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| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della  indicazione  geografica protetta «Ciauscolo» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza   intesa   ad  ottenere  la  protezione  della  indicazione geografica  protetta  «Ciauscolo»,  ai  sensi  del  regolamento (CEE) 2081/92    del    Consiglio    del    14 luglio    1992,   presentata dall'Associazione  ciauscolo tipico delle Marche con sede in Ancona - Corso  Mazzini,  64  e dall'Associazione produttori del ciauscolo dei Sibillini  con  sede a Visso (Macerata) - via C. Battisti, 57 esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di sviluppo - Direzione generale  per  la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero, prima  della  trasmissione  della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE IGP «CIAUSCOLO»
 Art. 1.
 Denominazione
 L'Indicazione  geografica  protetta  «Ciauscolo»  e' riservata al prodotto  di  salumeria  che  risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.
 |  |  |  | Art. 2. Descrizione del prodotto
 Il  «Ciauscolo»  e'  un  prodotto  della  lavorazione  del suino, costituito  dall'impasto  di carne suina derivante dai seguenti tagli opportunamente dosati e amalgamati: pancetta, spalla, e rifilature di prosciutto e di lonza.
 All'atto  dell'immissione  al  consumo il «Ciauscolo» I.G.P. deve presentare  le  caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche di seguito descritte: Caratteristiche fisiche.
 La  principale  caratteristica  fisica e' la morbidezza fino alla spalmabilita'.  Per  spalmabilita' si intende l'agevole stendibilita' sul pane.
 Peso: da 400 g. a 2.500 g.
 Diametro: compreso tra 4,5 e 10 cm.
 Aspetto esterno: forma cilindrica.
 Lunghezza: compresa tra 15 e 45 cm.
 Consistenza: morbida.
 Aspetto al taglio: la fetta si presenta di colore roseo, uniforme ed omogenea, esente da frazioni rancide. Caratteristiche chimiche.
 PH maggiore o uguale 4,8.
 Proteine minimo 14,00 %.
 Grasso compreso tra il 30% ed il 45%.
 Rapporto acqua/proteine massimo 3,10.
 Rapporto grassi/proteine massimo 2,80. Caratteristiche organolettiche.
 Odore: profumo delicato, aromatico, tipico, deciso e speziato.
 Gusto: sapido e delicato, mai acido.
 |  |  |  | Art. 3. Zona di produzione
 La zona di produzione del «Ciauscolo» I.G.P. interessa i seguenti comuni:
 Provincia di Ancona:
 Ancona,   Agugliano,   Barbara,  Camerano,  Camerata  Picena, Castelfidardo,  Cerreto  d'Esi,  Chiaravalle, Cupramontana, Falconara Marittima,  Filottrano, Jesi, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte San Vito,  Numana,  Offagna,  Osimo,  Ostra,  Ostra  Vetere,  Poggio  San Marcello,  Polverigi,  Rosora,  Santa  Maria  Nuova, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo.
 Provincia di Macerata:
 Acquacanina,   Apiro,   Appignano,   Belforte   del  Chienti, Bolognola,    Caldarola,   Camerino,   Camporotondo   di   Fiastrone, Castelraimondo,  Castelsantangelo  sul  Nera,  Cessapalombo, Cingoli, Colmurano,  Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole,  Gualdo,  Loro  Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo,   Monte   San  Giusto,  Monte  San  Martino,  Montecassiano, Montecosaro,  Montefano,  Montelupone,  Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni,  Petriolo,  Pieve  Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San  Vicino,  Pollenza,  Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino    Marche,   Sant'Angelo   in   Pontano,   Sarnano,   Sefro, Serrapetrona,  Serravalle  di  Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso.
 Provincia di Ascoli Piceno:
 Amandola,  Belmonte  Piceno,  Carassai,  Comunanza, Falerone, Fermo,  Force,  Francavilla  d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massa   Fermana,   Monsampietro   Morico,   Montappone,  Montefalcone Appennino,  Montefortino,  Montegiberto,  Montegiorgio, Monteleone di Fermo,  Montelparo,  Montemonaco, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San  Pietrangeli,  Monte  Urano,  Monte  Vidon  Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Palmiano, Petritoli, Ponzano di   Fermo,  Rapagnano,  Santa  Vittoria  in  Matenano,  Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.
 |  |  |  | Art. 4. Prova dell'origine
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di controllo,  degli  allevatori,  macellatori, sezionatori, produttori, stagionatori    e   dei   confezionatori,   nonche'   attraverso   la dichiarazione  tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte  e'  garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto.  Tutte le persone,  fisiche  o  giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate  al  controllo  da  parte  della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 |  |  |  | Art. 5. Metodo di ottenimento Materie prime.
 I  suini, le cui carni fresche sono destinate alla produzione del «Ciauscolo»  I.G.P.,  devono  provenire  da  suini  nati,  allevati e macellati   nel   territorio   delle   seguenti   regioni   italiane: Friuli-Venezia  Giulia,  Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
 Ai  fini  previsti  dal  presente  disciplinare,  possono  essere utilizzati:
 a) suini  delle  razze  tradizionali  Large  White  Italiana  e Landrace  Italiana,  cosi'  come  migliorate dal libro genealogico, o figli di verri delle stesse razze;
 b) suini  figli  di  verri  di razza Duroc Italiana, cosi' come migliorata dal libro genealogico italiano;
 c) suini  figli  di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purche',  nati  in  Italia  o all'estero, che provengano da schemi di selezione  o  incrocio  attuati  con  finalita' non incompatibili con quelle  del  libro  genealogico  italiano per la produzione del suino pesante.
 Non sono in ogni caso ammessi:
 a) suini  portatori  di  caratteri  antitetici, con particolare riferimento  al  gene  responsabile  della  sensibilita'  agli stress (PSS);
 b) tipi  genetici  ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;
 c)  animali  in  purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.
 Ai  sensi  del  presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli  alimenti  consentiti,  le  loro quantita' e modalita' di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che   deve   essere   perseguito   nel   tempo   attraverso  moderati accrescimenti   giornalieri   ed   un'alimentazione   conforme   alla disciplina generale in vigore.
 I  suini  sono  inviati  alla  macellazione  non  prima  che  sia trascorso  il  nono mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente autorita' sanitaria.
 Ai  fini del presente disciplinare, dalla macellazione e' escluso l'impiego  di  verri  e  scrofe.  Inoltre,  e'  vietato  l'impiego di carcasse  non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie  conclamate  (PSE  e  DFD) o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.
 Il  peso  medio  della  singola  partita (peso vivo) inviata alla macellazione  deve  corrispondere  a  kg  160,  piu' o meno il 10% e, quindi, deve essere compreso nell'intervallo pari a kg 144 e kg 176.
 Le   carcasse   ottenute   dalla   macellazione   devono   essere classificate  come pesanti nelle forme previste dal regolamento (CEE) n.   3220/84,   dalla   decisione   della   Commissione   2001/468/CE dell'8 giugno  2001  e  dal  decreto  ministeriale  11 luglio  2002 e caratterizzate   dalle  classi  centrali  del  sistema  ufficiale  di valutazione della carnosita'.
 I tagli di carne suina costituenti l'impasto sono la pancetta, la spalla,  e  rifilature  di prosciutto e di lonza. Tali tagli dovranno essere  preliminarmente  selezionati  e  mondati  asportando le parti connettivali  piu'  grandi, il tessuto adiposo molle in eccesso dalle carnette,  le punte dei tessuti muscolari, le ghiandole e quant'altro possa pregiudicare la qualita' dell'impasto.
 Sono  aggiunti  i seguenti ingredienti: sale, pepe nero macinato, vino, aglio pestato.
 E'   consentita,   nei   limiti  massimi  previsti  dalla  legge, l'aggiunta   di  lattosio,  destrosio,  fruttosio,  saccarosio.  Tali additivi,  favorendo lo sviluppo della carica batterica acidificante, sono  dei  coadiuvanti  della  fermentazione  e rappresentano uno dei principali  fattori  di  maturazione  e  conservazione degli alimenti fermentati.   Tra   gli   additivi  aventi  funzione  conservante  ed antiossidante e' ammesso l'utilizzo, nelle dosi di impiego consentite dalla  legge, di acido L-ascorbico (E300), ascorbato di sodio (E301), nitrato di potassio (E252).
 E'  espressamente  vietato  l'uso  di  farine lattee, caseinati e altre sostanze coloranti.
 Le  parti  di  suino  destinate  alla  produzione del «Ciauscolo» I.G.P.,  conservate  in  celle  frigorifere  igienicamente protette e conformi  alle  vigenti normative igienico-sanitarie, potranno essere utilizzate  non  prima  che  siano  trascorsi  due  giorni dalla loro macellazione   e   comunque   non   oltre   il  decimo  giorno  dalla macellazione, al fine di ottenere il giusto grado di frollatura.
 La macinatura dei diversi tagli di suino deve essere eseguita con macchina «tritacarne» limitando quanto possibile il riscaldamento del prodotto.  Dovranno  essere fatti due o tre passaggi. Il diametro dei fori  della  trafila  del tritacarne e' progressivamente ridotto fino all'ultimo passaggio in cui i fori devono avere diametro compreso tra 2   e  3  mm.  L'impasto  ottenuto  deve  risultare  omogeneo  ed  e' determinato sostanzialmente dal tipo di trafila e utensili impiegati.
 La  lavorazione dell'impasto di carne e di tutti gli ingredienti, aromi  e  spezie  consentiti  puo' essere effettuata sia a mano sia a macchina.
 Prima  dell'operazione  di  insaccatura  e'  ammesso far riposare l'impasto,  in  ambiente  refrigerato, per periodo non superiore alle 24 ore.
 Il prodotto deve essere insaccato in budello naturale di maiale o di  bovino. Prima dell'impiego, il budello deve essere opportunamente dissalato  mediante  bagno  disinfettante  e  aromatizzante  in acqua tiepida,  vino  o  aceto.  Il  riempimento  dei  budelli  deve essere effettuato accuratamente evitando la formazione di bolle d'aria.
 La legatura, con spago di canapa, deve essere effettuata alle due estremita'  dell'insaccato. E' ammessa la legatura intermedia a uno o due passaggi in funzione della lunghezza del prodotto.
 Nel  corso  della  fase  di  asciugatura,  il  prodotto, appeso a mezz'aria  su  apposite  strutture,  e' sottoposto ad una preliminare fase  di asciugatura che varia dai quattro ai sette giorni al fine di consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali.
 La   fase  di  asciugatura  puo'  essere  condotta  in  locali  a temperatura ambiente o in celle a temperatura ed umidita' controllate nelle  quali  sia  comunque assicurato un sufficiente ricambio d'aria naturale.
 Al   termine   di   tale   fase  e'  ammesso  un  trattamento  di affumicatura,   nel   rispetto   delle  normative  igienico-sanitarie vigenti.
 Durante  la  successiva  fase di stagionatura, il prodotto dovra' sostare, per un periodo minimo di quindici giorni, in appositi locali con  temperatura  variabile  fra 80 e 180C e con un tasso di umidita' compreso fra il 60% e 85%.
 Qualora  le  fasi  di  produzione e di stagionatura del prodotto, avvengano  in  stabilimenti  siti nelle aree considerate di montagna, comprese  nella  zona  di  produzione  indicata all'art. 3, la I.G.P. «Ciauscolo»  puo'  riportare in etichetta la dicitura «prodotto della montagna».
 Le  operazioni  di  produzione,  stagionatura,  confezionamento e porzionamento della I.G.P. «Ciauscolo» devono avvenire esclusivamente all'interno dell'area geografica di produzione individuata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
 |  |  |  | Art. 6. Legame con l'ambiente
 La principale caratteristica merceologica che contraddistingue il «Ciauscolo»  I.G.P.  dagli  altri  insaccati  e'  la sua morbidezza o spalmabilita',  requisito  ottenuto  dalla  particolare  composizione dell'impasto  di  carne,  in  particolar  modo  dalla  percentuale di grasso,  dalla  macinatura di tipo fine, dalle specifiche tecniche di lavorazione, nonche' dall'ambiente particolarmente umido.
 Le caratteristiche della parte del territorio marchigiano dove si produce  il Ciauscolo e le sue condizioni climatiche sono legate alla presenza,   nella   parte   occidentale,   della   catena   appennina umbro-marchigiana  e,  in  quella  orientale,  del mare Adriatico. Il territorio in questione degrada dalla zona montuosa piu' interna, con vette  che  superano  anche  i  2000 metri, a quella collinare che si addolcisce  e  abbassa  sempre  piu' man mano che ci si avvicina alla costa  adriatica.  L'idrografia  e'  rappresentata  da numerosi corsi d'acqua  a decorso breve ed aventi un percorso ortogonale alla costa. Fa  eccezione  il  percorso  iniziale dell'Esino che rimane parallelo alla  costa.  Dalla distribuzione delle piogge, che fa registrare dei minimi  nel  periodo  estivo  si  intuisce  che  il  clima  dell'area interessata  alla  produzione  del Ciauscolo sia di tipo mediterraneo nella  zona  litoranea  e  sulle  prime  e piu' basse colline, mentre diventa   di   tipo  sub-mediterraneo  nelle  colline  piu'  interne. Addirittura  lo si potrebbe definire di tipo continentale, seppur con influssi  mediterranei,  nella  parte  montuosa  per  l'entita' delle precipitazioni e per il livello delle temperature.
 Secondo   la   definizione   etimologica   del  nome  «ciauscolo, ciavuscolo» deriverebbe da «ciabusculum» ossia piccolo cibo o piccolo pasto,   spuntino   consumato  a  piccole  dosi,  fedelmente  con  la tradizione contadina, negli intervalli tra la colazione e il pranzo e tra il pranzo e la cena.
 Le consolidate tecniche e metodiche di lavorazione, conservazione e  stagionatura  attuate  per l'ottenimento del prodotto di salumeria Ciauscolo,  sono  direttamente riconducibili alla sapiente tradizione delle  popolazioni  contadine  e  rurali  del  territorio  Piceno. La macellazione  e  la  lavorazione  domestica del maiale, infatti, sono sempre  state momenti di socializzazione tra le famiglie ed i vicini, nonche' un motivo di scambio tra gli stessi e di regalie da parte del mezzadro  al proprietario del fondo («padrone»). Sempre la mattazione domestica  del maiale e la successiva lavorazione hanno rappresentato un  tradizionale evento stagionale invernale, anche a sfondo sociale, del  quale  la cultura popolare ne rivela usanze, folclore, costumi e ne  custodisce  la  memoria. La tradizionalita' della lavorazione, la stagionatura  e  la conservazione del prodotto alimentare «Ciauscolo» sono  direttamente  riconducibili  ai  secoli passati tanto che oggi, come  in  passato,  i  processi  di  lavorazione  e  stagionatura del tradizionale  «Ciauscolo»  continuano  a  caratterizzare gli elementi essenziali del prodotto finale.
 La  particolare  combinazione  dei  fattori  produttivi, quali la manualita'  e  l'artigianalita'  unitamente  ai fattori pedoclimatici dell'area   delimitata  consente  a  questo  tipo  di  produzione  di differenziarsi  con decisione da tutto il comparto di riferimento. La diffusione   e   notorieta'   del  prodotto,  raggiunte  grazie  alla realizzazione  di  diverse  iniziative  promozionali,  dimostrano  la grande reputazione del «Ciauscolo».
 |  |  |  | Art. 7. Controlli
 Il  controllo  sulla conformita' del prodotto al disciplinare, e' svolto,  da  una  struttura  di  controllo,  conformemente  a  quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
 |  |  |  | Art. 8. Etichettatura
 Il   «Ciauscolo  I.G.P.»  puo'  essere  immesso  al  consumo  non confezionato,   ovvero   confezionato  sotto  vuoto  o  in  atmosfera modificata, intero o in tranci.
 La  designazione  della  denominazione «Ciauscolo», seguita dalla menzione   «Indicazione  Geografica  Protetta»  deve  essere  apposta sull'etichetta   in   caratteri   chiari   e  indelebili,  nettamente distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che  compare in etichetta ed essere  immediatamente  seguita  dalla sigla «I.G.P.» che deve essere tradotta   nella   lingua   del   Paese  in  cui  il  prodotto  viene commercializzato e/o dal simbolo grafico comunitario.
 E'  consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a  nomi,  ragioni  sociali  o  marchi  privati  purche'  non assumano significato  laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente e/o  il  consumatore.  E'  consentito,  altresi',  indicare il nome o ragione  sociale  delle  aziende  suinicole  dai  cui  allevamenti il prodotto  deriva,  purche'  la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.
 E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  altra  qualificazione non espressamente prevista nel presente articolo.
 La dicitura «Ciauscolo» deve essere riportata in lingua italiana.
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