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| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006 |  | Disposizioni  urgenti  di  protezione civile diretti a fronteggiare i danni  conseguenti  agli  eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel  territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29  e  30  ottobre  2004  e  nel mese di novembre 2005. (Ordinanza n. 3501). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre   2004,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi  atmosferici  verificatisi  nel  territorio  delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre  2005  con il quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio   2006,   con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al 31 dicembre  2006,  lo  stato  di  emergenza in relazione agli eventi meteorologici  che  hanno  colpito  il  territorio  delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nel mese di novembre 2005;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 settembre  2005,  n.  3464,  recante  «Ripartizione  delle risorse finanziarie  di  cui  all'art.  1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
 Considerato  che  gli  eventi in questione hanno provocato fenomeni franosi,  ed  esondazione  di  fiumi,  determinando una situazione di grave pericolo per persone e cose;
 Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  fronteggiare la situazione emergenziale   determinatasi  e  favorire  il  ritorno  alle  normali condizioni   di   vita   mediante   l'utilizzo   di  mezzi  e  poteri straordinari;
 Viste  le  note  del  29 novembre  2004 e del 24 gennaio 2006 della regione Toscana;
 Viste  le  note del 20 e 28 dicembre 2004 dell'Ufficio territoriale del Governo di Arezzo;
 Acquisita  l'intesa  della regione Toscana con nota del 14 febbraio 2006;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  L'Assessore  alla  protezione  civile  della regione Toscana e' nominato  Commissario  delegato per le situazioni di emergenza di cui in  premessa,  e  provvede  alla  realizzazione  dei primi interventi urgenti  diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui in premessa.
 2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o piu'  soggetti  attuatori  all'uopo  nominati, cui affidare specifici settori   di  intervento,  sulla  base  di  specifiche  direttive  ed indicazioni  impartite  dal  medesimo,  nonche'  della collaborazione degli  Uffici regionali, degli Enti locali anche territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
 3. Il Commissario delegato provvede in particolare:
 a) alla  ricostruzione,  al  ripristino e alla messa in sicurezza delle  strutture  ed infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate da eventi calamitosi;
 b) alla  realizzazione  di  adeguate  misure  di  intervento  sul territorio  volte  alla  prevenzione  o al contenimento delle diverse tipologie di rischio;
 c) all'erogazione  di  contributi  per  il  ripristino  dei  beni immobili gravemente danneggiati o distrutti;
 d) al   rimborso   degli   oneri   sostenuti   nella  prima  fase dell'emergenza   da  parte  degli  Enti  locali,  ferma  restando  la compatibilita'   del   rimborso   con   la  tipologia  delle  risorse finanziarie utilizzate a tal fine.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  Commissario  delegato,  anche  con  l'ausilio  dei soggetti attuatori,    per    gli    interventi    di   competenza,   provvede all'approvazione  dei  progetti,  ricorrendo,  ove  necessario,  alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il   rappresentante  di  un'amministrazione  invitata  sia  risultato assente,   o,   comunque,   non   dotato   di   adeguato   potere  di rappresentanza,   la   conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale, paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla tutela  della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  come  sostituito  dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15,  all'assenso  del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 2.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e, qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono inderogabilmente    acquisiti   con   esito   positivo.   Il   parere dell'Autorita' di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene  richiesto  esclusivamente  per  quelli di importo superiore ad Euro 500.000,00.
 3.  Il Commissario delegato, anche avendosi dei soggetti attuatori, provvede   per   le   occupazioni  di  urgenza  e  per  le  eventuali espropriazioni  delle  aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli  interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto   di   occupazione  d'urgenza,  prescindendo  da  ogni  altro adempimento,  alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 4.  Per  gli  interventi  e  per  le opere da realizzarsi in ambiti territoriali  in  cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere  connessi,  o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla  presente  ordinanza,  il  Commissario  delegato  puo' procedere all'unificazione  complessiva  delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui  all'articolo  3,  all'uopo  utilizzando  le  risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato,  ove  ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico, della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario, alle seguenti disposizioni normative:
 legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni, articoli 4,  comma  17  e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554  per  le  parti strettamente collegate e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  7,  lettera  c)  della direttiva comunitaria n. 93/37;
 legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
 regio   decreto   18 novembre   1923,   n.   2440,  e  successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
 regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41,42, 117 e 119;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 leggi  regionali  strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  la  realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente   ordinanza   si   provvede   con   le  risorse  finanziarie appositamente  stanziate  dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005.
 2.  Le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici sono autorizzati a  trasferire  al  Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate  al  superamento  dei  contesti  emergenziali  citati  in premessa.
 3. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' riaccreditata alla  regione  Toscana  la  somma  di euro 1.736.006,06, derivante da economie   realizzatesi   nella  gestione  di  precedenti  situazioni emergenziali,  e  gia'  versata  al  bilancio  della  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri dalla medesima regione. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 4.  Le  risorse  di  cui  ai  precedenti  commi  sono trasferite su un'apposita  contabilita'  speciale intestata al Commissario delegato all'uopo  istituita  secondo  le  modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato  d'emergenza  il  Commissario  delegato predispone entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita'  da  porre  in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni  dalla  scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica   al  Dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato  di avanzamento  dei  programmi,  evidenziando  e motivando gli eventuali scostamenti  e  indicando  le  misure  che  si intendono adottare per ricondurre  la  realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
 2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  il  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro  nell'ordinario,  con  il  compito  di esaminare e valutare i documenti  di  cui  al  comma  1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
 3.  La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2,  e'  stabilita  dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando  personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le  medesime  finalita'  il  Capo  del  Dipartimento della protezione civile  e'  inoltre  autorizzato  a stipulare fino a tre contratti di collaborazione  coordinata  e  continuativa,  con  personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso.
 4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 9 marzo 2006
 
 Il Presidente: Berlusconi
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