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| Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 7 marzo 2006 |  | Rinnovo    dell'autorizzazione   al   laboratorio   Consulchimica   - Laboratorio  enochimico  di Vorbeni Enzo, al rilascio dei certificati di   analisi   nel  settore  vitivinicolo,  per  l'intero  territorio nazionale,  aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/90  della  Commissione  del 17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
 Visto  il  decreto  ministeriale  5 giugno  2003,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 162  del  15 luglio 2003, con il quale il laboratorio Consulchimica - Laboratorio  enochimico di Vorbeni Enzo, ubicato in San Benedetto del Tronto  (Ascoli  Piceno), via Campania n. 35, e' stato autorizzato al rilascio  per  l'intero  territorio  nazionale,  dei  certificati  di analisi  nel  settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
 Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 febbraio 2006;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante attuazione   della   direttiva   n.   93/99/CEE   concernente  misure supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti alimentari,  e  in  particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
 Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in particolare  ha  dimostrato  di  avere ottenuto in data 18 marzo 2003 l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI CEI EN 45003  ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
 Si rinnova l'autorizzazione al  laboratorio  Consulchimica  -  Laboratorio  enochimico di Vorbeni Enzo,  ubicato  in  San  Benedetto  del  Tronto  (Ascoli Piceno), via Campania  n.  35,  al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo,   aventi  valore  ufficiale,  per  l'intero  territorio nazionale  anche  ai  fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 L'autorizzazione  ha  validita'  fino  al  31 marzo  2007  data  di scadenza dell'accreditamento a condizione che il laboratorio mantenga la validita' per tutto il detto periodo.
 La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
 L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
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 Denominazione della prova     |           Norma/metodo =====================================================================
 |  Regolamento CEE n. 2676/1990, Acidita' fissa....                |allegato 15 ---------------------------------------------------------------------
 |  Regolamento CEE n. 2676/1990, Acidita' totale....               |allegato 13, par 5.3 ---------------------------------------------------------------------
 |  Regolamento CEE n. 2676/1990, Acidita' volatile....             |allegato 14 ---------------------------------------------------------------------
 |  Regolamento CEE n. 2676/1990, Anidride solforosa....            |allegato 25, par 2.3 ---------------------------------------------------------------------
 |  Regolamento CEE n. 2676/1990, Estratto secco totale....         |allegato 4 --------------------------------------------------------------------- Massa volumica e densita' relativa|  Regolamento CEE n. 2676/1990, a 20° C....                       |allegato 1, par 5.2 ---------------------------------------------------------------------
 |  Regolamento CEE n. 2676/1990, pH....                            |allegato 24 ---------------------------------------------------------------------
 |  Regolamento CEE n. 2676/1990,
 |allegato 3, par 5.2, Regolamento
 |CE n. 128/2004, allegato p.to Titolo alcolometrico              |4-bis, Regolamento CE n. 355/2005, volumico....                      |allegato p.to 4-B ---------------------------------------------------------------------
 |  Regolamento CEE n. 2676/1990 Zuccheri riduttori....            |allegato 5 par 3.2
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