| 
| Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2006, n. 107 |  | Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  il  quadriennio  giuridico 2004-2007  e  per  il  biennio  economico  2004-2005,  riguardante il personale  della  carriera  diplomatica,  relativamente  al  servizio prestato  in  Italia,  ai  sensi  dell'articolo 112  del  decreto del Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante riordino della  carriera  diplomatica,  a  norma  dell'articolo 1  della legge 28 luglio 1999, n. 266;
 Visto  l'articolo 112  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo   24 marzo  2000,  n.  85,  che  regola  il  procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del  personale  della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato  in  Italia,  ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti   sono   recepiti   in  un  decreto  del  Presidente  della Repubblica;
 Viste le disposizioni dell'articolo 112, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni, che individuano la delegazione di parte pubblica  e  la  delegazione  sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;
 Viste  in  particolare  le  disposizioni  di  cui all'articolo 112, quarto  comma,  del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e successive modificazioni, riguardanti le modalita' secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 19 maggio   2004,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  132 dell'8 giugno   2004,   recante   individuazione   della  delegazione sindacale  che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il quadriennio 2004-2007, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2004-2005, per gli aspetti economici, riguardante il personale  della  carriera  diplomatica,  relativamente  al  servizio prestato  in  Italia,  ai  sensi  dell'articolo 112  del  decreto del Presidente   della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  nel  testo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
 Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069,    e   successive   modificazioni,   adottato   in   attuazione dell'articolo 112,  settimo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
 Vista  l'ipotesi  di accordo relativa al quadriennio 2004-2007, per gli  aspetti  giuridici,  ed  al  biennio  2004-2005, per gli aspetti economici,  riguardante  il  personale  della  carriera  diplomatica, relativamente   al  servizio  prestato  in  Italia,  sottoscritta  il 20 dicembre  2005,  ai sensi dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18, e successive modificazioni,   dalla   delegazione   di   parte  pubblica  e  dalle organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL coordinamento esteri;
 Visto l'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto  l'articolo 13  del  decreto-legge  30 giugno  2005,  n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 112,  quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione  del  29 dicembre  2005, con la quale e' stata approvata, ai sensi  del citato articolo 112, comma quarto, lettera d), del decreto del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza   delle  osservazioni  di  cui  alla  lettera b)  del  citato articolo 112, la predetta ipotesi di accordo;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri;
 Decreta:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1.  Ai  sensi  dell'articolo 112  del  decreto del Presidente della Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del  decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica   al   personale   appartenente  alla  carriera  diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazione    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Il  testo  dell'art.  112  del decreto del Presidente
 della   Repubblica   5 gennaio  1967,  n.  18  (Ordinamento
 dell'Amministrazione  degli affari esteri), come sostituito
 dall'art.  14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
 e' il seguente:
 «Art.  112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
 alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego).  - I seguenti
 aspetti   del  rapporto  di  impiego  del  personale  della
 carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
 Italia,  sono  disciplinati  sulla  base di un procedimento
 negoziale  tra  una delegazione di parte pubblica, composta
 dal  Ministro  per la funzione pubblica, che la presiede, e
 dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
 e  della  programmazione economica, o dai Sottosegretari di
 Stato  rispettivamente  delegati,  ed una delegazione delle
 organizzazioni   sindacali  rappresentative  del  personale
 diplomatico,  con  cadenza  quadriennale  per  gli  aspetti
 giuridici  e biennale per quelli economici, i cui contenuti
 sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
 a) il  trattamento  economico, strutturato sulla base
 dei criteri indicati nei commi seguenti;
 b) l'orario di lavoro;
 c) il congedo ordinario e straordinario;
 d) la reperibilita';
 e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
 f) i permessi brevi per esigenze personali;
 g) le aspettative ed i permessi sindacali.
 Ai  fini dell'applicazione del primo comma del presente
 articolo si   considerano   rappresentative  del  personale
 diplomatico  le  organiz-zazioni  sindacali che abbiano una
 rappresentativita'  non  inferiore  al  cinque  per  cento,
 calcolata  sulla  base  del dato associativo espresso dalla
 percentuale  delle deleghe per il versamento dei contributi
 sindacali  rispetto  al  totale  delle  deleghe  rilasciate
 nell'ambito considerato.
 La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
 Presidente  del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
 degli affari esteri.
 Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
 modalita':
 a) la procedura negoziale e' avviata dal Ministro per
 la  funzione  pubblica  almeno  quattro  mesi  prima  della
 scadenza  dei  termini  di  cui al primo comma del presente
 articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
 di un'ipotesi di accordo;
 b) le  organizzazioni  sindacali dissenzienti possono
 trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
 Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
 loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
 sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
 c) l'ipotesi  di  accordo  e'  corredata da prospetti
 contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
 costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
 economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
 spesa,   diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione  della
 copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
 validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
 comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
 di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
 a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
 economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
 finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
 bilancio;
 d) entro   quindici   giorni   dalla   sottoscrizione
 dell'ipotesi   di   accordo   il  Consiglio  dei  Ministri,
 verificate  le  compatibilita'  finanziarie ed esaminate le
 eventuali  osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
 approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
 con  decreto  del Presidente della Repubblica, per il quale
 si prescinde dal parere del Consiglio di Stato
 Il  procedimento  negoziale  di  cui al primo comma del
 presente   articolo,  in  relazione  alla  specificita'  ed
 unitarieta'  di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
 nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
 omogenei  e  proporzionati  secondo  appositi parametri, in
 tale  sede  definiti,  rapportati  alla figura apicale, del
 trattamento   economico   del   personale   della  carriera
 diplomatica.  Il  trattamento economico e' onnicomprensivo,
 con  soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
 ed  e'  articolato  in  una componente stipendiale di base,
 nonche'  in  altre  due componenti, correlate la prima alle
 posizioni  funzionali  ricoperte  e  agli  incarichi e alle
 responsabilita'   esercitati  e  la  seconda  ai  risultati
 conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
 La  componente  stipendiale  di base verra' determinata
 tenendo  conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
 rapporto  fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
 dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
 La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
 funzionari  diplomatici  durante  il  servizio  prestato in
 Italia,  sulla  base  dei  livelli  di responsabilita' e di
 rilevanza  degli  incarichi  assegnati,  e'  effettuata con
 decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  sentite  le
 organizzazioni  sindacali  di  cui  al  secondo  comma  del
 presente  articolo. La componente del trattamento economico
 correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte  ed  agli
 incarichi   e   alle   responsabilita'  esercitati,  verra'
 attribuita,  tramite  il  procedimento  negoziale di cui al
 primo  comma del  presente  articolo,  a tutto il personale
 della  carriera  diplomatica,  mantenendo  un proporzionato
 rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
 e gli incarichi del livello piu' elevato.
 La  componente  del  trattamento economico correlata ai
 risultati  conseguiti,  con  le  risorse  umane  ed i mezzi
 disponibili,  rispetto  agli  obiettivi  assegnati,  verra'
 attribuita    tenendo    conto   della   efficacia,   della
 tempestivita'  e  della produttivita' del lavoro svolto dai
 funzionari  diplomatici.  Con  decreto  del  Ministro degli
 affari  esteri,  sentite le organizzazioni sindacali di cui
 al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
 individuazione  delle  modalita'  per  la  valutazione  dei
 risultati conseguiti dai singoli funzionari.
 Per  il  finanziamento  delle componenti retributive di
 posizione  e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
 nel   quale  confluiscono  tutte  le  risorse  finanziarie,
 diverse   da  quelle  destinate  allo  stipendio  di  base,
 individuate   a   tale   scopo   tramite   il  procedimento
 neoziale.».
 - Il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 (Riordino
 della carreraa diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge
 28 luglio  1999,  n.  266)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 11 aprile 2000, n. 85.
 - Il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri del
 5 luglio   2000,   n.  2069,  e  successive  modificazioni,
 riguarda  la  graduazione  delle  posizioni  funzionali del
 personale della carriera diplomatica.
 - Il  testo  del  comma  47  dell'art.  3 della legge
 24 dicembre  2003,  n. 350, (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
 finanziaria 2004), e' il seguente:
 «47.  Le  risorse  per  i miglioramenti economici e per
 l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale
 statale  in  regime di diritto pubblico sono determinate in
 430  milioni  di  euro  per l'anno 2004 e in 810 milioni di
 euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione,
 rispettivamente  di 360 milioni di euro e di 690 milioni di
 euro,  per  il  personale delle Forze annate e dei Corpi di
 polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
 195,  e  successive  modificazioni.  In  aggiunta  a quanto
 previsto  dal  primo  periodo  e'  stanziata,  a  decorrere
 dall'anno  2004,  la  somma  di  200  milioni  di  euro  da
 destinare al trattamento economico accessorio del personale
 delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
 legislativo   12 maggio   1995,   n.   195,   e  successive
 modificazioni,   in   relazione   alle  pressanti  esigenze
 connesse  con  la  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
 pubblica  anche  con  riferimento  alle attivita' di tutela
 economico-finanziaria,  della  difesa nazionale nonche' con
 quelle   derivanti   dagli  accresciuti  impegni  in  campo
 internazionale.».
 - Il  testo  del  comma  89  dell'art.  1  della  legge
 30 dicembre  2004,  n.  311 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
 finanziaria 2005), e' il seguente:
 «89.  Le  risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
 legge   24 dicembre  2003,  n.  350,  per  corrispondere  i
 miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
 diritto  pubblico  sono incrementate di 119 milioni di euro
 per  l'anno  2005  e  di  159  milioni  di euro a decorrere
 dall'anno     2006,     con     specifica     destinazione,
 rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di
 euro  per  il  personale  delle Forze armate e dei Corpi di
 polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
 l95.».
 - Il  testo  dell'art.  13  del decreto-legge 30 giugno
 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
 agosto  2005,  n. 168, (Disposizioni urgenti per assicurare
 la     funzionalita'     di    settori    della    pubblica
 amministrazione), e' il seguente:
 «Art.  13 (Disposizioni per il personale della carriera
 doplomatica).  -  1.  Per  il  rinnovo  del contratto della
 carriera  diplomatica  relativo  al  biennio  2004-2005  e'
 stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno
 2005.  Al  conseguente  onere,  pari  a  euro  12.000.000 a
 decorrere    dall'anno    2005,    si   provvede   mediante
 corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
 fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
 speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
 dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
 parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
 Ministero degli affari esteri.
 2.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
 variazioni di bilancio.».
 - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  17  della  legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri) e' il seguente:
 «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
 del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
 giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
 per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e) (abrogata).».
 Nota all'art. 1:
 - Per  l'art.  112  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, si vedano le note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Decorrenza e durata
 1.  Il  presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre  2007  per  gli aspetti giuridici, nonche' il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
 2.  Gli  effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Tempo di lavoro
 1.   Nel   rispetto   delle  peculiarita'  funzionali  dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del   Ministero  degli  affari  esteri,  il  funzionario  diplomatico organizza  il  proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile  ed  adeguato  alle  esigenze  della  struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.
 2.   In   considerazione  delle  peculiarita'  delle  funzioni  del personale  della  carriera  diplomatica,  ad  esso  non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
 3.  Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione  o  una  riduzione  del riposo fisiologico giornaliero o settimanale,  al  funzionario  della carriera diplomatica deve essere comunque  garantito,  una  volta  cessate  tali  esigenze, l'adeguato recupero   del   tempo   corrispondente  a  quello  sacrificato  alle necessita' del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni festivi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo.
 4.  Le  strutture,  che,  per  specifiche esigenze funzionali, sono organizzate  con  turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione  e  di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio.
 |  |  |  | Art. 4. Congedo ordinario, giornate di riposo e festivita'
 1.   Considerato  che  l'orario  di  servizio  dell'Amministrazione centrale   degli   affari   esteri   si  articola  su  cinque  giorni settimanali,  il  funzionario diplomatico ha diritto, nell'arco di un anno  di  servizio,  ad  un  periodo  di ferie pari a ventotto giorni lavorativi. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni  di  servizio  per  i diplomatici assunti al primo impiego. Tale computo  e'  comprensivo delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
 2.  Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate di riposo   da   fruire   nell'anno   solare,  secondo  quanto  previsto dall'articolo 1,  comma 1,  lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
 3.  Nell'anno di assunzione del servizio nella carriera diplomatica la  durata  delle  ferie  e' determinata, in ragione di dodicesimi di anno, proporzionalmente al servizio da prestare entro il 31 dicembre. Nell'anno  di  cessazione  dal  servizio,  la  durata  delle ferie e' determinata  proporzionalmente  al  servizio  prestato in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
 4.  Il  funzionario  diplomatico  che  e'  stato  assente  ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto conserva il diritto alle ferie.
 5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.
 6.  E'  obbligo  del funzionario diplomatico programmare le proprie ferie,  in  accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio,   in   modo   da  garantirne  la  necessaria  operativita'. Compatibilmente   con  le  esigenze  di  servizio,  l'Amministrazione assicura  al  funzionario diplomatico il frazionamento delle ferie in piu'  periodi  nel  corso  dell'anno.  In ogni caso, l'intero periodo maturato  dovra'  poter  essere fruito prima del trasferimento ad una sede estera.
 7.  In  caso  di  rientro  anticipato dalle ferie per necessita' di servizio,  il  funzionario  diplomatico  ha diritto al rimborso delle spese  documentate  per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno  al  luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di  missione  per  la  durata  del  medesimo  viaggio. Il funzionario diplomatico  ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
 8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di tre  giorni  o  diano  luogo  a  ricovero  ospedaliero.  E'  cura del funzionario  diplomatico informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
 9. In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che  non  abbiano  reso  possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno,  le  ferie  dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno  successivo.  In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili,     tale     termine     puo'     essere     prorogato dall'Amministrazione fino alla fine dell'anno successivo.
 10.  Fermo  quanto  disposto dal comma 5, in caso di cessazione del rapporto  di  lavoro per qualsiasi causa sara' rimborsato l'eventuale residuo  di ferie non fruito dal funzionario diplomatico per esigenze di servizio.
 11.  I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili in caso di assenze per malattia o per infortunio, anche se tali assenze si siano protratte  per l'intero anno solare. In tale caso, il godimento delle ferie  di  cui  al  comma 1 avverra' anche oltre il termine di cui al comma 9.
 12.  Sono  considerati  festivi  le  domeniche  e  gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.
 13.  La  ricorrenza del Santo Patrono di Roma e' considerata giorno festivo se ricade in un giorno ordinariamente lavorativo.
 14. I funzionari diplomatici appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonche' alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato,  hanno  il  diritto  di  fruire,  a richiesta, di un giorno di riposo  settimanale  diverso  da quello domenicale. In questo caso il tempo  di  lavoro  non  prestato  dal  funzionario  diplomatico viene recuperato  in  altri giorni lavorativi, d'intesa con il responsabile della struttura.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n.
 937,  (Attribuzione  di  giornate  di  riposo ai dipendenti
 delle pubbliche amministrazioni), e' il seguente:
 «Art.  1.  -  Ai  dipendenti  civili  e  militari delle
 pubbliche  amministrazioni  centrali  e  locali,  anche con
 ordinamento  autonomo, esclusi gli enti pubblici economici,
 sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
 dalle  norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
 fruire nel corso dell'anno solare come segue:
 a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
 b) quattro  giornate,  a richiesta degli interessati,
 tenendo conto delle esigenze dei servizi.
 Le  due  giornate  di  cui  al  punto a) del precedente
 comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
 Le  quattro  giornate  di  cui  al  punto  b) del primo
 comma non  fruite  nell'anno solare, per fatto derivante da
 motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi,
 sono  forfettariamente  compensate  in  ragione di L. 8.500
 giornaliere lorde.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Assenze per malattia e motivi di salute
 1.  In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da  causa  di servizio, il funzionario diplomatico che abbia superato il  periodo di prova previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo  2000, n. 85, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo  di  18  mesi  durante  il  quale  gli  verra' corrisposta la retribuzione  prevista  dal comma 4. Ai fini del computo dei 18 mesi, si  tiene  conto  di tutte le assenze allo stesso titolo verificatesi nei  tre  anni  precedenti.  Superato  tale  periodo,  al funzionario diplomatico  che  ne  fa  richiesta  puo'  essere  concesso  in  casi particolarmente  gravi  di  assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi,  durante  il quale non sara' corrisposta retribuzione. Prima di concedere  tale  ulteriore  periodo  di assenza, l'Amministrazione ha facolta'  di  procedere, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti,  all'accertamento  delle  sue condizioni di salute, anche al fine  di  stabilire  la  sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente  inidoneita'  fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale  accertamento  e'  effettuato mediante visita medica collegiale, durante  la  quale  l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
 2. Superati i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1, nel    caso   in   cui   il   funzionario   diplomatico   a   seguito dell'accertamento   previsto   nello   stesso   comma sia  dichiarato permanentemente  non  idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della   carriera  diplomatica,  l'Amministrazione  puo'  disporre  la cessazione del rapporto di lavoro.
 3.  I  periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18  mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
 4.  Il  trattamento  economico spettante al funzionario diplomatico nel periodo di conservazione del posto e' il seguente:
 a) la  retribuzione  costituita  dalla  componente stipendiale di base  e  da  quella  correlata alla posizione funzionale, per i primi nove mesi di assenza;
 b) 90  per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per i successivi tre mesi di assenza;
 c) 50  per  cento  della retribuzione di cui alla lettera a), per gli ulteriori sei mesi di assenza.
 5.  Restano  ferme  le  vigenti  norme  di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
 6.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  derivante  da  infortunio non dipendente  da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita' di terzi,  il  funzionario diplomatico e' tenuto a dare comunicazione di tale  circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di   quest'ultima   verso   il   terzo   responsabile  per  la  parte corrispondente  alle  retribuzioni  erogate  durante  il  periodo  di assenza ai sensi del comma 4 e agli oneri riflessi relativi.
 7.   In   caso   di   gravi   patologie   che   richiedano  terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei  giorni  di  assenza  per  malattia,  di cui al comma 1, oltre ai giorni  di  ricovero  ospedaliero  o  di day hospital anche quelli di assenza  dovuti  alle  terapie,  certificate dalla competente azienda sanitaria  locale.  Per  i  suddetti  giorni  di  assenza  spetta  la retribuzione di cui alla lettera a) del comma 4.
 8.  In  caso  di  assenza  per  invalidita'  temporanea  dovuta  ad infortunio  sul  lavoro, il funzionario ha diritto alla conservazione del  posto  fino  alla  guarigione  clinica. Per l'intero periodo, al funzionario   spetta  la  retribuzione  costituita  dalla  componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.
 9.  In  caso  di  malattia  riconosciuta  dipendente  da  causa  di servizio,  al  funzionario  spetta  la retribuzione di cui al comma 8 fino   alla   guarigione  clinica.  Decorso  il  periodo  massimo  di conservazione  del  posto,  trova  applicazione  quanto  previsto  al comma 2.  Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione  del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore  periodo  di  assenza  al  funzionario  non spetta alcuna retribuzione.
 10. Il funzionario diplomatico, in occasione delle assenze previste nel  presente  articolo, e' tenuto al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni che regolano la materia, ed in particolare di quelle che concernono  la  tempestiva  comunicazione dello stato di infermita' e del  luogo  di  dimora,  nonche'  l'invio  all'Amministrazione  della relativa certificazione.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Si  riporta  l'art.  103  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, testo sostituito
 dell'art. 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85:
 «Art.  103  (Periodo  di  prova).  -  I  vincitori  del
 concorso  di  cui all'art. 99-bis del presente decreto sono
 nominati  segretari  di  legazione in prova con decreto del
 Ministro   degli   affari   esteri.  Essi  sono  tenuti  ad
 effettuare  un  periodo di prova della durata di nove mesi,
 coincidente  con  il  corso  di  formazione di cui al primo
 comma,  lettera a)  dell'art. 102, che e' computato a tutti
 gli   effetti   come  servizio  di  ruolo  nella  qualifica
 iniziale.
 Al   termine  del  periodo  di  prova  i  segretari  di
 legazione  in  prova, previo giudizio di idoneita' espresso
 dal  consiglio  di amministrazione in base al risultato dei
 corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari
 esteri,    segretari   di   legazione   nell'ordine   della
 graduatoria  del  concorso.  Nel  caso  che il consiglio di
 amministrazione  esprima  giudizio sfavorevole, il rapporto
 di impiego e' risolto con decreto del Ministro degli affari
 esteri.
 I  segretari  di  legazione in prova che, trovandosi in
 particolare  posizione  di  stato  per  causa  di  servizio
 militare  o  per  altri  motivi, non possono partecipare al
 corso  di  formazione,  seguono  il  primo corso successivo
 all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio
 prestato  negli uffici in attesa di partecipare al corso e'
 calcolato  quale  periodo di prova negli uffici. Al termine
 del   periodo   di   prova,  e  comunque  non  prima  della
 ultimazione  del  corso  di  formazione, essi sono nominati
 segretari  di  legazione  con  le  modalita'  indicate  nel
 secondo  comma del  presente articolo e collocati nel grado
 nell'ordine della graduatoria del concorso.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Aspettativa per motivi personali e di famiglia
 1.  Al  funzionario  diplomatico,  che ne faccia formale e motivata richiesta,   possono  essere  concessi  periodi  di  aspettativa  per esigenze   personali  o  di  famiglia,  senza  retribuzione  e  senza decorrenza dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
 2.  Il  funzionario  diplomatico  rientrato  in  servizio  non puo' usufruire  di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
 3.  Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
 4.  I  periodi  di  aspettativa  di  cui  al  comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'art. 5.
 5.  L'Amministrazione,  qualora  durante  il periodo di aspettativa vengano  meno  i  motivi  che  ne  hanno giustificato la concessione, invita  il  funzionario  diplomatico  a  riprendere  servizio  con un preavviso  di  dieci giorni. Il funzionario diplomatico per le stesse motivazioni  e  negli  stessi  termini  puo'  riprendere  servizio di propria iniziativa.
 |  |  |  | Art. 7. Congedi parentali
 1.   Sono  operative,  in  quanto  immediatamente  applicabili,  le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in  materia  di congedi dei genitori ed a sostegno della maternita' e paternita'.
 2.  Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 16 e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151, e anche nei casi di cui all'articolo 28 del citato  decreto  legislativo, spetta la retribuzione costituita dalla componente  stipendiale  di base e da quella correlata alla posizione funzionale,  nonche' la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tale fine.
 3.  Nell'ambito  del  periodo  di astensione facoltativa dal lavoro prevista  dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  per  le  madri o in alternativa per i padri, i primi trenta  giorni,  computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili  anche  in  modo  frazionato,  non  riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.
 4.  Successivamente  al  periodo  di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le  modalita' di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per  ciascun  anno di eta' del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.
 5. Alle madri, in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di  astensione  obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.
 6.   In   caso  di  parto  plurimo  i  periodi  di  riposo  di  cui all'articolo 39  del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati  e  le  ore  aggiuntive  rispetto  a  quelle previste dal comma 1  dello stesso articolo 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
 7.  Le  eventuali  festivita'  cadenti  nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
 8.  Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a seguito della  fruizione  dei  congedi  parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Il  testo  degli articoli 16, 17, 28, 32, 39, 47 e 56
 del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
 delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela e
 sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  a norma
 dell'art.  15  della  legge  8 marzo  2000,  n.  53), e' il
 seguente:
 «Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne) (legge
 30 dicembre  1971,  n.  1204, art. 4, comma 1 e 4). - 1. E'
 vietato adibire al lavoro le donne:
 a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
 parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
 b) ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data, per il
 periodo  intercorrente  tra  la  data  presunta  e  la data
 effettiva del parto;
 c) durante  i  tre  mesi  dopo il parto, salvo quanto
 previsto all'art. 20;
 d) durante  gli ulteriori giorni non goduti prima del
 parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
 a  quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
 congedo di maternita' dopo il parto.».
 «Art.  17  (Estensione  del divieto) (legge 30 dicembre
 1971,  n.  1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6,
 7,  9 e 10). - 1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla
 data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate
 in   lavori   che,   in  relazione  all'avanzato  stato  di
 gravidanza,  siano  da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
 Tali   lavori  sono  determinati  con  propri  decreti  dal
 Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
 organizzazioni     sindacali     nazionali     maggiormente
 rappresentative.  Fino  all'emanazione  del  primo  decreto
 ministeriale,  l'anticipazione  del  divieto  di  lavoro e'
 disposta  dal  servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
 competente per territorio.
 2.  Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo'
 disporre,  sulla  base  di accertamento medico, avvalendosi
 dei  competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai
 sensi   degli   articoli 2  e  7  del  decreto  legislativo
 30 dicembre  1992,  n. 502, l'interdizione dal lavoro delle
 lavoratrici  in  stato  di  gravidanza,  fino al periodo di
 astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 16, o
 fino ai periodi di astensione di cui all'art. 7, comma 6, e
 all'art. 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata
 sara'  determinata  dal  servizio  stesso,  per  i seguenti
 motivi:
 a) nel  caso  di gravi complicanze della gravidanza o
 di preesistenti forme morbose che si presume possano essere
 aggravate dallo stato di gravidanza;
 b) quando  le condizioni di lavoro o ambientali siano
 ritenute  pregiudizievoli  alla  salute  della  donna e del
 bambino;
 c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
 altre  mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
 12.
 3.  L'astensione  dal lavoro di cui alla lettera a) del
 comma 2  e'  disposta  dal servizio ispettivo del Ministero
 del  lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico
 ivi  previsto.  In ogni caso il provvedimento dovra' essere
 emanato  entro  sette  giorni  dalla ricezione dell'istanza
 della lavoratrice.
 4.  L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c)
 del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del
 Ministero   del   lavoro,  d'ufficio  o  su  istanza  della
 lavoratrice,  qualora  nel corso della propria attivita' di
 vigilanza  constati  l'esistenza delle condizioni che danno
 luogo all'astensione medesima.
 5.  I  provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal
 presente articolo sono definitivi.».
 «Art. 28 (Congedo di paternita) (legge 9 dicembre 1977,
 n.  903, art. 6-bis, commi 1 e 2). - 1. Il padre lavoratore
 ha  diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del
 congedo  di  maternita'  o per la parte residua che sarebbe
 spettata  alla  lavoratrice,  in  caso  di morte o di grave
 infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso
 di affidamento esclusivo del bambino al padre.
 2.  Il  padre  lavoratore  che  intenda  avvalersi  del
 diritto  di  cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la
 certificazione  relativa  alle  condizioni ivi previste. In
 caso   di   abbandono,   il   padre   lavoratore  ne  rende
 dichiarazione   ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
 «Art.  32  (Congedo parentale) (legge 30 dicembre 1971,
 n.  1204,  articoli 1,  comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). - 1.
 Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun
 genitore  ha  diritto  di  astenersi  dal lavoro secondo le
 modalita'  stabilite  dal  presente  articolo.  I  relativi
 congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
 eccedere  il  limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
 del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
 limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
 a) alla  madre  lavoratrice,  trascorso il periodo di
 congedo  di  maternita'  di cui al Capo III, per un periodo
 continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
 b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
 un  periodo  continuativo  o frazionato non superiore a sei
 mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
 c) qualora  vi  sia  un solo genitore, per un periodo
 continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
 2.  Qualora  il padre lavoratore eserciti il diritto di
 astenersi   dal   lavoro  per  un  periodo  continuativo  o
 frazionato  non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
 dei  congedi  parentali  dei  genitori  e' elevato a undici
 mesi.
 3.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al
 comma 1,  il  genitore  e'  tenuto, salvo casi di oggettiva
 impossibilita',  a  preavvisare il datore di lavoro secondo
 le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,
 e  comunque  con  un  periodo  di preavviso non inferiore a
 quindici giorni.
 4.  Il  conedo parentale spetta al genitore richiedente
 anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
 «Art.   39  (Riposi  giornalieri  della  madre)  (legge
 30 dicembre  1971,  n.  1204,  art.  10). - 1. Il datore di
 lavoro  deve  consentire alle lavoratrici madri, durante il
 primo  anno  di  vita  del  bambino, due periodi di riposo,
 anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo
 quando  l'orario  giornaliero  di lavoro e' inferiore a sei
 ore.
 2.  I  periodi  di  riposo  di  cui al comma 1 hanno la
 durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
 agli  effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
 Essi   comportano   il   diritto   della  donna  ad  uscire
 dall'azienda.
 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
 la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
 idonea,   istituiti   dal   datore  di  lavoro  nell'unita'
 produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».
 «Art.  47  (Congedo  per la malattia del figlio) (legge
 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4,
 e 30, comma 5). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente,
 hanno   diritto   di   astenersi  dal  lavoro  per  periodi
 corrispondenti  alle malattie di ciascun figlio di eta' non
 superiore a tre anni.
 2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'
 diritto  di  astenersi  dal  lavoro,  nel  limite di cinque
 giorni  lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
 di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
 3.  Per  fruire  dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il
 genitore   deve   presentare  il  certificato  di  malattia
 rilasciato  da un medico specialista del Servizio sanitario
 nazionale o con esso convenzionato.
 4.  La  malattia  del  bambino che dia luogo a ricovero
 ospedaliero   interrompe,  a  richiesta  del  genitore,  il
 decorso  delle  ferie  in godimento per i periodi di cui ai
 commi 1 e 2.
 5.  Ai  congedi  di  cui  al  presente  articolo non si
 applicano  le disposizioni sul controllo della malattia del
 lavoratore.
 6.  Il  congedo  spetta  al  genitore richiedente anche
 qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
 «Art.  56  (Diritto al rientro e alla conservazione del
 posto)  (legge  30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
 legge  8 marzo  2000,  n.  53,  art.  17, comma 1). - 1. Al
 termine  dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo
 II  e  III,  le  lavoratrici hanno diritto di conservare il
 posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di
 rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate
 all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel
 medesimo  comune,  e di permanervi fino al compimento di un
 anno  di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere
 adibite  alle  mansioni  da  ultimo  svolte  o  a  mansioni
 equivalenti.
 2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche
 al  lavoratore  al  rientro al lavoro dopo la fruizione del
 congedo di paternita'.
 3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo
 disciplinati  dal presente testo unico, la lavoratrice e il
 lavoratore  hanno  diritto  alla conservazione del posto di
 lavoro  e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro
 nella  stessa  unita'  produttiva  ove  erano  occupati  al
 momento  della  richiesta,  o in altra ubicata nel medesimo
 comune;  hanno  altresi'  diritto  di  essere  adibiti alle
 mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
 4.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
 anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni
 di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  fino  a un anno
 dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
 4-bis.  L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
 presente  articolo e' punita con la sanzione amministrativa
 di cui all'art. 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in
 misura  ridotta  di cui all'art. 16 della legge 24 novembre
 1981, n. 689.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Permessi per esigenze personali
 1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
 a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento  delle  prove  ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento  delle  relative  sedi  di  svolgimento  delle stesse, ovvero,   previa  intesa  con  il  responsabile  della  struttura  di appartenenza,   a   congressi,   convegni,   seminari   e   corsi  di aggiornamento  professionale  facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno;
 b) decesso  o  documentata  grave  infermita'  del coniuge, o del convivente  stabile,  o  di un parente entro il secondo grado o di un affine  di  primo  grado,  in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro  sette  giorni  dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' o dalla necessita' di provvedere a conseguenti specifici  interventi  terapeutici.  Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico, entro  sette  giorni  dall'evento  predetto,  puo'  concordare con il responsabile   della   struttura   presso  cui  presta  servizio,  in alternativa  ai giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;
 c) documentati  motivi  personali, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
 2.  Il  funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
 3.  Le  assenze  sopra elencate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 4.
 4.  I  predetti  periodi  di  assenza  non  producono  effetti  sul trattamento economico dei funzionari diplomatici.
 5.  Le  assenze  previste  dall'articolo 33,  comma 3,  della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  e  successive  modificazioni,  non  sono computate  ai fini del raggiungimento del limite fissato dal presente articolo e non riducono le ferie.
 6.  Il  funzionario  diplomatico ha altresi' diritto ad assentarsi, con  conservazione  della  retribuzione,  per  tutti  gli  eventi  in relazione  ai  quali  specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti  di  attuazione  prevedono  la  concessione di permessi o congedi comunque denominati.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Il  testo  del  comma  3  dell'art.  33  della  legge
 5 febbraio  1992,  n.  104, (Legge-quadro per l'assistenza,
 l'integrazione   sociale   e   i   diritti   delle  persone
 handicappate), e' il seguente:
 «3.  Successivamente  al  compimento  del terzo anno di
 vita  del  bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa,
 il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap
 in  situazione  di  gravita', nonche' colui che assiste una
 persona  con  handicap in situazione di gravita', parente o
 affine  entro  il  terzo grado, convivente, hanno diritto a
 tre  giorni  di  permesso  mensile coperti da contribuzione
 figurativa,   fruibili  anche  in  maniera  continuativa  a
 condizione  che  la  persona  con handicap in situazione di
 gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Distacchi sindacali
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  il  limite  massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore  dei  funzionari  diplomatici  e'  determinato nel contingente complessivo di n. 3.
 2.  Alla ripartizione dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le    organizzazioni    sindacali    dei    funzionari    diplomatici rappresentative  sul  piano  nazionale  ai  sensi  dell'articolo 112, comma 2,  del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  come  sostituito  dall'articolo 14  del  decreto legislativo 24 marzo  2000, n. 85, provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite  le  organizzazioni  sindacali  interessate,  entro  il primo quadrimestre  di  ciascun  biennio. La ripartizione, che ha validita' fino  alla  successiva,  e'  effettuata  in  rapporto al numero delle deleghe  complessivamente  espresse per la riscossione del contributo sindacale  conferite dal personale all'Amministrazione, accertate per ciascuna   delle   citate  organizzazioni  sindacali  alla  data  del 31 dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  in  cui si effettua la ripartizione.
 3.  Le  richieste  di  distacco  sindacale  sono  presentate  dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alla Direzione generale per il personale,  la  quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna  richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed adotta  il  decreto  di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni  dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministti   -   Dipartimento   della  funzione  pubblica,  finalizzato esclusivamente  all'accertamento  dei  requisiti di cui al comma 4 ed alla  verifica del rispetto del contingente e relativo riparto di cui al  comma 2,  e'  considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione  pubblica  non  provveda  entro  venti  giorni dalla data di ricezione  della  richiesta.  Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni  sindacali  comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale  in  atto;  possono  avanzare  richiesta  di revoca in ogni momento.  La  conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alla  Direzione  generale  per  il  personale  ed alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti solo nel caso di revoca.
 4.  Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente  indicato  nei  commi 1  e  2,  soltanto  in  favore  dei funzionari  diplomatici  che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in  seno  agli  organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
 5.  I  periodi  di  distacco  per motivi sindacali sono a tutti gli effetti   equiparati   al   servizio   prestato  nell'Amministrazione centrale, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto  al  congedo ordinario. I predetti periodi sono retibuiti con esclusione  della  componente  del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti di cui all'articolo 21.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 «Per  l'art.  112  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, di vedano le note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Permessi sindacali
 1.  Per  l'espletamento  del loro mandato, i funzionari diplomatici che  ricoprono  cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi  delle  organizzazioni  sindacali  rappresentative ai sensi dell'articolo 112,   comma 2,   del   decreto  del  Presidente  della Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo del 24 marzo 2000, n. 85, nonche' i dirigenti sindacali  che,  pur  avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale  ai  sensi  dell'articolo 9,  possono  fruire  di  permessi sindacali  con  le  modalita'  e  nei  limiti  di quanto previsto dal presente articolo.
 2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di n. 90 minuti, per ciascun funzionario   diplomatico   effettivamente   in  servizio,  anche  in posizione  di  comando  o  fuori ruolo, alla medesima data e, per gli anni  successivi,  alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la ripartizione di cui al comma 3.
 3.  Alla  ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali  calcolato  ai  sensi  del  comma 2  tra  le organizzazioni sindacali   dei  funzionari  diplomatici  rappresentative  sul  piano nazionale  ai  sensi  dell'articolo 112,  comma 2,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14  del  decreto  legislativo  24 marzo  2000,  n.  85, provvede   la   Direzione  generale  per  il  personale,  sentite  le organizzazioni  sindacali  aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno.  Nella  ripartizione  del  monte  ore dei permessi sindacali la quota  pari  al 10 per cento e' attribuita in parti uguali a tutte le predette  organizzazioni  sindacali e la parte restante e' attribuita alle  medesime  organizzazioni  sindacali in rapporto al numero delle deleghe  complessivamente  espresse per la riscossione del contributo sindacale,  conferite dal personale al Ministero degli affari esteri, accertate  per  ciascuna  delle  citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la  ripartizione.  Nel  periodo  1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva  ripartizione,  l'Amministrazione  puo' autorizzare in via provvisoria  la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento  del  contingente  annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.
 4.  Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della  specificita'  delle  funzioni  istituzionali e del particolare ordinamento  della  carriera  diplomatica, in favore del personale di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non  computabili  nel  contingente  complessivo  di  cui  ai medesimi commi 2   e  3,  esclusivamente  per  la  partecipazione  a  riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
 5.  I funzionari diplomatici di cui al comma 1 che intendano fruire dei  permessi  sindacali  di  cui  al  presente articolo devono darne comunicazione  scritta  alla  Direzione  generale del personale ed al funzionario   responsabile   della  struttura  in  cui  il  dirigente sindacale  presta  servizio  almeno  tre  giorni  prima,  tramite  la struttura  sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza  il  permesso sindacale, salvo che non ostino eccezionali e motivate  esigenze di funzionalita' della struttura di riferimento da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
 6.  In  caso  di  mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione    sindacale   interessata   provvedera'   a   darne comunicazione alla Direzione generale per il personale.
 7.  Tenuto  conto della specifcita' delle funzioni istituzionali, i permessi  sindacali  sono  autorizzati  anche  in  misura pari ad una giornata  lavorativa  e  non possono superare mensilmente per ciascun dirigente  sindacale  quattro  giornate lavorative, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
 8.  I  permessi sindacali, giornalieri ed orari, di cui al presente articolo sono  a  tutti  gli  effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti.
 9.  Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Per  l'art.  112  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, si vedano le note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
 1.  I  funzionari  diplomatici  che  ricoprono cariche in seno agli organismi    direttivi   delle   proprie   organizzazioni   sindacali rappresentative  sul  piano  nazionale  ai  sensi  dell'articolo 112, comma 2,  del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  come  sostituito  dall'articolo 14  del  lecreto legislativo 24 marzo  2000,  n.  85,  possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.  Il  tempo  trascorso  in aspettativa non e' computato ai fini  della  progressione  in  carriera.  I  dirigenti  sindacali che cessano  da  tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
 2.  Le  richieste  di  aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate  dalle  organizzazioni  sindacali  di  cui al comma 1 alla Direzione  generale  per  il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori,   acquisendo   per   ciascuna   richiesta  nominativa  il preventivo  assenso  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  ed  adotta  il  decreto  di aspettativa  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla richiesta. L'assenso  della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei   requisiti  soggettivi,  e'  considerato  acquisito  qualora  il Dipartimento  della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla  data di ricezione della richiesta. Le organizzazioni sindacali citate  comunicano  la  conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto entro il 31 gennaio di ciascun anno e possono avanzare richiesta di  revoca  in  ogni  momento.  La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alla Direzione generale per il personale ed alla Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  che  adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
 3.  In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la   concessione  delle  aspettative  sindacali  non  retribuite,  e' consentito,  per  motivi  di  urgenza  segnalati dalle organizzazioni sindacali  di  cui  al comma 1, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei  dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
 4.  I  funzionari  diplomatici  di  cui al comma 1 dell'articolo 10 possono  usufruire,  con  le  modalita'  di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo  articolo 10,  di  permessi  sindacali non retribuiti per la partecipazione  a  trattative sindacali ovvero a congressi e convegni di  natura  sindacale,  nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari   delle   rispettive  organizzazioni  sindacali,  oltre  ai rispettivi  monti  ore  annuali  di  cui  ai  commi 2  e 3 del citato articolo 10.
 5.  Per  il  personale  di  cui  al  presente articolo i contributi figurativi  previsti  in  base  all'articolo 8,  comma 8, della legge 23 aprile  1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
 6.  Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 - Per  l'art.  112  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, si vedano le note alle
 premesse.
 - Il  testo  dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n.
 155,  (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la
 liquidazione  urgente delle pensioni e per i trattamenti di
 disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
 pensionistica), e' il seguente:
 «Art.  8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo
 della    retribuzione   annua   pensionabile,   il   valore
 retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
 riconosciuti  figurativamente per gli eventi previsti dalle
 disposizioni  in  vigore  e'  determinato sulla media delle
 retribuzioni  settimanali  percepite  in costanza di lavoro
 nell'anno  solare in cui si collocano i predetti periodi o,
 nell'anno   di   decorrenza  della  pensione,  nel  periodo
 compreso  sino  alla  data  di  decorrenza  della  pensione
 stessa.  Dal  calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni
 settimanali  percepite  in  misura  ridotta  per  uno degli
 eventi  che,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  danno
 diritto  all'accredito  di contribuzione figurativa o per i
 trattamenti di integrazione salariale.
 Nei   casi   in  cui  nell'anno  solare  non  risultino
 retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
 ai  periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con
 riferimento  all'anno  solare immediatamente precedente nel
 quale  risultino  percepite  retribuzioni  in  costanza  di
 lavoro.    Per    i    periodi   anteriori   all'iscrizione
 nell'assicurazione    generale   obbligatoria   il   valore
 retributivo  da  attribuire  e' determinato con riferimento
 alla  retribuzione  percepita  nell'anno  solare  in cui ha
 inizio l'assicurazione.
 Qualora  in corrispondenza degli eventi di cui al primo
 comma   sia   richiesto  il  riconoscimento  figurativo  ad
 integrazione   della  retribuzione,  la  media  retributiva
 dell'anno  solare e' determinata escludendo le retribuzioni
 settimanali  percepite  in  misura ridotta. In tale ipotesi
 ciascuna  settimana  a  retribuzione  ridotta  e' integrata
 figurativamente  fino  a concorrenza del valore retributivo
 riconoscibile,  in caso di totale mancanza di retribuzione,
 ai sensi dei precedenti commi.
 I  periodi  di  sospensione,  per  i  quali  e' ammessa
 l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
 per   il   conseguimento  del  diritto  alla  pensione  per
 l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per la
 determinazione  della  sua  misura.  Per  detti  periodi il
 contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
 retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
 Le  somme occorrenti alla copertura della contribuzione
 figurativa  relativamente  ai  periodi  di sospensione e di
 riduzione  d'orario,  per i quali e' ammessa l'integrazione
 salariale,  sono versate, a carico della Cassa integrazione
 guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
 Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  fornire  i  dati
 necessari  per  il calcolo dei valori retributivi di cui ai
 precedenti  commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal
 consiglio  di amministrazione dell'Istituto nazionale della
 previdenza sociale.
 Per  gli  operai  agricoli  dipendenti,  ai  fini della
 determinazione  dei requisiti contributivi per il diritto a
 pensione   e   per  il  calcolo  della  retribuzione  annua
 pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
 e'  pari  a  sei giornate. La retribuzione da calcolare per
 ciascuna  giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.
 28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile
 1968,  n.  488,  per  l'anno  solare  in cui si collocano i
 periodi riconosciuti figurativamente.
 In   deroga  a  quanto  previsto  dal  primo  comma del
 presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
 sensi  dell'art.  31  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
 successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
 fini  del  calcolo  della  pensione  sono commisurate della
 retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
 posseduta  dall'interessato  al momento del collocamento in
 aspettativa  e di volta in volta adeguate in relazione alla
 dinamica  salariale  e di carriera della stessa categoria e
 qualifica.  Per  i  lavoratori collocati in aspettativa che
 non  abbiano regolato mediante specifiche normative interne
 o  contrattuali  il trattamento economico del personale, si
 prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
 fissate  dai  contratti  nazionali collettivi di lavoro per
 gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
 Restano  ferme  in  materia le disposizioni dell'art. 1
 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo
 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
 Le   disposizioni   di   cui  al  presente  articolo si
 applicano   anche   per  il  trasferimento  dei  contributi
 figurativi   ad  altri  enti  previdenziali  per  richieste
 presentate  dai  lavoratori  dopo l'entrata in vigore della
 presente legge.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Adempimenti dell'Amministrazione in materia
 di distacchi, permessi e aspettative sindacali
 1.  Ai  fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo  sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 9 ed al comma 3 dell'articolo 10,  la  Direzione  generale  per il personale fornisce alle organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe  e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della  sottoscrizione  della  relativa  documentazione. Ove dovessero riscontrare  errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le  organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica  in un apposito incontro con la predetta Direzione generale per  il  personale,  nel  corso  del quale si procede all'esame della documentazione   presentata   ed  alla  conseguente  rettifica  della relativa   documentazione   nel  caso  di  riscontro  positivo  della richiesta.  La  Direzione  generale  per il personale invia, entro il 31 marzo  di  ciascun  anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per  la  riscossione  del  contributo  sindacale  alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica, utilizzando  anche procedure informatizzate; predisposte dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
 2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma 1, le deleghe per la riscossione  del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le  organizzazioni  sindacali  che  abbiano dato vita ad aggregazioni associative,   sono  attribuite,  in  applicazione  dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al nuovo  soggetto  sindacale  a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
 3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Direzione generale per il personale,  utilizzando le procedure informatizzate predisposte dalla Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  e'  tenuta  a  comunicare  al  Dipartimento della funzione pubblica  gli  elenchi  nominativi,  suddivisi  per  qualifica  e per sindacato,  del  personale  che  ha  fruito  di  distacchi  sindacali nell'anno precedente.
 4.  Entro  la  stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa Direzione   generale  per  il  personale,  utilizzando  le  procedure informatizzate  indicate  nel  comma 3,  e'  tenuta a comunicare alla Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  il  contingente  annuo  delle  ore  di  permessi retribuiti definito  ai  sensi dell'articolo 10, nonche' gli elenchi nominativi, suddivisi  per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito  dei permessi sindacali retribuiti e non nell'anno precedente, con  l'indicazione  per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni  e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il  rispetto  dei  limiti  previsti  dal  presente decreto per quanto attiene     ai     distacchi    e    dai    provvedimenti    adottati dall'Amministrazione per quanto attiene ai permessi retribuiti.
 5.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Ministero degli  affari  esteri,  qualora  non  ottemperi  tempestivamente agli obblighi  indicati  nei  commi 1, 3 e 4 e puo' fissare un termine per l'adempimento.  In  caso  di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla  stessa  Amministrazione  ai  sensi dell'articolo 9, comma 3, e dell'articolo 11,   comma 2,   salvo   quanto  disposto  dal  comma 3 dell'articolo 11.    Dell'inadempimento    risponde,   comunque,   il funzionario  responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero  degli affari esteri ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 6.  I  dati  riepilogativi  degli  elenchi  di  cui ai commi 2 e 3, distinti  per  sindacato,  per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  in  allegato  alla  relazione annuale sullo stato della  Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
 7.  I  funzionari  che  dispongono  o consentono l'utilizzazione di distacchi,  aspettative  e  permessi  sindacali  in  violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
 8.  Le  norme  del  presente  articolo si  applicano  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80, (Nuove
 disposizioni  in materia di organizzazione e di rapporti di
 lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche, di giurisdizione
 nelle   controversie   di   lavoro   e   di   giurisdizione
 amministrativa,   emanate   in   attuazione  dell'art.  11,
 comma 4,  della  legge  15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
 nella  Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1998, n. 82, supplemento
 ordinario  e  corretto con avvisi pubblicati nella Gazzetta
 Ufficiale  18 aprile 1998, n. 90 e nella Gazzetta Ufficiale
 22 maggio 1998, n. 117.
 - La   legge   7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
 modifiche  ed  integrazioni,  (Nuove  norme  in  materia di
 procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
 documenti  amministrativi)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 18 agosgto 1990, n. 192.
 - Il  testo  dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n.
 93, (Legge quadro sul pubblico impiego), e' il seguente:
 «Art.  16  (Relazione al Parlamento). - Nella relazione
 al  Parlamento  di  cui  all'art. 30 della legge 28 ottobre
 1970,  n.  775, si riferisce anche circa l'attuazione degli
 accordi,  la  produttivita',  le  disfunzioni,  i tempi e i
 costi   dell'azione  amministrativa,  il  confronto  con  i
 rapporti  di  lavoro  nel  settore  privato,  e si avanzano
 eventuali  proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle
 competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
 e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
 di    accordo   sindacale   entro   trenta   giorni   dalla
 formulazione.
 La  relazione e' allegata alla relazione previsionale e
 programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
 n. 468.
 Nell'anno  antecedente  a  quello  di entrata in vigore
 della   nuova   normativa,   la  relazione  previsionale  e
 programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
 una apposita relazione programmatica di settore riguardante
 gli accordi in via di stipulazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Tutela del dirigente sindacale
 1.  Il funzionario della carriera diplomatica, dirigente sindacale, non puo' essere discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
 2.  I  dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono  soggetti  ai  doveri  derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
 |  |  |  | Art. 14. Assicurazione contro i rischi professionali
 e le responsabilita' civili
 1.   L'Amministrazione,   sentite   le   organizzazioni   sindacali firmatarie  dell'accordo  recepito dal presente decreto, attiva per i funzionari diplomatici un'assicurazione contro i rischi professionali e  le  responsabilita'  civili,  senza  diritto di rivalsa, che copra anche  gli  oneri  di  patrocinio  legale  nei  processi  in  cui  il funzionario diplomatico e' coinvolto per attivita' connesse a compiti istituzionali,  destinando  allo  scopo,  con  le  modalita' previste dall'articolo  112  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2000,  n.  85,  quota  parte delle risorse aggiuntive stanziate dalla legge  finanziaria  per  l'anno  2006 in attuazione del Protocollo di intesa  sottoscritto  dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27  maggio 2005 per la definizione dei contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2004-2005.
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 - Per  l'art.  112  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, si vedano le note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Struttura del trattamento economico
 1.   La   struttura   del   trattamento  economico  dei  funzionari appartenenti  alla  carriera  diplomatica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, e' articolata nelle seguenti componenti:
 a) stipendio   tabellare,   indennita'   integrativa  speciale  e retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita e spettante;
 b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;
 c) retribuzione  di  risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
 2.  Il trattamento economico di cui al comma 1 e' onnicomprensivo e remunera  tutte  le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.
 |  |  |  | Art. 16. Stipendio tabellare
 1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2004  lo  stipendio tabellare e' rideterminato,  per  ciascun  grado  della  carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
 
 Ambasciatore                       |     euro     |    78.779,64 Ministro plenipotenziario          |     euro     |    63.176,14 Consigliere d'ambasciata           |     euro     |    45.767,39 Consigliere di legazione           |     euro     |    35.074,22 Segretario di legazione            |     euro     |    22.489,36
 
 2.   A  decorrere  dal  1° gennaio  2005  lo  stipendio  tabellare, comprensivo  dell'indennita'  integrativa speciale, e' rideterminato, per  ciascun  grado  della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
 
 Ambasciatore                       |     euro     |    95.875,00 Ministro plenipotenziario          |     euro     |    79.300,00 Consigliere d'ambasciata           |     euro     |    62.833,33 Consigliere di legazione           |     euro     |    51.458,33 Segretario di legazione            |     euro     |    37.158,33
 |  |  |  | Art. 17. Indennita' integrativa speciale
 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, lo stipendio tabellare contiene ed  assorbe  l'indennita'  integrativa  speciale negli importi di cui all'articolo 3  del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003,   n.  144.  Il  conglobamento  non  modifica  le  modalita'  di determinazione   della  base  di  calcolo  in  atto  del  trattamento pensionistico,  anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento  economico  complessivo  fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.
 
 
 
 Note all'art. 17:
 - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
 Repubblica    15 maggio    2003,   n.   144,   (Recepimento
 dell'accordo  sindacale  per  il  biennio  2002-2003 per il
 personale   della  carriera  diplomatica  relativamente  al
 servizio  prestato  in  Italia  ai  sensi dell'art. 112 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
 l84), e' il seguente:
 Art.  3 (Indennita' integrativa speciale e retribuzione
 individuale  di anzianita). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
 2002  l'indennita'  integrativa speciale di cui all'art. 15
 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 febbraio
 2001,  n.  114,  e' corrispondentemente determinata in euro
 per  ciascun  grado della carriera diplomatica nei seguenti
 importi annui lordi per dodici mensilita':
 
 Ambasciatore                            |               Euro 9.329,40 Ministro plenipotenziario               |               Euro 9.036,96 Consigliere di ambasciata               |               Euro 8.113,56 Consigliere di legazione                |               Euro 7.704,00 Segretario di legazione                 |               Euro 7.554,72
 
 2.  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  16 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001,
 n.   114,   in   materia  di  retribuzione  individuale  di
 anzianita'.».
 -  Il testo del comma 10 dell'art. 2 della legge 8 agosto
 1995,   n.   335,   (Riforma   del   sistema  pensionistico
 obbligatorio e complementare), e' il seguente:
 «10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
 15  della  legge  23  dicembre  1994, n. 724, in materia di
 assoggettamento   alla   ritenuta   in  conto  entrate  del
 Ministero  del  tesoro  della  quota di maggiorazione della
 base  pensionabile, la disposizioni di cui al comma 9 opera
 per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
 previsto  dagli  articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
 1976,  n.  177,  rispettivamente,  per il personale civile,
 militare,  ferroviario  e per quello previsto dall'art. 15,
 comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. Retribuzione individuale di anzianita'
 1.  Restano  ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente  della  Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianita'.
 
 
 
 Nota all'art. 18:
 Il  testo  dell'art.  16 del decreto del Presidente della
 Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, (Recepimento, ai sensi
 dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5
 gennaio  1967,  n.  18,  come  sostituito  dall'art. 14 del
 decreto  legislativo  24  marzo  2000,  n. 85, dell'accordo
 relativo   al   quadriennio   2000-2003,  per  gli  aspetti
 giuridici,   ed  al  biennio  2000-2001,  per  gli  aspetti
 economici,   riguardante   il   personale   della  carriera
 diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia),
 e' il seguente:
 «Art.  16 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1.
 In  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art. 112, quinto
 comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
 gennaio  1967,  n.  18,  come  sostituito  dall'art. 14 del
 decreto  legislativo  24  marzo  2000,  n. 85, le classi di
 stipendio  e  gli  aumenti  periodici  biennali  cessano di
 essere  corrisposti  con  effetto  dal  26  aprile 2000. Il
 valore  degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta
 della  valutazione  economica dei ratei di aumento biennale
 maturati  alla  stessa  data,  costituisce  la retribuzione
 individuale di anzianita'.
 2.   La   retribuzione  individuale  di  anzianita'  in
 godimento  alla  data di cui al comma 1, viene mantenuta al
 singolo  funzionario  per tutta la progressione di carriera
 sotto  forma  di  assegno  personale  non riassorbibile ne'
 rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e
 di  buonuscita,  nonche'  della  tredicesima mensilita'. La
 frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra
 a  far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di
 compimento   del   periodo   previsto   dalla  preesistente
 normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.
 3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la
 retribuzione   individuale  di  anzianita'  dei  funzionari
 cessati  viene  attribuita  al fondo per la retribuzione di
 posizione  e  la retribuzione di risultato, di cui all'art.
 17, secondo le modalita' indicate dal comma 4.
 4.   A   decorrere   dall'esercizio   successivo   alla
 cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo
 di  cui  al  comma 3,  l'intero  importo delle retribuzioni
 individuali   di   anzianita'  dei  funzionari  diplomatici
 cessati,  valutato  in  relazione  al  numero di mensilita'
 residue  rispetto  alla  data di cessazione, computandosi a
 tal  fine  oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di
 mese  residue  superiori  a  quindici  giorni.  Per  l'anno
 successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. Fondo per la retribuzione di posizione
 e la retribuzione di risultato
 1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica  20 febbraio  2001, n. 114, ferme restando le modifiche ed integrazioni  previste  dall'articolo 4  del  decreto  del Presidente della  Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, continua ad essere definito con  le  modalita'  ivi  indicate  ed  e'  alimentato  dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
 a) euro  223,12  mensili  pro  capite  per tredici mensilita' per l'anno 2005;
 b) euro   9,56  mensili  pro  capite  per  tredici  mensilita'  a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere sulla competenza 2006.
 2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale  della  carriera  diplomatica  in  servizio  alla  data del 1° gennaio 2004.
 3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento   viene   destinata  al  finanziamento  della  retribuzione  di risultato.
 4.  Le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma 1 eventualmente non utilizzate  alla  fine  dell'esercizio  finanziario  sono riassegnate all'anno successivo.
 
 
 
 Note all'art. 19:
 - Il  testo  dell'art.  7  del  citato  decreto  del
 Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e' il
 seguente:
 «Art.  17  (Fondo per la retribuzione di posizione e la
 retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
 2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione
 e  la  retribuzione  di  risultato, al cui finanziamento si
 provvede   mediante   utilizzo   delle   seguenti   risorse
 finanziarie:
 a) ammontare  delle  risorse  destinate  al  compenso
 incentivante  di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984,
 n. 79;
 b) risorse  destinate  al  pagamento dei compensi per
 lavoro straordinario nell'anno 2000;
 c) risparmi  di  gestione  riferiti  alla  spesa  del
 personale  della carriera diplomatica, escluse le quote che
 disposizioni  di legge riservano a risparmio del fabbisogno
 complessivo;
 d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
 legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 e) somme   derivanti   da   disposizioni   di  leggi,
 regolamenti   o   atti   amministrativi,   che   comportano
 incrementi  retributivi  per  il  personale  della carriera
 diplomatica;
 f) retribuzione   individuale   di   anzianita'   del
 personale  della  carriera diplomatica cessato dal servizio
 con le modalita' indicate nell'art. 16;
 g) un  importo  pari  a L. 311.990 mensili pro capite
 per  tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con
 l'utilizzo  delle somme accantonate in sede di applicazione
 della legge 2 ottobre 1997, n. 334;
 h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro capite,
 per  tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con
 le  somme  previste  dall'art.  19  della legge 23 dicembre
 1999, n. 488;
 i) un  importo pari a L. 1.166.841 mensili pro capite
 per  tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con
 l'utilizzo   delle   risorse   previste  per  la  categoria
 dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 2.  Le  risorse  di  cui  alle lettere g), h) ed i) del
 comma 1,  sono  determinate  con  riferimento  al personale
 della  carriera  diplomatica  in  servizio  alla  data  del
 1° luglio 2000.
 3.  Nell'ambito  del fondo di cui al comma 1, una quota
 pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della
 retribuzione di risultato.
 4.   Le   risorse   del   fondo   di  cui  al  comma 1,
 eventualmente   non  utilizzate  alla  fine  dell'esercizio
 finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».
 - Il   testo   dell'art.   4  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, e' il
 seguente:
 «Art.  4  (Fondo  per la retribuzione di posizione e la
 retribuzione di risultato). -1. Il fondo di cui all'art. 17
 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 febbraio
 2001,  n. 114, continua ad essere definito con le modalita'
 ivi  indicate  ed  e'  alimentato  dalle seguenti ulteriori
 risorse finanziarie:
 a) Euro   100,38   mensili  pro  capite  per  tredici
 mensilita' per l'anno 2002;
 b) Euro   148,69   mensili  pro  capite  per  tredici
 mensilita' per l'anno 2003.
 2.  Le  risorse  di cui al comma 1 sono determinate con
 riferimento  al  personale  della  carriera  diplomatica in
 servizio alla data del 10 gennaio 2002.
 3.  Nell'ambito  del  fondo di cui al comma 1 una quota
 pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della
 retribuzione di risultato.
 4.   Le   risorse   del   fondo   di  cui  al  comma 1,
 eventualmente   non  utilizzate  alla  fine  dell'esercizio
 finanziario, sono riassegnate all'anno successivo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. Retribuzione di posizione
 1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 18 del decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere  dal  1° gennaio  2004,  le  misure  della  retribuzione di posizione,   correlata  alle  posizioni  funzionali  che  sono  state individuate  nell'articolo 1  del  decreto  del Ministro degli affari esteri  n.  2069  del  5 luglio  2000,  e  successive  modificazioni, rimangono  determinate  nei  seguenti  valori annui lordi per tredici mensilita':
 
 a) Segretario generale                               |euro |78.000,00 --------------------------------------------------------------------- b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali|     | di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n.    |     | 2069                                                 |euro |52.851,27 --------------------------------------------------------------------- c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni      |     | funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del    |     | decreto n. 2069                                      | euro|20.867,85 --------------------------------------------------------------------- d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e       |     | rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1,|     | lettera d), del decreto n. 2069                      | euro|13.277,56 --------------------------------------------------------------------- e)  Funzionaridi cui all'articolo 1, lettera e), del |     | decreto n. 2069                                      | euro|7.835,94 --------------------------------------------------------------------- f) Funzionari addetti agli uffici                    |euro |6.747,61
 
 2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le misure della retribuzione di posizione,   correlata  alle  posizioni  funzionali  che  sono  state individuate  nell'articolo 1  del  decreto  del Ministro degli affari esteri  n.  2069  del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
 
 a) Segretario generale                               | euro|91.000,00 --------------------------------------------------------------------- b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali|     | di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n.    |     | 2069                                                 | euro|65.500,00 --------------------------------------------------------------------- c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni      |     | funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del    |     | decreto n. 2069                                      | euro|31.000,00 --------------------------------------------------------------------- d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e       |     | rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1,|     | lettera d), del decreto n. 2069                      | euro|21.000,00 --------------------------------------------------------------------- e) Funzionari di cui all'art. 1, lettera e), del     |     | decreto n. 2069                                      | euro|11.400,00 --------------------------------------------------------------------- f) Funzionari addetti agli uffici                    | euro|7.835,00
 
 3.  Le  misure  minime  della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1,  nonche'  all'articolo 16  del  decreto del Presidente della Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del  decreto  legislativo  24 marzo 2000, n. 85, rimangono stabilite, per  il  biennio  economico  1° gennaio  2004-31 dicembre  2005,  nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
 
 Ambasciatore                       |     euro     |    20.867,85 Ministro plenipotenziario          |     euro     |    13.277,56 Consigliere d'ambasciata           |     euro     |     7.835,94 Consigliere di legazione           |     euro     |     6.747,61 Segretario di legazione            |     euro     |     6.747,61
 
 
 
 Note all'art. 20:
 - Il   testo  dell'art.  118  de1  citato  decreto  del
 Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e' il
 seguente:
 «Art.  18 (Retribuzione di posizione). - 1. A decorrere
 dal   1° gennaio   2001,   la  retribuzione  di  posizione,
 correlata   alle   posizioni   funzionali  che  sono  state
 individuate  nell'art.  1  del  decreto  del Ministro degli
 affari   esteri   5 luglio  2000,  n.  2069,  e  successive
 modificazioni  e  integrazioni, e' determinata nei seguenti
 valori annui lordi per tredici mensilita':
 a) Segretario generale L. 35.286.000;
 b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
 di  cui  all'art.  1,  lettera  b),  del decreto n. 2069 L.
 29.993.000;
 c) Vice  capo  di  gabinetto  e  rimanenti  posizioni
 funzionali  di  cui  all'art.  1, lettera c) del decreto n.
 2069 L. 25.406.000;
 d) Capi   degli  uffici  di  livello  dirigenziale  e
 rimanenti  posizioni  funzionali di cui all'art. 1, lettera
 d) del decreto n. 2069 L. 21.877.000;
 e) funzionari  di  cui  all'art.  1,  lettera  e) del
 decreto n. 2069 L. 14.114.000;
 f) funzionari addetti agli uffici L. 12.350.000.
 2.  Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette
 dipendenze  dei  capi  degli uffici di livello dirigenziale
 generale  con un incarico di consulenza, ricerca e studio o
 di  trattazione  di  particolari materie, di cui all'art. 2
 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000,
 n.  2069  e  successive  integrazioni  e  modificazioni, la
 retribuzione  di  posizione  e'  fissata in base al livello
 delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto
 decreto,  nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) del
 comma 1.
 3.  Ai  funzionari  diplomatici  comandati  o collocati
 fuori  ruolo  presso  amministrazioni  dello  Stato, organi
 costituzionali   o   enti  territoriali  italiani,  di  cui
 all'art.  3  del  decreto  del Ministro degli affari esteri
 5 luglio  2000,  n.  2069,  ed  ai  quali  da parte di tali
 amministrazioni,  organi  o  enti  non  vengano corrisposti
 emolumenti   accessori   a   qualsiasi  titolo,  spetta  la
 retribuzione  di  posizione  in  una  delle misure previste
 dalle  lettere  c),  d)  ed  e) del comma 1, da individuare
 tramite  decreto  del  Direttore  generale per il personale
 sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di
 responsabilita'   e  rilevanza  degli  incarichi  affidati.
 Qualora  i  predetti  emolumenti  vengano corrisposti ma in
 misura  inferiore  agli importi a titolo di retribuzione di
 posizione  individuati nel modo sovraindicato, il Ministero
 degli affari esteri eroga la differenza.
 4. Le misure minime della retribuzione di posizione per
 ciascun  grado  della carriera diplomatica, tenuto conto di
 quanto  stabilito  al  comma 1,  nonche'  all'art.  16  del
 decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
 18,  come  sostituito  dall'art. 16 del decreto legislativo
 24 marzo  2000,  n.  85, sono stabilite nei seguenti valori
 annui lordi per tredici mensilita':
 ambasciatore L. 29.993.000;
 ministro plenipotenziario L. 21.877.000;
 consigliere di ambasciata L. 14.114.000;
 consigliere di legazione L. 12.350.000;
 segretario di legazione L. 12.350.000.».
 - Il   testo   dell'art.  16  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 sostituito  dall'art.  16  del decreto legislativo 24 marzo
 2000,  n.  85,  come  sostituito  dall'art. 16 del decereto
 legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e' il seguente:
 «Art.    16    (Conferimento    di    funzioni   presso
 l'amministrazione  centrale).  -  La  carica  di Segretario
 generale  e'  conferita  ad un ambasciatore con decreto del
 Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
 Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro degli
 affari esteri.
 Con  le modalita' indicate nel primo comma del presente
 articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
 plenipotenziario  le  funzioni di vice Segretario generale,
 capo   del   cerimoniale   diplomatico   della  Repubblica,
 direttore  generale  ad  eccezione di quello per gli affari
 amministrativi  di  bilancio  ed  il  patrimonio, ispettore
 generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore
 dell'Istituto diplomatico.
 Le  funzioni  di capo di gabinetto sono conferite ad un
 ambasciatore  o  ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di
 vice  capo  del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di
 capo  del  servizio stampa e informazione cui compete anche
 l'incarico  di portavoce del Ministro, di capo del servizio
 del  contenzioso  diplomatico  e  dei trattati, di capo del
 Servizio  storico, archivi e documentazione e di capo delle
 unita'  della segreteria generale sono conferite a Ministri
 plenipotenziari.  Per  esigenze  di servizio possono essere
 incaricati   di   presiedere  temporaneamente  ai  predetti
 servizi anche consiglieri di ambasciata.
 Le  funzioni  di  capo  del  Servizio  del  contenzioso
 diplomatico  e  dei trattati, di capo del Servizio storico,
 archivi  e  documentazione,  nonche'  di  capo dell'ufficio
 legislativo  possono essere temporaneamente conferite ad un
 dipendente  dello  Stato  estraneo  ai  ruoli del Ministero
 degli affari esteri.
 Le  funzioni  di vice direttore generale sono conferite
 ad  un  Ministro  plenipotenziario  in  ciascuna  Direzione
 generale.   Per   esigenze   di   servizio  possono  essere
 incaricati  di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
 consiglieri di ambasciata.
 Le  funzioni  di  vice  capo di gabinetto, di vice capo
 servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono
 conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
 consigliere  d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono
 essere  incaricati  di svolgere temporaneamente le funzioni
 di  vice  capo  servizio  e di vice direttore dell'Istituto
 diplomatico anche consiglieri di legazione.
 Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
 diplomatici   di  grado  non  inferiore  a  consigliere  di
 ambasciata.   Per   esigenze  di  servizio  possono  essere
 incaricati  di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
 consiglieri di legazione.
 Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
 diplomatici  con  il  grado  di  consigliere di legazione o
 segretario di legazione.
 Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari
 di   Stato  e  dei  direttori  generali  sono  conferite  a
 funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
 di legazione.
 Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto,
 sesto,   settimo   e   ottavo  del  presente  articolo sono
 conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
 Con  il  regolamento  previsto  dall'art. 2 della legge
 28 luglio  1999,  n.  266,  si provvede alla disciplina del
 conferimento  delle  funzioni  indicate  nei  commi quinto,
 settimo,   ottavo   e   nono  del  presente  articolo,  non
 attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Retribuzione di risultato
 1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 19 del decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere  dal  1° gennaio  2004,  i  parametri della retribuzione di risultato, ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate  nell'articolo 1 del decreto n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono definiti come segue:
 
 a) Segretario generale                                        |100,00 --------------------------------------------------------------------- b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui  | all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069               | 79,77 --------------------------------------------------------------------- c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di | cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069           | 72,00 --------------------------------------------------------------------- d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti      | posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del   | decreto n. 2069                                               | 41,29 --------------------------------------------------------------------- e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto  | n. 2069                                                       | 24,37 --------------------------------------------------------------------- f) Funzionari addetti agli uffici                             | 20,98
 
 2.  A  decorrere dal 1° gennaio 2005 i parametri della retribuzione di risultato sono ridefiniti come segue:
 
 a) Segretario generale                                           |100 --------------------------------------------------------------------- b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui     | all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069                  | 80 --------------------------------------------------------------------- c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui| all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069                  | 72 --------------------------------------------------------------------- d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti         | posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del      | decreto n. 2069                                                  | 42 --------------------------------------------------------------------- e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n.  | 2069                                                             | 25 --------------------------------------------------------------------- f) Funzionari addetti agli uffici                                | 21
 
 
 
 Nota all'art. 21:
 - Il   testo   dell'art.  19  del  citato  decreto  del
 Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 1l4, e' il
 seguente:
 «Art.  19  (Retribuzione di risultato). - 1. Sulla base
 di  quanto  previsto  dal decreto del Ministro degli affari
 esteri  5 luglio 2000, n. 2070, all'inizio di ogni anno gli
 importi   spettanti  come  retribuzione  di  risultato,  da
 erogare   mensilmente   per   tredici  mensilita',  vengono
 determinati  con  decreto del Ministro degli affari esteri,
 tenendo  conto  delle risorse disponibili e degli obiettivi
 raggiunti  nell'anno  precedente, nel rispetto dei seguenti
 parametri  in  relazione  alle diverse posizioni funzionali
 individuate nell'art. 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069,
 e successive integrazioni e modificazioni:
 a) Segretario generale: 100;
 b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
 di cui all'art. 1, lettera b) del decreto n. 2069: 85;
 c) Vice  capo  di  gabinetto  e  rimanenti  posizioni
 funzionali  di  cui  all'art.  1, lettera c) del decreto n.
 2069: 72;
 d) capi   degli  uffici  di  livello  dirigenziale  e
 rimanenti  posizioni  funzionali di cui all'art. 1, lettera
 d) del decreto n. 2069: 62;
 e) funzionari  di  cui  all'art.  1,  lettera  e) del
 decreto n. 2069: 40;
 f) funzionari addetti agli uffici: 35.
 2.  Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette
 dipendenze  dei  capi  degli uffici di livello dirigenziale
 generale  con un incarico di consulenza, ricerca e studio o
 di  trattazione  di  particolari materie, di cui all'art. 2
 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000,
 n.  2069,  la  retribuzione  di risultato e' determinata in
 relazione  alle  posizioni  funzionali  ad essi attribuite,
 nelle misure di cui al comma 1.
 3.   Qualora   i   risultati   conseguiti  siano  stati
 particolarmente  elevati,  e  di  cio'  sia stato dato atto
 nella  valutazione, gli importi spettanti come retribuzione
 di  risultato  determinati  ai  sensi  del comma 1, possono
 essere  incrementati  fino  ad un massimo del 50 per cento,
 nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 22. Effetti del nuovo trattamento economico
 1.   Le   misure   del   nuovo   trattamento  economico  risultanti dall'applicazione  degli  articoli 16  e 20 hanno effetto, secondo la disciplina  vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e   privilegiato,   sull'indennita'   di   fine  rapporto,  sull'equo indennizzo,  sulle  ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 |  |  |  | Art. 23. Procedure di soluzione delle controversie
 1.  Qualora  in  sede  di attuazione del presente decreto insorgano controversie  tra  l'Amministrazione  e  le  organizzazioni sindacali firmatarie    dell'accordo    stesso    sulla   sua   attuazione   od interpretazione,  ciascuna delle parti puo' avanzare alla commissione paritetica  di  cui  al  comma 2  richiesta  scritta  di  esame della questione  controversa con la specifica indicazione dei fatti e degli elementi  di  diritto  sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi   alla  richiesta,  la  predetta  commissione,  previo  un accurato   esame   della  questione  controversa,  emette  un  parere vincolante nel merito, al quale le parti si devono conformare.
 2.  Presso  il  Ministero  degli  affari esteri e' istituita, entro trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una commissione composta in pari numero da  rappresentanti  dell'Amministrazione  e  da un rappresentante per ciascuna   delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo stesso.  La  commissione  e'  presieduta  da  uno  dei rappresentanti dell'Amministrazione.
 3.  Qualora  non  si  raggiunga  ai  sensi del comma 1 un'intesa su questioni  interpretative  di rilevanza generale, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo possono ricorrere al  Ministro  per  la  funzione pubblica, avanzando formale richiesta motivata  di  esame  della  questione controversa. Il Ministro per la funzione  pubblica  entro  trenta  giorni  dalla richiesta, dopo aver acquisito  le  risultanze  emesse dal procedimento di cui al comma 1, puo'   consultare   le   delegazioni   trattanti   l'accordo  di  cui all'articolo 112   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio  1967,  n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. L'esame della questione controversa deve  espletarsi  nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro   per  la  funzione  pubblica,  tenendo  conto  anche  delle valutazioni  espresse dalle suddette delegazioni, provvede quindi, ai sensi  dell'articolo 27,  primo  comma,  n.  2), della legge 29 marzo 1983,  n.  93,  e  dell'articolo 5,  comma 2, lettera e), della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  ad  adottare  le direttive necessarie per risolvere la questione controversa.
 4. Con cadenza annuale, la commissione di cui al comma 2 redige una relazione   sui   casi  esaminati  e  in  tale  sede  puo'  formulare suggerimenti  e raccomandazioni sull'attuazione del presente decreto, incluso  il  profilo delle pari opportunita' alla luce dei principi e delle norme generali in materia.
 
 
 
 Note all'art. 23:
 - Per  l'art.  112  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, si vedano le note alle
 premesse.
 - Il  test del comma 1, n. 2), dell'art. 27 della legge
 29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente:
 «Art.  27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del
 Dipartimento  della funzione pubblica). - Nell'ambito della
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito il
 Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
 (omissis);
 2)   l'attivita'  di  indirizzo  e  di  coordinamento
 generale in materia di pubblico impiego.».
 - Il  testo  del  comma 2, lettera e) dell'art. 5 della
 legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
 «Art.  5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
 Ministri). - (Omissis).
 2.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
 dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
 (omissis);
 e) adotta     le     direttive     per     assicurare
 l'imparzialita',  il  buon  andamento  e l'efficienza degli
 uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
 di   particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al  ministro
 competente relazioni e verifiche amministrative;
 (omissis>).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24. Proroga di efficacia di norme
 1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non  in  contrasto  con  il  presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
 |  |  |  | Art. 25. Copertura finanziaria
 1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto, valutato  in euro 1.690.000,00 per l'anno 2004, in euro 15.700.000,00 per  l'anno 2005 ed in euro 15.871.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si  provvede:  quanto  ad euro 1.690.000,00 per l'anno 2004 ed a euro 3.230.000,00  a decorrere dall'anno 2005, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione  di spesa recata dall'articolo 3, comma 47, della legge  24 dicembre 2003, n. 350, quanto ad euro 470.000,00 per l'anno 2005  ed  a  euro  641.000,00  a  decorrere  dall'anno 2006, mediante parziale    riduzione    dell'autorizzazione    di    spesa    recata dall'articolo 1,  comma 89,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, quanto  ad  euro  12.000.000,00  a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa  recata dall'articolo 13 del decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 20 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte di conti il 28 febbraio 2006
 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 163
 
 
 
 Nota all'art. 25:
 Per  l'art.  3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
 l'art.  1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'art. 13
 del  decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  17 agosto  2005,  n.  168, si
 vedano le note alle premesse.».
 
 
 
 
 |  |  |  |  |