Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 7 marzo 2006 |
Individuazione degli enti beneficiari degli ulteriori contributi statali recati per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e delle relative modalita' di erogazione. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»; Visti in particolare i commi 28 e 29 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria con i quali e' stata autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e, comunque, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, provvedendo il Ministero dell'economia e delle finanze alla successiva erogazione in favore degli enti destinatari; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale sono state apportate modificazioni ai sopra richiamati commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per effetto delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2005, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28, stabilendo altresi' lo schema di attestazione che questi ultimi devono inviare ogni anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso; Visto l'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 575, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006), con il quale e' stata autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5 milioni per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni; Considerato che il richiamato art. 11-bis dispone che all'erogazione degli ulteriori contributi si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'art. 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici; Considerato che con il decreto ministeriale n. 0014004 del 1° marzo 2006 sono stati individuati gli interventi e gli enti beneficiari di parte degli ulteriori contributi statali recati per l'anno 2005 dall'art. 11-bis, comma 1, della citata legge n. 248 del 2005, sulla base dell'atto di indirizzo trasmesso con nota n. 629/5° del 26 gennaio 2006 dai presidenti delle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa con i presidenti delle Commissioni lavori pubblici; Considerato che con l'art. 8 del citato decreto ministeriale e' stato disposto che alla individuazione degli enti e degli interventi da finanziare con la quota residua dell'autorizzazione di spesa complessiva di euro 222.000.000 prevista per l'anno 2005 dall'art. 11-bis, comma 1, della legge n. 248 del 2004, nonche' con l'ulteriore finanziamento di euro 5.000.000 recato per l'anno 2006 e per le medesime finalita' dall'art. 1, comma 575, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si provvede con successivo decreto sulla base delle indicazioni che perverranno dalle citate Commissioni parlamentari; Considerato che con nota del 16 febbraio 2006 i presidenti delle stesse Commissioni parlamentari, hanno trasmesso un ulteriore atto di indirizzo per dare completa attuazione all'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, e all'art. 1, comma 575, della legge n. 266 del 2005, nel testo approvato dalle Commissioni 5 e 8 del Senato della Repubblica e dalle Commissioni V e VIII Camera dei deputati; Ritenuto pertanto necessario provvedere all'individuazione, sulla base delle priorita' individuate dal Parlamento, degli interventi e degli enti destinatari degli ulteriori contributi statali di cui trattasi, alla cui attribuzione deve provvedere il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' all'individuazione delle caratteristiche delle attestazioni che gli enti beneficiari devono trasmettere allo stesso dipartimento, entro i termini indicati dal citato comma 1 dell'art. 11-bis, altrimenti da revocare e riassegnare ai sensi della medesima norma; Considerato che i termini del 28 febbraio 2006 e del 30 marzo 2006 previsti dal richiamato art. 11-bis del decreto-legge n. 203 del 2005 per l'assunzione dell'impegno da parte degli enti pubblici destinatari dei contributi e per l'invio delle apposite attestazioni al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono stati differiti, rispettivamente, al 30 aprile 2006 e al 31 maggio 2006 dall'art. 39-sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51; Decreta: Art. 1. 1. Con riferimento ai contributi statali recati dall'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come integrato dall'art. 1, comma 575, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in conformita' a quanto indicato nell'atto di indirizzo adottato dalle Commissioni parlamentari citate in premessa, sono individuati nell'allegato elenco 1, che forma parte integrante del presente decreto, gli interventi e gli enti beneficiari dei finanziamenti di euro 26.040.000 e di euro 5.000.000 relativi, rispettivamente, all'anno 2005 e all'anno 2006, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni. |
| Art. 2. 1. Le quote di finanziamento di cui all'art. 1 sono erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai beneficiari individuati nell'allegato elenco 1, secondo le modalita' indicate ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6. |
| Art. 3. 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 29, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare una attestazione conforme all'allegato modello A) che fa parte integrante del presente decreto. 2. L'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve contenere la dichiarazione che la quota dei contributi individuata nell'allegato elenco 1, distintamente per interventi finanziati, ha formato oggetto di impegno formale entro il termine perentorio del 30 aprile 2006 e deve, altresi', indicare le modalita' di accredito del contributo. |
| Art. 4. 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 29, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare una attestazione conforme all'allegato modello B), che fa parte integrante del presente decreto. 2. L'attestazione, in relazione alle quote di contributo individuate nell'allegato elenco 1, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e contenere, distintamente per ciascun intervento finanziato, una dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale; deve, altresi', indicare le modalita' di accredito del contributo. |
| Art. 5. 1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmesse, con raccomandata A.R, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A) -- Ufficio X -- via XX settembre n. 97, 00187 Roma, entro il termine perentorio del 31 maggio 2006, pena la revoca del contributo. 2. Ai fini della verifica del rispetto del termine indicato al comma 1, fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata A.R., il cui contenuto puo' essere anticipato tramite fax (al numero 06-47614438) per evitare che eventuali disguidi postali possano concretizzare l'ipotesi di revoca del finanziamento prevista dal comma 1 dell'art. 11-bis dell'art. 1 della legge n. 248 del 2005, e successive integrazioni. |
| Art. 6. 1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento della documentazione prevista dagli articoli 3 e 4, provvede all'erogazione in favore degli enti pubblici e dei soggetti non di diritto pubblico delle quote di finanziamento individuate per ciascun intervento nell'allegato elenco 1, sulla base dell'autorizzazione di spesa effettivamente disponibile nel corso dell'anno 2006 sul capitolo 7536, iscritto all'u.p.b. 4.2.3.17 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al fine di fornire agli enti beneficiari del contributo statale di cui al comma 1 utili indicazioni in merito alle erogazioni effettuate in loro favore i relativi provvedimenti autorizzativi sono pubblicati sul sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) nella sezione «Finanza Enti Decentrati». |
| Art. 7. 1. Le quote dei contributi statali individuate nell'allegato elenco 1 con riferimento agli enti beneficiari e agli interventi da realizzare devono intendersi revocate qualora gli stessi enti non provvedano agli adempimenti posti a loro carico, cosi' come individuati agli articoli 3, 4 e 5, per essere riassegnate ai sensi del comma 1 dell'art. 11-bis della legge n. 248 del 2005. 2. A tal fine, entro il mese di luglio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi revocati. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di indirizzo parlamentare il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi, nonche' i tempi e le modalita' di attribuzione. 3. Relativamente ai contributi dell'anno 2005, nel caso non si renda possibile provvedere all'adozione del decreto ministeriale richiamato al comma 2 in tempo utile per consentirne la successiva attribuzione agli enti beneficiari entro l'anno 2006, i contributi stessi devono considerasi revocati definitivamente, alla luce delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2006 Il Ministro: Tremonti |
| ----> Vedere ALLEGATI da pag. 7 a pag. 26 della G.U. <---- |
|
|
|