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo;
 Vista  la delibera del consiglio dell'Istituto del 22 febbraio 2006 che  ha  istituito  il  servizio sanzioni nell'ambito della direzione coordinamento giuridico e definito le relative competenze;
 Viste  le norme di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, da ultimo  modificate in data 15 marzo 2006, che attribuiscono alla vice direzione  generale  l'istruttoria  dei  procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che impone  la  fissazione  di termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
 Ritenuta    la   necessita'   di   disciplinare   il   procedimento sanzionatorio di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui all'art.  24,  comma  1,  della  legge 28 dicembre 2005, n. 262 e, in quanto  compatibili,  all'art.  9,  comma  3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 Vista  la  delibera assunta dal consiglio nella seduta del 15 marzo 2006, con la quale e' stato aprovato il presente regolamento;
 Adotta
 il seguente:
 REGOLAMENTO
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Nel presente regolamento si intendono per:
 a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 b) «destinatari  delle  sanzioni»:  i  soggetti destinatari delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  di cui agli articoli 306, 308 e 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 c) «procedimento  sanzionatorio»: il procedimento di applicazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie previste dal titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 d) «Servizi    dell'Istituto»:    i    servizi    che,    secondo l'organizzazione  interna dell'Istituto, svolgono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio;
 e) «Servizio  sanzioni»:  il  servizio  dell'Istituto che cura la fase  conclusiva  del procedimento sanzionatorio per la decisione del presidente.
 |  |  |  | Art. 2. Procedimento sanzionatorio
 1. Il procedimento sanzionatorio e' relativo all'applicazione delle sanzioni   amministrative   di  natura  pecuniaria  previste  per  la violazione  delle  norme  di  cui  al  decreto  ed  e' regolato dalle disposizioni che seguono.
 |  |  |  | Art. 3. Avvio del procedimento sanzionatorio
 1.   I  servizi  dell'Istituto  che  nell'esercizio  delle  proprie competenze  rilevino fatti suscettibili di dar luogo all'applicazione delle  sanzioni  di  cui  all'art.  2 predispongono, sulla base della documentazione  agli  atti,  l'atto di contestazione delle violazioni rilevate a carico dei destinatari delle sanzioni.
 2.  L'atto di contestazione, a firma del vice direttore generale o, in  sua  assenza  o  impedimento, di due capi dei servizi di cui alla lettera  d)  dell'art. 1, e' notificato ai soggetti destinatari delle sanzioni entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per i  soggetti  residenti  all'estero,  dall'accertamento dei fatti. Nel caso  in  cui  venga contestato l'illecito previsto dall'art. 327 del decreto,  l'atto  di  contestazione contiene altresi' la richiesta al destinatario  se  intenda  avvalersi della facolta' di cui al comma 1 della stessa norma.
 3.  L'atto  di contestazione contiene una sintetica esposizione dei fatti,  le violazioni riscontrate, l'indicazione del responsabile del procedimento,  il  termine  entro  il  quale  gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 4.
 4.  La  data  di notifica dell'atto di contestazione rappresenta la data di avvio del procedimento sanzionatorio.
 |  |  |  | Art. 4. Istruttoria del procedimento sanzionatorio
 1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  notifica dell'atto di contestazione  i  soggetti  destinatari  delle  sanzioni  possono far pervenire   ai  servizi  dell'Istituto  memorie  difensive  od  altri elementi   controdeduttivi,   nonche'  richiesta,  ove  lo  ritengano necessario,  di  essere  sentiti,  direttamente  od attraverso propri rappresentanti.  In  tal caso l'audizione si terra' entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta.
 2.  Entro i successivi novanta giorni dal ricevimento delle memorie difensive  o  dall'audizione,  se successiva, i servizi dell'Istituto concludono  la  fase  istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al servizio sanzioni con relazione motivata. In assenza  di  memorie  difensive o di richiesta di audizione i servizi dell'Istituto  provvedono  agli  adempimenti di cui al presente comma entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1.
 3.  Ove  il  soggetto destinatario si sia avvalso della facolta' di cui all'art. 327, comma 1, del decreto, la relazione - da trasmettere al   servizio   sanzioni   entro   novanta   giorni   decorrenti  dal completamento  delle  verifiche  di  cui al comma 4 dell'art. 327 del decreto  -  dovra' contenere indicazioni circa la realizzazione delle condizioni  richieste  per  dar  luogo all'irrogazione della sanzione sostitutiva.
 |  |  |  | Art. 5. Fase conclusiva del procedimento sanzionatorio
 1.  Il servizio sanzioni, verificata la ritualita' e la completezza degli  adempimenti  istruttori  compiuti  e  valutate  le  risultanze dell'istruttoria  dei  servizi  dell'Istituto,  predispone  gli  atti conclusivi   del   procedimento   sanzionatorio   sottoponendoli   al presidente per la decisione.
 2.  Il provvedimento motivato adottato dal presidente e' notificato al  soggetto cui e' stata rivolta la contestazione ai sensi dell'art. 3,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  da  parte  del servizio sanzioni della relazione motivata dei servizi dell'Istituto.
 3.   Il   provvedimento   di   irrogazione   della   sanzione  reca l'ingiunzione   del   relativo   pagamento  secondo  quanto  previsto dall'art.  6.  Si  applicano  l'art.  326, commi 7 e 8, del decreto e l'art. 24, commi 5 e 6 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
 4.  Il procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio.
 |  |  |  | Art. 6. Termini per il pagamento
 1.  Il  pagamento  delle  sanzioni  irrogate  in applicazione delle disposizioni  di  cui  al  titolo XVIII del decreto e' effettuato, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni   dalla   notifica  del  provvedimento  di  irrogazione  della sanzione.  Il  termine  per  il pagamento e' di sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero.
 Nel  provvedimento  di  irrogazione della sanzione sono indicate le modalita' di pagamento.
 |  |  |  | Art. 7. Ambito di applicazione
 1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  ai procedimenti avviati a partire dal 12 gennaio 2006.
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni transitorie
 1.   I   procedimenti   sanzionatori   gia'   avviati   alla   data dell'11 gennaio  2006,  per  i  quali  nei termini di cui all'art. 18 della  legge  24 novembre  1981, n. 689 sono state presentate memorie difensive  e/o  e'  stata richiesta l'audizione senza che essa si sia ancora  tenuta,  seguiranno  l'iter procedurale previsto dal presente regolamento;  il  procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della sanzione  ovvero  l'archiviazione,  si  conclude entro il 31 dicembre 2007.
 2.  Per i procedimenti sanzionatori di cui al comma 1 i destinatari della  contestazione possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 328, comma 2 del decreto:
 a) entro   novanta   giorni   dalla  pubblicazione  del  presente regolamento,  nel  caso  in  cui  abbiano presentato soltanto memorie difensive nei termini di cui al comma 1;
 b) entro  la data fissata per l'audizione, ove gia' richiesta nei termini di cui al comma 1.
 Nei  termini  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) i destinatari della contestazione,  qualora  si  avvalgano della facolta' di cui all'art. 328,  comma  2  del  decreto, inoltrano all'ISVAP copia del documento attestante  l'avvenuto  pagamento  e  la dichiarazione di rinuncia al reclamo e agli ulteriori atti del procedimento.
 3.   Per   i  procedimenti  sanzionatori  per  i  quali  alla  data dell'11 gennaio  2006  era gia' stata completata la fase istruttoria, anche per decorso dei termini di cui al comma 1, il servizio sanzioni predispone   gli   atti  conclusivi  del  procedimento  sanzionatorio sottoponendoli  al  presidente  dell'Istituto  per  la  decisione. Il provvedimento   motivato   di   irrogazione   della  sanzione  ovvero l'archiviazione  del  procedimento  e'  adottato entro il 31 dicembre 2006.
 |  |  |  | Art. 9. Pubblicazione
 1.  Il  presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Istituto.
 |  |  |  | Art. 10. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 marzo 2006
 Il presidente: Giannini
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