| L'anno  2006  il  giorno  16  del  mese di marzo, alle ore 9, si e' riunito  l'Ufficio  centrale  per il referendum costituito - ai sensi dell'art.  12,  primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, come sostituito  dall'art.  1  del  decreto-legge  1° luglio 1975, n. 264, convertito  in  legge  con  la  legge  25 luglio  1975,  n. 351 - dai magistrati della Corte: presidente: dott. Umberto Papadia;
 vice presidente: dott. Rosario De Musis;
 componenti:
 dott. Giammarco Cappuccio;
 dott. Claudio Vitalone;
 dott. Francesco Romano;
 dott. Raffaele Leonasi;
 dott. Gianvittore Fabbri;
 dott. Alfredo Mensitieri;
 dott. Edoardo Fazzioli;
 dott. Vincenzo Proto;
 dott. Roberto Preden;
 dott. Francesco Sabatini;
 dott. Donato Figurelli;
 dott. Bruno Rossi;
 dott. Giorgio Lattanzi;
 dott. Michele Varrone;
 dott. Ugo Riccardo Panebianco;
 dott. Vincenzo Colarusso;
 dott. Giuseppe Pizzuti;
 dott. Mario Cicala;
 dott. Michele D'Alonzo;
 Letta  la  nota  prot. n. 981 del 27 febbraio 2006, con la quale il sindaco  del  comune  di  Carlantino, «ai sensi della legge 25 maggio 1970,  n.  352,  ed  ai  sensi dell'ex art. 132, secondo comma, della Costituzione»,  ha chiesto al presidente dell'Ufficio centrale per il referendum  presso  la  Corte  suprema di cassazione «l'indizione del referendum  popolare  per  il distacco del comune di Carlantino dalla regione Puglia e la sua aggregazione alla regione Molise»;
 Vista  la  deliberazione  n.  44  del  29 novembre  2005 del comune menzionato,  allegata  alla  nota suddetta, relativa alla proposta di distacco   del   comune   di   Carlantino   dalla  regione  Puglia  e l'aggregazione dello stesso alla regione Molise;
 Rilevato  che  la  richiesta  di  referendum  risulta articolata in termini  non coincidenti con quelli prescritti dall'art. 41, legge 25 maggio 1970, n. 352 (alla stregua del quale essa avrebbe dovuto avere la seguente formulazione: «volete che il territorio di Carlantino sia separato  dalla  regione  Puglia  per  entrare a far parte integrante della regione Molise»);
 Rilevato  altresi'  che  detta  richiesta,  in contrasto con quanto prescritto dall'art. 42, comma 3, legge n. 352 del 1970, cit., appare corredata  da  deliberazione del consiglio del comune interessato che non  reca  ne'  la  riproduzione testuale del quesito da sottoporre a referendum,  ne' la designazione dei delegati, effettivo e supplente, alla relativa presentazione;
 Rilevato  ancora, che la richiesta e' stata trasmessa a mezzo della posta da soggetto (il sindaco di Carlantino) di cui non e' provata, e neppure dedotta, la legittimazione alla relativa presentazione e cio' in  violazione  del  comma  4  dell'art.  42,  cit.  per il quale «la richiesta  di referendum deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma»;
 Ritenuto   che,   nel   contesto   illustrato,   si  evidenzia  una irrimediabile difformita' della richiesta di referendum dal paradigma procedimentale  delineato  dalle norme su richiamate, e che, percio', non sussistono gli estremi perche' la richiesta medesima possa essere presa in considerazione neppure ai fini interlocutori di cui all'art. 12, legge n. 352 del 1970 e, comunque, avere ingresso;
 Visto l'art. 43, legge 25 maggio 1970, n. 352;
 P. Q. M.
 L'Ufficio  centrale per il referendum presso la Corte di cassazione dichiara   inammissibile   la  richiesta  di  referendum  di  cui  in motivazione   e   ordina   l'affissione  del  presente  provvedimento nell'albo  della  Corte  di  cassazione  e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
 Cosi' deciso in Roma il 16 marzo 2006
 
 Il presidente: Papadia
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