Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
PROVVEDIMENTO 9 marzo 2006 |
Protocollo attuativo del comma 10 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sancito tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, relativo alle modalita' di trasmissione dei dati di cui al comma 9 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni. |
|
|
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTERO DELLA SALUTE Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie; Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale dispone, tra l'altro, che con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonche' le modalita' di tale trasmissione; Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze tratta i dati di cui all'art. 50, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari; che, perseguita tale finalita', i dati sono utilizzati per scopi statistici ed altri compiti istituzionali solo in forma anonima, eliminato ogni riferimento ad informazioni che rendono identificabili gli interessati, quali il codice fiscale, il codice a barre della tessera sanitaria e il numero progressivo regionale delle ricette; Considerato che il comma 9 del citato art. 50, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, con modalita' esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito; Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale dispone, tra l'altro, che gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, il quale, tra l'altro, non consente ai soggetti non autorizzati di risalire al codice fiscale dell'assistito; Considerato che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), istituita ai sensi dell'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personalita' giuridica di diritto pubblico, svolge compiti e funzioni originariamente assegnati al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, in particolare controllo e monitoraggio delle prescrizioni e dei consumi dei farmaci di cui ai commi 3 e 5 del predetto art. 48; Ritenuto comunque di assicurare al Ministero della salute, all'AIFA e alle regioni le elaborazioni di carattere statistico con dati anonimi, privi di ogni riferimento ad informazioni che rendono identificabili gli interessati, quali il codice fiscale e il codice a barre della tessera sanitaria; Ritenuto di definire con il presente protocollo le linee generali delle modalita' di trasmissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, salva la possibilita' di recepire peculiari esigenze da definirsi con specifico protocollo, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso parere favorevole nella riunione del 20 luglio 2005; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 gennaio 2006; Sanciscono: Art. 1. Modalita' di trasmissione 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette, con modalita' telematica, al Ministero della salute, Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e alle regioni, i dati delle ricette mediche recanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche, con esclusione del codice fiscale dell'assistito. 2. I dati delle ricette, di cui al comma 1, vengono trasmessi entro venti giorni solari dalla data di ricezione dell'ultimo invio relativo al mese precedente; i dati trasmessi sono quelli risultanti dai trattamenti automatici effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica e il riscontro dei dati stessi, nonche' per la liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti dalle strutture di erogazione di servizi sanitari. 3. Le modalita' di trasmissione telematica e le specifiche tecniche di fornitura dei dati sono definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Roma, 9 marzo 2006 p. Il Ministero dell'economia e delle finanze Il ragioniere generale dello Stato Canzio p. Il Ministero della salute Il capo del Dipartimento della qualita' Mastrocola |
| Allegato 1 DISCIPLINARE TECNICO Comma 10, art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
----> Vedere allegato da pag. 29 a pag. 42 <---- |
|
|
|