Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 22 febbraio 2006
Integrazioni alla delibera n. 217/01/CONS: determinazione dei costi di riproduzione e di trasmissione della documentazione amministrativa. (Deliberazione n. 89/06/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 22 febbraio 2006;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare, l'art. 25 della predetta legge n. 241/90, nel quale si dispone che «l'esame dei documenti e' gratuito mentre il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9 e l'art. 6, comma 2;
Visti i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'amministrazione e la contabilita', approvati con delibera n. 17/98 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento concernente l'accesso ai documenti adottato con delibera del 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS ed, in particolare l'art. 4, comma 5, nel quale e' prevista, tra l'altro, la determinazione, con successivo provvedimento, dei costi di riproduzione della documentazione;
Vista la delibera del 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS»;
Ritenuto di determinare in conformita' alla normativa vigente un rimborso da corrispondere all'Autorita' a fronte dei costi connessi alla riproduzione ed al rilascio di copie di documenti agli interessati che ne facciano richiesta;
Udita la relazione del Commissario relatore Gianluigi Magri, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Costi di riproduzione e di spedizione
1. Il rilascio di copia dei documenti da parte degli uffici dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' subordinato al pagamento di un costo fisso determinato in Euro 1,00, nonche' al pagamento dei costi connessi alla riproduzione dei documenti determinati in Euro 0,25 a pagina (formato A4) ed Euro 0,40 a pagina (formato A3).
2. I costi di invio a mezzo posta sono determinati in relazione al costo del servizio pubblico postale con riferimento alla tipologia di spedizione richiesta.
 
Art. 2.
Modalita' di corresponsione degli importi
1. La corresponsione degli importi relativi ai costi calcolati in base a quanto sopra esposto avviene con le seguenti modalita':
a) Pagamento in contanti al cassiere dell'Autorita' che annotera' su apposito registro i relativi importi e rilascera' ricevuta;
ovvero
b) quando non sia possibile il pagamento in contanti direttamente al cassiere, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente n. 27/3095 intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presso l'Istituto di credito San Paolo Banco di Napoli, Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 - CAP 80143 (Cod. CIN L ABI 01010 CAB 03494), indicandone la causale.
2. Gli importi di cui sopra sono versati successivamente tramite reversale sul capitolo 2201 del bilancio, con cadenza trimestrale.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.

Napoli, 22 febbraio 2006

Il presidente: Calabro'

Il commissario relatore: Magri
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone