Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2006, n. 107
Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che regola il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni dell'articolo 112, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, che individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riguardanti le modalita' secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il quadriennio 2004-2007, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2004-2005, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni, adottato in attuazione dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Vista l'ipotesi di accordo relativa al quadriennio 2004-2007, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2004-2005, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 20 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL coordinamento esteri;
Visto l'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 112, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma quarto, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo 112, la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), come sostituito
dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
e' il seguente:
«Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti
aspetti del rapporto di impiego del personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento
negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti
giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti
sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base
dei criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente
articolo si considerano rappresentative del personale
diplomatico le organiz-zazioni sindacali che abbiano una
rappresentativita' non inferiore al cinque per cento,
calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
modalita':
a) la procedura negoziale e' avviata dal Ministro per
la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri,
verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del
presente articolo, in relazione alla specificita' ed
unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in
tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del
trattamento economico del personale della carriera
diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo,
con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
ed e' articolato in una componente stipendiale di base,
nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle
responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verra' determinata
tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
funzionari diplomatici durante il servizio prestato in
Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di
rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le
organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del
presente articolo. La componente del trattamento economico
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli
incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra'
attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al
primo comma del presente articolo, a tutto il personale
della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato
rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
e gli incarichi del livello piu' elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai
risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi
disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra'
attribuita tenendo conto della efficacia, della
tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai
funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui
al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
individuazione delle modalita' per la valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di
posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie,
diverse da quelle destinate allo stipendio di base,
individuate a tale scopo tramite il procedimento
neoziale.».
- Il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 (Riordino
della carreraa diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge
28 luglio 1999, n. 266) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 aprile 2000, n. 85.
- Il decreto del Ministro degli affari esteri del
5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni,
riguarda la graduazione delle posizioni funzionali del
personale della carriera diplomatica.
- Il testo del comma 47 dell'art. 3 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), e' il seguente:
«47. Le risorse per i miglioramenti economici e per
l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale
statale in regime di diritto pubblico sono determinate in
430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione,
rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di
euro, per il personale delle Forze annate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto
previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere
dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da
destinare al trattamento economico accessorio del personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze
connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela
economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con
quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo
internazionale.».
- Il testo del comma 89 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005), e' il seguente:
«89. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro
per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
l95.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
agosto 2005, n. 168, (Disposizioni urgenti per assicurare
la funzionalita' di settori della pubblica
amministrazione), e' il seguente:
«Art. 13 (Disposizioni per il personale della carriera
doplomatica). - 1. Per il rinnovo del contratto della
carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 e'
stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno
2005. Al conseguente onere, pari a euro 12.000.000 a
decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogata).».
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 2.
Decorrenza e durata
1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 per gli aspetti giuridici, nonche' il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3.
Tempo di lavoro
1. Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.
2. In considerazione delle peculiarita' delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera diplomatica deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze, l'adeguato recupero del tempo corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni festivi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo.
4. Le strutture, che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio.
 
Art. 4.
Congedo ordinario, giornate di riposo e festivita'
1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione centrale degli affari esteri si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario diplomatico ha diritto, nell'arco di un anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio per i diplomatici assunti al primo impiego. Tale computo e' comprensivo delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. Nell'anno di assunzione del servizio nella carriera diplomatica la durata delle ferie e' determinata, in ragione di dodicesimi di anno, proporzionalmente al servizio da prestare entro il 31 dicembre. Nell'anno di cessazione dal servizio, la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
4. Il funzionario diplomatico che e' stato assente ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto conserva il diritto alle ferie.
5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.
6. E' obbligo del funzionario diplomatico programmare le proprie ferie, in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operativita'. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario diplomatico il frazionamento delle ferie in piu' periodi nel corso dell'anno. In ogni caso, l'intero periodo maturato dovra' poter essere fruito prima del trasferimento ad una sede estera.
7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di servizio, il funzionario diplomatico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario diplomatico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario diplomatico informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
9. In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato dall'Amministrazione fino alla fine dell'anno successivo.
10. Fermo quanto disposto dal comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sara' rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal funzionario diplomatico per esigenze di servizio.
11. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili in caso di assenze per malattia o per infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tale caso, il godimento delle ferie di cui al comma 1 avverra' anche oltre il termine di cui al comma 9.
12. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.
13. La ricorrenza del Santo Patrono di Roma e' considerata giorno festivo se ricade in un giorno ordinariamente lavorativo.
14. I funzionari diplomatici appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonche' alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In questo caso il tempo di lavoro non prestato dal funzionario diplomatico viene recuperato in altri giorni lavorativi, d'intesa con il responsabile della struttura.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n.
937, (Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni), e' il seguente:
«Art. 1. - Ai dipendenti civili e militari delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con
ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici,
sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati,
tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente
comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo
comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da
motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi,
sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500
giornaliere lorde.».



 
Art. 5.
Assenze per malattia e motivi di salute
1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario diplomatico che abbia superato il periodo di prova previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista dal comma 4. Ai fini del computo dei 18 mesi, si tiene conto di tutte le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti. Superato tale periodo, al funzionario diplomatico che ne fa richiesta puo' essere concesso in casi particolarmente gravi di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, durante il quale non sara' corrisposta retribuzione. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza, l'Amministrazione ha facolta' di procedere, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute, anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medica collegiale, durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
2. Superati i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1, nel caso in cui il funzionario diplomatico a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera diplomatica, l'Amministrazione puo' disporre la cessazione del rapporto di lavoro.
3. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
4. Il trattamento economico spettante al funzionario diplomatico nel periodo di conservazione del posto e' il seguente:
a) la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, per i primi nove mesi di assenza;
b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per i successivi tre mesi di assenza;
c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per gli ulteriori sei mesi di assenza.
5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
6. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il funzionario diplomatico e' tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 4 e agli oneri riflessi relativi.
7. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente azienda sanitaria locale. Per i suddetti giorni di assenza spetta la retribuzione di cui alla lettera a) del comma 4.
8. In caso di assenza per invalidita' temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo, al funzionario spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.
9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario spetta la retribuzione di cui al comma 8 fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto al comma 2. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario non spetta alcuna retribuzione.
10. Il funzionario diplomatico, in occasione delle assenze previste nel presente articolo, e' tenuto al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni che regolano la materia, ed in particolare di quelle che concernono la tempestiva comunicazione dello stato di infermita' e del luogo di dimora, nonche' l'invio all'Amministrazione della relativa certificazione.



Nota all'art. 5:
- Si riporta l'art. 103 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, testo sostituito
dell'art. 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85:
«Art. 103 (Periodo di prova). - I vincitori del
concorso di cui all'art. 99-bis del presente decreto sono
nominati segretari di legazione in prova con decreto del
Ministro degli affari esteri. Essi sono tenuti ad
effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi,
coincidente con il corso di formazione di cui al primo
comma, lettera a) dell'art. 102, che e' computato a tutti
gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica
iniziale.
Al termine del periodo di prova i segretari di
legazione in prova, previo giudizio di idoneita' espresso
dal consiglio di amministrazione in base al risultato dei
corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari
esteri, segretari di legazione nell'ordine della
graduatoria del concorso. Nel caso che il consiglio di
amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto
di impiego e' risolto con decreto del Ministro degli affari
esteri.
I segretari di legazione in prova che, trovandosi in
particolare posizione di stato per causa di servizio
militare o per altri motivi, non possono partecipare al
corso di formazione, seguono il primo corso successivo
all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio
prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso e'
calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine
del periodo di prova, e comunque non prima della
ultimazione del corso di formazione, essi sono nominati
segretari di legazione con le modalita' indicate nel
secondo comma del presente articolo e collocati nel grado
nell'ordine della graduatoria del concorso.».



 
Art. 6.
Aspettativa per motivi personali e di famiglia
1. Al funzionario diplomatico, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il funzionario diplomatico rientrato in servizio non puo' usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'art. 5.
5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario diplomatico a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario diplomatico per le stesse motivazioni e negli stessi termini puo' riprendere servizio di propria iniziativa.
 
Art. 7.
Congedi parentali
1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternita' e paternita'.
2. Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 16 e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e anche nei casi di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, nonche' la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tale fine.
3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di eta' del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.
5. Alle madri, in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
7. Le eventuali festivita' cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
8. Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.



Note all'art. 7:
- Il testo degli articoli 16, 17, 28, 32, 39, 47 e 56
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e' il
seguente:
«Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne) (legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4). - 1. E'
vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
previsto all'art. 20;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto.».
«Art. 17 (Estensione del divieto) (legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6,
7, 9 e 10). - 1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla
data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate
in lavori che, in relazione all'avanzato stato di
gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto
ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e'
disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo'
disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi
dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 16, o
fino ai periodi di astensione di cui all'art. 7, comma 6, e
all'art. 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata
sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti
motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o
di preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del
comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico
ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere
emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza
della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della
lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di
vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno
luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal
presente articolo sono definitivi.».
«Art. 28 (Congedo di paternita) (legge 9 dicembre 1977,
n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2). - 1. Il padre lavoratore
ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del
congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe
spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave
infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso
di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del
diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la
certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In
caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende
dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
«Art. 32 (Congedo parentale) (legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). - 1.
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi
congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al
comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,
e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a
quindici giorni.
4. Il conedo parentale spetta al genitore richiedente
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
«Art. 39 (Riposi giornalieri della madre) (legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10). - 1. Il datore di
lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il
primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo
quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei
ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita'
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».
«Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio) (legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4,
e 30, comma 5). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non
superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi'
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il
genitore deve presentare il certificato di malattia
rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai
commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
«Art. 56 (Diritto al rientro e alla conservazione del
posto) (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1). - 1. Al
termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo
II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il
posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di
rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate
all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel
medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un
anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere
adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del
congedo di paternita'.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo
disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di
lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro
nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al
momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo
comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa
di cui all'art. 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.».



 
Art. 8.
Permessi per esigenze personali
1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno;
b) decesso o documentata grave infermita' del coniuge, o del convivente stabile, o di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' o dalla necessita' di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico, entro sette giorni dall'evento predetto, puo' concordare con il responsabile della struttura presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;
c) documentati motivi personali, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 4.
4. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico dei funzionari diplomatici.
5. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dal presente articolo e non riducono le ferie.
6. Il funzionario diplomatico ha altresi' diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.



Nota all'art. 8:
- Il testo del comma 3 dell'art. 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), e' il seguente:
«3. Successivamente al compimento del terzo anno di
vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap
in situazione di gravita', nonche' colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravita', parente o
affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a
tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione
figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di
gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.».



 
Art. 9.
Distacchi sindacali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore dei funzionari diplomatici e' determinato nel contingente complessivo di n. 3.
2. Alla ripartizione dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alla Direzione generale per il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed adotta il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministti - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alla Direzione generale per il personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti solo nel caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari diplomatici che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione centrale, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retibuiti con esclusione della componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti di cui all'articolo 21.



Nota all'art. 9:
«Per l'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, di vedano le note alle
premesse.



 
Art. 10.
Permessi sindacali
1. Per l'espletamento del loro mandato, i funzionari diplomatici che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo del 24 marzo 2000, n. 85, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di n. 90 minuti, per ciascun funzionario diplomatico effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo, alla medesima data e, per gli anni successivi, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la ripartizione di cui al comma 3.
3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, provvede la Direzione generale per il personale, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e' attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale al Ministero degli affari esteri, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera diplomatica, in favore del personale di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I funzionari diplomatici di cui al comma 1 che intendano fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta alla Direzione generale del personale ed al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio almeno tre giorni prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di funzionalita' della struttura di riferimento da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione alla Direzione generale per il personale.
7. Tenuto conto della specifcita' delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati anche in misura pari ad una giornata lavorativa e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale quattro giornate lavorative, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
8. I permessi sindacali, giornalieri ed orari, di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Nota all'art. 10:
- Per l'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 11.
Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
1. I funzionari diplomatici che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del lecreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 alla Direzione generale per il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed adotta il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le organizzazioni sindacali citate comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto entro il 31 gennaio di ciascun anno e possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alla Direzione generale per il personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, e' consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
4. I funzionari diplomatici di cui al comma 1 dell'articolo 10 possono usufruire, con le modalita' di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali ovvero a congressi e convegni di natura sindacale, nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 10.
5. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 11:
- Per l'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n.
155, (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la
liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica), e' il seguente:
«Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo
della retribuzione annua pensionabile, il valore
retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle
disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle
retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro
nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o,
nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo
compreso sino alla data di decorrenza della pensione
stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta per uno degli
eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno
diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i
trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino
retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con
riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel
quale risultino percepite retribuzioni in costanza di
lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione
nell'assicurazione generale obbligatoria il valore
retributivo da attribuire e' determinato con riferimento
alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha
inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo
comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad
integrazione della retribuzione, la media retributiva
dell'anno solare e' determinata escludendo le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi
ciascuna settimana a retribuzione ridotta e' integrata
figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo
riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione,
ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali e' ammessa
l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
per il conseguimento del diritto alla pensione per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la
determinazione della sua misura. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di
riduzione d'orario, per i quali e' ammessa l'integrazione
salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione
guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati
necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai
precedenti commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della
determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a
pensione e per il calcolo della retribuzione annua
pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
e' pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per
ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i
periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del
presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
fini del calcolo della pensione sono commisurate della
retribuzione della categoria e qualifica professionale
posseduta dall'interessato al momento del collocamento in
aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla
dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e
qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che
non abbiano regolato mediante specifiche normative interne
o contrattuali il trattamento economico del personale, si
prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per
gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1
della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo
1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per il trasferimento dei contributi
figurativi ad altri enti previdenziali per richieste
presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della
presente legge.».



 
Art. 12.
Adempimenti dell'Amministrazione in materia
di distacchi, permessi e aspettative sindacali
1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 9 ed al comma 3 dell'articolo 10, la Direzione generale per il personale fornisce alle organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero riscontrare errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con la predetta Direzione generale per il personale, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. La Direzione generale per il personale invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando anche procedure informatizzate; predisposte dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative, sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Direzione generale per il personale, utilizzando le procedure informatizzate predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi sindacali nell'anno precedente.
4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa Direzione generale per il personale, utilizzando le procedure informatizzate indicate nel comma 3, e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il contingente annuo delle ore di permessi retribuiti definito ai sensi dell'articolo 10, nonche' gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali retribuiti e non nell'anno precedente, con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto per quanto attiene ai distacchi e dai provvedimenti adottati dall'Amministrazione per quanto attiene ai permessi retribuiti.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Ministero degli affari esteri, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, e dell'articolo 11, comma 2, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 11. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
7. I funzionari che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
8. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 12:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, (Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1998, n. 82, supplemento
ordinario e corretto con avvisi pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90 e nella Gazzetta Ufficiale
22 maggio 1998, n. 117.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni, (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosgto 1990, n. 192.
- Il testo dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n.
93, (Legge quadro sul pubblico impiego), e' il seguente:
«Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione
al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli
accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i
costi dell'azione amministrativa, il confronto con i
rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano
eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
di accordo sindacale entro trenta giorni dalla
formulazione.
La relazione e' allegata alla relazione previsionale e
programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore
della nuova normativa, la relazione previsionale e
programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
una apposita relazione programmatica di settore riguardante
gli accordi in via di stipulazione.».



 
Art. 13.
Tutela del dirigente sindacale
1. Il funzionario della carriera diplomatica, dirigente sindacale, non puo' essere discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
2. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
 
Art. 14.
Assicurazione contro i rischi professionali
e le responsabilita' civili
1. L'Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, attiva per i funzionari diplomatici un'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilita' civili, senza diritto di rivalsa, che copra anche gli oneri di patrocinio legale nei processi in cui il funzionario diplomatico e' coinvolto per attivita' connesse a compiti istituzionali, destinando allo scopo, con le modalita' previste dall'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, quota parte delle risorse aggiuntive stanziate dalla legge finanziaria per l'anno 2006 in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005 per la definizione dei contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2004-2005.



Nota all'art. 14:
- Per l'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 15.
Struttura del trattamento economico
1. La struttura del trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, e' articolata nelle seguenti componenti:
a) stipendio tabellare, indennita' integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita e spettante;
b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;
c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.
 
Art. 16.
Stipendio tabellare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 lo stipendio tabellare e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':

Ambasciatore | euro | 78.779,64 Ministro plenipotenziario | euro | 63.176,14 Consigliere d'ambasciata | euro | 45.767,39 Consigliere di legazione | euro | 35.074,22 Segretario di legazione | euro | 22.489,36

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':

Ambasciatore | euro | 95.875,00 Ministro plenipotenziario | euro | 79.300,00 Consigliere d'ambasciata | euro | 62.833,33 Consigliere di legazione | euro | 51.458,33 Segretario di legazione | euro | 37.158,33
 
Art. 17.
Indennita' integrativa speciale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, lo stipendio tabellare contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144. Il conglobamento non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.



Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, (Recepimento
dell'accordo sindacale per il biennio 2002-2003 per il
personale della carriera diplomatica relativamente al
servizio prestato in Italia ai sensi dell'art. 112 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
l84), e' il seguente:
Art. 3 (Indennita' integrativa speciale e retribuzione
individuale di anzianita). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2002 l'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 15
del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
2001, n. 114, e' corrispondentemente determinata in euro
per ciascun grado della carriera diplomatica nei seguenti
importi annui lordi per dodici mensilita':

Ambasciatore | Euro 9.329,40 Ministro plenipotenziario | Euro 9.036,96 Consigliere di ambasciata | Euro 8.113,56 Consigliere di legazione | Euro 7.704,00 Segretario di legazione | Euro 7.554,72

2. Restano ferme le disposizioni dell'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001,
n. 114, in materia di retribuzione individuale di
anzianita'.».
- Il testo del comma 10 dell'art. 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335, (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), e' il seguente:
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizioni di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15,
comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».



 
Art. 18.
Retribuzione individuale di anzianita'
1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianita'.



Nota all'art. 18:
Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, (Recepimento, ai sensi
dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del
decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dell'accordo
relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti
giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti
economici, riguardante il personale della carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia),
e' il seguente:
«Art. 16 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 112, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del
decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le classi di
stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di
essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il
valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta
della valutazione economica dei ratei di aumento biennale
maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione
individuale di anzianita'.
2. La retribuzione individuale di anzianita' in
godimento alla data di cui al comma 1, viene mantenuta al
singolo funzionario per tutta la progressione di carriera
sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne'
rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e
di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La
frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra
a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di
compimento del periodo previsto dalla preesistente
normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.
3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la
retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari
cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di
posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art.
17, secondo le modalita' indicate dal comma 4.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo
di cui al comma 3, l'intero importo delle retribuzioni
individuali di anzianita' dei funzionari diplomatici
cessati, valutato in relazione al numero di mensilita'
residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a
tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di
mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno
successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.».



 
Art. 19.
Fondo per la retribuzione di posizione
e la retribuzione di risultato
1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) euro 223,12 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2005;
b) euro 9,56 mensili pro capite per tredici mensilita' a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere sulla competenza 2006.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° gennaio 2004.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.



Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e' il
seguente:
«Art. 17 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione
e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si
provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse
finanziarie:
a) ammontare delle risorse destinate al compenso
incentivante di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984,
n. 79;
b) risorse destinate al pagamento dei compensi per
lavoro straordinario nell'anno 2000;
c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del
personale della carriera diplomatica, escluse le quote che
disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo;
d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) somme derivanti da disposizioni di leggi,
regolamenti o atti amministrativi, che comportano
incrementi retributivi per il personale della carriera
diplomatica;
f) retribuzione individuale di anzianita' del
personale della carriera diplomatica cessato dal servizio
con le modalita' indicate nell'art. 16;
g) un importo pari a L. 311.990 mensili pro capite
per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con
l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione
della legge 2 ottobre 1997, n. 334;
h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro capite,
per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con
le somme previste dall'art. 19 della legge 23 dicembre
1999, n. 488;
i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili pro capite
per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con
l'utilizzo delle risorse previste per la categoria
dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Le risorse di cui alle lettere g), h) ed i) del
comma 1, sono determinate con riferimento al personale
della carriera diplomatica in servizio alla data del
1° luglio 2000.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota
pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della
retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1,
eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio
finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, e' il
seguente:
«Art. 4 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). -1. Il fondo di cui all'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
2001, n. 114, continua ad essere definito con le modalita'
ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori
risorse finanziarie:
a) Euro 100,38 mensili pro capite per tredici
mensilita' per l'anno 2002;
b) Euro 148,69 mensili pro capite per tredici
mensilita' per l'anno 2003.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con
riferimento al personale della carriera diplomatica in
servizio alla data del 10 gennaio 2002.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota
pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della
retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1,
eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio
finanziario, sono riassegnate all'anno successivo.».



 
Art. 20.
Retribuzione di posizione
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono determinate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':

a) Segretario generale |euro |78.000,00 --------------------------------------------------------------------- b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali| | di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. | | 2069 |euro |52.851,27 --------------------------------------------------------------------- c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni | | funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del | | decreto n. 2069 | euro|20.867,85 --------------------------------------------------------------------- d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e | | rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1,| | lettera d), del decreto n. 2069 | euro|13.277,56 --------------------------------------------------------------------- e) Funzionaridi cui all'articolo 1, lettera e), del | | decreto n. 2069 | euro|7.835,94 --------------------------------------------------------------------- f) Funzionari addetti agli uffici |euro |6.747,61

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':

a) Segretario generale | euro|91.000,00 --------------------------------------------------------------------- b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali| | di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. | | 2069 | euro|65.500,00 --------------------------------------------------------------------- c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni | | funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del | | decreto n. 2069 | euro|31.000,00 --------------------------------------------------------------------- d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e | | rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1,| | lettera d), del decreto n. 2069 | euro|21.000,00 --------------------------------------------------------------------- e) Funzionari di cui all'art. 1, lettera e), del | | decreto n. 2069 | euro|11.400,00 --------------------------------------------------------------------- f) Funzionari addetti agli uffici | euro|7.835,00

3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono stabilite, per il biennio economico 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005, nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':

Ambasciatore | euro | 20.867,85 Ministro plenipotenziario | euro | 13.277,56 Consigliere d'ambasciata | euro | 7.835,94 Consigliere di legazione | euro | 6.747,61 Segretario di legazione | euro | 6.747,61



Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 118 de1 citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e' il
seguente:
«Art. 18 (Retribuzione di posizione). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2001, la retribuzione di posizione,
correlata alle posizioni funzionali che sono state
individuate nell'art. 1 del decreto del Ministro degli
affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive
modificazioni e integrazioni, e' determinata nei seguenti
valori annui lordi per tredici mensilita':
a) Segretario generale L. 35.286.000;
b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069 L.
29.993.000;
c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all'art. 1, lettera c) del decreto n.
2069 L. 25.406.000;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e
rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera
d) del decreto n. 2069 L. 21.877.000;
e) funzionari di cui all'art. 1, lettera e) del
decreto n. 2069 L. 14.114.000;
f) funzionari addetti agli uffici L. 12.350.000.
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette
dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale
generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o
di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2
del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000,
n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni, la
retribuzione di posizione e' fissata in base al livello
delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto
decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) del
comma 1.
3. Ai funzionari diplomatici comandati o collocati
fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi
costituzionali o enti territoriali italiani, di cui
all'art. 3 del decreto del Ministro degli affari esteri
5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte di tali
amministrazioni, organi o enti non vengano corrisposti
emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la
retribuzione di posizione in una delle misure previste
dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, da individuare
tramite decreto del Direttore generale per il personale
sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di
responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati.
Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in
misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di
posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero
degli affari esteri eroga la differenza.
4. Le misure minime della retribuzione di posizione per
ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di
quanto stabilito al comma 1, nonche' all'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, sono stabilite nei seguenti valori
annui lordi per tredici mensilita':
ambasciatore L. 29.993.000;
ministro plenipotenziario L. 21.877.000;
consigliere di ambasciata L. 14.114.000;
consigliere di legazione L. 12.350.000;
segretario di legazione L. 12.350.000.».
- Il testo dell'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo
2000, n. 85, come sostituito dall'art. 16 del decereto
legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e' il seguente:
«Art. 16 (Conferimento di funzioni presso
l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario
generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente
articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale,
capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica,
direttore generale ad eccezione di quello per gli affari
amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore
generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore
dell'Istituto diplomatico.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un
ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di
vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di
capo del servizio stampa e informazione cui compete anche
l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio
del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del
Servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle
unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri
plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti
servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del Servizio del contenzioso
diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico,
archivi e documentazione, nonche' di capo dell'ufficio
legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un
dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero
degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite
ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna Direzione
generale. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo
servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono
conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono
essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni
di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto
diplomatico anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere di
ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
diplomatici con il grado di consigliere di legazione o
segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari
di Stato e dei direttori generali sono conferite a
funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto,
sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge
28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del
conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto,
settimo, ottavo e nono del presente articolo, non
attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».



 
Art. 21.
Retribuzione di risultato
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i parametri della retribuzione di risultato, ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono definiti come segue:

a) Segretario generale |100,00 --------------------------------------------------------------------- b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui | all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069 | 79,77 --------------------------------------------------------------------- c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di | cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069 | 72,00 --------------------------------------------------------------------- d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti | posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del | decreto n. 2069 | 41,29 --------------------------------------------------------------------- e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto | n. 2069 | 24,37 --------------------------------------------------------------------- f) Funzionari addetti agli uffici | 20,98

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i parametri della retribuzione di risultato sono ridefiniti come segue:

a) Segretario generale |100 --------------------------------------------------------------------- b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui | all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069 | 80 --------------------------------------------------------------------- c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui| all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069 | 72 --------------------------------------------------------------------- d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti | posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del | decreto n. 2069 | 42 --------------------------------------------------------------------- e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. | 2069 | 25 --------------------------------------------------------------------- f) Funzionari addetti agli uffici | 21



Nota all'art. 21:
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 1l4, e' il
seguente:
«Art. 19 (Retribuzione di risultato). - 1. Sulla base
di quanto previsto dal decreto del Ministro degli affari
esteri 5 luglio 2000, n. 2070, all'inizio di ogni anno gli
importi spettanti come retribuzione di risultato, da
erogare mensilmente per tredici mensilita', vengono
determinati con decreto del Ministro degli affari esteri,
tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi
raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti
parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali
individuate nell'art. 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069,
e successive integrazioni e modificazioni:
a) Segretario generale: 100;
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
di cui all'art. 1, lettera b) del decreto n. 2069: 85;
c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all'art. 1, lettera c) del decreto n.
2069: 72;
d) capi degli uffici di livello dirigenziale e
rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera
d) del decreto n. 2069: 62;
e) funzionari di cui all'art. 1, lettera e) del
decreto n. 2069: 40;
f) funzionari addetti agli uffici: 35.
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette
dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale
generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o
di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2
del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000,
n. 2069, la retribuzione di risultato e' determinata in
relazione alle posizioni funzionali ad essi attribuite,
nelle misure di cui al comma 1.
3. Qualora i risultati conseguiti siano stati
particolarmente elevati, e di cio' sia stato dato atto
nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione
di risultato determinati ai sensi del comma 1, possono
essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento,
nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.».



 
Art. 22.
Effetti del nuovo trattamento economico
1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 16 e 20 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 
Art. 23.
Procedure di soluzione delle controversie
1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano controversie tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stesso sulla sua attuazione od interpretazione, ciascuna delle parti puo' avanzare alla commissione paritetica di cui al comma 2 richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione, previo un accurato esame della questione controversa, emette un parere vincolante nel merito, al quale le parti si devono conformare.
2. Presso il Ministero degli affari esteri e' istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una commissione composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stesso. La commissione e' presieduta da uno dei rappresentanti dell'Amministrazione.
3. Qualora non si raggiunga ai sensi del comma 1 un'intesa su questioni interpretative di rilevanza generale, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, avanzando formale richiesta motivata di esame della questione controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla richiesta, dopo aver acquisito le risultanze emesse dal procedimento di cui al comma 1, puo' consultare le delegazioni trattanti l'accordo di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. L'esame della questione controversa deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro per la funzione pubblica, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle suddette delegazioni, provvede quindi, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad adottare le direttive necessarie per risolvere la questione controversa.
4. Con cadenza annuale, la commissione di cui al comma 2 redige una relazione sui casi esaminati e in tale sede puo' formulare suggerimenti e raccomandazioni sull'attuazione del presente decreto, incluso il profilo delle pari opportunita' alla luce dei principi e delle norme generali in materia.



Note all'art. 23:
- Per l'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle
premesse.
- Il test del comma 1, n. 2), dell'art. 27 della legge
29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente:
«Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del
Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
(omissis);
2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento
generale in materia di pubblico impiego.».
- Il testo del comma 2, lettera e) dell'art. 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri). - (Omissis).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
(omissis);
e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo' richiedere al ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
(omissis>).».



 
Art. 24.
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
 
Art. 25.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 1.690.000,00 per l'anno 2004, in euro 15.700.000,00 per l'anno 2005 ed in euro 15.871.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede: quanto ad euro 1.690.000,00 per l'anno 2004 ed a euro 3.230.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quanto ad euro 470.000,00 per l'anno 2005 ed a euro 641.000,00 a decorrere dall'anno 2006, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quanto ad euro 12.000.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte di conti il 28 febbraio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 163



Nota all'art. 25:
Per l'art. 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
l'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'art. 13
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si
vedano le note alle premesse.».



 
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