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| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006 |  | Disposizioni  urgenti  di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi  di  natura  socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. (Ordinanza n. 3504). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre   2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al 31 dicembre  2006,  lo stato di emergenza dello stato di emergenza in relazione    alla    crisi   di   natura   socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;
 Vista  la  nota  del  31 gennaio  2006 della regione Abruzzo con la quale  e'  stata  rappresentata  la  grave  situazione  di  emergenza socio-ambientale  venutasi a creare nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;
 Considerato  che  la  situazione  emergenziale in atto non consente l'espletamento  di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
 Acquisita  l'intesa  della regione Abruzzo con nota del 24 febbraio 2006;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  dott.  Adriano Goio e' nominato Commissario delegato per la realizzazione  degli  interventi urgenti necessari per il superamento della     situazione    di    emergenza    socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.
 2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, il Commissario delegato predispone,  anche  per  piani  stralcio  e  sulla base delle risorse finanziarie  disponibili,  un  apposito  programma  di interventi che preveda:
 a) la  realizzazione delle opere di regolazione della portata del fiume  al  fine  di  assicurare  il  deflusso  minimo  vitale nonche' consentire l'utilizzo di acque superficiali per usi duali;
 b) la  realizzazione  delle opere di collettamento degli scarichi civili   ed   industriali   e   degli  impianti  depurativi,  nonche' l'adeguamento  di  quelli esistenti, al fine di ridurre il livello di inquinamento;
 c) l'espletamento,  in via generale, di tutte le altre iniziative comunque  necessarie  al  superamento  del  contesto  emergenziale in rassegna,  con  particolare  riferimento  a  quelle  funzionali  alla sicurezza idraulica ed al ripristino ambientale.
 3. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale, in ordine all'inquinamento determinatasi  nell'asta  fluviale  del  bacino  del fiume Aterno, il Commissario  delegato  richiede  ogni  necessaria collaborazione alle Amministrazioni    periferiche   dello   Stato,   all'Amministrazione regionale,  agli  Uffici  territoriali  di Governo, alle province, ai comuni,  alle  Aziende speciali, ai Consorzi ed all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Abruzzo.
 4.   Il   Commissario   delegato   riferisce   trimestralmente   al Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  ed  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio,    sulle   iniziative   adottate   per   il   superamento dell'emergenza  socio-economico-ambientale in ordine all'inquinamento determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Il Commissario delegato, provvede all'eventuale approvazione dei progetti  delle  opere e degli impianti, la cui realizzazione dovesse ritenersi   necessaria,   nonche'  ad  autorizzarne  l'esercizio.  In particolare,   l'approvazione   e   l'autorizzazione   da  parte  del Commissario  delegato  sostituiscono  ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni  e  concessioni  di  organi  regionali,  provinciali e comunali,  e  costituiscono,  ove  occorra,  variante  agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la  messa  in  sicurezza,  all'imposizione  dell'area  di  rispetto e comporta  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita' delle opere, e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori.
 2.  Il  Commissario  delegato,  per l'espletamento delle indagini e delle  ricerche  preordinate all'attivita' di progettazione, dispone, ove  necessario,  l'accesso  urgente alle aree interessate, in deroga all'art.  16,  comma 9,  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive  modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per   le   eventuali   espropriazioni   delle   aree  occorrenti  per l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi emette il decreto di occupazione,  provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del  verbale  di  immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
 3.   Per   la   valutazione   d'impatto   ambientale  le  procedure normativamente  previste  sono  svolte  in termini di somma urgenza e comunque il complessivo procedimento ivi previsto deve essere attuato entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
 4.  Per  gli  interventi  e  per  le opere da realizzarsi in ambiti territoriali  in  cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere  connessi,  o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla  presente  ordinanza,  il  Commissario  delegato  puo' procedere all'unificazione  complessiva  delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 3, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato,  ove  ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico, della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario, alle seguenti disposizioni normative:
 regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed  integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
 regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, articoli 2, 57, 93, 94, 95, 96, 97 e 98;
 regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
 regio   decreto   30 dicembre   1923,   n.   3267,  e  successive modificazioni, art. 7;
 legge   7 agosto   1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
 decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 3, 9 e 10;
 legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e successive modificazioni, articoli  6,  17, 19, 20, 21, 24 e 25, nonche' le disposizioni di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per  le  parti  strettamente  collegate  e,  comunque,  nel  rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
 decreto   legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  articoli 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 28, 31, 33, 50, comma 1;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20;
 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 151;
 leggi  regionali  strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione   emergenziale   di   cui   alla  presente  ordinanza,  il Commissario  delegato  predispone  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  i  cronoprogrammi  delle attivita' da porre in essere,  articolati  in  relazione  alle diverse tipologie d'azione e cadenzati   per  trimestri  successivi.  Entro  trenta  giorni  dalla scadenza  di  ciascun  trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato di avanzamento dei programmi,  evidenziando  e  motivando  gli  eventuali  scostamenti e indicando  le  misure  che  si  intendono  adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
 2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  il  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro  nell'ordinario,  con  il  compito  di esaminare e valutare i documenti  di  cui  al  comma  1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
 3.  La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2,  che  per  l'espletamento  della propria attivita' si avvale di un nucleo  operativo  all'uopo  costituito  e'  stabilita  dal  Capo del Dipartimento   della  protezione  civile,  utilizzando  personale  in servizio  presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il Capo  del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a  stipulare  fino  a  tre  contratti  di collaborazione coordinata e continuativa,    con    personale    estraneo    all'amministrazione, determinandone il relativo compenso.
 4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del  Fondo  della  protezione civile, del quale e' stata accertata la relativa disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Il Commissario delegato puo' avvalersi, per esigenze connesse al superamento   dell'emergenza  di  cui  alla  presente  ordinanza,  di consulenti,  fino  al  numero  massimo  di  tre  unita'  di elevata e comprovata  professionalita',  con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche  nelle  materie di interesse del presente provvedimento, con   personale   estraneo   all'amministrazione,  determinandone  il relativo  compenso.  Con  successivo  provvedimento,  da adottarsi da parte   del   Commissario   delegato,  verra'  determinato  l'oggetto dell'incarico  e  la  durata.  Il  compenso  spettante a ciascuno dei predetti  consulenti  e' fissato nel limite massimo di euro 20.000,00 su  base  annua,  con  oneri  posti  a carico dell'articolo 6. Per le medesime  finalita' il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a stipulare  fino  a  sei  contratti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa.
 2.  Per  la  valutazione  dei  progetti,  nonche'  per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per  il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di   un   Comitato   tecnico-scientifico,   nominato   con   apposito provvedimento  composto  da  cinque  membri,  scelti  tra  dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Per  la  realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della  presente  ordinanza,  con  esclusione dell'art. 4, si provvede mediante  utilizzo  delle  risorse finanziarie spettanti alla regione Abruzzo ai sensi della delibera Cipe n. 35 del 2005 - allegato 3, nel limite  di  euro  15  milioni,  nonche'  mediante eventuali ulteriori risorse   finanziarie  di  competenza  regionale,  fondi  comunitari, nazionali,  regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
 2.  Le  risorse  di  cui  al comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario  delegato all'uopo istituita  secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.
 |  |  |  | Art. 7. 3.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e'  estraneo  ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 9 marzo 2006
 
 Il Presidente: Berlusconi
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