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| Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2006, n. 106 |  | Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero,  a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza della  giustizia  amministrativa,  nonche' per l'emazione di un testo unico;
 Visti,  in  particolare,  gli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma  4,  della  medesima  legge  n.  150  del 2005 che prevedono la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,  espressi  in  data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre 2005  e  del  Senato  della  Repubblica, espressi in data 29 novembre 2005,  in  data  7  dicembre 2005 ed in data 15 novembre 2005 a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
 Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia  della  Camera dei deputati relativamente alla soppressione del  comma  2  dell'articolo 2, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri   in   sede   di  deliberazione  preliminare,  nonche'  alla condizione  formulata dalla stessa Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1;
 Ritenuto  di non recepire le condizioni formulate dalla Commissione giustizia  della  Camera  dei  deputati relativamente all'articolo 1, comma  3,  atteso che il potere di designazione del vicario, da parte del  procuratore della Repubblica, ricomprende in se' anche il potere di revoca della designazione medesima e relativamente all'articolo 1, comma  4,  atteso  che la stessa previsione, contenuta nella legge di delegazione, della possibilita', per il procuratore della Repubblica, di "delegare" uno o piu' procuratori aggiunti o uno o piu' magistrati addetti  all'ufficio  perche'  lo  coadiuvino  nella  gestione per il compimento  di  singoli  atti,  per  la  trattazione  di  uno  o piu' procedimenti o nella gestione dell'attivita' di un settore di affari, non  puo'  avere riguardo, dato il significato giuridico del concetto di  delega,  che  al trasferimento dell'esercizio di parte del potere rientrante   nella   competenza  dal  procuratore  della  Repubblica, soggetto  delegante,  ai  soggetti  delegati  sopra indicati, mentre, d'altra parte, appare difficilmente ipotizzabile, specie nel contesto degli   uffici   di  grandi  dimensioni,  che  il  procuratore  della Repubblica  possa  in  prima  persona gestire l'intero ufficio cui e' preposto, sia pure "coadiuvato" dai soggetti di cui sopra;
 Esaminate   le  osservazioni  formulate  dalla  Commissione  affari costituzionali   e  dalla  Commissione  giustizia  del  Senato  della Repubblica;
 Preso  atto  del  nulla  osta  espresso dalla Commissione bilancio, tesoro  e  programmazione  della  Camera  dei  deputati  e del parere favorevole   espresso  dalla  Commissione  programmazione  economica, bilancio del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1
 Attribuzioni del procuratore della Repubblica
 
 1.  Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico  ministero,  e'  titolare  esclusivo dell'azione penale e la esercita  sotto  la  propria  responsabilita'  nei modi e nei termini fissati dalla legge.
 2.  Il  procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed  uniforme  esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
 3.   Il   procuratore   della  Repubblica  puo'  designare,  tra  i procuratori  aggiunti,  il  vicario,  il  quale  esercita le medesime funzioni  del  procuratore  della  Repubblica  per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.
 4.  Il  procuratore  della  Repubblica  puo' delegare ad uno o piu' procuratori  aggiunti  ovvero  anche ad uno o piu' magistrati addetti all'ufficio  la  cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo  ad  aree  omogenee  di  procedimenti  ovvero  ad  ambiti di attivita' dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.
 5.  Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega  di  cui  al  comma  4,  il  procuratore della Repubblica puo' stabilire,  in  via  generale  ovvero  con singoli atti, i criteri ai quali  i  procuratori  aggiunti  ed  i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.
 6. Il procuratore della Repubblica determina: a) i criteri di organizzazione dell'ufficio; b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti
 e  ai  magistrati  del  suo  ufficio,  individuando  eventualmente
 settori  di  affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui
 coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato
 dell'ufficio; c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del
 procedimento siano di natura automatica.
 7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica  i  criteri  di  cui  al  comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.".
 - L'art.  87  conferisce al Presidente della Repubblica
 il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed emanare i decreti
 aventi valore di legge e i regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1,  comma  1,
 lettera d), e 2, comma 4 della legge 25 luglio 2005, n. 150
 (Delega   al   Governo   per  la  riforma  dell'ordinamento
 giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
 per  il decentramento del Ministero della giustizia, per la
 modifica  della  disciplina  concernente  il  Consiglio  di
 presidenza,  della  Corte  dei  conti  e  il  Consiglio  di
 presidenza  della  giustizia  amministrativa,  nonche'  per
 l'emanazione di un testo unico):
 "Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
 delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
 in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
 principi  e  dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
 1,  2,  3,  4,  5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
 diretti a:
 a)-c) (omissis);
 d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;".
 "4.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'art. 1,
 comma  1,  lettera d),  il  Governo  si attiene ai seguenti
 principi e criteri direttivi:
 a) prevedere  che  il  procuratore  della Repubblica,
 quale  preposto  all'ufficio del pubblico ministero, sia il
 titolare  esclusivo  dell'azione  penale  e che la eserciti
 sotto  la  sua  responsabilita'  nei  modi  e  nei  termini
 stabiliti  dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme
 esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
 b) prevedere  che  il  procuratore  della  Repubblica
 possa  delegare  un  procuratore aggiunto alla funzione del
 vicario, nonche' uno o piu' procuratori aggiunti ovvero uno
 o piu' magistrati del proprio ufficio perche' lo coadiuvino
 nella  gestione  per  il compimento di singoli atti, per la
 trattazione  di  uno  o  piu' procedimenti o nella gestione
 dell'attivita' di un settore di affari;
 c) prevedere  che  il  procuratore  della  Repubblica
 determini  i  criteri  per  l'organizzazione dell'ufficio e
 quelli  ai  quali  si  uniformera'  nell'assegnazione della
 trattazione  dei  procedimenti ai procuratori aggiunti o ai
 magistrati   del  proprio  ufficio,  precisando  per  quali
 tipologie  di  reato  riterra'  di  adottare  meccanismi di
 natura  automatica;  di  tali  criteri il procuratore della
 Repubblica  deve  dare comunicazione al Consiglio superiore
 della  magistratura;  prevedere  che  il  procuratore della
 Repubblica  possa  determinare  i criteri cui i procuratori
 aggiunti  o i magistrati delegati ai sensi della lettera b)
 devono   attenersi   nell'adempimento   della  delega,  con
 facolta'  di revoca in caso di divergenza o di inosservanza
 dei  criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica
 trasmetta  al  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di
 cassazione  il  provvedimento  di  revoca della delega alla
 trattazione  di un procedimento e le eventuali osservazioni
 formulate  dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui e'
 stata  revocata la delega; che il provvedimento di revoca e
 le  osservazioni  vengano  acquisiti nei relativi fascicoli
 personali;  prevedere  che  il procuratore della Repubblica
 possa  determinare  i  criteri  generali  cui  i magistrati
 addetti  all'ufficio  devono  attenersi  nell'impiego della
 polizia    giudiziaria,    nell'utilizzo    delle   risorse
 finanziarie    e    tecnologiche   dell'ufficio   e   nella
 impostazione delle indagini;
 d) prevedere  che  alla data di acquisto di efficacia
 del  primo  dei  decreti legislativi emanati nell'esercizio
 della  delega  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sia
 abrogato    l'art.   7-ter,   comma   3,   dell'ordinamento
 giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
 introdotto  dall'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio
 1998, n. 51;
 e) prevedere  che gli atti di ufficio, che incidano o
 richiedano  di  incidere  su diritti reali o sulla liberta'
 personale,  siano  assunti  previo  assenso del procuratore
 della  Repubblica  ovvero  del  procuratore  aggiunto o del
 magistrato  eventualmente  delegato  ai sensi della lettera
 b);  prevedere  tuttavia che le disposizioni della presente
 lettera  non  si  applichino nelle ipotesi in cui la misura
 cautelare  personale  o  reale  e'  richiesta  in  sede  di
 convalida  del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero,
 limitatamente  alle  misure  cautelari reali, nelle ipotesi
 che  il procuratore della Repubblica, in ragione del valore
 del  bene  o  della rilevanza del fatto per cui si procede,
 riterra' di dovere indicare con apposita direttiva;
 f) prevedere  che  il  procuratore  della  Repubblica
 tenga  personalmente,  o  tramite  magistrato appositamente
 delegato,  i  rapporti con gli organi di informazione e che
 tutte  le informazioni sulle attivita' dell'ufficio vengano
 attribuite  impersonalmente  allo  stesso; prevedere che il
 procuratore  della  Repubblica segnali obbligatoriamente al
 consiglio  giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma
 3,  lettera  r),  numero 3), i comportamenti dei magistrati
 del   proprio   ufficio  che  siano  in  contrasto  con  la
 disposizione di cui sopra;
 g) prevedere  che  il  procuratore generale presso la
 corte  di  appello,  al  fine  di verificare il corretto ed
 uniforme  esercizio dell'azione penale, nonche' il rispetto
 dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui alla lettera a),
 acquisisca  dalle  procure  del  distretto  dati e notizie,
 relazionando  annualmente,  oltre  che  quando  lo  ritenga
 necessario,  al  Procuratore  generale  presso  la Corte di
 cassazione;
 h) prevedere,     relativamente    ai    procedimenti
 riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del
 codice  di  procedura  penale,  che  sia fatto salvo quanto
 previsto  dall'art. 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di
 cui  al  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
 modificazioni.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2 Titolarita' dell'azione penale
 
 1.  Il  procuratore  della  Repubblica  e'  il  titolare  esclusivo dell'azione  penale  che esercita, sotto la sua responsa-bilita', nei casi,  nei  modi  e  nei termini stabiliti dalla legge, personalmente ovvero delegando uno o piu' magistrati addetti all'ufficio. La delega puo'  riguardare  la trattazione di uno o piu' procedimenti ovvero il compimento  di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di  cui all'articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
 2.  Con  l'atto di delega per la trattazione di un procedimento, il procuratore  della  Repubblica  puo'  stabilire i criteri ai quali il delegato  deve  attenersi nell'esercizio della stessa. Se il delegato non  si  attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con la  delega,  ovvero  insorge  tra il delegato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalita' di esercizio della delega, il  procuratore  della  Repubblica  puo', con provvedimento motivato, revocarla;  entro  dieci  giorni dalla comunicazione della revoca, il delegato   puo'  presentare  osservazioni  scritte;  subito  dopo  la scadenza  del  termine  il  procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento  di  revoca  e le eventuali osservazioni al procuratore generale  presso  la  Corte di cassazione; il provvedimento di revoca della  delega  e le eventuali osservazioni del delegato sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si riporta il testo dell'art. 70-bis del citato regio
 decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
 "Art.  70-bis  (Direzione distrettuale antimafia). - 1.
 Per  la  trattazione  dei  procedimenti  relativi  ai reati
 indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
 penale  il procuratore della Repubblica presso il tribunale
 del  capoluogo  del  distretto costituisce, nell'ambito del
 suo   ufficio,   una   direzione   distrettuale   antimafia
 designando  i  magistrati  che  devono  farne  parte per la
 durata  non  inferiore  a due anni. Per la designazione, il
 procuratore   distrettuale  tiene  conto  delle  specifiche
 attitudini   e   delle   esperienze   professionali.  Della
 direzione  distrettuale  non  possono  fare  parte  uditori
 giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione
 sono  comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della
 magistratura.
 2.  Il  procuratore  distrettuale  o un suo delegato e'
 preposto   all'attivita'   della   direzione   e  cura,  in
 particolare,   che   i   magistrati   addetti   ottemperino
 all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestivita'
 della  reciproca informazione sull'andamento delle indagini
 ed  eseguano  le  direttive  impartite per il coordinamento
 delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
 3.  Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale
 designa   per   l'esercizio   delle  funzioni  di  pubblico
 ministero,  nei  procedimenti  riguardanti i reati indicati
 nell'art.  51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
 i magistrati addetti alla direzione.
 4.  Salvo  che nell'ipotesi di prima costituzione della
 direzione   distrettuale   antimafia  la  designazione  dei
 magistrati   avviene   sentito   il  procuratore  nazionale
 antimafia.  Delle  eventuali  variazioni nella composizione
 della   direzione,   il  procuratore  distrettuale  informa
 preventivamente il procuratore nazionale antimafia.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Prerogative del procuratore della Repubblica
 in materia di misure cautelari
 1.  Il  fermo  di  indiziato  di delitto disposto da un procuratore aggiunto  o  da  un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto  dal  procuratore  della  Repubblica  ovvero dal procuratore aggiunto   o   dal   magistrato   appositamente   delegati  ai  sensi dell'articolo 1, comma 4.
 2.  L'assenso  scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo  1,  comma 4,  e'  necessario anche per la richiesta di misure  cautelari  personali  e  per la richiesta di misure cautelari reali.
 3.  Il  procuratore  della  Repubblica  puo' disporre, con apposita direttiva  di  carattere  generale,  che  l'assenso  scritto  non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al  valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.
 4.  Le  disposizioni  del  comma  2  non  si  applicano nel caso di richiesta   di   misure   cautelari   personali  o  reali  formulate, rispettivamente,   in   occasione   della   richiesta   di  convalida dell'arresto   in  flagranza  o  del  fermo  di  indiziato  ai  sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del  sequestro  preventivo  in  caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 390 e 321 del
 codice di procedura penale:
 «Art.  390  (Richiesta  di convalida dell'arresto o del
 fermo). - 1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo
 il  pubblico  ministero,  qualora  non  debba  ordinare  la
 immediata   liberazione   dell'arrestato   o  del  fermato,
 richiede   la   convalida   al   giudice  per  le  indagini
 preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto
 o il fermo e' stato eseguito.
 2.  Il  giudice  fissa  l'udienza  di convalida al piu'
 presto  e  comunque  entro  le  quarantotto  ore successive
 dandone  avviso,  senza ritardo, al pubblico ministero e al
 difensore.
 3.  L'arresto  o  il  fermo  diviene  inefficace  se il
 pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.
 3-bis.   Se  non  ritiene  di  comparire,  il  pubblico
 ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida,
 le  richieste  in  ordine  alla  liberta' personale con gli
 elementi su cui le stesse si fondano.».
 «Art.  321  (Oggetto  del  sequestro  preventivo). - 1.
 Quando  vi  e' pericolo che la libera disponibilita' di una
 cosa  pertinente  al  reato  possa aggravare o protrarre le
 conseguenze  di  esso  ovvero  agevolare  la commissione di
 altri  reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
 competente   a   pronunciarsi  nel  merito  ne  dispone  il
 sequestro   con   decreto  motivato.  Prima  dell'esercizio
 dell'azione  penale  provvede  il  giudice  per le indagini
 preliminari.
 2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
 cose di cui e' consentita la confisca.
 2-bis.  Nel  corso  del  procedimento penale relativo a
 delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
 del  codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
 di cui e' consentita la confisca.
 3.  Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta
 del  pubblico ministero o dell'interessato quando risultano
 mancanti,  anche  per  fatti sopravvenuti, le condizioni di
 applicabilita'  previste  dal  comma  1.  Nel  corso  delle
 indagini  preliminari  provvede  il  pubblico ministero con
 decreto  motivato,  che  e'  notificato  a coloro che hanno
 diritto  di  proporre  impugnazione.  Se vi e' richiesta di
 revoca  dell'interessato,  il  pubblico  ministero,  quando
 ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
 al  giudice,  cui presenta richieste specifiche nonche' gli
 elementi  sui  quali fonda le sue valutazioni. La richiesta
 e'  trasmessa  non  oltre il giorno successivo a quello del
 deposito nella segreteria.
 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
 e'  possibile,  per  la situazione di urgenza, attendere il
 provvedimento  del  giudice,  il  sequestro e' disposto con
 decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
 prima  dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
 procedono  ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
 quarantotto  ore  successive,  trasmettono  il  verbale  al
 pubblico  ministero  del luogo in cui il sequestro e' stato
 eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
 sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
 del  decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
 sequestro,  se  disposto dallo stesso pubblico ministero, o
 dalla  ricezione  dei  verbale,  se  il  sequestro e' stato
 eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
 3-ter.   Il  sequestro  perde  efficacia  se  non  sono
 osservati  i  termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
 giudice  non  emette  l'ordinanza  di convalida entro dieci
 giorni    dalla    ricezione    della    richiesta.   Copia
 dell'ordinanza  e'  immediatamente  notificata alla persona
 alla quale le cose sono state sequestrate.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Impiego della polizia giudiziaria
 delle risorse finanziarie e tecnologiche
 1.  Per  assicurare  l'efficienza  dell'attivita'  dell'ufficio, il procuratore  della  Repubblica puo' determinare i criteri generali ai quali  i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della   polizia  giudiziaria,  nell'uso  delle  risorse  tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio  puo'  disporre,  nel rispetto delle disposizioni contenute nel  decreto  legislativo  emanato  in attuazione della delega di cui agli  articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
 2.  Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica puo' definire   criteri  generali  da  seguire  per  l'impostazione  delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Si  riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a)
 e  2,  comma  l,  lettera  s), della citata legge 25 luglio
 2005, n. 150:
 «Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
 delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
 in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
 principi  e  dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
 1,  2,  3,  4,  5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
 diretti a:
 a) modificare   la   disciplina   per   l'accesso  in
 magistratura,  nonche'  la  disciplina  della  progressione
 economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
 competenze   dei   dirigenti  amministrativi  degli  uffici
 giudiziari;».
 «Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
 disposizioni  ulteriori).  - 1. Nell'esercizio della delega
 di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera a), il Governo si
 attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)-r) (omissis);
 s) prevedere che:
 1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio
 giudiziario la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio
 nel  suo  complesso,  nei rapporti con enti istituzionali e
 con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche'
 la  competenza  ad  adottare  i provvedimenti necessari per
 l'organizzazione  dell'attivita'  giudiziaria  e, comunque,
 concernenti la gestione del personale di magistratura ed il
 suo stato giuridico;
 2)  siano  indicati i criteri per l'assegnazione al
 dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle
 risorse    finanziarie   e   strumentali   necessarie   per
 l'espletamento   del   suo   mandato,   riconoscendogli  la
 competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione
 verso  l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di
 spesa, definendone i limiti;
 3)  sia  assegnata  al  dirigente  dell'ufficio  di
 cancelleria  o  di  segreteria la gestione delle risorse di
 personale  amministrativo in coerenza con gli indirizzi del
 magistrato  capo  dell'ufficio  e  con il programma annuale
 delle attivita' e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri
 di  cui  all'art.  55,  comma 4, terzo periodo, del decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 4)   entro   trenta  giorni  dall'emanazione  della
 direttiva  del  Ministro della giustizia di cui all'art. 14
 del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque
 non  oltre  il  15 febbraio  di ciascun anno, il magistrato
 capo  dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio
 di  cancelleria  o  segreteria predispongano, tenendo conto
 delle  risorse  disponibili  ed  indicando le priorita', il
 programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno;
 il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente
 dell'ufficio  di cancelleria o segreteria possano apportare
 eventuali  modifiche  al  programma  nel  corso  dell'anno;
 nell'ipotesi  di  mancata  predisposizione o esecuzione del
 programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute
 indispensabili    per    la    funzionalita'   dell'ufficio
 giudiziario,  siano attribuiti al Ministro della giustizia,
 specificandone  condizioni e modalita' di esercizio, poteri
 di intervento in conformita' a quanto previsto dall'art. 14
 del  decreto  legislativo  n.  165 del 2001, nonche' poteri
 decisionali circa le rispettive competenze;».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Rapporti con gli organi di informazione
 1.  Il  procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione.
 2.  Ogni  informazione  inerente alle attivita' della procura della Repubblica  deve  essere  fornita  attribuendola  in modo impersonale all'ufficio  ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.
 3. E' fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare   dichiarazioni   o   fornire   notizie   agli  organi  di informazione circa l'attivita' giudiziaria dell'ufficio.
 4.  Il  procuratore  della  Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio  giudiziario,  per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione  dell'azione  disciplinare, le condotte dei magistrati del  suo  ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.
 |  |  |  | Art. 6. Attivita' di vigilanza del procuratore generale
 presso la corte di appello
 1.  Il  procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto  delle  norme  sul  giusto  processo,  nonche'  il  puntuale esercizio  da  parte  dei  procuratori della Repubblica dei poteri di direzione,  controllo  e  organizzazione  degli  uffici ai quali sono preposti,  acquisisce  dati  e notizie dalle procure della Repubblica del  distretto  ed  invia  al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.
 |  |  |  | Art. 7. Abrogazioni e modificazioni
 1.  Oltre  a  quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della  delega  di  cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005,  n.  150,  sono  abrogati,  dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
 a) gli  articoli 7-ter,  comma  3  e 72, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
 b) l'articolo  3  delle  norme  di attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
 2.  All'articolo  109  del  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «del  procuratore della Repubblica»,  sono  aggiunte  le  seguenti parole: «ove non sia stato nominato un vicario».
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 1 della
 citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
 «3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
 1,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme
 necessarie  al coordinamento delle disposizioni dei decreti
 legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui al
 medesimo  comma  con  le  altre  leggi  dello  Stato e, con
 l'osservanza  dei  principi  e dei criteri direttivi di cui
 all'art.  2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
 prevedendo  inoltre  l'abrogazione  delle  disposizioni con
 essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
 previsti  dal presente comma divengono efficaci a decorrere
 dalla data indicata nel comma 2.».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 7-ter e l'art. 72 del
 citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificati
 dal  presente  decreto legislativo, con decorrenza indicata
 nell'art. 8 del decreto legislativo qui pubblicato:
 «Art.  7-ter (Criteri per l'assegnazione degli affari e
 la  sostituzione dei giudici impediti). - 1. L'assegnazione
 degli  affari  alle singole sezioni ed ai singoli collegi e
 giudici   e'  effettuata,  rispettivamente,  dal  dirigente
 dell'ufficio   e   dal   presidente  della  sezione  o  dal
 magistrato  che  la  dirige,  secondo  criteri  obiettivi e
 predeterminati,  indicati  in  via  generale  dal Consiglio
 superiore  della  magistratura ed approvati contestualmente
 alle  tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel
 determinare  i  criteri  per  l'assegnazione  degli  affari
 penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio
 superiore  della magistratura stabilisce la concentrazione,
 ove   possibile,   in   capo   allo   stesso   giudice  dei
 provvedimenti   relativi  al  medesimo  procedimento  e  la
 designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle
 funzioni  di  giudice  dell'udienza preliminare. Qualora il
 dirigente   dell'ufficio  o  il  presidente  della  sezione
 revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un
 collegio  o ad un giudice, copia del relativo provvedimento
 motivato  viene comunicata al presidente della sezione e al
 magistrato interessato.
 2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce
 altresi'   i   criteri  per  la  sostituzione  del  giudice
 astenuto, ricusato o impedito.
 3. (Abrogato).
 «Art.  72  (Delegati  del  procuratore della Repubblica
 presso  il  tribunale  ordinario).  -  Nei procedimenti sui
 quali  il tribunale giudica in composizione monocratica, le
 funzioni  del pubblico ministero possono essere svolte, per
 delega  nominativa  del procuratore della Repubblica presso
 il tribunale ordinario:
 a) nell'udienza     dibattimentale,     da    uditori
 giudiziari,    da    vice   procuratori   onorari   addetti
 all'ufficio,  da personale in quiescenza da non piu' di due
 anni  che  nei  cinque  anni  precedenti  abbia  svolto  le
 funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati
 in  giurisprudenza  che  frequentano  il secondo anno della
 scuola  biennale  di  specializzazione  per  le professioni
 legali   di   cui   all'art.  16  del  decreto  legislativo
 17 novembre 1997, n. 398
 b) nell'udienza   di  convalida  dell'arresto  o  del
 fermo,  da  uditori  giudiziari  che  abbiano  compiuto  un
 periodo   di   tirocinio   di  almeno  sei  mesi,  nonche',
 limitatamente  alla  convalida  dell'arresto  nel  giudizio
 direttissimo,   da   vice   procuratori   onorari   addetti
 all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;
 c) per  la  richiesta di emissione del decreto penale
 di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del
 codice  di  procedura  penale,  da vice procuratori onorari
 addetti all'ufficio;
 d) nei  procedimenti  in  camera  di consiglio di cui
 all'art.  127  del codice di procedura penale, salvo quanto
 previsto  dalla  lettera b), nei procedimenti di esecuzione
 ai  fini  dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del
 medesimo  codice,  e  nei  procedimenti  di  opposizione al
 decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso
 ai   periti,  consulenti  tecnici  e  traduttori  ai  sensi
 dell'art.  11  della  legge  8 luglio 1980, n. 319, da vice
 procuratori onorari addetti all'ufficio;
 e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da
 vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati
 in giurisprudenza di cui alla lettera a).
 Nella  materia  penale, e' seguito altresi' il criterio
 di  non  delegare  le  funzioni  del  pubblico ministero in
 relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli
 per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo
 quanto  previsto  dall'art.  550  del  codice  di procedura
 penale.».
 - L'art.  3  del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
 271  (Norme  di  attuazione, di coordinamento e transitorie
 del  codice  di  procedura  penale)  soppresso dal presente
 decreto legislativo con decorrenza indicata dall'art. 8 del
 decreto  legislativo  qui pubblicato, recava: «Designazione
 del pubblico ministero».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 109 del citato regio
 decreto  30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.   109   (Supplenza  di  magistrati  del  pubblico
 ministero). - In caso di mancanza o di impedimento :
 del  procuratore  generale  della  Repubblica,  regge
 l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;
 del  procuratore  della Repubblica, ove non sia stato
 nominato un vicario regge l'ufficio il procuratore aggiunto
 o il sostituto anziano;
 di  tutti  o  alcuni  dei magistrati degli uffici del
 pubblico  ministero  del distretto, il procuratore generale
 presso  la  corte  di appello puo' disporre che le relative
 funzioni   siano   esercitate   temporaneamente   da  altri
 magistrati  di  altri  uffici  del  pubblico  ministero del
 distretto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Decorrenza di efficacia
 1.  Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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