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| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006 |  | Ulteriori   disposizioni   di   protezione  civile  finalizzate  alla ricostruzione  della  Basilica  di  S. Nicolo' di Noto. (Ordinanza n. 3503). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  l'art.  6, comma 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, che consente  l'adozione  di  ordinanze  di  protezione  civile  ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto-legge  26 luglio  1996,  n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;
 Vista  l'ordinanza di protezione civile del 9 maggio 1996, n. 2436, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del   15 maggio   1996,   recante   «Disposizioni   urgenti   per  la ricostruzione  della  Basilica  di  Noto  e  per  la realizzazione di interventi sui beni architettonici della Val di Noto»;
 Vista  l'ordinanza di protezione civile del 25 marzo 1998, n. 2768, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del  30 marzo  1998, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2436 del 9 maggio 1996»;
 Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 1° ottobre 1998, n. 2857,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  236  del  9 ottobre 1998, recante «Modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 2436 del 9 maggio 1996 e n. 2768 del 25 marzo 1998»;
 Vista l'ordinanza di protezione civile del 15 aprile 1999, n. 2977, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del   26 aprile   1999,   recante   «Ulteriori  disposizioni  per  la ricostruzione  della  Basilica di Noto e del patrimonio barocco della Val di Noto»;
 Visto  l'art.  7  dell'ordinanza  di protezione civile del 31 marzo 2000,  n.  3049  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  88  del 14 aprile 2000, recante «Ulteriori disposizioni per  fronteggiare  le  situazioni  di  emergenza nel territorio delle regioni  Marche  ed Umbria colpite dal sisma del 26 settembre 1997 ed altre disposizioni di protezione civile»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3264 del 2003;
 Ritenuto    indispensabile,   sotto   il   profilo   dell'efficacia dell'azione  amministrativa, porre in essere ogni utile iniziativa di carattere  acceleratorio che consenta il completamento dei lavori per la ricostruzione della Basilica di Noto;
 Viste  le  note  del  10 dicembre  2005  e del 12 febbraio 2006 del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa;
 Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota del 1° febbraio 2006;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.    Il    Commissario    delegato   -   Prefetto   di   Siracusa, nell'espletamento   dei   compiti   affidatigli  dalle  ordinanze  di protezione  civile  di cui in premessa e con le deroghe ivi previste, provvede  per  il  completamento  urgente delle attivita' finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolo' di Noto, assicurando  un  adeguato  livello artistico degli interventi e delle relative opere.
 2.   In   particolare   il  Commissario  delegato  dispone  per  la realizzazione  dei seguenti interventi da ultimarsi entro e non oltre il 15 dicembre 2006:
 a) restauro delle vetrate artistiche, degli oggetti e dei corredi sacri,  delle  sculture e delle opere lignee, dei metalli ed argenti, dei dipinti su tela e su carta, delle pale d'altare;
 b) restauro   conservativo   degli  altari  della  navata  e  del transetto sinistri, del fonte battesimale e dell'acquasantiera, delle Cappelle  di  S.  Corrado,  del  SS.  Sacramento  e della Madonna con Bambino;
 c) restauro  della scalinata e del portone in bronzo della navata centrale;
 d) progettazione   dei  nuovi  portoni  in  bronzo  delle  navate laterali del prospetto principale;
 e) lavori   relativi  alla  pavimentazione,  agli  arredi  mobili interni ed ai restauri decorativi interni.
 3.  Il  Commissario  delegato  provvede  altresi'  all'espletamento urgente  di  tutte  le iniziative necessarie alla realizzazione di un nuovo apparato pittorico murale, ivi compresa la nomina degli artisti da  incaricare, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi  delle  deroghe  previste  dalle  ordinanze di protezione civile citate in premessa.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico ed artistico allo  svolgimento  delle  urgenti  attivita'  da  porre in essere dal Commissario delegato e previste dalla presente ordinanza, nonche' per ogni  altra  esigenza  connessa con la ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolo' che dovra' essere conclusa improrogabilmente entro  il  15 dicembre 2006, e' istituita, con provvedimento del Capo del   Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio  dei Ministri, una Commissione consultiva composta da sette esperti   scelti   tra   persone   di   riconosciuta   competenza   e professionalita'  in  materia  di  beni  culturali, architettonici ed artistici,  di cui due nominati dalla Regione Siciliana, due nominati dal Commissario delegato e tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
 2.  Con  il  medesimo  provvedimento  e'  stabilita  la durata e le modalita'  di  funzionamento  della  predetta Commissione, nonche' la determinazione   del   gettone   di   presenza   la   cui   eventuale corresponsione e' subordinata al rispetto dei termini definiti con il provvedimento  del  Capo  Dipartimento  di  cui  al  primo  comma del presente articolo. Ai predetti componenti e' riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti per le spese di missione.
 3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del  Fondo  della  protezione  civile  di  cui  e' stata accertata la relativa disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Agli  oneri connessi all'attuazione dell'art. 1, comma 3, della presente  ordinanza,  nel  limite  massimo  di  euro  1.000.000,00 si provvede a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi  dell'art.  32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle procedure ivi previste.
 2.  Agli  oneri  derivanti  dall'art.  1, commi 2 e 3 si provvede a carico  delle  economie  di  spesa disponibili sulla contabilita' del Commissario   delegato,   nonche'  a  valere  su  eventuali  economie realizzatesi ai sensi del comma 1.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Nelle ipotesi in cui nell'ambito del procedimento di definizione di  nuovi prezzi per lavori ulteriore da eseguire, non dovesse essere conseguito   l'accordo  tra  la  Direzione  lavori  e  l'impresa,  la definizione  stessa potra' essere demandata, su disposizione del Capo Dipartimento  della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di  avvio  del  procedimento di definizione del nuovo prezzo da parte della   Direzione  lavori,  alla  Commissione  che  sara'  costituita nell'ambito  del  procedimento  di  composizione delle riserve di cui all'art.   31-bis   della   legge  n.  109  del  1994,  e  successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e'  estraneo  ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 9 marzo 2006
 
 Il Presidente: Berlusconi
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