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| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 21 febbraio 2006 |  | Disposizioni  regolamentari  in  tema  di blocco dei terminali mobili (SIM lock). (Deliberazione n. 9/06/CIR). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 febbraio 2006;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 Vista  la propria delibera n. 19/01/CIR, del 7 agosto 2001, recante «Modalita'  operative per la portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001;
 Vista  la  propria  delibera  n.  417/01/CONS  del 7 novembre 2001, recante  «Emanazione  di  linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro»;
 Vista  la  propria  delibera  n.  179/03/CSP,  del  24 luglio 2003, recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualita' e  carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6,  lettera  b),  numero  2,  della  legge  31 luglio  1997, n. 249», pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;
 Vista  la propria delibera n. 14/04/CSP del 14 luglio 2005, recante «Approvazione  della  direttiva  in  materia  di qualita' e carte dei servizi  di  comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su reti  radiomobili  terrestri  di  comunicazione elettronica, ai sensi dell'art.  1,  comma  6,  lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 28 luglio 2003;
 Vista  la  propria  delibera  n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art.   11   del  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259» pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
 Vista la propria delibera n. 66/05/CIR, del 5 ottobre 2005, recante «Consultazione  pubblica concernente le condizioni relative al blocco dei  terminali mobili (SIM lock)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005;
 Visti gli atti del procedimento;
 Considerato quanto segue: 1. Premessa.
 1.  Il  blocco  dei  terminali  mobili  viene effettuato attraverso un'apposita  configurazione software del terminale mobile che vincola l'utilizzo  dello  stesso  alla  presenza di specifiche carte SIM. Il blocco  puo'  essere  realizzato tramite due modalita' denominate SIM lock  e  Operator lock. Con il SIM lock attivato, il terminale mobile puo'  funzionare  solo con l'inserimento di una determinata carta SIM od  USIM  (Umts SIM) fornita dall'operatore che offre il terminale ed il servizio di comunicazione mobile. Con l'Operator lock attivato, il terminale  puo'  funzionare solo con carte SIM/USIM dell'operatore di rete mobile che fornisce il terminale stesso.
 2.  Attraverso il blocco del terminale, l'operatore di rete mobile, vincolando   il  cliente  ad  utilizzare  i  propri  servizi  per  un determinato   periodo  di  tempo,  puo'  sussidiare  la  vendita  dei terminali  offrendoli  ad un prezzo inferiore a quello che si avrebbe in  assenza di blocco. L'operatore puo' quindi recuperare il sussidio fornito  attraverso  i  ricavi  dei  servizi  che  offre  al cliente. Il blocco  del  terminale viene inoltre applicato in caso di utilizzo del terminale attraverso il noleggio od il comodato d'uso.
 3. Le condizioni di trasparenza dell'offerta devono esplicitare che il terminale mobile viene acquisito ad un prezzo inferiore rispetto a quello  di  mercato  e che, per contro, viene richiesto all'utente di accettare  i  vincoli  sopra citati, ai quali, eventualmente, possono anche  essere aggiunti vincoli sui piani tariffari applicabili a quel servizio.
 4.  Nel  seguito  si  utilizzano  i  termini  SIM lock o blocco del terminale,  significando  che  tali  termini  si riferiscono, laddove applicabile, anche alla funzione di Operator lock. 2. Il procedimento istruttorio.
 5.  L'Autorita'  in  data  5 ottobre 2005, in esito ad un confronto tecnico  svolto  con  gli  operatori mobili e con le associazioni dei consumatori  in  merito  alle  problematiche relative al SIM lock dei terminali  mobili, ha disposto l'avvio di un procedimento sul tema ed ha  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286  del  9 dicembre  2005  e  nel  proprio  sito  web la delibera n. 66/05/CIR  recante  «Consultazione pubblica concernente le condizioni relative  al  blocco  dei  terminali  mobili  (SIM  lock)» al fine di consentire   alle   parti   interessate   di  presentare  le  proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento dell'Autorita' in merito a  possibili  interventi  regolamentari riguardo la pratica di blocco dei terminali.
 6.  Nel  corso  della  consultazione  pubblica  sono stati ricevuti contributi   dagli   operatori   H3G,   Vodafone,  TIM  Italia,  Wind Telecomunicazioni  e  Fastweb  e  dalle  associazioni  di consumatori Adiconsum,  Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori e Movimento difesa del cittadino, oltre che dal dott. Roberto Finesi.
 7.  Gli operatori H3G, Vodafone, e Fastweb hanno anche richiesto di essere  convocati  in  audizione  al  fine  di  illustrare le proprie posizioni  contenute  nei  documenti  presentati  e fornire ulteriori approfondimenti.  Le  audizioni  hanno avuto luogo rispettivamente in data 5, 9 e 16 gennaio 2006.
 8.   Le  associazioni  dei  consumatori  sono  state  convocate  in un'audizione,  tenutasi  in  data  9 gennaio  2006,  alla quale hanno partecipato   Adiconsum,  ADOC,  Assoutenti,  Casa  del  consumatore, Cittadinanzattiva,  Codacons,  Federconsumatori  Nazionale, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori. 3. Quadro regolamentare nazionale e confronto internazionale. 3.1. Il quadro regolamentare nazionale.
 9.  La  normativa  europea  non  ha  previsto, nel passato, divieti specifici  in  tema di fornitura di apparati con SIM lock. Sono state tuttavia  da  tempo  evidenziate  dalla  Commissione  europea  alcune criticita'  sotto  il  profilo concorrenziale e di tutela dell'utenza che,  secondo  l'opinione  della  Commissione  stessa, possono essere risolte  con l'adozione di idonee misure finalizzate alla trasparenza delle informazioni, con riferimento tra l'altro alla pubblicizzazione del   sussidio  applicato  ed  alle  modalita'  per  lo  sblocco  del terminale.   La   normativa   italiana  vigente  non  prevede  misure specifiche  rivolte alla regolamentazione del SIM lock. Sono tuttavia enunciate  alcune  previsioni  che  incidono  in  via indiretta sulle modalita'  con  cui la pratica del SIM lock deve, se del caso, essere offerta  in  ambito nazionale. Tali previsioni sono da ritrovarsi nei provvedimenti   in  materia  di  qualita'  e  carte  dei  servizi  di telecomunicazioni ed in materia di portabilita' del numero mobile.
 10.  Per  quanto  riguarda  la  qualita' e le carte dei servizi, la delibera  n.  179/03/CSP, recante la direttiva generale in materia di qualita'  e  carte dei servizi di telecomunicazioni, prevede all'art. 4, comma 1, che «gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa  le  modalita' giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei  servizi».  Inoltre,  l'art.  5,  comma  1,  stabilisce  che  «le comunicazioni  al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni sono effettuate in ottemperanza alla linee guida di cui  alla  delibera n. 417/01/CONS», la quale, tra l'altro indica che gli operatori sono invitati a «rendere disponibile sui siti Web degli operatori  e presso tutti i punti vendita, diretti e indiretti, anche in  via  telematica,  un  catalogo  aggiornato  di  tutte  le offerte vigenti,  con  completa descrizione delle caratteristiche dei servizi offerti e degli eventuali vincoli alla sottoscrizione ed all'utilizzo dei  servizi».  Si  noti,  tra  l'altro  che la direttiva di cui alla delibera n. 179/03/CSP e' stata integrata con la direttiva in materia di  qualita' a carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, di cui alla delibera n. 14/05/CSP del 14 luglio 2005.
 11.  In  tema  di  portabilita'  del  numero mobile, la delibera n. 19/01/CIR,  prevede,  all'art.  12,  comma  4,  che  «in  nessun caso l'operatore  Donor/Donating  puo'  addebitare,  in  tutto o in parte, direttamente  all'utente i costi per l'attivazione del singolo numero portato»;  inoltre,  l'art. 8, comma 9, stabilisce che «le condizioni economiche  applicate  al  cliente  finale  per  la  fornitura  della prestazione  di MNP non devono essere tali da costituire disincentivo alla richiesta della stessa».
 12.  Il  Nuovo  Quadro  Regolamentare  (NQR)  non  individua  norme specifiche  in  tema  di  SIM  lock. Tuttavia alcune previsioni delle direttive  di  cui  al NQR europeo, recepite in sede nazionale con il Codice  delle  comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del  1° agosto  2003)  possono  essere  considerate come base per gli interventi regolamentari dell'Autorita' in tema di SIM lock.
 13.  In particolare, l'art. 13, comma 4, lettere a) e b) del Codice prevedono  che  il  Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza nella   fornitura   delle   reti   e  dei  servizi  di  comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:
 «a)  assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il  massimo  beneficio  sul  piano  della  scelta, del prezzo e della qualita»;
 «b)  garantendo  che  non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche.
 14.  Inoltre, l'art. 13, comma 6, lettera d) del Codice prevede che il  Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovano  gli interessi dei cittadini «promuovendo la diffusione di informazioni  chiare,  in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe  e  delle  condizioni  di  uso  dei  servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico».
 15.  In  tema di diritti degli utenti finali, appaiono rilevanti le prescrizioni  di  cui  all'art.  70, comma 4 del Codice «Gli abbonati hanno  il  diritto  di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della   notifica   di   proposte   di   modifiche   delle  condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo  del  loro  diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni».
 16.   Inoltre   l'art.   71   «Trasparenza  e  pubblicazione  delle informazioni» prevede che:
 1) l'Autorita' assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in  merito ai prezzi e alle tariffe, nonche' alle condizioni generali vigenti  in  materia  di  accesso  e  di  uso  dei servizi telefonici accessibili  al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5;
 2)   l'Autorita'   promuove  la  fornitura  di  informazioni  che consentano  agli  utenti  finali,  ove opportuno, e ai consumatori di valutare  autonomamente  il  costo  di  modalita' di uso alternative, anche mediante guide interattive.
 17.  Infine  l'art.  80,  relativo  alla  «Portabilita' del numero» prevede,  al  comma  3,  che «L'Autorita' provvede affinche' i prezzi dell'interconnessione  correlata  alla  portabilita' del numero siano orientati  ai  costi  e  gli  eventuali  oneri diretti a carico degli abbonati   non  agiscano  da  disincentivo  alla  richiesta  di  tali prestazioni». 3.2. Confronto internazionale.
 18.  Nel  mese  di luglio 2005, sono state richieste alle Autorita' europee  informazioni  riguardo alla regolamentazione e all'uso della pratica  di  SIM  lock  nei rispettivi Paesi. Sono state ricevute, ad oggi,  informazioni  relative  ai seguenti Paesi: Danimarca, Estonia, Finlandia,  Francia,  Ungheria,  Romania,  Spagna,  Svezia, Svizzera, Regno  Unito.  Dalle  risposte  pervenute emerge in sintesi quanto di seguito elencato:
 in  alcuni  Paesi,  pur  non essendo vigente una regolamentazione specifica  sul  tema,  le  Autorita'  vigilano  sulle  condizioni  di applicazione  della  pratica con particolare riferimento agli aspetti di trasparenza delle informazioni che vengono fornite alla clientela; ad  esempio,  nel  Regno  Unito,  OFTEL ha effettuato un'attivita' di monitoraggio  sull'uso  di  tale  pratica  e  sulla trasparenza delle condizioni al consumatore;
 la  Danimarca  e  la  Francia hanno adottato una regolamentazione specifica,  in  virtu'  di  una legislazione nazionale, stabilendo in particolare  un limite massimo alla durata del periodo di blocco pari a  sei  mesi; anche in Norvegia la regolamentazione prevede un limite massimo, per il periodo di blocco, pari a 12 mesi;
 la  Finlandia  ha  vietato  l'utilizzo  del SIM/operator lock, in forza  di una legge nazionale dello Stato, non impedendo direttamente la  pratica  ma  imponendo  un  divieto di sussidio incrociato tra il prezzo  del  terminale  ed  i  prezzi  del  servizio di comunicazione mobile;  la  Finlandia tuttavia ha recentemente modificato la propria legislazione  ammettendo,  dal  1° aprile 2006 e per i soli terminali 3G,  la  pratica  del  SIM lock, soggetta ad una durata massima di 24 mesi;
 laddove le pratiche di blocco del terminale mobile sono ammesse e disponibili  sul mercato, viene consentito al cliente di sbloccare il terminale  prima della conclusione del periodo di blocco, a fronte di un  pagamento  di  una  quota  fissa  o  variabile  in  funzione  del terminale.  Non  si evidenziano, inoltre, significative differenze di applicazione della pratica tra i contratti con carte pre-pagate e gli abbonamenti.
 19.  In  tutti  i  Paesi per i quali si e' ricevuta risposta e che, come  sopra  detto,  ammettono  la pratica del SIM lock, la clientela viene  informata  in merito alle condizioni di applicazione della SIM lock,  con  riferimento  in  particolare  al  valore del sussidio, ai vincoli  imposti  in termini di periodo di applicazione del blocco ed ai prezzi per lo sblocco del terminale.
 20.  La  normativa  comunitaria  non  prevede  alcuna  disposizione specifica  per  il  SIM  lock. Tuttavia la Commissione europea ha nel 1996  (lettera  del 7 agosto 1996) espresso l'opinione che la pratica del SIM lock, se utilizzata in maniera impropria, potrebbe non essere coerente  con  i  principi della concorrenza e comportare restrizioni alla liberta' di scelta dell'utente.
 21.  Nella  suddetta  lettera,  la  Commissione  ha preliminarmente ravvisato  come  sia  opportuno che i costruttori producano terminali che  possano  essere  sbloccati,  indicando all'ETSI di tenerne conto nell'eventualita' di determinare standard per il SIM lock.
 22. La Commissione ha quindi elencato una serie di condizioni volte ad   assicurare  la  trasparenza  e  la  tutela  dell'utenza,  ed  in particolare  la  necessita' da parte degli operatori di informare gli utenti  circa  la  possibilita' di sbloccare i terminali. Inoltre, la Commissione  fornisce  precise  indicazioni  sui  comportamenti degli operatori  nel  caso  in  cui  il terminale sia venduto insieme ad un servizio  di  telefonia  e  sussidiato dal fornitore del servizio, le piu' rilevanti delle quali sono di seguito riportate:
 al  momento  della  stipula  del  contratto  devono  essere  rese all'utente,  in  modo chiaro, le informazioni riguardanti l'ammontare del sussidio e le condizioni relative al recupero dello stesso;
 il  terminale  puo'  non  essere  sbloccato  e, conseguentemente, l'operatore  potrebbe  non  fornire  le  informazioni necessarie allo sblocco,  fino  a  quando  l'ammontare  del  sussidio  non  sia stato ripagato dall'utente. 4. Le  posizioni  espresse in consultazione pubblica e le valutazioni dell'Autorita'.
 4.1. Osservazioni di carattere generale.
 23.  La  maggior  parte  dei  soggetti  che  hanno partecipato alla consultazione  pubblica  concorda  con  gli  orientamenti prospettati dall'Autorita'  con  la  delibera  n.  66/05/CIR,  in particolare per quanto concerne le garanzie di trasparenza.
 24.  Dai  contributi  acquisiti emerge che sia gli operatori sia le associazioni  dei consumatori condividono che la pratica del SIM lock produce  vantaggi  per la clientela, in quanto consente di fornire un sussidio   per   l'acquisto   di  terminali.  D'altra  parte  emerge, ampiamente  condivisa,  la  necessita'  che  vengano introdotte delle regole   a   tutela  della  clientela  e  della  concorrenza.  Alcune associazioni,  tuttavia,  ritengono  che  l'utilizzo del SIM lock sia contrario  alle  norme vigenti riguardo alla portabilita' del numero, mentre  un  operatore  e un'associazione di consumatori ritengono, su tale aspetto, che il cliente abbia comunque la facolta' di trasferire presso   altro  gestore  il  proprio  numero  facendo  uso  di  altro terminale.  Un'associazione  di  consumatori  ritiene  opportuno  che nell'informativa  al  cliente  siano  indicate  anche  le conseguenze derivanti  da  una  eventuale  richiesta  di portabilita' verso altro operatore.  Alcune  associazioni  di  consumatori chiedono di vietare l'uso  della  pratica  del  SIM  lock nei casi di vendita e noleggio, mentre  ritengono  che  la stessa possa essere utilizzata nel caso di comodato d'uso gratuito.
 25.  E' stato altresi' rappresentato da un operatore che la pratica del SIM lock potrebbe essere utilizzata da tutti gli operatori mobili e  cio' potrebbe condurre ad una notevole riduzione della concorrenza derivante  da  una barriera alla portabilita' del numero ed al cambio operatore.  Inoltre,  lo  stesso  operatore  ritiene che tale pratica trasferisca  investimenti  degli  operatori  mobili  dal  servizio al mercato  dei  terminali,  riducendo  i margini per la diminuzione dei prezzi dei servizi, con conseguenze negative per clientela.
 26. Un'ulteriore osservazione di carattere generale, evidenziata da alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica, e' che  l'utilizzo  della  pratica  del  SIM  lock possa condurre ad una riduzione  della  concorrenza  qualora  messa in atto dagli operatori mobili  aventi  notevole  forza  di mercato. Un operatore ritiene che l'utilizzo  della  pratica di blocco di terminale non dovrebbe essere permesso  a  soggetti  dominanti  che siano integrati fisso-mobile, o almeno   il   suo  utilizzo  dovrebbe  essere  soggetto  ad  espressa autorizzazione  da  parte  dell'Autorita'. Cio' in quanto ritiene che l'adozione  di  tale  pratica  da  parte  degli  operatori  integrati fisso-mobili  aventi significativo potere di mercato possa condurre a barriere  all'ingresso per nuovi operatori mobili o per gli operatori virtuali. Tale operatore ritiene, altresi', che dovrebbe essere anche condotta   un'analisi  economica  sugli  effetti  nel  mercato  della telefonia  vocale  derivante  da offerte bundle (vendita di terminali anche  non bloccati ma con vincoli commerciali insieme alla fornitura del servizio) praticate da operatori fisso-mobili integrati.
 27.   Una   delle   principali   perplessita'   evidenziate   dalle associazioni  di  consumatori  riguarda  l'assenza di garanzie che il terminale  sbloccato  possa essere pienamente utilizzato con tutte le reti degli operatori mobili, compresa quella dell'operatore che aveva operato  il  blocco.  Conseguentemente,  e'  stato  richiesto che sia garantita  la piena operativita' dei servizi di ciascun operatore con i  terminali sbloccati. A questo proposito, alcune associazioni ed un operatore  vedono  con  preoccupazione  l'utilizzo  delle mini-SIM in combinazione con la pratica del SIM lock, in quanto possono essere di ostacolo  all'utilizzabilita'  del  terminale con altri operatori. Le mini-SIM  allo  stato  attuale  sembrerebbero  essere  utilizzate  in terminali commercializzati da un solo operatore mobile.
 28.  E'  stato  altresi'  richiesto  di  garantire che il prezzo di vendita   del   terminale   non  bloccato  non  costituisca  un  mero riferimento,  ma  vi  sia  l'effettiva  liberta'  della  clientela di acquistare  terminali  non  bloccati  al  prezzo indicato, in quanto, altrimenti,  si  sarebbe  di  fatto obbligati ad accettare condizioni contrattuali non desiderate.
 29.  Un'associazione  ritiene  che  sia necessario introdurre delle sanzioni  per le violazioni, le quali dovrebbero essere dissuasive e, inoltre,  richiede  che siano previsti tempi stretti per l'entrata in vigore   del   provvedimento.  Un'altra  associazione  suggerisce  di prevedere  come  sanzione  per la mancata informativa il diritto allo sblocco anticipato e gratuito del terminale.
 30.   La  maggior  parte  delle  associazioni  dei  consumatori  e' contraria   alla   definizione   di   linee  guida  e  predilige  una regolamentazione  puntuale.  Al  contrario,  una associazione ritiene sufficiente  l'emanazione  di  linee  guida  che impongano la massima trasparenza e informazione all'utenza.
 31.  Un  operatore  ritiene  che sia sufficiente che il cliente sia compiutamente  preavvertito  delle  condizioni  contrattuali  e che a fronte  di  vincoli/limitazioni debba corrispondere una riduzione del prezzo  di  vendita,  indicando di ritenere che cio' risulta in linea con quanto previsto dall'art. 1489 del Codice civile.
 4.2. Le valutazioni dell'Autorita'.
 32.  Con  riferimento  alla presunta incompatibilita' della pratica del  blocco  dei terminali con la portabilita' del numero, esposta da alcune  associazioni  dei  consumatori,  l'Autorita'  ritiene  che la pratica  di  blocco  dei  terminali  non  costituisca  un impedimento assoluto  alla  portabilita'  del numero, in quanto la prestazione di portabilita'  e'  associata  alla  SIM,  cioe'  al servizio, e non al terminale.
 33.   Rispetto   a   quanto  ritenuto  da  un  operatore  circa  la possibilita'  che  l'uso diffuso della pratica di blocco, qualora non regolamentata,   possa   condurre  a  limitazioni  alla  concorrenza, l'Autorita'    nel    condividere   tal   posizione   ribadisce   che l'utilizzazione  «indiscriminata» di tale pratica da parte di tutti i fornitori  di  servizi mobili potrebbe costituire una minaccia per il benessere   degli   utenti   e   per   la   salvaguardia  del  quadro concorrenziale  e  pertanto  ritiene  necessario introdurre le misure delineate nel presente provvedimento.
 34. In merito alla richiesta di vietare l'utilizzo delle mini-SIM o mini-USIM,  l'Autorita',  considerato che le stesse sono utilizzabili sulla base di quanto stabilito dalle norme tecniche emanate dall'ETSI e che tutti gli operatori mobili possono utilizzare sia le (U)SIM sia le mini-(U)SIM, non ritiene esistano i presupposti per un intervento.
 35.  Relativamente all'esigenza, evidenziata dalle associazioni dei consumatori,  di  garanzia  che  il  terminale sbloccato possa essere pienamente  utilizzato  con  tutte  le  reti  degli operatori mobili, l'Autorita'  ritiene  opportuno  che  i  terminali, sia venduti senza blocco  oppure ai quali sia stato legittimamente rimosso il SIM lock, devono   poter   essere  utilizzati  con  qualsiasi  operatore  senza limitazioni  in  merito alle funzionalita' disponibili sul terminale, purche'  supportate  dall'operatore. Cio' in considerazione del fatto che  limitazioni  all'uso dei terminali successive alla rimozione del blocco,   oltre   ad  essere  ingiustificate,  non  garantirebbero  i necessari   requisiti   di  trasparenza  nei  confronti  dell'utenza. L'Autorita'   inoltre   ritiene  necessario  che  gli  operatori  non pratichino  differenziazioni  in  merito ai servizi accessibili con i terminali dotati di blocco e con quelli senza alcun tipo di blocco.
 36.   In   relazione  a  quanto  espresso  dalle  associazioni  dei consumatori  sull'opportunita'  che il prezzo di vendita di terminali mobili  non  bloccati non costituisca un mero riferimento l'Autorita' ritiene  opportuno  che gli operatori mobili che offrono terminali in regime  di  SIM  lock  mettano  in commercio gli stessi terminali non bloccati.   Cio'   anche   al   fine   di  una  reale  trasparenza  e confrontabilita'  delle offerte e, quindi, per assicurare agli utenti il massimo beneficio sul piano della scelta.
 4.3. Le garanzie di trasparenza nelle informazioni al cliente.
 37.  La  maggior  parte  dei  soggetti  che  hanno partecipato alla consultazione  pubblica  concorda  con  gli  orientamenti prospettati dall'Autorita'  in tema di garanzie di trasparenza nelle informazioni al  cliente  e  concernenti  le  misure  finalizzate  ad  indicare il contenuto  minimo  delle  informazioni  che i fornitori di servizi di rete mobile, che offrono terminali con il SIM lock e relativi servizi di comunicazioni mobili, devono dare ai clienti.
 38. Inoltre, le associazioni dei consumatori ritengono che non solo debba essere previsto l'obbligo di fornire tali informazioni ma anche che  le  stesse  debbano  essere formulate in maniera da garantire la loro  completa  comprensibilita'  da  parte  del  cliente.  A  questo proposito  viene suggerito di prevedere l'istituzione di un tavolo da parte   dell'Autorita'   a   cui  siano  chiamati  a  partecipare  le associazioni  stesse  e  gli  operatori  mobili  con  l'obiettivo  di realizzare  degli  schemi  per  la  modulistica  che siano completi e comprensibili per l'utenza.
 39.   In  merito  alla  modalita'  di  sblocco  automatico,  alcune associazioni  di  consumatori  suggeriscono  di  eliminare la dizione «nella   misura  in  cui  sia  tecnicamente  fattibile»,  in  quanto, ritengono  che  lo  sblocco  automatico sia tecnicamente fattibile e, quindi,  sia  da evitare la possibile elusione di tale regola con una dichiarazione  di  non  fattibilita'  tecnica.  Un'altra Associazione ritiene che, in caso di impossibilita' di sblocco in automatico, vada previsto  che l'operazione di sblocco possa avvenire presso qualsiasi centro di assistenza, sia questi affiliato o meno con l'operatore. Un operatore  ritiene che lo sblocco debba essere «semplice», tale cioe' da non rappresentare un ostacolo al libero utilizzo del terminale con altre  SIM  da parte del cliente mentre un altro propone di obbligare l'operatore  che offre terminali con SIM lock a consegnare al cliente un  opuscolo  che riporti le modalita' per lo sblocco dei terminali e che  l'utente  sia  abilitato,  passato il periodo di blocco, a farsi sbloccare  il  terminale  anche da terzi. Lo stesso operatore ritiene che  l'obbligo  di  pubblicazione  debba riguardare anche il Sito web dell'operatore. In particolare, suggerisce che la pagina iniziale del Sito  contenga  un collegamento diretto ad una pagina esplicativa sul SIM/Operator lock e sulle modalita' per lo sblocco dei terminali.
 40.  E' stata, altresi', rappresentata l'opportunita', di prevedere non solo un'adeguata informativa nel caso in cui l'operatore consenta lo  sblocco  anticipato  del  terminale,  ma,  anche, di prevedere il diritto  dell'utente  di poter recedere dal contratto, anticipando lo sblocco del terminale mobile pagando una cifra congrua, proporzionata al  sussidio e al periodo residuo di vigenza del blocco. Un operatore ritiene   che   la  rimozione  anticipata  del  blocco  debba  essere obbligatoria  e che la cifra da pagare non debba superare i 100 euro. Un  altro  operatore  ritiene che una riduzione del periodo di blocco rispetto  a  quella  prevista  inizialmente dall'offerta possa essere condizionata all'acquisto di un determinato volume di traffico.
 4.4. Le valutazioni dell'Autorita'.
 41.  L'Autorita'  ritiene  sia opportuno confermare quanto previsto nel  punto  A  del documento di consultazione pubblica concernente le misure finalizzate ad indicare il contenuto minimo delle informazioni che  i fornitori di servizi di rete mobile, che offrono terminali con il  SIM  lock e relativi servizi di comunicazioni mobili, devono dare ai   clienti,   con   riferimento,  in  particolare,  alle  modalita' contrattuali  di  offerta  del terminale ed alle relative limitazioni all'uso  dello stesso in presenza di SIM lock, al valore del sussidio applicato,  all'indicazione  del prezzo del terminale senza SIM lock, al  periodo  di  durata  del  SIM  lock,  ai prezzi e le modalita' di rimozione  anticipata del blocco nonche' delle modalita' di rimozione del  blocco al termine del suddetto periodo. Tali informazioni devono essere rese disponibili dall'operatore attraverso i normali strumenti a  disposizione dello stesso per la pubblicazione delle condizioni di accesso  ed  uso  dei  propri  servizi  (pubblicazione delle carte di servizio  presso  i  punti  vendita,  siti web, etc.) nonche' fornite prima  della  sottoscrizione  contrattuale. Appare utile sottolineare che  le  informazioni  relative  alle condizioni piu' rilevanti (p.e. valore  del  sussidio,  prezzo  del terminale senza sussidio, vincoli all'uso  del  terminale  in  presenza  di  SIM  lock) siano parimenti indicate  nelle  informazioni  pubblicitarie  e  nella  promozione al pubblico  delle  offerte  da  parte  dei fornitori di servizi di rete mobile.
 42.  A  garanzia del rispetto della durata del blocco sottoscritta, si  ritiene  inoltre necessario assicurare che il processo di sblocco possa  avvenire  secondo  procedure efficienti. A tale scopo dovranno essere  fornite  informazioni  circa  la  definizione e pubblicazione delle  procedure  di  rimozione del blocco al termine del periodo, le quali   dovranno   essere   semplici,  rapide  e,  nei  limiti  della fattibilita' tecnica, attuate con modalita' automatiche.
 43.  In  relazione  alle  proposte  di  alcuni  soggetti  che hanno partecipato  alla  consultazione pubblica di prevedere che lo sblocco debba  essere  semplice,  l'Autorita'  ritiene,  in  linea con quanto formulato nel documento di consultazione pubblica, che tale richiesta risulti  meritevole  di  prescrizione  regolamentare, cio' al fine di evitare  che  lo  sblocco  del  terminale possa provocare disagi alla clientela.
 44. Le disposizioni relative al contenuto minimo delle informazioni da  fornire al cliente trovano giustificazione, oltre che nelle norme di cui all'art. 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nella necessita'  che  il  cliente  possa adeguatamente valutare le offerte degli operatori e orientare le proprie scelte in maniera consapevole, secondo quanto indicato dall'art. 13, comma 4, lettera a) del Codice. Ad  esempio,  la conoscenza del prezzo del terminale senza sussidio e del  valore del sussidio applicato consentira' al cliente di valutare piu'  agevolmente  le offerte dei differenti fornitori, in presenza o meno, del blocco del terminale mobile.
 4.5. Modalita' di sottoscrizione delle condizioni contrattuali.
 45.  La  maggior  parte  dei  soggetti  che  hanno partecipato alla consultazione     pubblica    condivide    l'orientamento    espresso dall'Autorita'  in  merito  alle  modalita'  di  sottoscrizione delle condizioni  contrattuali,  riportato  nel  punto  B  del documento di consultazione pubblica.
 46.  In  merito  al  punto  B1,  concernente  la  previsione di una specifica  e  separata modulistica soggetta ad accettazione esplicita da  parte  del  cliente  all'atto della sottoscrizione del contratto, alcune  associazioni  di  consumatori  sono contrarie a prevedere una modulistica   separata,   in   quanto   le   stesse   ritengono   che l'accettazione  espressa di una modulistica separata sia assimilabile alla sottoscrizione di clausole oggetto di trattativa individuale. Al riguardo  viene fatto presente che l'art. 34, comma 4, del codice del consumo  (decreto  legislativo  n.  206/2005)  sancisce  che non sono vessatorie  le  clausole  o  gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale e che, quindi, la sottoscrizione di una  modulistica  separata  potrebbe  equivalere  all'accettazione di clausole vessatorie.
 47.  Con riferimento al punto B2, concernente il diritto di recesso dal  contratto  senza  penali  o costi aggiuntivi nel caso di modiche contrattuali,  un'associazione  ritiene che tale diritto maturi anche in   caso   di   malfunzionamento   del  servizio  o  del  terminale, considerando  come  malfunzionamento  anche  la  mancanza di servizio UMTS,  visto  che  l'UMTS  e'  operante solo in alcune citta'. A tale riguardo,   viene,   altresi',  suggerito  di  riformulare  il  comma prevedendo  che  il diritto maturi nel caso di modifiche contrattuali relative  al  servizio  di  comunicazione  mobile  e/o  al blocco dei terminali.  Inoltre, un operatore ritiene che qualora l'utente maturi il  diritto  di  cui al punto B2 sarebbe opportuno prevedere da parte dell'Autorita'  la  possibilita'  per  il cliente di poter esercitare tale  diritto anche successivamente al mese previsto dal Codice delle comunicazioni  elettroniche  e  senza  limiti di tempo. Al contrario, un'associazione,  evidenziando  che  l'art.  70,  comma 4, del Codice espone  un principio - diritto per l'abbonato al recesso senza penali all'atto  della  notifica  di  proposte  di  modifica  -  e  non  una «procedura operativa», chiede la cancellazione del punto B2 in quanto ritiene che la formulazione sia fonte di dubbi e di equivoci. Infine, un  operatore  ritiene  che l'indicazione dell'Autorita', inerente il non  pagamento  di «penali o costi aggiuntivi ... riferita anche allo sblocco  del  terminale mobile» sia applicabile limitatamente al caso in  cui l'operatore effettui una modifica oggettivamente peggiorativa delle  condizioni contrattuali del cliente, mentre nel caso in cui il cliente  non  accetta  una  modifica contrattuale non peggiorativa, e richiede  egualmente  lo  sblocco del terminale, esso debba restare a pagamento, secondo le pattuizioni contrattuali precedenti.
 4.6. Le valutazioni dell'Autorita'.
 48.  Con  riferimento  all'utilizzo  di  una  modulistica specifica riguardante  l'acquisto del terminale mobile soggetto alla pratica di blocco,  l'Autorita'  ritiene opportuno confermare quanto prospettato in  merito  alla  previsione  di separata e specifica modulistica, in quanto  ritiene che tale modalita' garantisca maggiormente il cliente in merito all'acquisizione di informazioni relative ai vincoli e alle condizioni assunte acquistando un terminale mobile a cui e' applicata la   pratica   del   blocco  del  terminale.  Tale  previsione  trova giustificazione   dall'art.   71   del   Codice  delle  comunicazioni elettroniche.
 49.  In  merito  alla  possibilita' di recesso, l'Autorita' ritiene opportuno   confermare  quanto  previsto  in  fase  di  consultazione pubblica,  per cui in caso di modifiche delle condizioni contrattuali di  qualsiasi  natura  (e  non  solo  peggiorative) non accettate dal cliente,  lo stesso cliente abbia il diritto di recedere senza penali o  costi  aggiuntivi,  anche in relazione allo sblocco del terminale. Tale diritto deve essere esercitato nei limiti previsti dall'art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 4.7. Condizioni  relative  alla  durata  del  blocco  del terminale mobile ed ai prezzi richiesti per lo sblocco.
 50.  Per  quanto  concerne gli orientamenti dell'Autorita' espressi nel  punto  C1,  relativo  al  periodo massimo di blocco, parte degli operatori    e    delle   associazioni   di   consumatori   condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare la durata massima del blocco pari  a  6  mesi,  mentre  un  ristretto  numero di associazioni e un operatore suggeriscono che venga adottata una durata minore, pari a 3 o  4  mesi.  In  particolare  l'operatore ritiene che, con periodi di blocco superiori a 4 mesi, il cliente non sarebbe libero di usufruire delle  promozioni  che,  con cadenza periodica, gli operatori offrono sul  mercato  e,  inoltre,  in  tale ipotesi il cliente restituirebbe all'operatore    piu'   di   quanto   ricevuto   come   sussidio   e, conseguentemente,  l'operatore  realizzerebbe un profitto eccessivo e sproporzionato  rispetto  al  beneficio concesso. Al contrario alcune associazioni  e un operatore non ritengono sia opportuno stabilire un limite  massimo,  ritenendo sufficiente l'introduzione di un criterio di  proporzionalita'  tra  sussidio  e  periodo  di  blocco oppure la possibilita'  dello  sblocco  in  funzione  del volume di traffico. A riguardo,   viene   evidenziato   che  con  l'introduzione  di  nuove tecnologie  e  dei  relativi  terminali  (e.g. TV mobile/DVB-H) sara' importante  poter  offrire  sussidi rilevanti, al fine dello sviluppo del  mercato. Un'associazione ritiene che, ai fini della tutela della clientela,   sia   sufficiente  la  presenza  di  una  progressiva  e significativa diminuzione nel tempo dei costi di sblocco.
 51.  In  merito  alle conseguenze della determinazione di un limite massimo  per  il  periodo  di  blocco, un'associazione ritiene che la fissazione del limite massimo del periodo di blocco debba essere tale da  non  determinare  un incremento dei prezzi dei terminali bloccati rispetto  a  quelli  attualmente  proposti sul mercato, altrimenti si produrrebbe  un  evidente  danno  per  il cliente. In particolare, la stessa  associazione  ritiene  che  un  incremento  dei  prezzi possa determinare,   per   una  considerevole  quota  di  consumatori  meno abbienti,  uno  sbarramento  all'ingresso del mercato verso terminali mobili  di  ultima  generazione,  con  un disincentivo all'evoluzione della  tecnologia. A tale riguardo, un operatore ritiene che nel caso in  cui  la durata del SIM lock fosse inferiore ad un anno, il valore del    sussidio    dovra'   necessariamente   essere   inferiore   e, conseguentemente,  sara' maggiore il prezzo di vendita alla clientela del terminale.
 52. Per quanto concerne il punto C2, relativo alla previsione dello sblocco  gratuito  al termine del periodo di blocco, la maggior parte dei  soggetti  che  hanno  partecipato  alla  consultazione  pubblica concorda  con  quanto prospettato dall'Autorita'. A riguardo e' stato rappresentato  che l'eventuale costo di sblocco dovrebbe essere parte del  prezzo  del  terminale,  per  cui  lo  sblocco  dovrebbe  essere gratuito. Con riferimento al medesimo punto, un operatore ritiene che a  partire  dal  termine  del periodo di blocco del SIM lock (i.e. 12 mesi),  il  costo dell'operazione di sblocco dell'operator lock possa essere  correttamente  correlato  all'importo corrisposto dal cliente all'operatore  per  il  traffico  effettuato,  al  netto dell'IVA. In sostanza,  il  costo  dello  sblocco  del  terminale  dovrebbe essere direttamente   legato   al   recupero  dell'investimento  finanziario contenuto  nel sussidio iniziale effettuato dall'operatore. Lo stesso operatore  ritiene  inoltre  che,  alla  fine  del  periodo di blocco dell'operator  lock,  invece di un prezzo nullo debba essere previsto un prezzo pari al costo industriale dello sblocco.
 53. In merito al punto C3, relativo alla definizione di criteri per un'autoregolamentazione,   la   maggior   parte   delle  associazioni ritengono   che  tale  opzione  non  sia  opportuna,  e  chiedono  un intervento  regolamentare  che  determini  in maniera certa la durata massima  del  periodo  di  blocco. Su tale aspetto le posizioni degli operatori   sono   divergenti.   Mentre   un  operatore  ritiene  che l'autoregolamentazione  risulti  la  soluzione  piu' idonea, altri si dichiarano    favorevoli    a    mettere    in    atto    forme    di autoregolamentazione,   ritenendo  tuttavia  necessario  l'intervento dell'Autorita'  da realizzare attraverso l'istituzione di un apposito tavolo    tecnico.    Infine,    un   operatore   ritiene   che   una autoregolamentazione  (ad esempio tavoli di lavoro congiunti o codici di  condotta)  su  temi  come  la  durata  del  periodo  massimo o le condizioni   di   sblocco  costituisca  una  soluzione  difficilmente percorribile.
 54.  In  generale,  in merito alla possibilita' di regolamentare le condizioni  di  durata  massima  del  periodo  di blocco e dei prezzi richiesti per lo sblocco, un operatore ritiene non sussista il potere dell'Autorita'   nel   determinare   le  condizioni  contrattuali  di fornitura  dei  terminali  mobili  e  quindi di determinare un limite massimo per il periodo di blocco. In particolare, l'operatore ritiene sufficiente  che  il  cliente  sia  compiutamente  preavvertito delle condizioni  contrattuali  e  che,  a fronte di vincoli o limitazioni, debba  corrispondere  una  riduzione  del  prezzo  di  vendita. Viene ritenuto  dal  medesimo  operatore  che il Codice delle comunicazioni elettroniche   non   contenga  specifiche  disposizioni  che  possano giustificare  un intervento dell'Autorita' in relazione al periodo di blocco.  Viene  altresi'  ritenuto che le modalita' di utilizzo di un apparecchio  terminale  pattuite  tra  un  operatore  e un utente non abbiano  nulla  a che vedere con il servizio di comunicazione mobile, ma   attengano   alla   definizione,   in   un  quadro  di  autonomia contrattuale,  del  contenuto  del diritto domenicale connesso a tali apparecchi   e  riconosciuto  agli  utenti,  citando  che,  ai  sensi dell'art.  42,  secondo  comma, della Costituzione, l'introduzione di una  qualsivoglia  limitazione  del diritto di proprieta', dettata da esigenze  di  interesse collettivo, e' garantita da specifica riserva di  legge.  A  riguardo  viene rappresentato che solo in forza di una norma  di  legge  in  passato  si  e' potuto introdurre la regola del cosiddetto  «decoder  unico».  Viene altresi' ritenuto che qualora si considerasse la vendita di terminale mobile unitamente alla fornitura di un abbonamento telefonico come un bundle tra servizi, l'Autorita', ai  sensi  dell'art.  67 del Codice delle comunicazioni elettroniche, potrebbe prescrivere che le imprese «non accorpino in modo indebito i servizi  offerti». A tale scopo, l'Autorita' dovrebbe identificare un mercato  al  dettaglio  dei servizi di comunicazione mobile, per poi, seguendo  quanto  prescritto  dal Codice, identificare le imprese con significativo potere di mercato.
 4.8. Le valutazioni dell'Autorita'.
 55.  Alla luce di quanto proposto in sede di consultazione pubblica e di quanto acquisito nel corso del procedimento, l'Autorita' ritiene opportuno  confermare  l'esigenza  di porre una limitazione in ordine alla  durata  massima  del  periodo  di  blocco. Infatti l'Autorita', considerato  quanto  previsto dall'art. 13, comma 4, del Codice delle comunicazioni,  ritiene  che la definizione di una durata massima del periodo  del  SIM  lock,  di  misura  ragionevole,  possa offrire dei benefici   all'utenza   ed  alla  concorrenza,  in  quanto  incentiva l'accesso  dei  clienti  alle  nuove  offerte  e favorisce la normale dinamica  concorrenziale di cui uno degli aspetti piu' sostanziali e' rappresentato  dalla  prestazione  di portabilita' del numero mobile. Tuttavia,  appare  necessario  evidenziare  che  l'introduzione di un limite  massimo del periodo di applicazione deve essere valutata alla luce  di un bilanciamento di interessi tra le esigenze concorrenziali e  la  possibilita',  per  i  consumatori,  di  accedere  alle  nuove tecnologie  a  prezzi  ridotti.  Considerato che periodi troppo brevi possono  non  consentire il completo recupero del valore del sussidio fornito,  l'Autorita' ritiene opportuno fissare in 18 mesi, la misura ragionevole  della  durata massima del blocco del terminale. Inoltre, l'Autorita'  ritiene  opportuno confermare l'orientamento per cui, al termine  del  periodo  di  blocco, il terminale deve essere sbloccato gratuitamente  da  parte  del  fornitore  di servizi di comunicazioni mobili  e  personali. Pertanto, al termine di tale periodo lo sblocco sara' effettuato senza oneri per il cliente.
 56.  L'Autorita' altresi', tenuto conto dell'esigenza di garantire, secondo  quanto  previsto  dall'art.  80,  comma  3, del Codice delle comunicazioni,  che  eventuali  oneri  a  carico  degli  abbonati non agiscano  da  disincentivo  alla  richiesta  di portabilita', ritiene opportuno  prevedere  la  possibilita'  per il cliente di ottenere lo sblocco  anticipato dopo un periodo di 9 mesi, a fronte del pagamento da  parte  della  clientela  di  una  cifra  non superiore al 50% del sussidio  ricevuto.  La  fissazione  di  tale misura si basa su di un criterio  di  proporzionalita'  derivato  dalla  previsione  che,  al termine  dei  18 mesi previsti, lo sblocco dovra' risultare gratuito. Rimane fermo che il fornitore di servizi deve fornire alla clientela, all'atto  della  sottoscrizione  contrattuale,  puntuale informativa, nelle  modalita'  previste  ai  punti  4.2  e  4.4,  in merito a tale disposizione  e  che,  altresi', il cliente deve essere compiutamente informato  (in termini di condizioni e prezzi) in merito ad ulteriori possibilita'  di  sblocco  anticipato  che  il  fornitore  intendesse eventualmente offrire.
 4.9. Applicabilita' delle misure.
 57.   Con  riferimento  ai  punti  D  del  documento  sottoposto  a consultazione  pubblica, relativi all'applicabilita' delle misure, la maggior  parte  dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica  ritiene  che  non  siano necessarie regole differenziate in funzione  della  modalita'  di  blocco  adottata,  ovvero  SIM lock o Operator lock, o in funzione dell'offerta di servizio, ovvero di tipo pre-pagato o con abbonamento.
 58.  Un'associazione  di  consumatori  ritiene  che il SIM lock non dovrebbe  essere  utilizzabile nel caso di carte prepagate, in quanto il  suo  uso  ridurrebbe  la  naturale  flessibilita'  a disposizione dell'utente nella scelta dell'operatore.
 59.  Un'altra  associazione  ritiene  che  nel  caso  di  vendita o noleggio  di  terminali dovrebbe essere consentito l'utilizzo solo ed esclusivamente del blocco di tipo Operator lock.
 60.   Un'altro   operatore   ritiene   che   si  possano  prevedere diferrenziazioni tra la pratica del SIM lock e dell'Operator lock con l'applicazione  del  SIM  lock  per  un  periodo  di  12  mesi  e con successiva  applicazione  dell'Operator lock, per un periodo che puo' essere definito in funzione anche dell'effettivo utilizzo dei servizi da parte del cliente.
 4.10. Le valutazioni dell'Autorita'.
 61.  Tenuto  conto  delle  osservazioni  al  riguardo,  l'Autorita' ritiene  opportuno  non differenziare la regolamentazione in funzione della  tipologia  di  contratto  di  servizio  o  in  funzione  della tipologia  di  blocco.  Non  si  rilevano  infatti necessita' tali da giustificare  eventuali  distinzioni  che  risultino di beneficio del cliente.  Inoltre,  sebbene  il  SIM  lock  e l'operator lock abbiano diversi  impatti  sul servizio fornito alla clientela, si ritiene che l'operatore abbia comunque la facolta' di applicare i differenti tipi di blocco, eventualmente differenziando le proprie offerte.
 5. Le valutazioni conclusive dell'Autorita'.
 62.  Alla  luce  di quanto premesso, l'Autorita' in primo luogo non ritiene  opportuna l'introduzione di una misura regolamentare volta a vietare  la  pratica  del SIM lock. Non si ritiene infatti che il SIM lock  costituisca  un  impedimento  assoluto  alla  portabilita'  del numero,  in  quanto  la  prestazione  e'  associata alla SIM e non al terminale.  Un eventuale divieto, inoltre, potrebbe non corrispondere agli  interessi  degli utenti, in quanto si rileva che la pratica del SIM  lock  ha  contribuito  al significativo sviluppo in Italia della telefonia  di  terza  generazione  ed ha consentito l'accesso a costi ridotti  alla  tecnologia  3G  ed all'utilizzo dei servizi innovativi disponibili   su   tale   tecnologia.  L'Autorita'  ritiene  tuttavia necessario  confermare  l'introduzione  di condizioni regolamentari a tutela  della  clientela e della libera concorrenza, anche al fine di consentire  la  corretta  applicazione  della portabilita' del numero mobile.
 63.  Inoltre  l'Autorita',  in  via  generale,  ritiene che vincoli eccessivamente  stringenti che possano avere come conseguenza diretta una  riduzione  del  sussidio  fornibile  alla  clientela  non  siano nell'interesse   del   cliente.   Si  ritiene  che  una  garanzia  di trasparenza nelle informazioni al cliente sia uno degli elementi piu' importanti  per la tutela della clientela, la quale deve essere messa in  grado  di  scegliere liberamente e consapevolmente tra le diverse offerte  presenti  sul  mercato,  tra  cui  anche quella di terminali sbloccati a prezzo pieno.
 64.  L'Autorita' ritiene che gli interventi regolamentari di cui al presente  provvedimento  vadano  applicati  nella loro totalita' alla pratica  di  blocco  per  i  terminali mobili in vendita. Nel caso di terminali  forniti  in  noleggio  od  in  comodato d'uso alcune delle misure  proposte  non  trovano  applicazione,  in quanto il terminale rimane  di  proprieta' dell'operatore, fermo restando in ogni caso il diritto  dell'utente  a  ricevere  informazioni  chiare e trasparenti all'atto  della  sottoscrizione,  indipendentemente  dalla  modalita' contrattuale scelta.
 65.  Inoltre,  l'Autorita'  ritiene  opportuno non differenziare la regolamentazione in funzione della tipologia di contratto di servizio o  in funzione del metodo di blocco, non rilevandosi giustificazioni, a  beneficio  del  cliente,  che rendano necessaria l'introduzione di eventuali distinzioni.
 66.  L'Autorita',  in  linea  con  quanto indicato nel documento di consultazione  pubblica,  ritiene che le criticita' in relazione alle opportune   garanzie   di  trasparenza  delle  informazioni  relative all'offerta  di  terminali,  possano  essere  risolte  attraverso  la prescrizione  di  norme relative ai contenuti informativi al cliente. Si  fa  riferimento,  in  particolare, alle modalita' contrattuali di offerta  del  terminale  ed  alle  relative limitazioni all'uso dello stesso  in  presenza  di  SIM lock, al valore del sussidio applicato, all'indicazione  del  prezzo del terminale senza SIM lock, al periodo di  durata  del  SIM  lock, ai prezzi e le modalita' di rimozione del blocco  al  termine  del  suddetto  periodo.  Su tale ultimo aspetto, l'Autorita'  ritiene opportuno specificare che le modalita' di blocco siano semplici e di facile attuazione.
 67.   Con   riferimento  alle  modalita'  di  sottoscrizione  delle condizioni  contrattuali,  l'Autorita'  ritiene  opportuno confermare l'orientamento   espresso   in   sede   di   consultazione   pubblica relativamente  all'introduzione di separata e specifica modulistica e il  diritto  di  recesso  senza  penali o costi aggiuntivi in caso di variazione  delle  condizioni contrattuali. Cio' al fine di garantire che  il  cliente  risulti compiutamente informato dei vincoli e delle condizioni  assunte  acquistando  un terminale con la pratica del SIM lock.
 68.  Considerato  quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del Codice delle  comunicazioni  elettroniche,  per  assicurare  agli  utenti il massimo   beneficio   sul  piano  della  scelta  e  per  favorire  la concorrenza,  l'Autorita' ritiene opportuno confermare l'introduzione di  una durata massima del periodo di blocco, che si individua pari a 18  mesi,  prevedendo  altresi'  che  al  termine  di tale periodo lo sblocco risulti gratuito.
 69. L'Autorita' altresi', tenuto conto dell'esigenza di favorire la richiesta  di  portabilita'  del  numero  mobile,  ritiene  opportuno prevedere  la  possibilita',  per  il cliente, di ottenere lo sblocco anticipato  dopo  un periodo di 9 mesi, a fronte del pagamento di una cifra non superiore al 50% del sussidio ricevuto dal cliente.
 70.  Alla  luce  di  quanto acquisito nel corso della consultazione pubblica,  l'Autorita' ritiene opportuno prevedere esplicitamente che un terminale sbloccato possa essere utilizzato su tutte le reti degli operatori  mobili  senza  limitazioni  in  merito  alle funzionalita' disponibili sul terminale purche' supportate dall'operatore che offre il servizio.
 71.  Infine,  considerata la necessita' di prevedere un appropriato periodo  di tempo al fine di consentire agli operatori di adeguare le proprie  offerte  presenti  sul  mercato, l'Autorita' ritiene congruo stabilire  l'entrata  in  vigore  della  presente delibera decorsi 60 giorni  dalla  pubblicazione  della  stessa  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana.  I contratti che prevedono il vincolo di blocco  del  terminale  sottoscritti  successivamente  a tale termine dovranno  pertanto  essere  conformi a quanto previsto dalla presente delibera;
 Udita la relazione del commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art.  29,  del  regolamento  concernente  l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento si definisce sussidio la differenza tra il prezzo di vendita del terminale libero da blocchi e il  prezzo  di  vendita  del  terminale  bloccato, dove i prezzi sono quelli di listino del singolo operatore mobile.
 |  |  |  | Art. 2. Ambito di applicazione
 1.  Le  disposizioni  di cui al presente provvedimento si applicano nei  casi  di vendita di tipo diretto o indiretto di terminali mobili da parte di fornitori di servizi di comunicazioni mobili e personali, indipendentemente  dalla  tipologia di contratto o dalla tipologia di blocco.
 2.  Rimane  fermo  in  ogni  caso il diritto dell'utente a ricevere informazioni  chiare  e trasparenti in ordine ad eventuali vincoli di uso  dei  terminali  forniti  all'utente  in  modalita' diverse dalla vendita, quali ed esempio il noleggio o il comodato d'uso.
 |  |  |  | Art. 3. Garanzia di trasparenza nelle informazioni al cliente
 1.  Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali che offre  terminali  con  il  vincolo  del  blocco fornisce informazioni complete,  nelle  condizioni  generali di abbonamento, nelle carte di servizio  ed  all'atto  della  sottoscrizione  contrattuale, circa le modalita'  contrattuali di offerta del terminale mobile e le relative limitazioni  all'uso  dello  stesso in presenza del blocco, il valore del  sussidio applicato, il prezzo del terminale mobile senza blocco, il  periodo  di  durata  del  blocco  e le modalita' di rimozione del blocco al termine del suddetto periodo.
 2.  Il  fornitore  di  servizi  di comunicazioni mobili e personali definisce  e  pubblica  condizioni  e  modalita'  per l'operazione di sblocco  del terminale mobile, chiare trasparenti e tali da garantire l'efficienza dell'operazione; in particolare, la rimozione del blocco del terminale mobile al termine del periodo contrattualmente definito deve   essere  automatica,  nella  misura  in  cui  sia  tecnicamente fattibile,  o  comunque  eseguita  in  modo semplice, presso i centri indicati  dal predetto fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali.
 3.  Il  fornitore  di  servizi  di comunicazioni mobili e personali informa  la  clientela  relativamente alle condizioni per ottenere lo sblocco  anticipato,  di  cui al successivo art. 5, comma 2, fornendo alla  clientela,  nelle  modalita'  di  cui  al  comma precedente, le relative  condizioni economiche e procedurali. Tali informazioni sono fornite   anche   nel   caso  in  cui  il  fornitore  di  servizi  di comunicazioni   mobili  e  personali  intenda  eventualmente  offrire ulteriori possibilita' di sblocco anticipato.
 4.  Il  fornitore  di  servizi  di comunicazioni mobili e personali assicura,  nelle informazioni e pubblicita' relative alle offerte che includono  la  vendita  di  terminali  mobili, qualunque sia il mezzo utilizzato,  l'indicazione  delle  informazioni  di cui ai precedenti commi  1  e  2,  con particolare riferimento alla presenza di vincoli relativi al blocco del terminale ed al valore del sussidio applicato.
 |  |  |  | Art. 4. Modalita' di sottoscrizione delle condizioni contrattuali
 1. All'atto della sottoscrizione contrattuale, le informazioni e le relative  condizioni  contrattuali di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, devono  essere  contenute  in  una  separata  e specifica informativa soggetta ad accettazione espressa da parte del cliente.
 2.  I clienti che aderiscono ad offerte che prevedono il blocco del terminale  mobile  hanno  il diritto di recedere senza penali o costi aggiuntivi  dal  contratto  con  il  fornitore  di  servizio  qualora quest'ultimo   proceda  a  modifiche  delle  condizioni  contrattuali relative  al  servizio  mobile  o al blocco dei terminali e le stesse condizioni  non siano accettate dal cliente, nelle modalita' previste all'art.  70,  comma 4,  del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'assenza di penali o costi aggiuntivi e' riferita anche allo sblocco del terminale mobile.
 |  |  |  | Art. 5. Condizioni applicabili alla fornitura dei servizi
 1.  Il  blocco  SIM  lock o operator lock puo' essere applicato dal fornitore  di  servizi  di  comunicazioni  mobili  e personali per un periodo massimo di 18 mesi.
 2. Il terminale acquistato con il vincolo di blocco viene sbloccato da parte del fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali e  su  richiesta  del cliente dopo un periodo di 9 mesi, a fronte del pagamento  di  un  corrispettivo  non  superiore  al 50% del sussidio ricevuto.
 3.   Il  terminale  viene  sbloccato  gratuitamente  da  parte  del fornitore  di  servizi  di  comunicazioni mobili e personali entro il termine massimo di cui al precedente comma 1.
 |  |  |  | Art. 6. Garanzie di operativita'
 1.  Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali che offre   terminali   mobili  garantisce  che  gli  stessi,  una  volta sbloccati, possano operare con tutte le reti mobili senza limitazioni in  merito  alle  funzionalita'  disponibili  sul  terminale  purche' supportate dall'operatore che offre il servizio.
 2.  Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali non pratica differenziazioni in merito ai servizi offribili utilizzando i propri  terminali  dotati  di  blocco  e  quelli  senza alcun tipo di blocco.
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni finali
 1.  Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore decorsi  sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.   In  caso  di  violazione  delle  disposizioni  della  presente direttiva si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
 Il  presente  provvedimento  e'  notificato  alle societa' H3G, TIM Italia,  Vodafone, Wind Telecomunicazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.
 
 Roma, 21 febbraio 2006
 
 Il presidente: Calabro'
 
 Il commissario relatore: Savarese
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