Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006 |
Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004 e nel mese di novembre 2005. (Ordinanza n. 3501). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005 con il quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nel mese di novembre 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; Considerato che gli eventi in questione hanno provocato fenomeni franosi, ed esondazione di fiumi, determinando una situazione di grave pericolo per persone e cose; Ravvisata, quindi, la necessita' di fronteggiare la situazione emergenziale determinatasi e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Viste le note del 29 novembre 2004 e del 24 gennaio 2006 della regione Toscana; Viste le note del 20 e 28 dicembre 2004 dell'Ufficio territoriale del Governo di Arezzo; Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del 14 febbraio 2006; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'Assessore alla protezione civile della regione Toscana e' nominato Commissario delegato per le situazioni di emergenza di cui in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui in premessa. 2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo, nonche' della collaborazione degli Uffici regionali, degli Enti locali anche territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato. 3. Il Commissario delegato provvede in particolare: a) alla ricostruzione, al ripristino e alla messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate da eventi calamitosi; b) alla realizzazione di adeguate misure di intervento sul territorio volte alla prevenzione o al contenimento delle diverse tipologie di rischio; c) all'erogazione di contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati o distrutti; d) al rimborso degli oneri sostenuti nella prima fase dell'emergenza da parte degli Enti locali, ferma restando la compatibilita' del rimborso con la tipologia delle risorse finanziarie utilizzate a tal fine. |
| Art. 2. 1. Il Commissario delegato, anche con l'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorita' di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad Euro 500.000,00. 3. Il Commissario delegato, anche avendosi dei soggetti attuatori, provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'articolo 3, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere. |
| Art. 3. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative: legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41,42, 117 e 119; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36; leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga. |
| Art. 4. 1. Per la realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie appositamente stanziate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005. 2. Le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento dei contesti emergenziali citati in premessa. 3. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' riaccreditata alla regione Toscana la somma di euro 1.736.006,06, derivante da economie realizzatesi nella gestione di precedenti situazioni emergenziali, e gia' versata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla medesima regione. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile. 4. Le risorse di cui ai precedenti commi sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. |
| Art. 5. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, e' stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il Capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile. |
| Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2006
Il Presidente: Berlusconi |
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