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| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 6 marzo 2006 |  | Rettifica  al  decreto  13 gennaio  2006,  relativo  alla  protezione transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  modifica  del disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Parmigiano  Reggiano»,  registrata  con  regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto   il  decreto  13 gennaio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 27 del 2 febbraio  2006,  relativo  alla  protezione transitoria accordata a livello  nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta «Parmigiano Reggiano» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;
 Considerato che nelle premesse, al comma 4, e all'art. 1 del citato decreto  viene  indicato  che il testo della proposta di modifica del disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Parmigiano  Reggiano»  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  serie  generale - n. 58 dell'11 marzo 2005;
 Considerato  che la protezione transitoria e' riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 65973 del 31 ottobre 2005;
 Considerato   che   alla   succitata   proposta   di  modifica  del disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Parmigiano  Reggiano»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2005, sono state   apportate   alcune   modifiche   prima   della   trasmissione all'organismo  comunitario  avvenuta  con la citata nota n. 65973 del 31 ottobre 2005;
 Ritenuto  di  dover  emanare  un  provvedimento di rettifica con la pubblicazione   del   testo  riportante  le  modifiche  apportate  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Parmigiano  Reggiano» cosi' come trasmesso all'organismo comunitario con la sopra citata nota n. 65973 del 31 ottobre 2005;
 Decreta:
 Articolo unico
 La protezione a titolo transitorio a livello nazionale accordata al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Parmigiano  Reggiano»  che  recepisce  le  modifiche  richieste  dal Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, e' riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione trasmesso all'organismo  comunitario  con  nota  n. 65973 del 31 ottobre 2005 e allegato al presente decreto.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 6 marzo 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
 DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
 Regolamento di alimentazione delle bovine
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 Il    presente    regolamento   stabilisce   le   modalita'   per l'alimentazione  degli  animali  destinati  a  produrre  latte per la trasformazione   in   Parmigiano-Reggiano   e,  se  non  diversamente specificato,  si  applica  alle  vacche in lattazione, alle vacche in asciutta  ed  alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli articoli seguenti  gli  animali  appartenenti alle predette categorie verranno denominati «bovine da latte».
 Art. 2.
 Principi generali per il razionamento
 Il  razionamento  delle  bovine  da latte si basa sull'impiego di foraggi     del    territorio    di    produzione    del    formaggio Parmigiano-Reggiano.  Nella  razione giornaliera, almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi deve essere apportata da fieni.
 La   razione   di  base,  costituita  dai  foraggi,  deve  essere convenientemente   integrata  con  mangimi  in  grado  di  bilanciare l'apporto  dei  vari  nutrienti  della  dieta.  La sostanza secca dei mangimi  nel  loro  complesso  non  deve  superare quella globalmente apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1).
 Non  debbono  essere  somministrati alle bovine da latte alimenti che  possono  trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne le  caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.
 Art. 3.
 Origine dei foraggi
 Nell'alimentazione delle bovine da latte:
 almeno  il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve essere  prodotta  sui  terreni aziendali, purche' ubicati all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano;
 almeno  il  75%  della  sostanza  secca dei foraggi deve essere prodotta  all'interno  del  territorio  di  produzione  del formaggio Parmigiano-Reggiano.
 Art. 4.
 Foraggi ammessi
 Possono essere somministrati alle bovine da latte:
 i  foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio;
 gli  erbai  di  loietto,  di  segale,  di  avena,  di  orzo, di frumento,  di  granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina  (dactilis),  di  festuca, di fleolo (phleum), di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro;
 gli  erbai  di  pisello, veccia e favino, purche' associati con almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente;
 i  fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante ventilazione  forzata  (aeroessiccazione  con temperature inferiori a 100°C) delle essenze foraggere predette;
 il  foraggio  trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la raccolta.
 le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso.
 Possono,  altresi',  essere  utilizzati per l'alimentazione delle bovine  da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione del  trinciato  di mais, trattati termicamente con temperatura pari o superiore  a  100°C,  nella  dose  massima  di 2 kg/capo/giorno. Tale apporto  non puo' essere cumulato con la quota di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi.
 Art. 5.
 Foraggi e sottoprodotti vietati
 Per  evitare  che  gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi,  possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti delle  vitelle,  delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine  da  latte,  sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.
 L'eventuale  allevamento  di  animali  da  carne deve avvenire in ambienti  distinti  e  separati da quelli degli animali della filiera latte.
 E',  comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati  di  erba  e di sottoprodotti, quali le polpe di bietola, le buccette  di pomodoro, ecc., conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche.
 Nell'alimentazione delle bovine da latte e' vietato:
 a) l'impiego di:
 foraggi riscaldati per fermentazione;
 foraggi trattati con additivi;
 foraggi  palesemente  alterati per muffe e/o altri parassiti, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive;
 b) l'impiego di:
 colza,  ravizzone,  senape,  fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;
 stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia, di riso, nonche' quelle di soia, di medica e di trifoglio da seme;
 ortaggi   in   genere   ivi   compresi   scarti,   cascami  e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;
 frutta  fresca  e  conservata  nonche'  tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione;
 barbabietole  da  zucchero  e  da  foraggio,  ivi compresi le foglie ed i colletti;
 melasso  in  forma  liquida  (fatto salvo l'utilizzo previsto all'art.  6),  lieviti  umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali;
 tutti  i  sottoprodotti  della  macellazione, ivi compreso il contenuto del rumine;
 tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.
 Art. 6.
 Materie prime per mangimi
 Nell'alimentazione   delle   bovine   da   latte  possono  essere utilizzate,  nelle  forme indicate nell'allegato, le seguenti materie prime:
 cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale, farro, miglio e panico;
 semi di oleaginose: soia, lino, girasole;
 semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;
 foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;
 polpe secche di bietola;
 concentrato proteico di patate.
 Possono  inoltre  essere  utilizzati  nei  mangimi  complementari composti:
 la carruba, in quantita' non superiore al 3%;
 il melasso, in quantita' non superiore al 3%.
 E'  consentito  l'uso  di  mangimi in blocchi melassati, anche in forma  frantumata,  nella dose massima giornaliera di 1 kg a capo. In ogni  caso,  l'impiego  dei  blocchi melassati non e' compatibile con l'impiego di mangimi contenenti melasso.
 Sono  ammesse,  inoltre,  preparazioni  zuccherine  e/o a base di glicole  propilenico  e  glicerolo,  in  forma liquida o disperse nei mangimi, nella dose massima complessiva di 300 grammi capo/giorno.
 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati  i  prodotti  e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente  per  le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio del  formaggio Parmigiano-Reggiano che, verificata la compatibilita', ne' da comunicazione agli organi preposti.
 Art. 7.
 Uso dei mangimi complementari semplici e composti integrati e non
 La  somministrazione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate nell'allegato.
 I  mangimi  devono  essere corredati da «cartellini» in cui siano indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantita'.
 E' vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate.
 I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.
 La  quantita' complessiva di grasso greggio apportata da prodotti e  sottoprodotti della soia, del lino, del girasole del germe di mais e del germe di frumento non deve superare i 300 grammi/capo/giorno.
 Art. 8.
 Materie prime per mangimi e prodotti vietati
 Non  possono  essere impiegati nell'alimentazione delle bovine da latte:
 tutti  gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue,  plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione nonche' i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova;
 i  semi  di  cotone,  veccia  (comprese  le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;
 il riso e i suoi sottoprodotti;
 i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati;
 le  farine di estrazione, i panelli e gli expeller di arachide, colza,  ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con meno  del  30%  di  proteine,  babassu,  malva,  neuk,  baobab, cardo mariano,  cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e cartamo;
 la   manioca,   le  patate  e  i  derivati,  ad  eccezione  del concentrato proteico di patata;
 gli  alimenti  disidratati  ottenuti  da  ortaggi,  frutta ed i sottoprodotti della loro lavorazione nonche' gli alimenti disidratati ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo;
 le  alghe,  ad eccezione di quelle coltivate ed impiegate quali integratori  di  acidi  grassi  essenziali,  nella  dose  massima  di 100 grammi/capo/giorno;
 tutti  i  sottoprodotti  delle  birrerie  (trebbie essiccate) e dell'industria dolciaria o della panificazione;
 i terreni di fermentazione;
 l'urea e i derivati, i sali di ammonio;
 il  concentrato  proteico  di  bietole  (CPB),  le borlande e i distiller di ogni tipo e provenienza.
 Non  possono  essere  somministrati  alle  bovine  da  latte, ne' direttamente,  ne'  come  ingredienti  dei mangimi i saponi e tutti i grassi  (oli,  seghi, strutti, burri) siano essi di origine animale o vegetale.  Possono  essere usati lipidi di origine vegetale solo come supporto  e  protezione  di micronutrienti, nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno.
 Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che contengano:
 additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici;
 gli  antiossidanti  butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina.
 Come  supporto  per  gli  integratori  minerali e vitaminici, non possono   essere   utilizzati   prodotti  non  ammessi  dal  presente regolamento.
 Non  possono  essere  somministrati  alle bovine da latte mangimi rancidi,  ammuffiti,  infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive.
 Non  possono  essere somministrati, alle bovine da latte, mangimi che  contengano  foraggi  dei  quali  non  si conosca la provenienza, tagliati in modo grossolano.
 In  ogni  caso  i  foraggi  eventualmente  presenti  nei  mangimi complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza di 5 mm.
 Art. 9.
 Animali provenienti da altri comparti produttivi
 Le  bovine  da latte provenienti da filiere produttive diverse da quella  del  Parmigiano-Reggiano,  possono  essere  introdotte  negli ambienti  delle  vacche in lattazione ed in asciutta dopo non meno di quattro  mesi  dall'introduzione  nell'azienda.  In  tale  periodo le bovine da latte devono essere alimentate conformemente alle norme del presente  regolamento  e  il  latte, eventualmente prodotto, non puo' essere conferito in caseificio.
 Le    aziende    agricole    non    appartenenti   alla   filiera Parmigiano-Reggiano  sono  autorizzate al conferimento del latte dopo non meno di quattro mesi dalla visita ispettiva.
 Art. 10.
 Alimentazione con piatto unico
 Gli  alimenti  possono  essere somministrati alle bovine da latte mediante   la   tecnica   del  «Piatto  unico»,  che  consiste  nella preparazione  di  una  miscela  omogenea  di tutti i componenti della razione prima di distribuirli agli animali.
 La  preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che la utilizza.
 Inoltre:
 non e' consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte;
 le  operazioni  di  preparazione  non  possono  essere eseguite all'interno della stalla;
 se  si  procede all'umidificazione della massa, la miscelazione deve  essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione deve seguire immediatamente la preparazione;
 anche  se  non  si  procede  all'umidificazione della massa, la conservazione  della  stessa deve essere effettuata al di fuori della stalla  e  la  distribuzione  in  greppia della miscelata deve essere effettuata almeno una volta al giorno.
 Art. 11.
 Nuovi prodotti e tecnologie
 L'eventuale  impiego  di  alimenti  non  contemplati dal presente regolamento,  cosi'  come  le  variazioni  delle  dosi utilizzabili e l'introduzione di modalita' di preparazione e di somministrazione non previste,    sono    condizionate    dall'esito    favorevole   delle sperimentazioni   e   degli   studi   valutati   dal   Consorzio  del Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, potranno costituire oggetto di richiesta di modifica del disciplinare di produzione.
 
 MATERIE PRIME PER MANGIMI AMMESSE E DOSI MASSIME UTILIZZABILI =====================================================================
 |                      |% massima rispetto al
 |                      |totale di mangimi
 |Dose giornaliera      |somministrati Materie prime         |massima kg/capo/giorno|giornalmente ===================================================================== Mais in farina....    |4                     |40 --------------------------------------------------------------------- Mais sottoposto ad    |                      | altri trattamenti     |                      | fisici....            |3                     |30 --------------------------------------------------------------------- Mais in totale....    |6                     |50 --------------------------------------------------------------------- Orzo in farina....    |4                     |40 --------------------------------------------------------------------- Orzo sottoposto ad    |                      | altri trattamenti     |                      | fisici....            |3                     |30 --------------------------------------------------------------------- Orzo in totale....    |6                     |50 --------------------------------------------------------------------- Frumento, triticale,  |                      | segale, farro, panico |                      | e miglio....          |2,5                   |25 --------------------------------------------------------------------- Crusca, cruschello,   |                      | tritello, farinaccio e|                      | farinetta di          |                      | frumento....          |3                     |30 --------------------------------------------------------------------- Frumento e derivati,  |                      | segale, farro, panico |                      | e miglio in totale....|4,5                   |40 --------------------------------------------------------------------- Sorgo....             |4                     |40 --------------------------------------------------------------------- Avena....             |2                     |20 --------------------------------------------------------------------- Polpe secche di       |                      | bietola in fettucce   |                      | e/o in pellet....     |2                     |20 --------------------------------------------------------------------- Trinciato di cereali  |                      | cerosi, ad esclusione |                      | del trinciato di mais |                      | ceroso, e di foraggi  |                      | ammessi trattati      |                      | termicamente allo     |                      | stato fresco a        |                      | temperatura superiore |                      | a 100°C in totale.... |2                     |20 --------------------------------------------------------------------- Buccette di soia....  |1                     |10 --------------------------------------------------------------------- Farine di estrazione  |                      | e/o panello di        |                      | soia....              |2,5                   |25 --------------------------------------------------------------------- Soia integrale        |                      | trattata              |                      | termicamente....      |1                     |10 --------------------------------------------------------------------- Farina di estrazione  |                      | di soia, panello di   |                      | soia e soia integrale |                      | in totale....         |3                     |30 --------------------------------------------------------------------- Seme integrale di     |                      | lino....              |0,3                   | 3 --------------------------------------------------------------------- Farine di estrazione  |                      | e/o expeller e/o      |                      | panelli di lino, di   |                      | girasole, di germe di |                      | mais e di germe di    |                      | frumento in totale....|1,5                   |15 --------------------------------------------------------------------- Fava e/o favino....   |2,5                   |20 --------------------------------------------------------------------- Pisello proteico....  |2,5                   |40 --------------------------------------------------------------------- Fava, favino e pisello|                      | proteico in totale....|4                     |10 --------------------------------------------------------------------- Semola glutinata,     |                      | glutine di mais e     |                      | concentrato proteico  |                      | di patata in          |                      | totale....            |1                     | 3 --------------------------------------------------------------------- Melasso solo come     |                      | componente dei mangimi|                      | complementari....     |0,3                   | 3 --------------------------------------------------------------------- Carruba....           |0,3                   | 3
 
 STANDARD DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO
 
 La D.O.P. Parmigiano-Reggiano e' un formaggio a pasta dura, cotta e  a  lenta  maturazione,  prodotto  con  latte  crudo,  parzialmente scremato,  proveniente  da  vacche la cui alimentazione e' costituita prevalentemente  da  foraggi  della zona d'origine. Il latte non puo' essere  sottoposto  a  trattamenti  termici e non e' ammesso l'uso di additivi.
 Tutto  il  latte introdotto in caseificio deve essere conforme ai regolamenti di produzione del Parmigiano-Reggiano.
 Per  l'intero allevamento il tempo di mungitura di ciascuna delle due  munte  giornaliere  consentite  deve  essere  contenuto entro le quattro ore.
 Il  latte della mungitura della sera e quello della mungitura del mattino  sono  consegnati  integri  al caseificio entro due ore dalla fine  di  ciascuna  mungitura.  Il latte non puo' essere sottoposto a processi di centrifugazione.
 Il latte puo' essere raffreddato immediatamente dopo la mungitura e conservato ad una temperatura non inferiore a 18°C.
 Il  latte della sera viene parzialmente scremato per affioramento naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto. Il latte del mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente  scremato  della  sera  precedente;  puo'  anche  essere sottoposto  ad  una parziale scrematura per affioramento naturale del grasso.
 E'  possibile conservare un'aliquota di latte del mattino, fino a un  massimo  del 15%, per la caseificazione del giorno successivo. In tal  caso  il  latte deve essere conservato in caseificio in appositi recipienti  di  acciaio;  se  raffreddato,  la  temperatura  non puo' risultare inferiore a 10°C.
 Al latte e' addizionato il siero-innesto, una coltura naturale di fermenti  lattici  ottenuta  dall'acidificazione  spontanea del siero residuo della lavorazione del giorno precedente.
 La coagulazione del latte, ottenuta con l'uso esclusivo di caglio di  vitello,  e'  effettuata nelle caldaie tronco-coniche di rame per ottenere fino a due forme per ciascuna caldaia.
 Le  caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. E' possibile   riutilizzare   il  15%  delle  caldaie  per  una  seconda caseificazione.
 Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura. Si  lasciano  quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in modo da ottenere una massa compatta. Tali operazioni debbono avvenire entro la mattinata.
 Dopo  la  sedimentazione,  la  massa  caseosa e' trasferita negli appositi stampi per la formatura.
 Dopo  alcuni  giorni,  si procede alla salatura per immersione in una  soluzione  salina.  La  maturazione  deve  protrarsi  per almeno 12 mesi,  a  partire  dalla  formatura  del  formaggio.  In estate la temperatura del magazzino di stagionatura non puo' essere inferiore a 16°C.
 Il Parmigiano-Reggiano presenta le seguenti caratteristiche:
 forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente orlate;
 dimensioni:  diametro  delle facce piane da 35 a 45 cm, altezza dello scalzo da 20 a 26 cm;
 peso minimo di una forma: kg 30;
 aspetto esterno: crosta di colore paglierino naturale;
 colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino;
 aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non piccante;
 struttura   della  pasta:  minutamente  granulosa,  frattura  a scaglia;
 spessore della crosta: circa 6 mm;
 grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.
 Per  quanto  non  specificato,  si  fa  riferimento  alla  prassi consacrata dagli usi locali, leali e costanti.
 Zona  di  produzione:  territori  delle  province di Bologna alla sinistra  del  fiume  Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell'Emilia.
 Il  condizionamento del formaggio Parmigiano-Reggiano grattugiato e  in  porzioni con e senza crosta deve essere effettuato all'interno della  zona  di  origine,  al  fine  di  garantire  la  qualita',  la tracciabilita' e il controllo.
 E'    consentito    il    confezionamento    di    porzioni    di Parmigiano-Reggiano, destinato alla vendita immediata, nell'esercizio dove e' stato preparato.
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la D.O.P. Parmigiano-Reggiano, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in Consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in  appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta.
 In assenza dell'autorizzazione del Consorzio, il riferimento alla denominazione  protetta  potra' avvenire solo tra gli ingredienti del prodotto che la contiene.
 
 REGOLAMENTO DI MARCHIATURA
 
 Capitolo I
 Disposizioni generali e definizioni
 Art. 1.
 I marchi
 1.  I  segni  distintivi  del  formaggio Parmigiano-Reggiano sono rappresentati dai marchi d'origine e dai marchi di selezione.
 2.  La  marchiatura  d'origine  e'  eseguita  a  cura dei singoli caseifici mediante:
 a) l'apposizione  di  una  placca di caseina recante la scritta «Parmigiano-Reggiano»  o  «CFPR»  ed  i  codici  identificativi della forma;
 b) l'impiego  di apposite matrici (fasce marchianti) imprimenti sulla  superficie  dello  scalzo  di ogni forma la dicitura a puntini «Parmigiano-Reggiano»,    nonche'   la   matricola   del   caseificio produttore, l'annata e il mese di produzione.
 3.  La  marchiatura  di selezione e' effettuata dal Consorzio del Formaggio   Parmigiano-Reggiano   mediante  l'apposizione  di  marchi indelebili,  come  riportato nei successivi art. 4, 5, 6, 7 e 8, dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'organismo di controllo autorizzato.
 Art. 2.
 Compiti del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano
 1. Il  Consorzio, ai sensi della legge n. 526/1999, stabilisce le modalita'  per l'impiego dei marchi, nel rispetto dei Disciplinare di produzione e vigila sul loro corretto utilizzo presso i caseifici. In caso   di  uso  non  corretto  dei  marchi  di  origine  o  di  altra inosservanza  al  disciplinare depositato ai sensi del regolamento n. 2081/92,  verificato  dagli  organi  a  cio'  preposti,  il Consorzio dispone  il  ritiro  delle  matrici  marchianti  e  delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria secondo le norme vigenti.
 2. Il   Consorzio   assegna  ad  ogni  caseificio  produttore  di Parmigiano-Reggiano   un   numero   di  matricola,  che  viene  anche comunicato  all'organismo  di  controllo  ed  inserito nel sistema di controllo.
 3. L'uso  sulle  forme  di  altri  contrassegni  non previsti dal presente   regolamento  deve  essere  espressamente  autorizzato  dal Consorzio,   che   ne   fissa   le  caratteristiche  e  le  modalita' applicative,  in  quanto gli stessi non possono sovrapporsi ai marchi D.O.P. e devono assicurare la prevalenza di questi ultimi.
 Art. 3.
 Obblighi dei caseifici
 1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano-Reggiano, almeno quattro  mesi  prima  dall'inizio  dell'attivita',  debbono inoltrare domanda  al  Consorzio  comunicando  che sono inseriti nel sistema di controllo  per  l'assegnazione  del  numero  di  matricola  e  per la richiesta  delle  matrici  marchianti  e delle placche di caseina, al fine di effettuare la marchiatura di origine.
 2. I  caseifici  sono  responsabili  del  corretto  uso  e  della conservazione  delle fasce marchianti e delle placche di caseina, che sono loro fornite in dotazione fiduciaria.
 3. I  caseifici  debbono  tenere  quotidianamente  aggiornato  il registro   di   produzione,  vidimato  dal  Consorzio,  che  sara'  a disposizione dell'Organismo di controllo per l'espletamento della sua attivita', e delle competenti Autorita'.
 4. I  caseifici  hanno  l'obbligo  di  mantenere il rendiconto di tutta la produzione.
 In  caso  di  non  corretta tenuta della rendicontazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
 5. I  caseifici  hanno  l'obbligo  di  mettere o di far mettere a disposizione   del  Consorzio  il  formaggio  per  le  operazioni  di classificazione,  apposizione  dei  bolli  e  annullamento dei marchi previste  dagli  articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza, il  Consorzio  dispone,  secondo  le  modalita' previste dal piano di controllo,  il  ritiro  delle  matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria.
 6. I  caseifici  sono  tenuti  a  fornire al Consorzio ed ai suoi incaricati  tutti  gli elementi utili per l'applicazione del presente regolamento.
 Art. 4.
 Definizione dei lotti produttivi e operazione di espertizzazione
 1. La  produzione  del  caseificio  e'  divisa  in  lotti  e piu' precisamente:
 a) 1°  lotto:  il  formaggio  prodotto  nei  mesi da gennaio ad aprile;
 b) 2°  lotto:  il  formaggio  prodotto  nei  mesi  da maggio ad agosto;
 c) 3°  lotto:  il  formaggio  prodotto  nei mesi da settembre a dicembre.
 2.  Prima  della  marchiatura  di  selezione,  tutte  le forme di Parmigiano-Reggiano  sono  esaminate  da  una Commissione composta da almeno  due  esperti  nominati  dal  Consorzio, iscritti in un elenco tenuto dallo stesso e comunicato all'Organismo di controllo.
 3.  Le  operazioni di espertizzazione e di apposizione dei marchi devono avvenire all'interno della zona di origine.
 Capitolo II
 Procedure
 Art. 5.
 Espertizzazione
 Le  operazioni  di espertizzazione sono espletate per i tre lotti di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario:
 a) il  formaggio  del primo lotto e' espertizzato a partire dal 1° dicembre dello stesso anno;
 b) il formaggio del secondo lotto e' espertizzato a partire dal 1° aprile dell'anno successivo;
 c) il  formaggio  del terzo lotto e' espertizzato a partire dal 1° settembre dell'anno successivo.
 Art. 6.
 Classificazione del formaggio
 1.   L'espertizzazione   del   formaggio  avviene  attraverso  la valutazione   dell'aspetto   esterno,   della   struttura   e   delle caratteristiche  olfattive della pasta, avvalendosi dell'esame con il martello  e  con  l'ago in riferimento agli usi ed alle consuetudini, secondo la classificazione riportata in allegato.
 2.  Al  fine di approfondire l'oggettivita' dell'espertizzazione, le  commissioni  devono  procedere  al taglio di almeno una forma per lotto  e,  comunque,  non meno di una ogni mille o frazione di mille, per  valutarne  le  caratteristiche strutturali ed organolettiche. Ai caseifici  e'  fatto  obbligo  di  mettere  a  disposizione  le forme indicate  dagli  esperti  da  sottoporre  al  taglio  e di consentire l'eventuale prelievo di una porzione delle stesse.
 Art. 7.
 Apposizione dei bolli ad inchiostro
 Contestualmente   alle  operazioni  di  espertizzazione,  di  cui all'art.  6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro indelebile   per   caratterizzare   le  seguenti  categorie  definite nell'allegato:
 a) prima  categoria,  costituita  dalle forme classificate come formaggio Parmigiano-Reggiano «scelto sperlato», «zero» ed «uno»;
 b) seconda  categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano-Reggiano «mezzano» o «prima stagionatura»;
 c) terza  categoria,  costituita  dalle forme classificate come formaggio «scarto» e «scartone».
 Art. 8.
 Apposizione dei bolli a fuoco
 1. Sulle  forme  di  prima  e  di seconda categoria, si appone un bollo  ovale  a  fuoco  imprimente  la  dicitura «Parmigiano-Reggiano Consorzio Tutela» e l'anno di produzione.
 2. Il    formaggio    di    seconda   categoria   e'   sottoposto all'identificazione mediante un contrassegno indelebile da applicarsi solo sullo scalzo della forma.
 3. L'applicazione  del  bollo a fuoco puo' essere effettuata dopo sette    giorni   dall'avvenuta   espertizzazione,   su   indicazione dell'Organismo di controllo.
 Art. 9.
 Annullamento marchi d'origine
 Sulle  forme  di  terza  categoria, unitamente a quelle con gravi difetti  strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed a quelle  che  hanno subito correzioni tali da compromettere l'estetica della   forma   e/o  la  qualita'  della  pasta  e/o  i  contrassegni identificativi  del  mese,  dell'anno di produzione e della matricola del  caseificio,  saranno  asportati i marchi di origine a cura degli addetti  del Consorzio, o le stesse dovranno essere consegnate ad una o  piu'  strutture  di trasformazione convenzionate con il Consorzio. Per  tali  forme,  il  caseificio dovra' conservare la documentazione prodotta   dalle   suddette   strutture  da  cui  risulti  l'avvenuto annullamento  dei  marchi  di  origine.  L'annullamento dei marchi e' effettuato   anche   per   le   forme  sulle  quali  non  sono  stati correttamente applicati i marchi di origine.
 Art. 10.
 Redazione dei verbali
 Per  le  operazioni  di  espertizzazione,  di  identificazione  e bollatura  a  fuoco  delle forme di prima e di seconda categoria e di annullamento  dei  marchi  di  origine, per ognuno dei lotti o per le frazioni  di  lotto  della  partita,  e'  redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal personale preposto a svolgere tali operazioni e  dal  legale  rappresentante  del  caseificio  o da persona da esso espressamente incaricata.
 Art. 11.
 Ricorsi
 1.   I   caseifici   possono   ricorrere  avverso  l'esito  della espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro quattro giorni dal termine della stessa, a mezzo lettera raccomandata.
 2.  I  ricorsi  sono  esaminati da una Commissione di Appello che disporra' l'eventuale riesame del formaggio entro quindici giorni dal ricevimento   della   notifica.  Tale  Commissione  e'  nominata  dal Consorzio ed e' composta da almeno tre membri non facenti parte delle Commissioni di espertizzazione di cui all'art. 4.
 Capitolo III
 Altre disposizioni
 Art. 12.
 Richiesta correzione dei marchi di origine
 Per  le  forme  che  nel  corso  della  maturazione presentassero difetti  di  crosta  tali  da  richiedere un intervento di correzione nella zona della placca, il caseificio dovra' richiedere al Consorzio l'applicazione  di  un  bollo  indelebile  a  fuoco sostitutivo della placca  stessa.  Il  caseificio  dovra'  conservare  e  consegnare al Consorzio le placche asportate.
 Art. 13.
 Richiesta di annullamento marchi di origine
 Per  le forme che nel corso della maturazione presentassero gravi difetti tali da non consentirne la prosecuzione della stagionatura, i caseifici     avranno    la    facolta'    di    richiedere,    prima dell'espertizzazione, l'annullamento dei marchi di origine a cura del Consorzio o la consegna come indicato all'art. 9.
 Art. 14.
 Cessione di forme prima del 12° mese
 Nel caso di cessione di forme prima del compimento del dodicesimo mese  di  stagionatura,  ma  comunque in zona di produzione, anche se riportanti  il  bollo  a  fuoco,  le  bolle  di consegna e le fatture dovranno  riportare la seguente dizione, gia' sottoscritta dal legale rappresentante  del  caseificio  sui  verbali di espertizzazione e di marchiatura:  «Il formaggio non puo' essere immesso al consumo con la denominazione  tutelata  Parmigiano-Reggiano prima del compimento del dodicesimo mese».
 Art. 15.
 Marchi «Export» e «Extra»
 A  partire dal compimento del diciottesimo mese di maturazione, i detentori  di  Parmigiano-Reggiano  possono  richiedere  al Consorzio l'apposizione    del    marchio    «Parmigiano-Reggiano   Export»   o «Parmigiano-Reggiano Extra».
 Il  formaggio,  per  potersi  fregiare  dei suddetti marchi, deve presentare   le   caratteristiche   merceologiche   previste  per  il Parmigiano-Reggiano  «scelto  sperlato»  di  cui all'art. 7. Le forme certificate  che  abbiano  compiuto la stagionatura di diciotto mesi, possono  acquisire  l'idoneita' a fregiarsi dei marchi sopra indicati anche  se la stagionatura e' proseguita in locali situati al di fuori della  zona  di  produzione;  in  quest'ultimo  caso, dovranno essere stipulate  apposite convenzioni con il Consorzio di tutela al fine di consentirgli l'esercizio delle attivita' di vigilanza.
 Le  spese  relative  alle operazioni di marchiatura sono a carico dei richiedenti.
 Art. 16.
 Costi
 1.  Per  la  consegna delle matrici marchianti e delle placche di caseina,  a  garanzia  dell'adempimento  degli  obblighi relativi, e' facolta'  del  Consorzio  di  richiedere  ai  caseifici  un  deposito cauzionale nella misura che sara' dallo stesso annualmente fissata.
 2.  Per  il  servizio  di annullamento dei marchi per le forme di terza  categoria  di cui agli articoli 9 e 13 e per l'apposizione del bollo  a  fuoco  sostitutivo  delle  placche  di  cui all'art. 12, ai caseifici  sara'  richiesto un rimborso spese per forma, nella misura che sara' stabilita dal Consorzio.
 3.   Per   la   sostituzione  delle  matrici  marchianti  usurate anzitempo,  o  comunque deteriorate, verra' richiesto ai caseifici un rimborso spese.
 |  |  |  | Allegato 
 CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DEL FORMAGGIO
 
 1. Parmigiano-Reggiano «scelto sperlato».
 Tale   qualifica  viene  attribuita  a  quelle  forme  immuni  da qualsiasi   difetto  sia  esterno  che  interno  (pezzatura,  crosta, martello,  ago,  struttura  della  pasta, aroma, sapore) in qualsiasi modo  rilevabile,  sia  alla  vista  sia  al  collaudo dell'ago e del martello. 2. Parmigiano-Reggiano «zero (0) e uno (1)».
 Tale qualifica comprende:
 a) zero:  le forme che, pur rispondendo alle caratteristiche di scelto,   presentano   sulla  crosta  fessure  superficiali,  piccole erosioni,  spigoli  leggermente rovinati e qualche piccola correzione senza che la forma risulti deformata;
 b) uno:  le  forme  aventi  leggere anomalie di struttura ed in particolare:
 uno  o  due vescicotti (cavita' di forma circolare od oblunga creatasi  nella  pasta)  di diametro non superiore ai 3-4 cm e sempre che,  sondato  il  vescicotto  con  l'ago,  questo non riveli difetti olfattivi;
 vespaio   localizzato  (zona  di  pasta  spugnosa)  di  pochi centimetri senza difetti olfattivi;
 alcune  «bocche di pesce» e cioe' occhi di forma oblunga, non superiori ai 3-4 cm;
 leggere  sfoglie,  costituite  da  alcune  fessurazioni della pasta, di lunghezza non superiore ai 3-4 cm;
 occhi radi e non eccessivamente ripetuti;
 le   forme   cosidette  «lente»,  e  cioe'  quelle  che  alla percussione con il martello rivelano un suono sordo. 3. Parmigiano-Reggiano «mezzano» o «prima stagionatura» (uno lungo).
 In questa classe sono comprese le forme con:
 vescicotti  di  diametro  superiore ai 3-4 cm immuni da difetti olfattivi;
 vespai immuni da difetti olfattivi;
 occhiatura  diffusa  nella  forma  (occhi  lucidi,  rotondi, di diametro medio-piccolo);
 alcune fessurazioni e spacchi disposti orizzontalmente;
 fessurazioni  e  spacchi orizzontali localizzati in prossimita' di un piatto e/o interessanti parte dello scalzo;
 correzioni  in  scalzo  o  in  piatto  in  assenza  di  difetti olfattivi   eseguite   a  regola  d'arte,  di  entita'  tale  da  non compromettere significativamente l'aspetto esteriore della forma. 4. Formaggio «scarto».
 In questa classe sono comprese le forme con:
 bombatura molto accentuata dei piatti della forma;
 pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura;
 fessurazioni orizzontali multiple e diffuse con conformazione a «libro»;
 grosse fenditure e spacchi diffusi su gran parte della forma;
 grossa  cavita'  localizzata al centro o in zona sub-centrale a forma sferica od oblunga con o senza pasta spugnosa;
 correzioni in scalzo e/o in piatto profonde ed estese;
 forme con evidenti difetti olfattivi. 5. Formaggio «scartone».
 A  questa  classe appartengono tutte le forme nelle quali si nota la  presenza di numerosi e gravi difetti e cioe' tutte quelle che non possono,  per la loro qualita', essere comprese nelle categorie sopra specificate.
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