Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2006, n. 106
Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emazione di un testo unico;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 4, della medesima legge n. 150 del 2005 che prevedono la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica, espressi in data 29 novembre 2005, in data 7 dicembre 2005 ed in data 15 novembre 2005 a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente alla soppressione del comma 2 dell'articolo 2, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di deliberazione preliminare, nonche' alla condizione formulata dalla stessa Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1;
Ritenuto di non recepire le condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 1, comma 3, atteso che il potere di designazione del vicario, da parte del procuratore della Repubblica, ricomprende in se' anche il potere di revoca della designazione medesima e relativamente all'articolo 1, comma 4, atteso che la stessa previsione, contenuta nella legge di delegazione, della possibilita', per il procuratore della Repubblica, di "delegare" uno o piu' procuratori aggiunti o uno o piu' magistrati addetti all'ufficio perche' lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o piu' procedimenti o nella gestione dell'attivita' di un settore di affari, non puo' avere riguardo, dato il significato giuridico del concetto di delega, che al trasferimento dell'esercizio di parte del potere rientrante nella competenza dal procuratore della Repubblica, soggetto delegante, ai soggetti delegati sopra indicati, mentre, d'altra parte, appare difficilmente ipotizzabile, specie nel contesto degli uffici di grandi dimensioni, che il procuratore della Repubblica possa in prima persona gestire l'intero ufficio cui e' preposto, sia pure "coadiuvato" dai soggetti di cui sopra;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Preso atto del nulla osta espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e del parere favorevole espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Attribuzioni del procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita sotto la propria responsabilita' nei modi e nei termini fissati dalla legge.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica puo' designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.
4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu' magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.
5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.
6. Il procuratore della Repubblica determina: a) i criteri di organizzazione dell'ufficio; b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti
e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente
settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui
coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato
dell'ufficio; c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del
procedimento siano di natura automatica.
7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.".
- L'art. 87 conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1,
lettera d), e 2, comma 4 della legge 25 luglio 2005, n. 150
(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
per il decentramento del Ministero della giustizia, per la
modifica della disciplina concernente il Consiglio di
presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per
l'emanazione di un testo unico):
"Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a)-c) (omissis);
d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;".
"4. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1,
comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il procuratore della Repubblica,
quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il
titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti
sotto la sua responsabilita' nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme
esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
b) prevedere che il procuratore della Repubblica
possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del
vicario, nonche' uno o piu' procuratori aggiunti ovvero uno
o piu' magistrati del proprio ufficio perche' lo coadiuvino
nella gestione per il compimento di singoli atti, per la
trattazione di uno o piu' procedimenti o nella gestione
dell'attivita' di un settore di affari;
c) prevedere che il procuratore della Repubblica
determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e
quelli ai quali si uniformera' nell'assegnazione della
trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai
magistrati del proprio ufficio, precisando per quali
tipologie di reato riterra' di adottare meccanismi di
natura automatica; di tali criteri il procuratore della
Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura; prevedere che il procuratore della
Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori
aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b)
devono attenersi nell'adempimento della delega, con
facolta' di revoca in caso di divergenza o di inosservanza
dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica
trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione il provvedimento di revoca della delega alla
trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni
formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui e'
stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e
le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli
personali; prevedere che il procuratore della Repubblica
possa determinare i criteri generali cui i magistrati
addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della
polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse
finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella
impostazione delle indagini;
d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia
del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sia
abrogato l'art. 7-ter, comma 3, dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51;
e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o
richiedano di incidere su diritti reali o sulla liberta'
personale, siano assunti previo assenso del procuratore
della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del
magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera
b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente
lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura
cautelare personale o reale e' richiesta in sede di
convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero,
limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi
che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore
del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede,
riterra' di dovere indicare con apposita direttiva;
f) prevedere che il procuratore della Repubblica
tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente
delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che
tutte le informazioni sulle attivita' dell'ufficio vengano
attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il
procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al
consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma
3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati
del proprio ufficio che siano in contrasto con la
disposizione di cui sopra;
g) prevedere che il procuratore generale presso la
corte di appello, al fine di verificare il corretto ed
uniforme esercizio dell'azione penale, nonche' il rispetto
dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a),
acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie,
relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga
necessario, al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione;
h) prevedere, relativamente ai procedimenti
riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto
previsto dall'art. 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni.".



 
Art. 2
Titolarita' dell'azione penale

1. Il procuratore della Repubblica e' il titolare esclusivo dell'azione penale che esercita, sotto la sua responsa-bilita', nei casi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, personalmente ovvero delegando uno o piu' magistrati addetti all'ufficio. La delega puo' riguardare la trattazione di uno o piu' procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
2. Con l'atto di delega per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica puo' stabilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi nell'esercizio della stessa. Se il delegato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con la delega, ovvero insorge tra il delegato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalita' di esercizio della delega, il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocarla; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il delegato puo' presentare osservazioni scritte; subito dopo la scadenza del termine il procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al procuratore generale presso la Corte di cassazione; il provvedimento di revoca della delega e le eventuali osservazioni del delegato sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 70-bis del citato regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
"Art. 70-bis (Direzione distrettuale antimafia). - 1.
Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati
indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del
suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia
designando i magistrati che devono farne parte per la
durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il
procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche
attitudini e delle esperienze professionali. Della
direzione distrettuale non possono fare parte uditori
giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione
sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della
magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato e'
preposto all'attivita' della direzione e cura, in
particolare, che i magistrati addetti ottemperino
all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestivita'
della reciproca informazione sull'andamento delle indagini
ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento
delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale
designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico
ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati
nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
i magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della
direzione distrettuale antimafia la designazione dei
magistrati avviene sentito il procuratore nazionale
antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione
della direzione, il procuratore distrettuale informa
preventivamente il procuratore nazionale antimafia.".



 
Art. 3.
Prerogative del procuratore della Repubblica
in materia di misure cautelari
1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
2. L'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e' necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali.
3. Il procuratore della Repubblica puo' disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 390 e 321 del
codice di procedura penale:
«Art. 390 (Richiesta di convalida dell'arresto o del
fermo). - 1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo
il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la
immediata liberazione dell'arrestato o del fermato,
richiede la convalida al giudice per le indagini
preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto
o il fermo e' stato eseguito.
2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore successive
dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al
difensore.
3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il
pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.
3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico
ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida,
le richieste in ordine alla liberta' personale con gli
elementi su cui le stesse si fondano.».
«Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1.
Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
cose di cui e' consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
di cui e' consentita la confisca.
3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta
del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano
mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle
indagini preliminari provvede il pubblico ministero con
decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno
diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di
revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando
ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli
elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta
e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del
deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con
decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al
pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione dei verbale, se il sequestro e' stato
eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona
alla quale le cose sono state sequestrate.».



 
Art. 4.
Impiego della polizia giudiziaria
delle risorse finanziarie e tecnologiche
1. Per assicurare l'efficienza dell'attivita' dell'ufficio, il procuratore della Repubblica puo' determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio puo' disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica puo' definire criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a)
e 2, comma l, lettera s), della citata legge 25 luglio
2005, n. 150:
«Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in
magistratura, nonche' la disciplina della progressione
economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici
giudiziari;».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche'
disposizioni ulteriori). - 1. Nell'esercizio della delega
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)-r) (omissis);
s) prevedere che:
1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio
giudiziario la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio
nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e
con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche'
la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per
l'organizzazione dell'attivita' giudiziaria e, comunque,
concernenti la gestione del personale di magistratura ed il
suo stato giuridico;
2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al
dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle
risorse finanziarie e strumentali necessarie per
l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la
competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di
spesa, definendone i limiti;
3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di
cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di
personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del
magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale
delle attivita' e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri
di cui all'art. 55, comma 4, terzo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
4) entro trenta giorni dall'emanazione della
direttiva del Ministro della giustizia di cui all'art. 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque
non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato
capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio
di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto
delle risorse disponibili ed indicando le priorita', il
programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno;
il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente
dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare
eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno;
nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del
programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute
indispensabili per la funzionalita' dell'ufficio
giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia,
specificandone condizioni e modalita' di esercizio, poteri
di intervento in conformita' a quanto previsto dall'art. 14
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' poteri
decisionali circa le rispettive competenze;».



 
Art. 5.
Rapporti con gli organi di informazione
1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione.
2. Ogni informazione inerente alle attivita' della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.
3. E' fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attivita' giudiziaria dell'ufficio.
4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.
 
Art. 6.
Attivita' di vigilanza del procuratore generale
presso la corte di appello
1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonche' il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.
 
Art. 7.
Abrogazioni e modificazioni
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) gli articoli 7-ter, comma 3 e 72, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
b) l'articolo 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. All'articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive modificazioni, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica», sono aggiunte le seguenti parole: «ove non sia stato nominato un vicario».



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della
citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme
necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al
medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con
l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con
essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere
dalla data indicata nel comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 7-ter e l'art. 72 del
citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificati
dal presente decreto legislativo, con decorrenza indicata
nell'art. 8 del decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 7-ter (Criteri per l'assegnazione degli affari e
la sostituzione dei giudici impediti). - 1. L'assegnazione
degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e
giudici e' effettuata, rispettivamente, dal dirigente
dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal
magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e
predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio
superiore della magistratura ed approvati contestualmente
alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel
determinare i criteri per l'assegnazione degli affari
penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio
superiore della magistratura stabilisce la concentrazione,
ove possibile, in capo allo stesso giudice dei
provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la
designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle
funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il
dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione
revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un
collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento
motivato viene comunicata al presidente della sezione e al
magistrato interessato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce
altresi' i criteri per la sostituzione del giudice
astenuto, ricusato o impedito.
3. (Abrogato).
«Art. 72 (Delegati del procuratore della Repubblica
presso il tribunale ordinario). - Nei procedimenti sui
quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le
funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per
delega nominativa del procuratore della Repubblica presso
il tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori
giudiziari, da vice procuratori onorari addetti
all'ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due
anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati
in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della
scuola biennale di specializzazione per le professioni
legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del
fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un
periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonche',
limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio
direttissimo, da vice procuratori onorari addetti
all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale
di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del
codice di procedura penale, da vice procuratori onorari
addetti all'ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui
all'art. 127 del codice di procedura penale, salvo quanto
previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione
ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del
medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al
decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso
ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi
dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da
vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati
in giurisprudenza di cui alla lettera a).
Nella materia penale, e' seguito altresi' il criterio
di non delegare le funzioni del pubblico ministero in
relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli
per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo
quanto previsto dall'art. 550 del codice di procedura
penale.».
- L'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale) soppresso dal presente
decreto legislativo con decorrenza indicata dall'art. 8 del
decreto legislativo qui pubblicato, recava: «Designazione
del pubblico ministero».
- Si riporta il testo dell'art. 109 del citato regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 109 (Supplenza di magistrati del pubblico
ministero). - In caso di mancanza o di impedimento :
del procuratore generale della Repubblica, regge
l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;
del procuratore della Repubblica, ove non sia stato
nominato un vicario regge l'ufficio il procuratore aggiunto
o il sostituto anziano;
di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del
pubblico ministero del distretto, il procuratore generale
presso la corte di appello puo' disporre che le relative
funzioni siano esercitate temporaneamente da altri
magistrati di altri uffici del pubblico ministero del
distretto.».



 
Art. 8.
Decorrenza di efficacia
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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