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| Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine   controllata   dei   vini   «San  Ginesio»  e  del  relativo disciplinare di produzione. |  | 
 |  |  |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata  la  domanda  presentata  dalla Confederazione Italiana Agricoltori  di  Macerata  intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «San Ginesio»;
 Visto il parere positivo della regione Marche;
 Ha  espresso  nel corso della riunione del 2 marzo 2006, presente il  Funzionario  della  regione  Marche,  parere  favorevole  al  suo accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui all'allegato annesso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica,  in  conformita'  con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni,   dovranno   pervenire  al  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini  -  via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 7 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Annesso PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
 A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
 «SAN GINESIO»
 Art. 1.
 Denominazioni dei vini
 La  denominazione d'origine controllata «San Ginesio» e riservata ai  vini «San Ginesio» rosso, «San Ginesio» vernaccia spumante, nelle tipologie  secca  o  dolce,  che  corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Base ampelografica
 La denominazione d'origine controllata «San Ginesio» e' riservata ai  vini  di  cui  all'art. 1 ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «San Ginesio» rosso:
 Sangiovese minimo 50%;
 Vernaccia  Nera,  Cabernet  Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente per un minimo del 35%.
 Possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca nera non aromatici, presenti  in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Marche, anche congiuntamente per un massimo del 15%. «San Ginesio» vernaccia spumante (secco o dolce):
 Vernaccia Nera: minimo 85%;
 possono  concorrere  da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del  15%  tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Marche.
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «San Ginesio» comprende tutto il territorio del comune di San  Ginesio  e  parte  dei  comuni  di  Caldarola,  Camporotondo  di Fiastrone,   Cessapalombo,   Ripe  San  Ginesio,  Gualdo,  Colmurano, Sant'Angelo  in  Pontano,  Loro  Piceno,  situati  nella provincia di Macerata ed e' come di seguito delimitato:
 partendo  dall'incrocio  tra la Strada Statale Picena 78 con la S.P. 61  che  conduce  a Loro Piceno in prossimita' di Passo Loro, la delimitazione  prosegue  lungo  detta S.S. 78 in direzione nord verso Passo   Colmurano   fino  al  secondo  incrocio,  oltrepassato  Passo Colmurano, subito dopo la Casa Cantoniera in prossimita' della cabina Enel,  dall'incrocio prosegue lungo la strada in direzione nord-ovest per  circa  180 mt  per  poi  continuare  in  direzione  ovest  lungo l'impluvio  fino  all'incrocio  (a  quota 373 m.s.l.m.) con la strada bianca   che  segue  fino  ad  incrociare  la  S.P. 129  che  collega Urbisaglia  con  Colmurano, da qui la delimitazione prosegue prima in direzione  ovest/nord-ovest  fino  a  quota  420  m.s.l.m.  (lungo il crinale),  quindi  in direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con l'affluente   del  Torrente  Entogge  (450 m.s.l.m.)  e  continua  in direzione  sud  fino ad incrociare la strada comunale che prosegue in direzione  ovest  fino  all'incrocio  con l'altra strada comunale che conduce  il confine fino ad incrociare il Torrente Entogge, il limite percorre il tracciato del Torrente Entogge fino a che questo incrocia per  seguirla,  la strada che segue parallela il confine comunale tra Tolentino  e  Colmurano questa strada e' seguita fino all'incrocio in localita'  la Villa e prosegue in direzione ovest sul limite comunale tra  Tolentino  e San Ginesio, segue tale confine fino in prossimita' dell'affluente  in  destra idrografica del fosso San Rocco, da questo continua   in  direzione  sud-ovest  a  quota  280 m.s.l.m.  per  poi proseguire  in direzione della localita' Baroncia, risalendo di quota il  versante  esposto ad est/nord-est fino all'incrocio con la strada che attraversa la localita' Baroncia, da qui prosegue lungo la strada in  direzione  ovest/sud-ovest fino all'incrocio con la strada che in direzione    sud    prosegue    fino   alla   localita'   Sant'Andrea Vecchio/Colvenale  dall'incrocio la delimitazione prosegue prima fino al  limite  comunale  poi  proseguire  lungo  l'affluente  in  destra idrografica  del  Fiume  Fiastrone  che viene seguito parzialmente in direzione  ovest  per  poi  proseguire  in direzione sud lungo il suo affluente  in  sinistra  idrografica  fino  ad  incrociare il confine comunale  del  comune  di  Camporotondo di Fiastrone con Belforte del Chienti,  quindi  prosegue  in direzione sud fino all'incrocio con il limite  comunale  tra  Camporotondo  di Fiastrone e Caldarola fino in prossimita'  di  case  Bocci  e quindi parallelamente al Fosso Savini fino  ad  incrociare il limite comunale di Caldarola con Belforte del Chienti,  segue  tale  limite  fino in prossimita' di case Gratani da dove segue la strada comunale in direzione nord-est (sottopasso della S.S. 77) e quindi fino al Fiume Chienti, quindi prosegue risalendo il fiume Chienti fino a giungere sulla diga del lago di Caccamo;
 a  questo  punto la delimitazione segue la sponda sud del Lago di Caccamo  e  prosegue  sullo  spartiacque  verso  Pievefavera  fino ad incontrare  la strada comunale asfaltata nell'abitato di Pievefavera; la   delimitazione   segue  detta  strada  in  direzione  sud/sud-est attraversando  le frazioni di Croce e Vestignano quindi prosegue fino all'abitato  Valle  di Montalto, frazione del comune di Cessapalombo; al   primo  incrocio  il  confine  prosegue  in  direzione  sud-ovest direzione  Tribbio;  nell'abitato  del Tribbio il confine prosegue in direzione  sud  lungo  la strada bianca (che delimita l'area a bosco) fino  in  prossimita'  del  fosso Vallone che si segue parallelamente lungo  la  strada  in  direzione  nord-est  per  circa 480 mt fino ad incrociare  la  strada  principale in direzione sud fino all'incrocio con  la  strada  che  conduce  alla  localita'  Roccaccia,  da qui si prosegue in direzione est (per circa 960 mt) lungo il limite comunale tra  Cessapalombo e San Ginesio quindi prima in direzione sud-est poi in  direzione nord-est fino ad incontrare l'abitato di Morichella; da Morichella  si  prosegue  in  direzione  sud  est-lungo  la  S.S. 502 percorre  detta  Strada  Statale  in direzione sud fino incontrare la S.S. 78 Picena quindi dall'incrocio della S.S. 502 con la S.S. Picena 78 si segue la S.S. 78 in direzione nord-est fino all'incrocio con la strada  comunale  che  conduce  alla  localita'  Colle,  la strada e' seguita  fino  a  quota  470 m.s.l.m  per poi proseguire in direzione est/sud-est  lungo il limite dell'area boschiva (posta ad ovest) fino alla  localita'  case  Carotondo numero civico 47 a quota 548.2 mslm, qui  percorre per un breve tratto il confine comunale tra San Ginesio e  Sarnano fino ad incontrare la strada asfaltata che collega Cerreto a  Vecciola  segue  la  strada  fino  ad  imboccare  la  S.P. 119  in prossimita'  del  numero  civico  87 prosegue su detta Provinciale in direzione  di Gualdo, in prossimita' del km 6 la delimitazione lascia la  Provinciale  e prosegue in direzione est seguendo l'area boschiva fino  in  prossimita'  dell'affluente in destra idrografica del fosso Bastano ; si segue parallelamente il fosso Bastano e quindi da questo si  risale  il  versante  lungo lo spartiacque in direzione est verso case   Orlandi   quindi   il   confine  prosegue  in  direzione  nord parallelamente  all'affluente  in  sinistra  idrografica del torrente Tennacola quindi continua attraverso la macchia boschiva in direzione nord-ovest  fino  alla  S.P. 54 da qui prosegue in direzione nord-est attraverso  Case Fabioli a quota 602.4 m.s.l.m., da prosegue lungo il Fosso  Cornuto  fino  a  casa  Quarantini  in prossimita' di contrada Sant'Angelo qui il confine riprende la Strada Provinciale che collega Gualdo  a  Sant'Angelo  in  Pontano  fino  ad  incrociare  la S.P. 45 Faleriense  e prosegue in direzione del centro abitato di Sant'Angelo in  Pontano,  prosegue  su  detta  strada  fino all'incrocio posto in prossimita'  di  quota  452.2 m.s.l.m. e svolta in direzione nord est verso  case  Rieti  e  quindi  prosegue  in  direzione Nord prima sul torrente Ete Morto poi sul limite comunale tra Sant'Angelo in Pontano e  Falerone  e  quindi nuovamente lungo il torrente Ete Morto fino ad incrociare  il  `Fosso  Bagnere'  da  qui si risale il versante sullo spartiacque  fino alla strada comunale che conduce a Loro Piceno fino all'incrocio  con  la  S.P. 44,  a  questo punto il confine risale il versante  lungo  lo  spartiacque  fino  ad  incrociare  la  SP 61  in prossimita'  del  tornante  collocato  precisamente  sulla  curva  di livello  posta  a  quota  342.6 m.s.l.m.  prosegue  su  questa strada provinciale   in   direzione  del  centro  abitato  di  Loro  Piceno, oltrepassato  il  centro  abitato il confine prosegue lungo la stessa strada  fino  all'incrocio  con  la  Strada  Provinciale Picena 78 in localita' Passo Loro.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «San Ginesio»  devono  essere  quelle  tradizionali della zona o comunque, atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche caratteristiche.
 I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di potatura,  devono  essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata la forma di allevamento a pergola detta «tendone».
 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
 I  vigneti  impiantati  successivamente all'entrata in vigore del presente  disciplinare,  dovranno  avere  una densita' di almeno 2500 ceppi per ettaro.
 La produzione massima di uva a ettaro, per tutte le tipologie dei vini  a  denominazione  di  origine controllata «San Ginesio», di cui all'art. 1, e' di 11 T.
 Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  «San  Ginesio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra,  purche'  la  produzione  globale  non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
 Le  uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» il seguente titolo alcolimetrico volumico naturale minimo:
 
 =====================================================================
 Vino                      |       %Vol. ===================================================================== {San Ginesio} rosso                             |        10,5 {San Ginesio} vernaccia spumante                |         9,5
 
 La resa massima dell'uva in vino finito - per tutte le tipologie, non  deve  essere  superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non  il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata;  oltre  il  75%  decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 La  regione  Marche,  sentite le organizzazioni di categoria, con proprio provvedimento, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto  delle  condizioni  climatiche e per conseguire l'equilibrio di mercato,  puo'  stabilire  un limite massimo di produzione per ettaro inferiore   a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone immediata  comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 Le  operazioni  di  vinificazione  della  tipologia «San Ginesio» rosso  devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato nel precedente art. 3.
 Le  operazioni di vinificazione e di elaborazione della tipologia «San Ginesio» vernaccia spumante devono essere effettuate all'interno della  zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3 e  nelle  immediate vicinanze della stessa, ma non oltre un raggio di km 2,5 in linea d'aria dal confine della zona di produzione.
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali  e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari caratteristiche.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 I  vini  a  denominazione  di  origine controllata «San Ginesio», all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «San Ginesio» rosso:
 colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, delicato;
 sapore: armonico, gradevolmente asciutto;
 titolo   alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,5%  vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l. «San Ginesio» vernaccia spumante secco:
 spuma: persistente a grana fine;
 colore: rubino con riflessi da violacei a granati;
 odore: caratteristico, fruttato;
 sapore: caratteristico, con fondo gradevolmente amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol.;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
 zuccheri riduttori: da 17 gr/l a 35gr/l; «San Ginesio» vernaccia spumante dolce:
 spuma: persistente a grana fine;
 colore: rubino con riflessi da violacei a granati;
 odore: caratteristico, fruttato;
 sapore: caratteristico, con fondo gradevolmente amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
 zuccheri riduttori: minimo 50 gr/l.
 E'  facolta'  del  Ministero delle politiche agricole e forestali Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini-  modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.
 Art. 7.
 Etichettatura, designazione e presentazione
 Alla  denominazione  di  origine  controllata  «San  Ginesio»  e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato  laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E'   consentito   altresi'   l'uso   di   indicazioni  geografiche  e toponomastiche  che  facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree localita' compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle  quali  effettivamente  provengono  le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'  stato  ottenuto. Sulle bottiglie contenenti i vini a denominazione   di  origine  controllata  «San  Ginesio»  rosso  deve figurare l'annata di produzione delle uve.
 Il vino a denominazione di origine controllata «San Ginesio» puo' essere  immesso  al  consumo esclusivamente in bottiglie di capacita' non  superiore  a  litri  3. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti.
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