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| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 28 febbraio 2006 |  | Procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva alla  produzione  e  al confezionamento di integratori a base di soli ingredienti  erboristici  per  gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione  provvisoria,  ai  sensi della circolare del Ministero della salute 18 luglio 2002, n. 3. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n. 111, che ha attuato  la direttiva 89/398/CEE sui prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
 Vista   la   circolare  16  aprile  1996,  n.  8,  sugli  «Alimenti addizionati  di  vitamine  e/o  minerali e integratori», con la quale sono  state  fornite precisazioni sulla collocazione di tali prodotti nel  campo  di  applicazione  del decreto legislativo n. 111/1992, in attesa di provvedimenti normativi specifici;
 Vista   la  direttiva  46/2002/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio   del   10   giugno   2002  per  il  riavvicinamento  delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, che ha compreso nel suo campo di applicazione sia sostanze ad effetto nutritivo  che  sostanze  ad  effetto  fisiologico, come gli estratti vegetali;
 Vista  la  circolare  del 18 luglio 2002, n. 3, sulla «Applicazione della  procedura  di  notifica  di  etichetta  di  cui all'art. 7 del decreto  legislativo  n.  111/1992  ai  prodotti  a  base di piante e derivati  aventi  finalita'  salutistiche»,  che ha previsto anche le modalita'  per consentire ai relativi stabilimenti di produzione e di confezionamento   di   continuare   tali   operazioni  in  regime  di autorizzazione   provvisoria,   in   attesa   di  una  autorizzazione definitiva;
 Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che ha attuato la  direttiva  46/2002/CE,  e  in particolare, l'art. 9 in materia di produzione e il confezionamento;
 Visto  l'art.  10  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sui  prodotti  destinati  ad  una  alimentazione particolare, recante disposizioni in materia di produzione e confezionamento;
 Visto  il  comma  5  dell'art.  9 del decreto legislativo 21 maggio 2004,  n.  169,  che prevede la definizione, con decreto del Ministro della   salute,   di   procedure   semplificate   per   il   rilascio dell'autorizzazione  definitiva  alla produzione e al confezionamento dei prodotti di cui alla circolare 18 luglio 2002, n. 3;
 Considerato  che  il  rilascio  dell'autorizzazione definitiva alla produzione  ed  al confezionamento dei prodotti di cui alla circolare 18  luglio  2002,  n. 3, rientra nelle competenze del Ministero della salute,  che si giova a tal fine della collaborazione delle autorita' sanitarie territorialmente competenti;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per l'autorizzazione definitiva  degli  stabilimenti  operanti in regime di autorizzazione provvisoria ai sensi della circolare 18 luglio 2002, n. 3.
 2. L'autorizzazione definitiva viene rilasciata per la produzione e il   confezionamento  di  integratori  a  base  di  soli  ingredienti erboristici  e  comporta l'inserimento degli stabilimenti nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui all'art. 1, gli stabilimenti  operanti in regime di autorizzazione provvisoria devono fornire   al  Ministero  della  salute,  per  il  tramite  delle  ASL territorialmente competenti, la documentazione indicata in allegato.
 2.  Per  gli stabilimenti che non ottemperano alle prescrizioni del presente   decreto   entro   sei   mesi   dalla   sua  pubblicazione, l'autorizzazione provvisoria decade.
 |  |  |  | Art. 3. 1. L'autorizzazione   alla   produzione  e  al  confezionamento  di integratori  contenenti  ingredienti diversi da quelli erboristici e' rilasciata  previa  ordinaria  istanza  al  Ministero della salute ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 28 febbraio 2006
 
 Il Ministro: Storace
 |  |  |  | Allegato 
 a) Indicazione  del  nome  o  della  ragione sociale e della sede dello stabilimento.
 b) Planimetria dello stabilimento in scala non inferiore a 1:100.
 c) Relazione     sulle    caratteristiche    tecnico-costruttive, strutturali ed igienico-sanitarie dello stabilimento.
 d) Indicazione  delle  attrezzature  adibite alla produzione e al confezionamento  delle tipologie produttive comunicate ai sensi della circolare 18 luglio 2002, n. 3.
 e) Indicazione,   ove   presente,   della  disponibilita'  di  un laboratorio  di analisi proprio con descrizione delle caratteristiche strutturali  e  delle attrezzature, ovvero del laboratorio esterno al quale   viene   affidata   l'effettuazione  dei  controlli,  inserito nell'elenco  di  cui  all'art.  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131.
 f) Dichiarazione   di  accettazione  di  incarico  da  parte  del responsabile   del   controllo   qualita',  con  l'indicazione  della qualifica  professionale.  Il  titolo  di  studio  deve rientrare tra quelli  previsti  dal comma 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  111.  Data la composizione dei prodotti di cui al presente  decreto,  come  titolo  di  studio vale anche il diploma di laurea in scienze o tecniche erboristiche.
 g) Copia  dell'autorizzazione  del sindaco del comune interessato allo   smaltimento   o   all'allontanamento  delle  acque  reflue  di lavorazione,  nonche'  indicazione delle modalita' di smaltimento dei rifiuti solidi.
 h) Copia  dell'autorizzazione  sanitaria ex art. 2 della legge n. 283/1962,  corredata  da una relazione ispettiva della ASL competente attestante  la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, per   la   fabbricazione   di  ciascuna  delle  tipologie  produttive comunicate ai sensi della circolare 18 luglio 2002, n. 3.
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