Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2006 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2006, n. 106 |
Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emazione di un testo unico; Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 4, della medesima legge n. 150 del 2005 che prevedono la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica, espressi in data 29 novembre 2005, in data 7 dicembre 2005 ed in data 15 novembre 2005 a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005; Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente alla soppressione del comma 2 dell'articolo 2, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di deliberazione preliminare, nonche' alla condizione formulata dalla stessa Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1; Ritenuto di non recepire le condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 1, comma 3, atteso che il potere di designazione del vicario, da parte del procuratore della Repubblica, ricomprende in se' anche il potere di revoca della designazione medesima e relativamente all'articolo 1, comma 4, atteso che la stessa previsione, contenuta nella legge di delegazione, della possibilita', per il procuratore della Repubblica, di "delegare" uno o piu' procuratori aggiunti o uno o piu' magistrati addetti all'ufficio perche' lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o piu' procedimenti o nella gestione dell'attivita' di un settore di affari, non puo' avere riguardo, dato il significato giuridico del concetto di delega, che al trasferimento dell'esercizio di parte del potere rientrante nella competenza dal procuratore della Repubblica, soggetto delegante, ai soggetti delegati sopra indicati, mentre, d'altra parte, appare difficilmente ipotizzabile, specie nel contesto degli uffici di grandi dimensioni, che il procuratore della Repubblica possa in prima persona gestire l'intero ufficio cui e' preposto, sia pure "coadiuvato" dai soggetti di cui sopra; Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica; Preso atto del nulla osta espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e del parere favorevole espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Attribuzioni del procuratore della Repubblica
1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita sotto la propria responsabilita' nei modi e nei termini fissati dalla legge. 2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio. 3. Il procuratore della Repubblica puo' designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante. 4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu' magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. 5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega. 6. Il procuratore della Repubblica determina: a) i criteri di organizzazione dell'ufficio; b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio; c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica. 7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.". - L'art. 87 conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 4 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico): "Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a)-c) (omissis); d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;". "4. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilita' nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo; b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonche' uno o piu' procuratori aggiunti ovvero uno o piu' magistrati del proprio ufficio perche' lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o piu' procedimenti o nella gestione dell'attivita' di un settore di affari; c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si uniformera' nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterra' di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facolta' di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui e' stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini; d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l'art. 7-ter, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla liberta' personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale e' richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterra' di dovere indicare con apposita direttiva; f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attivita' dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra; g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonche' il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione; h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'art. 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.".
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| Art. 2 Titolarita' dell'azione penale
1. Il procuratore della Repubblica e' il titolare esclusivo dell'azione penale che esercita, sotto la sua responsa-bilita', nei casi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, personalmente ovvero delegando uno o piu' magistrati addetti all'ufficio. La delega puo' riguardare la trattazione di uno o piu' procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. 2. Con l'atto di delega per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica puo' stabilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi nell'esercizio della stessa. Se il delegato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con la delega, ovvero insorge tra il delegato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalita' di esercizio della delega, il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocarla; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il delegato puo' presentare osservazioni scritte; subito dopo la scadenza del termine il procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al procuratore generale presso la Corte di cassazione; il provvedimento di revoca della delega e le eventuali osservazioni del delegato sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 70-bis del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12: "Art. 70-bis (Direzione distrettuale antimafia). - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura. 2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato e' preposto all'attivita' della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestivita' della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria. 3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione. 4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.".
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| Art. 3. Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari 1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4. 2. L'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e' necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali. 3. Il procuratore della Repubblica puo' disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede. 4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 390 e 321 del codice di procedura penale: «Art. 390 (Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo). - 1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito. 2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore. 3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1. 3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla liberta' personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.». «Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1. Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca. 2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui e' consentita la confisca. 3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria. 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione dei verbale, se il sequestro e' stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.».
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| Art. 4. Impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche 1. Per assicurare l'efficienza dell'attivita' dell'ufficio, il procuratore della Repubblica puo' determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio puo' disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150. 2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica puo' definire criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a) e 2, comma l, lettera s), della citata legge 25 luglio 2005, n. 150: «Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;». «Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche' disposizioni ulteriori). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a)-r) (omissis); s) prevedere che: 1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche' la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attivita' giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico; 2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti; 3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attivita' e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'art. 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorita', il programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalita' dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalita' di esercizio, poteri di intervento in conformita' a quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' poteri decisionali circa le rispettive competenze;».
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| Art. 5. Rapporti con gli organi di informazione 1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione. 2. Ogni informazione inerente alle attivita' della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento. 3. E' fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attivita' giudiziaria dell'ufficio. 4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3. |
| Art. 6. Attivita' di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello 1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonche' il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale. |
| Art. 7. Abrogazioni e modificazioni 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto: a) gli articoli 7-ter, comma 3 e 72, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; b) l'articolo 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. All'articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive modificazioni, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica», sono aggiunte le seguenti parole: «ove non sia stato nominato un vicario».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150: «3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.». - Si riporta il testo dell'art. 7-ter e l'art. 72 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificati dal presente decreto legislativo, con decorrenza indicata nell'art. 8 del decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 7-ter (Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti). - 1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici e' effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato. 2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresi' i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito. 3. (Abrogato). «Art. 72 (Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario). - Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario: a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonche', limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi; c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio; d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio; e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a). Nella materia penale, e' seguito altresi' il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'art. 550 del codice di procedura penale.». - L'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) soppresso dal presente decreto legislativo con decorrenza indicata dall'art. 8 del decreto legislativo qui pubblicato, recava: «Designazione del pubblico ministero». - Si riporta il testo dell'art. 109 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 109 (Supplenza di magistrati del pubblico ministero). - In caso di mancanza o di impedimento : del procuratore generale della Repubblica, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano; del procuratore della Repubblica, ove non sia stato nominato un vicario regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano; di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.».
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| Art. 8. Decorrenza di efficacia 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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