L'anno 2006 il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 9, si e' riunito l'Ufficio centrale per il referendum costituito - ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264, convertito in legge con la legge 25 luglio 1975, n. 351 - dai magistrati della Corte: presidente: dott. Umberto Papadia; vice presidente: dott. Rosario De Musis; componenti: dott. Giammarco Cappuccio; dott. Claudio Vitalone; dott. Francesco Romano; dott. Raffaele Leonasi; dott. Gianvittore Fabbri; dott. Alfredo Mensitieri; dott. Edoardo Fazzioli; dott. Vincenzo Proto; dott. Roberto Preden; dott. Francesco Sabatini; dott. Donato Figurelli; dott. Bruno Rossi; dott. Giorgio Lattanzi; dott. Michele Varrone; dott. Ugo Riccardo Panebianco; dott. Vincenzo Colarusso; dott. Giuseppe Pizzuti; dott. Mario Cicala; dott. Michele D'Alonzo; Letta la nota prot. n. 981 del 27 febbraio 2006, con la quale il sindaco del comune di Carlantino, «ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, ed ai sensi dell'ex art. 132, secondo comma, della Costituzione», ha chiesto al presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione «l'indizione del referendum popolare per il distacco del comune di Carlantino dalla regione Puglia e la sua aggregazione alla regione Molise»; Vista la deliberazione n. 44 del 29 novembre 2005 del comune menzionato, allegata alla nota suddetta, relativa alla proposta di distacco del comune di Carlantino dalla regione Puglia e l'aggregazione dello stesso alla regione Molise; Rilevato che la richiesta di referendum risulta articolata in termini non coincidenti con quelli prescritti dall'art. 41, legge 25 maggio 1970, n. 352 (alla stregua del quale essa avrebbe dovuto avere la seguente formulazione: «volete che il territorio di Carlantino sia separato dalla regione Puglia per entrare a far parte integrante della regione Molise»); Rilevato altresi' che detta richiesta, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 42, comma 3, legge n. 352 del 1970, cit., appare corredata da deliberazione del consiglio del comune interessato che non reca ne' la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a referendum, ne' la designazione dei delegati, effettivo e supplente, alla relativa presentazione; Rilevato ancora, che la richiesta e' stata trasmessa a mezzo della posta da soggetto (il sindaco di Carlantino) di cui non e' provata, e neppure dedotta, la legittimazione alla relativa presentazione e cio' in violazione del comma 4 dell'art. 42, cit. per il quale «la richiesta di referendum deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma»; Ritenuto che, nel contesto illustrato, si evidenzia una irrimediabile difformita' della richiesta di referendum dal paradigma procedimentale delineato dalle norme su richiamate, e che, percio', non sussistono gli estremi perche' la richiesta medesima possa essere presa in considerazione neppure ai fini interlocutori di cui all'art. 12, legge n. 352 del 1970 e, comunque, avere ingresso; Visto l'art. 43, legge 25 maggio 1970, n. 352; P. Q. M. L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione dichiara inammissibile la richiesta di referendum di cui in motivazione e ordina l'affissione del presente provvedimento nell'albo della Corte di cassazione e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Cosi' deciso in Roma il 16 marzo 2006
Il presidente: Papadia |