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| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della  indicazione  geografica protetta «Pesca di Verona» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza   intesa   ad  ottenere  la  protezione  della  indicazione geografica protetta «Pesca di Verona», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio di  tutela  Pesca  di  Verona con sede Verona - Corso Porta Nuova, 96 formula  la  proposta  di  disciplinare  di  produzione  nel testo di seguito riportato. Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali - Dipartimento  delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita'  dei  prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20  -  00187  Roma,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della presente proposta,   dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di opportuna  valutazione  da  parte del predetto Ministero, prima della trasmissione   della   suddetta   proposta   di  riconoscimento  alla Commissione europea.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE IGP «PESCA DI VERONA»
 Art. 1.
 Nome del prodotto
 L'indicazione  geografica protetta «Pesca di Verona» e' riservata alle pesche a polpa bianca ed a polpa gialla e alle nettarine a polpa gialla   delle  cultivar  a  maturazione  precoce,  media  e  tardiva appartenenti  alla specie Persica vulgaris, Mill. Le varieta' ammesse sono suddivise per tipologia ed epoca di maturazione: =====================================================================
 |Precoci         |Medie            |Tardive =====================================================================
 |Rich May,       |                 |
 |Crimson Lady,   |                 |
 |Spring Belle,   |                 | Pesche          |Royal Gem, Royal|Rich Lady, Rome  | gialle....      |Glory, Vistarich|Star, Zee Lady   |Kaweah ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Tendresse, Pesche          |                |Maria Bianca,    |Tardivo Zuliani, Bianche....     |                |Greta            |Michelini ---------------------------------------------------------------------
 |                |Venus, Stark     | Nettarine       |Rita Star,      |Redgold, Sweet   | gialle....      |Laura, Big Top  |Red              |Sweet Lady
 |  |  |  | Art. 2. Descrizione del prodotto
 All'atto  della  sua  immissione al consumo, la «Pesca di Verona» IGP deve presentare le seguenti caratteristiche qualitative:
 la  forma dei frutti e' rotondo - oblata per le pesche gialle e pesche bianche, rotondo-oblunga per le nettarine gialle;
 il  colore  dell'epidermide dei frutti di pesche e nettarine di Verona  e'  molto  esteso  e  intenso;  caratteristica stimabile come sovraccolore,  rispetto  al  colore  di  fondo. In particolare per le pesche   gialle   e'   superiore   al   70%   dell'intera  superficie dell'epidermide,  per le nettarine gialle e' superiore al 60%, per le pesche bianche superiore al 30%;
 la   polpa   e'   molto   consistente,   succosa,   di   sapore caratteristico  dovuta  al  giusto  equilibrio fra grado zuccherino e acidita'  per  la  scarsa  attivita'  vegetativa  delle  piante  e il particolare  clima.  Per  le  pesche gialle la durezza e' superiore a 3,70  kg/cm2,  per  le  nettarine gialle superiore a 4 kg/cm2; per le pesche bianche superiore a 3 kg/cm2;
 la qualita' gustativa e' equilibrata-subacida;
 il  sapore e' dolce per un residuo secco rifrattometrico minimo pari  a 9,5 gradi Brix per le cultivar precoci, a 10,5 gradi Brix per le  cultivar  a  media  maturazione e 11,0 gradi Brix per le cultivar tardive;
 Il  calibro minimo dei frutti, per le cultivar precoci, e' pari a 61 mm e, per le cultivar medie e tardive, a 67 mm.
 Possono ottenere il riconoscimento IGP «Pesca di Verona» soltanto le pesche e le nettarine appartenenti alle categorie «extra» e «I».
 |  |  |  | Art. 3. Delimitazione della zona geografica
 La  zona  di  produzione  della «Pesca di Verona» IGP e' limitata alla   provincia  di  Verona  e  in  particolare  comprende  l'intero territorio  dei  comuni  di Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Mozzecane,  Pastrengo,  Pescantina, Povegliano, S. Giovanni Lupatoto, Sommacampagna,  Sona,  Valeggio  sul Mincio, Villafranca, Castelnuovo del  Garda,  Lazise,  Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio.
 |  |  |  | Art. 4. Elementi comprovanti l'origine geografica del prodotto
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia  tempestiva  alla  struttura  di  controllo  delle quantita' prodotte,  e'  garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto. Tutte le persone,  fisiche  o  giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate  al  controllo  da  parte  della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Sull'elenco  vanno  indicati  gli  estremi  catastali dei terreni coltivati  a pesco e, per ciascuna particella catastale: la ditta del proprietario,  la  ditta del conduttore, la superficie su cui insiste il  pesco,  le  cultivar,  il  numero  complessivo  di  piante  e  la produzione annua media.
 La  domanda di iscrizione all'elenco e di eventuali variazioni da parte  dei  produttori  gia'  iscritti  deve  essere  presentata alla struttura di controllo entro la data del 30 aprile.
 |  |  |  | Art. 5. Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto
 Sistemi  di impianto, forme di allevamento e tecniche di potatura invernale ed estiva devono favorire illuminazione ed arieggiamento di ogni  parte  della  chioma  degli  alberi,  in  modo  da accentuare i caratteri  di  tipicita'  della  «Pesca  di  Verona».  Proprio per il determinante  apporto  in  termini di colore e sapore della «Pesca di Verona»  sono  ammesse  solo  le  forme  di allevamento a «vaso basso veronese» e a «Y» trasversale.
 E'  dunque  raccomandata la potatura verde e reso obbligatorio il diradamento  manuale  dei  frutti  al  fine  di favorire le pezzature previste e le caratteristiche qualitative di tipicita'.
 E'  resa obbligatoria la tecnica dell'inerbimento controllato del terreno,  che tradizionalmente contraddistingue la zona di produzione della «Pesca di Verona». L'inerbimento costituisce infatti un fattore di  vantaggio per lo sviluppo dei processi produttivi ecocompatibili, contribuisce  all'equilibrio  idrico,  compete  con le piante arboree determinandone  uno  sviluppo  ridotto, migliora l'humus, accentua le caratteristiche qualitative peculiari della «Pesca di Verona».
 Gli   interventi   di   difesa   antiparassitaria  vanno  attuati ispirandosi  alle  tecniche  di produzione antiche, consolidate dalla tradizione,   e   tengono   in   considerazione  le  prerogative  del quadrinomio  costituito  dal tipo di cultivar, dal suolo, dal clima e dall'uomo.  La coltivazione deve essere condotta con uno dei seguenti metodi:
 convenzionale,  in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Buona Pratica Agricola» della regione Veneto;
 integrata,   ottenuta   nel  rispetto  delle  «Norme  tecniche» previste dal disciplinare della regione Veneto;
 biologica, secondo il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche  ed  integrazioni.  La  densita'  di  piantagione  non deve superare le 1.000 piante/ha.
 La produzione massima per ettaro non deve superare le 20 t per le varieta' precoci e 27 t per le medie e tardive.
 La  raccolta  delle pesche avviene con diversi stacchi, almeno 3. Viene fatta manualmente da terra o con l'ausilio di carri-raccolta in cassette, ceste o cassoni di plastica.
 La  conservazione  della «Pesca di Verona» deve essere effettuata utilizzando  la  tecnica  della  refrigerazione  ad  una  temperatura compresa   tra   -- 0,5   e   +0,5°   C.  Al  fine  di  mantenere  le caratteristiche  qualitative  tipiche e per una migliore serbevolezza dei  frutti  e'  necessario  tenere  costantemente  sotto controllo i valori   di   umidita'  e  di  temperatura  all'interno  delle  celle frigorifere.  Non  si possono in ogni caso superare i venti giorni di refrigerazione.
 Le  operazioni di coltivazione e condizionamento della IGP «Pesca di   Verona»  devono  avvenire  nell'areale  di  produzione  indicato all'art.  3  del  presente  disciplinare  di  produzione,  al fine di garantire la qualita', il controllo e la tracciabilita' del prodotto.
 |  |  |  | Art. 6. Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
 La   zona  di  produzione  individuata,  corrisponde  ad  un'area particolarmente   vocata   alla   coltura   della  Pesca  di  Verona, caratterizzata  da  un  clima  temperato  dalla vicinanza del Lago di Garda   e   da  un  ambiente  edafico  altamente  favorevole  perche' costituito    dai    terreni    di    origine   fluvio-glaciale   che contraddistinguono  l'Alta  Pianura  veronese, le colline moreniche a sud-est  del  Lago  di  Garda  e i terreni della pianura che segue il corso dell'Adige. Infatti lo strato attivo di questi terreni e' ricco di scheletro, raramente supera i 40 cm di spessore e poggia su banchi di  ghiaia e sabbia che lo rendono perfettamente drenato e ben adatto alla  coltivazione  del  pesco,  che  richiede un ambiente pedologico poroso  e  arieggiato.  In  queste  condizioni ambientali la Pesca di Verona  manifesta  un  limitato  sviluppo  vegetativo  che  favorisce l'illuminazione  e  l'arieggiamento  della chioma in modo da produrre frutta  con  le  caratteristiche  di  tipicita':  intensa colorazione dell'epidermide,  giusto  equilibrio tra grado zuccherino e acidita', pezzatura  e  consistenza  della  polpa.  Tutta  la zona in cui viene coltivata la «Pesca di Verona» gode di un clima temperato e gradevole in  ogni  stagione  dell'anno  e  particolarmente  in  quei  mesi che tradizionalmente  vengono  annoverati  tra quelli climaticamente piu' rigidi. Fondamentale e' anche la protezione esercitata dalle Prealpi, dai  rilievi Berici ed Euganei, dal Monte Baldo e dalle altre pendici moreniche  del  Garda  e dell'Adige. Le temperature minime invernali, raramente  scendono  sotto i -- 10°C, riuscendo comunque a soddisfare il  fabbisogno  di freddo delle diverse cultivar. In genere le piogge cadono   prevalentemente  durante  l'autunno  e  la  primavera  e  le precipitazioni oscillano tra gli 800-1000 mm annui. In particolare la significativa   escursione   termica   (superiore   alle  altre  zone peschicole),  la  vicinanza  del  lago,  l'umidita' che al mattino si deposita  sui  frutti,  conferiscono  all'epidermide  della  Pesca di Verona  una  colorazione  brillante  intensa  e molto estesa rispetto all'intera superficie del frutto (sovraccolorazione).
 Questi peculiari elementi ambientali e climatici, unitamente alla tradizionale  e  secolare  opera dell'uomo ivi insediato, grazie alla professionalita'  acquisita,  alla  continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare riguardo  ad  una  continua  opera  di miglioramento genetico), hanno contribuito   a   conferire  alla  Pesca  di  Verona  caratteristiche organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica letteratura   agricola   e   scientifica   che  dal  punto  di  vista commerciale.
 Cosi'  le  forme  di  allevamento  a  vaso basso veronese e a «Y» trasversale,  unite alle tecniche ormai consolidate di potatura verde e   diradamento,  consentono  l'ottenimento  di  frutti  dall'aspetto esterno inconfondibile e con un buon equilibrio tra acidi e zuccheri.
 La  coltura del pesco nel veronese e il prestigio delle pesche di Verona hanno origini assai antiche.
 Gia'  Plinio  in  epoca Romana riferiva nelle sue opere del «pomo della  lanuggine»  coltivato  in territorio Veronese. Andrea Mantegna raffigurava  poi le pesche nella Basilica di S. Zeno a Verona (1400). Se  i  primi  riferimenti alle pesche nell'area veronese risalgono ad epoca  romana,  gia'  nel 1700 comincia lungo l'Adige in provincia la coltura  del  pesco  irrigua,  nel  1890 si parla di 1.000 tonnellate prodotte  e  nel 1950 la superficie di coltivazione raggiunge i 5.000 ettari.  La  Pesca  nell'area  individuata  in  provincia  di  Verona rappresenta  oggi un insieme di cultura, tradizione ed economia. Cio' e'  testimoniato  da  importanti  feste  locali,  da  concorsi per il miglior  prodotto,  da  forme  di  allevamento  e  tecniche colturali selezionatesi  nel  tempo,  da  quattro  importantissimi mercati alla produzione  sorti negli anni 1970 a Valeggio sul Mincio, Villafranca, Bussolengo  e  Sommacampagna.  In un articolo del giornale L'Arena di Verona,  gia'  nell'agosto del 1934 si faceva riferimento alla mostra locale  delle pesche, e si coniava per l'occasione il motto «Mangiate le  squisite  pesche  di  Verona»,  motto  che  veniva  riportato  su cartelloni,  striscioni,  cartellini  in tutti i migliori ristoranti, negli  enti  pubblici,  nelle  banche etc. A questo preciso motto era anche    associata   un   immagine   del   prodotto   particolarmente accattivante.   Negli  atti  del  Congresso  Mondiale  del  Pesco  in occasione  della  mostra  pomologica  nazionale  del 1965 si torna ad evidenziare chiaramente la «Pesca di Verona», come testimoniato dalle foto dell'epoca.
 Ma  la  storia  delle pesche di Verona coinvolge certamente anche altri scritti, piu' antichi e piu' recenti di quelli citati.
 |  |  |  | Art. 7. Controlli
 Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.
 |  |  |  | Art. 8. Confezionamento
 L'immissione  al consumo dell'IGP «Pesca di Verona» deve avvenire secondo   precise   modalita'.  La  «Pesca  di  Verona»  infatti,  va commercializzata  in  confezioni  su  cui  dovra'  essere  apposto il sigillo  di  garanzia in maniera tale che l'apertura della confezione comporti  la rottura dello stesso sigillo. Le tipologie di confezioni utilizzabili sono di seguito riportate:
 vassoi sigillati mediante film plastico;
 cestini da 1 kg e da 2 kg;
 plateaux 30x40 in cartone o legno o plastica;
 plateaux 30x50 in cartone o legno o plastica;
 plateaux 40x 60 in cartone o legno o plastica.
 L'epoca di commercializzazione va dal 10 giugno al 20 settembre.
 Elementi specifici di etichettatura.
 Sulle  confezioni,  in  particolare  sul nastrino prestampato dei cestini,  sul  film  prestampato nei vassoi, nonche' sugli imballaggi (plateaux)  e  sui coupon (vassoi e cestini) dovranno essere indicate le  diciture:  «Pesca  di Verona» e «Indicazione Geografica Protetta» (eventualmente  sostituibile con l'acronimo IGP) e riprodotto il logo della IGP «Pesca di Verona».
 Il logo e' di forma circolare. Sul bordo, di colore arancione, e' riportata  in alto la scritta «Indicazione Geografica Protetta» ed in basso  al  centro  l'acronimo IGP. All'interno del cerchio, su sfondo bianco  e' raffigurata una Pesca che nasce dalla natura collinare del territorio  di  origine  veronese.  La  scritta  «Pesca di Verona» e' arricchita  da  un  a  bandierina all'interno della quale e' indicato «dal   1584»,  data  che  contraddistingue  la  prima  documentazione rinvenuta sulle pesche a Verona.
 
 ---->  Vedere Logo a pag. 90 della G.U.  <----
 
 Colori usati:
 pantone 151;
 pantone 1565;
 pantone 1645;
 pantone 1655;
 pantone 179;
 pantone 349;
 pantone 357;
 pantone 181.
 In  etichetta  oltre  al  logo  della denominazione devono essere riportati:
 nome,  ragione  sociale  e  indirizzo del confezionatore; peso, data e luogo di confezionamento;
 categoria   commerciale   e  calibro  secondo  quanto  indicato all'art. 2 del presente disciplinare.
 E'  vietata  ogni  menzione  aggiuntiva non prevista nel presente disciplinare   di   produzione.  E'  autorizzato  l'uso  del  marchio aziendale  tuttavia ogni indicazione diversa da «Pesca di Verona IGP» deve   avere   dimensioni   significativamente   inferiori  a  quelle utilizzate per «Pesca di Verona IGP».
 Il  materiale  con  il  logo della Pesca di Verona IGP non potra' essere  riutilizzato.  La  dicitura  «Pesca  di  Verona»  deve essere riportata in lingua italiana.
 |  |  |  | Art. 9. Prodotti trasformati
 I  prodotti  per  la  cui preparazione e' utilizzata la «Pesca di Verona»  I.G.P.  anche  a  seguito  di  processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento  alla  detta Indicazione Geografica Protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il prodotto a Indicazione Geografica Protetta, certificato come tale,   costituisca   il   componente   esclusivo   della   categoria merceologica;
 gli utilizzatori del prodotto a Indicazione Geografica Protetta siano   autorizzati   dai   titolari   del   diritto   di  proprieta' intellettuale  conferito  dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole.   Lo  stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica Protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorita'  nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.
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