Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006 |
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate alla ricostruzione della Basilica di S. Nicolo' di Noto. (Ordinanza n. 3503). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 6, comma 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, che consente l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496; Vista l'ordinanza di protezione civile del 9 maggio 1996, n. 2436, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 15 maggio 1996, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione della Basilica di Noto e per la realizzazione di interventi sui beni architettonici della Val di Noto»; Vista l'ordinanza di protezione civile del 25 marzo 1998, n. 2768, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 1998, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2436 del 9 maggio 1996»; Vista l'ordinanza di protezione civile del 1° ottobre 1998, n. 2857, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 9 ottobre 1998, recante «Modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 2436 del 9 maggio 1996 e n. 2768 del 25 marzo 1998»; Vista l'ordinanza di protezione civile del 15 aprile 1999, n. 2977, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1999, recante «Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della Basilica di Noto e del patrimonio barocco della Val di Noto»; Visto l'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile del 31 marzo 2000, n. 3049 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare le situazioni di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpite dal sisma del 26 settembre 1997 ed altre disposizioni di protezione civile»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3264 del 2003; Ritenuto indispensabile, sotto il profilo dell'efficacia dell'azione amministrativa, porre in essere ogni utile iniziativa di carattere acceleratorio che consenta il completamento dei lavori per la ricostruzione della Basilica di Noto; Viste le note del 10 dicembre 2005 e del 12 febbraio 2006 del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa; Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota del 1° febbraio 2006; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Commissario delegato - Prefetto di Siracusa, nell'espletamento dei compiti affidatigli dalle ordinanze di protezione civile di cui in premessa e con le deroghe ivi previste, provvede per il completamento urgente delle attivita' finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolo' di Noto, assicurando un adeguato livello artistico degli interventi e delle relative opere. 2. In particolare il Commissario delegato dispone per la realizzazione dei seguenti interventi da ultimarsi entro e non oltre il 15 dicembre 2006: a) restauro delle vetrate artistiche, degli oggetti e dei corredi sacri, delle sculture e delle opere lignee, dei metalli ed argenti, dei dipinti su tela e su carta, delle pale d'altare; b) restauro conservativo degli altari della navata e del transetto sinistri, del fonte battesimale e dell'acquasantiera, delle Cappelle di S. Corrado, del SS. Sacramento e della Madonna con Bambino; c) restauro della scalinata e del portone in bronzo della navata centrale; d) progettazione dei nuovi portoni in bronzo delle navate laterali del prospetto principale; e) lavori relativi alla pavimentazione, agli arredi mobili interni ed ai restauri decorativi interni. 3. Il Commissario delegato provvede altresi' all'espletamento urgente di tutte le iniziative necessarie alla realizzazione di un nuovo apparato pittorico murale, ivi compresa la nomina degli artisti da incaricare, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile citate in premessa. |
| Art. 2. 1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico ed artistico allo svolgimento delle urgenti attivita' da porre in essere dal Commissario delegato e previste dalla presente ordinanza, nonche' per ogni altra esigenza connessa con la ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolo' che dovra' essere conclusa improrogabilmente entro il 15 dicembre 2006, e' istituita, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione consultiva composta da sette esperti scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalita' in materia di beni culturali, architettonici ed artistici, di cui due nominati dalla Regione Siciliana, due nominati dal Commissario delegato e tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 2. Con il medesimo provvedimento e' stabilita la durata e le modalita' di funzionamento della predetta Commissione, nonche' la determinazione del gettone di presenza la cui eventuale corresponsione e' subordinata al rispetto dei termini definiti con il provvedimento del Capo Dipartimento di cui al primo comma del presente articolo. Ai predetti componenti e' riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti per le spese di missione. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile di cui e' stata accertata la relativa disponibilita'. |
| Art. 3. 1. Agli oneri connessi all'attuazione dell'art. 1, comma 3, della presente ordinanza, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 si provvede a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle procedure ivi previste. 2. Agli oneri derivanti dall'art. 1, commi 2 e 3 si provvede a carico delle economie di spesa disponibili sulla contabilita' del Commissario delegato, nonche' a valere su eventuali economie realizzatesi ai sensi del comma 1. |
| Art. 4. 1. Nelle ipotesi in cui nell'ambito del procedimento di definizione di nuovi prezzi per lavori ulteriore da eseguire, non dovesse essere conseguito l'accordo tra la Direzione lavori e l'impresa, la definizione stessa potra' essere demandata, su disposizione del Capo Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento di definizione del nuovo prezzo da parte della Direzione lavori, alla Commissione che sara' costituita nell'ambito del procedimento di composizione delle riserve di cui all'art. 31-bis della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni. |
| Art. 5. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2006
Il Presidente: Berlusconi |
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