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| Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | PROVVEDIMENTO 9 marzo 2006 |  | Protocollo  attuativo del comma 10 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n. 326, sancito tra il Ministero dell'economia e delle  finanze,  il Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano e le regioni, sentito il Garante per la   protezione  dei  dati  personali,  relativo  alle  modalita'  di trasmissione  dei  dati  di  cui  al  comma  9  dell'articolo 50  del decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003, n. 326, che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 e
 IL MINISTERO DELLA SALUTE
 Visto  l'art.  50  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante  disposizioni  in  materia  di  monitoraggio  della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
 Visto  il  comma  10  del  citato  art. 50, il quale dispone, tra l'altro,  che  con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle  finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli  archivi  di  cui  al  comma  9 che possono essere trasmessi al Ministero  della  salute e alle regioni, nonche' le modalita' di tale trasmissione;
 Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze tratta i  dati  di cui all'art. 50, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  al  fine  di fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di  erogazione di servizi sanitari; che, perseguita tale finalita', i dati   sono   utilizzati   per  scopi  statistici  ed  altri  compiti istituzionali  solo  in  forma anonima, eliminato ogni riferimento ad informazioni  che  rendono  identificabili  gli interessati, quali il codice fiscale, il codice a barre della tessera sanitaria e il numero progressivo regionale delle ricette;
 Considerato  che  il  comma  9 del citato art. 50, dispone che il Ministero  dell'economia  e delle finanze, al momento della ricezione dei  dati  trasmessi  telematicamente  ai  sensi  del  comma  8,  con modalita'   esclusivamente   automatiche,  li  inserisce  in  archivi distinti  e  non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente  separato,  rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito;
 Visto  il  comma  10  del  citato  art. 50, il quale dispone, tra l'altro,  che  gli  archivi  di  cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso   esclusivo,   anche  attraverso  interconnessione,  alle aziende  sanitarie  locali  di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro  dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle  somme  spettanti,  ai  sensi  delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari;
 Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il  codice in materia di protezione dei dati personali, il quale, tra l'altro,  non  consente  ai  soggetti  non autorizzati di risalire al codice fiscale dell'assistito;
 Considerato  che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), istituita ai  sensi  dell'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico, svolge compiti e funzioni  originariamente  assegnati  al  Ministero  della  salute  - Direzione   generale   dei  farmaci  e  dei  dispositivi  medici,  in particolare controllo e monitoraggio delle prescrizioni e dei consumi dei farmaci di cui ai commi 3 e 5 del predetto art. 48;
 Ritenuto  comunque  di  assicurare  al  Ministero  della  salute, all'AIFA  e  alle regioni le elaborazioni di carattere statistico con dati  anonimi,  privi di ogni riferimento ad informazioni che rendono identificabili gli interessati, quali il codice fiscale e il codice a barre della tessera sanitaria;
 Ritenuto di definire con il presente protocollo le linee generali delle  modalita' di trasmissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, salva la possibilita' di recepire peculiari esigenze da  definirsi  con  specifico  protocollo,  sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
 Sentito  il  Garante  per la protezione dei dati personali che ha espresso parere favorevole nella riunione del 20 luglio 2005;
 Acquisita  l'intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 gennaio 2006;
 Sanciscono:
 Art. 1.
 Modalita' di trasmissione
 1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze trasmette, con modalita' telematica, al Ministero della salute, Agenzia italiana del farmaco  (AIFA)  e alle regioni, i dati delle ricette mediche recanti le  prescrizioni  di  farmaci  e  di  prestazioni specialistiche, con esclusione del codice fiscale dell'assistito.
 2.  I  dati  delle  ricette, di cui al comma 1, vengono trasmessi entro  venti  giorni solari dalla data di ricezione dell'ultimo invio relativo  al mese precedente; i dati trasmessi sono quelli risultanti dai  trattamenti  automatici effettuati dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  la  verifica  e  il  riscontro dei dati stessi, nonche'  per  la  liquidazione  provvisoria dei rimborsi dovuti dalle strutture di erogazione di servizi sanitari.
 3.  Le  modalita'  di  trasmissione  telematica  e  le specifiche tecniche di fornitura dei dati sono definite nel disciplinare tecnico allegato   1,   che   costituisce   parte   integrante  del  presente provvedimento.
 Roma, 9 marzo 2006
 p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
 Il ragioniere generale dello Stato
 Canzio
 p. Il Ministero della salute
 Il capo del Dipartimento della qualita'
 Mastrocola
 |  |  |  | Allegato 1 DISCIPLINARE TECNICO
 Comma 10, art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 29 a pag. 42   <----
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