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| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 23 febbraio 2006 |  | Requisiti   tecnici   e  criteri  generali  per  l'abilitazione  alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  l'art.  10  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, che  ha  attuato  la  direttiva  89/398/CEE  sui  prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
 Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 19 gennaio  1998,  n.  131: «Regolamento recante norme di attuazione del decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
 Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che ha attuato la   direttiva   46/2002/CE,  e  in  particolare,  l'art.  9  recante disposizioni in materia di produzione e di confezionamento;
 Visto  il  comma  4  dell'art.  9 del decreto legislativo 21 maggio 2004,  n.  169,  che prevede la definizione, con decreto del Ministro della  salute, dei requisiti tecnici e criteri generali necessari per l'abilitazione  alla  produzione  e al confezionamento di integratori alimentari;
 Visto  il decreto ministeriale del 28 febbraio 2006 sulle procedure semplificate  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  definitiva alla produzione  e  al  confezionamento  di  integratori  a  base  di soli ingredienti  erboristici  per  gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione  provvisoria  ai  sensi  della circolare del Ministero della salute 18 luglio 2002, n. 3;
 Visto  il  regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti   generali   della   legislazione   alimentare,  istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
 Visto  il  regolamento  CE  n.  852/2004  sull'igiene  dei prodotti alimentari;
 Decreta:
 Art. 1.
 I   requisiti   tecnici   e   i   criteri  generali  necessari  per l'abilitazione  alla  produzione  e al confezionamento di integratori alimentari sono definiti nell'allegato 1 del presente decreto.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 23 febbraio 2006
 
 Il Ministro: Storace
 |  |  |  | Allegato 1 
 REQUISITI DEGLI STABILIMENTI
 
 Magazzini di deposito.
 I  magazzini di deposito delle materie prime, del prodotto finito e del materiale di confezionamento devono essere distinti e separati, disposti  in  modo  sequenziale  al  flusso  produttivo  e  destinati esclusivamente allo scopo per il quale sono stati progettati.
 I  locali devono essere sufficientemente ampi, facili da pulire o disinfettare  e dotati di idonee attrezzature per lo stoccaggio delle merci  in  maniera  ordinata,  con  temperatura  ed  umidita' tali da garantirne la corretta conservazione.
 Nel  caso  di  stabilimenti di piccole dimensioni e con attivita' produttive  limitate  e'  ammessa  la  sistemazione di materie prime, prodotti  finiti  e  materiale di confezionamento in un unico locale, secondo criteri di distribuzione razionali e nel rispetto delle norme igieniche. Locali di produzione e confezionamento.
 Occorre  stabilire  un  livello standard di igiene e pulizia, che deve  realizzarsi  attraverso l'applicazione rigorosa di procedure in tutte  le  aree  della  struttura e per tutte le attrezzature fisse e mobili   attraverso   piani  di  pulizia  ordinaria  e  straordinaria codificati e inseriti nei piani di autocontrollo.
 Per  i requisiti generali in materia di igiene, si applica quanto previsto dall'allegato II del regolamento CE n. 852/2004. Responsabile del controllo qualita':
 elabora e aggiorna i piani di autocontrollo;
 vigila  che  la produzione e il confezionamento avvenga secondo una   corretta  prassi  igienica  e  conformemente  ad  un  piano  di autocontrollo  adeguato,  che  tenga  nella  dovuta considerazione la specifica   tipologia   produttiva   e   la  specifica  natura  degli ingredienti  impiegati,  ai fini della sicurezza e della qualita' dei prodotti;
 definisce  e  attua  procedure adeguate in materia di acquisto, accettazione e tracciabilita' di materie prime e di imballaggi;
 vigila  sulle  condizioni  generali  di  igiene e di efficienza dello stabilimento;
 predispone e aggiorna i registri di produzione, di cui all'art. 3,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 131/1998;
 comunica  al  Ministero  della  salute,  alla azienda sanitaria competente  per territorio, oltre che al titolare dello stabilimento, ogni  sostanziale  irregolarita'  rilevata,  nonche' ogni sostanziale variazione riguardante macchinari, impianti ed analisi effettuate nel laboratorio interno. Laboratori di analisi interni.
 Per   l'effettuazione   di   analisi   sia   chimico-fisiche  che microbiologiche, i locali devono essere separati.
 Il  laboratorio  deve  essere  dotato  di  tutte  le attrezzature necessarie all'effettuazione delle analisi dichiarate.
 I  metodi  di  analisi  impiegati  e  le procedure di validazione devono essere codificati. Resta la facolta' dell'impresa di avvalersi di  un  laboratorio  esterno  per  analisi non effettuate nel proprio laboratorio. Laboratori  di  analisi non annessi agli stabilimenti di produzione e confezionamento.
 I   laboratori  di  analisi  non  annessi  agli  stabilimenti  di produzione  e  confezionamento  devono  essere  iscritti  in appositi elenchi  predisposti dalle regioni/province ai sensi dell'accordo tra il  Ministero della salute e le regioni e province autonome di Trento e  Bolzano del 17 giugno 2004 recante «requisiti minimi e criteri dei laboratori  di  analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo».
 Per  quanto  riguarda i laboratori ubicati nella regione autonoma della  Sardegna  e  nella provincia autonoma di Trento, la disciplina del  riconoscimento  resta  ancora  di competenza del Ministero della salute, ai sensi del decreto dirigenziale 11 luglio 2005. Produzione  di integratori in stabilimenti adibiti alla produzione di altri prodotti alimentari.
 Le  linee  di  produzione e di confezionamento non possono essere adibite   ad   altri  usi  se  non  alla  fabbricazione  di  prodotti alimentari. Nel caso che questo avvenga:
 prima   di   iniziare   la  produzione,  l'impianto  che  sara' utilizzato  dovra'  essere  sottoposto ad una adeguata sanificazione, secondo  procedure  codificate, per eliminare eventuali residui della precedente  lavorazione  e  stabilire un livello standard di igiene e pulizia;
 i  cambi  di produzione dovranno essere segnalati all'organo di controllo  delle  aziende sanitarie competenti per territorio ai fini della vigilanza;
 nei  locali  destinati  a  deposito dovranno essere individuate apposite  aree ben delimitate per lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti relativi alle diverse produzioni.
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